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Document 31969L0466

Direttiva 69/466/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1969, concernente la lotta contro la cocciniglia di San José

GU L 323 del 24.12.1969, p. 5–6 (DE, FR, IT, NL)
edizione speciale inglese: serie I tomo 1969(II) pag. 565 - 566

Altre edizioni speciali (DA, EL, ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/11/2006; abrogato da 32006L0091

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1969/466/oj

31969L0466

Direttiva 69/466/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1969, concernente la lotta contro la cocciniglia di San José

Gazzetta ufficiale n. L 323 del 24/12/1969 pag. 0005 - 0006
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 2 pag. 0253
edizione speciale danese: serie I capitolo 1969(II) pag. 0549
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 2 pag. 0253
edizione speciale inglese: serie I capitolo 1969(II) pag. 0565
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 5 pag. 0023
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 3 pag. 0174
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 3 pag. 0174


++++

( 1 ) GU n . 156 del 15 . 7 . 1967 , pag . 31 .

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

dell'8 dicembre 1969

concernente la lotta contro la cocciniglia di San José

( 69/466/CEE )

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare gli articoli 43 e 100 ,

vista la proposta della Commissione ,

visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) .

visto il parere del Comitato economico e sociale ,

considerando che la produzione di piante dicotiledoni legnose e dei loro frutti ha un peso rilevante nell'agricoltura della Comunità ;

considerando che la resa di tale produzione è costantemente compromessa dall'azione di organismi nocivi ;

considerando che la protezione di tali piante da detti organismi nocivi deve non solo preservarne la capacità di produzione , ma costituire anche un mezzo per accrescere la produttività dell'agricoltura ;

considerando che le misure protettive contro l'introduzione di organismi nocivi in ciascuno Stato membro sarebbe di effetto limitato se detti organismi non venissero cambattuti simultaneamente e metodicamente su tutto il territorio della Comunità e se non se ne impedisse la propagazione ;

considerando che uno degli organismi nocivi più pericoloso per le piante dicotiledoni legnose è la cocciniglia di San José ( Quadraspidiotus perniciosus Comst . ) ;

considerando che questo organismo nocivo si è manifestato in vari Stati membri e che nella Comunità esistono zone contaminate ;

considerando che le colture di piante dicotiledoni legnose su tutto il territorio della Comunità rimarranno esposte a un pericolo permanente se non si adotteranno misure efficaci per lottare contro tale organismo nocivo e prevenirne la propagazione ;

considerando che per debellare detto organismo nocivo è necessario adottare disposizioni minime per la Comunità ; che gli Stati membri devono poter adottare , ove siano necessarie , disposizioni supplementari o più rigorose ,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

La presente direttiva riguarda le misure minime che si dovranno adottare negli Stati membri per combattere la cocciniglia di San José ( Quadraspidiotus perniciosus Comst . ) ed impedirne la propagazione .

Articolo 2

Ai sensi della presente direttiva si intende per :

a ) Vegetali : le piante vive e le parti vive di piante ad eccezione dei frutti e dei semi :

b ) Vegetali o frutti contaminati : i vegetali o frutti sui quali si trovano una o più cocciniglie di San José , di cui non sia data la prova che sono morte ;

c ) Piante ospiti della cocciniglia di San José : i vegetali dei generi Acer L . , Cotoneaster Ehrh . , Crataegus L . , Cydonia Mill . , Evonymus L . , Fagus L . , Juglans L . , Ligustrum L . , Malus Mill . , Populus L . , Prunus L . , Pyrus L . , Ribes L . , Rosa L . , Salix L . , Sorbus L . , Syringa L . , Tilia L . , Ulmus L . , Vitis L . ;

d ) Vivai : le colture in cui sono allevati vegetali destinati al trapianto , alla moltiplicazione o ad essere messi in circolazione come piante individuali con radici .

Articolo 3

Non appena costatata la presenza della cocciniglia di San José , gli Stati membri delimitano la zona contaminata e una zona di sicurezza sufficientemente ampia da assicurare la protezione delle zone circostanti .

Articolo 4

Gli Stati membri dispongono che nelle zone contaminate e nelle zone di sicurezza si effettui un adeguato trattamento delle piante ospiti della cocciniglia di San José per lottare contro tale organismo nocivo e prevenirne la propagazione .

Articolo 5

Gli Stati membri dispongono che :

a ) tutti i vegetali contaminati che si trovano in vivai devono essere distrutti ;

b ) tutti gli altri vegetali contaminati o sospetti di contaminazione che crescono in una zona contaminata devono subire un trattamento tale che i vegetali e i frutti freschi ivi prodotti , se posti in circolazione , non siano più contaminati :

c ) tutte le piante con radici ospiti della cocciniglia di San José , nonché le parti di dette piante destinate alla moltiplicazione prelevate in tale zona , devono essere ripiantate entro la zona contaminata o trasportate fuori da quest'ultima solo se la loro contaminazione non è stata costatata e se sono state trattate in modo da distruggere le cocciniglie di San José eventualmente presenti .

Articolo 6

Gli Stati membri vigilano affinché nelle zone di sicurezza le piante ospiti della cocciniglia di San José siano sorvegliate ufficialmente e controllate almeno una volta all'anno al fine di rilevare la comparsa della cocciniglia di San José .

Articolo 7

Gli Stati membri dispongono che in ogni partita di vegetali non radicati nel suolo e di frutti freschi , sulla quale è stata costatata una contaminazione , i vegetali e i frutti contaminati debbano essere distrutti e gli altri vegetali ed i frutti della partita debbano essere trattati o transformati in modo da distruggere le cocciniglie di San José eventualmente ancora presenti .

Articolo 8

Gli Stati membri abrogano le misure adottate per la lotta contro la cocciniglia di San José o per prevenirne la propagazione solo se la presenza della cocciniglia di San José non e piu costatata .

Articolo 9

Gli Stati membri vietano la detenzione della cocciniglia di San José .

Articolo 10

1 . Gli Stati membri possono autorizzare :

a ) deroghe alle misure di cui agli articoli 4, 5, 7 e 9 a fini scientifici e di lotta fitosanitaria , per esperimenti e per lavori di selezione ;

b ) in deroga agli articoli 5 , lettera b ) , e 7 , la trasformazione immediata di frutti freschi contaminati ;

c ) in deroga agli articoli 5 , lettera b ) , e 7 , la messa in circolazione nella zona contaminata di frutti freschi contaminati .

2 ) Gli Stati membri assicurano che le autorizzazioni di cui al paragrafo 1 sono concesse solo se controlli sufficienti garantiscono che esse non compromettono la lotta contro la cocciniglia di San José e non provocano un pericolo di propagazione di tale organismo nocivo .

Articolo 11

Gli Stati membri possono adottare disposizioni supplementari o più rigorose di lotta contro la cocciniglia di San Joseé o di prevenzione della sua propagazione , ove cic sia necessario per tale lotta o per tale prevenzione .

Articolo 12

Gli Stati membri mettono in vigore le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva al piu tardi due anni dopo la notifica e ne informano immediatamente la Commissione .

Articolo 13

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva .

Fatto a Bruxelles , addi 8 dicembre 1969 .

Per il Consiglio

Il Presidente

J . M . A . H . LUNS

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