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Document 32020R2015

    Regolamento delegato (UE) 2020/2015 della Commissione del 21 agosto 2020 che specifica le modalità di attuazione dell’obbligo di sbarco per alcune attività di pesca nelle acque occidentali per il periodo 2021-2023

    C/2020/5645

    GU L 415 del 10/12/2020, p. 22–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2023: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2024

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/2015/oj

    10.12.2020   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 415/22


    REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/2015 DELLA COMMISSIONE

    del 21 agosto 2020

    che specifica le modalità di attuazione dell’obbligo di sbarco per alcune attività di pesca nelle acque occidentali per il periodo 2021-2023

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (UE) 2019/472 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, che istituisce un piano pluriennale per gli stock pescati nelle acque occidentali e nelle acque adiacenti e per le attività di pesca che sfruttano questi stock, modifica i regolamenti (UE) 2016/1139 e (UE) 2018/973, e abroga i regolamenti (CE) n. 811/2004, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007 e (CE) n. 1300/2008 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 13,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) mira alla progressiva eliminazione dei rigetti in mare in tutte le attività di pesca dell’Unione mediante l’introduzione di un obbligo di sbarco per le catture di specie soggette a limiti di cattura.

    (2)

    L’articolo 9 del regolamento (UE) n. 1380/2013 prevede l’adozione di piani pluriennali contenenti misure di conservazione per le attività di pesca che sfruttano determinati stock in una zona geografica interessata.

    (3)

    Tali piani pluriennali specificano le modalità di attuazione dell’obbligo di sbarco e possono conferire alla Commissione il potere di precisarle ulteriormente sulla base di raccomandazioni comuni elaborate dagli Stati membri.

    (4)

    Il regolamento (UE) 2019/472 istituisce un piano pluriennale per gli stock pescati nelle acque occidentali e per le attività di pesca che sfruttano questi stock. L’articolo 13 di tale regolamento conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati al fine di integrare il regolamento specificando i dettagli dell’obbligo di sbarco per tutti gli stock delle specie presenti nelle acque occidentali alle quali si applica tale obbligo a norma dell’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, come previsto all’articolo 15, paragrafo 5, lettere da a) a e), di detto regolamento (UE) n. 1380/2013, sulla base di raccomandazioni comuni elaborate dagli Stati membri.

    (5)

    Il regolamento delegato (UE) 2019/2239 della Commissione (3) specifica le modalità di attuazione dell’obbligo di sbarco per alcune attività di pesca demersale nelle acque nordoccidentali per il periodo 2020-2021, a seguito di una raccomandazione comune presentata da Belgio, Spagna, Francia, Irlanda, Paesi Bassi e Regno Unito (4), che hanno un interesse diretto alla gestione della pesca nelle acque nordoccidentali.

    (6)

    Il 5 maggio 2020 il Belgio, la Spagna, la Francia, l’Irlanda e i Paesi Bassi, previa consultazione del Consiglio consultivo per le acque nordoccidentali e del Consiglio consultivo per gli stock pelagici, hanno presentato alla Commissione una raccomandazione comune riguardante un piano in materia di rigetti per talune attività di pesca nelle acque nordoccidentali per il periodo 2021-2023. Gli Stati membri hanno riveduto la raccomandazione comune il 29 luglio 2020.

    (7)

    Il regolamento delegato (UE) 2019/2237 della Commissione (5) specifica le modalità dell’obbligo di sbarco per alcune attività di pesca demersale nelle acque sudoccidentali per il periodo 2020-2021, a seguito di una raccomandazione comune presentata da Belgio, Spagna, Francia, Paesi Bassi e Portogallo, che hanno un interesse diretto alla gestione della pesca nelle acque sudoccidentali.

    (8)

    Il 5 maggio 2020 il Belgio, la Spagna, la Francia, i Paesi Bassi e il Portogallo, previa consultazione, in data 24 aprile 2020, del Consiglio consultivo per le acque sudoccidentali e del Consiglio consultivo per gli stock pelagici, hanno presentato alla Commissione una raccomandazione comune riguardante un piano in materia di rigetti per talune attività di pesca nelle acque sudoccidentali per il periodo 2021-2023. Gli Stati membri hanno riveduto la raccomandazione comune il 16 luglio 2020.

    (9)

    Gli organismi scientifici competenti hanno fornito contributi scientifici che sono stati esaminati dal comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) (6). Il 28 luglio 2020 la Commissione ha presentato le misure in questione a un gruppo di esperti composto dai rappresentanti degli Stati membri in una riunione cui il Parlamento europeo ha partecipato in veste di osservatore.

    (10)

    Ai sensi dell’articolo 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013, la Commissione ha preso in considerazione sia la valutazione dello CSTEP sia la necessità che gli Stati membri garantiscano la piena attuazione dell’obbligo di sbarco. In diversi casi, benché siano state presentate nuove prove, lo CSTEP ha ritenuto che fosse necessario apportare miglioramenti alle informazioni fornite. In tali casi è opportuno concedere esenzioni in via temporanea. Il proseguimento delle attività di pesca permetterà di migliorare la raccolta dei dati e di rispondere alle osservazioni dello CSTEP.

    (11)

    I gruppi regionali di Stati membri hanno fondato la maggior parte delle loro richieste di esenzione de minimis sul potenziale aumento dei costi derivante dalla gestione delle catture indesiderate. Le informazioni fornite al riguardo dagli Stati membri sono migliorate. Tuttavia, lo CSTEP rileva che è tuttora necessario migliorare la raccolta dei dati e che per ridurre il livello delle catture indesiderate è prioritario aumentare la selettività. In tali circostanze, pertanto, le esenzioni dovrebbero essere concesse caso per caso per uno o due anni. Gli Stati membri dovrebbero fornire gli ulteriori dati desunti dalle sperimentazioni e dagli studi scientifici in corso.

    (12)

    Nelle acque nordoccidentali dovrebbero applicarsi all’obbligo di sbarco le esenzioni legate all’alto tasso di sopravvivenza illustrate di seguito.

    (13)

    Il regolamento delegato (UE) 2019/2239 ha introdotto, come stabilito all’articolo 15, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1380/2013, un’esenzione legata al tasso di sopravvivenza per le catture di scampo effettuate con nasse o trappole nelle sottozone 6 e 7 del Consiglio internazionale per l’esplorazione del mare («CIEM»). Gli Stati membri hanno chiesto che l’esenzione sia prorogata. Dopo aver esaminato le prove presentate dagli Stati membri negli anni precedenti, lo CSTEP ha concluso (7) che l’esenzione è giustificata. Poiché le circostanze non sono mutate, è opportuno mantenere l’esenzione.

    (14)

    Il regolamento delegato (UE) 2019/2239 ha introdotto un’esenzione legata al tasso di sopravvivenza per le catture di scampo effettuate con reti a strascico aventi dimensioni di maglia pari o superiori a 100 mm e per le catture di scampo effettuate con reti a strascico aventi dimensioni di maglia comprese tra 70 e 99 mm in combinazione con attrezzi selettivi (pesca TRI e TR2) nella sottozona CIEM 7. Gli Stati membri hanno chiesto che l’esenzione sia prorogata. Dopo aver esaminato negli anni precedenti le prove fornite dagli Stati membri, lo CSTEP ha concluso (8) che, se lo studio sulla sopravvivenza effettuato utilizzando reti da traino Seltra aveva fornito dati sufficienti, l’effetto generale sulla pesca estensiva dello scampo con altri attrezzi da pesca era ancora difficile da valutare. Secondo lo CSTEP, nell’ipotesi che un tasso di sopravvivenza relativamente elevato si applichi a tutti gli attrezzi, tale attività di pesca comporterebbe un tasso di rigetto relativamente basso. Considerato che le circostanze non sono mutate, tale esenzione dovrebbe essere pertanto mantenuta, indicando le specifiche degli attrezzi da utilizzare nella zona di protezione del Mar Celtico e nel Mare d’Irlanda.

    (15)

    Il regolamento delegato (UE) 2019/2239 ha introdotto un’esenzione legata al tasso di sopravvivenza per le catture di scampo effettuate nella divisione CIEM 6a, entro dodici miglia nautiche dalla costa, utilizzando reti da traino a divergenti con dimensioni di maglia comprese tra 80 e 110 mm in combinazione con attrezzi selettivi. Gli Stati membri hanno chiesto che l’esenzione sia prorogata. Dopo aver esaminato le prove presentate negli anni precedenti dagli Stati membri, lo CSTEP ha concluso (9) che lo studio sulla sopravvivenza era affidabile e indicava un tasso di sopravvivenza relativamente alto. Poiché le circostanze non sono mutate, è opportuno mantenere l’esenzione.

    (16)

    Il regolamento delegato (UE) 2019/2239 ha introdotto un’esenzione legata al tasso di sopravvivenza per le catture di sogliola di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione effettuate con reti da traino a divergenti aventi dimensioni di maglia comprese tra 80 e 99 mm nella divisione CIEM 7d, entro sei miglia nautiche dalla costa ma al di fuori delle zone di riproduzione designate. Gli Stati membri hanno chiesto che l’esenzione sia prorogata. Dopo aver valutato negli anni precedenti le prove presentate dagli Stati membri, lo CSTEP ha concluso (10) che erano sufficienti. Poiché le circostanze non sono mutate, è opportuno mantenere l’esenzione.

    (17)

    Il regolamento delegato (UE) 2019/2239 ha concesso un’esenzione legata al tasso di sopravvivenza per le catture di razze effettuate con qualsiasi attrezzo nelle sottozone CIEM 6 e 7. Gli Stati membri hanno chiesto che l’esenzione sia prorogata. Dopo aver analizzato le nuove prove presentate dagli Stati membri, lo CSTEP ha concluso (11) che la sopravvivenza varia tra le specie e le attività di pesca. Lo CSTEP ha osservato che sono in corso progetti che dovrebbero fornire informazioni utili in merito a tale esenzione. Tale conclusione si applica alla razza cuculo (Leucoraja naevus). Lo CSTEP ha rilevato che le prove indicavano tassi di sopravvivenza più bassi per la razza cuculo. Gli Stati membri dovrebbero presentare, il più presto possibile e comunque entro il 1o maggio di ogni anno, informazioni scientifiche supplementari desunte da detti studi.

    (18)

    Il regolamento delegato (UE) 2019/2239 ha concesso un’esenzione legata al tasso di sopravvivenza per le catture di passera di mare effettuate, nelle divisioni CIEM da 7a a 7k, da pescherecci con potenza massima del motore di 221 kW e lunghezza massima di 24 metri, operanti con sfogliare entro 12 miglia nautiche dalla costa e con durate di traino non superiori a 90 minuti, e da pescherecci con potenza del motore superiore a 221 kW, operanti con sfogliare munite di bordatura bloccapietre (flip-up rope) o di un pannello di rilascio del benthos (benthic release panel). Gli Stati membri hanno chiesto che l’esenzione sia prorogata. Dopo aver esaminato le nuove prove fornite dagli Stati membri, lo CSTEP ha concluso (12) che le stime sui tassi di sopravvivenza dei rigetti variano a seconda delle bordate di pesca e che le prove erano insufficienti per le divisioni CIEM 7h, 7j e 7k. Date le circostanze l’esenzione per la passera di mare dovrebbe essere mantenuta limitatamente alle divisioni CIEM da 7a a 7g. Gli Stati membri interessati dovrebbero fornire prove il prima possibile e comunque entro il 1o maggio di ogni anno. La Commissione prende atto inoltre che gli Stati membri si sono impegnati nella raccomandazione comune a presentare, con la prossima relazione annuale entro il 1o maggio 2021, un calendario per il completamento della tabella di marcia concordata.

    (19)

    Il regolamento delegato (UE) 2019/2239 ha introdotto un’esenzione legata al tasso di sopravvivenza per le catture di passera di mare effettuate con tramagli o reti da traino a divergenti nelle divisioni CIEM da 7d a 7g. Gli Stati membri hanno chiesto che l’esenzione sia prorogata. Dopo aver esaminato le prove presentate negli anni precedenti dagli Stati membri, lo CSTEP ha concluso (13) che lo studio sulla sopravvivenza era affidabile e indicava un tasso di sopravvivenza relativamente alto. Poiché le circostanze non sono mutate, è opportuno mantenere l’esenzione.

    (20)

    Il regolamento delegato (UE) 2019/2239 ha concesso un’esenzione legata al tasso di sopravvivenza per le catture di passera di mare effettuate con sciabiche danesi nella divisione CIEM 7d. Gli Stati membri hanno chiesto che l’esenzione sia prorogata. Dopo aver esaminato negli anni precedenti le prove presentate dagli Stati membri, lo CSTEP ha concluso (14) che i dati dello studio sui tassi di sopravvivenza sono affidabili e forniscono stime affidabili riguardanti la sopravvivenza per tale attività di pesca. Poiché le circostanze non sono mutate, è opportuno mantenere l’esenzione.

    (21)

    Il regolamento delegato (UE) 2019/2239 ha introdotto un’esenzione legata al tasso di sopravvivenza per le specie catturate con nasse e trappole nelle acque nordoccidentali (sottozone CIEM 5, 6 e 7). Gli Stati membri hanno chiesto che l’esenzione sia prorogata. Gli Stati membri hanno fornito prove scientifiche volte a dimostrare gli alti tassi di sopravvivenza dei rigetti per le specie catturate nell’ambito di tale attività di pesca. Sulla base della valutazione delle prove effettuata negli anni precedenti, lo CSTEP ha concluso (15) che, con ogni probabilità, la sopravvivenza delle specie rigettate in mare nell’ambito della pesca con nasse e trappole era elevata. Poiché le circostanze non sono mutate, è opportuno pertanto mantenere l’esenzione.

    (22)

    Il regolamento delegato (UE) n. 1393/2014 della Commissione (16) ha introdotto un’esenzione legata al tasso di sopravvivenza per le catture di sgombro e aringa effettuate, a determinate condizioni, con ciancioli nella sottozona CIEM 6. Gli Stati membri hanno chiesto che l’esenzione sia prorogata. Dopo aver esaminato le prove a supporto negli anni precedenti, lo CSTEP ha concluso (17) che i tassi di sopravvivenza dipendono dal tempo di permanenza e dalla densità dei pesci all’interno della rete, che sono generalmente limitati in questo tipo di attività di pesca. Ipotizzando che i risultati dello studio sulla sopravvivenza siano rappresentativi dei tassi di sopravvivenza nelle operazioni di pesca commerciale, la quota di sgombri rilasciati sopravviventi sarebbe probabilmente di circa il 70 %. Le densità sarebbero inoltre inferiori alla densità nella quale si osserva un aumento della mortalità dell’aringa. Poiché le circostanze non sono mutate, tale esenzione dovrebbe essere pertanto mantenuta nel presente regolamento.

    (23)

    Il regolamento delegato (UE) n. 1393/2014 ha introdotto un’esenzione legata al tasso di sopravvivenza per le catture di sgombro e aringa effettuate nella pesca al cianciolo di specie pelagiche non soggette a contingente nelle divisioni CIEM 7e e 7f. Gli Stati membri hanno chiesto che l’esenzione sia prorogata. Dopo aver esaminato le prove fornite dagli Stati membri negli anni precedenti, lo CSTEP ha concluso (18)che i tassi di sopravvivenza erano con ogni probabilità simili a quelli della pesca con ciancioli e che le prove fornite erano analoghe a quelle che avevano giustificato altre esenzioni in precedenti piani di rigetto. Poiché le circostanze non sono mutate, è opportuno pertanto mantenere l’esenzione.

    (24)

    Nelle acque sudoccidentali dovrebbero applicarsi all’obbligo di sbarco le esenzioni legate all’alto tasso di sopravvivenza illustrate di seguito.

    (25)

    Il regolamento delegato (UE) 2019/2237 ha introdotto un’esenzione dall’obbligo di sbarco per le catture di scampo effettuate con reti a strascico nelle sottozone CIEM 8 e 9 e per le catture di occhialone effettuate con l’attrezzo da pesca artigianale denominato «voracera» nella divisione CIEM 9a. Gli Stati membri hanno chiesto che l’esenzione sia prorogata. Dopo aver valutato l’esenzione relativa allo scampo negli anni precedenti, lo CSTEP ha concluso (19) che le prove erano affidabili. Per quanto riguarda l’occhialone, nelle valutazioni precedenti lo CSTEP aveva concluso (20) che gli studi rappresentavano prove scientifiche ragionevolmente solide della sopravvivenza di tale specie. Poiché le circostanze non sono mutate, è opportuno pertanto mantenere le due esenzioni.

    (26)

    Il regolamento delegato (UE) 2019/2237 ha concesso un’esenzione legata al tasso di sopravvivenza per le catture di razze effettuate, nelle sottozone CIEM 8 e 9, con qualunque tipo di attrezzi da pesca. Gli Stati membri hanno chiesto che l’esenzione sia prorogata e hanno fornito nuove prove. Lo CSTEP ha concluso (21) che è stato prodotto uno sforzo significativo per colmare la carenza di dati, grazie a diversi progetti tuttora in corso, ma che è necessario migliorare la raccolta dei dati. Gli Stati membri che hanno un interesse di gestione diretto dovrebbero presentare il più presto possibile, e comunque entro il 1o maggio 2022, ulteriori informazioni scientifiche desunte dai progetti in corso. L’esenzione dovrebbe pertanto essere mantenuta.

    (27)

    Il regolamento delegato (UE) 2019/2237 ha concesso un’esenzione per le catture di razza cuculo effettuate con tramagli nelle sottozone CIEM 8 e 9 e con reti a strascico nella sottozona CIEM 8. Gli Stati membri hanno chiesto che l’esenzione sia prorogata e hanno fornito nuove prove. Dopo aver esaminato le prove, lo CSTEP ha rilevato (22) che è stato prodotto uno sforzo significativo per colmare le lacune nei dati, che vi è un numero significativo di progetti in corso ma che è necessario migliorare la raccolta dei dati. Poiché in passato i tassi di sopravvivenza della razza cuculo sono risultati inferiori a quelli di altre razze, l’esenzione dovrebbe essere mantenuta fino al 31 dicembre 2022 per le catture di razza cuculo effettuate con tramagli nelle sottozone CIEM 8 e 9 e fino al 31 dicembre 2021 per le catture di razza cuculo effettuate con reti a strascico nella sottozona CIEM 8. Gli Stati membri dovrebbero presentare il più presto possibile informazioni scientifiche supplementari desunte dai progetti in corso.

    (28)

    Il regolamento delegato (UE) 2019/2237 ha concesso un’esenzione legata al tasso di sopravvivenza per le catture di occhialone effettuate con l’attrezzo da pesca artigianale denominato «voracera» nella divisione CIEM 9a e con ami e palangari nelle sottozone CIEM 8 e 10 e nella divisione CIEM 9a. Gli Stati membri hanno chiesto che l’esenzione sia prorogata e hanno fornito nuove prove. ma che è necessario migliorare la raccolta dei dati. Lo CSTEP ha rilevato (23) che diversi progetti scientifici in materia di sopravvivenza previsti per il periodo 2019-2020 non sono stati realizzati a causa di difficoltà nell’acquisizione del materiale. L’esenzione può essere concessa fino al 31 dicembre 2022. Gli Stati membri che hanno un interesse di gestione diretto dovrebbero presentare il più presto possibile, e comunque entro il 1o maggio 2022, ulteriori informazioni scientifiche a supporto di tale esenzione.

    (29)

    Il regolamento delegato (UE) n. 1394/2014della Commissione (24) ha introdotto un’esenzione legata all’alto tasso di sopravvivenza per l’acciuga, il suro e lo sgombro nell’ambito della pesca artigianale con ciancioli, a condizione che la rete non sia completamente salpata. Gli Stati membri hanno chiesto che l’esenzione sia prorogata e hanno fornito nuove prove. Secondo lo CSTEP (25) tali prove evidenziano alti tassi di sopravvivenza per l’acciuga, il suro e lo sgombro quando il tempo di permanenza nella rete durante la procedura di rilascio in mare è stimato inferiore a 5 minuti, ovvero il tempo di permanenza nella rete stimato in condizioni di pesca reali. Di conseguenza è opportuno mantenere tale esenzione.

    (30)

    Nelle acque nordoccidentali dovrebbero applicarsi all’obbligo di sbarco le esenzioni de minimis illustrate di seguito.

    (31)

    Il regolamento delegato (UE) 2019/2239 ha introdotto esenzioni de minimis dall’obbligo di sbarco per alcune attività di pesca. Gli Stati membri hanno chiesto che l’esenzione sia prorogata. Dopo aver esaminato negli anni precedenti le prove fornite dagli Stati membri, lo CSTEP ha concluso (26) che le argomentazioni relative ai costi sproporzionati della gestione delle catture indesiderate erano plausibili. Poiché le circostanze non sono mutate, è opportuno mantenere le esenzioni de minimis per:

    le catture di merlano effettuate da pescherecci che utilizzano reti a strascico e sciabiche aventi dimensioni di maglia pari o superiori a 80 mm (OTB, OTT, OT, PTB, PT, SSC, SDN, SPR, SX, SV, TBN, TBS, TB, TX), reti da traino pelagiche (OTM, PTM) e sfogliare (BTT) aventi dimensioni di maglia comprese tra 80 e 119 mm (BT2) nelle divisioni CIEM da 7b a 7k;

    l’esenzione di cui al presente trattino è applicabile fino al dicembre 2021 alla luce della valutazione dello CSTEP relativa allo stato di conservazione generale del merlano nelle sottozone CIEM da 7b a 7k. Gli Stati membri interessati dovrebbero presentare informazioni complementari sulla composizione delle catture entro il 1o maggio 2021;

    le catture di sogliola effettuate da pescherecci che utilizzano tramagli e reti da imbrocco per la cattura della sogliola nelle divisioni CIEM da 7d a 7g;

    le catture di sogliola effettuate da pescherecci che utilizzano attrezzi TBB aventi dimensioni di maglia comprese tra 80 e 119 mm e a maggior selettività («pannello Flemish») nelle divisioni CIEM da 7d a 7h.

    (32)

    Il regolamento delegato (UE) 2019/2239 ha introdotto un’esenzione de minimis per le catture di eglefino effettuate da pescherecci che utilizzano reti a strascico aventi dimensioni di maglia pari o superiori a 80 mm nelle divisioni CIEM 7b, 7c e da 7e a 7k. Gli Stati membri hanno chiesto che l’esenzione sia prorogata. Dopo aver esaminato le nuove prove fornite dagli Stati membri, lo CSTEP ha concluso (27) che in tale zona di pesca l’eglefino è una specie a contingente limitante ad alto rischio. Tuttavia, lo CSTEP ha altresì rilevato che gli stock di merluzzo bianco e di merlano sono altamente depauperati nel Mar Celtico e ha raccomandato di ridurre il livello delle catture indesiderate di tali specie. L’esenzione può pertanto essere concessa per le reti a strascico con dimensioni di maglia pari o superiori a 100 mm e le sciabiche, escludendo le sfogliare e le attività di pesca diretta dello scampo, per i pescherecci che praticano la pesca diretta dello scampo con reti aventi dimensioni di maglia di almeno 80 mm e per le sfogliare aventi dimensioni di maglia pari o superiori a 80 mm dotate di un pannello Flemish. L’esenzione dovrebbe essere mantenuta fino al 31 dicembre 2022.

    (33)

    Il regolamento delegato (UE) 2019/2239 ha concesso un’esenzione de minimis per la pesca demersale multispecifica effettuata da pescherecci che praticano la pesca del gamberetto grigio utilizzando sfogliare nella divisione CIEM 7a. Gli Stati membri hanno chiesto che l’esenzione sia prorogata. Dopo aver esaminato negli anni precedenti le prove fornite dagli Stati membri, lo CSTEP ha concluso (28) che l’esenzione relativa a questa attività di pesca è ben documentata nel Mare del Nord e che, probabilmente, essa è rappresentativa della pesca nel Mare d’Irlanda. Poiché le circostanze non sono mutate, è opportuno mantenere l’esenzione.

    (34)

    Il regolamento delegato (UE) 2019/2239 ha concesso un’esenzione de minimis per le catture di pesce tamburo effettuate da pescherecci che utilizzano reti a strascico nelle divisioni CIEM 7b, 7c e da 7f a 7k. Gli Stati membri hanno chiesto che l’esenzione sia prorogata. Dopo aver esaminato i nuovi dati presentati dagli Stati membri, lo CSTEP ha concluso (29) che esistono prove dell’aumento dei costi di gestione e stoccaggio delle catture indesiderate nelle attività di pesca in questione. La priorità dovrebbe essere tuttavia il miglioramento della selettività. L’esenzione dovrebbe essere mantenuta fino al 31 dicembre 2022. Gli Stati membri interessati dovrebbero presentare il più presto possibile, e comunque entro il maggio 2022, ulteriori prove a sostegno di tale esenzione.

    (35)

    Il regolamento delegato (UE) 2019/2239 ha concesso un’esenzione de minimis per le catture di rombo giallo di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione effettuate da pescherecci che utilizzano sfogliare aventi dimensioni di maglia comprese tra 80 e 119 mm nella sottozona CIEM 7 e reti a strascico in condizioni specifiche. Gli Stati membri hanno chiesto che l’esenzione sia prorogata. Dopo aver esaminato i nuovi dati forniti dagli Stati membri, lo CSTEP ha concluso (30) che essi indicano un aumento dei costi di gestione delle catture indesiderate. L’esenzione dovrebbe essere mantenuta per due anni ed essere assortita di ulteriori specifiche per consentire la raccolta di dati supplementari. Gli Stati membri interessati dovrebbero presentare il più presto possibile, e comunque entro il maggio 2021, ulteriori prove a sostegno di tale esenzione.

    (36)

    Il regolamento delegato (UE) 2019/2239 ha concesso un’esenzione de minimis per le catture di sogliola effettuate da pescherecci che utilizzano sfogliare aventi dimensioni di maglia comprese tra 80 e 119 mm a maggior selettività (pannello Flemish) nelle divisioni CIEM 7a, 7j e 7k. Gli Stati membri hanno chiesto che l’esenzione sia prorogata. Dopo aver analizzato le nuove prove presentate dagli Stati membri, lo CSTEP ha concluso (31) che sono necessarie ulteriori specifiche tecniche relativamente agli attrezzi da pesca. L’esenzione dovrebbe essere mantenuta per due anni ma solo per la divisione CIEM 7a e gli Stati membri dovrebbero presentare il più presto possibile, e comunque entro il 1o maggio 2022, prove a sostegno dell’esenzione.

    (37)

    Il regolamento delegato (UE) 2019/2239 ha concesso un’esenzione de minimis per le catture di argentina maggiore effettuate da pescherecci che utilizzano reti a strascico aventi dimensioni di maglia pari o superiori a 100 mm nella divisione CIEM 5b e nella sottozona CIEM 6. Gli Stati membri hanno chiesto che l’esenzione sia prorogata. Dopo aver analizzato le nuove prove presentate dagli Stati membri, lo CSTEP ha concluso (32) che esistono prove dell’aumento dei costi di gestione e stoccaggio delle catture indesiderate. L’esenzione dovrebbe essere mantenuta per due anni e gli Stati membri dovrebbero presentare il più presto possibile, e comunque entro il 1o maggio 2022, ulteriori prove a sostegno dell’esenzione.

    (38)

    Il regolamento delegato (UE) 2019/2239 ha concesso un’esenzione de minimis per le catture di sgombro e suro effettuate nella pesca demersale multispecifica da pescherecci che utilizzano reti a strascico, sciabiche e sfogliare nella sottozona CIEM 6 e nelle divisioni CIEM da 7b a 7k. Gli Stati membri hanno chiesto che l’esenzione sia prorogata. Dopo aver analizzato le prove presentate dagli Stati membri, lo CSTEP ha concluso che esse indicano un aumento dei costi di gestione delle catture indesiderate, come concluso in precedenti valutazioni. Poiché le circostanze non sono mutate, l’esenzione dovrebbe essere mantenuta per due anni e gli Stati membri dovrebbero presentare il più presto possibile, e comunque entro il 1o maggio 2022, ulteriori prove a sostegno della stessa.

    (39)

    Il regolamento delegato (UE) 2019/2239 ha concesso un’esenzione de minimis per le catture di eglefino di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione effettuate da pescherecci che utilizzano reti a strascico aventi dimensioni di maglia non superiori a 119 mm nella pesca dello scampo praticata nelle acque ad ovest della Scozia della divisione CIEM 6a. Gli Stati membri hanno chiesto che l’esenzione sia prorogata. Dopo aver analizzato le prove presentate dagli Stati membri, lo CSTEP ha rilevato (33) che le conclusioni formulate nella sua relazione 19-08 erano tuttora valide e le argomentazioni relative ai costi sproporzionati ragionevoli. Tenuto conto dell’attuale livello di catture indesiderate in questa attività di pesca, l’esenzione dovrebbe essere mantenuta, ma solo per i pescherecci che utilizzano attrezzi altamente selettivi.

    (40)

    Il regolamento delegato (UE) n. 1393/2014 ha concesso esenzioni de minimis per le seguenti attività di pesca pelagica:

    la pesca di melù nell’ambito della pesca industriale di questa specie praticata da pescherecci da traino pelagico nelle zone CIEM 5b, 6 e 7, con trasformazione a bordo delle catture per la produzione di base di surimi;

    la pesca di tonno bianco nella pesca diretta di questa specie praticata con reti da traino pelagiche a coppia nella sottozona CIEM 7;

    la pesca di sgombro, suro, aringa e merlano praticata da pescherecci da traino pelagico di lunghezza massima fuori tutto di 25 metri con reti da traino pelagiche nella divisione CIEM 7d.

    (41)

    Gli Stati membri hanno chiesto che sia prorogata l’esenzione de minimis per il melù (Micromesistius poutassou) nell’ambito della pesca industriale praticata da pescherecci da traino pelagico nelle divisioni CIEM 5b, 6 e 7 con trasformazione a bordo delle catture per la produzione di base di surimi. Negli anni precedenti lo CSTEP aveva valutato positivamente tale esenzione (34), che era stata concessa sulla base delle difficoltà incontrate per migliorare la selettività. Poiché le circostanze relative a tale attività di pesca non sono mutate, le esenzioni dovrebbero essere mantenute. Entro il 1o maggio 2023 gli Stati membri dovrebbero fornire prove relative ai modelli di pesca.

    (42)

    Gli Stati membri hanno chiesto che sia prorogata l’esenzione de minimis per il tonno bianco (Thunnus alalunga) nella pesca diretta di questa specie praticata con reti da traino pelagiche a coppia nella sottozona CIEM 7. Dopo aver esaminato le prove presentate dagli Stati membri negli anni precedenti in relazione ai costi sproporzionati di stoccaggio e gestione delle catture indesiderate, lo CSTEP ha concluso (35) che la richiesta è collegata alla perdita a livello di catture commercializzabili. Gli Stati membri hanno richiamato l’attenzione sui costi di stoccaggio e gestione sia in mare che a terra. Poiché le circostanze relative a tale attività di pesca non sono mutate, le esenzioni dovrebbero essere mantenute. Entro il 1o maggio 2023 gli Stati membri dovrebbero fornire prove relative ai modelli di pesca.

    (43)

    Gli Stati membri hanno chiesto che sia prorogata l’esenzione de minimis per le catture di sgombro, suro, aringa e merlano effettuate da pescherecci da traino pelagico di lunghezza massima fuori tutto di 25 metri con reti da traino pelagiche nella divisione CIEM 7d. Dopo aver esaminato le prove presentate dagli Stati membri negli anni precedenti, lo CSTEP ha concluso (36) che l’esenzione era motivata da argomentazioni qualitative fondate relative ai costi sproporzionati. Poiché le circostanze relative a tale attività di pesca non sono mutate, le esenzioni dovrebbero essere mantenute. Entro il 1o maggio 2023 gli Stati membri dovrebbero fornire prove relative ai modelli di pesca.

    (44)

    Nelle acque sudoccidentali dovrebbero applicarsi all’obbligo di sbarco le esenzioni de minimis illustrate di seguito.

    (45)

    Il regolamento delegato (UE) 2019/2237 ha introdotto esenzioni de minimis per:

    le catture di nasello effettuate con reti da traino e sciabiche nelle sottozone CIEM 8 e 9;

    le catture di sogliola effettuate con reti da traino nelle divisioni CIEM 8a e 8b;

    le catture di sogliola effettuate con tramagli e reti da imbrocco nelle divisioni CIEM 8a e 8b;

    le catture di berici effettuate con ami e palangari nella sottozona CIEM 10.

    (46)

    Il regolamento delegato (UE) 2019/2237 ha introdotto un’esenzione de minimis per le catture di nasello effettuate con reti da traino e sciabiche nelle sottozone CIEM 8 e 9. Gli Stati membri hanno chiesto che l’esenzione sia prorogata. Dopo aver esaminato le nuove prove presentate dagli Stati membri nel 2020, lo CSTEP ha concluso che (37) l’analisi relativa ai costi supplementari dovuti alla gestione delle catture indesiderate è mirata alla flotta che pratica la pesca del nasello e che i risultati indicano che vi sarà un incremento dei tempi necessari per la gestione e la cernita delle catture indesiderate. Poiché le prove sono complete e sufficienti a sostenere l’esenzione, quest’ultima dovrebbe essere mantenuta. L’esenzione dovrebbe essere concessa anche per le catture di nasello e sogliola effettuate da pescherecci che utilizzano reti da traino a coppia e reti da traino a divergenti (OTM, PTM).

    (47)

    Il regolamento delegato (UE) 2019/2237 ha introdotto un’esenzione de minimis per le catture di sogliola effettuate con sfogliare e reti a strascico nelle divisioni CIEM 8a e 8b e per le catture di sogliola effettuate con tramagli e reti da imbrocco nelle divisioni CIEM 8a e 8b. Gli Stati membri hanno chiesto che le esenzioni siano prorogate. Dopo aver esaminato le prove presentate dagli Stati membri negli anni precedenti, lo CSTEP ha concluso (38) che la raccomandazione comune giustificava in maniera fondata la difficoltà di migliorare la selettività e i costi sproporzionati di gestione delle catture indesiderate. Pertanto, tenuto conto del fatto che le circostanze non sono mutate, tali esenzioni de minimis dovrebbero essere mantenute. L’esenzione dovrebbe essere concessa anche per le catture di sogliola effettuate da pescherecci che utilizzano reti da traino a coppia e reti da traino a divergenti (OTM, PTM).

    (48)

    Il regolamento delegato (UE) 2019/2237 ha introdotto un’esenzione de minimis per le catture di berici effettuate con ami e palangari nella sottozona CIEM 10. Gli Stati membri hanno chiesto che l’esenzione sia prorogata. Dopo aver esaminato le prove presentate dagli Stati membri negli anni precedenti, lo CSTEP ha concluso (39) che le informazioni fornite giustificavano in maniera fondata la difficoltà di conseguire ulteriori miglioramenti della selettività o i costi sproporzionati che ne deriverebbero per la gestione delle catture indesiderate. Poiché le circostanze non sono mutate, è opportuno mantenere l’esenzione.

    (49)

    Il regolamento delegato (UE) 2019/2237 ha introdotto esenzioni de minimis per:

    le catture di suro effettuate con reti da traino e sciabiche nelle sottozone CIEM 8 e 9;

    le catture di suro effettuate con reti da imbrocco nelle sottozone CIEM 8, 9 e 10 e nelle zone Copace 34.1.1, 34.1.2 e 34.2.0;

    le catture di sgombro effettuate con reti da traino e sciabiche nelle sottozone CIEM 8 e 9;

    le catture di sgombro effettuate con reti da imbrocco nelle sottozone CIEM 8 e 9 e nelle zone Copace 34.1.1, 34.1.2 e 34.2.0;

    le catture di rombo giallo effettuate con reti da traino e sciabiche nelle sottozone CIEM 8 e 9;

    le catture di rombo giallo effettuate con reti da imbrocco nelle sottozone CIEM 8 e 9;

    le catture di rana pescatrice effettuate con reti da traino e sciabiche nelle sottozone CIEM 8 e 9;

    le catture di rana pescatrice effettuate con reti da imbrocco nelle sottozone CIEM 8 e 9.

    (50)

    Il regolamento delegato (UE) 2018/2033 ha introdotto esenzioni de minimis per:

    le catture di acciuga effettuate con reti da traino e sciabiche nelle sottozone CIEM 8 e 9;

    le catture di occhialone effettuate con reti da traino e sciabiche nella divisione CIEM 9a;

    le catture di sogliola effettuate con reti da traino e sciabiche nella divisione CIEM 9a.

    (51)

    Gli Stati membri hanno chiesto che siano prorogate tali esenzioni e che siano estese alle catture di rana pescatrice con reti da traino pelagiche. Gli Stati membri hanno presentato un’analisi economica dettagliata dei costi sproporzionati delle catture indesiderate che è stata valutata dallo CSTEP (40), il quale ha concluso che, per quanto dettagliato e completo, lo studio non consentiva di valutarne appieno la metodologia nella fase di procedura scritta. In considerazione delle informazioni fornite dagli Stati membri e del fatto che lo CSTEP non ha potuto valutare la metodologia dello studio, tali esenzioni dovrebbero essere incluse nel presente regolamento. Gli Stati membri dovrebbero presentare il più presto possibile, e comunque entro il 1o maggio di ogni anno, ulteriori dati a sostegno di tale esenzione.

    (52)

    Il regolamento delegato (UE) 2019/2237 ha introdotto esenzioni de minimis per:

    le catture di merlano effettuate con reti da traino e sciabiche nella sottozona CIEM 8,

    le catture di merlano effettuate con reti da imbrocco nella sottozona CIEM 8.

    (53)

    Gli Stati membri hanno chiesto che tali esenzioni siano prorogate per le catture di merlano effettuate con reti da traino e sciabiche nella sottozona CIEM 8 e che siano concesse per le catture di merlano effettuate con reti da traino pelagiche. Gli Stati membri hanno fornito nuove prove. Lo CSTEP ha concluso (41) che vi sono indicazioni della difficoltà di migliorare la selettività nella pesca demersale multispecifica, nella quale le catture di merlano avvengono senza significative perdite di altre catture commercializzabili, e che sono in corso nuovi studi. L’esenzione dovrebbe essere concessa per due anni. Gli Stati membri interessati dovrebbero presentare, il più presto possibile e comunque entro il 1o maggio di ogni anno, informazioni scientifiche supplementari tratte dagli studi in corso.

    (54)

    Gli Stati membri hanno chiesto che sia prorogata l’esenzione de minimis per le catture di merlano effettuate con reti da imbrocco nella sottozona CIEM 8 e hanno fornito nuove prove. Lo CSTEP ha concluso (42) che è difficile migliorare la selettività nella pesca con reti da imbrocco, ma che è tuttavia necessario migliorare le informazioni fornite in relazione ai costi sproporzionati. L’esenzione dovrebbe essere concessa per due anni e gli Stati membri interessati dovrebbero presentare ulteriori dati il più presto possibile, e comunque entro il 1o maggio di ogni anno.

    (55)

    Il regolamento delegato (UE) n. 1394/2014 ha introdotto esenzioni de minimis per:

    le catture di melù nell’ambito della pesca industriale al traino pelagico nella sottozona CIEM 8;

    le catture di tonno bianco effettuate con reti da traino nella sottozona CIEM 8;

    le catture di acciuga, sgombro e suro effettuate con reti da traino pelagiche nella sottozona CIEM 8;

    le catture di suro e sgombro effettuate con ciancioli (PS) nella sottozona CIEM 8.

    (56)

    Gli Stati membri hanno chiesto che le esenzioni siano prorogate per quanto riguarda la pesca pelagica. Il regolamento delegato (UE) n. 1394/2014 aveva concesso tali esenzioni a seguito di una valutazione positiva dello CSTEP negli anni precedenti (43) e le esenzioni erano state concesse alla luce delle difficoltà incontrate per migliorare la selettività per il melù, il suro e lo sgombro e degli elevati costi di gestione delle catture indesiderate nel caso del tonno bianco e dell’acciuga. Poiché le circostanze non sono mutate, è opportuno pertanto mantenere l’esenzione.

    (57)

    A seguito delle nuove raccomandazioni comuni è opportuno abrogare il regolamento delegato (UE) 2019/2239 e il regolamento delegato (UE) 2019/2237 e sostituirli con un nuovo regolamento.

    (58)

    Poiché le misure di cui al presente regolamento hanno ripercussioni dirette sulla pianificazione della campagna di pesca dei pescherecci dell’Unione e sulle relative attività economiche, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la pubblicazione. Esso dovrebbe applicarsi dal 1o gennaio 2021,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    CAPO I

    DISPOSIZIONI GENERALI

    Articolo 1

    Attuazione dell’obbligo di sbarco

    Nelle acque nordoccidentali [sottozone CIEM 5 (esclusa la divisione 5a e unicamente nelle acque dell’Unione della divisione 5b), 6 e 7] e nelle acque sudoccidentali (sottozone CIEM 8, 9 e 10 (acque attorno alle Azzorre) e zone Copace 34.1.1, 34.1.2 e 34.2.0 (acque attorno a Madera e alle isole Canarie), l’obbligo di sbarco di cui all’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 si applica alle attività di pesca demersale e pelagica in conformità al presente regolamento per il periodo 2021-2023.

    Articolo 2

    Definizioni

    1.   «Pannello Flemish»: l’ultima parte conica della rete di una sfogliara

    la cui parte posteriore è direttamente attaccata al sacco;

    in cui le parti superiore e inferiore della rete hanno una dimensione di maglia di almeno 120 mm, quale misurata tra i nodi; e

    la cui lunghezza in forma stesa è di almeno tre m.

    2.   «Pannello Seltra»: dispositivo di selettività che

    è costituito da un pannello superiore con dimensioni di maglia di almeno 270 mm (maglie a losanga) o da un pannello superiore con dimensioni di maglia di almeno 300 mm (maglie quadrate), posto in un vano a sezione quadrangolare composto da quattro pannelli, nel tratto diritto del sacco;

    è lungo almeno tre metri;

    è posizionato a non più di quattro metri dalla sagola di chiusura; e

    occupa l’intera larghezza del pannello superiore del vano a sezione quadrangolare della rete da traino (ovvero da relinga a relinga).

    3.   «Dispositivo di selettività Netgrid»: dispositivo di selettività costituito da una sezione composta da quattro pannelli inserita in una rete da traino a due pannelli con una pezza di rete inclinata a maglie a losanga di dimensioni pari ad almeno 200 mm, che conduce a una finestra di fuga nella parte superiore della rete da traino.

    4.   «Netgrid CEFAS»: dispositivo di selettività Netgrid messo a punto dal «Centre for Environment, Fisheries and Aquaculture Science» per le catture di scampo nel Mare d’Irlanda.

    5.   «Rete con dispositivo di selezione fluttuante (flip-flap trawl)»: rete da traino dotata di un pannello a griglia concepito per ridurre la cattura di merluzzo bianco, eglefino e merlano nella pesca dello scampo.

    6.   «Bordatura bloccapietre (flip-up rope)»: modifica di un attrezzo apportata alle sfogliare per la pesca demersale per contribuire a evitare che pietre e rocce entrino nella rete e causino danni agli attrezzi e alle catture.

    7.   «Pannello di rilascio del benthos (benthos release panel)»: pannello di maglie di dimensioni più ampie o di maglie quadrate montato nel pannello inferiore di una rete da traino, di solito una sfogliara, per consentire la fuoriuscita di materiali bentonici e detriti di fondale prima che passino nel sacco.

    8.   «Zona di protezione del Mar Celtico»: acque all’interno delle divisioni CIEM 7f e 7g e della parte della divisione 7j situata a nord della latitudine di 50° N e a est della longitudine di 11° O;

    9.   «Voracera»: palangaro meccanizzato progettato e costruito a livello locale, utilizzato dalla flotta artigianale che pratica la pesca dell’occhialone nel sud della Spagna nella divisione CIEM 9a.

    CAPO II

    ESENZIONI LEGATE AL TASSO DI SOPRAVVIVENZA NELLE ACQUE NORDOCCIDENTALI

    Articolo 3

    Esenzione legata al tasso di sopravvivenza per lo scampo

    1.   L’esenzione legata al tasso di sopravvivenza di cui all’articolo 15, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1380/2013 si applica:

    a)

    alle catture di scampo (Nephrops norvegicus) effettuate con nasse o trappole (codici degli attrezzi (44): FPO, FIX, FYK) nelle sottozone CIEM 6 e 7;

    b)

    alle catture di scampo (Nephrops norvegicus) effettuate con reti a strascico (OTT, OTB, TBS, TBN, TB, PTB, OT, PT, TX) aventi dimensioni di maglia pari o superiori a 100 mm nella sottozona CIEM 7;

    c)

    alle catture di scampo (Nephrops norvegicus) effettuate nella sottozona CIEM 7 con reti a strascico (OTT, OTB, TBS, TBN, TB, PTB, OT, PT, TX) aventi dimensioni di maglia comprese tra 70 e 99 mm in combinazione con gli attrezzi altamente selettivi di cui ai paragrafi 2 e 3;

    d)

    alle catture di scampo (Nephrops norvegicus) effettuate con reti da traino a divergenti (OTT, OTB, TBS, TBN, TB, PTB, OT, PT, TX) aventi dimensioni di maglia comprese tra 80 e 110 mm nella divisione CIEM 6a entro dodici miglia nautiche dalla costa.

    2.   L’esenzione di cui al paragrafo 1, lettera c), si applica ai pescherecci operanti nella zona di protezione del Mar Celtico, a condizione che utilizzino uno dei seguenti attrezzi selettivi:

    a)

    pannello a maglie quadrate di almeno 300 mm;

    b)

    pannello a maglie quadrate di almeno 200 mm per pescherecci di lunghezza inferiore a 12 metri;

    c)

    pannello Seltra;

    d)

    griglia di selezione avente distanza massima tra le sbarre di 35 mm, quale definita nell’allegato VI, parte B, del regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio (45) o un dispositivo di selettività Netgrid equivalente;

    e)

    sacco con maglie di 100 mm munito di un pannello a maglie quadrate di 100 mm;

    f)

    sacco doppio in cui il sacco in posizione più elevata è costituito da maglie T90 di almeno 90 mm e dotato di pannello di separazione con dimensioni di maglia non superiori a 300 mm.

    3.   L’esenzione di cui al paragrafo 1, lettera c), si applica ai pescherecci operanti nella divisione CIEM 7a, a condizione che utilizzino uno dei seguenti attrezzi selettivi:

    a)

    pannello a maglie quadrate di almeno 300 mm;

    b)

    pannello a maglie quadrate di almeno 200 mm per pescherecci di lunghezza inferiore a 12 metri;

    c)

    pannello Seltra;

    d)

    griglia di selezione avente distanza massima tra le sbarre di 35 mm, quale definita nell’allegato VI, parte B, del regolamento (UE) 2019/1241;

    e)

    Netgrid CEFAS;

    f)

    rete con dispositivo di selezione fluttuante (flip-flap trawl).

    4.   In caso di rigetto in mare, gli scampi catturati in conformità al paragrafo 1 sono rilasciati immediatamente, interi, nella zona di cattura.

    Articolo 4

    Esenzione legata al tasso di sopravvivenza per la sogliola

    1.   L’esenzione legata al tasso di sopravvivenza di cui all’articolo 15, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1380/2013 si applica nella divisione CIEM 7d entro sei miglia nautiche dalla costa ma all’esterno di zone di riproduzione designate, alle catture di sogliola (Solea solea) di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione effettuate mediante reti da traino a divergenti (codici degli attrezzi: OTT, OTB, TBS, TBN, TB, PTB, OT, PT, TX) aventi dimensioni di maglia del sacco comprese tra 80 e 99 mm da pescherecci:

    a)

    aventi lunghezza massima di 10 metri e potenza massima del motore pari a 221 kW; e

    b)

    operanti in acque di profondità massima di 30 metri con durate di traino non superiori a 90 minuti.

    2.   In caso di rigetto in mare, le sogliole catturate in conformità al paragrafo 1 sono rilasciate immediatamente.

    Articolo 5

    Esenzione legata al tasso di sopravvivenza per le razze

    1.   L’esenzione legata al tasso di sopravvivenza di cui all’articolo 15, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1380/2013 si applica alle catture di razze (Rajiformes) effettuate con qualsiasi attrezzo da pesca nelle acque nordoccidentali (sottozone CIEM 6 e 7).

    2.   Gli Stati membri che hanno un interesse di gestione diretto presentano ogni anno il più presto possibile, e comunque entro il 1o maggio, ulteriori informazioni scientifiche a supporto dell’esenzione di cui al paragrafo 1. Il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) valuta tali informazioni entro il 31 luglio di ogni anno.

    3.   L’esenzione di cui al paragrafo 1 si applica anche alla razza cuculo. Gli Stati membri che hanno un interesse di gestione diretto presentano ogni anno, il più presto possibile e comunque entro il 1o maggio, ulteriori informazioni scientifiche a supporto di tale esenzione comprendenti dati provvisori sulle catture di razza cuculo, sui rigetti di razza cuculo e sui progressi nella ricerca in materia di vitalità e tasso di sopravvivenza della razza cuculo nelle attività di pesca interessate. Il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) valuta entro il 31 luglio di ogni anno le informazioni scientifiche fornite.

    4.   In caso di rigetto in mare, le razze catturate in conformità al paragrafo 1 sono rilasciate immediatamente.

    Articolo 6

    Esenzione legata al tasso di sopravvivenza per la passera di mare

    1.   L’esenzione legata al tasso di sopravvivenza di cui all’articolo 15, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1380/2013 si applica:

    a)

    alle catture di passera di mare (Pleuronectes platessa) effettuate nelle divisioni CIEM da 7d a 7g con tramagli (codici degli attrezzi: GTR, GTN, GEN, GN);

    b)

    alle catture di passera di mare (Pleuronectes platessa) effettuate nelle divisioni CIEM da 7d a 7g con reti da traino a divergenti (codici degli attrezzi: OTT, OTB, TBS, TBN, TB, PTB, OT, PT, TX);

    c)

    alle catture di passera di mare (Pleuronectes platessa) effettuate nelle divisioni CIEM da 7a a 7g da pescherecci con potenza massima del motore superiore a 221 kW e operanti con sfogliare (TBB) munite di bordatura bloccapietre (flip-up rope) o di pannello di rilascio del benthos (benthic release panel);

    d)

    alle catture di passera di mare (Pleuronectes platessa) effettuate nelle divisioni CIEM da 7a a 7g effettuate da pescherecci con potenza massima del motore di 221 kW o lunghezza massima di 24 metri, operanti con sfogliare (TBB) e costruiti per pescare entro 12 miglia nautiche dalla costa e con durate di traino medie non superiori a 90 minuti;

    e)

    alle catture di passera di mare (Pleuronectes platessa) effettuate nella divisione CIEM 7d con sciabiche danesi (codice dell’attrezzo: SDN).

    2.   Per le esenzioni di cui alle lettere c) e d), gli Stati membri che hanno un interesse di gestione diretto presentano il più presto possibile, e comunque entro il 1o maggio di ogni anno, ulteriori informazioni scientifiche a supporto di tali esenzioni comprendenti dati provvisori sulle catture di passera di mare, sui rigetti e sui progressi nella ricerca in materia di vitalità e tasso di sopravvivenza nelle attività di pesca interessate. Gli Stati membri presentano inoltre un calendario per il completamento della tabella di marcia concordata entro il 1o maggio 2021. Lo CSTEP valuta tali informazioni entro il 30 giugno 2021.

    3.   In caso di rigetto in mare, gli esemplari di passera di mare catturati in conformità al paragrafo 1 sono rilasciati immediatamente.

    Articolo 7

    Esenzione legata al tasso di sopravvivenza per le specie catturate con nasse e trappole

    1.   L’esenzione legata al tasso di sopravvivenza di cui all’articolo 15, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1380/2013 si applica alle specie catturate con nasse e trappole (codici degli attrezzi: FPO, FIX, FYK) nelle sottozone CIEM 5 (esclusa la divisione 5a e unicamente nelle acque dell’Unione della divisione 5b), 6 e 7.

    2.   In caso di rigetto in mare, gli esemplari catturati in conformità al paragrafo 1 sono rilasciati immediatamente.

    Articolo 8

    Esenzione legata al tasso di sopravvivenza per le specie pelagiche

    1.   L’esenzione legata al tasso di sopravvivenza di cui all’articolo 15, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1380/2013 si applica alle catture di sgombro e aringa nella pesca con ciancioli nella sottozona CIEM 6, se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

    a)

    le catture sono rilasciate prima che sia chiusa una certa percentuale del cianciolo (definita ai paragrafi 2 e 3) (di seguito il «punto di recupero»);

    b)

    i ciancioli sono muniti di boe visibili che indichino chiaramente il limite corrispondente al punto di recupero;

    c)

    il peschereccio e i ciancioli sono dotati di un sistema elettronico di registrazione e di documentazione che indichi, per tutte le operazioni di pesca, il momento, il luogo e il grado di chiusura del cianciolo.

    2.   Il punto di recupero è fissato all’80 % di chiusura del cianciolo nella pesca dello sgombro e al 90 % di chiusura del cianciolo nella pesca dell’aringa.

    3.   Se il banco di pesci accerchiato è formata da una combinazione di entrambe le specie, il punto di recupero è fissato all’80 % di chiusura del cianciolo.

    4.   È vietato rilasciare catture di sgombro e di aringa una volta superato il punto di recupero.

    5.   Prima che il banco accerchiato venga rilasciato viene prelevato un campione per valutare la composizione delle catture per specie e per taglia, nonché il quantitativo.

    6.   L’esenzione legata al tasso di sopravvivenza di cui all’articolo 15, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1380/2013 si applica alle catture di sgombro e aringa effettuate nella pesca al cianciolo di specie pelagiche non soggette a contingenti nelle divisioni CIEM 7e e 7f, purché siano soddisfatte, mutatis mutandis, le prescrizioni di cui ai paragrafi da 1 a 5 del presente articolo e all’articolo 15 del presente regolamento.

    CAPO III

    ESENZIONI LEGATE AL TASSO DI SOPRAVVIVENZA NELLE ACQUE SUDOCCIDENTALI

    Articolo 9

    Esenzione legata al tasso di sopravvivenza per lo scampo

    1.   L’esenzione legata al tasso di sopravvivenza di cui all’articolo 15, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1380/2013 si applica alle catture di scampo (Nephrops norvegicus) effettuate nelle sottozone CIEM 8 e 9 con reti a strascico (codici degli attrezzi: OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, TBB, OT, PT e TX).

    2.   In caso di rigetto in mare, gli scampi catturati in conformità al paragrafo 1 sono rilasciati immediatamente nella zona di cattura.

    Articolo 10

    Esenzione legata al tasso di sopravvivenza per le razze

    1.   L’esenzione legata al tasso di sopravvivenza di cui all’articolo 15, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1380/2013 si applica alle catture di razze (Rajiformes) effettuate con qualsiasi attrezzo da pesca nelle sottozone CIEM 8 e 9.

    2.   In caso di rigetto in mare, le razze catturate in conformità al paragrafo 1 sono rilasciate immediatamente.

    3.   Gli Stati membri che hanno un interesse di gestione diretto presentano il più presto possibile, e comunque entro il 1o maggio 2022, ulteriori informazioni scientifiche a supporto dell’esenzione stabilita al paragrafo 1. Lo CSTEP valuta tali informazioni scientifiche entro il 31 luglio 2022.

    4.   L’esenzione di cui al paragrafo 1 si applica:

    a)

    alle catture di razza cuculo effettuate con tramagli nelle sottozone CIEM 8 e 9 fino al 31 dicembre 2022. Gli Stati membri che hanno un interesse di gestione diretto presentano il più presto possibile, e comunque entro il 1o maggio 2022, ulteriori informazioni scientifiche a supporto dell’esenzione relativa alle catture di razza cuculo effettuate con tramagli. Lo CSTEP valuta tali informazioni scientifiche entro il 31 luglio 2022;

    b)

    alle catture di razza cuculo effettuate con reti a strascico nella sottozona CIEM 8 fino al 31 dicembre 2021. Gli Stati membri che hanno un interesse di gestione diretto presentano il più presto possibile, e comunque entro il 1o maggio 2021, ulteriori informazioni scientifiche a supporto dell’esenzione relativa alle catture di razza cuculo effettuate con reti a strascico. Lo CSTEP valuta tali informazioni scientifiche entro il 31 luglio 2021.

    Articolo 11

    Esenzione legata al tasso di sopravvivenza per l’occhialone

    1.   L’esenzione legata al tasso di sopravvivenza di cui all’articolo 15, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1380/2013, si applica alle catture di occhialone (Pagellus bogaraveo) effettuate, nella divisione CIEM 9a, con l’attrezzo da pesca artigianale denominato «voracera» e alle catture di occhialone (Pagellus bogaraveo) effettuate, nelle sottozone CIEM 8 e 10 e nella divisione CIEM 9a, con ami e palangari (codici degli attrezzi: LHP, LHM, LLS, LLD) fino a 31 dicembre 2022.

    2.   Gli Stati membri che hanno un interesse di gestione diretto presentano il più presto possibile, e comunque entro il 1o maggio 2022, ulteriori informazioni scientifiche a supporto dell’esenzione stabilita al paragrafo 1 per le catture di occhialone effettuate con ami e palangari nelle sottozona CIEM 8 e nella divisione CIEM 9a. Lo CSTEP valuta, entro il 31 luglio 2022, le informazioni scientifiche fornite.

    3.   In caso di rigetto in mare, gli occhialoni catturati in conformità al paragrafo 1 sono rilasciati immediatamente.

    Articolo 12

    Esenzione legata al tasso di sopravvivenza per l’acciuga, il suro e lo sgombro

    L’esenzione legata al tasso di sopravvivenza di cui all’articolo 15, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1380/2013 si applica alle catture di acciuga (Engraulis encrasicolus), suro (Trachurus spp) e sgombro (Scomber scombrus) nella pesca con ciancioli (PS), a condizione che la rete non sia completamente salpata a bordo.

    CAPO IV

    ESENZIONI DE MINIMIS NELLE ACQUE NORDOCCIDENTALI

    Articolo 13

    Esenzioni de minimis nelle acque nordoccidentali

    1.   In deroga all’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, possono essere rigettati in mare nelle acque nordoccidentali i seguenti quantitativi ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 5, lettera c), del medesimo regolamento, fatti salvi i paragrafi da 2 a 7:

    a)

    per il merlano (Merlangius merlangus), fino a un massimo del 5 % del totale annuo delle catture di tale specie effettuate da pescherecci che utilizzano reti a strascico e sciabiche aventi dimensioni di maglia pari o superiori a 80 mm (OTB, OTT, OT, PTB, PT, SSC, SDN, SPR, SX, SV, TBN, TBS, TB, TX), reti da traino pelagiche (OTM, PTM) e sfogliare (BT2) con dimensioni di maglia comprese tra 80 e 119 mm nelle divisioni CIEM da 7b a 7k;

    b)

    per la sogliola (Solea solea), fino a un massimo del 3 % del totale annuo delle catture di tale specie effettuate da pescherecci che utilizzano tramagli e reti da imbrocco (GN, GNS, GND, GNC, GTN, GTR, GEN, GNF) per la cattura della sogliola nelle divisioni CIEM da 7d a 7g;

    c)

    per la sogliola (Solea solea), fino ad un massimo del 3 % del totale annuo delle catture di tale specie effettuate da pescherecci che utilizzano attrezzi TBB con dimensioni di maglia comprese tra 80 e 119 mm muniti di «pannello Flemish» per la cattura della sogliola nelle divisioni CIEM da 7d a 7h;

    d)

    per l’eglefino (Melanogrammus aeglefinus) fino ad un massimo del 5 % del totale annuo delle catture di tale specie effettuate:

    i)

    da pescherecci operanti con dimensioni di maglia pari o superiori a 100 mm per tutte le reti a strascico e sciabiche (OTB, OTT, OT, PTB, PT, SSC, SDN, SPR, SX, SV, TBN, TBS, TB, TX) nelle divisioni 7b, 7c e da 7e a 7k, le cui catture non contengono più del 30 % di scampo ed escluse le sfogliare,

    ii)

    da pescherecci operanti con dimensioni di maglia pari o superiori a 80 mm nelle divisioni 7b, 7c e da 7e a 7k, le cui catture non contengono più del 30 % di scampo,

    iii)

    da pescherecci operanti con sfogliare con dimensioni di maglia pari o superiori a 80 mm nelle divisioni 7b, 7c e da 7e a 7k, in combinazione con l’uso di un pannello Flemish;

    e)

    nella pesca demersale multispecifica effettuata da pescherecci che praticano la pesca del gamberetto grigio e che utilizzano sfogliare (TBB) aventi dimensioni di maglia pari o superiori a 31 mm nella divisione CIEM 7a:

    un quantitativo combinato di specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione non superiore allo 0,85 % del totale annuo delle catture di passera di mare e allo 0,15 % del totale annuo delle catture di merlano, nella pesca demersale multispecifica;

    f)

    per il pesce tamburo (Caproidae), fino a un massimo dello 0,5 % del totale annuo delle catture di tale specie effettuate da pescherecci che utilizzano reti a strascico (OTT, OTB, TBS, TBN, TB, PTB, OT, PT, TX) nelle divisioni CIEM 7b, 7c e da 7f a 7k;

    g)

    per il rombo giallo (Lepidorhombus spp.) di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, fino a un massimo del 4 % del totale annuo delle catture di tale specie effettuate da pescherecci che utilizzano sfogliare (TBB) aventi dimensioni di maglia comprese tra 80 e 119 mm (BT2) nella sottozona CIEM 7, nonché da pescherecci che utilizzano reti a strascico (OTT, OTB, TBS, TBN, TB, PTB, OT, PT, TX) alle seguenti condizioni:

    i)

    nelle divisioni CIEM 7f, 7 g, nella parte della divisione 7h a nord della latitudine 49° 30′ nord e nella parte della divisione 7j a nord della latitudine 49° 30′ nord e a est della longitudine 11° ovest, per i pescherecci TR2 le cui catture contengono più del 55 % di merlano o più del 55 % di una combinazione di rana pescatrice, nasello e rombo giallo;

    ii)

    nella sottozona CIEM 7, al di fuori della zona sopramenzionata, per i pescherecci TR2;

    h)

    per la sogliola (Solea solea), fino a un massimo del 3 % del totale annuo delle catture di tale specie effettuate da pescherecci che utilizzano sfogliare con dimensioni di maglia comprese tra 80 e 119 mm (BT2), a maggior selettività («pannello Flemish»), nella divisione CIEM 7a;

    i)

    per le catture di argentina maggiore (Argentina silus), effettuate da pescherecci che utilizzano reti a strascico (OTT, OTB, TBS, TBN, TB, PTB, OT, PT, TX) con dimensioni di maglia pari o superiori a 100 mm (TR1) nella divisione CIEM 5b (acque UE) e nella sottozona 6, fino a un massimo dello 0,6 % del totale annuo delle catture di tale specie effettuate con qualsiasi tipo attrezzo in tali zone;

    j)

    per il suro (Trachurus spp.), fino a un massimo del 3 % del totale annuo delle catture accessorie di tale specie effettuate, nella pesca demersale multispecifica, da pescherecci che utilizzano reti a strascico, sciabiche e sfogliare (OTB, OTT, OT, PTB, PT, SSC, SDN, SPR, SX, SV, TBB, TBN, TBS, TB, TX) nella sottozona CIEM 6 e nelle divisioni CIEM da 7b a 7k;

    k)

    per lo sgombro (Scomber scombrus), fino a un massimo del 3 % del totale annuo delle catture accessorie di tale specie effettuate, nella pesca demersale multispecifica, da pescherecci che utilizzano reti a strascico, sciabiche e sfogliare (OTB, OTT, OT, PTB, PT, SSC, SDN, SPR, SX, SV, TBB, TBN, TBS, TB, TX) nella sottozona CIEM 6 e nelle divisioni CIEM da 7b a 7k;

    l)

    per l’eglefino (Melanogrammus aeglefinus) di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, fino a un massimo del 3 % del totale annuo delle catture di tale specie effettuate da pescherecci che utilizzano reti a strascico con dimensioni di maglia non superiori a 119 mm (OTB, OTT, OT, TBN, TB) nella pesca dello scampo (Nephrops norvegicus) praticata nelle acque ad ovest della Scozia della divisione CIEM 6a, a condizione che i pescherecci utilizzino gli attrezzi altamente selettivi descritti all’articolo 3, paragrafo 3, del presente regolamento;

    m)

    per il melù (Micromesistius poutassou) fino a un massimo del 5 % del totale annuo delle catture di tale specie nell’ambito della pesca industriale praticata da pescherecci da traino pelagico nelle sottozone CIEM 5b, 6 e 7, con trasformazione a bordo delle catture per la produzione di base di surimi;

    n)

    per il tonno bianco (Thunnus alalunga) nella pesca diretta di tale specie, fino a un massimo del 5 % del totale annuo delle catture effettuate con reti da traino pelagiche a coppia (PTM) nella sottozona CIEM 7;

    o)

    per lo sgombro (Scomber scombrus), il suro (Trachurus spp.), l’aringa (Clupea harengus) e il merlano (Merlangius merlangus), fino a un massimo dell’1 % del totale annuo delle catture effettuate nell’ambito della pesca pelagica da pescherecci da traino pelagico di lunghezza massima fuori tutto di 25 metri dotati di reti da traino pelagiche (OTM, PTM), che praticano la pesca dello sgombro, del suro e dell’aringa nella divisione CIEM 7d.

    2.   L’esenzione de minimis stabilita al paragrafo 1, lettera a), si applica fino al 31 dicembre 2021. Gli Stati membri che hanno un interesse di gestione diretto presentano il più presto possibile, e comunque entro il 1o maggio 2021, informazioni complementari sulla composizione delle catture. Lo CSTEP valuta, entro il 31 luglio 2021, le informazioni scientifiche fornite.

    3.   L’esenzione de minimis stabilita al paragrafo 1, lettera g), si applica fino al 31 dicembre 2022. Gli Stati membri che hanno un interesse di gestione diretto presentano il più presto possibile, e comunque entro il 1o maggio 2022, informazioni complementari sui costi di stoccaggio a bordo del rombo giallo di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione nonché dati sulla flotta. Lo CSTEP valuta, entro il 31 luglio 2022, le informazioni scientifiche fornite.

    4.   L’esenzione de minimis stabilita al paragrafo 1, lettera h), si applica fino al 31 dicembre 2022. Gli Stati membri che hanno un interesse di gestione diretto nell’esenzione de minimis presentano il più presto possibile, e comunque entro il 1o maggio 2022, informazioni complementari sulla selettività e l’utilizzo dell’esenzione de minimis. Lo CSTEP valuta, entro il 31 luglio 2022, le informazioni scientifiche fornite.

    5.   Gli Stati membri che hanno un interesse di gestione diretto presentano il più presto possibile, e comunque entro il 1o maggio 2022, informazioni complementari sulla selettività e i costi sproporzionati a sostegno delle esenzioni di cui al paragrafo 1, lettera f) e lettere da i) a k). Lo CSTEP valuta, entro il 31 luglio 2022, le informazioni scientifiche fornite.

    6.   Gli Stati membri che hanno un interesse di gestione diretto presentano il più presto possibile, e comunque entro il 1o maggio 2023, informazioni complementari sui modelli di pesca a sostegno delle esenzioni di cui al paragrafo 1, lettere m), n) e o). Lo CSTEP valuta, entro il 31 luglio 2023, le informazioni scientifiche fornite.

    7.   Le esenzioni de minimis di cui al paragrafo 1, lettere d) e f) e lettere da i) a l), si applicano fino al 31 dicembre 2022.

    CAPO V

    ESENZIONI DE MINIMIS NELLE ACQUE SUDOCCIDENTALI

    Articolo 14

    Esenzioni de minimis nelle acque sudoccidentali

    1.   In deroga all’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, possono essere rigettati in mare nelle acque sudoccidentali i seguenti quantitativi ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 5, lettera c), del medesimo regolamento:

    a)

    per il nasello (Merluccius merluccius), fino a un massimo del 5 % del totale annuo delle catture di tale specie effettuate da pescherecci che utilizzano reti da traino e sciabiche (codici degli attrezzi: OTM, PTM, OTT, OTB, PTB, OT, PT, TBN, TBS, TX, SSC, SPR, TB, SDN, SX, SV) nelle sottozone CIEM 8 e 9;

    b)

    per la sogliola (Solea solea), fino a un massimo del 5 % del totale annuo delle catture di tale specie effettuate da pescherecci che utilizzano reti da traino pelagiche, sfogliare e reti a strascico (codici degli attrezzi: OTM, PTM, OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TBB, OT, PT, TX) nelle divisioni CIEM 8a e 8b;

    c)

    per la sogliola (Solea solea), fino a un massimo del 3 % del totale annuo delle catture di tale specie effettuate da pescherecci che utilizzano tramagli e reti da imbrocco (codici degli attrezzi: GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN) nelle divisioni CIEM 8a e 8b;

    d)

    per i berici (Beryx spp.), fino a un massimo del 5 % del totale annuo delle catture di tale specie effettuate da pescherecci che utilizzano ami e palangari (codici degli attrezzi: LHP, LHM, LLS, LLD) nella sottozona CIEM 10;

    e)

    per il suro (Trachurus spp.), fino a un massimo del 5 % del totale annuo delle catture di tale specie effettuate da pescherecci che utilizzano sfogliare, reti a strascico e sciabiche (codici degli attrezzi: OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TBB, OT, PT, TX, SSC, SPR, SDN, SX, SV), nelle sottozone CIEM 8 e 9;

    f)

    per il suro (Trachurus spp.), fino a un massimo del 3 % del totale annuo delle catture di tale specie effettuate da pescherecci che utilizzano reti da imbrocco (codici degli attrezzi: GNS, GND, GNC, GTR, GTN) nelle sottozone CIEM 8, 9 e 10 e nelle zone Copace 34.1.1, 34.1.2 e 34.2.0;

    g)

    per lo sgombro (Scomber scombrus), fino a un massimo del 5 % del totale annuo delle catture di tale specie effettuate da pescherecci che utilizzano sfogliare, reti a strascico e sciabiche (codici degli attrezzi: OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TBB, OT, PT, TX, SSC, SPR, SDN, SX, SV), nelle sottozone CIEM 8 e 9;

    h)

    per lo sgombro (Scomber scombrus), fino a un massimo del 3 % del totale annuo delle catture di tale specie effettuate da pescherecci che utilizzano reti da imbrocco (codici degli attrezzi: GNS, GND, GNC, GTR, GTN) nelle sottozone CIEM 8 e 9 e nelle zone Copace 34.1.1, 34.1.2 e 34.2.0;

    i)

    per il rombo giallo (Lepidorhombus spp.), fino a un massimo del 5 % del totale annuo delle catture di tale specie effettuate da pescherecci che utilizzano sfogliare, reti a strascico e sciabiche (codici degli attrezzi: OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TBB, OT, PT, TX, SSC, SPR, SDN, SX, SV), nelle sottozone CIEM 8 e 9;

    j)

    per il rombo giallo (Lepidorhombus spp.), fino a un massimo del 4 % del totale annuo delle catture di tale specie effettuate da pescherecci che utilizzano reti da imbrocco (codici degli attrezzi: GNS, GND, GNC, GTR, GTN), nelle sottozone CIEM 8 e 9;

    k)

    per la rana pescatrice (Lophiidae), fino a un massimo del 5 % del totale annuo delle catture di tale specie effettuate da pescherecci che utilizzano reti da traino pelagiche, sfogliare, reti a strascico e sciabiche (codici degli attrezzi: OTM, PTM, OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TBB, OT, PT, TX, SSC, SPR, SDN, SX, SV) nelle sottozone CIEM 8 e 9;

    l)

    per la rana pescatrice (Lophiidae), fino a un massimo del 4 % del totale annuo delle catture di tale specie effettuate da pescherecci che utilizzano reti da imbrocco (codici degli attrezzi: GNS, GND, GNC, GTR, GTN), nelle sottozone CIEM 8 e 9;

    m)

    per il merlano (Merlangius merlangus), fino a un massimo del 5 % del totale annuo delle catture di tale specie effettuate da pescherecci che utilizzano reti da traino pelagiche, sfogliare, reti a strascico e sciabiche (codici degli attrezzi: OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TBB, OT, PT, TX, SSC, SPR, SDN, SX, SV) nella sottozona CIEM 8;

    n)

    per il merlano (Merlangius merlangus), fino a un massimo del 4 % del totale annuo delle catture di tale specie effettuate da pescherecci che utilizzano reti da imbrocco (codici degli attrezzi: GNS, GND, GNC, GTR, GTN) nella sottozona CIEM 8;

    o)

    per l’acciuga (Engraulis encrasicolus), fino a un massimo del 5 % del totale annuo delle catture di tale specie effettuate da pescherecci che utilizzano sfogliare, reti a strascico e sciabiche (OTT, OTB, PTB, OT, PT, TBN, TBS, TX, SSC, SPR, TB, TBB, SDN, SX, SV) nelle sottozone CIEM 8 e 9;

    p)

    per l’occhialone (Pagellus bogaraveo), fino a un massimo del 5 % del totale annuo delle catture di tale specie effettuate da pescherecci che utilizzano sfogliare, reti a strascico e sciabiche (OTT, OTB, PTB, OT, PT, TBN, TBS, TX, SSC, SPR, TB, TBB, SDN, SX, SV) nella parte della sottozona CIEM 9a rappresentata dal Golfo di Cadice;

    q)

    per la sogliola (Solea spp.), fino a un massimo dell’1 % del totale annuo delle catture di tale specie effettuate da pescherecci che utilizzano sfogliare, reti a strascico e sciabiche (codici degli attrezzi: OTT, OTB, PTB, OT, PT, TBN, TBS, TX, SSC, SPR, TB, TBB, SDN, SX, SV) nella parte della sottozona CIEM 9a rappresentata dal Golfo di Cadice;

    r)

    per il melù (Micromesistius poutassou) fino a un massimo del 5 % del totale annuo delle catture di tale specie effettuate nell’ambito della pesca industriale al traino pelagico nella sottozona CIEM 8 utilizzando reti da traino pelagiche (OTM) e reti da traino pelagiche a coppia (PTM), con trasformazione a bordo delle catture per la produzione di base di surimi;

    s)

    per il tonno bianco (Thunnus alalunga), fino a un massimo del 5 % del totale annuo delle catture effettuate nella pesca diretta di tale specie utilizzando reti da traino pelagiche a coppia (PTM) e reti da traino pelagiche (OTM) nella sottozona CIEM 8;

    t)

    per l’acciuga (Engraulis encrasicolus), lo sgombro (Scomber scombrus) e il suro (Trachurus spp.), fino a un massimo del 4 % del totale annuo delle catture effettuate nella pesca al traino pelagico di tali specie nella sottozona CIEM 8 utilizzando reti da traino pelagiche;

    u)

    per il suro (Trachurus spp.) e lo sgombro (Scomber scombrus) fino a un massimo del 4 % del totale annuo delle catture e per l’acciuga (Engraulis encrasicolus) fino a un massimo dell’1 % del totale annuo delle catture effettuate utilizzando ciancioli (PS) nelle sottozone CIEM 8, 9 e 10 e nelle divisioni Copace 34.1.1, 34.1.2 e 34.2.0.

    2.   Gli Stati membri che hanno un interesse di gestione diretto presentano il più presto possibile, e comunque entro il 1o maggio di ogni anno, ulteriori informazioni scientifiche a supporto delle esenzioni di cui al paragrafo 1, lettere da e) a q).

    3.   Le esenzioni de minimis stabilite al paragrafo 1, lettere m) e n), si applicano fino al 31 dicembre 2022.

    CAPO VI

    DOCUMENTAZIONE DELLE CATTURE

    Articolo 15

    Documentazione delle catture per le flotte pelagiche

    I quantitativi di pesci rilasciati nell’ambito dell’esenzione prevista all’articolo 8 e i risultati del campionamento a norma dell’articolo 8, paragrafo 5, sono registrati nel giornale di bordo.

    CAPO VII

    DISPOSIZIONI FINALI

    Articolo 16

    Abrogazione

    I regolamenti delegati (UE) 2019/2239 e (UE) 2019/2237 sono abrogati.

    Articolo 17

    Entrata in vigore

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Esso si applica dal 1o gennaio 2021 al 31 dicembre 2023.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 21 agosto 2020

    Per la Commissione

    La presidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)  GU L 83 del 25.3.2019, pag. 1.

    (2)  Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

    (3)  Regolamento delegato (UE) 2019/2239 della Commissione, del 1o ottobre 2019, che specifica i dettagli dell’obbligo di sbarco per alcune attività di pesca demersale nelle acque nordoccidentali per il periodo 2020-2021 (GU L 336 del 30.12.2019, pag. 47).

    (4)  Dal 1o febbraio 2020 il Regno Unito ha cessato di essere uno Stato membro.

    (5)  Regolamento delegato (UE) 2019/2237 della Commissione, del 1o ottobre 2019, che specifica le modalità dell’obbligo di sbarco per alcune attività di pesca demersale nelle acque sudoccidentali per il periodo 2020-2021 (GU L 336 del 30.12.2019, pag. 26).

    (6)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2537709/STECF+PLEN+19-02.pdf

    (7)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/1099561/STECF+PLEN+15-02.pdf

    (8)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2147402/STECF+PLEN+18-02.pdf

    (9)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2147402/STECF+PLEN+18-02.pdf

    (10)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/1099561/STECF+PLEN+15-02.pdf

    (11)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2694823/STECF+20-04+-+Eval+JRs+LO+and+TM+Reg.pdf

    (12)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2694823/STECF+20-04+-+Eval+JRs+LO+and+TM+Reg.pdf

    (13)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2147402/STECF+PLEN+18-02.pdf

    (14)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2537709/STECF+PLEN+19-02.pdf

    (15)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2147402/STECF+PLEN+18-02.pdf

    (16)  Regolamento delegato (UE) n. 1393/2014 della Commissione, del 20 ottobre 2014, che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca pelagica nelle acque nordoccidentali (GU L 370 del 30.12.2014, pag. 25).

    (17)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/812327/STECF+PLEN+14-02.pdf

    (18)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/1710831/STECF+17-08+-+Evaluation+of+LO+joint+recommendations.pdf/d7110d8a-c4da-498c-8b30-98d0b5c2fc22

    (19)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/1710831/STECF+17-08+-+Evaluation+of+LO+joint+recommendations.pdf

    (20)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2124128/STECF+18-06+-+Evaluation+of+LO+joint+recommendations.pdf

    (21)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2694823/STECF+20-04+-+Eval+JRs+LO+and+TM+Reg.pdf

    (22)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2694823/STECF+20-04+-+Eval+JRs+LO+and+TM+Reg.pdf

    (23)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2694823/STECF+20-04+-+Eval+JRs+LO+and+TM+Reg.pdf

    (24)  Regolamento delegato (UE) n. 1394/2014 della Commissione, del 20 ottobre 2014, che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca pelagica nelle acque sudoccidentali (GU L 370 del 30.12.2014, pag. 31).

    (25)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2694823/STECF+20-04+-+Eval+JRs+LO+and+TM+Reg.pdf

    (26)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/1099561/STECF+PLEN+15-02.pdf

    (27)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2694823/STECF+20-04+-+Eval+JRs+LO+and+TM+Reg.pdf

    (28)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2537709/STECF+PLEN+19-02.pdf

    (29)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2694823/STECF+20-04+-+Eval+JRs+LO+and+TM+Reg.pdf

    (30)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2694823/STECF+20-04+-+Eval+JRs+LO+and+TM+Reg.pdf

    (31)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2694823/STECF+20-04+-+Eval+JRs+LO+and+TM+Reg.pdf

    (32)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2694823/STECF+20-04+-+Eval+JRs+LO+and+TM+Reg.pdf

    (33)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2694823/STECF+20-04+-+Eval+JRs+LO+and+TM+Reg.pdf

    (34)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/812327/STECF+PLEN+14-02.pdf

    (35)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/812327/STECF+PLEN+14-02.pdf

    (36)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/812327/STECF+PLEN+14-02.pdf

    (37)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2694823/STECF+20-04+-+Eval+JRs+LO+and+TM+Reg.pdf

    (38)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/1099561/STECF+PLEN+15-02.pdf

    (39)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2147402/STECF+PLEN+18-02.pdf

    (40)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2694823/STECF+20-04+-+Eval+JRs+LO+and+TM+Reg.pdf

    (41)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2694823/STECF+20-04+-+Eval+JRs+LO+and+TM+Reg.pdf

    (42)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2694823/STECF+20-04+-+Eval+JRs+LO+and+TM+Reg.pdf

    (43)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/812327/STECF+PLEN+14-02.pdf

    (44)  I codici degli attrezzi utilizzati nel presente regolamento corrispondono a quelli figuranti nell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca. Per i pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore a 10 metri, i codici degli attrezzi utilizzati nella tabella fanno riferimento ai codici della classificazione degli attrezzi da pesca della FAO.

    (45)  Regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche, che modifica i regolamenti (CE) n. 1967/2006, (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 e (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 850/98, (CE) n. 2549/2000, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005 del Consiglio (GU L 198 del 25.7.2019, pag. 105).


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