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Document 21997A0627(01)
Agreement in the form of an exchange of letters between the European Community and the Swiss Confederation adding to the Agreement between the European Economic Community and the Swiss Confederation a protocol on mutual administrative assistance in customs matters - Joint Declaration
Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Confederazione elvetica che aggiunge all'accordo fra la Comunità economica europea e la Confederazione elvetica un protocollo supplementare relativo all'assistenza amministrativa reciproca in materia doganale - Dichiarazione comune
Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Confederazione elvetica che aggiunge all'accordo fra la Comunità economica europea e la Confederazione elvetica un protocollo supplementare relativo all'assistenza amministrativa reciproca in materia doganale - Dichiarazione comune
GU L 169 del 27/06/1997, p. 77–84
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)
In force
ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/1997/403/oj
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
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Modifies | 21972A0722(03) | aggiunta | protocollo | 01/07/1997 |
Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Confederazione elvetica che aggiunge all'accordo fra la Comunità economica europea e la Confederazione elvetica un protocollo supplementare relativo all'assistenza amministrativa reciproca in materia doganale - Dichiarazione comune
Gazzetta ufficiale n. L 169 del 27/06/1997 pag. 0077 - 0084
ACCORDO IN FORMA DI SCAMBIO DI LETTERE tra la Comunità europea e la Confederazione elvetica che aggiunge all'accordo fra la Comunità economica europea e la Confederazione elvetica un protocollo supplementare relativo all'assistenza amministrativa reciproca in materia doganale A. Lettera della Comunità europea Bruxelles, addì 9 giugno 1997 Signor . . . . ., mi pregio fare riferimento ai negoziati tra i rappresentanti della Comunità europea e della Confederazione elvetica al fine di concludere un accordo sull'assistenza amministrativa reciproca in materia doganale che aggiunge un protocollo supplementare all'accordo del 22 luglio 1972. Tale protocollo supplementare, il cui testo è allegato alla presente lettera, costituirà parte integrante dell'accordo del 22 luglio 1972 ed entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese che segue la data in cui sarà stata notificata la conclusione delle procedure all'uopo necessarie. Nell'attesa della conclusione di tali procedure, esso sarà applicato in maniera provvisoria a decorrere dal 1° luglio 1997. Le sarei grato se volesse confermarmi l'accordo della Confederazione elvetica su quanto precede. Voglia accogliere, Signor . . . . ., i sensi della mia alta considerazione. A nome della Comunità europea B. Lettera della Confederazione elvetica Berna, addì 9 giugno 1997 Signor . . . . ., mi pregio comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna così redatta: «mi pregio fare riferimento ai negoziati tra i rappresentanti della Comunità europea e della Confederazione elvetica al fine di concludere un accordo sull'assistenza amministrativa reciproca in materia doganale che aggiunge un protocollo supplementare all'accordo del 22 luglio 1972. Tale protocollo supplementare, il cui testo è allegato alla presente lettera, costituirà parte integrante dell'accordo del 22 luglio 1972 ed entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese che segue la data in cui sarà stata notificata la conclusione delle procedure all'uopo necessarie. Nell'attesa della conclusione di tali procedure, esso sarà applicato in maniera provvisoria a decorrere dal 1° luglio 1997. Le sarei grato se volesse confermarmi l'accordo della Confederazione elvetica su quanto precede.» Mi pregio comunicarLe l'accordo della Confederazione elvetica in merito a quanto sopra. Voglia accogliere, Signor . . . . ., i sensi della mia alta considerazione. A nome della Confederazione elvetica Hecho en Luxemburgo, el nueve de junio de mil novecientos noventa y siete. Udfærdiget i Luxembourg den niende juni nitten hundrede og syvoghalvfems. Geschehen zu Luxemburg am neunten Juni neunzehnhundertsiebenundneunzig. ¸ãéíå óôï Ëïõîåìâïýñãï, óôéò åííÝá Éïõíßïõ ÷ßëéá åííéáêüóéá åíåíÞíôá åðôÜ. Done at Luxembourg on the ninth day of June in the year one thousand nine hundred and ninety-seven. Fait à Luxembourg, le neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept. Fatto a Lussemburgo, addì nove giugno millenovecentonovantasette. Gedaan te Luxemburg, de negende juni negentienhonderd zevenennegentig. Feito no Luxemburgo, em nove de Junho de mil novecentos e noventa e sete. Tehty Luxemburgissa yhdeksäntenä päivänä kesäkuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäseitsemän. Som skedde i Luxemburg den nionde juni nittonhundranittiosju. En nombre de la Comunidad Europea På vegne af Det Europæiske Fællesskab Im Namen der Europäischen Gemeinschaft Åî ïíüìáôïò ôçò ÅõñùðáúêÞò Êïéíüôçôáò On behalf of the European Community Au nom de la Communauté européenne A nome della Comunità europea Namens de Europese Gemeenschap Em nome da Comunidade Europeia Euroopan yhteisön puolesta På Europeiska gemenskapens vägnar >RIFERIMENTO A UN FILM> Für die Schweizerische Eidgenossenschaft Pour la Confédération suisse Per la Confederazione svizzera >RIFERIMENTO A UN FILM> PROTOCOLLO SUPPLEMENTARE relativo all'assistenza amministrativa reciproca in materia doganale Articolo 1 Definizioni Ai fini del presente protocollo si intende per: a) «merci», le merci di cui ai capitoli da 1 a 97 del sistema armonizzato, indipendentemente dal campo di applicazione dell'accordo del 22 luglio 1972; b) «legislazione doganale», le disposizioni legali o regolamentari adottate dalla Comunità europea o dalla Confederazione elvetica che disciplinano l'importazione, l'esportazione, il transito delle merci, nonché il vincolo delle stesse a un regime doganale, comprese le misure di divieto, restrizione e controllo; c) «autorità richiedente», l'autorità amministrativa competente all'uopo designata da una parte contraente, che presenta una domanda di assistenza in materia doganale; d) «autorità interpellata», l'autorità amministrativa competente all'uopo designata da una parte contraente, che riceve una richiesta di assistenza in materia doganale; e) «operazioni contrarie alla legislazione doganale», le violazioni della legislazione doganale o i tentativi di violazione della stessa. Articolo 2 Campo di applicazione 1. Nei limiti delle loro competenze, le parti contraenti si prestano assistenza reciproca nei modi e alle condizioni specificati nel presente protocollo, per garantire la corretta applicazione della legislazione doganale, segnatamente mediante la prevenzione, l'individuazione delle operazioni contrarie a tale legislazione e conducendo delle indagini su di esse. 2. L'assistenza in materia doganale prevista dal presente protocollo di applica a ogni autorità amministrativa delle parti contraenti competente per la sua applicazione. Essa non pregiudica le disposizioni che disciplinano l'assistenza reciproca in materia penale. Del pari, essa non si applica alle informazioni ottenute grazie ai poteri esercitati su richiesta dell'autorità giudiziaria, salvo accordo di quest'ultima. Articolo 3 Assistenza su richiesta 1. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata fornisce tutte le informazioni pertinenti che consentono all'autorità richiedente di garantire la corretta applicazione della legislazione doganale, comprese segnatamente le informazioni riguardanti le operazioni registrate o programmate che siano o possano essere contrarie a tale legislazione. 2. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata le comunica se le merci esportate dal territorio di una delle parti contraenti sono state regolarmente importate nel territorio dell'altra parte, precisando, se del caso, il regime doganale applicato alle merci. 3. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata prende, in conformità delle sue leggi, le misure necessarie per garantire che siano tenuti sotto controllo: a) le persone fisiche o giuridiche in merito alle quali sussistono fondati motivi di ritenere che svolgano o abbiano svolto operazioni contrarie alla legislazione doganale; b) i luoghi dove partite di merci sono state immagazzinate in modo da far legittimamente supporre che siano destinate a operazioni contrarie alla legislazione doganale; c) i movimenti di merci per i quali sia stata segnalata la possibilità che diano luogo a operazioni contrarie alla legislazione doganale; d) i mezzi di trasporto per i quali si sono fondati motivi di ritenere che siano stati, siano ovvero possano essere utilizzati per operazioni contrarie alla legislazione doganale. Articolo 4 Assistenza spontanea Le parti contraenti si prestano assistenza reciproca di propria iniziativa, nella misura in cui lo consentono le rispettive leggi, norme e altri strumenti giuridici, qualora lo considerino necessario per la corretta applicazione della legislazione doganale, in particolare allorché ricevano informazioni riguardanti: - operazioni che sono o possano essere contrarie a tale legislazione e che possono interessare l'altra parte contraente; - nuovi mezzi o metodi utilizzati per effettuare tali operazioni; - merci note per essere oggetto di operazioni contrarie alla legislazione doganale; - persone fisiche o giuridiche in merito alle quali sussistono fondati motivi di ritenere che commettano o abbiano commesso operazioni contrarie alla legislazione doganale; - mezzi di trasporto per i quali vi siano fondati motivi di ritenere che siano stati, siano ovvero possano essere utilizzati per operazioni contrarie alla legislazione doganale. Articolo 5 Consegna/notifica Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata prende, secondo la propria legislazione, tutte le misure necessarie per: - comunicare tutti i documenti, - notificare tutte le decisioni, nonché tutti gli atti pertinenti che fanno parte della procedura in questione, che rientrano nel campo di applicazione del presente protocollo a un destinatario, residente o stabilito sul suo territorio. In tal caso, si applica l'articolo 6, paragrafo 3 alla richiesta di comunicazione o di notifica. Articolo 6 Forma e contenuto delle domande di assistenza 1. Le domande inoltrate secondo il presente protocollo sono presentate per iscritto. Ad esse vengono allegati i documenti ritenuti utili per rispondere. Qualora l'urgenza della situazione lo richieda, possono essere accettate domande orali le quali, tuttavia, devono essere immediatamente confermate per iscritto. 2. Le domande presentate a norma del paragrafo 1 contengono le seguenti informazioni: a) l'autorità richiedente che presenta la domanda; b) la misura richiesta; c) l'oggetto e il motivo della domanda; d) le leggi, le norme e gli altri elementi giuridici in questione; e) ragguagli il più possibile esatti ed esaurienti sulle persone fisiche o giuridiche oggetto d'indagine; f) una sintesi dei fatti e delle indagini già svolte, salvo per i casi di cui all'articolo 5. 3. Le domande sono presentate in una delle lingue ufficiali dell'autorità interpellata o in una lingua accettabile per detta autorità. 4. Se la domanda non risponde ai requisiti formali stabiliti può esserne richiesta la correzione o il completamento; tuttavia possono essere disposte misure cautelari. Articolo 7 Adempimento delle domande 1. Per soddisfare le domande di assistenza l'autorità procede, nei limiti delle proprie competenze e risorse disponibili, come se agisse per proprio conto o su richiesta di altre autorità della stessa parte contraente, fornendo informazioni già in suo possesso, svolgendo adeguate indagini o disponendone l'esecuzione. Questa disposizione si applica anche al servizio amministrativo cui è pervenuta la domanda dell'autorità richiedente quanto quest'ultima non possa agire autonomamente. 2. Le domande di assistenza sono soddisfatte secondo le disposizioni legislative e regolamentari e agli altri strumenti giuridici della parte contraente interpellata. 3. I funzionari debitamente autorizzati di una parte contraente possono, d'intesa con l'altra parte contraente interessata e alle condizioni da questa stabilite, raccogliere presso gli uffici dell'autorità interpellata o di un'altra autorità, della quale l'autorità interpellata è responsabile, le informazioni sulle operazioni contrarie o che possano essere contrarie alla legislazione doganale che occorrono all'autorità richiedente ai fini del presente protocollo. 4. I funzionari di una parte contraente possono essere presenti, d'intesa con l'altra parte contraente e alle condizioni da essa stabilite, alle indagini condotte nel territorio di quest'ultima. Articolo 8 Forma in cui devono essere comunicate le informazioni 1. L'autorità interpellata comunica i risultati delle indagini all'autorità richiedente sotto forma di documenti, copie autenticate di documenti, relazioni e simili. 2. I documenti di cui al paragrafo 1 possono essere sostituiti da informazioni computerizzate prodotte in qualsiasi forma per gli stessi fini. Articolo 9 Deroghe all'obbligo di fornire assistenza 1. Le parti contraenti possono rifiutare di prestare assistenza, come disposto nel presente protocollo, qualora ciò possa: a) pregiudicare la sovranità della Confederazione elvetica o di uno Stato membro della Comunità cui è stata chiesta assistenza a norma del presente protocollo; ovvero b) pregiudicare l'ordine pubblico, la sicurezza o altri interessi essenziali, segnatamente nei casi di cui all'articolo 10, paragrafo 2; ovvero c) riguardare norme valutarie o fiscali, fuori dall'ambito della legislazione doganale; ovvero d) violare un segreto industriale, commerciale o professionale. 2. Qualora l'autorità richiedente solleciti un'assistenza che non sarebbe in grado di fornire se le venisse richiesto, fa presente tale circostanza nella sua domanda. Spetta quindi all'autorità interpellata decidere come rispondere a tale domanda. 3. Se l'assistenza viene negata, la decisione e le sue motivazioni devono essere notificate senza indugio all'autorità richiedente. Articolo 10 Riservatezza 1. Tutte le informazioni comunicate in qualsiasi forma ai sensi del protocollo sono di natura riservata o ristretta, a seconda delle norme applicabili in ciascuna delle parti contraenti. Esse sono coperte dal segreto d'ufficio e sono tutelate dalle rispettive leggi applicabili nel territorio della parte contraente che le ha ricevute e dalle corrispondenti disposizioni cui debbono conformarsi le istituzioni comunitarie. 2. I dati personali, ossia tutte le informazioni relative a una persona fisica identificata o identificabile, possono essere scambiati solo se la parte contraente che li riceve s'impegna a tutelarli in misura perlomeno equivalente a quella applicabile a quel caso specifico nella parte contraente che li fornisce. Articolo 11 Utilizzo delle informazioni 1. Le informazioni ottenute possono essere utilizzate solo ai fini del presente protocollo e possono essere destinate ad altri scopi da una delle parti contraenti solo previa autorizzazione scritta dell'autorità che le ha fornite, con tutte le restrizioni stabilite da detta autorità. 2. Il paragrafo 1 non osta all'uso delle informazioni in azioni giudiziarie o amministrative promosse a seguito della mancata osservanza della legislazione doganale. L'autorità competente che ha fornito le informazioni viene immediatamente avvertita di tale uso. 3. Nei verbali, nelle relazioni e nelle testimonianze, nonché nei procedimenti e nelle azioni penali promossi dinanzi a un tribunale, le parti contraenti possono utilizzare come prova le informazioni ottenute e i documenti consultati secondo le disposizioni del presente protocollo. Articolo 12 Esperti e testimoni Un funzionario dell'autorità interpellata può essere autorizzato a comparire, nei limiti dell'autorizzazione concessa, in qualità di esperto o testimone in azioni giudiziarie o amministrative riguardanti le materie di cui al presente protocollo nella giurisdizione dell'altra parte contraente e produrre oggetti, documenti ovvero loro copie autenticate che possano occorrere nel procedimento. Nella richiesta di comparizione deve essere specificamente indicato su quale argomento e a quale titolo il funzionario sarà interrogato. Articolo 13 Spese di assistenza Le parti contraenti rinunciano reciprocamente a tutte le richieste di rimborso delle spese sostenute in virtù del presente protocollo, escluse, a seconda dei casi, le spese per esperti e testimoni nonché per gli interpreti e traduttori che non dipendono da pubblici servizi. Articolo 14 Esecuzione 1. L'applicazione del presente protocollo è affidata alle autorità doganali centrali della Confederazione elvetica, da una parte, e ai competenti servizi della Commissione delle Comunità europee e, se del caso, alle autorità doganali degli Stati membri della Comunità, dall'altra. Essi decidono in merito a tutte le misure pratiche e alle disposizioni necessarie per la sua applicazione, tenendo in considerazione le norme in materia di protezione dei dati. 2. Le parti contraenti si consultano e si tengono reciprocamente informate in merito alle norme specifiche di esecuzione adottate conformemente alle disposizioni del presente protocollo. Esse si trasmettono segnatamente l'elenco delle autorità competenti abilitate a intervenire in virtù del presente protocollo. DICHIARAZIONE COMUNE Le parti convengono di affidare al comitato misto la creazione di un gruppo di lavoro per assisterlo nella gestione del protocollo relativo all'assistenza amministrativa reciproca.