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Document 32014D0742

    Decisione 2014/742/PESC del Consiglio, del 28 ottobre 2014 , che abroga la posizione comune 2000/696/PESC relativa al mantenimento delle misure restrittive specifiche nei confronti di Milosevic e delle persone a lui collegate e le posizioni comuni connesse 98/240/PESC, 98/326/PESC, 1999/318/PESC e 2000/599/PESC

    GU L 308 del 29/10/2014, p. 99–99 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 29/10/2014

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/742/oj

    29.10.2014   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 308/99


    DECISIONE 2014/742/PESC DEL CONSIGLIO

    del 28 ottobre 2014

    che abroga la posizione comune 2000/696/PESC relativa al mantenimento delle misure restrittive specifiche nei confronti di Milosevic e delle persone a lui collegate e le posizioni comuni connesse 98/240/PESC, 98/326/PESC, 1999/318/PESC e 2000/599/PESC

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il 10 novembre 2000 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2000/696/PESC (1).

    (2)

    La posizione comune 2000/696/PESC dava esecuzione alla disposizione, contenuta nella posizione comune 2000/599/PESC del Consiglio (2), che prevedeva il mantenimento delle misure restrittive specifiche nei confronti di Milosevic e delle persone a lui collegate.

    (3)

    La posizione comune 2000/696/PESC, pertanto, rivedeva le misure restrittive previste nelle posizioni comuni 98/240/PESC (3), 98/326/PESC (4) e 1999/318/PESC del Consiglio (5) al fine di mantenere solo le misure nei confronti di Milosevic e delle persone a lui collegate.

    (4)

    Milosevic e le persone a lui collegate non rappresentano più una minaccia per il consolidamento della democrazia e non vi è pertanto motivo per continuare ad applicare tali misure restrittive.

    (5)

    Le posizioni comuni 98/240/PESC, 98/326/PESC, 1999/318/PESC, 2000/599/PESC e 2000/696/PESC dovrebbero pertanto essere abrogate,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Le posizioni comuni 98/240/PESC, 98/326/PESC, 1999/318/PESC, 2000/599/PESC e 2000/696/PESC sono abrogate.

    Articolo 2

    La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Fatto a Lussemburgo, il 28 ottobre 2014

    Per il Consiglio

    Il presidente

    G. L. GALLETTI


    (1)  Posizione comune 2000/696/PESC del Consiglio, del 10 novembre 2000, relativa al mantenimento delle misure restrittive specifiche nei confronti di Milosevic e delle persone a lui collegate (GU L 287 del 14.11.2000, pag. 1).

    (2)  Posizione comune 2000/599/PESC del Consiglio, del 9 ottobre 2000, relativa al sostegno a una RFI democratica e alla revoca immediata di talune misure restrittive (GU L 261 del 14.10.2000, pag. 1).

    (3)  Posizione comune 98/240/PESC, del 19 marzo 1998, definita dal Consiglio in base all'articolo J.2 del trattato sull'Unione europea, relativa a provvedimenti restrittivi nei confronti della Repubblica federale di Iugoslavia (GU L 95 del 27.3.1998, pag. 1).

    (4)  Posizione comune 98/326/PESC, del 7 maggio 1998, definita dal Consiglio sulla base dell'articolo J.2 del trattato sull'Unione europea relativa al congelamento dei capitali detenuti all'estero dai governi della Repubblica federale di Iugoslavia e della Serbia (GU L 143 del 14.5.1998, pag. 1).

    (5)  Posizione comune 1999/318/PESC, del 10 maggio 1999, adottata dal Consiglio sulla base dell'articolo 15 del trattato sull'Unione europea concernente ulteriori misure restrittive nei confronti della Repubblica federale di Jugoslavia (FRJ) (GU L 123 del 13.5.1999, pag. 1).


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