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Document 52002PC0007

    Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 95/93 del Consiglio, del 18 gennaio 1993, relativo a norme comuni per l'assegnazione di bande orarie negli aeroporti della Comunità

    /* COM/2002/0007 def. - COD 2002/0013 */

    GU C 103E del 30/04/2002, p. 350–350 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    52002PC0007

    Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 95/93 del Consiglio, del 18 gennaio 1993, relativo a norme comuni per l'assegnazione di bande orarie negli aeroporti della Comunità /* COM/2002/0007 def. - COD 2002/0013 */

    Gazzetta ufficiale n. 103 E del 30/04/2002 pag. 0350 - 0350


    Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CEE) n. 95/93 del Consiglio, del 18 gennaio 1993, relativo a norme comuni per l'assegnazione di bande orarie negli aeroporti della Comunità

    (presentata dalla Commissione)

    RELAZIONE

    A. Premessa

    1. Il 10 ottobre 2001 la Commissione ha adottato una comunicazione riguardante le ripercussioni degli attentati negli Stati Uniti sull'industria dei trasporti aerei [1].

    [1] COM(2001) 574 def. del 10.10.2001.

    2. In questa comunicazione la Commissione ritiene che - per quanto concerne l'applicazione del regolamento (CEE) n. 95/93 del Consiglio, del 18 gennaio 1993, relativo alle norme comuni per l'assegnazione delle bande orarie negli aeroporti della Comunità - la chiusura dello spazio aereo americano fra l'11 e il 14 settembre e i successivi contraccolpi verificatisi nella prestazione dei servizi (sospensioni, riduzione delle frequenze) costituiscano circostanze eccezionali che hanno avuto un impatto pesantemente negativo per le compagnie aeree, sia sulla rete transatlantica sia sulle rotte intracomunitarie che la alimentano. Partendo da questa constatazione, la Commissione ritiene che vi siano i presupposti per consentire ai vettori aerei di conservare anche per la stagione estiva 2002 le bande orarie da essi già storicamente acquisite, in ragione delle circostanze eccezionali verificatesi negli aeroporti comunitari durante la stagione estiva 2001. Di conseguenza, i coordinatori dovranno interpretare le disposizioni del regolamento (CEE) n. 95/93 in modo da evitare che, nella prossima stagione estiva (2002), le compagnie aeree perdano gli slots non utilizzati in conseguenza degli attacchi terroristici e che questi slots vengano trasferiti alla riserva comune (pool) (regola chiamata "use-it-or-lose-it", "usa o perdi"). Tuttavia, i coordinatori devono mantenere la propria autonomia in relazione alle modalità di applicazione delle disposizioni del regolamento in tema di requisiti di utilizzazione.

    3. A seguito della riunione dei ministri dei Trasporti (Consiglio del 16 ottobre 2001), che ha invitato la Commissione a prendere posizione prima dell'inizio della stagione invernale, i servizi della Commissione hanno chiesto all'industria aeronautica di trasmettere tutte le informazioni disponibili sull'evoluzione dei servizi prestati dopo l'11 settembre 2001.

    4. A livello internazionale, le autorità degli Stati Uniti hanno concesso, il 10 ottobre 2001, una deroga alla norma in tema di utilizzo obbligatorio delle bande orarie (regola simile alla norma "use-it-or-lose-it") per tutti i vettori aerei che operano sugli aeroporti degli Stati Uniti e ciò fino alla fine della stagione invernale 2002 (che negli Stati Uniti termina il 6 aprile 2002 e in Europa il 31 marzo 2002). L'11 ottobre 2001 anche le autorità giapponesi hanno concesso una deroga analoga, valida fino alla fine del novembre 2001, con possibilità di successive proroghe mensili fino alla fine del periodo di validità degli orari invernali.

    5. Dalle informazioni fornite da un'ampia rappresentanza dell'industria aeronautica (AEA - Associazione europea delle aviolinee; ERA - Associazione delle Compagnie aeree delle regioni d'Europa; AICA - Associazione internazionale dei charter aerei; nonché Northwest e United Airlines), si desume che i collegamenti che maggiormente hanno risentito del crollo della domanda con i successivi aggiustamenti che ciò ha comportato (sospensioni, riduzioni delle frequenze di servizio) sono le rotte (con partenza dall'Europa) a destinazione degli Stati Uniti, del Medio Oriente, del Vicino Oriente, nonché le rotte intraeuropee; altre regioni ne hanno invece risentito in minor misura o non ne hanno risentito affatto. Da informazioni più dettagliate relative alle prenotazioni per i mesi di ottobre, novembre e dicembre (anch'esse comunicate alla Commissione) e dalle informazioni tratte dai sistemi di prenotazione elettronica si trae la conclusione che la situazione creatasi a seguito degli attentati terroristici dell'11 settembre è andata continuamente peggiorando. Nel complesso, da questi dati emerge che i servizi Europa-USA sono diminuiti del 32% nella prima settimana di ottobre, che al 15 ottobre le prenotazioni in Europa risultavano diminuite del 16,5% per i voli con partenza in ottobre e in novembre, e che le prenotazioni per il Vicino e il Medio Oriente sono diminuite del 42% nel mese di novembre.

    6. E' tuttavia da rilevare il fatto che non tutte le compagnie aeree esprimevano un giudizio unanime sull'evoluzione delle loro attività successivamente agli avvenimenti dell'11 settembre e in particolare sull'impatto di questi ultimi sulla domanda. Alcune compagnie, e in particolare EasyJet, chiedevano addirittura un'applicazione rigorosa della normativa sulle bande orarie in modo da permettere un intensificarsi della concorrenza nei congestionati aeroporti europei.

    7. Il calo della domanda è solo in parte ascrivibile agli attacchi terroristici di New York e di Washington dell'11 settembre. Da allora infatti la situazione politica si è aggravata a causa dell'intervento in Afganistan e anche per il timore di nuovi attacchi terroristici. Tutti questi eventi dimostrano che le prospettive del settore del trasporto aereo per la stagione invernale disegnano uno scenario molto simile a quello che si è verificato durante la stagione estiva successivamente agli eventi dell'11 settembre.

    8. Tuttavia, alla maggior parte delle compagnie aeree non è stato possibile ridurre la capacità in parallelo con la caduta della domanda poiché ciò avrebbe comportato la perdita delle loro bande orarie (regola "usa o perdi"); come si ricorderà, questa regola impone ai vettori di utilizzare le proprie bande orarie nella misura minima dell'80% durante la stagione in modo da acquisire un diritto di precedenza. Quindi, senza una decisione intesa a consentire loro di conservare i diritti sulle bande orarie precedentemente operate, le imprese di trasporto aereo sarebbero costrette a mantenere la capacità esistente con conseguenze pesantemente negative per la loro situazione finanziaria (spirale decrescente dei livelli delle tariffe a fronte di elevati costi operativi). Alla luce di tale situazione, i servizi della Commissione hanno comunicato la loro posizione in data 24 ottobre 2001 con lettera del direttore generale dell'Energia e dei Trasporti indirizzata alla Associazione dei coordinatori degli aeroporti europei (Association of European Airport Coordinators - EU-ACA).

    Nella lettera suddetta la Commissione afferma che le ripercussioni dei recenti sviluppi a livello mondiale (operazioni militari in Afganistan e nuove minacce di attacchi terroristici) lasciano intravedere un trend fortemente negativo nelle operazioni di trasporto aereo durante l'imminente stagione invernale 2001-2002. La situazione può inoltre spingere le imprese aeree a giustificare - alla fine di tale stagione - l'eventuale non utilizzazione degli slots invocando le disposizioni dell'articolo 10 del regolamento. In tal caso sarebbe ragionevole che i coordinatori accettassero tali giustificazioni, così da conservare alle bande orarie non utilizzate lo status di diritti acquisiti. I servizi della Commissione hanno anche attirato l'attenzione dei coordinatori sulle disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 3 del citato regolamento, allo scopo di garantire l'utilizzo ottimale di risorse limitate.

    B. Le disposizioni del regolamento sulle bande orarie

    9. Il fulcro del regolamento (articolo 10, paragrafo 3), è rappresentato dall'assegnazione e utilizzazione di bande orarie durante una stagione (la già richiamata regola "usa o perdi") con particolare riferimento alla situazione che si registra alla fine della stagione, dopo che le bande orarie sono state effettivamente utilizzate. In particolare, il regolamento afferma che i vettori aerei non possono esigere la stessa serie di bande orarie nel successivo periodo corrispondente, se non sono in grado di dimostrare in modo soddisfacente al coordinatore di averle effettivamente utilizzate - con l'autorizzazione del coordinatore stesso - almeno nella misura dell'80% del tempo durante il periodo di assegnazione. Esso permette inoltre (articoli 8, paragrafo 1, lettera a) e 10, paragrafo 3), di calcolare l'utilizzazione delle fasce orarie alla fine della stagione, una volta che le bande orarie siano state utilizzate, allo scopo di stabilire la precedenza storica per la successiva stagione corrispondente. Gli attacchi terroristici dell'11 settembre 2001 sono avvenuti durante la stagione estiva 2001. Questa circostanza ha consentito alla Commissione di considerare ex post le loro ripercussioni sull'utilizzazione delle bande orarie durante tale stagione.

    C. La necessità di modificare il regolamento

    10. Tuttavia, il regolamento prescrive che il solo soggetto competente per assegnare le bande orarie negli aeroporti e controllarne l'utilizzazione è il coordinatore (articolo 4, paragrafo 5 e paragrafo 6). Esso impone inoltre ai coordinatori l'obbligo di svolgere il proprio ruolo in modo indipendente e di agire in modo imparziale, non discriminatorio e trasparente (articolo 4, paragrafi 2 e 3). Per tale motivo, né la Commissione né negli Stati membri possono impartire ai coordinatori alcuna istruzione vincolante che possa interferire con la loro autonomia.

    11. Pertanto, il regolamento non conferisce alla Commissione né agli Stati membri il potere di emanare disposizioni vincolanti in merito a ciò che deve essere considerata a priori, una "circostanza eccezionale". In particolare, esso (articolo 10, paragrafo 5, lettera a)) cita un elenco non esaustivo di casi nei quali la mancata utilizzazione delle bande orarie può essere giustificata alla fine del periodo di validità degli orari. Infine il regolamento afferma (articolo 8, n. 1, lettera c)) che i coordinatori devono tener conto di eventuali orientamenti supplementari raccomandati dal comitato di coordinamento, sempreché tali orientamenti osservino la normativa comunitaria. Di conseguenza, qualunque sia l'interpretazione della situazione attuale da parte della Commissione, questa non può imporre ai coordinatori alcun obbligo di uniformarsi alla sua posizione.

    12. E invero, stando alle informazioni di cui dispone la Commissione, non tutti i coordinatori hanno aderito alle raccomandazioni emanate per il periodo di validità degli orari dell'inverno 2001/2002. In particolare, i coordinatori danese, norvegese e svedese non hanno accettato di recepirle a causa della difficoltà di distinguere tra la recessione provocata dagli attentati dell'11 settembre e la situazione economica generale del settore del trasporto aereo, con l'eccezione dei voli provenienti e a destinazione degli USA e della riprogrammazione dei voli provenienti e a destinazione dell'Estremo Oriente. D'altro canto, al coordinatore spagnolo non è stato concesso il potere di applicare la disposizione relativa alle "circostanze eccezionali" [un decreto regio impone all'AENA, il coordinatore spagnolo, di applicare rigorosamente la regola "usa o perdi"].

    13. Emerge dalla situazione sopra descritta l'assenza di una uniforme applicazione di tale disposizione del regolamento e le divergenze interpretative che i vari Stati membri hanno dato della attuale crisi del settore. Se ne trae altresì la conclusione che i coordinatori, ove si uniformassero al parere della Commissione, rischiano di vedere impugnate le loro decisioni davanti ai tribunali a meno che non si faccia certezza sulla questione di come interpretare le "circostanze eccezionali". Tutto ciò dimostra la necessità che la Commissione intervenga in tempi rapidi per rimediare alla situazione e fornisca regole certe che tolgano ogni ambiguità in merito alla opportunità di ricorrere alla regola "usa o perdi" durante le stagioni colpite dalla crisi del settore.

    14. Di conseguenza, si propone di introdurre nel regolamento un nuovo articolo 10a in forza del quale i coordinatori sono tenuti a riconoscere d'ufficio il diritto di precedenza per le bande orarie assegnate sia per la stagione estiva 2001 sia per quella invernale 2001-2002.

    15. Un importante aspetto della proposta è quello temporale. L'assegnazione iniziale delle bande orarie interviene nel corso delle "Scheduling Conference IATA" rispettivamente del mese di novembre per la successiva stagione estiva e del mese di giugno per la successiva stagione invernale. Conseguentemente, le bande orarie per l'estate 2002 erano state assegnate alla Conferenza IATA del novembre 2001 e quelle per l'inverno 2001-2002 alla Conferenza del giugno 2001. L'articolo 10, paragrafo 4 del regolamento prevede che le bande orarie restituite entro date determinate non vengono prese in considerazione ai fini del calcolo dell'utilizzo, mentre al di là di dette date l'assegnazione delle bande orarie diviene definitiva. Per la stagione estiva 2002, che inizia il 1° aprile 2002, la data é il 31 gennaio 2002.

    16. Conseguentemente, per non deludere le legittime aspettative delle compagnie aeree per quanto riguarda la stagione estiva 2002 e consentire loro di restituire le bande orarie entro la data stabilita con piena conoscenza delle norme applicabili in materia di utilizzo, la proposta deve essere adottata dal Parlamento europeo e dal Consiglio entro il 31 gennaio 2002 o al più tardi entro il 31 marzo dello stesso anno, data in cui si conclude la stagione invernale 2001-2002 e si calcolano i diritti di precedenza per la corrispondente stagione 2002-2003.

    Diversamente vi potrebbero essere rischi di impugnazione davanti ai tribunali, da parte delle compagnie aeree assegnatarie di determinate bande orarie in determinati aeroporti, delle decisioni dei coordinatori di non tener conto delle "circostanze eccezionali" per la stagione invernale 2001-2002 attualmente in corso. Ciò vale anche per le compagnie aeree cui fossero state assegnate determinate bande - con o senza status di diritto acquisito - per la stagione estiva 2002, che viene definita al 31 gennaio.

    17. Infine, la presente proposta di modifica del regolamento non incide sul contenuto della proposta della Commissione, adottata il 20 giugno 2001, di modificare il regolamento nella versione attualmente applicabile [2]. Quest'ultima proposta ha una portata più ampia in quanto punta a garantire che una scarsa capacità di bande orarie in aeroporti congestionati come quelli attuali venga gestita e utilizzata in modo efficiente, ancorché senza modificare in modo sostanziale l'attuale sistema di assegnazione delle bande orarie imperniata sui diritti storicamente acquisiti. La proposta del giugno 2001 rappresenta la prima fase di un processo di revisione articolato in due fasi e diretto a rivedere le norme comunitarie in tema di assegnazione delle bande orarie; per contro, la presente proposta costituisce una risposta ad una specifica situazione conseguente alla crisi che ha colpito il settore aeronautico dopo gli attentati dell'11 settembre 2001.

    [2] COM(2001) 335 def. del 20.6.2001, 2001/0140 (COD).

    2002/0013 (COD)

    Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CEE) n. 95/93 del Consiglio, del 18 gennaio 1993, relativo a norme comuni per l'assegnazione di bande orarie negli aeroporti della Comunità

    IL PARLAMENTO EUROPEO ED IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    Visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 80, paragrafo 2,

    Vista la proposta della Commissione [3],

    [3] GU C del , pag. .

    Visto il parere del Comitato economico e sociale [4],

    [4] GU C del , pag. .

    Visto il parere del Comitato delle regioni [5],

    [5] GU C del , pag. .

    Deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato [6],

    [6] GU C del , pag. .

    Considerando quanto segue:

    (1) Gli attacchi terroristici che hanno colpito gli Stati Uniti l'11 settembre 2001 e i successivi sviluppi sul piano politico hanno avuto gravi ripercussioni sull'attività dei vettori aerei ed hanno determinato un significativo calo della domanda nell'ultima parte della stagione aeronautica estiva 2001 e nella stagione aeronautica invernale 2001/2002.

    (2) Per garantire che il mancato utilizzo delle bande orarie assegnate per le stagioni suddette non si traduca per le compagnie in una perdita di diritti sulle bande stesse, appare necessario precisare in modo chiaro e inequivoco che i due periodi suddetti hanno subito l'impatto negativo degli attacchi terroristici dell'11 settembre.

    (3) È dunque necessario modificare in modo conforme il regolamento (CEE) n. 95/93 del Consiglio, del 18 gennaio 1993, relativo a norme comuni per l'assegnazione di bande orarie negli aeroporti della Comunità [7],

    [7] GU L 14 del 22.1.1993, pag. 1.

    HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Nel regolamento (CEE) n. 95/93 è inserito l'articolo 10a con il seguente testo:

    "Articolo 10a

    Gli avvenimenti dell'11 settembre 2001

    Gli attacchi terroristici dell'11 settembre 2001 hanno avuto un impatto pesantemente negativo per l'attività delle compagnie aeree durante la stagione estiva 2001 e la stagione invernale 2001-2002. Conseguentemente, ai fini delle disposizioni dell'articolo 10, paragrafo 3, i coordinatori devono riconoscere alle compagnie aeree il diritto di usufruire, nella stagione estiva 2002 e nella stagione invernale 2002-2003, delle stesse serie di bande orarie che erano state loro assegnate per le precedenti stagioni corrispondenti."

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è applicabile a partire dal [...]

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles,

    Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

    Il presidente Il presidente

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