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Document 32003D0885
2003/885/EC: Council Decision of 17 November 2003 concerning the conclusion of the Agreement on the application of certain Community acts on the territory of the Principality of Monaco
2003/885/CE: Decisione del Consiglio, del 17 novembre 2003, relativa alla conclusione dell'accordo sull'applicazione di taluni atti comunitari sul territorio del Principato di Monaco
2003/885/CE: Decisione del Consiglio, del 17 novembre 2003, relativa alla conclusione dell'accordo sull'applicazione di taluni atti comunitari sul territorio del Principato di Monaco
GU L 332 del , p. 41–41
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In force
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/885/oj
2003/885/CE: Decisione del Consiglio, del 17 novembre 2003, relativa alla conclusione dell'accordo sull'applicazione di taluni atti comunitari sul territorio del Principato di Monaco
Gazzetta ufficiale n. L 332 del 19/12/2003 pag. 0041 - 0041
Decisione del Consiglio del 17 novembre 2003 relativa alla conclusione dell'accordo sull'applicazione di taluni atti comunitari sul territorio del Principato di Monaco (2003/885/CE) IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 3, primo comma, vista la proposta della Commissione, considerando quanto segue: (1) La Commissione ha negoziato a nome della Comunità un accordo sull'applicazione di taluni atti comunitari sul territorio del Principato di Monaco. (2) Determinati compiti relativi all'attuazione, in particolare il potere di emendare alcuni aspetti dell'allegato, sono stati attribuiti al comitato misto istituito dall'accordo. (3) Occorre istituire adeguate procedure interne per garantire il corretto funzionamento dell'accordo ed è necessario delegare alla Commissione il potere di accogliere taluni emendamenti dell'accordo e di adottare talune decisioni per la sua attuazione. (4) L'accordo dovrebbe essere approvato, DECIDE: Articolo 1 È approvato, a nome della Comunità europea, l'accordo tra la Comunità europea e il Principato di Monaco sull'applicazione di taluni atti comunitari sul territorio del Principato di Monaco. Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione. Articolo 2 Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare, a nome della Comunità, l'accordo di cui all'articolo 1 allo scopo di impegnare la Comunità. Il presidente del Consiglio, o la persona da lui designata, notifica a Monaco, a nome della Comunità, il completamento delle procedure di cui all'articolo 6, paragrafo 1, dell'accordo. Articolo 3 1. In seno al comitato misto istituito dall'articolo 3 dell'accordo, la Comunità è rappresentata dalla Commissione. 2. La posizione della Comunità in seno al comitato è determinata dal Consiglio su proposta della Commissione con la stessa maggioranza necessaria per l'adozione dell'atto comunitario di cui trattasi. 3. In deroga al paragrafo 2, la posizione della Comunità relativa a decisioni riguardanti l'integrazione nell'allegato dell'accordo di atti comunitari che modificano atti già integrati è adottata dalla Commissione. Fatto a Bruxelles, addì 17 novembre 2003. Per il Consiglio Il Presidente F. Frattini