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Document 32022R2240

    Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2240 della Commissione del 20 ottobre 2022 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1378, il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2119 e il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2307 per quanto riguarda l’uso del sigillo elettronico qualificato per il rilascio dei certificati (Testo rilevante ai fini del SEE)

    C/2022/7392

    GU L 294 del 15.11.2022, p. 8–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/2240/oj

    15.11.2022   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 294/8


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/2240 DELLA COMMISSIONE

    del 20 ottobre 2022

    che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1378, il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2119 e il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2307 per quanto riguarda l’uso del sigillo elettronico qualificato per il rilascio dei certificati

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 35, paragrafo 10, l’articolo 43, paragrafo 7, e l’articolo 45, paragrafo 4,

    considerando quanto segue:

    (1)

    A norma dell’articolo 35, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2018/848, il certificato rilasciato dalle autorità competenti oppure, ove del caso, dalle autorità di controllo o dagli organismi di controllo agli operatori o ai gruppi di operatori è rilasciato ove possibile in formato elettronico. Il sistema elettronico esperto per il controllo degli scambi (Traces) di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione (2) consente di rilasciare i certificati di cui all’articolo 35 del regolamento (UE) 2018/848 in formato elettronico. Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2119 della Commissione (3) dispone che, a decorrere dal 1o gennaio 2023, il certificato di cui all’articolo 35 del regolamento (UE) 2018/848 sia rilasciato in formato elettronico utilizzando il sistema Traces.

    (2)

    Per rendere sicuri i certificati rilasciati agli operatori e ai gruppi di operatori, è opportuno introdurre l’uso di un sigillo elettronico qualificato quale definito all’articolo 3, punto 27), del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) per il rilascio di tali certificati. Per consentire a tutti gli attori interessati di completare l’iscrizione per il sigillo elettronico qualificato, è necessario disporre che il certificato di cui all’articolo 35 del regolamento (UE) 2018/848 debba recare un sigillo elettronico qualificato a decorrere dal 1o luglio 2023.

    (3)

    È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2119.

    (4)

    Conformemente all’articolo 1, primo comma e secondo comma, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1378 della Commissione (5), le autorità di controllo e gli organismi di controllo riconosciuti a norma dell’articolo 46, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/848, sono tenuti, a decorrere dal 1o gennaio 2023, a fornire agli operatori, ai gruppi di operatori e agli esportatori dei paesi terzi che sono stati sottoposti ai controlli di cui all’articolo 45, paragrafo 1, lettera b), punto i), di detto regolamento un certificato rilasciato in formato elettronico utilizzando il sistema Traces.

    (5)

    Per rendere sicuri i certificati rilasciati a tali operatori, gruppi di operatori ed esportatori, è opportuno introdurre l’uso di un sigillo elettronico qualificato per il rilascio di tali certificati. Per consentire a tutti gli attori interessati di completare l’iscrizione per il sigillo elettronico qualificato, è necessario disporre che il certificato per gli operatori, i gruppi di operatori e gli esportatori dei paesi terzi debba recare un sigillo elettronico qualificato a decorrere dal 1o luglio 2023.

    (6)

    È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1378.

    (7)

    Per quanto riguarda il certificato di ispezione in formato cartaceo e l’estratto cartaceo dei certificati di ispezione, vidimati su carta con firma autografa in conformità del regolamento delegato (UE) 2021/2306 della Commissione (6), il regolamento delegato (UE) 2022/2238 della Commissione (7) ha prorogato le disposizioni transitorie fino al 30 novembre 2022 in modo da consentire a tutti gli attori interessati di completare l’iscrizione per il sigillo elettronico qualificato. Tale proroga dovrebbe riflettersi nelle note per la compilazione del modello di estratto del certificato di ispezione di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2021/2307 della Commissione (8). Il regolamento delegato (UE) 2022/2238 ha inoltre prorogato fino al 30 novembre 2022 la possibilità per una persona autorizzata ubicata in Ucraina di un’autorità di controllo o di un organismo di controllo che non dispone di un sigillo elettronico qualificato di elaborare e presentare il certificato di ispezione nel sistema Traces in formato elettronico senza apposizione di un sigillo elettronico qualificato nel riquadro 18 del certificato.

    (8)

    È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2307.

    (9)

    Dato che la scadenza del periodo transitorio per i certificati in formato cartaceo e la deroga per l’Ucraina era fissata al 30 giugno 2022, la presente modifica dovrebbe applicarsi retroattivamente a decorrere dal 1o luglio 2022.

    (10)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la produzione biologica,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2119

    Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2119 è così modificato:

    1)

    all’articolo 1 è aggiunto il comma seguente:

    «Il certificato di cui all’articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/848 reca un sigillo elettronico qualificato ai sensi dell’articolo 3, punto 27), del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1);

    (*1)  Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 73).»;"

    2)

    all’articolo 5, dopo il terzo comma è inserito il comma seguente:

    «L’articolo 1, secondo comma, si applica a decorrere dal 1o luglio 2023.».

    Articolo 2

    Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1378

    Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1378 è così modificato:

    1)

    all’articolo 1, secondo comma, lettera a), è aggiunto il punto iii) seguente:

    «iii)

    apponendovi un sigillo elettronico qualificato ai sensi dell’articolo 3, punto 27), del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (*2);

    (*2)  Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 73).»;"

    2)

    all’articolo 3, dopo il terzo comma è inserito il comma seguente:

    «L’articolo 1, secondo comma, lettera a), punto iii), si applica a decorrere dal 1o luglio 2023.»;

    3)

    l’allegato I è sostituito dall’allegato del presente regolamento.

    Articolo 3

    Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2307

    Nella parte II dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2307, al quarto paragrafo delle note relative al riquadro 12 e al secondo paragrafo delle note relative al riquadro 13, la data «30 giugno 2022» è sostituita da «30 novembre 2022».

    Articolo 4

    Entrata in vigore e applicazione

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    L’articolo 3 si applica a decorrere dal 1o luglio 2022.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 20 ottobre 2022

    Per la Commissione

    La presidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)  GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1.

    (2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione, del 30 settembre 2019, che stabilisce norme per il funzionamento del sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali e dei suoi elementi di sistema («il regolamento IMSOC») (GU L 261 del 14.10.2019, pag. 37).

    (3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2119 della Commissione, del 1o dicembre 2021, che stabilisce norme dettagliate concernenti talune registrazioni e dichiarazioni richieste agli operatori e ai gruppi di operatori e i mezzi tecnici per il rilascio dei certificati a norma del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1378 della Commissione per quanto riguarda il rilascio del certificato agli operatori, ai gruppi di operatori e agli esportatori di paesi terzi (GU L 430 del 2.12.2021, pag. 24).

    (4)  Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 73).

    (5)  Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1378 della Commissione, del 19 agosto 2021, che fissa determinate norme riguardanti il certificato rilasciato agli operatori, ai gruppi di operatori e agli esportatori di paesi terzi coinvolti nelle importazioni di prodotti biologici e in conversione nell’Unione e stabilisce l’elenco delle autorità di controllo e degli organismi di controllo riconosciuti a norma del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 297 del 20.8.2021, pag. 24).

    (6)  Regolamento delegato (UE) 2021/2306 della Commissione, del 21 ottobre 2021, che integra il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme relative ai controlli ufficiali delle partite di prodotti biologici e di prodotti in conversione destinati all’importazione nell’Unione e al certificato di ispezione (GU L 461 del 27.12.2021, pag. 13).

    (7)  Regolamento delegato (UE) 2022/2238 della Commissione, del 22 agosto 2022, che modifica il regolamento delegato (UE) 2021/2306 per quanto riguarda le disposizioni transitorie applicabili ai certificati di ispezione e i loro estratti e le disposizioni transitorie applicabili ai certificati di ispezione rilasciati in Ucraina (cfr. pag. 3 della presente Gazzetta ufficiale).

    (8)  Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2307 della Commissione, del 21 ottobre 2021, che stabilisce norme relative ai documenti e alle notifiche richiesti per i prodotti biologici e i prodotti in conversione destinati all’importazione nell’Unione (GU L 461 del 27.12.2021, pag. 30).


    ALLEGATO

    «ALLEGATO I

    MODELLO DI CERTIFICATO

    CERTIFICATO DESTINATO AGLI OPERATORI, AI GRUPPI DI OPERATORI E AGLI ESPORTATORI DI PAESI TERZI PER L’IMPORTAZIONE DI PRODOTTI NELL’UNIONE EUROPEA COME PRODOTTI BIOLOGICI O PRODOTTI IN CONVERSIONE

    Parte I: Elementi obbligatori

    1.

    Numero del documento

    2.

    (selezionare la casella opportuna)

    Operatore

    Gruppo di operatori — cfr. punto 10

    Esportatore

    3.

    Nome e indirizzo dell’operatore, del gruppo di operatori o dell’esportatore:

    4.

    Nome, indirizzo e codice numerico dell’autorità di controllo o dell’organismo di controllo dell’operatore, del gruppo di operatori o dell’esportatore:

    5.

    Attività dell’operatore, del gruppo di operatori o dell’esportatore (selezionare le opzioni pertinenti):

    Produzione

    Preparazione

    Ripartizione

    Magazzinaggio

    Importazione

    Esportazione

    6.

    Categoria o categorie di prodotti di cui all’articolo 35, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) e metodi di produzione (selezionare le opzioni pertinenti):

    a)

    vegetali e prodotti vegetali non trasformati, compresi sementi e altro materiale riproduttivo vegetale

    Metodo di produzione:

    produzione biologica, eccetto durante il periodo di conversione

    produzione durante il periodo di conversione

    produzione biologica con produzione non biologica

    b)

    animali e prodotti animali non trasformati

    Metodo di produzione:

    produzione biologica, eccetto durante il periodo di conversione

    produzione durante il periodo di conversione

    produzione biologica con produzione non biologica

    c)

    alghe e prodotti di acquacoltura non trasformati

    Metodo di produzione:

    produzione biologica, eccetto durante il periodo di conversione

    produzione durante il periodo di conversione

    produzione biologica con produzione non biologica

    d)

    prodotti agricoli trasformati, inclusi prodotti di acquacoltura, destinati ad essere utilizzati come alimenti

    Metodo di produzione:

    produzione di prodotti biologici

    produzione di prodotti in conversione

    produzione biologica con produzione non biologica

    e)

    mangimi

    Metodo di produzione:

    produzione di prodotti biologici

    produzione di prodotti in conversione

    produzione biologica con produzione non biologica

    f)

    vino

    Metodo di produzione:

    produzione di prodotti biologici

    produzione di prodotti in conversione

    produzione biologica con produzione non biologica

    g)

    altri prodotti di cui all’allegato I del regolamento (UE) 2018/848 o non rientranti nelle categorie precedenti

    Metodo di produzione:

    produzione di prodotti biologici

    produzione di prodotti in conversione

    produzione biologica con produzione non biologica

    7.

    Repertorio dei prodotti:

    Nome del prodotto e/o codice della nomenclatura combinata (NC) di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (2) per i prodotti che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2018/848

    Prodotti biologici

    In conversione

     

     

     

     

     

     

    Il presente documento è stato rilasciato in conformità del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1378 della Commissione (3) per certificare che l’operatore, il gruppo di operatori o l’esportatore (selezionare l’opzione pertinente) è in conformità con il regolamento (UE) 2018/848.

    8.

    Data, luogo:

    Nome e firma per conto dell’autorità di controllo o dell’organismo di controllo che ha rilasciato il certificato:

    9.

    Certificato valido dal … [inserire data] al … [inserire data]

    10.

    Elenco dei membri del gruppo di operatori di cui all’articolo 36 del regolamento (UE) 2018/848

    Nome del membro

    Indirizzo o altra forma di identificazione del membro

     

     

     

     

     

     

    Parte II: Elementi specifici opzionali

    Uno o più elementi da compilare se così deciso dall’autorità di controllo o dall’organismo di controllo che rilascia il certificato all’operatore, al gruppo di operatori o all’esportatore in conformità del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1378

    1.   Quantitativo di prodotti

    Nome del prodotto e/o codice NC di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 per i prodotti che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2018/848

    Prodotti biologici

    In conversione

    Quantitativo stimato in chilogrammi, litri o, se del caso, in numero di unità

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    2.   Informazioni sui terreni

    Nome del prodotto

    Prodotti biologici

    In conversione

    Non biologico

    Superficie in ettari

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    3.   Elenco dei locali o delle unità in cui si svolge l’attività dell’operatore o del gruppo di operatori

    Indirizzo o geolocalizzazione

    Descrizione della/delle attività di cui alla parte I, punto 5

     

     

     

     

     

     

    4.   Informazioni riguardanti la o le attività svolte dall’operatore o dal gruppo di operatori e se sono svolte per fini propri o in qualità di appaltatore per conto di un altro operatore, laddove l’appaltatore rimane responsabile della o delle attività svolte

    Descrizione della/delle attività di cui alla parte I, punto 5

    Svolgere la/le attività per fini propri

    Svolge la/le attività in qualità di appaltatore per conto di un altro operatore, laddove l’appaltatore rimane responsabile della/e attività svolte

     

     

     

     

     

     

    5.   Informazioni sulla/sulle attività svolte dall’appaltatore terzo

    Descrizione della/delle attività di cui alla parte I, punto 5

    L’operatore o il gruppo di operatori rimane responsabile

    L’appaltatore terzo è responsabile

     

     

     

     

     

     

    6.   Elenco degli appaltatori che svolgono attività per conto dell’operatore o del gruppo di operatori di cui l’operatore o il gruppo di operatori rimane responsabile per quanto riguarda la produzione biologica e di cui non ha trasferito la responsabilità all’appaltatore

    Nome e indirizzo

    Descrizione della/delle attività di cui alla parte I, punto 5

     

     

     

     

     

     

    7.   Informazioni sull’accreditamento dell’organismo di controllo a norma dell’articolo 46, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) 2018/848:

    a)

    nome dell’organismo di accreditamento;

    b)

    hyperlink al certificato di accreditamento.

    8.   Altre informazioni.

     

    »

    (1)  Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1).

    (2)  Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).

    (3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1378 della Commissione, del 19 agosto 2021, che fissa determinate norme riguardanti il certificato rilasciato agli operatori, ai gruppi di operatori e agli esportatori di paesi terzi coinvolti nelle importazioni di prodotti biologici nell’Unione e che stabilisce l’elenco delle autorità di controllo e degli organismi di controllo riconosciuti a norma del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 297 del 20.8.2021, pag. 24).


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