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Document 32014D0742
Council Decision 2014/742/CFSP of 28 October 2014 repealing Common Position 2000/696/CFSP on the maintenance of specific restrictive measures directed against Mr Milosevic and persons associated with him and related Common Positions 98/240/CFSP, 98/326/CFSP, 1999/318/CFSP and 2000/599/CFSP
Decisione 2014/742/PESC del Consiglio, del 28 ottobre 2014 , che abroga la posizione comune 2000/696/PESC relativa al mantenimento delle misure restrittive specifiche nei confronti di Milosevic e delle persone a lui collegate e le posizioni comuni connesse 98/240/PESC, 98/326/PESC, 1999/318/PESC e 2000/599/PESC
Decisione 2014/742/PESC del Consiglio, del 28 ottobre 2014 , che abroga la posizione comune 2000/696/PESC relativa al mantenimento delle misure restrittive specifiche nei confronti di Milosevic e delle persone a lui collegate e le posizioni comuni connesse 98/240/PESC, 98/326/PESC, 1999/318/PESC e 2000/599/PESC
GU L 308 del 29/10/2014, p. 99–99
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 29/10/2014
29.10.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 308/99 |
DECISIONE 2014/742/PESC DEL CONSIGLIO
del 28 ottobre 2014
che abroga la posizione comune 2000/696/PESC relativa al mantenimento delle misure restrittive specifiche nei confronti di Milosevic e delle persone a lui collegate e le posizioni comuni connesse 98/240/PESC, 98/326/PESC, 1999/318/PESC e 2000/599/PESC
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 10 novembre 2000 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2000/696/PESC (1). |
(2) |
La posizione comune 2000/696/PESC dava esecuzione alla disposizione, contenuta nella posizione comune 2000/599/PESC del Consiglio (2), che prevedeva il mantenimento delle misure restrittive specifiche nei confronti di Milosevic e delle persone a lui collegate. |
(3) |
La posizione comune 2000/696/PESC, pertanto, rivedeva le misure restrittive previste nelle posizioni comuni 98/240/PESC (3), 98/326/PESC (4) e 1999/318/PESC del Consiglio (5) al fine di mantenere solo le misure nei confronti di Milosevic e delle persone a lui collegate. |
(4) |
Milosevic e le persone a lui collegate non rappresentano più una minaccia per il consolidamento della democrazia e non vi è pertanto motivo per continuare ad applicare tali misure restrittive. |
(5) |
Le posizioni comuni 98/240/PESC, 98/326/PESC, 1999/318/PESC, 2000/599/PESC e 2000/696/PESC dovrebbero pertanto essere abrogate, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Le posizioni comuni 98/240/PESC, 98/326/PESC, 1999/318/PESC, 2000/599/PESC e 2000/696/PESC sono abrogate.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Lussemburgo, il 28 ottobre 2014
Per il Consiglio
Il presidente
G. L. GALLETTI
(1) Posizione comune 2000/696/PESC del Consiglio, del 10 novembre 2000, relativa al mantenimento delle misure restrittive specifiche nei confronti di Milosevic e delle persone a lui collegate (GU L 287 del 14.11.2000, pag. 1).
(2) Posizione comune 2000/599/PESC del Consiglio, del 9 ottobre 2000, relativa al sostegno a una RFI democratica e alla revoca immediata di talune misure restrittive (GU L 261 del 14.10.2000, pag. 1).
(3) Posizione comune 98/240/PESC, del 19 marzo 1998, definita dal Consiglio in base all'articolo J.2 del trattato sull'Unione europea, relativa a provvedimenti restrittivi nei confronti della Repubblica federale di Iugoslavia (GU L 95 del 27.3.1998, pag. 1).
(4) Posizione comune 98/326/PESC, del 7 maggio 1998, definita dal Consiglio sulla base dell'articolo J.2 del trattato sull'Unione europea relativa al congelamento dei capitali detenuti all'estero dai governi della Repubblica federale di Iugoslavia e della Serbia (GU L 143 del 14.5.1998, pag. 1).
(5) Posizione comune 1999/318/PESC, del 10 maggio 1999, adottata dal Consiglio sulla base dell'articolo 15 del trattato sull'Unione europea concernente ulteriori misure restrittive nei confronti della Repubblica federale di Jugoslavia (FRJ) (GU L 123 del 13.5.1999, pag. 1).