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Document 31973R0572

    Regolamento (CEE) n. 572/73 della Commissione, del 26 febbraio 1973, che stabilisce l' elenco dei prodotti del settore delle uova e del pollame ai quali è concesso il beneficio della fissazione anticipata delle restituzioni all' esportazione

    GU L 56 del 01/03/1973, p. 6–7 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (EL, ES, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/07/1995

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1973/572/oj

    31973R0572

    Regolamento (CEE) n. 572/73 della Commissione, del 26 febbraio 1973, che stabilisce l' elenco dei prodotti del settore delle uova e del pollame ai quali è concesso il beneficio della fissazione anticipata delle restituzioni all' esportazione

    Gazzetta ufficiale n. L 056 del 01/03/1973 pag. 0006 - 0007
    edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 5 pag. 0103
    edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 9 pag. 0063
    edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 5 pag. 0103
    edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 6 pag. 0217
    edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 6 pag. 0217


    REGOLAMENTO (CEE) N. 572/73 DELLA COMMISSIONE del 26 febbraio 1973 che stabilisce l'elenco dei prodotti del settore delle uova e del pollame ai quali è concesso il beneficio della fissazione anticipata delle restituzioni all'esportazione

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto il regolamento n. 122/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova (1), modificato da ultimo dall'atto (2) allegato al trattato relativo all'adesione di nuovi Stati membri alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica (3), firmato a Bruxelles il 22 gennaio 1972, in appresso denominato « atto », in particolare l'articolo 9, paragrafo 3,

    visto il regolamento n. 123/67/CEE del Consiglio, del 17 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame (4), modificato da ultimo dall'atto, in particolare l'articolo 9, paragrafo 3,

    considerando che, conformemente all'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento n. 175/67/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, che stabilisce nel settore delle uova le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri sulla cui base viene fissato il loro importo (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2683/72 (6), e conformemente all'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento n. 176/67/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, che stabilisce nel settore del pollame le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri sulla cui base viene fissato il loro importo (7), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2689/72 (8), può essere deciso che le restituzioni per i prodotti dei settori delle uova e del pollame siano fissate, su richiesta, anticipatamente;

    considerando che, conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2682/72 del Consiglio, del 12 dicembre 1972, che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilire il loro importo (9), può essere applicato un sistema di fissazione anticipata del tasso della restituzione per uova in guscio esportate sotto forma di ovoalbumina;

    considerando che, date le attuali possibilità di esportazione e le esigenze degli esportatori, appare opportuno prevedere la fissazione anticipata delle restituzioni per i prodotti del settore delle uova, escluse le uova da cova, e per uova in guscio esportate sotto forma di ovoalbumina, nonché per galli, galline e polli, alcune parti di volatili, preparazioni e conserve;

    considerando che il Comitato di gestione per il pollame e le uova non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Per i prodotti menzionati in allegato, le restituzioni all'esportazione di cui all'articolo 9 dei regolamenti n. 122/67/CEE e n. 123/67/CEE sono, su richiesta, fissate anticipatamente.

    Articolo 2

    Il regolamento (CEE) n. 571/70 della Commissione, del 26 marzo 1970, che stabilisce l'elenco e la destinazione dei prodotti del settore delle uova ai quali è concesso il beneficio della fissazione anticipata delle restituzioni all'esportazione (10), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 345/71 (11), è abrogato.

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il 1o marzo 1973.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 26 febbraio 1973.

    Per la Commissione

    Il Presidente

    François-Xavier ORTOLI

    (1) GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2293/67.(2) GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14.(3) GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 5.(4) GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2301/67.(5) GU n. 130 del 28. 6. 1967, pag. 2610/67.(6) GU n. L 289 del 27. 12. 1972, pag. 33.(7) GU n. 130 del 28. 6. 1967, pag. 2612/67.(8) GU n. L 289 del 27. 12. 1972, pag. 41.(9) GU n. L 289 del 27. 12. 1972, pag. 13.(10) GU n. L 70 del 27. 3. 1970, pag. 7.(11) GU n. L 40 del 18. 2. 1971, pag. 11.

    ALLEGATO

    "" ID="1" ASSV="3">02.02> ID="2">Volatili morti da cortile e loro frattaglie commestibili (esclusi i fegati), freschi, refrigerati o congelati:"> ID="2">A. Volatili, interi:

    I. Galli, galline e polli (escluse le esportazioni a destinazione della Grecia o della Svizzera):

    a) presentati spennati, senza intestini, con la testa e le zampe, detti « polli 83 % »

    b) presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, ma con il cuore, il fegato e il ventriglio, detti « polli 70 % »

    c) presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, senza il cuore, il fegato e il ventriglio, detti « polli 65 % »"> ID="2">B. Parti di volatili (diversi adlle frattaglie):

    I. diosossate

    II. non disossate:

    a) Metà o quarti:

    1. di galli, galline e polli (escluse le esportazioni a destinazione della Grecia o della Svizzera)

    b) Ali intere, anche senza la punta"> ID="1" ASSV="2">16.02> ID="2">Altre preparazioni e conserve di carni e di frattaglie:"> ID="2">B. altre:

    I. di volatili:

    a) contenenti, in peso, 57 % o più di carni di volatili (1)()

    b) contenenti, in peso, 25 % o più e meno del 57 % di carne di volatili (1)()"> ID="1" ASSV="3">04.05> ID="2">Uova di volatili e giallo d'uova, freschi, essiccati o altrimenti conservati, zuccherati o non:"> ID="2">A. Uova in guscio, fresche o conservate:

    I. Uova di volatili da cortile:

    b) altre (diverse dalle uova da cova)

    - come tali

    - in caso di esportazione sotto forma di ovoalbumina essiccata

    - in caso di esportazione sotto forma di ovoalbumina liquida e congelata"> ID="2">B. Uova sgusciate e giallo d'uova:

    I. atti ad usi alimentari:

    a) Uova sgusciate:

    1. essiccate

    2. altre

    b) Giallo d'uova:

    1. liquido

    2. congelato

    3. essiccato"">

    (1)() Per la determinazione delle percentuali di carni di volatili, il peso delle ossa non è preso in considerazione.

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