EUR-Lex L'accesso al diritto dell'Unione europea

Torna alla homepage di EUR-Lex

Questo documento è un estratto del sito web EUR-Lex.

Documento 32000D0149

2000/149/CE: Decisione della Commissione, del 22 febbraio 2000, recante talune misure protettive contro l'influenza aviaria in Italia [notificata con il numero C(2000) 489] (Testo rilevante ai fini del SEE)

UL L 50, 23.2.2000, pagg. 22–24 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Stato giuridico del documento Non più in vigore, Data di fine della validità: 15/02/2004; razveljavil 32004D0159

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2000/149/oj

32000D0149

2000/149/CE: Decisione della Commissione, del 22 febbraio 2000, recante talune misure protettive contro l'influenza aviaria in Italia [notificata con il numero C(2000) 489] (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 050 del 23/02/2000 pag. 0022 - 0024


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 febbraio 2000

recante talune misure protettive contro l'influenza aviaria in Italia

[notificata con il numero C(2000) 489]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2000/149/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno(1), modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE(2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili agli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno(3), modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1) Dal 20 dicembre 1999 in diverse regioni d'Italia si sono manifestati focolai di influenza aviaria.

(2) La direttiva 92/40/CEE del Consiglio(4) che istituisce delle misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria, stabilisce misure destinate alla lotta contro l'influenza aviaria.

(3) La direttiva 90/539/CEE del Consiglio, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova(5), modificata da ultimo dalla direttiva 1999/90/CE del Consiglio, stabilisce disposizioni per gli scambi intracomunitari di pollame vivo e uova da cova(6).

(4) La direttiva 92/65/CEE del Consiglio, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE(7), modificata da ultimo dalla decisione 95/176/CE della Commissione(8), contiene disposizioni per gli scambi intracomunitari di volatili diversi dai volatili da cortile di cui alla direttiva 90/539/CEE.

(5) La direttiva 91/494/CEE del Consiglio, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di carni fresche di volatili(9) da cortile, modificata da ultimo dalla direttiva 1999/89/CE(10), stabilisce disposizioni per gli scambi intracomunitari di carni fresche di pollame.

(6) Nel contesto degli scambi di pollame e di volatili vivi e di uova da cova, la situazione sanitaria potrebbe mettere in pericolo il patrimonio avicolo in altre parti della Comunità.

(7) L'Italia ha messo in atto misure preventive e di lotta contro l'influenza aviaria nel quadro:

- della direttiva 92/40/CEE,

- della direttiva 90/539/CEE,

- della direttiva 92/65/CE,

- della direttiva 91/494/CEE,

- del decreto nazionale rif. n. 600.6/24461/57N/139 del 14 gennaio 2000 del ministero italiano della Sanità.

(8) Gli Stati membri riconoscono che le misure attuate dall'Italia sono adeguate.

(9) Tuttavia, in considerazione dell'evoluzione della malattia e della specificità epidemiologica di questa particolare epizoozia, saranno adottate misure specifiche intese a limitare i rischi di diffusione del virus tra i volatili da cortile.

(10) Tali misure dovranno riflettere la struttura specifica dell'industria integrata nella zona interessata.

(11) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'Italia attua misure complementari, che dovranno contenere almeno le seguenti disposizioni:

a) In tutta Italia

1. Per la raccolta, il magazzinaggio e il trasporto delle uova da mensa devono essere utilizzati imballaggi a perdere. Le varie parti dell'imballaggio vanno distrutte immediatamente dopo l'uso in modo da garantire l'eliminazione del virus con metodi approvati dall'autorità competente.

2. I centri di imballaggio delle uova da mensa ubicati nelle vicinanze di un allevamento di volatili di specie sensibili non devono ricevere uova provenienti da aziende situate in provincie nelle quali è stata confermata la presenza di influenza aviaria.

b) Nelle regioni nelle quali l'influenza aviaria è stata confermata negli ultimi 30 giorni

1. Tutti i mezzi di trasporto utilizzati per i volatili da cortile, le uova da cova, le uova da mensa e il mangime devono essere puliti e disinfettati immediatamente prima dell'ingresso e dell'uscita da un allevamento o uno stabilimento collegato con disinfettanti e metodi approvati dall'autorità competente. Per i mezzi di trasporto utilizzati negli scambi intracomunitari deve essere rilasciato un documento che attesta l'avvenuta disinfezione e contiene informazioni sulla pulizia e la disinfezione almeno equivalenti e quelle indicate nell'allegato.

2. Tutti i macchinari di carico e scarico degli automezzi devono essere puliti e disinfettati immediatamente prima e dopo l'uso, a norma del paragrafo 1.

3. Le uova da cova, il loro imballaggio e i mezzi di trasporto devono essere disinfettati prima della spedizione come stabilito al paragrafo 1.

4. La persona responsabile di un allevamento avicolo deve assicurarsi che tutte le persone che entrano ed escono dall'allevamento applichino severe misure di biosicurezza e fornire indumenti e calzature protettive ai visitatori, alle persone incaricate di catturare i volatili e ad altre persone. La persona responsabile dovrà inoltre assicurarsi che siano utilizzati adeguati mezzi di disinfezione presso gli ingressi e le uscite di stabilimenti che ospitano volatili da cortile.

c) Nelle provincie nelle quali l'influenza aviaria è stata confermata negli ultimi 30 giorni

1. Tutti i mezzi di trasporto per i volatili da cortile, le uova da cova, le uova da mensa e il mangime devono trasportare una sola partita destinata a, o proveniente da, un solo allevamento o stabilimento alla volta.

2. Tutti i mezzi di trasporto per i volatili da cortile, le uova da cova, le uova da mensa e il mangime in partenza da tali provincie devono essere provvisti di un documento ufficiale attestante che i mezzi di trasporto sono stati puliti e disinfettati prima di partire, come stabilito al punto b) 1. Tali automezzi devono trasportare una sola partita destinata a, o proveniente da, un solo allevamento o stabilimento alla volta.

3. I rifiuti e il letame di volatili da cortile possono essere rimossi dall'allevamento o dispersi soltanto con l'autorizzazione dell'autorità competente. Tale autorizzazione deve tener conto delle disposizioni di cui all'allegato II, parte II, punto d) della direttiva 92/40/CEE.

Articolo 2

Ove necessario, l'autorità veterinaria centrale può adottare misure protettive supplementari oltre a quelle previste dalla presente decisione ai fini dell'eradicazione della malattia. L'Italia informa immediatamente la Commissione e gli Stati membri di tali misure.

Articolo 3

Gli Stati membri provvedono affinché le disposizioni di cui all'articolo 1, punto a) 1, siano applicate a tutte le partite provenienti o originarie dall'Italia.

Articolo 4

Gli Stati membri modificano le misure applicate agli scambi commerciali per renderle conformi alla presente decisione. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 febbraio 2000.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

(1) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

(2) GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49.

(3) GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.

(4) GU L 167 del 22.6.1992, pag. 1.

(5) GU L 303 del 31.10.1990, pag. 6.

(6) GU L 300 del 23.11.1999, pag. 19.

(7) GU L 268 del 13.7.1992, pag. 54.

(8) GU L 117 del 24.5.1995, pag. 23.

(9) GU L 268 del 24.9.1991, pag. 35.

(10) GU L 300 del 23.11.1999, pag. 17.

ALLEGATO

>PIC FILE= "L_2000050IT.002402.EPS">

In alto