This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32001D0633
2001/633/EC: Commission Decision of 16 August 2001 laying down special conditions governing imports of fishery products originating in Uganda (Text with EEA relevance) (notified under document number C(2001) 2524)
2001/633/CE: Decisione della Commissione, del 16 agosto 2001, che stabilisce le condizioni particolari d'importazione dei prodotti della pesca originari dell'Uganda (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2001) 2524]
2001/633/CE: Decisione della Commissione, del 16 agosto 2001, che stabilisce le condizioni particolari d'importazione dei prodotti della pesca originari dell'Uganda (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2001) 2524]
GU L 221 del 17/08/2001, p. 45–49
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)
No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2007; abrogato da 32006R1664
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Repeal | 32000D0493 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Repealed by | 32006R1664 |
2001/633/CE: Decisione della Commissione, del 16 agosto 2001, che stabilisce le condizioni particolari d'importazione dei prodotti della pesca originari dell'Uganda (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2001) 2524]
Gazzetta ufficiale n. L 221 del 17/08/2001 pag. 0045 - 0049
Decisione della Commissione del 16 agosto 2001 che stabilisce le condizioni particolari d'importazione dei prodotti della pesca originari dell'Uganda [notificata con il numero C(2001) 2524] (Testo rilevante ai fini del SEE) (2001/633/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la direttiva 91/493/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca(1), modificata da ultimo dalla direttiva 97/79/CE(2), in particolare l'articolo 11, considerando quanto segue: (1) Un esperto della Commissione ha effettuato un'ispezione in Uganda per verificare le condizioni di produzione, di magazzinaggio e di spedizione dei prodotti della pesca destinati alla Comunità. (2) Le disposizioni della legislazione ugandese in materia d'ispezione e di controllo sanitario dei prodotti della pesca possono essere ritenute equivalenti a quelle della direttiva 91/493/CEE. (3) In particolare, il "Department of Fisheries Resources (DFR) of the Ministry of Agriculture, Animal Industries and Fisheries" è in grado di verificare in modo efficace l'applicazione della legislazione in vigore. (4) Le modalità di certificazione di cui all'articolo 11, paragrafo 4, lettera a), della direttiva 91/493/CEE implicano l'elaborazione di un modello di certificato nonché la determinazione della lingua in cui dev'essere redatto e delle qualifiche del firmatario. (5) Conformemente all'articolo 11, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 91/493/CEE, è necessario apporre sugli imballaggi dei prodotti della pesca un bollo indicante il nome del paese terzo e il numero di riconoscimento/registrazione dello stabilimento, della nave officina, del deposito frigorifero o della nave congelatrice di provenienza, fatta eccezione per alcuni prodotti congelati. (6) Conformemente all'articolo 11, paragrafo 4, lettera c), della direttiva 91/493/CEE, occorre compilare un elenco degli stabilimenti, delle navi officina e dei depositi frigoriferi riconosciuti e un elenco delle navi congelatrici attrezzate in conformità dei punti 1-7 dell'allegato II della direttiva 92/48/CEE del Consiglio(3). Detti elenchi devono essere compilati sulla base di una comunicazione del DFR alla Commissione. Il DFR è pertanto tenuto ad accertare l'osservanza delle disposizioni previste a tale scopo dall'articolo 11, paragrafo 4, della direttiva 91/493/CEE. (7) Va prestata particolare attenzione ai controlli medici del personale addetto alla manipolazione dei prodotti della pesca destinati al consumo umano, secondo quanto disposto al capitolo III, punto II.B, dell'allegato della direttiva 91/493/CEE. Occorre quindi prevedere una menzione specifica nel certificato sanitario che scorta le importazioni di prodotti della pesca provenienti dall'Uganda. (8) Il DFR ha fornito garanzie ufficiali riguardo all'osservanza delle disposizioni di cui al capitolo V dell'allegato della direttiva 91/493/CEE, nonché al rispetto di condizioni igieniche equivalenti a quelle prescritte da tale direttiva. (9) Il DFR ha inoltre fornito garanzie secondo cui i prodotti della pesca catturati nel Lago Vittoria sono sottoposti a controlli atti ad individuare, in particolare, la presenza di antiparassitari. Le autorità ugandesi garantiscono la sicurezza dei prodotti della pesca catturati nel Lago Vittoria e destinati ad essere importati nella Comunità europea. (10) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Il "Department of fisheries resources (DFR) of the Ministry of Agriculture, Animal Industries and Fisheries" è l'autorità competente in Uganda per la verifica e la certificazione della conformità dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura con le disposizioni della direttiva 91/493/CEE. Articolo 2 I prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari dell'Uganda devono rispondere alle seguenti condizioni: 1) ciascuna partita dev'essere scortata da un certificato sanitario originale numerato, debitamente completato, datato e firmato, consistente in un unico foglio redatto secondo il modello di cui all'allegato A; 2) i prodotti devono provenire da stabilimenti, navi officina e depositi frigoriferi riconosciuti, o da navi congelatrici registrate, menzionati nell'elenco di cui all'allegato B; 3) ciascun imballaggio, eccetto per i prodotti congelati alla rinfusa e destinati all'industria conserviera, deve recare a caratteri indelebili il nome "UGANDA" e il numero di riconoscimento/registrazione dello stabilimento, della nave officina, del deposito frigorifero o della nave congelatrice di provenienza. Articolo 3 1. Il certificato di cui all'articolo 2, punto 1, è redatto in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui viene effettuato il controllo. 2. Il certificato deve recare il nome, la qualifica e la firma del rappresentante del DFR, nonché il sigillo ufficiale di questo organismo, il tutto in un colore diverso da quello delle altre diciture figuranti nel certificato. Articolo 4 La decisione 2000/493/CE della Commissione(4) è abrogata. Articolo 5 La presente decisione entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Articolo 6 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 16 agosto 2001. Per la Commissione David Byrne Membro della Commissione (1) GU L 268 del 24.9.1991, pag. 15. (2) GU L 24 del 30.1.1998, pag. 31. (3) GU L 187 del 7.7.1992, pag. 41. (4) GU L 199 del 5.8.2000, pag. 84. ALLEGATO A >PIC FILE= "L_2001221IT.004702.TIF"> >PIC FILE= "L_2001221IT.004801.TIF"> ALLEGATO B ELENCO DEGLI STABILIMENTI RICONOSCIUTI >SPAZIO PER TABELLA> PP: Stabilimento di trasformazione(/Processing Plant). FV: Nave officina (/Freezer Vessel).