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Document 31979R2967

Regolamento (CEE) n. 2967/79 della Commissione, del 18 dicembre 1979, che determina le condizioni in cui taluni formaggi ammessi al beneficio di un regime preferenziale all'importazione devono essere trasformati

GU L 336 del 29.12.1979, p. 23–24 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (EL, ES, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 14/12/2001; abrogato da 32001R2535

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1979/2967/oj

31979R2967

Regolamento (CEE) n. 2967/79 della Commissione, del 18 dicembre 1979, che determina le condizioni in cui taluni formaggi ammessi al beneficio di un regime preferenziale all'importazione devono essere trasformati

Gazzetta ufficiale n. L 336 del 29/12/1979 pag. 0023 - 0024
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 11 pag. 0172
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 27 pag. 0154
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 11 pag. 0172
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 17 pag. 0063
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 17 pag. 0063


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REGOLAMENTO ( CEE ) N . 2967/79 DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 1979

che determina le condizioni in cui taluni formaggi ammessi al beneficio di un regime preferenziale all ' importazione devono essere trasformati

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

visto il regolamento ( CEE ) n . 804/68 del Consiglio , del 27 giugno 1968 , relativo all ' organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ( 1 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 1761/78 ( 2 ) , in particolare l ' articolo 14 , paragrafo 7 ,

visto il regolamento ( CEE ) n . 2915/79 del Consiglio , del 18 dicembre 1979 , che determina i gruppi di prodotti e le disposizioni speciali relative al calcolo dei prelievi nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ( 3 ) , in particolare l ' articolo 9 , paragrafo 3 ,

considerando che l ' articolo 9 del regolamento ( CEE ) n . 2915/79 dispone che , nei limiti di un contingente tariffario annuale di 3 500 t e semprechù il valore franco frontiera non sia inferiore a un determinato importo minimo , taluni formaggi destinati alla trasformazione possono essere importati nella Comunità previa riscossione di un prelievo di 12,09 ECU/100 kg ; che , a norma del regolamento ( CEE ) n . 2965/79 della Commissione , del 18 dicembre 1979 , relativo alla definizione delle condizioni alle quali è subordinata l ' ammissione di taluni prodotti lattiero-caseari in alcune voci tariffarie ( 4 ) , tali formaggi devono essere scortati da un certificato IMA indican il prezzo franco frontiera ; che occorre stabilire le disposizioni da osservare in materia di trasformazione ; che , per altri prodotti , queste disposizioni figurano nel regolamento ( CEE ) n . 1535/77 della Commissione , del 4 luglio 1977 , che determina le condizioni di ammissione di talune merci al beneficio di un regime tariffario favorevole all ' importazione in funzione della loro destinazione particolare ( 5 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 2687/77 ( 6 ) ; che tali disposizioni devono essere per quanto possibile applicate ;

considerando che , per fruire del trattamento d ' importazione preferenziale , occorre rispettare un determinato valore franco frontiera ; che si deve tener conto di ciò nel calcolare l ' importo dei dazi non riscossi menzionato agli articoli 2 e 3 del regolamento ( CEE ) n . 1535/77 ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Fatto salvo il disposto del presente regolamento , le disposizioni del regolamento ( CEE ) n . 1535/77 si applicano ai formaggi di cui alle sottovoci 04.04 E I b ) 1 e 04.04 E I b ) 5 della tariffa doganale comune , destinati alla trasformazione ed importati nei limiti dei contingenti tariffari previsti dall ' articolo 9 del regolamento ( CEE ) n . 2915/79 .

Articolo 2

1 . I formaggi di cui all ' articolo 1 si considerano trasformati se sono stati trasformati in prodotti compresi nella sottovoce 04.04 D della tariffa doganale comune .

2 . L ' importo dei dazi non riscossi menzionato negli articoli 2 e 3 del regolamento ( CEE ) n . 1535/77 è considerato pari , per 100 chilogrammi di peso netto , alla differenza tra il prelievo applicabile al prodotto in causa il giorno della sua immissione in libera pratica e l ' importo di 12,09 ECU .

3 . L ' esemplare di controllo T5 , di cui all ' articolo 9 , paragrafo 3 , del regolamento ( CEE ) n . 1535/77 , deve contenere , nel riquadro 104 , una o alcune delle diciture seguenti :

- destinazione particolare : regolamento ( CEE ) n . 1535/77 e regolamento ( CEE ) n . 2967/79 ,

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1980 .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

Fatto a Bruxelles , il 18 dicembre 1979 .

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

( 1 ) GU n . L 148 del 28 . 6 . 1968 , pag . 13 .

( 2 ) GU n . L 204 del 28 . 7 . 1978 , pag . 6 .

( 3 ) GU n . L 329 del 24 . 12 . 1979 , pag . 1 .

( 4 ) Vedi pag . 15 della presente Gazzetta ufficiale .

( 5 ) GU n . L 171 del 9 . 7 . 1977 , pag . 1 .

( 6 ) GU n . L 314 dell ' 8 . 12 . 1977 , pag . 21 .

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