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Document 32004R1140
Council Regulation (EC) No 1140/2004 of 21 June 2004 suspending the autonomous Common Customs Tariff duties on certain fishery products originating in Ceuta and Melilla
Regolamento (CE) n. 1140/2004 del Consiglio, del 21 giugno 2004, che sospende i dazi autonomi della tariffa doganale comune per certi prodotti della pesca originari di Ceuta e Melilla
Regolamento (CE) n. 1140/2004 del Consiglio, del 21 giugno 2004, che sospende i dazi autonomi della tariffa doganale comune per certi prodotti della pesca originari di Ceuta e Melilla
GU L 222 del , pp. 1–3
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(BG, RO, HR)
GU L 142M del , pp. 73–75
(MT)
In force
|
23.6.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 222/1 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1140/2004 DEL CONSIGLIO
del 21 giugno 2004
che sospende i dazi autonomi della tariffa doganale comune per certi prodotti della pesca originari di Ceuta e Melilla
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
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(1) |
Con il regolamento (CE) n. 656/2000 (1), il Consiglio ha aperto contingenti tariffari comunitari a dazio nullo per certi prodotti della pesca, originari di Ceuta, che sono scaduti il 31 dicembre 2002. |
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(2) |
Nell'ottobre 2002 la Spagna ha chiesto di prorogare la validità dei contingenti di cui al regolamento (CE) n. 656/2000, motivando la richiesta con argomenti di carattere sociale ed economico riguardanti Ceuta, illustrando i vincoli ai quali è sottoposta la sua economia e le difficoltà affrontate dall'industria ittica locale. La richiesta viene motivata con la situazione economica di Ceuta che rende necessaria l'adozione di misure preferenziali per agevolare le sue esportazioni verso la Comunità. |
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(3) |
Con la decisione 2000/204/CE, CECA del Consiglio e della Commissione, del 24 gennaio 2000, relativa alla conclusione dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra (2), la Comunità ha sospeso totalmente i dazi all'importazione della tariffa doganale comune di un'ampia gamma di prodotti della pesca originari del Marocco. Le importazioni di questi prodotti nella Comunità non sono soggette ad alcuna limitazione quantitativa e la loro gamma è molto più ampia di quella dei prodotti contemplati dai contingenti tariffari aperti per Ceuta. Dato che il Marocco circonda i territori di Ceuta e Melilla sulla terraferma, è opportuno impedire ulteriori discriminazioni e concedere a Ceuta e Melilla un trattamento preferenziale per la stessa gamma di prodotti della pesca, in modo da fornire opportunità commerciali analoghe e promuovere lo sviluppo economico di questi territori. |
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(4) |
Poiché l'accordo di associazione con il Marocco non prevede alcuna limitazione temporale per l'applicazione del trattamento preferenziale per i prodotti della pesca, il presente regolamento non dovrebbe introdurre alcun limite di tempo. |
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(5) |
L'ammissibilità alle sospensioni tariffarie introdotte dal presente regolamento è soggetta alle norme di origine stabilite nel regolamento (CE) n. 82/2001 del Consiglio, del 5 dicembre 2000, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa nel commercio tra il territorio doganale della Comunità e Ceuta e Melilla (3), |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I dazi autonomi della tariffa doganale comune relativi ai prodotti di cui all'allegato, originari di Ceuta e Melilla, sono totalmente sospesi.
Articolo 2
La prova del carattere originario dei prodotti è fornita ai sensi del regolamento (CE) n. 82/2001.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, addì 21 giugno 2004.
Per il Consiglio
Il presidente
J. WALSH
(1) GU L 80 del 31.3.2000, pag. 5.
(2) GU L 70 del 18.3.2000, pag. 1.
(3) GU L 20 del 20.1.2001, pag. 1.
ALLEGATO
Prodotti originari di Ceuta e Melilla per i quali i dazi autonomi della tariffa doganale comune sono totalmente sospesi
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Codice NC |
Designazione |
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Capitolo 3 |
Pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici |
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Preparazioni e conserve di pesci interi o in pezzi, esclusi i pesci tritati |
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1604 11 00 |
Salmoni |
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1604 12 |
Aringhe |
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1604 13 |
Sardine, alacce e spratti |
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1604 14 |
Tonni, palamite e boniti (Sarda spp.) |
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1604 15 |
Sgombri |
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1604 16 00 |
Acciughe |
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1604 19 10 |
Salmonidi, diversi dai salmoni |
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da 1604 19 31 a 1604 19 39 |
Pesci del genere Euthynnus, diversi dalle palamite [Euthynnus (Katsuwonus) pelami] |
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1604 19 50 |
Pesci della specie Orcynopsis unicolor |
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da 1604 19 91 a 1604 19 98 |
Altri pesci |
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Altre preparazioni e conserve di pesci |
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1604 20 05 |
Preparazioni di surimi |
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1604 20 10 |
di salmoni |
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1604 20 30 |
di salmonidi, diversi dai salmoni |
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1604 20 40 |
di acciughe |
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1604 20 50 |
di sardine, boniti, di sgombri delle specie Scomber scombrus e Scomber japonicus; di pesci delle specie Orcynopsis unicolor |
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1604 20 70 |
di tonni, di palamite e altri pesci del genere Euthynnus |
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1604 20 90 |
di altri pesci |
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Caviale e suoi succedanei preparati con uova di pesce |
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1604 30 |
Caviale e suoi succedanei |
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Crostacei, molluschi ed altri invertebrati acquatici, preparati o conservati |
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1605 10 00 |
Granchi |
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1605 20 |
Gamberetti |
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1605 30 |
Astici |
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1605 40 00 |
Altri crostacei |
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1605 90 11 |
Mitili (Mytilus spp., Perna spp.), in recipienti ermeticamente chiusi |
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1605 90 19 |
Altri mitili |
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1605 90 30 |
Altri molluschi |