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Document 32020R2036

    Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2036 della Commissione del 9 dicembre 2020 che modifica il regolamento (UE) n. 965/2012 per quanto riguarda i requisiti relativi alla competenza dell’equipaggio di condotta e ai metodi di addestramento, nonché il rinvio delle date di applicazione di determinate misure nel contesto della pandemia di COVID-19

    C/2020/8661

    GU L 416 del 11.12.2020, p. 24–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/2036/oj

    11.12.2020   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 416/24


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/2036 DELLA COMMISSIONE

    del 9 dicembre 2020

    che modifica il regolamento (UE) n. 965/2012 per quanto riguarda i requisiti relativi alla competenza dell’equipaggio di condotta e ai metodi di addestramento, nonché il rinvio delle date di applicazione di determinate misure nel contesto della pandemia di COVID-19

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell’aviazione civile, che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 31,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione (2) stabilisce i requisiti che gli operatori di aeromobili devono soddisfare per quanto riguarda l’addestramento operativo e i controlli periodici dei loro piloti.

    (2)

    Il piano europeo per la sicurezza aerea adottato dall’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea («l’Agenzia») a norma dell’articolo 6 del regolamento (UE) 2018/1139 ha individuato, tra gli elementi di fondamentale importanza, il fatto che il personale aeronautico disponga di competenze adeguate e che i metodi di addestramento debbano essere adattati per garantire che il personale sia in grado di gestire le nuove tecnologie emergenti e la crescente complessità del sistema aeronautico.

    (3)

    Nel 2013 l’Organizzazione per l’aviazione civile internazionale (ICAO) ha pubblicato il Manual of evidence-based training («Manuale di addestramento basato su evidenze», doc. 9995 AN/497), che contiene un quadro delle competenze necessarie («competenze fondamentali») per operare in modo sicuro, efficace ed efficiente in un ambiente di trasporto aereo commerciale nonché le corrispondenti descrizioni e i relativi indicatori comportamentali per valutare tali competenze. Le competenze dell’addestramento basato su evidenze («EBT») comprendono quelle che, nell’addestramento dei piloti, erano note in precedenza come conoscenze, abilità e attitudini (knowledge, skills and attitudes - «KSA») tecniche e non tecniche.

    (4)

    Obiettivo dell’EBT è migliorare la sicurezza e rafforzare le competenze degli equipaggi di condotta affinché operino gli aeromobili in sicurezza in tutti i regimi di volo e siano in grado di individuare e gestire situazioni impreviste. Il concetto di EBT è stato ideato per ottimizzare l’apprendimento e limitare le formalità di controllo.

    (5)

    È pertanto opportuno modificare il regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione per allinearlo al documento 9995 dell’ICAO Manual of evidence-based training, al fine di introdurre requisiti in materia di addestramento, controlli e valutazione del programma EBT e consentire alle autorità di approvare l’EBT di riferimento che sostituisce i controlli precedenti, vale a dire il controllo di professionalità dell’operatore (Operator Proficiency Check — OPC) e il controllo di professionalità finalizzato al mantenimento dell’abilitazione (Licence Proficiency Check — LPC). Ciò consentirà un approccio unico all’addestramento periodico presso l’operatore.

    (6)

    La pandemia di COVID-19 ha ostacolato gravemente la capacità degli Stati membri e dell’industria aeronautica di prepararsi all’applicazione di una serie di regolamenti di esecuzione recentemente adottati nel settore della sicurezza aerea.

    (7)

    Il regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione prescrive che, a partire dal 1o gennaio 2021, siano installati e usati fonoregistratori in cabina di pilotaggio (CVR con capacità di registrazione di 25 ore). Al fine di evitare di imporre un onere finanziario sproporzionato agli operatori e ai costruttori dei velivoli la cui consegna agli operatori era prevista prima del 1o gennaio 2021, salvo poi venire sospesa a seguito della pandemia di COVID-19, è opportuno rinviare l’applicazione di tale requisito.

    (8)

    L’Agenzia ha verificato che è possibile rinviare l’applicazione del requisito di cui al considerando 7 per un periodo limitato senza effetti negativi sulla sicurezza aerea.

    (9)

    L’Agenzia ha elaborato un progetto di norme di attuazione e lo ha presentato unitamente al parere n. 08/2019 (3), in conformità dell’articolo 75, paragrafo 2, lettere b) e c), e dell’articolo 76, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1139.

    (10)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito conformemente all’articolo 127 del regolamento (UE) 2018/1139,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Modifiche del regolamento (UE) n. 965/2012

    Gli allegati I, II e III del regolamento (UE) n. 965/2012 sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Data di entrata in vigore e di applicazione

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 2020

    Per la Commissione

    La presidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)  GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1.

    (2)  Regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione, del 5 ottobre 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative per quanto riguarda le operazioni di volo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 296 del 25.10.2012, pag. 1).

    (3)  https://www.easa.europa.eu/document-library/opinions


    ALLEGATO

    Gli allegati I, II e III del regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione sono così modificati:

    (1)

    l'allegato I è così modificato:

     

    sono inserite le seguenti definizioni:

    "23 bis)

    "competenza", una dimensione delle prestazioni umane utilizzata per prevedere in modo affidabile le prestazioni positive nello svolgimento di un lavoro e che si manifesta ed è osservata attraverso comportamenti che mobilitano le conoscenze, abilità e attitudini pertinenti all'esecuzione di attività o compiti in determinate condizioni;

    23 ter)

    "addestramento basato sulle competenze", programmi di valutazione e addestramento caratterizzati da un orientamento alle prestazioni, dall'importanza attribuita agli standard di prestazione e alla loro misurazione e dallo sviluppo di un addestramento conforme agli standard di prestazione specificati;

    23 quater)

    "quadro delle competenze", un insieme completo di competenze individuate che vengono sviluppate e sottoposte a un addestramento e una valutazione nell'ambito del programma di addestramento basato su evidenze fornito dall'operatore utilizzando scenari pertinenti alle operazioni, e che è sufficientemente ampio da preparare il pilota alle minacce e agli errori sia previsti che imprevisti;

    42 quinquies)

    "modulo EBT", una combinazione di sessioni su un dispositivo qualificato di addestramento al volo simulato, che rientra nella valutazione e nell'addestramento periodici svolti nell'arco di tre anni;

    47 bis)

    "iscrizione", l'azione amministrativa eseguita dall'operatore in seguito alla quale un pilota partecipa al programma EBT dell'operatore;

    47 ter)

    "pilota iscritto", un pilota che partecipa al programma di addestramento periodico EBT;

    47 quater)

    "equivalenza degli avvicinamenti", tutti gli avvicinamenti che richiedono un impegno supplementare a un equipaggio esperto, indipendentemente dal fatto che tali avvicinamenti siano utilizzati o meno nei moduli EBT;

    47 quinquies)

    "equivalenza dei malfunzionamenti", tutti i malfunzionamenti che richiedono un impegno significativo a un equipaggio esperto, indipendentemente dal fatto che tali malfunzionamenti siano utilizzati o meno nei moduli EBT;

    47 sexies)

    "fase di valutazione", una delle fasi di un modulo EBT che consiste in uno scenario di volo orientato all'attività di linea, rappresentativo dell'ambiente dell'operatore e durante il quale sono presentati uno o più eventi allo scopo di valutare elementi essenziali del quadro di competenze definito;

    47 septies)

    "addestramento basato su evidenze (EBT)", la valutazione e l'addestramento basati su dati operativi e caratterizzati dallo sviluppo e dalla valutazione delle capacità complessive di un pilota attraverso una serie di competenze (quadro delle competenze), anziché dalla misurazione delle prestazioni durante singoli eventi o manovre;

    69 ter)

    "istruzione dal posto di pilotaggio", una tecnica utilizzata nella fase di addestramento alle manovre o nella fase basata su scenari, con cui l'istruttore può:

    (a)

    fornire semplici istruzioni a un pilota, o

    (b)

    effettuare esercizi predeterminati, agendo dal posto di pilotaggio in qualità di pilota ai comandi (pilot flying - PF) o pilota non ai comandi (pilot monitoring - PM) per:

    1)

    dimostrare tecniche, e/o

    2)

    provocare l'intervento dell'altro pilota o spingerlo a interagire;

    69 quater)

    "concordanza degli istruttori", la coerenza o la stabilità dei punteggi attribuiti dai diversi istruttori EBT, che consiste nell'assegnare uno o più punti al livello di omogeneità o di consenso che caratterizza le valutazioni formulate dagli istruttori (valutatori);

    72 bis)

    "scenario di volo orientato all'attività di linea", la valutazione e l'addestramento che comportano la simulazione realistica, integrale e in tempo reale di scenari rappresentativi delle operazioni di linea;

    76 ter)

    "fase di addestramento alle manovre", fase di un modulo EBT durante la quale, in funzione della generazione dell'aeromobile, gli equipaggi hanno il tempo di fare pratica e migliorare le loro prestazioni in esercitazioni basate prevalentemente su abilità psicomotorie eseguendo una traiettoria di volo prescritta o realizzando un evento prescritto fino al raggiungimento di un risultato predeterminato;

    76 quater)

    "programma misto EBT", un programma di addestramento e controlli periodici dell'operatore, conformemente alla norma ORO.FC.230, di cui una parte è dedicata all'applicazione dell'EBT ma che non sostituisce i controlli di professionalità di cui all'allegato I (Parte FCL), appendice 9, del regolamento (UE) n. 1178/2011;

    98 bis)

    "competente", persona che ha dimostrato di possedere le conoscenze, abilità e attitudini necessarie allo svolgimento di compiti definiti conformemente agli standard prescritti;

    105 ter)

    "fase di addestramento basata su scenari", fase di un modulo EBT incentrata sullo sviluppo di competenze, durante la quale il pilota è addestrato a mitigare i rischi più critici individuati per quella generazione di aeromobili. Dovrebbe includere la gestione delle minacce e degli errori specifici di un operatore in un ambiente orientato all'attività di linea e in tempo reale;";

    (2)

    l'allegato II (Parte ARO) è così modificato:

     

    è inserita la seguente norma ARO.OPS.226:

    "ARO.OPS.226 Approvazione e sorveglianza dei programmi di addestramento basati su evidenze

    (a)

    Se un'autorità competente concede un'approvazione per i programmi EBT, gli ispettori devono ricevere una qualificazione e un addestramento in merito ai principi, all'applicazione, alle procedure di approvazione e alla sorveglianza continua dell'EBT.

    (b)

    L'autorità competente deve valutare e supervisionare il programma EBT, unitamente ai processi che sostengono l'attuazione del programma EBT e la sua efficacia.

    (c)

    Al ricevimento di una domanda per l'approvazione di un programma EBT, l'autorità competente deve:

    (1)

    garantire la risoluzione dei rilievi di livello 1 nei settori che sosterranno l'applicazione del programma EBT;

    (2)

    valutare la capacità dell'operatore di sostenere l'attuazione del programma EBT. Occorre considerare almeno i seguenti elementi:

    (i)

    la maturità e la capacità del sistema di gestione dell'operatore nei settori che sosterranno l'applicazione del programma EBT, in particolare l'addestramento dell'equipaggio di condotta;

    (ii)

    l'idoneità del programma EBT dell'operatore, che deve corrispondere alle dimensioni dell'operatore e alla natura e complessità delle sue attività, tenendo conto dei pericoli e dei rischi associati inerenti a tali attività;

    (iii)

    l'adeguatezza del sistema dell'operatore per la conservazione della documentazione, in particolare di quella relativa all'addestramento, ai controlli e alle qualificazioni dell'equipaggio di condotta; si vedano nello specifico la norma ORO.GEN.220 e la norma ORO.MLR.115, lettere c) e d);

    (iv)

    l'idoneità del sistema di classificazione dell'operatore a valutare le competenze del pilota;

    (v)

    la competenza e l'esperienza degli istruttori e di altro personale partecipante al programma EBT nell'utilizzo dei processi e delle procedure che sostengono l'attuazione del programma EBT; e

    (vi)

    il piano di attuazione dell'EBT posto in essere dall'operatore e una valutazione dei rischi per la sicurezza a sostegno del programma EBT al fine di illustrare le modalità con cui è possibile ottenere un livello di sicurezza equivalente a quello del programma di addestramento in atto.

    (d)

    L'autorità competente deve rilasciare l'approvazione di un programma EBT quando la valutazione conclude che è assicurata almeno la conformità alle norme ORO.FC.146, ORO.FC.231 e ORO.FC.232.

    (e)

    Fatta salva la norma ARO.GEN.120, lettere d) ed e), l'autorità competente deve informare l'Agenzia nel momento in cui avvia la valutazione di metodi alternativi di rispondenza connessi all'EBT.";

    (3)

    l'allegato III (Parte ORO) è così modificato:

    (a)

    la norma ORO.FC.145 è sostituita dalla seguente:

    "ORO.FC.145 Addestramento, controlli e valutazione

    (a)

    Tutte le attività di addestramento, controllo e valutazione prescritte dal presente capo devono essere condotte conformemente ai programmi di addestramento e di studio stabiliti dall'operatore nel manuale delle operazioni.

    (b)

    Al fine di stabilire i programmi di addestramento e di studio, l'operatore deve includere gli elementi pertinenti definiti nella parte obbligatoria dei dati di idoneità operativa stabiliti in conformità al regolamento (UE) n. 748/2012.

    (c)

    Nel caso di operazioni CAT, i programmi relativi all'addestramento e ai controlli, inclusi i programmi di studio e l'utilizzo di dispositivi di addestramento al volo simulato (FSTD) individuali, devono essere approvati dall'autorità competente.

    (d)

    Gli FSTD devono replicare per quanto possibile l'aeromobile utilizzato dall'operatore. Le differenze tra l'FSTD e l'aeromobile devono essere descritte e prese in considerazione tramite un briefing o addestramento, a seconda dei casi.

    (e)

    L'operatore deve istituire un sistema per monitorare opportunamente le modifiche dell'FSTD e permettere che tali modifiche non influenzino l'adeguatezza dei programmi di addestramento.";

    (b)

    è inserita la seguente norma ORO.FC.146:

    "ORO.FC.146 Personale incaricato dell'addestramento, dei controlli e della valutazione

    (a)

    Tutte le attività di addestramento, controllo e valutazione prescritte dal presente capo devono essere condotte da personale debitamente qualificato.

    (b)

    Nel caso dell'addestramento e dei controlli di volo e di simulazione di volo, il personale incaricato dell'addestramento e dei controlli deve essere qualificato in conformità all'allegato I (Parte FCL) del regolamento (UE) n. 1178/2011.

    (c)

    Per un programma EBT, il personale addetto alla valutazione e alla formazione deve:

    1)

    essere titolare di un certificato di istruttore o di esaminatore di cui all'allegato I (Parte FCL);

    2)

    completare il programma di standardizzazione degli istruttori EBT attuato dall'operatore. Esso deve comprendere un programma di standardizzazione iniziale e un programma di standardizzazione periodica.

    Il completamento del programma di standardizzazione iniziale attuato dall'operatore abiliterà l'istruttore ad effettuare una valutazione pratica dell'EBT.

    (d)

    In deroga alla lettera b), la valutazione di competenza nelle attività di linea deve essere effettuata da un comandante debitamente qualificato, nominato dall'operatore e che abbia completato un programma di standardizzazione nei concetti dell'EBT e nella valutazione delle competenze (valutatore delle attività di linea).";

    (c)

    è inserita la seguente norma ORO.FC.231:

    "ORO.FC.231 Addestramento basato su evidenze

    a)

    PROGRAMMA EBT

    (1)

    L'operatore può sostituire i requisiti della norma ORO.FC.230 istituendo, attuando e mantenendo un programma EBT adeguato, approvato dall'autorità competente.

    L'operatore deve dimostrare la propria capacità di sostenere l'attuazione del programma EBT (compreso un piano di attuazione) e di effettuare una valutazione dei rischi per la sicurezza che illustri le modalità con cui si ottiene un livello equivalente di sicurezza.

    (2)

    Il programma EBT deve:

    (i)

    corrispondere alle dimensioni dell'operatore e alla natura e complessità delle sue attività, tenendo conto dei pericoli e dei rischi associati inerenti a tali attività;

    (ii)

    garantire la competenza dei piloti mediante la valutazione e lo sviluppo delle competenze dei piloti necessarie per un esercizio sicuro, efficace ed efficiente degli aeromobili;

    (iii)

    garantire che a ciascun pilota siano presentate le materie di valutazione e addestramento ricavate conformemente alla norma ORO.FC.232;

    (iv)

    includere almeno sei moduli EBT distribuiti nell'arco di un programma triennale; ogni modulo EBT deve consistere in una fase di valutazione e una di addestramento. Il periodo di validità di un modulo EBT è di 12 mesi.

    (A)

    La fase di valutazione comprende uno o più scenari di volo orientati all'attività di linea per valutare tutte le competenze e individuare le esigenze di addestramento individuali.

    (B)

    La fase di addestramento comprende:

    (a)

    la fase di addestramento alle manovre, comprendente l'addestramento finalizzato al raggiungimento della competenza in determinate manovre definite;

    (b)

    la fase di addestramento basata su scenari, comprendente uno o più scenari di volo orientati all'attività di linea per sviluppare le competenze e rispondere ad esigenze di formazione individuali.

    La fase di addestramento deve essere condotta tempestivamente dopo la fase di valutazione.

    (3)

    L'operatore deve garantire che ciascun pilota iscritto al programma EBT completi:

    (i)

    almeno due moduli EBT entro il periodo di validità dell'abilitazione per tipo, ad un intervallo non inferiore a tre mesi l'uno dall'altro. Il modulo EBT è completato quando:

    (A)

    il contenuto del programma EBT è completato per quel modulo EBT (al pilota sono state presentate le materie di valutazione e addestramento); e

    (B)

    è stato dimostrato un livello accettabile di prestazioni in tutte le competenze osservate;

    (ii)

    una o più valutazioni di competenza nelle attività di linea; e

    (iii)

    l'addestramento a terra.

    (4)

    L'operatore deve stabilire un programma di standardizzazione e di garanzia della concordanza degli istruttori EBT per garantire che gli istruttori partecipanti all'EBT siano debitamente qualificati per svolgere i loro compiti.

    (i)

    Tutti gli istruttori devono rispettare tale programma.

    (ii)

    L'operatore deve avvalersi di metodi e parametri di misurazione appropriati per valutare la concordanza.

    (iii)

    L'operatore deve dimostrare l'esistenza di una concordanza sufficiente tra gli istruttori.

    (5)

    Il programma EBT può includere procedure di emergenza in caso di circostanze impreviste che potrebbero incidere sull'esecuzione dei moduli EBT. L'operatore deve dimostrare la necessità di tali procedure. Le procedure devono garantire che un pilota non continui le operazioni di linea se le prestazioni osservate erano inferiori al livello minimo accettabile. Queste possono includere:

    (i)

    un diverso intervallo tra i moduli EBT e

    (ii)

    un diverso ordine delle fasi di un modulo EBT.

    b)

    QUADRO DELLE COMPETENZE

    L'operatore deve utilizzare un quadro delle competenze per tutti gli aspetti della valutazione e dell'addestramento nell'ambito di un programma EBT. Il quadro delle competenze deve:

    (1)

    essere completo, accurato e utilizzabile;

    (2)

    includere comportamenti osservabili necessari ad effettuare operazioni sicure, efficaci ed efficienti;

    (3)

    includere un insieme definito di competenze, le descrizioni di queste ultime e i comportamenti osservabili associati.

    c)

    PRESTAZIONI DEL SISTEMA DI ADDESTRAMENTO

    1)

    Le prestazioni del sistema EBT devono essere misurate e valutate mediante un processo di feedback al fine di:

    (i)

    convalidare e perfezionare il programma EBT dell'operatore;

    (ii)

    assicurare che il programma EBT dell'operatore sviluppi le competenze dei piloti.

    (2)

    Il processo di feedback deve essere incluso nel sistema di gestione dell'operatore.

    (3)

    L'operatore deve elaborare procedure che disciplinano la protezione dei dati EBT.

    d)

    SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE

    (1)

    L'operatore deve utilizzare un sistema di classificazione per valutare le competenze dei piloti. Il sistema di classificazione deve garantire:

    (i)

    un livello di dettaglio sufficiente a consentire misurazioni accurate e utili delle prestazioni individuali;

    (ii)

    un criterio di prestazione e una scala per ciascuna competenza, con un punto sulla scala che determina il livello minimo accettabile da raggiungere per lo svolgimento delle operazioni di linea. L'operatore deve elaborare procedure atte ad affrontare eventuali prestazioni insufficienti dei piloti;

    (iii)

    l'integrità dei dati;

    (iv)

    la sicurezza dei dati.

    (2)

    L'operatore deve verificare a intervalli regolari l'accuratezza del sistema di classificazione rispetto a un sistema basato su criteri di riferimento.

    e)

    DISPOSITIVI DI ADDESTRAMENTO ADEGUATI E VOLUME DELLE ORE NECESSARIE AL COMPLETAMENTO DEL PROGRAMMA EBT DELL'OPERATORE

    1)

    Ciascun modulo EBT deve essere condotto in un FSTD con un livello di qualificazione adeguato a garantire la corretta esecuzione delle materie di valutazione e addestramento.

    2)

    L'operatore deve mettere a disposizione un volume di ore sufficiente nel dispositivo di addestramento adeguato affinché il pilota completi il programma EBT dell'operatore. I criteri per determinare il volume del programma EBT sono i seguenti:

    (i)

    il volume corrisponde alle dimensioni e alla complessità del programma EBT;

    (ii)

    il volume è sufficiente al completamento del programma EBT;

    (iii)

    il volume garantisce un programma EBT efficace tenendo conto delle raccomandazioni fornite dall'ICAO, dall'Agenzia e dall'autorità competente;

    (iv)

    il volume corrisponde alla tecnologia dei dispositivi di addestramento utilizzati.

    f)

    EQUIVALENZA DEI MALFUNZIONAMENTI

    (1)

    Ogni pilota deve ricevere una valutazione e un addestramento nella gestione dei malfunzionamenti del sistema dell'aeromobile.

    (2)

    I malfunzionamenti del sistema dell'aeromobile che richiedono un impegno significativo a un equipaggio esperto devono essere organizzati con riferimento alle seguenti caratteristiche:

    (i)

    immediatezza,

    (ii)

    complessità,

    (iii)

    deterioramento del controllo dell'aeromobile,

    (iv)

    interruzione del funzionamento della strumentazione,

    (v)

    gestione delle conseguenze.

    (3)

    Ogni pilota deve essere esposto ad almeno un malfunzionamento per ciascuna caratteristica alla frequenza determinata dalla tabella delle materie di valutazione e addestramento.

    (4)

    La competenza dimostrata nella gestione di un malfunzionamento è considerata equivalente alla competenza dimostrata nella gestione di altri malfunzionamenti aventi le stesse caratteristiche.

    g)

    EQUIVALENZA DEGLI AVVICINAMENTI PERTINENTI ALLE OPERAZIONI

    (1)

    L'operatore deve garantire che ciascun pilota riceva un addestramento regolare sulla conduzione dei tipi di avvicinamento e dei metodi di avvicinamento pertinenti alle operazioni.

    (2)

    Tale addestramento deve comprendere avvicinamenti che richiedono un impegno supplementare a un equipaggio esperto.

    (3)

    Tale addestramento deve comprendere gli avvicinamenti che richiedono un'approvazione specifica conformemente all'allegato V (Parte SPA) del presente regolamento.

    h)

    VALUTAZIONE DI COMPETENZA NELLE ATTIVITÀ DI LINEA

    1)

    Ogni pilota deve effettuare periodicamente una valutazione di competenza nelle attività di linea su un aeromobile per dimostrare la conduzione sicura, efficace ed efficiente delle normali operazioni di linea descritte nel manuale delle operazioni.

    2)

    Il periodo di validità di una valutazione di competenza nelle attività di linea è di 12 mesi.

    3)

    L'operatore autorizzato per l'EBT può, con l'approvazione dell'autorità competente, prorogare la validità della valutazione di competenza nelle attività di linea a:

    i)

    2 anni, subordinata a una valutazione del rischio; oppure

    ii)

    3 anni, subordinata a un processo di feedback per il monitoraggio delle operazioni di linea che individui le minacce per le operazioni, riduca al minimo i rischi di tali minacce e attui misure volte a gestire l'errore umano nelle operazioni.

    4)

    Per completare con successo la valutazione di competenza nelle attività di linea, il pilota deve dimostrare un livello accettabile di prestazioni in tutte le competenze osservate.

    i)

    ADDESTRAMENTO A TERRA

    1)

    Ogni 12 mesi di calendario, ogni pilota deve sottoporsi a:

    (i)

    un addestramento tecnico a terra;

    (ii)

    una valutazione e un addestramento relativi all'ubicazione e all'utilizzo di tutti gli equipaggiamenti di emergenza e di sicurezza trasportati a bordo dell'aeromobile.

    2)

    L'operatore può, con l'approvazione dell'autorità competente e previa valutazione del rischio, prorogare a 24 mesi il periodo di valutazione e addestramento relativi all'ubicazione e all'utilizzo di tutti gli equipaggiamenti di emergenza e di sicurezza trasportati a bordo dell'aeromobile.";

    (d)

    è inserita la seguente norma ORO.FC.232:

    "ORO.FC.232 Materie di valutazione e addestramento del programma EBT

    (a)

    L'operatore deve garantire che a ciascun pilota siano presentate le materie di valutazione e addestramento.

    (b)

    Le materie di valutazione e addestramento devono essere:

    (1)

    ricavate dai dati operativi e di sicurezza utilizzati per individuare gli ambiti da migliorare e nei quali definire le priorità dell'addestramento dei piloti, in modo tale da orientare l'elaborazione di programmi EBT adeguati;

    (2)

    distribuite nell'arco di tre anni a intervalli definiti;

    (3)

    pertinenti al tipo o alla variante di aeromobile su cui opera il pilota.";

    (e)

    nella norma ORO.FC.235, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

    "ORO.FC.235 Qualificazione dei piloti che possono operare in entrambi i posti di pilotaggio

    a)

    I comandanti che, in base ai loro compiti, devono operare da entrambi i posti di pilotaggio e svolgere quindi i compiti di copilota o i comandanti che devono impartire un addestramento o svolgere compiti di controllo devono completare un addestramento aggiuntivo e sostenere il relativo controllo, come specificato nel manuale delle operazioni. I controlli possono essere effettuati insieme ai controlli di professionalità dell'operatore di cui alla norma ORO.FC.230, lettera b), o al programma EBT di cui alla norma ORO.FC.231.";

    (4)

    l'allegato IV (Parte CAT) è così modificato:

     

    alla norma CAT.IDE.A.185, lettera c), il paragrafo 1) è sostituito dal seguente:

    (1)

    "nelle ultime 25 ore nel caso di velivoli aventi una MCTOM superiore a 27 000 kg e il cui certificato di aeronavigabilità individuale sia stato rilasciato per la prima volta a partire dal 1° gennaio 2022; oppure";

    (5)

    l'allegato VI (Parte NCC) è così modificato:

     

    alla norma NCC.IDE.A.160, lettera b), il paragrafo 1) è sostituito dal seguente:

    (1)

    "nelle ultime 25 ore nel caso di velivoli aventi una MCTOM superiore a 27 000 kg e il cui certificato di aeronavigabilità individuale sia stato rilasciato per la prima volta a partire dal 1° gennaio 2022; oppure";

    (6)

    l'allegato VIII (Parte SPO) è così modificato:

     

    alla norma SPO.IDE.A.140, lettera b), il paragrafo 1) è sostituito dal seguente:

    "1)

    nelle ultime 25 ore nel caso di velivoli aventi una MCTOM superiore a 27 000 kg e il cui certificato di aeronavigabilità individuale sia stato rilasciato per la prima volta a partire dal 1° gennaio 2022; oppure";


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