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Document 32004R1140

Regolamento (CE) n. 1140/2004 del Consiglio, del 21 giugno 2004, che sospende i dazi autonomi della tariffa doganale comune per certi prodotti della pesca originari di Ceuta e Melilla

GU L 222 del , pp. 1–3 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
GU L 142M del , pp. 73–75 (MT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/1140/oj

23.6.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 222/1


REGOLAMENTO (CE) N. 1140/2004 DEL CONSIGLIO

del 21 giugno 2004

che sospende i dazi autonomi della tariffa doganale comune per certi prodotti della pesca originari di Ceuta e Melilla

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

Con il regolamento (CE) n. 656/2000 (1), il Consiglio ha aperto contingenti tariffari comunitari a dazio nullo per certi prodotti della pesca, originari di Ceuta, che sono scaduti il 31 dicembre 2002.

(2)

Nell'ottobre 2002 la Spagna ha chiesto di prorogare la validità dei contingenti di cui al regolamento (CE) n. 656/2000, motivando la richiesta con argomenti di carattere sociale ed economico riguardanti Ceuta, illustrando i vincoli ai quali è sottoposta la sua economia e le difficoltà affrontate dall'industria ittica locale. La richiesta viene motivata con la situazione economica di Ceuta che rende necessaria l'adozione di misure preferenziali per agevolare le sue esportazioni verso la Comunità.

(3)

Con la decisione 2000/204/CE, CECA del Consiglio e della Commissione, del 24 gennaio 2000, relativa alla conclusione dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra (2), la Comunità ha sospeso totalmente i dazi all'importazione della tariffa doganale comune di un'ampia gamma di prodotti della pesca originari del Marocco. Le importazioni di questi prodotti nella Comunità non sono soggette ad alcuna limitazione quantitativa e la loro gamma è molto più ampia di quella dei prodotti contemplati dai contingenti tariffari aperti per Ceuta. Dato che il Marocco circonda i territori di Ceuta e Melilla sulla terraferma, è opportuno impedire ulteriori discriminazioni e concedere a Ceuta e Melilla un trattamento preferenziale per la stessa gamma di prodotti della pesca, in modo da fornire opportunità commerciali analoghe e promuovere lo sviluppo economico di questi territori.

(4)

Poiché l'accordo di associazione con il Marocco non prevede alcuna limitazione temporale per l'applicazione del trattamento preferenziale per i prodotti della pesca, il presente regolamento non dovrebbe introdurre alcun limite di tempo.

(5)

L'ammissibilità alle sospensioni tariffarie introdotte dal presente regolamento è soggetta alle norme di origine stabilite nel regolamento (CE) n. 82/2001 del Consiglio, del 5 dicembre 2000, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa nel commercio tra il territorio doganale della Comunità e Ceuta e Melilla (3),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I dazi autonomi della tariffa doganale comune relativi ai prodotti di cui all'allegato, originari di Ceuta e Melilla, sono totalmente sospesi.

Articolo 2

La prova del carattere originario dei prodotti è fornita ai sensi del regolamento (CE) n. 82/2001.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 21 giugno 2004.

Per il Consiglio

Il presidente

J. WALSH


(1)  GU L 80 del 31.3.2000, pag. 5.

(2)  GU L 70 del 18.3.2000, pag. 1.

(3)  GU L 20 del 20.1.2001, pag. 1.


ALLEGATO

Prodotti originari di Ceuta e Melilla per i quali i dazi autonomi della tariffa doganale comune sono totalmente sospesi

Codice NC

Designazione

Capitolo 3

Pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici

 

Preparazioni e conserve di pesci interi o in pezzi, esclusi i pesci tritati

1604 11 00

Salmoni

1604 12

Aringhe

1604 13

Sardine, alacce e spratti

1604 14

Tonni, palamite e boniti (Sarda spp.)

1604 15

Sgombri

1604 16 00

Acciughe

1604 19 10

Salmonidi, diversi dai salmoni

da 1604 19 31 a 1604 19 39

Pesci del genere Euthynnus, diversi dalle palamite [Euthynnus (Katsuwonus) pelami]

1604 19 50

Pesci della specie Orcynopsis unicolor

da 1604 19 91 a 1604 19 98

Altri pesci

 

Altre preparazioni e conserve di pesci

1604 20 05

Preparazioni di surimi

1604 20 10

di salmoni

1604 20 30

di salmonidi, diversi dai salmoni

1604 20 40

di acciughe

1604 20 50

di sardine, boniti, di sgombri delle specie Scomber scombrus e Scomber japonicus; di pesci delle specie Orcynopsis unicolor

1604 20 70

di tonni, di palamite e altri pesci del genere Euthynnus

1604 20 90

di altri pesci

 

Caviale e suoi succedanei preparati con uova di pesce

1604 30

Caviale e suoi succedanei

 

Crostacei, molluschi ed altri invertebrati acquatici, preparati o conservati

1605 10 00

Granchi

1605 20

Gamberetti

1605 30

Astici

1605 40 00

Altri crostacei

1605 90 11

Mitili (Mytilus spp., Perna spp.), in recipienti ermeticamente chiusi

1605 90 19

Altri mitili

1605 90 30

Altri molluschi


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