This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32005R1177
Commission Regulation (EC) No 1177/2005 of 20 July 2005 amending Regulation (EC) No 1238/95 establishing implementing rules for the application of Council Regulation (EC) No 2100/94 as regards the fees payable to the Community Plant Variety Office
Regolamento (CE) n. 1177/2005 della Commissione, del 20 luglio 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 1238/95 recante norme d’esecuzione del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio riguardo alle tasse da pagarsi all’Ufficio comunitario delle varietà vegetali
Regolamento (CE) n. 1177/2005 della Commissione, del 20 luglio 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 1238/95 recante norme d’esecuzione del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio riguardo alle tasse da pagarsi all’Ufficio comunitario delle varietà vegetali
GU L 189 del 21.7.2005, p. 26–27
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(BG, RO, HR)
GU L 287M del 18.10.2006, p. 209–210
(MT)
In force
21.7.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 189/26 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1177/2005 DELLA COMMISSIONE
del 20 luglio 2005
che modifica il regolamento (CE) n. 1238/95 recante norme d’esecuzione del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio riguardo alle tasse da pagarsi all’Ufficio comunitario delle varietà vegetali
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali (1), in particolare l’articolo 113,
sentito il consiglio di amministrazione,
considerando quando segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1238/95 della Commissione, del 31 maggio 1995, recante norme d’esecuzione del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio riguardo alle tasse da pagarsi all’Ufficio comunitario delle varietà vegetali (2) fissa le tasse riscosse dall’Ufficio comunitario delle varietà vegetali (di seguito «l’Ufficio») nonché il relativo importo. |
(2) |
Si ritiene che almeno sino alla fine del 2005 la riserva finanziaria dell’Ufficio sarà superiore all’importo necessario a garantire la continuità del suo funzionamento. A norma del regolamento (CE) n. 1238/95, la tassa annuale che i titolari di privative comunitarie per ritrovati vegetali sono tenuti a versare per gli anni 2006 e 2007, come anche le tasse relative agli esami tecnici effettuati nel 2006, non deve essere aumentata. |
(3) |
La disposizione del regolamento (CE) n. 1238/95 relativa alle tasse per il rilascio di copie andrebbe modificata per tenere conto delle modifiche al regolamento (CE) n. 1239/95 della Commissione, del 31 maggio 1995, recante norme d’esecuzione del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, riguardo al procedimento dinanzi all’Ufficio comunitario delle varietà vegetali (3) apportate dal regolamento (CE) n. 1002/2005. |
(4) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1238/95. |
(5) |
I provvedimenti di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la privativa comunitaria per ritrovati vegetali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 1238/95 è modificato come segue.
1) |
All’articolo 9, il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente: «1. L’Ufficio percepisce da ciascun titolare della privativa comunitaria per ritrovati vegetali (di seguito “il titolare”), una tassa per ogni anno di validità della privativa comunitaria (tassa annuale) pari a 300 EUR, negli anni dal 2003 al 2007, e a 435 EUR, a partire dal 2008.» |
2) |
All’articolo 12, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dal testo seguente:
|
3) |
Nell’allegato I la tabella è modificata come segue:
|
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 2005.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 227 dell’1.9.1994, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 873/2004 (GU L 162 del 30.4.2004, pag. 38).
(2) GU L 121 dell’1.6.1995, pag. 31. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 569/2003 (GU L 82 del 29.3.2003, pag. 13).
(3) GU L 121 dell’1.6.1995, pag. 37. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1002/2005 (GU L 170 dell’1.7.2005, pag. 7).