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Document 31999D0280

    1999/280/CE: Decisione del Consiglio, del 22 aprile 1999, concernente una procedura comunitaria di informazione e di consultazione sui costi dell'approvvigionamento di petrolio greggio e i prezzi al consumo dei prodotti petroliferi

    GU L 110 del 28/04/1999, p. 8–11 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1999/280/oj

    31999D0280

    1999/280/CE: Decisione del Consiglio, del 22 aprile 1999, concernente una procedura comunitaria di informazione e di consultazione sui costi dell'approvvigionamento di petrolio greggio e i prezzi al consumo dei prodotti petroliferi

    Gazzetta ufficiale n. L 110 del 28/04/1999 pag. 0008 - 0011


    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    del 22 aprile 1999

    concernente una procedura comunitaria di informazione e di consultazione sui costi dell'approvvigionamento di petrolio greggio e i prezzi al consumo dei prodotti petroliferi

    (1999/280/CE)

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 213,

    vista la proposta della Commissione(1),

    visto il parere del Parlamento europeo(2),

    visto il parere del Comitato economico e sociale(3),

    (1) considerando che la trasparenza dei prezzi al consumo dei prodotti petroliferi e l'informazione sui costi dell'approvvigionamento di petrolio greggio sono indispensabili per il buon funzionamento del mercato interno, in particolare la libera circolazione delle merci nella Comunità;

    (2) considerando che la direttiva 76/491/CEE del Consiglio, del 4 maggio 1976, concernente una procedura comunitaria di informazione e di consultazione sui prezzi del petrolio greggio e dei prodotti petroliferi nella Comunità(4), impone agli Stati membri di comunicare alla Commissione informazioni che non riflettono più le condizioni attuali dei mercati petroliferi; che la direttiva 76/491/CEE va pertanto abrogata per istituire una nuova procedura comunitaria di informazione;

    (3) considerando che il regolamento (CE) n. 2964/95 del Consiglio, del 20 dicembre 1995, che introduce nella Comunità la registrazione delle importazioni e delle forniture di petrolio greggio(5), consente alla Commissione di essere informata, per ciascuno Stato membro, del costo mensile di approvvigionamento per ciascun tipo di petrolio greggio relativamente alle importazioni provenienti dai paesi terzi o alle forniture provenienti da un altro Stato membro ma non le consente di determinare il costo globale dell'approvvigionamento di petrolio greggio nella Comunità;

    (4) considerando quindi che è auspicabile istituire una procedura comunitaria di informazione e di consultazione sui costi di approvvigionamento di petrolio greggio e i prezzi al consumo dei prodotti petroliferi;

    (5) considerando che con questa procedura è necessario disporre periodicamente di talune informazioni provenienti dagli Stati membri relative ai costi dell'approvvigionamento di petrolio greggio e ai prezzi al consumo dei prodotti petroliferi, in forma aggregata;

    (6) considerando che, conformemente alla prassi vigente, gli Stati membri dovrebbero continuare a comunicare alla Commissione i prezzi al consumo dei prodotti petroliferi in vigore ogni lunedì, come già avviene su base volontaria; che gli Stati membri possono mantenere l'attuale sistema o introdurre nuove procedure per la raccolta dei dati;

    (7) considerando che le informazioni raccolte dovrebbero consentire di comparare l'evoluzione dei costi e dei prezzi petroliferi applicati nella Comunità;

    (8) considerando che la fiscalità applicata ai prodotti petroliferi è un elemento costitutivo del prezzo di vendita e che per garantire la trasparenza dei prezzi di questi prodotti e comparare i prezzi applicati nella Comunità è necessario che i prezzi al consumo dei prodotti petroliferi figurino al netto e al lordo di dazi e imposte;

    (9) considerando che le informazioni raccolte e i risultati delle analisi effettuate dalla Commissione dovrebbero formare oggetto, a livello comunitario, di una pubblicazione al fine di garantire la trasparenza del mercato e di una consultazione tra gli Stati membri e la Commissione;

    (10) considerando che, qualora constati anomalie o incoerenze nei dati che le vengono comunicati, la Commissione dovrebbe poter ottenere ulteriori informazioni da parte dello Stato membro in questione;

    (11) considerando che le modalità esatte concernenti le comunicazioni da effettuare devono essere definite in dettaglio;

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Gli Stati membri comunicano alla Commissione le informazioni sul costo dell'approvvigionamento di petrolio greggio CIF e i prezzi al consumo dei prodotti petroliferi, come previsto all'articolo 3. L'elenco dei prodotti petroliferi figura in allegato.

    Tali informazioni risultano dall'aggregazione dei dati ricevuti e sono presentate in modo da fornire un quadro quanto più possibile rappresentativo del mercato petrolifero di ciascuno Stato membro.

    Articolo 2

    Ai fini della presente decisione si intende per

    1) "costo dell'approvvigionamento": il costo di tutte le importazioni e le forniture di petrolio greggio nonché del petrolio greggio prodotto in uno Stato membro;

    2) "importazioni di petrolio greggio": tutti i quantitativi di petrolio greggio che entrano nella Comunità a fini diversi dal transito e che sono destinati a coprire il fabbisogno di uno Stato membro;

    3) "forniture di petrolio greggio": tutti i quantitativi di petrolio greggio che entrano nel territorio di uno Stato membro, in provenienza da un altro Stato membro, a fini diversi dal transito e che sono destinati a coprire il fabbisogno del primo Stato membro;

    4) "petrolio greggio prodotto in uno Stato membro": tutto il greggio prodotto e raffinato in uno Stato membro ove siffatta produzione rappresenti più del 15 % su base annuale dell'insieme dell'approvvigionamento di petrolio greggio dello Stato in questione;

    5) "prezzo al consumo": i livelli di prezzo più rappresentativi applicati effettivamente ai consumatori di una determinata categoria.

    Articolo 3

    1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le seguenti informazioni:

    a) il costo mensile CIF dell'approvvigionamento di petrolio greggio, nel mese successivo alla fine del mese in questione;

    b) i prezzi al consumo dei prodotti petroliferi al netto e al lordo di dazi e imposte in vigore al 15 di ogni mese, entro i 30 giorni successivi al 15 del mese in questione;

    2. Sulla base dell'attuale sistema di raccolta dati gli Stati membri continuano a comunicare alla Commissione i prezzi al consumo dei prodotti petroliferi al netto di dazi e imposte in vigore ogni lunedì, entro le ore 12,00 del giorno successivo.

    Articolo 4

    La Commissione, sulla base delle informazioni raccolte in applicazione della presente decisione, pubblica in forma appropriata:

    a) ogni mese, il costo dell'approvvigionamento di petrolio greggio e i prezzi al consumo dei prodotti petroliferi al netto e al lordo di dazi e imposte in vigore il 15 di ogni mese;

    b) ogni settimana, i prezzi al consumo dei prodotti petroliferi al netto di dazi e imposte in vigore il lunedì.

    Articolo 5

    Gli Stati membri e la Commissione si consultano sulle questioni inerenti alla presente decisione, quali le informazioni raccolte in applicazione della medesima.

    Articolo 6

    Le informazioni trasmesse in applicazione della presente decisione hanno carattere riservato. Ciò non osta tuttavia alla diffusione di informazioni generali o sintetiche in una forma che non permetta di risalire ad indicazioni specifiche su singole imprese, le informazioni devono quindi riguardare almeno tre imprese. Gli Stati membri possono astenersi dal trasmettere indicazioni inerenti alle singole imprese.

    Articolo 7

    Se la Commissione constata anomalie o incongruenze nelle informazioni comunicate dagli Stati membri, essa può chiedere agli Stati membri di consentirle di prendere conoscenza dei metodi di calcolo e di valutazione su cui si basa l'aggregazione dei dati.

    Articolo 8

    Nei limiti fissati dalla presente decisione la Commissione adotta le disposizioni di applicazione concernenti la forma, il contenuto e tutte le altre caratteristiche delle comunicazioni previste all'articolo 1.

    Articolo 9

    La direttiva 76/491/CEE è abrogata.

    Articolo 10

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Lussemburgo, il 22 aprile 1999.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    W. MÜLLER

    (1) GU C 232 del 24.7.1998, pag. 10.

    (2) GU C 313 del 12.10.1998, pag. 68.

    (3) GU C 407 del 28.12.1998, pag. 182.

    (4) GU L 140 del 28.5.1976, pag. 4.

    (5) GU L 310 del 22.12.1995, pag. 5.

    ALLEGATO

    Elenco dei prodotti petroliferi

    1. carburanti destinati al trasporto stradale:

    >SPAZIO PER TABELLA>

    2. combustibili destinati al riscaldamento domestico:

    >SPAZIO PER TABELLA>

    3. combustibili industriali:

    >SPAZIO PER TABELLA>

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