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Document 32014D0109

    2014/109/UE: Decisione di esecuzione della Commissione, del 4 febbraio 2014 , che abroga la decisione 2000/745/CE che accetta gli impegni offerti in relazione ai procedimenti antidumping e antisovvenzioni riguardanti le importazioni di un determinato tipo di polietilentereftalato (PET) originario, tra l’altro, dell’India

    GU L 59 del 28/02/2014, p. 35–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2014/109/oj

    28.2.2014   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 59/35


    DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

    del 4 febbraio 2014

    che abroga la decisione 2000/745/CE che accetta gli impegni offerti in relazione ai procedimenti antidumping e antisovvenzioni riguardanti le importazioni di un determinato tipo di polietilentereftalato (PET) originario, tra l’altro, dell’India

    (2014/109/UE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio, dell’11 giugno 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea (1) («il regolamento di base antisovvenzioni»), in particolare l’articolo 13,

    sentito il comitato consultivo,

    considerando quanto segue:

    A.   MISURE IN VIGORE

    (1)

    Le misure compensative sulle importazioni di polietilentereftalato («PET») originario dell’India sono in vigore dal 2000 (2). Tali misure sono state confermate da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) n. 461/2013 del Consiglio (3), in seguito a un riesame in previsione della scadenza.

    (2)

    Le misure antidumping sulle importazioni di PET originario dell’India sono in vigore dal 2000 (4). Tali misure sono state confermate da ultimo dal regolamento (CE) n. 192/2007 del Consiglio (5), in seguito a un riesame in previsione della scadenza. Il 24 febbraio 2012 la Commissione ha avviato un successivo riesame in previsione della scadenza. Con decisione di esecuzione 2013/226/UE (6), il Consiglio ha respinto la proposta della Commissione relativa a un regolamento di esecuzione del Consiglio che mantiene il dazio antidumping sulle importazioni di PET originario, tra l’altro, dell’India e le misure antidumping sono di conseguenza scadute.

    (3)

    Nel 2000, con decisione 2000/745/CE (7), la Commissione ha accettato gli impegni in materia di prezzo («gli impegni») offerti, sia per quanto riguarda i procedimenti antidumping sia per quanto riguarda quelli antisovvenzioni, tra l’altro, dalle seguenti società indiane: Pearl Engineering Polymers Limited («Pearl») e Reliance Industries Limited («Reliance»). Nel 2005, con decisione 2005/697/CE (8), recante modifica della decisione 2000/745/CE, la Commissione ha accettato un impegno offerto dalla società indiana South Asean Petrochem Limited che, a seguito di una fusione, ha cambiato la sua ragione sociale in Dhunseri Petrochem & Tea Limited («Dhunseri») (9).

    B.   MUTAMENTO DI CIRCOSTANZE VERIFICATOSI DURANTE L’ATTUAZIONE DEGLI IMPEGNI

    (4)

    A norma dell’articolo 13, paragrafo 9, del regolamento di base antisovvenzioni, i mutamenti di circostanze verificatisi durante l’attuazione degli impegni possono giustificare la decisione della Commissione di esercitare il proprio potere di revoca dell’accettazione degli impegni.

    (5)

    L’abrogazione delle misure antidumping e il mantenimento dei dazi compensativi costituiscono un mutamento delle circostanze in cui gli impegni erano stati accettati. Gli impegni erano stati accettati in presenza sia di misure antidumping sia di misure antisovvenzioni. Il prezzo minimo all’importazione, elemento centrale degli impegni, rispecchia sia un elemento di dumping, sia un elemento di sovvenzione. Attualmente non risulta la presenza di alcun elemento di dumping. Il livello del prezzo minimo all’importazione non è pertanto appropriato.

    C.   VIOLAZIONI DELL’IMPEGNO

    (6)

    Una delle società indiane, la Pearl, non ha inoltre rispettato l’obbligo di informazione nei confronti della Commissione, ossia, non ha presentato le relazioni trimestrali sulle vendite. La Commissione non è perciò in grado di controllare efficacemente il rispetto dell’impegno.

    (7)

    Le disposizioni dell’impegno prevedono che la mancata presentazione delle relazioni costituisce una violazione dell’impegno assunto. Anche una recente sentenza della Corte di giustizia (10) ha confermato che gli obblighi di informazione devono essere considerati obblighi essenziali per il buon funzionamento di un impegno.

    (8)

    L’accettazione dell’impegno offerto dalla Pearl deve essere revocata anche su tale base.

    D.   OSSERVAZIONI PRESENTATE PER ISCRITTO

    (9)

    Le tre società hanno avuto la possibilità di essere sentite e di presentare osservazioni scritte. Due società indiane e il Committee of PET Manufacturers in Europe (CPME), che rappresenta l’industria dell’Unione, hanno presentato osservazioni.

    1.   Mutamento di circostanze come motivo per la revoca dell’accettazione di un impegno

    (10)

    Una società ha affermato che la proposta di ritirare l’accettazione dell’impegno era priva di fondamento giuridico. Tale parte ha sostenuto che l’articolo 13, paragrafo 9, del regolamento di base antisovvenzioni non menziona esplicitamente il «mutamento di circostanze» e collega le eventuali possibilità di revocare l’accettazione dell’impegno ai casi di violazione. Tale argomentazione è stata respinta. L’articolo 13, paragrafo 9, del regolamento antisovvenzioni di base, in effetti, non menziona esplicitamente il «mutamento di circostanze». È tuttavia chiaro che tale articolo non limita i casi in cui la Commissione può revocare l’accettazione di un impegno ai casi di violazione. Esso afferma che «[i]n caso di violazione o di revoca di un impegno a opera di una delle parti che lo hanno assunto, o in caso di revoca dell’accettazione dell’impegno da parte della Commissione [si sottolinea questo punto], l’accettazione dell’impegno è, previa consultazione, revocata…». Si evidenzia pertanto che la revoca dell’accettazione di un impegno è giustificata di per se stessa.

    (11)

    In effetti, il potere discrezionale che ha la Commissione di accettare o respingere un’offerta di impegno deve essere rispecchiato dal potere di revocare l’accettazione di un impegno a seguito di un mutamento delle circostanze in base alle quali le offerte d’impegno sono state accettate. Secondo la giurisprudenza della Corte «l’accettabilità di [tali] impegni è valutata dalle istituzioni nell’ambito del loro potere discrezionale (11).» Tale potere discrezionale è in genere ampio nell’ambito delle misure di tutela commerciale: le Corti dell’Unione riconoscono infatti la complessità delle situazioni economiche, politiche e giuridiche che le Istituzioni devono esaminare in tale ambito. Più in particolare, la Corte ha statuito che la Commissione, «nell’esercizio dei poteri conferitile dal [regolamento di base], […] dispone di un amplissimo potere discrezionale per stabilire, in relazione agli interessi della Comunità, i provvedimenti da adottare eventualmente per far fronte alla situazione accertata (12).» Di conseguenza, la Commissione nell’accettare, respingere o revocare un impegno gode della discrezione necessaria per poter essere in grado di attuare misure commerciali nell’interesse dell’Unione.

    (12)

    La Commissione pertanto respinge l’argomentazione secondo la quale un mutamento di circostanze rispetto a quelle prevalenti al momento dell’accettazione dell’impegno non costituisce un valido motivo per la revoca di tale accettazione.

    2.   Coerenza della revoca con precedenti atti giuridici concernenti lo stesso procedimento

    (13)

    Una società ha affermato che la decisione 2013/223/UE della Commissione (13) ha riconfermato l’accettazione del suo impegno. Un argomento correlato è che l’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 461/2013 che istituisce un dazio compensativo definitivo rappresenta un ulteriore riconoscimento che l’impegno possa rimanere in vigore dopo la scadenza dei dazi antidumping. Le due argomentazioni sono errate. Con la decisione 2013/223/UE, la Commissione ha revocato l’accettazione degli impegni di una società indiana e di una indonesiana che avevano violato i loro obblighi di informazione. La revoca per una società non esclude in alcun modo che la Commissione revochi con decisione successiva l’accettazione di altri impegni, qualora tale revoca sia giustificata in funzione delle circostanze di un caso specifico.

    (14)

    Di conseguenza, il regolamento di esecuzione (UE) n. 461/2013, pubblicato il 23 maggio 2013, rispecchiava la modifica della decisione 2000/745/CE a seguito dell’adozione della decisione 2013/223/UE (revoca per una società indonesiana e una indiana). Il regolamento di esecuzione (UE) n. 461/2013 che istituisce un dazio compensativo definitivo è stato pubblicato lo stesso giorno della decisione di esecuzione 2013/226/UE, con la quale il Consiglio ha abrogato il dazio antidumping. La Commissione ha potuto valutare le conseguenze di quest’ultima decisione solo dopo la sua adozione.

    (15)

    Le argomentazioni della parte pertanto sono state respinte.

    3.   Adeguamento matematico del prezzo minimo all’importazione

    (16)

    Una società ha chiesto alla Commissione di dedurre dal prezzo minimo all’importazione l’importo corrispondente al dazio antidumping fisso rendendo così il prezzo minimo all’importazione conforme alla misura in essere il dazio compensativo. Tale operazione non può essere eseguita. In primo luogo, nel quadro dell’impegno qualsiasi revisione del campo di applicazione e dei prezzi minimi è possibile solo mediante un riesame intermedio a norma dell’articolo 19 del regolamento antisovvenzioni di base. In secondo luogo, l’impresa ha chiesto una semplice deduzione dall’attuale prezzo minimo all’importazione degli importi corrispondenti all’importo del dazio antidumping fisso. Nell’impegno attuale il prezzo minimo all’importazione e il meccanismo di indicizzazione sono basati sul prezzo non pregiudizievole stabilito per il mercato dell’Unione (prezzo indicativo) o sul valore normale (a seconda della società in questione), come stabilito nel 1999. In quest’ultimo caso, poiché il dazio antidumping è scaduto l’intera base per il prezzo minimo all’importazione è inesistente. Se l’impegno fosse stato valutato solo per quanto riguarda il dazio compensativo, il prezzo all’esportazione (aumentato dell’importo del dazio compensativo fisso) avrebbe potuto fungere da parametro di riferimento per il prezzo minimo all’importazione. Al fine di definire un prezzo minimo all’importazione idoneo, la Commissione dovrebbe prima identificare il prezzo all’esportazione che funga da parametro di riferimento. Tale parametro di riferimento non può essere agevolmente individuato nel presente caso, non da ultimo perché le misure sono in vigore da molto tempo. Inoltre, il meccanismo di indicizzazione attualmente in vigore per quanto riguarda il prezzo non pregiudizievole (prezzo indicativo) o il valore normale non può essere semplicemente traslato al prezzo all’esportazione. Per poter effettuare un semplice adeguamento matematico tutti gli elementi necessari per calcolare il prezzo minimo all’importazione dovrebbero essere facilmente identificabili e incontrovertibili. Solo in questo caso la Commissione potrebbe garantire l’equivalenza dell’impegno alla misura in vigore. Non è questa la situazione del caso in oggetto e pertanto una semplice operazione matematica, come suggerito dal richiedente, è impossibile.

    (17)

    La Commissione deve agire tempestivamente per quanto riguarda l’impegno in vigore, al fine di adeguarsi alla decisione del Consiglio di abrogare i dazi antidumping in vigore. Pertanto, qualsiasi ulteriore ritardo deve essere evitato. La revoca dell’accettazione dell’impegno non pregiudica le decisioni future in merito a un’eventuale nuova offerta di impegno presentata da una società.

    (18)

    In seguito alla seconda comunicazione delle conclusioni della Commissione una parte ha ribadito che il prezzo minimo all’importazione va ridotto mediante una semplice operazione matematica. Essa ha contestato l’argomentazione della Commissione al riguardo in quanto «fuori luogo e priva di fondamento». Tale posizione non è stata tuttavia ulteriormente comprovata e va quindi respinta. La richiesta è stata in ogni caso trattata al precedente considerando 16.

    (19)

    Di conseguenza non è stato possibile accogliere la richiesta di adeguare matematicamente il prezzo minimo all’importazione.

    4.   Causa pendente T-422/13

    (20)

    Una società ha affermato che gli impegni devono rimanere in vigore in attesa della decisione del Tribunale nella causa T-422/13 CPME e altri/Consiglio. Secondo tale società, se il Tribunale accogliesse l’istanza dell’industria dell’Unione contro la decisione di esecuzione 2013/226/UE che abroga il dazio antidumping, la Commissione avrebbe l’obbligo di ripristinare l’impegno. L’argomentazione è errata. La Commissione deve valutare l’attuale situazione e agire tempestivamente per adeguarsi alla decisione del Consiglio di abrogare le misure antidumping. L’anticipazione del possibile esito di un procedimento giudiziario non può orientare le decisioni della Commissione in materia. Alla luce di questo fatto, la decisione concernente gli impegni in vigore deve essere presa in maniera tempestiva.

    5.   Violazioni dell’impegno

    (21)

    Una società ha affermato che la violazione degli obblighi di informazione da parte di una società non dovrebbe avere conseguenze per le altre società. Si conferma che solo la società Pearl ha violato i suoi obblighi di informazione.

    6.   Eventuale revisione e impegni

    (22)

    Due società indiane hanno sostenuto che gli impegni devono rimanere in vigore in attesa dell’esito di un eventuale riesame intermedio del prezzo minimo all’importazione. La Commissione osserva che poiché il dazio antidumping è scaduto la base per il prezzo minimo all’importazione è diventata inesistente. (cfr. considerando 16). Una decisione volta ad affrontare gli effetti di tale cambiamento deve essere presa in maniera tempestiva. Una società può parallelamente chiedere un riesame della misura in essere e in tale contesto offrire un nuovo impegno relativo unicamente alle misure antisovvenzioni in vigore.

    (23)

    In seguito alla seconda comunicazione delle conclusioni della Commissione una parte ha ribadito che la Commissione avrebbe dovuto avviare d’ufficio un riesame intermedio e che l’impegno doveva rimanere in vigore in attesa dell’esito del riesame.

    (24)

    La Commissione osserva innanzitutto che l’apertura di un’inchiesta di riesame antisovvenzioni rientra nell’ambito dei propri poteri discrezionali. In questo caso specifico un’inchiesta di riesame è tuttavia connessa all’intenzione dell’esportatore di offrire un nuovo impegno. A norma dell’articolo 13 del regolamento di base, la Commissione non ha motivo di avviare un riesame senza una nuova proposta d’impegno da parte dell’esportatore interessato.

    (25)

    L’impegno in quanto forma di misura equivalente deve inoltre corrispondere alla misura in essere istituita dal Consiglio. Poiché non è più così, la Commissione ha proposto la revoca dell’impegno in vigore.

    (26)

    Le parti possono infatti chiedere un riesame intermedio sulla base delle disposizioni del regolamento antisovvenzioni di base ed eventuali nuove offerte di impegno verrebbero considerate nel quadro di un simile riesame.

    7.   Dazio antisovvenzioni come ostacolo alle importazioni

    (27)

    In seguito alla seconda comunicazione delle conclusioni della Commissione una parte ha dichiarato che la revoca dell’accettazione dell’impegno «anziché ridurre il livello di protezione conformemente alla scadenza delle misure antidumping […] ostacola [ostacolerebbe] l’importazione da parte degli utilizzatori di PET». La Commissione osserva a tale riguardo che, in assenza di impegno, il prezzo minimo all’importazione cessa di costituire un parametro di riferimento per un esportatore. La parte non ha dimostrato il motivo per cui il dazio compensativo impedirebbe agli esportatori indiani di importare. L’obiettivo dell’imposizione di misure e dell’accettazione di un impegno, se del caso, non è comunque quello di consentire agli utilizzatori di effettuare importazioni. Come osservato dalla parte, l’obiettivo consiste nello stabilire un livello di protezione. Gli interessi degli utilizzatori sono stati valutati nel quadro sia dell’interesse dell’Unione di imporre misure sia dell’interesse di tutte le altre parti interessate. Si è concluso che l’istituzione di misure non è contraria all’interesse dell’Unione. Tale argomentazione è stata perciò respinta.

    8.   Conclusione sulle osservazioni presentate dalle parti

    (28)

    Nessuna delle argomentazioni sollevate dalle parti interessate è stata tale da modificare la proposta della Commissione di ritirare l’accettazione dell’impegno.

    E.   ABROGAZIONE DELLA DECISIONE 2000/745/CE

    (29)

    Alla luce di quanto precede è necessario revocare l’accettazione dell’impegno e abrogare la decisione 2000/745/CE. Alle importazioni di PET fabbricato dalle società Dhunseri, Reliance e Pearl (codice addizionale TARIC A585 per la Dhunseri, codice addizionale TARIC A181 per la Reliance, e codice addizionale TARIC A182 per la Pearl) si devono applicare i dazi compensativi definitivi istituiti dall’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 461/2013,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La decisione 2000/745/CE è abrogata.

    Articolo 2

    La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Fatto a Bruxelles, il 4 febbraio 2014

    Per la Commissione

    Il presidente

    José Manuel BARROSO


    (1)  GU L 188 del 18.7.2009, pag. 93.

    (2)  GU L 301 del 30.11.2000, pag. 1.

    (3)  GU L 137 del 23.5.2013, pag. 1.

    (4)  GU L 301 del 30.11.2000, pag. 21.

    (5)  GU L 59 del 27.2.2007, pag. 1.

    (6)  GU L 136 del 23.5.2013, pag. 12.

    (7)  GU L 301 del 30.11.2000, pag. 88.

    (8)  GU L 266 dell’11.10.2005, pag. 62.

    (9)  GU C 335 dell’11.12.2010, pag. 7.

    (10)  Sentenza della Corte di giustizia del 22 novembre 2012 nella causa C-522/10 P Usha Martin Ltd/Consiglio dell’Unione europea e Commissione europea, non ancora pubblicata nella Raccolta.

    (11)  Causa 256/84 Koyo Seiko/Consiglio (Raccolta 1987, pag. 1912, punto 26); causa 255/84 Nachi Fujikoshi/Consiglio (Raccolta 1987, pag. 1884, punto 42); causa 240/84 Toyo/Consiglio (Raccolta 1987, pag. 1849, punto 34).

    (12)  Causa 191/82 Fediol/Commissione (Raccolta 1983, pag. 2913, punto 26); si veda anche causa T-162/94 NMB Francia e altri/Commissione (Raccolta 1996, pag. II-427, punto 72); causa T-97/95 Sinochem/Consiglio (Raccolta 1998, pag. II-85, punto 51); e causa T-118/96 Thai Bicycle/Consiglio (Raccolta 1998, pag. II-2991, punto 32).

    (13)  GU L 135 del 22.5.2013, pag. 19.


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