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Document 32006L0128
Commission Directive 2006/128/EC of 8 December 2006 amending and correcting Directive 95/31/EC laying down specific criteria of purity concerning sweeteners for use in foodstuffs (Text with EEA relevance)
Direttiva 2006/128/CE della Commissione, dell’ 8 dicembre 2006 , recante modifica della direttiva 95/31/CE della Commissione, del 5 luglio 1995, che stabilisce i requisiti di purezza specifici per gli edulcoranti ad uso alimentare (Testo rilevante ai fini del SEE)
Direttiva 2006/128/CE della Commissione, dell’ 8 dicembre 2006 , recante modifica della direttiva 95/31/CE della Commissione, del 5 luglio 1995, che stabilisce i requisiti di purezza specifici per gli edulcoranti ad uso alimentare (Testo rilevante ai fini del SEE)
GU L 346 del 9.12.2006, p. 6–14
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(BG, RO)
GU L 314M del 1.12.2007, p. 414–422
(MT)
No longer in force, Date of end of validity: 17/07/2008
9.12.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 346/6 |
DIRETTIVA 2006/128/CE DELLA COMMISSIONE
dell’8 dicembre 2006
recante modifica della direttiva 95/31/CE della Commissione, del 5 luglio 1995, che stabilisce i requisiti di purezza specifici per gli edulcoranti ad uso alimentare
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 89/107/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli additivi autorizzati nei prodotti alimentari destinati al consumo umano (1), in particolare l’articolo 3, paragrafo 3, lettera a),
dopo aver consultato il comitato scientifico dell’alimentazione umana e l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA),
considerando quanto segue:
(1) |
La direttiva 94/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1994, relativa agli edulcoranti per uso alimentare elenca le sostanze che possono essere utilizzate come edulcoranti negli alimenti (2). |
(2) |
La direttiva 95/31/CE della Commissione, del 5 luglio 1995, che stabilisce i requisiti di purezza specifici per gli edulcoranti ad uso alimentare (3), stabilisce i criteri di purezza per gli edulcoranti di cui alla direttiva 94/35/CE. |
(3) |
È necessario adottare criteri specifici per l’E 968 eritritolo, un nuovo additivo alimentare autorizzato dalla direttiva 2006/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, che modifica la direttiva 95/2/CE relativa agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti e la direttiva 94/35/CE sugli edulcoranti per uso alimentare. |
(4) |
Numerose versioni linguistiche della direttiva 95/31/CE contengono errori riguardanti le seguenti sostanze: E 954 saccarina e i suoi sali Na, K e Ca, E 955 sucralosio, E 962 sale di aspartame-acesulfame, E 965 (i) maltitolo, E 966 lattitolo. È necessario correggere tali errori. È opportuno prendere in considerazione le specifiche e le tecniche di analisi per gli additivi definite nel Codex Alimentarius, secondo quanto stabilito dal comitato misto FAO/OMS di esperti sugli additivi alimentari (JECFA). In particolare, ove opportuno, i criteri specifici di purezza sono stati adattati onde riflettere il limite per i singoli metalli pesanti interessati. Per motivi di chiarezza, l’intero testo riguardante tali sostanze dev’essere sostituito. |
(5) |
L’EFSA nel suo parere scientifico del 19 aprile 2006 ha concluso che la composizione dello sciroppo di maltitolo prodotto con un nuovo metodo di produzione sarà analogo a quello del prodotto esistente e conforme alle specifiche esistenti. È perciò necessario modificare la definizione E 965 (ii) sciroppo di maltitolo stabilita nella direttiva 95/31/CE per l’E 965, inserendo questo nuovo metodo di produzione. |
(6) |
È pertanto opportuno modificare la direttiva 95/31/CE. |
(7) |
Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
L’allegato alla direttiva 95/31/CE è modificato e corretto conformemente all’allegato della presente direttiva.
Articolo 2
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 15 febbraio 2008. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.
Articolo 3
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, l'8 dicembre 2006.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 40 dell’11.2.1989, pag. 27. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).
(2) GU L 237 del 10.9.1994, pag 3. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/52/CE (GU L 204 del 26.7.2006, pag. 10).
(3) GU L 178 del 28.7.1995, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/46/CE (GU L 114 del 21.4.2004, pag. 15).
ALLEGATO
L’allegato della direttiva 95/31/CE è modificato come segue.
1) |
Il seguente testo riguardante l’E 968 eritritolo è inserito dopo E 967 xilitolo:
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2) |
Il testo riguardante l’E 954 saccarina e i suoi sali Na, K e Ca è sostituito dal seguente:
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3) |
La parte relativa all’E 955 sucralosio è sostituita dalla seguente:
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4) |
Il testo riguardante l’E 962 sale di aspartame-acesulfame è sostituito dal seguente:
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5) |
Il testo riguardante l’E 965 (i) maltitolo è sostituito dal seguente:
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6) |
Il testo riguardante l’ E 965 (ii) sciroppo di maltitolo è sostituito dal seguente:
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7) |
Il testo riguardante l’E 966 lactitolo è sostituito dal seguente:
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