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Document 31978L1035
Council Directive 78/1035/EEC of 19 December 1978 on the exemption from taxes of imports of small consignments of goods of a non-commercial character from third countries
Direttiva 78/1035/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1978, relativa alle franchigie fiscali applicabili all'importazione di merci oggetto di piccole spedizioni a carattere non commerciale provenienti dai paesi terzi
Direttiva 78/1035/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1978, relativa alle franchigie fiscali applicabili all'importazione di merci oggetto di piccole spedizioni a carattere non commerciale provenienti dai paesi terzi
GU L 366 del 28/12/1978, p. 34–35
(DA, DE, EN, FR, IT, NL) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
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No longer in force, Date of end of validity: 06/11/2006; abrogato da 32006L0079
Direttiva 78/1035/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1978, relativa alle franchigie fiscali applicabili all'importazione di merci oggetto di piccole spedizioni a carattere non commerciale provenienti dai paesi terzi
Gazzetta ufficiale n. L 366 del 28/12/1978 pag. 0034 - 0035
edizione speciale finlandese: capitolo 9 tomo 1 pag. 0077
edizione speciale greca: capitolo 09 tomo 1 pag. 0104
edizione speciale svedese/ capitolo 9 tomo 1 pag. 0077
edizione speciale spagnola: capitolo 09 tomo 1 pag. 0109
edizione speciale portoghese: capitolo 09 tomo 1 pag. 0109
++++ DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 19 dicembre 1978 relativa alle franchigie fiscali applicabili all ' importazione di merci oggetto di piccole spedizioni a carattere non commerciale provenienti dai paesi terzi ( 78/1035/CEE ) IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 99 , vista la proposta della Commissione ( 1 ) , visto il parere del Parlamento europeo ( 2 ) , visto il parere del Comitato economico e sociale ( 3 ) , considerando che la direttiva 74/651/CEE del Consiglio , del 19 dicembre 1974 , relativa alle franchigie fiscali applicabili all ' importazione delle merci oggetto di piccole spedizioni a carattere non commerciale all ' interno della Comunità ( 4 ) , modificata dalla direttiva 78/1034/CEE ( 5 ) , ha fissato i limiti e le condizioni in base ai quali le suddette spedizioni possono essere esentate dall ' imposta sul valore aggiunto nonché , eventualmente , da altre imposte di consumo ; considerando che conviene inoltre fissare le norme comunitarie che permettano di esentare dalle imposte sulla cifra d ' affari e dalle imposizioni indirette interne l ' importazione in piccole spedizioni della stessa natura provenienti da paesi terzi ; considerando a questo riguardo che per ragioni pratiche i limiti entro i quali si applica questa franchigia devono essere per quanto possibile uguali a quelli previsti per i regimi di franchigia doganale dal regolamento ( CEE ) n . 3060/78 ( 6 ) ; considerando che sembra infine necessario prevedere limiti particolari per alcuni prodotti a causa dell ' alto livello d imposta al quale sono attualmente assoggettati negli Stati membri , HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA : Articolo 1 1 . Le merci oggetto di piccole spedizioni , prive di carattere commerciale , spedite da un paese terzo da un privato e destinate ad un altro privato che si trovi in uno Stato membro , godono all ' importazione di una franchigia dalle imposte sulla cifra di affari e dalle altre imposizioni indirette interne . 2 . Ai sensi del paragrafo 1 , si considerano come " piccole spedizioni prive di carattere commerciale " le spedizioni che nel contempo : _ presentano carattere occasionale ; _ riguardano esclusivamente merci riservate all ' uso personale o familiare dei destinatari e che , per la loro natura o quantità , escludano qualsiasi interesse di ordine commerciale ; _ riguardano merci il cui valore globale non superi 30 unità di conto europee ; _ sono inviate dallo speditore al destinatario senza pagamento di alcun genere . Articolo 2 1 . L ' articolo 1 si applica alle merci sotto elencate soltanto entro i limiti quantitativi seguenti : a ) prodotti del tabacco : 50 sigarette oppure 25 sigaretti ( sigari del peso massimo di 3 grammi al pezzo ) oppure 10 sigari oppure 50 grammi di tabacco da fumo ; b ) bevande alcoliche : _ bevande distillate e bevande alcoliche di gradazione alcolica superiore a 22 * : 1 bottiglia standard ( sino a 1 litro ) oppure _ bevande distillate e bevande alcoliche , aperitivi a base di vino o di alcole , di gradazione alcolica pari o inferiore a 22 * ; vini spumanti , vini liquorosi : 1 bottiglia standard ( sino a 1 litro ) oppure _ vini tranquilli : 2 litri ; c ) profumi : 50 grammi oppure acqua di toletta 1/4 di litro o 8 once ; d ) caffè : 500 grammi oppure estratti e essenze di caffè 200 grammi ; e ) tè : 100 grammi oppure estratti e essenze di tè 40 grammi . 2 . Gli Stati membri hanno la facoltà di ridurre o di escludere dal beneficio della franchigia dalle imposte sulla cifra d ' affari e dalle imposizioni indirette interne i prodotti di cui al paragrafo 1 . 3 . In nessun caso le franchigie fiscali accordate alle piccole spedizioni in provenienza da paesi terzi possono essere superiori a quelle applicabili alle piccole spedizioni all ' interno della Comunità . Articolo 3 Le merci menzionate all ' articolo 2 , che sono oggetto di una piccola spedizione priva di carattere commerciale , in quantità superiore alle quantità previste in tale articolo , sono totalmente escluse dal beneficio della franchigia . Articolo 4 1 . Ai fini dell ' applicazione della presente direttiva , l ' unità di conto europea ( UCE ) è quella definita dal regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 ( 7 ) . 2 . Il controvalore dell ' UCE in moneta nazionale da prendere in considerazione per l ' applicazione della present direttiva è fissato una volta l ' anno . I tassi da applicare sono quelli del primo giorno lavorativo del mese di ottobre , con effetto dal 1 * gennaio dell ' anno successivo 3 . Gli Stati membri hanno la facoltà di arrotondare gli importi in moneta nazionale risultanti dal cambio dell ' importo in unità di conto previsto all ' articolo 1 , paragrafo 2 , purché tale arrotondamento non sia superiore a 2 UCE . 4 . Gli Stati membri hanno la facoltà di mantenere l ' importo della franchigia in vigore al momento dell ' adattamento annuo di cui al paragrafo 2 , qualora la conversione dell ' importo della franchigia espresso in UCE comporti , prima dell ' arrotondamento di cui al paragrafo 3 una modifica della franchigia espressa in moneta nazionale inferiore al 5 % . Articolo 5 1 . Gli Stati membri mettono in vigore le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1 * gennaio 1979 . 2 . Gli Stati membri informano la Commissione delle disposizioni che essi adottano per l ' applicazione della presente direttiva . La Commissione ne informa gli altri Stati membri . Articolo 6 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva . Fatto a Bruxelles , addi 19 dicembre 1978 . Per il Consiglio Il Presidente H.-D . GENSCHER ( 1 ) GU n . C 18 del 25 . 1 . 1975 , pag 6 e GU n . C 213 del 7 . 9 . 1978 , pag . 11 . ( 2 ) GU n . C 261 del 6 . 11 . 1978 , pag . 46 . ( 3 ) Parere reso il 19 ottobre 1978 ( non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale ) . ( 4 ) GU n . L 354 del 30 . 12 . 1974 , pag . 57 . ( 5 ) Vedi pag . 33 della presente Gazzetta ufficiale . ( 6 ) Vedi pag . 1 della presente Gazzetta ufficiale . ( 7 ) GU n . L 356 del 31 . 12 . 1977 , pag . 1 .