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Document 31978L1035

    Direttiva 78/1035/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1978, relativa alle franchigie fiscali applicabili all'importazione di merci oggetto di piccole spedizioni a carattere non commerciale provenienti dai paesi terzi

    GU L 366 del 28/12/1978, p. 34–35 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (EL, ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 06/11/2006; abrogato da 32006L0079

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1978/1035/oj

    31978L1035

    Direttiva 78/1035/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1978, relativa alle franchigie fiscali applicabili all'importazione di merci oggetto di piccole spedizioni a carattere non commerciale provenienti dai paesi terzi

    Gazzetta ufficiale n. L 366 del 28/12/1978 pag. 0034 - 0035
    edizione speciale finlandese: capitolo 9 tomo 1 pag. 0077
    edizione speciale greca: capitolo 09 tomo 1 pag. 0104
    edizione speciale svedese/ capitolo 9 tomo 1 pag. 0077
    edizione speciale spagnola: capitolo 09 tomo 1 pag. 0109
    edizione speciale portoghese: capitolo 09 tomo 1 pag. 0109


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    DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

    del 19 dicembre 1978

    relativa alle franchigie fiscali applicabili all ' importazione di merci oggetto di piccole spedizioni a carattere non commerciale provenienti dai paesi terzi

    ( 78/1035/CEE )

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE ,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 99 ,

    vista la proposta della Commissione ( 1 ) ,

    visto il parere del Parlamento europeo ( 2 ) ,

    visto il parere del Comitato economico e sociale ( 3 ) ,

    considerando che la direttiva 74/651/CEE del Consiglio , del 19 dicembre 1974 , relativa alle franchigie fiscali applicabili all ' importazione delle merci oggetto di piccole spedizioni a carattere non commerciale all ' interno della Comunità ( 4 ) , modificata dalla direttiva 78/1034/CEE ( 5 ) , ha fissato i limiti e le condizioni in base ai quali le suddette spedizioni possono essere esentate dall ' imposta sul valore aggiunto nonché , eventualmente , da altre imposte di consumo ;

    considerando che conviene inoltre fissare le norme comunitarie che permettano di esentare dalle imposte sulla cifra d ' affari e dalle imposizioni indirette interne l ' importazione in piccole spedizioni della stessa natura provenienti da paesi terzi ;

    considerando a questo riguardo che per ragioni pratiche i limiti entro i quali si applica questa franchigia devono essere per quanto possibile uguali a quelli previsti per i regimi di franchigia doganale dal regolamento ( CEE ) n . 3060/78 ( 6 ) ;

    considerando che sembra infine necessario prevedere limiti particolari per alcuni prodotti a causa dell ' alto livello d imposta al quale sono attualmente assoggettati negli Stati membri ,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

    Articolo 1

    1 . Le merci oggetto di piccole spedizioni , prive di carattere commerciale , spedite da un paese terzo da un privato e destinate ad un altro privato che si trovi in uno Stato membro , godono all ' importazione di una franchigia dalle imposte sulla cifra di affari e dalle altre imposizioni indirette interne .

    2 . Ai sensi del paragrafo 1 , si considerano come " piccole spedizioni prive di carattere commerciale " le spedizioni che nel contempo :

    _ presentano carattere occasionale ;

    _ riguardano esclusivamente merci riservate all ' uso personale o familiare dei destinatari e che , per la loro natura o quantità , escludano qualsiasi interesse di ordine commerciale ;

    _ riguardano merci il cui valore globale non superi 30 unità di conto europee ;

    _ sono inviate dallo speditore al destinatario senza pagamento di alcun genere .

    Articolo 2

    1 . L ' articolo 1 si applica alle merci sotto elencate soltanto entro i limiti quantitativi seguenti :

    a ) prodotti del tabacco :

    50 sigarette

    oppure 25 sigaretti ( sigari del peso massimo di 3 grammi al pezzo )

    oppure 10 sigari

    oppure 50 grammi di tabacco da fumo ;

    b ) bevande alcoliche :

    _ bevande distillate e bevande alcoliche di gradazione alcolica superiore a 22 * : 1 bottiglia standard ( sino a 1 litro )

    oppure

    _ bevande distillate e bevande alcoliche , aperitivi a base di vino o di alcole , di gradazione alcolica pari o inferiore a 22 * ; vini spumanti , vini liquorosi : 1 bottiglia standard ( sino a 1 litro )

    oppure

    _ vini tranquilli : 2 litri ;

    c ) profumi :

    50 grammi

    oppure

    acqua di toletta 1/4 di litro o 8 once ;

    d ) caffè :

    500 grammi

    oppure

    estratti e essenze di caffè 200 grammi ;

    e ) tè :

    100 grammi

    oppure

    estratti e essenze di tè 40 grammi .

    2 . Gli Stati membri hanno la facoltà di ridurre o di escludere dal beneficio della franchigia dalle imposte sulla cifra d ' affari e dalle imposizioni indirette interne i prodotti di cui al paragrafo 1 .

    3 . In nessun caso le franchigie fiscali accordate alle piccole spedizioni in provenienza da paesi terzi possono essere superiori a quelle applicabili alle piccole spedizioni all ' interno della Comunità .

    Articolo 3

    Le merci menzionate all ' articolo 2 , che sono oggetto di una piccola spedizione priva di carattere commerciale , in quantità superiore alle quantità previste in tale articolo , sono totalmente escluse dal beneficio della franchigia .

    Articolo 4

    1 . Ai fini dell ' applicazione della presente direttiva , l ' unità di conto europea ( UCE ) è quella definita dal regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 ( 7 ) .

    2 . Il controvalore dell ' UCE in moneta nazionale da prendere in considerazione per l ' applicazione della present direttiva è fissato una volta l ' anno . I tassi da applicare sono quelli del primo giorno lavorativo del mese di ottobre , con effetto dal 1 * gennaio dell ' anno successivo

    3 . Gli Stati membri hanno la facoltà di arrotondare gli importi in moneta nazionale risultanti dal cambio dell ' importo in unità di conto previsto all ' articolo 1 , paragrafo 2 , purché tale arrotondamento non sia superiore a 2 UCE .

    4 . Gli Stati membri hanno la facoltà di mantenere l ' importo della franchigia in vigore al momento dell ' adattamento annuo di cui al paragrafo 2 , qualora la conversione dell ' importo della franchigia espresso in UCE comporti , prima dell ' arrotondamento di cui al paragrafo 3 una modifica della franchigia espressa in moneta nazionale inferiore al 5 % .

    Articolo 5

    1 . Gli Stati membri mettono in vigore le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1 * gennaio 1979 .

    2 . Gli Stati membri informano la Commissione delle disposizioni che essi adottano per l ' applicazione della presente direttiva . La Commissione ne informa gli altri Stati membri .

    Articolo 6

    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva .

    Fatto a Bruxelles , addi 19 dicembre 1978 .

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    H.-D . GENSCHER

    ( 1 ) GU n . C 18 del 25 . 1 . 1975 , pag 6 e GU n . C 213 del 7 . 9 . 1978 , pag . 11 .

    ( 2 ) GU n . C 261 del 6 . 11 . 1978 , pag . 46 .

    ( 3 ) Parere reso il 19 ottobre 1978 ( non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale ) .

    ( 4 ) GU n . L 354 del 30 . 12 . 1974 , pag . 57 .

    ( 5 ) Vedi pag . 33 della presente Gazzetta ufficiale .

    ( 6 ) Vedi pag . 1 della presente Gazzetta ufficiale .

    ( 7 ) GU n . L 356 del 31 . 12 . 1977 , pag . 1 .

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