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Document 32018D0810(01)

Decisione della Commissione, del 9 agosto 2018, relativa all’istituzione di un gruppo di esperti che funga da comitato direttivo per le azioni dell’Unione in materia di prevenzione e di lotta alla radicalizzazione

C/2018/5345

GU C 281 del 10/08/2018, p. 3–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

10.8.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 281/3


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 9 agosto 2018

relativa all’istituzione di un gruppo di esperti che funga da comitato direttivo per le azioni dell’Unione in materia di prevenzione e di lotta alla radicalizzazione

(2018/C 281/03)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di accrescere gli sforzi volti a prevenire e contrastare la radicalizzazione che porta all’estremismo violento e al terrorismo e di migliorare il coordinamento e la cooperazione tra tutti i soggetti interessati, la Commissione ha istituito, con decisione C (2017) 5149 final (1) del 27 luglio 2017, un suo gruppo di esperti ad alto livello in materia di radicalizzazione.

(2)

Nella sua relazione finale (2) adottata il 18 maggio 2018, il gruppo di esperti ad alto livello della Commissione in materia di radicalizzazione ha formulato una serie di raccomandazioni concrete allo scopo di contribuire alla definizione e all’attuazione di misure più mirate ed efficaci volte a prevenire e contrastare la radicalizzazione a livello di Unione e di Stati membri. Tra le raccomandazioni figurano l’istituzione di un meccanismo di cooperazione dell’Unione che garantisca un maggior coordinamento tra i responsabili politici, i professionisti e i ricercatori, una più stretta collaborazione tra le diverse iniziative dell’Unione e un più ampio coinvolgimento degli Stati membri nel fornire consulenza sulle priorità strategiche per azioni a livello dell’Unione volte a sostenere gli Stati membri nei loro sforzi di prevenzione e lotta alla radicalizzazione che porta all’estremismo violento e al terrorismo.

(3)

Al fine di garantire un maggior coinvolgimento degli Stati membri è pertanto necessario istituire un gruppo di esperti che funga da comitato direttivo per le azioni dell’Unione in materia di prevenzione e lotta alla radicalizzazione (di seguito, il «comitato direttivo») e definirne le mansioni e la struttura.

(4)

Il comitato direttivo dovrebbe offrire agli Stati membri la possibilità di fornire alla Commissione consulenze sugli orientamenti strategici, per far sì che le iniziative e gli strumenti dell’Unione volti a prevenire e contrastare tutte le forme di estremismo violento e di terrorismo si basino sulle esigenze e sulle richieste dei soggetti interessati negli Stati membri e sulle priorità a livello di Unione.

(5)

Al fine di raccogliere le opinioni e le competenze europee e nazionali pertinenti, il comitato direttivo dovrebbe essere composto da rappresentanti ad alto livello delle autorità competenti degli Stati membri, quali membri titolari, e dal Servizio europeo per l’azione esterna (3) e dal coordinatore antiterrorismo dell’UE (4), in qualità di osservatori, in linea con i rispettivi mandati istituzionali. È opportuno stabilire norme sulla divulgazione delle informazioni da parte dei membri del comitato direttivo.

(6)

I dati personali dovrebbero essere trattati conformemente al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (5).

(7)

È opportuno abrogare la decisione C(2017) 5149 final, del 27 luglio 2017,

DECIDE:

Articolo 1

Oggetto

È istituito un gruppo di esperti che funga da comitato direttivo per le azioni dell’Unione in materia di prevenzione e di lotta alla radicalizzazione (di seguito, il «comitato direttivo»).

Articolo 2

Compiti

Il comitato direttivo fornisce alla Commissione pareri riguardanti:

a)

le priorità e gli orientamenti strategici della cooperazione dell’Unione nel campo della prevenzione e della lotta alla radicalizzazione che porta all’estremismo violento e al terrorismo;

b)

le eventuali carenze e le possibilità di miglioramento della cooperazione dell’Unione nel campo della prevenzione e della lotta alla radicalizzazione che porta all’estremismo violento e al terrorismo e la valutazione delle misure e dei meccanismi a livello dell’Unione.

Articolo 3

Composizione

1.   Il comitato direttivo è composto dalle autorità competenti degli Stati membri.

2.   Le autorità degli Stati membri nominano fino a due rappresentanti ad alto livello fino a due sostituti e sono tenute a garantire che i loro rappresentanti apportino conoscenze specializzate di livello elevato.

Articolo 4

Presidente

Il comitato direttivo è presieduto dal direttore generale o dal direttore generale aggiunto della direzione generale della Migrazione e degli affari interni (di seguito, «DG HOME») della Commissione.

Articolo 5

Funzionamento

1.   Il comitato direttivo agisce su richiesta del suo presidente nel rispetto delle norme orizzontali della Commissione per i gruppi di esperti (di seguito, le «norme orizzontali») (6).

2.   Le riunioni del comitato direttivo si svolgono, in linea di principio, presso i locali della Commissione.

3.   Il comitato direttivo si riunisce almeno una volta all’anno.

4.   Una struttura di supporto e coordinamento all’interno della DG HOME fornisce al comitato direttivo servizi di segreteria, prepara i lavori in collaborazione con le direzioni generali della Commissione pertinenti, anche attraverso la consultazione di esperti degli Stati membri, di ricercatori e di professionisti, sugli sviluppi, le tendenze e le necessità d’intervento, e assicura il seguito appropriato. I funzionari dei servizi pertinenti della Commissione interessati ai lavori possono partecipare alle riunioni del comitato direttivo.

5.   D’intesa con il presidente, il comitato direttivo può decidere, a maggioranza semplice dei suoi membri, di rendere pubbliche le deliberazioni.

6.   Il verbale delle discussioni relative a ciascuno dei punti all’ordine del giorno e ai pareri espressi dal comitato direttivo è un documento pertinente e completo. È redatto dalla struttura di supporto e coordinamento sotto la responsabilità del presidente.

7.   Il comitato direttivo adotta i pareri, le raccomandazioni o le relazioni per consenso. In caso di votazione esso si pronuncia a maggioranza semplice dei suoi membri. I membri che esprimono voto contrario hanno il diritto di far allegare ai pareri, alle raccomandazioni o alle relazioni un documento che sintetizzi le motivazioni della loro posizione.

Articolo 6

Esperti invitati

In funzione di determinate esigenze, il presidente può invitare esperti aventi competenze specifiche su un argomento all’ordine del giorno a partecipare ai lavori del comitato direttivo. Tali esperti possono provenire dal settore privato o pubblico.

Articolo 7

Osservatori

1.   È opportuno concedere al coordinatore antiterrorismo dell’UE e al Servizio europeo per l’azione esterna, su invito diretto del presidente, lo status di osservatori, nel rispetto delle norme orizzontali.

2.   Al momento della nomina, gli osservatori nominano i rispettivi rappresentanti.

3.   Gli osservatori e i loro rappresentanti possono essere autorizzati dal presidente a partecipare alle discussioni del comitato direttivo e ad apportare le loro conoscenze specializzate. Essi, tuttavia, non hanno diritto di voto e non partecipano alla formulazione delle raccomandazioni o dei pareri del comitato direttivo.

Articolo 8

Regolamento interno

Su proposta del presidente, e d’intesa con quest’ultimo, il comitato direttivo adotta a maggioranza semplice dei suoi membri il proprio regolamento interno, basandosi sul modello di regolamento interno per i gruppi di esperti, nel rispetto delle norme orizzontali (7).

Articolo 9

Segreto professionale e trattamento delle informazioni riservate

I membri del comitato direttivo e i loro rappresentanti, nonché gli esperti invitati e gli osservatori, sono soggetti agli obblighi concernenti il segreto professionale che, in virtù dei trattati e delle relative norme di attuazione, si applicano a tutti i membri delle istituzioni e al loro personale, e al rispetto delle norme della Commissione in materia di sicurezza riguardanti la protezione delle informazioni classificate dell’Unione, previste dalle decisioni (UE, Euratom) 2015/443 (8) e (UE, Euratom) 2015/444 (9) della Commissione. In caso di mancato rispetto di tali obblighi la Commissione può adottare tutti i provvedimenti del caso.

Articolo 10

Trasparenza

1.   Il comitato direttivo è iscritto nel registro dei gruppi di esperti.

2.   Per quanto riguarda la composizione del comitato direttivo, i nomi delle autorità degli Stati membri e degli osservatori sono pubblicati nel registro dei gruppi di esperti.

3.   Tutti i documenti pertinenti, inclusi gli ordini del giorno, i verbali e i contributi dei partecipanti, sono consultabili tramite il registro dei gruppi di esperti o tramite un link ad un apposito sito web, presente nel registro, in cui è possibile reperire tali informazioni. L’accesso a tali siti web non è subordinato alla registrazione dell’utente né ad altre restrizioni. In particolare, la pubblicazione dell’ordine del giorno e degli altri documenti di riferimento pertinenti è effettuata in tempo utile prima della riunione ed è seguita dalla pubblicazione tempestiva dei verbali. Sono previste deroghe alla pubblicazione soltanto qualora si ritenga che la divulgazione di un documento potrebbe compromettere la tutela di un interesse pubblico o privato definito all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (10).

Articolo 11

Spese per le riunioni

1.   I partecipanti alle attività del comitato direttivo non sono remunerati per i servizi prestati.

2.   La Commissione rimborsa le spese di viaggio e di soggiorno sostenute dai partecipanti alle attività del comitato direttivo. I rimborsi sono effettuati conformemente alle disposizioni vigenti applicate all’interno della Commissione e nei limiti degli stanziamenti disponibili assegnati ai servizi della Commissione nel quadro della procedura annuale di assegnazione delle risorse.

Articolo 12

La decisione C(2017) 5149 final, del 27 luglio 2017, è abrogata.

Fatto a Bruxelles, il 9 agosto 2018

Per la Commissione

Dimitris AVRAMOPOULOS

Membro della Commissione


(1)  Decisione C(2017) 5149 final della Commissione, del 27 luglio 2017, che istituisce il gruppo di esperti ad alto livello della Commissione in materia di radicalizzazione (GU C 252 del 3.8.2017, pag. 3).

(2)  http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetail&groupID=3552&NewSearch=1&NewSearch=1

(3)  Decisione 2010/427/UE del Consiglio, del 26 luglio 2010, che fissa l’organizzazione e il funzionamento del servizio europeo per l’azione esterna (GU L 201 del 3.8.2010, pag. 30).

(4)  Dichiarazione del Consiglio europeo sulla lotta al terrorismo, 25 marzo 2004.

(5)  Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

(6)  Decisione della Commissione C(2016) 3301, del 30 maggio 2016, recante norme orizzontali sulla creazione e il funzionamento dei gruppi di esperti della Commissione.

(7)  Cfr. articolo 17 della decisione riguardante le norme orizzontali.

(8)  Decisione (UE, Euratom) 2015/443 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulla sicurezza nella Commissione (GU L 72 del 17.3.2015, pag. 41).

(9)  Decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU L 72 del 17.3.2015, pag. 53).

(10)  Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).


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