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Document 32015D1763

    Decisione (PESC) 2015/1763 del Consiglio, del 1° ottobre 2015, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Burundi

    GU L 257 del 02/10/2015, p. 37–41 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 29/11/2023

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/1763/oj

    2.10.2015   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 257/37


    DECISIONE (PESC) 2015/1763 DEL CONSIGLIO

    del 1o ottobre 2015

    concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Burundi

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato dell'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

    vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il 16 marzo 2015 l'Unione europea ha ribadito la posizione da essa adottata sin dall'inizio della crisi in Burundi, cioè che solo il dialogo volto al consenso, nel rispetto dell'accordo di Arusha e della costituzione del Burundi, consentirà di trovare una soluzione politica sostenibile consensuale e inclusiva nell'interesse della sicurezza e della democrazia per tutti i burundesi.

    (2)

    Il 18 maggio 2015 il Consiglio ha condannato il tentativo di colpo di Stato in Burundi nonché tutti gli atti di violenza o di ribaltamento dell'ordine costituzionale, indipendentemente dagli autori, e ha espresso la sua profonda preoccupazione per la situazione in Burundi. Il Consiglio ha altresì espresso la propria determinazione ad adottare tutte le misure necessarie nei confronti degli attori burundesi le cui azioni perpetrino le violenze e ostacolino la ricerca di una soluzione politica.

    (3)

    Il 22 giugno 2015 il Consiglio ha espresso la sua profonda preoccupazione quanto al numero sia di vittime che di casi di gravi violazioni dei diritti umani registrato dall'inizio della crisi, con riferimento in particolare agli abusi attribuiti alle forze di sicurezza e a membri degli «Imbonerakure». Il Consiglio ha inoltre ribadito di essere determinato ad adottare, se necessario, misure restrittive mirate contro coloro la cui azione abbia condotto o possa condurre ad atti di violenza e repressione, nonché a gravi violazioni dei diritti umani, e/o possa ostacolare la ricerca di una soluzione politica nel contesto proposto dall'Unione africana e dalla Comunità dell'Africa orientale.

    (4)

    Il 23 luglio 2015 l'Unione europea si è rammaricata del fatto che il governo del Burundi non abbia dato piena attuazione alle pertinenti decisioni dell'Unione africana e della Comunità dell'Africa orientale che avrebbe aperto la strada ad elezioni credibili e inclusive.

    (5)

    Il Consiglio continua a essere gravemente preoccupato riguardo alla situazione in Burundi. In considerazione delle attuali circostanze, e in linea con le conclusioni del Consiglio del giugno 2015, occorre imporre restrizioni di viaggio e il congelamento dei beni nei confronti delle persone, entità od organismi che compromettono la democrazia o ostacolano la ricerca di una soluzione politica in Burundi, anche mediante atti di violenza, repressione o incitamento alla violenza, delle persone, entità od organismi coinvolti nella pianificazione, nella direzione o nell'esecuzione di atti che violano il diritto internazionale dei diritti umani o il diritto internazionale umanitario applicabili, o che costituiscono gravi abusi dei diritti umani in Burundi nonché delle persone, entità od organismi ad essi associati.

    (6)

    È necessaria un'ulteriore azione dell'Unione per attuare determinate misure,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire l'ingresso o il transito nel loro territorio:

    a)

    delle persone fisiche che compromettono la democrazia od ostacolano la ricerca di una soluzione politica in Burundi, anche mediante atti di violenza, repressione o incitamento alla violenza;

    b)

    delle persone fisiche coinvolte nella pianificazione, nella direzione o nell'esecuzione di atti che violano il diritto internazionale dei diritti umani o il diritto internazionale umanitario applicabili, o che costituiscono gravi abusi dei diritti umani in Burundi; e

    c)

    le persone fisiche associate a quelle di cui alle lettere a) e b),

    elencati nell'allegato.

    2.   Il paragrafo 1 non obbliga uno Stato membro a vietare ai suoi cittadini l'ingresso nel proprio territorio.

    3.   Il paragrafo 1 lascia impregiudicate le situazioni in cui uno Stato membro sia vincolato da un obbligo derivante dal diritto internazionale, segnatamente:

    a)

    in qualità di paese che ospita un'organizzazione internazionale intergovernativa;

    b)

    in qualità di paese che ospita una conferenza internazionale convocata dalle Nazioni Unite o sotto gli auspici di detta organizzazione;

    c)

    in virtù di un accordo multilaterale che conferisce privilegi e immunità; o

    d)

    in base al trattato di conciliazione del 1929 (Patti Lateranensi) concluso tra la Santa Sede (Stato della Città del Vaticano) e l'Italia.

    4.   Si considera che il paragrafo 3 si applichi anche qualora uno Stato membro ospiti l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE).

    5.   Il Consiglio è debitamente informato in ciascuna delle situazioni in cui uno Stato membro concede una deroga ai sensi dei paragrafi 3 o 4.

    6.   Gli Stati membri possono concedere deroghe alle misure stabilite ai sensi del paragrafo 1 allorquando il viaggio è giustificato da esigenze umanitarie urgenti o dall'esigenza di partecipare a riunioni intergovernative e a quelle promosse od ospitate dall'Unione europea od ospitate da uno Stato membro che esercita la presidenza di turno dell'OSCE, in cui si conduce un dialogo politico che promuove direttamente gli obiettivi politici delle misure restrittive, compresi la democrazia, i diritti umani e lo Stato di diritto in Burundi.

    7.   Lo Stato membro che intenda concedere le deroghe di cui al paragrafo 6 presenta al riguardo una notifica scritta al Consiglio. La deroga si considera concessa a meno che, entro due giorni lavorativi dalla ricezione della notifica della deroga proposta, vi sia un'obiezione scritta di uno o più membri del Consiglio. Se uno o più membri del Consiglio sollevano obiezioni, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può decidere di concedere la deroga proposta.

    8.   Qualora uno Stato membro autorizzi, a norma dei paragrafi 3, 4, 6 o 7, l'ingresso o il transito nel suo territorio di persone elencate nell'allegato, l'autorizzazione è strettamente limitata ai fini per i quali è concessa e alle persone direttamente interessate.

    Articolo 2

    1.   Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati da:

    a)

    persone fisiche o giuridiche, entità od organismi che compromettono la democrazia od ostacolano la ricerca di una soluzione politica in Burundi, anche mediante atti di violenza, repressione o incitamento alla violenza;

    b)

    persone fisiche o giuridiche, entità od organismi coinvolte nella pianificazione, nella direzione o nell'esecuzione di atti che violano il diritto internazionale dei diritti umani o il diritto internazionale umanitario applicabili, o che costituiscono gravi abusi dei diritti umani in Burundi; e

    c)

    persone fisiche o giuridiche, entità od organismi associati alle persone, entità od organismi di cui alle lettere a) e b),

    elencati nell'allegato.

    2.   È vietato mettere, direttamente o indirettamente, fondi o risorse economiche a disposizione delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati nell'allegato o destinarli a loro vantaggio.

    3.   Alle condizioni che ritiene appropriate, l'autorità competente di uno Stato membro può autorizzare che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati o che taluni fondi o risorse economiche siano messi a disposizione, dopo aver stabilito che i fondi o le risorse economiche in questione sono:

    a)

    necessari per soddisfare le esigenze di base delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati nell'allegato e dei familiari a carico di dette persone fisiche, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, locazioni o garanzie ipotecarie, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenze di servizi pubblici;

    b)

    destinati esclusivamente al pagamento di onorari congrui e al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali;

    c)

    destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati; o

    d)

    necessari per coprire spese straordinarie, purché l'autorità competente abbia notificato alle autorità competenti degli altri Stati membri e alla Commissione i motivi per cui ritiene che debba essere concessa un'autorizzazione specifica almeno due settimane prima dell'autorizzazione.

    Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni concesse a norma del presente paragrafo.

    4.   In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare lo sblocco di taluni fondi o risorse economiche congelati, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

    a)

    i fondi o le risorse economiche sono oggetto di una decisione arbitrale emessa anteriormente alla data dell'inserimento della persona fisica o giuridica, dell'entità o dell'organismo di cui al paragrafo 1 nell'allegato, o di una decisione giudiziaria o amministrativa emessa nell'Unione, o di una decisione giudiziaria esecutiva nello Stato membro interessato, prima o dopo tale data;

    b)

    i fondi o le risorse economiche saranno usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale decisione o riconosciuti validi da tale decisione, entro i limiti fissati dalle disposizioni legislative e regolamentari applicabili che disciplinano i diritti dei titolari di tali crediti;

    c)

    la decisione non va a favore di persone fisiche o giuridiche, entità o organismi elencati nell'allegato; e

    d)

    il riconoscimento della decisione non è contrario all'ordine pubblico dello Stato membro interessato.

    Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni concesse a norma del presente paragrafo.

    5.   Il paragrafo 1 non osta a che una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo inseriti nell'allegato effettuino un pagamento dovuto nell'ambito di un contratto concluso prima della data in cui tale persona fisica o giuridica, entità o organismo siano stati ivi inseriti, purché lo Stato membro interessato abbia determinato che il pagamento non è percepito, direttamente o indirettamente, da una persona fisica o giuridica, da un'entità o da un organismo di cui al paragrafo 1.

    6.   Il paragrafo 2 non si applica al versamento su conti congelati di:

    a)

    interessi o altri profitti dovuti su detti conti;

    b)

    pagamenti dovuti in virtù di contratti o accordi conclusi o di obbligazioni sorte anteriormente alla data in cui tali conti sono stati assoggettati alle misure di cui ai paragrafi 1 e 2; o

    c)

    pagamenti dovuti in virtù di decisioni giudiziarie, amministrative o arbitrali emesse nell'Unione o esecutive nello Stato membro interessato,

    purché tali interessi, altri profitti e pagamenti continuino a essere soggetti alle misure di cui al paragrafo 1.

    Articolo 3

    1.   Il Consiglio, deliberando su proposta di uno Stato membro o dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, stabilisce e modifica l'elenco riportato nell'allegato.

    2.   Il Consiglio trasmette la decisione di cui al paragrafo 1, compresi i motivi dell'inserimento nell'elenco, alla persona fisica o giuridica, all'entità o all'organismo interessati direttamente, se l'indirizzo è noto, o mediante la pubblicazione di un avviso, dando a tale persona, entità o organismo la possibilità di presentare osservazioni.

    3.   Qualora siano presentate osservazioni o siano addotte nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina la decisione di cui al paragrafo 1 e ne informa di conseguenza la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo interessato.

    Articolo 4

    1.   L'allegato include i motivi dell'inserimento nell'elenco delle persone fisiche o giuridiche, delle entità e degli organismi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, e all'articolo 2, paragrafo 1.

    2.   Nell'allegato figurano altresì, ove disponibili, le informazioni necessarie per identificare le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi interessati. Relativamente a tali persone fisiche, dette informazioni possono includere i nomi, compresi gli pseudonimi, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, i numeri del passaporto e della carta d'identità, il genere, l'indirizzo, se noto, e la funzione o professione. Con riguardo alle persone giuridiche, alle entità o agli organismi, tali informazioni possono includere le denominazioni, la data e il luogo di registrazione, il numero di registrazione e la sede di attività.

    Articolo 5

    Per massimizzare l'impatto delle misure stabilite dalla presente decisione, l'Unione incoraggia i paesi terzi ad adottare misure restrittive analoghe a quelle previste nella presente decisione.

    Articolo 6

    La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    La presente decisione si applica fino al 3 ottobre 2016.

    La presente decisione è costantemente riesaminata. Se del caso, è prorogata o modificata qualora il Consiglio ritenga che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.

    Fatto a Lussemburgo, il 1o ottobre 2015

    Per il Consiglio

    Il presidente

    E. SCHNEIDER


    ALLEGATO

    Elenco delle persone, delle entità e degli organismi di cui agli articoli 1 e 2

     

    Nome

    Informazioni identificative

    Motivi della designazione

    1.

    Godefroid BIZIMANA

    Data di nascita: 23/4/1968

    Luogo di nascita: NYAGASEKE, MABAYI, CIBITOKE

    Cittadinanza burundese. N. di passaporto: DP0001520

    Vicedirettore generale della polizia nazionale, responsabile di aver compromesso la democrazia prendendo decisioni operative che hanno portato a un uso sproporzionato della forza e atti di repressione violenta delle manifestazioni pacifiche iniziate il 26 aprile 2015 a seguito dell'annuncio della candidatura del presidente Nkurunziza alla presidenza.

    2.

    Gervais NDIRAKOBUCA alias NDAKUGARIKA

    Data di nascita: 1/8/1970

    Cittadinanza burundese. N. di passaporto: DP0000761

    Capo di Gabinetto dell'amministrazione presidenziale (Présidence) responsabile per le questioni relative alla polizia nazionale. Responsabile di aver ostacolato la ricerca di una soluzione politica in Burundi emanando istruzioni che hanno portato a un uso sproporzionato della forza, atti di violenza, atti di repressione e violazioni del diritto internazionale dei diritti umani nei confronti dei manifestanti a partire dal 26 aprile 2015, a seguito dell'annuncio della candidatura del presidente Nkurunziza alla presidenza, anche nei giorni 26, 27 e 28 aprile nei distretti Nyakabiga e Musaga a Bujumbura.

    3.

    Mathias/Joseph NIYONZIMA alias KAZUNGU

    Numero di registrazione (SNR): O/00064

    Cittadinanza burundese. N. di passaporto: OP0053090

    Agente del Servizio di intelligence nazionale. Responsabile di aver ostacolato la ricerca di una soluzione politica in Burundi incitando alla violenza e ad atti di repressione nel corso delle manifestazioni iniziate il 26 aprile 2015 a seguito dell'annuncio della candidatura del presidente Nkurunziza alla presidenza. Responsabile di aver contribuito all'addestramento, al coordinamento e all'armamento delle milizie paramilitari Imbonerakure, anche fuori dal Burundi, che sono responsabili di atti di violenza, repressione e gravi abusi dei diritti umani in Burundi.

    4.

    Léonard NGENDAKUMANA

    Data di nascita: 24/11/1968

    Cittadinanza burundese. N. di passaporto: DP0000885

    Ex «Chargé de Missions de la Présidence» ed ex generale dell'esercito. Responsabile di aver ostacolato la ricerca di una soluzione politica in Burundi partecipando al tentativo di colpo di Stato del 13 maggio 2015 volto a rovesciare il governo burundese. Responsabile di atti di violenza — attentati con granate — commessi in Burundi, come pure di incitamento alla violenza. Il generale Léonard Ngendakumana ha sostenuto pubblicamente la violenza quale mezzo per conseguire obiettivi politici.


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