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Document 32022D0333
Council Decision (EU) 2022/333 of 25 February 2022 on the partial suspension of the application of the Agreement between the European Community and the Russian Federation on the facilitation of the issuance of visas to the citizens of the European Union and the Russian Federation
Decisione (UE) 2022/333 del Consiglio del 25 febbraio 2022 sulla sospensione parziale dell'applicazione dell'accordo tra la Comunità europea e la Federazione russa di facilitazione del rilascio dei visti ai cittadini dell'Unione europea e della Federazione russa
Decisione (UE) 2022/333 del Consiglio del 25 febbraio 2022 sulla sospensione parziale dell'applicazione dell'accordo tra la Comunità europea e la Federazione russa di facilitazione del rilascio dei visti ai cittadini dell'Unione europea e della Federazione russa
ST/6622/2022/INIT
GU L 54 del 25.2.2022, p. 1–3
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 11/09/2022; abrogato da 32022D1500
25.2.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 54/1 |
DECISIONE (UE) 2022/333 DEL CONSIGLIO
del 25 febbraio 2022
sulla sospensione parziale dell'applicazione dell'accordo tra la Comunità europea e la Federazione russa di facilitazione del rilascio dei visti ai cittadini dell'Unione europea e della Federazione russa
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
L'accordo tra la Comunità europea e la Federazione russa di facilitazione del rilascio dei visti ai cittadini dell'Unione europea e della Federazione russa ("accordo") (1) è entrato in vigore il 1o giugno 2007, parallelamente all'accordo di riammissione tra la Comunità europea e la Federazione russa (2). |
(2) |
Lo scopo dell'accordo è di agevolare, su una base di reciprocità, il rilascio dei visti ai cittadini dell'Unione europea e della Federazione russa per soggiorni previsti di massimo 90 giorni per periodi di 180 giorni. Il preambolo dell'accordo sottolinea la volontà di agevolare i contatti diretti tra le persone, quale condizione essenziale per un saldo sviluppo dei legami economici, umanitari, culturali, scientifici e di altro tipo. |
(3) |
In virtù dell'articolo 15, paragrafo 5, dell'accordo, ciascuna parte può sospendere in tutto o in parte l'accordo per motivi di ordine pubblico, tutela della sicurezza nazionale o della salute pubblica. La decisione sulla sospensione deve essere notificata all'altra parte al più tardi 48 ore prima della sua entrata in vigore. |
(4) |
In risposta all'annessione illegale della Repubblica autonoma di Crimea e della città di Sebastopoli da parte della Federazione russa nel 2014 e alle continue azioni russe di destabilizzazione nell'Ucraina orientale, l'Unione europea ha introdotto sanzioni economiche in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina, vincolandole alla piena attuazione degli accordi di Minsk, sanzioni relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina, e sanzioni in risposta all'annessione illegale della Repubblica autonoma di Crimea e della città di Sebastopoli da parte della Federazione russa. |
(5) |
La decisione della Federazione russa di riconoscere come entità indipendenti le zone non controllate dal governo delle oblast di Donetsk e Luhansk dell'Ucraina e la conseguente decisione di inviare truppe russe in tali zone compromettono ulteriormente la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina e costituiscono una grave violazione del diritto internazionale e degli accordi internazionali, tra cui la Carta delle Nazioni Unite, l'Atto finale di Helsinki, la Carta di Parigi e il memorandum di Budapest. |
(6) |
In quanto firmataria degli accordi di Minsk, la Federazione russa ha la chiara e diretta responsabilità di adoperarsi per trovare una soluzione pacifica del conflitto in linea con tali principi. Con la decisione di riconoscere le regioni dell'Ucraina orientale non controllate dal governo come entità indipendenti, la Federazione russa viola palesemente gli accordi di Minsk, che prevedono il pieno ritorno di tali zone sotto il controllo del governo ucraino. |
(7) |
Gli eventi che si producono in un paese limitrofo dell'Unione, come quelli verificatisi in Ucraina che sono all'origine delle misure restrittive, possono giustificare misure volte alla tutela degli interessi fondamentali della sicurezza dell'Unione e degli Stati membri. Le summenzionate azioni della Federazione russa violano i principi fondamentali del diritto internazionale. Vi è inoltre la probabilità che le azioni della Federazione russa provochino movimenti migratori, che scaturirebbero da atti illegali ai sensi del diritto internazionale. |
(8) |
Considerata la gravità della situazione, il Consiglio ritiene opportuno sospendere l'applicazione di talune disposizioni dell'accordo che prevedono agevolazioni per determinate categorie di cittadini della Federazione russa che chiedono un visto per soggiorno di breve durata, vale a dire i membri delle delegazioni ufficiali della Federazione russa, i membri dei governi e dei parlamenti nazionali e regionali della Federazione russa, della Corte costituzionale della Federazione russa e della Corte suprema della Federazione russa, nell'esercizio delle loro funzioni, i cittadini della Federazione russa titolari di passaporto diplomatico valido, gli imprenditori e i rappresentanti delle organizzazioni di categoria. |
(9) |
La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE; l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione. |
(10) |
A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
È sospesa l'applicazione delle seguenti disposizioni dell'accordo tra la Comunità europea e la Federazione russa di facilitazione del rilascio dei visti ai cittadini dell'Unione europea e della Federazione russa a decorrere dal 28 febbraio 2022:
(a) |
articolo 4, paragrafo 1, lettera a), per quanto riguarda i membri di delegazioni ufficiali della Federazione russa che, su invito ufficiale rivolto alla Federazione russa, sono chiamati a partecipare a riunioni, consultazioni, negoziati o programmi di scambio ufficiali o a eventi organizzati da organizzazioni intergovernative nel territorio di uno degli Stati membri; |
(b) |
articolo 4, paragrafo 1, lettera b), per quanto riguarda gli imprenditori e i rappresentanti delle organizzazioni di categoria; |
(c) |
articolo 5, paragrafo 1, lettera a), per quanto riguarda i membri dei governi e dei parlamenti nazionali e regionali della Federazione russa, della Corte costituzionale della Federazione russa e della Corte suprema della Federazione russa; |
(d) |
articolo 5, paragrafo 2, lettera a), per quanto riguarda i membri di delegazioni ufficiali della Federazione russa che, su invito ufficiale rivolto alla Federazione russa, sono chiamati a partecipare a riunioni, consultazioni, negoziati o programmi di scambio ufficiali o a eventi organizzati da organizzazioni intergovernative nel territorio di uno degli Stati membri; |
(e) |
articolo 5, paragrafo 2, lettera b), per quanto riguarda gli imprenditori e i rappresentanti delle organizzazioni di categoria; |
(f) |
articolo 5, paragrafo 3, per quanto riguarda le categorie di cittadini di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettere a) e b); |
(g) |
articolo 6, paragrafo 3, lettere b) e c), per quanto riguarda i membri di delegazioni ufficiali della Federazione russa che, su invito ufficiale rivolto alla Federazione russa, sono chiamati a partecipare a riunioni, consultazioni, negoziati o programmi di scambio ufficiali o a eventi organizzati da organizzazioni intergovernative nel territorio di uno degli Stati membri, e per quanto riguarda i membri dei governi e dei parlamenti nazionali e regionali della Federazione russa, della Corte costituzionale della Federazione russa e della Corte suprema della Federazione russa; |
(h) |
articolo 11, paragrafo 1, per quanto riguarda i cittadini della Federazione russa titolari di passaporto diplomatico valido rilasciato dalla Federazione russa; |
(i) |
articolo 6, paragrafo 1, per quanto riguarda i diritti per il trattamento delle domande di visto per le categorie di cittadini e persone di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), all'articolo 6, paragrafo 3, lettere b) e c), e all'articolo 11, paragrafo 1. Si applica automaticamente il nomale diritto previsto dal regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti); |
(j) |
articolo 7 per quanto riguarda le categorie di cittadini e persone di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere a) e b), all'articolo 6, paragrafo 3, lettere b) e c), e all'articolo 11, paragrafo 1. |
Articolo 2
Il presidente del Consiglio procede, a nome dell’Unione, alla notifica prevista dall’articolo 15, paragrafo 5 dell’accordo.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 2022
Per il Consiglio
Il presidente
J. BORRELL FONTELLES