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Document 32023R1126

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1126 del Consiglio dell'8 giugno 2023 che attua il regolamento (UE) 2016/1686 che impone misure restrittive supplementari contro l’ISIL (Da'esh) e Al Qaeda e le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi a essi associati

ST/8300/2023/INIT

GU L 149 del 9.6.2023, p. 13–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/1126/oj

9.6.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 149/13


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/1126 DEL CONSIGLIO

dell'8 giugno 2023

che attua il regolamento (UE) 2016/1686 che impone misure restrittive supplementari contro l’ISIL (Da'esh) e Al Qaeda e le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi a essi associati

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1686 del Consiglio, del 20 settembre 2016, che impone misure restrittive supplementari contro l’ISIL (Da'esh) e Al Qaeda e le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi a essi associati (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 1 e 4,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 20 settembre 2016 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) 2016/1686.

(2)

Il 26 aprile 2023 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite istituito a norma delle risoluzioni 1267(1999), 1989(2011) e 2253(2015) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha aggiunto due persone all’elenco delle persone ed entità oggetto di misure restrittive.

(3)

Il 3 maggio 2023 tali persone sono state aggiunte all’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio (2).

(4)

Poiché una di tali persone era già stata designata a norma del regolamento (UE) 2016/1686, tale persona dovrebbe essere rimossa dall’allegato I del regolamento.

(5)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2016/1686,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato I del regolamento (UE) n. 2016/1686 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 giugno 2023

Per il Consiglio

Il presidente

M. MALMER STENERGARD


(1)  GU L 255 del 21.9.2016, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell’ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda (GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9).


ALLEGATO

La voce seguente è soppressa dall’allegato I del regolamento (UE) 2016/1686, rubrica «A. Persone fisiche di cui all’articolo 3»:

«9.

Sultan Aziz AZAM (alias Aziz Azam, Sultan Aziz, Sultan Azziz Azzam, Sultan Aziz Ezzam); data di nascita: 1985; luogo di nascita: Afghanistan; cittadinanza: afghana.».

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