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Document 32021Q0618(01)

Decisione dell'Agenzia di approvvigionamento della Comunità europea dell'energia atomica recante adozione del regolamento dell'Agenzia che fissa le modalità relative al raffronto delle offerte e delle domande di minerali, materie grezze e materie fissili speciali, e abrogazione del regolamento del 5 maggio 1960, modificato dal regolamento del 15 luglio 1975

C/2021/2893

GU L 218 del 18/06/2021, p. 56–57 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2021/618/oj

18.6.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 218/56


Decisione dell'Agenzia di approvvigionamento della Comunità europea dell'energia atomica recante adozione del regolamento dell'Agenzia che fissa le modalità relative al raffronto delle offerte e delle domande di minerali, materie grezze e materie fissili speciali, e abrogazione del regolamento del 5 maggio 1960, modificato dal regolamento del 15 luglio 1975

L'AGENZIA DI APPROVVIGIONAMENTO,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica (Euratom), in particolare l'articolo 2, lettera d), l'articolo 52, l'articolo 55 e l'articolo 60, sesto comma,

visto lo statuto dell'Agenzia di approvvigionamento dell'Euratom, stabilito con decisione 2008/114/CE, Euratom del Consiglio (1), del 12 febbraio 2008, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3, lettera a),

visto il regolamento (Euratom) n. 66/2006 della Commissione, del 16 gennaio 2006, relativo alla dispensa dall'applicazione delle disposizioni del capo relativo all'approvvigionamento per il trasferimento di piccoli quantitativi di minerali, materie grezze e materie fissili speciali (2),

visto il parere reso il 13 maggio 2016 dal comitato consultivo dell'Agenzia debitamente consultato e convocato,

considerando quanto segue:

(1)

La Comunità europea dell'energia atomica deve, a norma dell'articolo 2 del trattato che la istituisce («trattato»), curare il regolare ed equo approvvigionamento di tutti gli utilizzatori della Comunità in minerali e combustibili nucleari, mediante una politica comune di approvvigionamento basata sul principio dell'uguale accesso alle risorse.

(2)

Nell'interesse della politica comune di approvvigionamento, con il capo 6 del trattato è stata costituita l'Agenzia di approvvigionamento ("Agenzia" o "Agenzia di approvvigionamento dell'Euratom").

(3)

La sicurezza dell'approvvigionamento energetico, che è la finalità principale dell'Agenzia, è un obiettivo chiave della politica dell'Unione nel settore dell'energia in virtù dell'articolo 194 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Il concetto è stato ribadito nella comunicazione della Commissione sulla strategia europea di sicurezza energetica (3), adottata nel 2014 e approvata dal Consiglio.

(4)

A norma dell'articolo 60, sesto comma, del trattato, il regolamento dell'Agenzia, sottoposto all'approvazione della Commissione, determina le modalità di raffronto delle offerte e delle domande.

(5)

Il regolamento vigente dell'Agenzia è stato adottato nel 1960 (4) e parzialmente modificato nel 1975 (5).

(6)

A partire dagli anni settanta del XX secolo lo sviluppo di tecnologie e prodotti del ciclo del combustibile nuovi così come l'emergere di nuovi operatori del mercato (in particolare gli intermediari) e di nuove pratiche commerciali hanno inciso in modo sostanziale sul ruolo dell'Agenzia nella sicurezza dell'approvvigionamento nucleare. Allo stesso tempo il numero di operatori del mercato è aumentato notevolmente.

(7)

Con lo statuto stabilito nel 2008 l'Agenzia ha rafforzato il ruolo che svolge nella sorveglianza del mercato e nell'offerta di conoscenze, informazioni e consulenze alla Comunità, con conseguente maggiore necessità di possedere una conoscenza completa e aggiornata del mercato delle materie e dei servizi nucleari che comprenda anche le tendenze del mercato mondiale.

(8)

A seguito dei suddetti sviluppi, il regolamento nella versione del 1960/1975 non consente più all'Agenzia di tenere il passo dell'evoluzione del mercato nucleare e ne mette potenzialmente a rischio la capacità di assolvere i compiti che le sono conferiti.

(9)

È opportuno adattare il regolamento al fine di migliorare la certezza del diritto per gli operatori del settore, gli Stati membri e la Commissione europea e per consentire all'Agenzia di assicurare un'adeguata raccolta di dati per il suo Osservatorio del mercato.

(10)

Ai sensi dell'articolo 55 del trattato l'Agenzia ha diritto a ricevere tutte le informazioni necessarie all'esercizio del suo diritto di opzione e del suo diritto esclusivo di concludere contratti di fornitura.

(11)

Nell'adempimento dei suoi compiti l'Agenzia agisce in base ai principi di non discriminazione e di uguale accesso alle risorse.

(12)

Le procedure di raffronto delle offerte e delle domande devono essere determinate in modo tale da poter rispondere alle esigenze in diverse situazioni di approvvigionamento.

(13)

È opportuno mantenere la stipula diretta di contratti tra utilizzatori, produttori e intermediari, fintantoché è garantito il regolare approvvigionamento di materie nucleari agli utilizzatori della Comunità.

(14)

Alla luce di quanto precede l'Agenzia ha preso l'iniziativa di aggiornare il suo regolamento, in collaborazione con le parti interessate. Il comitato consultivo dell'Agenzia, debitamente convocato e consultato il 13 maggio 2016, ha espresso parere favorevole circa il nuovo regolamento.

(15)

A norma dello statuto dell'Agenzia, il regolamento è adottato con decisione del Direttore generale della stessa, previa approvazione della Commissione.

(16)

A fini di chiarezza è opportuno abrogare il regolamento dell'Agenzia vigente in concomitanza con l'entrata in vigore del nuovo regolamento.

(17)

È pertanto opportuno adottare il regolamento allegato alla presente decisione e, in concomitanza con la sua entrata in vigore, abrogare il regolamento dell'Agenzia vigente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È adottato il regolamento dell'Agenzia di approvvigionamento della Comunità europea dell'energia atomica che fissa le modalità relative al raffronto delle offerte e delle domande di minerali, materie grezze e materie fissili speciali, riportato nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Il vigente regolamento dell'Agenzia di approvvigionamento della Comunità europea dell'energia atomica che fissa le modalità relative al raffronto delle offerte e delle domande di minerali, materie grezze e materie fissili speciali (6) è abrogato in concomitanza con l'entrata in vigore del nuovo regolamento.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1° luglio 2021 previa approvazione della Commissione europea. Essa è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea insieme alla decisione della Commissione che la approva.

Fatto a Lussemburgo, il 15 gennaio 2021

Per l'Agenzia di approvvigionamento dell'Euratom

La direttrice generale

Agnieszka Ewa KAŹMIERCZAK


(1)  GU L 41 del 15.2.2008, pag. 15.

(2)  GU L 11 del 17.1.2006, pag. 6.

(3)  COM(2014) 330 final.

(4)  Decisione della Commissione CEEA che fissa la data in cui l'Agenzia di approvvigionamento dell'Euratom assumerà le sue funzioni e approva il regolamento relativo al raffronto delle offerte e delle domande di minerali, materie grezze e materie fissili speciali, stabilito dell'Agenzia in data 5 maggio 1960 (GU n. 32 dell'11.5.1960, pag. 776. — Edizione speciale inglese: serie I tomo 1959-1962, pag. 45).

(5)  GU L 193 del 25.7.1975, pag. 37.

(6)  GU n. 32 dell'11.5.1960, pag. 777, modificato (GU L 193 del 25.7.1975, pag. 37) e rettificato [(testo consolidato delle rettifiche agli strumenti pubblicato in edizioni speciali 1952-72, pag. 3 (511/60)].


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