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Document 31970R0497

    Regolamento (CEE) n. 497/70 della Commissione, del 17 marzo 1970, relativo alle modalità di applicazione delle restituzioni all' esportazione nel settore degli ortofrutticoli

    GU L 62 del 18/03/1970, p. 15–16 (DE, FR, IT, NL)
    edizione speciale inglese: serie I tomo 1970(I) pag. 155 - 156

    Altre edizioni speciali (DA, EL, ES, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/07/1995; abrogato da 31995R1488

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1970/497/oj

    31970R0497

    Regolamento (CEE) n. 497/70 della Commissione, del 17 marzo 1970, relativo alle modalità di applicazione delle restituzioni all' esportazione nel settore degli ortofrutticoli

    Gazzetta ufficiale n. L 062 del 18/03/1970 pag. 0015 - 0016
    edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 3 pag. 0018
    edizione speciale danese: serie I capitolo 1970(I) pag. 0136
    edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 3 pag. 0018
    edizione speciale inglese: serie I capitolo 1970(I) pag. 0155
    edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 5 pag. 0068
    edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 3 pag. 0202
    edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 3 pag. 0202


    REGOLAMENTO (CEE) N. 497/70 DELLA COMMISSIONE del 17 marzo 1970 relativo alle modalità di applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto il regolamento n. 159/66/CEE del Consiglio, del 25 ottobre 1966, relativo a disposizioni complementari per l'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2515/69 (2), in particolare l'articolo 11 bis, paragrafo 4,

    considerando che è opportuno controllare che i prodotti esportati che beneficiano delle restituzioni siano conformi, secondo il caso, alle norme comuni di qualità e alle disposizioni nazionali relative alla qualità degli ortofrutticoli esportati verso i paesi terzi;

    considerando che per alcune quantità di arance o mandarini comunitari sono concesse delle compensazioni finanziarie allo scopo di assicurare la presenza di tali prodotti sui mercati comunitari d'importazione ; che tale regolamentazione sarebbe distolta dal suo oggetto se questi prodotti fossero ulteriormente esportati verso i paesi terzi ; che occorre pertanto controllare l'osservanza di tale divieto al momento della presentazione delle domande di restituzione ; che a tal fine è necessario prevedere che agli esportatori possa essere richiesta la presentazione della prova che le arance o i mandarini che essi intendono esportare non hanno beneficiato di detta compensazione;

    considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1. Fatte salve le disposizioni del regolamento n. 1041/67/CEE, che fissa le modalità di applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore dei prodotti sottoposti ad un regime di prezzo unico (3), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 377/70 (4), il pagamento delle restituzioni è subordinato alla presentazione: - per i prodotti per il quale è stata fissata una norma comune di qualità, del certificato di controllo di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 496/70, relativo alle prime disposizioni per il controllo di qualità degli ortofrutticoli che formano oggetto di esportazione verso i paesi terzi (5),

    - per i prodotti per i quali non è stata fissata una norma comune di qualità e per quanto delle disposizioni nazionali relative alla qualità degli ortofrutticoli esportati verso i paesi terzi siano applicabili di un documento rilasciato dagli organismi di controllo degli Stati membri attestante che all'atto del controllo tali prodotti erano conformi a dette disposizioni.

    2. Il pagamento della restituzione all'esportazione di arance o mandarini che ha luogo da uno Stato membro diverso dallo Stato membro produttore è inoltre subordinato alla presentazione della prova che i prodotti per i quali è richiesta la restituzione non hanno beneficiato della compensazione finanziaria concessa in virtù dei contratti di cui all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2511/69 che prevede misure speciali per il miglioramento della produzione e della commercializzazione nel settore degli agrumi comunitari (6).

    Articolo 2

    La prova di cui all'articolo 1, paragrafo 2, può essere fornita solo mediante la presentazione di un attestato rilasciato a richiesta degli interessati dalle autorità dello Stato membro produttore. (1)GU n. 192 del 27.10.1966, pag. 3286/66. (2)GU n. L 318 del 18.12.1969, pag. 10. (3)GU n. 314 del 23.12.1967, pag. 9. (4)GU n. L 47 del 28.2.1970, pag. 53. (5)Vedi pag. 11 della presente Gazzetta ufficiale. (6)GU n. L 318 del 18.12.1969, pag. 1.

    In caso di dubbio circa l'autenticità di detto attestato, i competenti servizi nazionali rimandano alle autorità emittenti per un controllo, il documento contestato o una fotocopia. Lo stesso metodo può essere applicato a titolo di sondaggio.

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 17 marzo 1970.

    Per la Commissione

    Il Presidente

    Jean REY

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