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Document 62009CN0470

    Causa C-470/09 P: Impugnazione proposta il 26 novembre 2009 dal Territorio Histórico de Guipúzcoa — Diputación Foral de Guipúzcoa avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione ampliata) 9 settembre 2009 , cause riunite da T-30/01 a T-32/01, nonché da T-86/02 a T-88/02, Territorio Histórico de Álava — Diputación Foral de Álava e altri/Commissione delle Comunità europee

    GU C 37 del 13.2.2010, p. 10–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    13.2.2010   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 37/10


    Impugnazione proposta il 26 novembre 2009 dal Territorio Histórico de Guipúzcoa — Diputación Foral de Guipúzcoa avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione ampliata) 9 settembre 2009, cause riunite da T-30/01 a T-32/01, nonché da T-86/02 a T-88/02, Territorio Histórico de Álava — Diputación Foral de Álava e altri/Commissione delle Comunità europee

    (Causa C-470/09 P)

    2010/C 37/12

    Lingua processuale: lo spagnolo

    Parti

    Ricorrente: Territorio Histórico de Guipúzcoa — Diputación Foral de Guipúzcoa (rappresentanti: avv. ti I. Sáenz-Cortabarría Fernández e M. Morales Isasi)

    Altre parti nel procedimento: Territorio Histórico de Vizcaya — Diputación Foral de Vizcaya, Territorio Histórico de Álava — Diputación Foral de Álava, Comunidad Autónoma del País Vasco — Gobierno Vasco, Confederación Empresarial Vasca (Confebask), Commissione delle Comunità europee e Comunidad Autónoma de la Rioja

    Conclusioni del ricorrente

    Dichiarare ricevibile e fondato il presente ricorso di impugnazione;

    Annullare la sentenza impugnata;

    Accogliere la domanda presentata in primo grado e, sostanzialmente, la domanda proposta in subordine di annullamento dell’art. 3 della decisione controversa;

    In subordine, rinviare la causa al Tribunale di primo grado, ordinandogli di ammettere la prova respinta nel procedimento dinanzi ad esso pendente.

    Condannare la Commissione alle spese del procedimento in primo grado e in impugnazione, nonché l’interveniente in suo favore, la Comunidad Autónoma de la Rioja, alle spese del procedimento in primo grado.

    Motivi e principali argomenti

    1)

    Errore di diritto, in quanto il Tribunale avrebbe considerato che la conclusione di un procedimento di indagine formale relativo alla misura fiscale controversa, anteriormente all’entrata in vigore del regolamento (CE) n. 659/1999 (1), avrebbe richiesto l’esistenza di una decisione esplicita della Commissione in tal senso (diretta allo Stato membro).

    2)

    Snaturamento della decisione 28 novembre 2000, in quanto il Tribunale avrebbe considerato che detta decisione avrebbe posto fine ad un procedimento di indagine formale della misura fiscale controversa che avrebbe tratto origine da una denuncia depositata nell’aprile del 1994. Errore di diritto, in quanto il Tribunale non avrebbe considerato che il riesame della misura fiscale controversa, nell’anno 2000, doveva realizzarsi nel contesto del procedimento avviato per gli aiuti esistenti.

    3)

    Errore di diritto, in quanto il Tribunale non avrebbe osservato le norme procedurali di onere e valutazione della prova, particolarmente con riferimento alla prova documentale costituita dalla decisione 28 novembre 2000 (sua credibilità e efficacia probatoria). Violazione del diritto ad un giusto processo.

    4)

    Errore di diritto, in quanto il Tribunale avrebbe violato le norme procedurali di valutazione e onere della prova con riferimento agli indizi obiettivi, pertinenti, concordi e concludenti che operano nel caso di specie e che dimostrano che, anteriormente alla decisione 28 novembre 2000, la Commissione aveva esaminato preliminarmente la misura fiscale controversa e aveva concluso tale esame. Errore di diritto, in quanto il Tribunale non avrebbe considerato che il riesame della misura fiscale controversa nel 2000 doveva realizzarsi nel contesto del procedimento avviato per gli aiuti esistenti.

    5)

    Errore di diritto, in quanto il Tribunale avrebbe confermato la valutazione in quanto aiuti al funzionamento della misura fiscale controversa adottata nel 1993 mediante l’applicazione della definizione di aiuto all’investimento basata sulle direttive in materia di aiuti a finalità regionale del 1998. Violazione del principio della certezza del diritto, in particolare del principio di irretroattività.

    6)

    Errore di diritto in merito al concetto di «informazione pertinente» per l’esame preliminare di un regime fiscale nell’ambito degli aiuti di Stato, che induce il Tribunale a non valutare che la durata del procedimento preliminare è stata irragionevole.

    7)

    Errore di diritto, in quanto il Tribunale avrebbe valutato che il periodo di 79 mesi, nel caso esaminato, non sia una durata irragionevole per un procedimento di indagine formale della misura fiscale controversa e avrebbe quindi dichiarato che l’art. 14, n. 1, del regolamento (CE) n. 659/1999, in collegamento con il principio della certezza del diritto, non sia stato violato.

    8)

    Errore di diritto, in quanto il Tribunale avrebbe valutato che il periodo di 79 mesi, nel caso esaminato, non sia una durata irragionevole per un procedimento di indagine formale della misura fiscale controversa e avrebbe quindi dichiarato che l’art. 14, n. 1, del regolamento (CE) n. 659/1999, in collegamento con il principio di buona amministrazione, non sia stato violato.

    9)

    Errore di diritto, in quanto il Tribunale avrebbe valutato che, nel caso concreto, non concorrono circostanze eccezionali atte a giustificare il legittimo affidamento nella regolarità della misura fiscale controversa che ostano a che sia disposto il recupero degli aiuti in base all’art. 14, n. 1, del regolamento n. 659/1999. Snaturamento della decisione.

    10)

    Errore di diritto, in quanto il Tribunale avrebbe valutato che, nel caso concreto, il principio della parità di trattamento, che osta a che si è risposto il recupero degli aiuti in base all’art. 14, n. 1, del regolamento n. 659/1999, non sia stato violato.

    11)

    Errore di diritto, in quanto il Tribunale non avrebbe osservato le norme procedurali in materia di ammissione della prova decidendo di non ammettere la prova dedotta dal ricorrente, in merito all’esibizione di taluni documenti della Commissione, la quale alla luce degli argomenti svolti dal Tribunale nel respingere l’asserto del ricorrente, si rivela essenziale per la difesa dei suoi interessi. Violazione del diritto ad un giusto processo, del principio della parità delle armi e del diritto alla difesa.


    (1)  Regolamento del Consiglio 22 marzo 1999, n. 659, recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE (GU L 83, pag. 1).


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