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Document 32007R1490

    Regolamento (CE) n. 1490/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’ 11 dicembre 2007 , recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 954/79 del Consiglio concernente la ratifica da parte degli Stati membri della convenzione delle Nazioni Unite relativa al codice di comportamento per le conferenze marittime o l’adesione di tali Stati alla convenzione Testo rilevante ai fini del SEE

    GU L 332 del 18/12/2007, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1490/oj

    18.12.2007   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 332/1


    REGOLAMENTO (CE) N. 1490/2007 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    dell’11 dicembre 2007

    recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 954/79 del Consiglio concernente la ratifica da parte degli Stati membri della convenzione delle Nazioni Unite relativa al codice di comportamento per le conferenze marittime o l’adesione di tali Stati alla convenzione

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 80, paragrafo 2,

    vista la proposta della Commissione,

    visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

    previa consultazione del Comitato delle regioni,

    deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (2),

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (CEE) n. 954/79 del Consiglio (3) prescrive gli obblighi cui gli Stati membri devono adempiere nel ratificare la convenzione delle Nazioni Unite relativa al codice di comportamento per le conferenze marittime o nell’aderirvi.

    (2)

    La convenzione relativa al codice di comportamento per le conferenze marittime istituisce un quadro normativo internazionale per questo tipo di conferenze, in particolare introducendo norme sull’accesso alle quote di traffico da parte degli armatori stabiliti nel territorio degli Stati parti contraenti della convenzione, che favorisce i reciproci scambi commerciali.

    (3)

    Il regolamento (CE) n. 1419/2006 del Consiglio, del 25 settembre 2006 (4), ha abrogato il regolamento (CEE) n. 4056/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, che determina le modalità di applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato ai trasporti marittimi (5), il quale prevedeva, tra l’altro, un’esenzione per le conferenze marittime dal divieto di cui all’articolo 81, paragrafo 1, del trattato.

    (4)

    Al termine del periodo transitorio previsto dall’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1419/2006, ai servizi regolari di trasporto marittimo si applicherà il divieto di cui all’articolo 81, paragrafo 1, del trattato e, di conseguenza, non saranno più autorizzate conferenze marittime per gli scambi commerciali da o verso i porti degli Stati membri.

    (5)

    Gli Stati membri si troveranno pertanto nell’impossibilità di adempiere agli obblighi ad essi imposti dalla convenzione relativa al codice di comportamento per le conferenze marittime. A decorrere da tale data gli Stati membri non saranno più in grado di ratificare o approvare tale convenzione, né di aderirvi. Il regolamento (CEE) n. 954/79 diverrà quindi inapplicabile e dovrebbe essere abrogato con effetto dal termine del periodo transitorio previsto dal regolamento (CE) n. 1419/2006, vale a dire il 18 ottobre 2008,

    HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (CEE) n. 954/79 è abrogato.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il 18 ottobre 2008.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Strasburgo, addì 11 dicembre 2007.

    Per il Parlamento europeo

    Il presidente

    H.-G. PÖTTERING

    Per il Consiglio

    Il presidente

    M. LOBO ANTUNES


    (1)  GU C 256 del 27.10.2007, pag. 62.

    (2)  Parere del Parlamento europeo del 10 luglio 2007 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 22 novembre 2007.

    (3)  GU L 121 del 17.5.1979, pag. 1.

    (4)  GU L 269 del 28.9.2006, pag. 1.

    (5)  GU L 378 del 31.12.1986, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1/2003 (GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1).


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