Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R1145

    Regolamento (UE) n. 1145/2014 del Consiglio, del 28 ottobre 2014 , che abroga il regolamento (CE) n. 2488/2000 relativo al mantenimento del congelamento di capitali relativi a Milosevic e alle persone a lui collegate

    GU L 308 del 29/10/2014, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/1145/oj

    29.10.2014   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 308/1


    REGOLAMENTO (UE) N. 1145/2014 DEL CONSIGLIO

    del 28 ottobre 2014

    che abroga il regolamento (CE) n. 2488/2000 relativo al mantenimento del congelamento di capitali relativi a Milosevic e alle persone a lui collegate

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

    vista la decisione 2014/742/PESC del Consiglio del 28 ottobre 2014 che abroga la posizione comune 2000/696/PESC relativa al mantenimento delle misure restrittive specifiche nei confronti di Milosevic e delle persone a lui collegate (1),

    vista la proposta congiunta dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Ai sensi del regolamento (CE) n. 2488/2000 del Consiglio (2) tutti i capitali e le altre risorse finanziarie detenuti da Milosevic e dalle persone fisiche a lui collegate al di fuori del territorio della Repubblica federale di Iugoslavia devono essere sequestrati ed è vietato mettere, direttamente o indirettamente, fondi a disposizione di tali persone, elencate all'allegato I di tale regolamento.

    (2)

    Con decisione 2014/742/PESC, il Consiglio ha abrogato la posizione comune 2000/696/PESC (3). Il Consiglio ha deciso che non sussistono motivi per continuare ad applicare tali misure restrittive poiché le persone elencate all'allegato della posizione comune non rappresentano più una minaccia al consolidamento della democrazia.

    (3)

    È pertanto opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 2488/2000 con effetto immediato,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (CE) n. 2488/2000 è abrogato.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Lussemburgo, il 28 ottobre 2014

    Per il Consiglio

    Il presidente

    G. L. GALLETTI


    (1)  Cfr. pagina 99 della presente Gazzetta ufficiale.

    (2)  Regolamento (CE) n. 2488/2000, del 10 novembre 2000, relativo al mantenimento del congelamento di capitali relative a Milosevic e alle persone a lui collegate e che abroga i regolamenti (CE) n. 1294/1999 e (CE) n. 607/2000 nonché l'articolo 2 del regolamento (CE) n. 926/98 (GU L 287 del 14.11.2000, pag. 19).

    (3)  Posizione comune 2000/696/PESC, del 10 novembre 2000, relativa al mantenimento delle misure restrittive specifiche nei confronti di Milosevic e delle persone a lui collegate (GU L 287 del 14.11.2000, pag. 1).


    Top