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Document 32000R2879

    Regolamento (CE) n. 2879/2000 della Commissione, del 28 dicembre 2000, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2702/1999 del Consiglio relativo ad azioni d'informazione e di promozione dei prodotti agricoli nei paesi terzi

    GU L 333 del 29/12/2000, p. 63–69 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 23/08/2005; abrogato da 32005R1346

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2000/2879/oj

    32000R2879

    Regolamento (CE) n. 2879/2000 della Commissione, del 28 dicembre 2000, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2702/1999 del Consiglio relativo ad azioni d'informazione e di promozione dei prodotti agricoli nei paesi terzi

    Gazzetta ufficiale n. L 333 del 29/12/2000 pag. 0063 - 0069


    Regolamento (CE) n. 2879/2000 della Commissione

    del 28 dicembre 2000

    recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2702/1999 del Consiglio relativo ad azioni d'informazione e di promozione dei prodotti agricoli nei paesi terzi

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 2702/1999 del Consiglio, del 14 dicembre 1999, relativo ad azioni d'informazione e di promozione dei prodotti agricoli nei paesi terzi(1), in particolare l'articolo 11,

    considerando quanto segue:

    (1) Occorre stabilire le modalità d'applicazione delle azioni d'informazione e di promozione dei prodotti agricoli e, a titolo sussidiario, dei prodotti alimentari nei paesi terzi.

    (2) Ai fini di una corretta gestione, è opportuno prevedere la periodicità dell'elenco dei prodotti e mercati che possono beneficiare delle azioni suddette.

    (3) Per evitare ogni rischio di distorsione della concorrenza, è necessario stabilire le linee direttrici in materia di riferimento all'origine particolare dei prodotti oggetto delle campagne di promozione e d'informazione.

    (4) Occorre definire la procedura di presentazione dei programmi e di selezione dell'organismo incaricato della loro esecuzione, in modo da garantire la massima concorrenza e la libera circolazione dei servizi.

    (5) Occorre stabilire i criteri di selezione dei programmi da parte degli Stati membri e di approvazione da parte della Commissione, in modo da garantire il rispetto delle norme comunitarie e l'efficacia delle azioni previste, tenendo conto in particolare delle disposizioni della direttiva 92/50/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi(2), modificata da ultimo dalla direttiva 97/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1997, che modifica le direttive 92/50/CEE, 93/36/CEE e 93/37/CEE relative al coordinamento delle procedure di aggiudicazione rispettivamente degli appalti pubblici di servizi, degli appalti pubblici di forniture e degli appalti pubblici di lavori(3).

    (6) È opportuno applicare le stesse regole alle azioni che devono essere realizzate dalle organizzazioni internazionali di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2702/1999.

    (7) Perché le azioni comunitarie siano efficaci, è necessario che gli Stati membri garantiscano la coerenza e la complementarità dei programmi approvati con i programmi nazionali o regionali.

    (8) Nello stesso intento occorre definire i criteri preferenziali nella scelta dei programmi, per garantirne un impatto ottimale.

    (9) Nel caso di programmi che interessano vari Stati membri, occorre prevedere le misure volte a garantire la concertazione tra di loro per la presentazione e l'esame dei programmi.

    (10) Occorre stabilire le conseguenze dell'eventuale esclusione di un programma qualora venga a mancare il cofinanziamento di uno Stato membro e non si applichino le disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 2702/1999.

    (11) È necessario stabilire le modalità di funzionamento del gruppo di sorveglianza previsto all'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2702/1999.

    (12) Occorre definire i controlli che gli Stati membri debbono realizzare per i programmi che essi gestiscono direttamente.

    (13) Occorre precisare le modalità della partecipazione finanziaria della Comunità ai fini di una corretta gestione finanziaria.

    (14) Le varie modalità di esecuzione degli impegni devono essere contenute in contratti conclusi dagli interessati con gli organismi nazionali competenti entro un lasso di tempo ragionevole in base a contratti tipo forniti dalla Commissione.

    (15) Per garantire la corretta esecuzione del contratto è opportuno che il contraente costituisca una cauzione a favore dell'organismo competente, pari al 15 % del contributo comunitario. Allo stesso fine, una cauzione dovrà essere costituita in caso di richiesta di un anticipo.

    (16) Deve essere definita l'esigenza principale ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione(4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1932/1999(5).

    (17) Per le esigenze di gestione di bilancio è indispensabile prevedere sanzioni da comminare in caso di mancata presentazione, o mancato rispetto del termine per la presentazione, delle domande di pagamento intermedie o di ritardo nei pagamenti da parte degli Stati membri.

    (18) Ai fini di una corretta gestione finanziaria e per evitare il rischio che i versamenti previsti esauriscano la partecipazione finanziaria della Comunità, per cui non resti più alcun saldo da pagare, è opportuno disporre che l'anticipo e i vari pagamenti intermedi non possano superare l'80 % del contributo comunitario. Per gli stessi motivi, la domanda di saldo deve pervenire all'organismo competente entro un termine stabilito.

    (19) È necessario che gli Stati membri controllino l'esecuzione delle azioni e che la Commissione venga informata dei risultati delle misure previste dal presente regolamento. Ai fini di una corretta gestione finanziaria, è necessario che gli Stati membri collaborino tra di loro quando le azioni sono realizzate in uno Stato membro diverso da quello in cui ha sede l'organismo competente contraente.

    (20) È opportuno prevedere il periodo di applicazione del presente regolamento in funzione dell'articolo 15 del regolamento (CE) n. 2702/1999.

    (21) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere della riunione congiunta dei comitati di gestione - promozione dei prodotti agricoli,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Per "programma" ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, e dell'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2702/1999 si intende un insieme di azioni coerenti che, per la loro portata, possono contribuire a promuovere l'informazione sui prodotti interessati e il loro smaltimento.

    Articolo 2

    1. Il messaggio di promozione e/o d'informazione rivolto ai consumatori e agli altri destinatari deve basarsi sulle qualità intrinseche del prodotto interessato e/o sulle sue caratteristiche.

    2. Un'azione di promozione e/o d'informazione non deve incitare al consumo di un prodotto in base alla sua origine specifica.

    Qualsiasi riferimento all'origine del prodotto dev'essere secondario rispetto al messaggio principale trasmesso dalla campagna.

    3. L'indicazione dell'origine di un prodotto può tuttavia figurare nell'ambito di un'azione qualora si tratti di una designazione effettuata in base alla normativa comunitaria o di un elemento legato ai prodotti di riferimento necessari per illustrare le azioni di promozione o d'informazione.

    Articolo 3

    L'elenco dei prodotti e dei mercati di cui rispettivamente agli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 2702/1999 è stabilito ogni due anni entro il 31 dicembre. Il primo elenco figura nell'allegato del presente regolamento.

    Articolo 4

    Ove si applichi l'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2072/1999, le organizzazioni internazionali contemplate allo stesso articolo presentano alla Commissione, anteriormente al 1o ottobre di ogni anno, i programmi di cui all'articolo 9, paragrafo 4, del succitato regolamento previsti per l'anno successivo.

    Le condizioni per la concessione e il versamento del contributo comunitario sono disciplinati da un accordo di sovvenzione concluso tra la Comunità e l'organizzazione internazionale interessata.

    Articolo 5

    I programmi di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2702/1999 vengono realizzati entro un periodo minimo di un anno e massimo di tre anni a decorrere dalla data in cui prende effetto il relativo contratto.

    Articolo 6

    1. Per i programmi di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2702/1999 che riguardano vari Stati membri, verranno privilegiati quelli che riguardano una serie di prodotti e che mettono l'accento soprattutto sugli aspetti inerenti alla qualità, al valore nutrizionale e alla sicurezza alimentare della produzione comunitaria.

    2. Per i programmi che riguardano un solo Stato membro o un solo prodotto, verranno privilegiati quelli che mettono in risalto l'interesse comunitario, in particolare in termini di qualità, valore nutrizionale, sicurezza e rappresentatività della produzione interessata da questi programmi.

    Articolo 7

    1. Per la realizzazione delle azioni che rientrano nei programmi di cui all'articolo 5, lo Stato membro interessato riceve, in seguito al suo invito a presentare proposte, programmi delle organizzazioni professionali o interprofessionali della Comunità rappresentative del settore o dei settori interessati. I programmi devono rispettare il capitolato d'oneri contenente i criteri di esclusione, di selezione e di attribuzione pubblicato a tale scopo dagli Stati membri interessati.

    2. Per gli appalti che li riguardano gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le autorità aggiudicatrici facciano rispettare le disposizioni della direttiva 92/50/CEE del Consiglio.

    Per le azioni di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2702/1999 si applicano le disposizioni della direttiva succitata.

    3. Qualora sia previsto un programma di promozione che interessa vari Stati membri, questi ultimi si concertano per definire capitolati d'oneri e inviti a presentare proposte compatibili.

    4. In seguito all'invito a presentare proposte le organizzazioni di cui al paragrafo 1 definiscono, se del caso in collaborazione con un organismo di esecuzione da loro scelto mediante una procedura di gara verificata dallo Stato membro, i programmi di promozione e d'informazione. Questi programmi possono provenire da organizzazioni professionali o interprofessionali comunitarie oppure originarie di uno o più Stati membri.

    5. Ogni Stato membro accerta la concordanza delle azioni nazionali o regionali con quelle finanziate nell'ambito del regolamento (CE) n. 2702/1999 e la complementarità dei programmi presentati con le campagne nazionali e regionali.

    6. Lo Stato o gli Stati membri interessati controllano l'opportunità dei programmi e la conformità dei programmi e degli organismi di esecuzione proposti rispetto alle disposizioni della normativa comunitaria, nonché il rispettivo capitolato d'oneri. Essi verificano il rapporto qualità/prezzo dei programmi in questione. Gli Stati membri interessati esaminano in particolare i programmi succitati in base ai criteri seguenti:

    - la coerenza delle strategie proposte rispetto agli obiettivi perseguiti,

    - la qualità delle azioni proposte,

    - l'impatto prevedibile della loro realizzazione in termini di evoluzione della domanda dei prodotti interessati,

    - le garanzie di efficienza e di rappresentatività delle organizzazioni proponenti,

    - le capacità tecniche e le garanzie di efficienza dell'organismo di esecuzione proposto.

    7. In esito all'esame dei programmi presentati e ferme restando le disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 2702/1999, lo Stato o gli Stati membri interessati si impegnano a partecipare al finanziamento dei programmi selezionati in conformità dell'articolo 10, paragrafo 2, seconda frase.

    Qualora si tratti di programmi che interessano più Stati membri e inoltrati in seguito ad un invito congiunto a presentare proposte, questi Stati si concertano per la selezione dei programmi e s'impegnano a partecipare al loro finanziamento, conformemente all'articolo 10, paragrafo 2, seconda frase.

    Articolo 8

    Qualora, in caso di mancato cofinanziamento da parte di uno Stato membro, l'articolo 9, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 2702/1999, non fosse d'applicazione, l'organizzazione professionale o interprofessionale originaria di tale Stato membro è esclusa dal programma.

    Articolo 9

    1. Gli Stati membri comunicano ogni anno alla Commissione, entro il 30 aprile e per la prima volta entro il 15 maggio 2001, l'elenco dei programmi e degli organismi di esecuzione da loro selezionati nonché una copia di tali programmi. Qualora i programmi interessino più Stati membri, tale comunicazione è effettuata di comune accordo dagli Stati membri interessati.

    2. La Commissione esamina i programmi presentati e ne verifica la conformità rispetto alla normativa comunitaria nonché il rispetto dei criteri di cui all'articolo 7, paragrafo 6.

    Nel caso in cui la Commissione constati che un programma non è conforme alla normativa comunitaria o non rispetti i criteri di cui all'articolo 7, paragrafo 6, essa informa immediatamente lo Stato o gli Stati membri interessati della non ammissibilità di una parte o dell'intero programma in questione.

    3. Dopo aver valutato i programmi, facendo eventualmente ricorso all'assistente o agli assistenti tecnici di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2702/1999 e dopo aver eventualmente consultato il gruppo permanente "promozione dei prodotti agricoli" del comitato consultivo "qualità e sanità" la Commissione decide, in base alla procedura di cui all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 2702/1999 ed entro il 30 settembre, in merito ai programmi presentati e ai relativi organismi di esecuzione.

    4. L'organizzazione professionale o interprofessionale proponente è responsabile della corretta esecuzione del programma prescelto.

    Articolo 10

    1. La partecipazione finanziaria della Comunità alle azioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 2702/1999 è fissata nel seguente modo:

    a) il 50 % del costo effettivo delle azioni per i programmi di durata annuale;

    b) il 60 % del costo effettivo delle azioni per il primo anno e il 40 % per il secondo anno nel caso di programmi di durata biennale, con una partecipazione finanziaria complessiva della Comunità che non può superare il 50 % del costo totale;

    c) il 60 % del costo effettivo delle azioni per il primo anno, il 50 % per il secondo anno e il 40 % per il terzo anno nel caso di programmi di durata triennale, con una partecipazione finanziaria complessiva della Comunità che non può superare il 50 % del costo totale.

    Questa partecipazione finanziaria è versata agli Stati membri di cui all'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2702/1999.

    2. La partecipazione finanziaria degli Stati membri alle azioni di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2702/1999 è pari al 20 % del loro costo effettivo. Qualora più Stati membri partecipino al finanziamento, la loro quota è stabilita proporzionalmente alla partecipazione finanziaria dell'organizzazione proponente avente sede nel loro territorio.

    Articolo 11

    1. Nel quadro della procedura di selezione dei programmi di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2702/1999 e non appena la decisione della Commissione che approva i programmi di promozione è notificata agli Stati membri interessati, ciascuna organizzazione interessata è informata dallo Stato membro dell'esito della sua domanda.

    2. Gli Stati membri concludono contratti con le organizzazioni selezionate entro 30 giorni dalla notifica della decisione della Commissione. Scaduto tale termine, nessun contratto può essere concluso senza l'autorizzazione preliminare della Commissione.

    Gli Stati membri utilizzano i contratti tipo forniti dalla Commissione.

    3. Il contratto può essere concluso dalle due parti solo dopo la costituzione di una cauzione pari al 15 % dell'importo massimo del finanziamento da parte della Comunità o degli Stati membri interessati a garanzia della corretta esecuzione del contratto. Essa è costituita secondo le condizioni di cui al titolo III del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione.

    Tuttavia, se il contraente è un organismo di diritto pubblico o se agisce sotto la tutela di un organismo di questo genere, l'organismo competente può accettare una garanzia scritta dell'autorità di tutela, equivalente alla percentuale indicata al primo comma, a condizione che detta autorità si impegni:

    - a vigilare sulla corretta esecuzione degli obblighi sottoscritti e,

    - ad accertare che le somme ricevute siano effettivamente utilizzate per l'esecuzione degli obblighi sottoscritti.

    La prova dell'avvenuta costituzione della cauzione deve pervenire allo Stato membro prima della scadenza del termine di cui al paragrafo 2, primo comma.

    La cauzione viene svincolata alle condizioni ed entro i termini previsti all'articolo 13 del presente regolamento per il pagamento del saldo.

    4. Per esigenza principale ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione si intende l'esecuzione delle misure indicate nel contratto.

    5. Lo Stato membro trasmette immediatamente una copia del contratto e la prova dell'avvenuta costituzione della cauzione alla Commissione. Esso trasmette inoltre copia del contratto concluso dall'organizzazione selezionata con l'organismo di esecuzione.

    Quest'ultimo contratto impone all'organismo di esecuzione di sottoporsi ai controlli di cui all'articolo 14.

    Articolo 12

    1. Entro 30 giorni dalla firma del contratto il contraente può presentare allo Stato membro una domanda di anticipo accompagnata dalla cauzione di cui al paragrafo 3. Scaduto tale termine, l'anticipo non può più essere richiesto.

    L'anticipo non può eccedere il 30 % dell'importo del finanziamento comunitario e di quello dello Stato o degli Stati membri interessati.

    2. Lo Stato membro deve provvedere al pagamento dell'anticipo entro 30 giorni dalla presentazione della domanda. In caso di ritardo si applicano le norme previste dall'articolo 4 del regolamento (CE) n. 296/96(6).

    3. Il pagamento dell'anticipo è subordinato alla costituzione, da parte del contraente, di una cauzione a favore dello Stato membro pari al 110 % dell'anticipo, secondo le modalità di cui al titolo III del regolamento (CEE) n. 2220/85.

    Tuttavia, se il contraente è un organismo di diritto pubblico o se agisce sotto la tutela di un organismo di questo genere, l'organismo competente può accettare una garanzia scritta dell'autorità di tutela, equivalente alla percentuale indicata al precedente comma, purché tale autorità s'impegni a versare l'importo coperto dalla garanzia nel caso in cui il diritto all'importo anticipato non sia stato stabilito.

    Articolo 13

    1. Le domande di pagamento intermedie del contributo comunitario e del contributo degli Stati membri sono presentate entro la fine del mese successivo a quello in cui scade ogni periodo di 90 giorni di calendario calcolato a partire dalla data della firma del contratto. Le domande riguardano le spese effettivamente sostenute nel trimestre di cui trattasi e sono accompagnate da un riepilogo finanziario, dai documenti giustificativi pertinenti e da una relazione intermedia sull'esecuzione del contratto. Qualora nel trimestre in questione non sia stata realizzata alcuna spesa, tale informazione è trasmessa entro gli stessi termini previsti per le domande di pagamento intermedie.

    Salvo casi di forza maggiore, la presentazione tardiva delle domande di pagamento intermedie e della relativa documentazione comporta una riduzione del pagamento pari al 3 % per ogni mese intero di ritardo.

    Tali pagamenti e l'anticipo di cui all'articolo 12, paragrafo 1, non possono superare complessivamente l'80 % del totale del contributo finanziario comunitario e degli Stati membri interessati. Non appena è stato raggiunto tale livello, non viene più presentata alcuna domanda di pagamento intermedio.

    2. La domanda di pagamento del saldo è presentata entro quattro mesi dalla data della conclusione delle azioni previste dal contratto.

    Per essere accettata essa deve essere corredata:

    a) di un riepilogo finanziario recante le spese programmate e realizzate nonché di tutti i documenti giustificativi relativi alle spese;

    b) di un riepilogo delle azioni realizzate (rapporto di attività);

    c) di una relazione di valutazione interna, preparata dal contraente, dei risultati ottenuti accertabili alla data della relazione, nonché dell'uso che può esserne fatto.

    Salvo casi di forza maggiore, la presentazione tardiva della domanda di saldo comporta una riduzione del saldo pari al 3 % per ogni mese di ritardo.

    3. Il versamento del saldo è subordinato alla verifica dei documenti di cui al paragrafo 2.

    Il saldo è ridotto in funzione della gravità dell'inadempimento dell'esigenza principale di cui all'articolo 11, paragrafo 4.

    4. La cauzione di cui all'articolo 12, paragrafo 3, è svincolata nella misura in cui il diritto all'importo anticipato sia stato definitivamente accertato.

    5. Lo Stato membro esegue i versamenti previsti ai paragrafi precedenti entro 60 giorni dal ricevimento della domanda. Tale termine può tuttavia essere sospeso in qualunque momento del periodo di 60 giorni successivo alla prima registrazione della domanda di pagamento mediante notifica al contraente creditore che la domanda non è accettabile, in quanto il credito non è esigibile o la domanda non è corredata dei documenti giustificativi necessari per le domande successive oppure lo Stato membro ritiene necessario richiedere informazioni supplementari o procedere a verifiche. Il termine continua a decorrere a partire dalla data di ricevimento delle informazioni richieste, che devono essere trasmesse entro un termine di 30 giorni. Salvo casi di forza maggiore, il ritardo nei versamenti suddetti comporta una riduzione del rimborso allo Stato membro conformemente alle norme previste dall'articolo 4 del regolamento (CE) n. 296/96.

    6. La cauzione di cui all'articolo 11, paragrafo 3, deve essere valida fino al pagamento del saldo e viene svincolata con quietanza liberatoria dell'organismo competente.

    7. Lo Stato membro trasmette alla Commissione entro i 30 giorni dal loro ricevimento:

    - le relazioni trimestrali di esecuzione del contratto,

    - i riepiloghi di cui all'articolo 13, paragrafo 2, lettere a) e b),

    - la relazione di valutazione interna.

    8. Dopo il pagamento del saldo, lo Stato membro invia alla Commissione un bilancio finanziario delle spese effettuate nell'ambito del contratto.

    Esso attesta inoltre che, sulla base dei controlli eseguiti, tutte le spese sono da considerarsi ammissibili secondo i termini del contratto.

    9. Le cauzioni incamerate e le sanzioni applicate vengono dedotte dalle spese dichiarate al FEAOG, sezione garanzia, per la parte corrispondente al cofinanziamento comunitario.

    Articolo 14

    1. Lo Stato membro prende i provvedimenti necessari per verificare, soprattutto mediante controlli tecnici, amministrativi e contabili presso il contraente e l'organismo di esecuzione:

    a) l'esattezza delle informazioni e dei documenti giustificativi forniti;

    b) l'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali.

    Fatte salve le disposizioni del regolamento (CEE) n. 595/91 del Consiglio(7), lo Stato membro informa al più presto la Commissione delle eventuali irregolarità constatate nel corso dei controlli effettuati.

    2. Ai fini del controllo delle azioni previste dal presente regolamento, lo Stato membro interessato decide i mezzi più appropriati per assicurare tale controllo e ne informa la Commissione.

    3. In caso di programmi provenienti da organizzazioni rappresentative di più Stati membri, questi ultimi adottano i provvedimenti necessari per coordinare le loro attività di controllo e ne informano la Commissione.

    4. La Commissione può partecipare in qualsiasi momento alle verifiche e ai controlli di cui ai paragrafi 2 e 3. A tal fine gli organismi competenti degli Stati membri informano tempestivamente la Commissione delle verifiche e dei controlli previsti.

    Essa può anche procedere ai controlli supplementari che riterrà necessari.

    5. Il gruppo di sorveglianza di cui all'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2702/1999 si riunisce regolarmente per seguire lo stato d'avanzamento dei vari programmi.

    A tal fine il gruppo di sorveglianza viene informato, per ciascun programma, sul calendario delle azioni previste, sui rapporti di esecuzione del programma e sui risultati dei controlli effettuati a norma degli articoli 13 e 14.

    Il gruppo è presieduto da un rappresentante dello Stato membro interessato; se il programma proviene da organizzazioni di più Stati membri, lo presiede un rappresentante designato dagli Stati membri in questione.

    Articolo 15

    1. In caso di pagamento indebito, il beneficiario è tenuto a rimborsare l'importo di cui trattasi, maggiorato di un interesse calcolato in funzione del tempo trascorso dal pagamento al rimborso da parte del beneficiario.

    Il tasso di interesse è quello applicato dall'Istituto monetario europeo alle proprie operazioni in ecu, pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C, in vigore alla data del pagamento indebito, maggiorato di tre punti percentuali.

    2. Gli importi recuperati e gli interessi sono versati agli organismi o uffici pagatori, i quali li detraggono dalle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia in proporzione alla partecipazione finanziaria comunitaria.

    Articolo 16

    Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Esso si applica fino al 31 dicembre 2004.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 28 dicembre 2000.

    Per la Commissione

    Franz Fischler

    Membro della Commissione

    (1) GU L 327 del 21.12.1999, pag. 7.

    (2) GU L 209 del 24.7.1992, pag. 1.

    (3) GU L 328 del 28.11.1997, pag. 1.

    (4) GU L 205 del 3.8.1985, pag. 5.

    (5) GU L 240 del 10.9.1999, pag. 11.

    (6) GU L 39 del 17.2.1996, pag. 5.

    (7) GU L 67 del 14.3.1991, pag. 11.

    ALLEGATO

    Elenco dei mercati di paesi terzi nei quali possono essere realizzate le azioni promozionali

    - Svizzera

    - Norvegia

    - Europa centro-orientale

    - Russia

    - Giappone

    - Cina

    - Corea del Sud

    - Sudest asiatico

    - India

    - Vicino e Medio Oriente

    - Africa settentrionale

    - Sudafrica (Repubblica)

    - America settentrionale

    - America latina

    - Australia e Nuova Zelanda

    Elenco dei prodotti che possono beneficiare di azioni promozionali nei paesi terzi

    - Carni bovine e suine fresche, refrigerate o congelate, prodotti trasformati o preparazioni a base di carni

    - Carni di pollame di qualità

    - Formaggi e iogurt

    - Olio d'oliva e olive da tavola

    - VQPRD, vini da tavola con indicazione geografica

    - Bevande spiritose con indicazione geografica o tradizionale riservata

    - Ortofrutticoli freschi e trasformati

    - Prodotti trasformatori a base di cereali e riso

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