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Document 52022XC0401(04)

Avviso agli operatori economici, importatori ed esportatori 2022/C 145 I/01

PUB/2022/299

GU C 145I del 1.4.2022, p. 1–1 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

1.4.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

CI 145/1


Avviso agli operatori economici, importatori ed esportatori

(2022/C 145 I/01)

L’Unione europea ha adottato diversi pacchetti (1) di misure restrittive nei confronti della Federazione russa in considerazione della guerra di aggressione russa contro l’Ucraina e di misure restrittive nei confronti della Repubblica di Bielorussia in considerazione della situazione in tale paese. Tutte queste misure devono essere attuate in modo efficace, sia dalle autorità competenti che dagli operatori economici dell’Unione.

Tali misure vietano l’importazione o l’esportazione diretta o indiretta delle merci in questione e vietano la partecipazione, consapevole e intenzionale, ad attività volte a eludere tali divieti. Stabiliscono inoltre che gli Stati membri applicano sanzioni in caso di violazione di tali regolamenti.

In considerazione del rischio di elusione, si consiglia agli operatori economici dell’UE di adottare adeguate misure di diligenza al fine di evitare che le misure vengano eluse

mediante esportazioni verso paesi terzi da cui tali merci possano essere facilmente deviate verso la Russia e la Bielorussia; occorre prestare particolare attenzione alle esportazioni di tali merci verso i paesi dell’Unione economica eurasiatica (UEE, costituita, oltre che dalla Federazione russa e dalla Repubblica di Bielorussia, dalle Repubbliche di Armenia e del Kazakhstan e della Repubblica del Kirghizistan), in quanto le merci che si trovano in un qualsiasi Stato membro dell’UEE circolano liberamente in tutta l’UEE;

mediante importazioni da paesi terzi dai quali le merci in questione possono essere facilmente deviate verso l’UE, in particolare quando tali paesi non applicano restrizioni alle importazioni dalla Russia e dalla Bielorussia; ciò vale in particolare per le merci importate da altri paesi dell’UEE.

Le misure di diligenza che gli esportatori e gli importatori sono invitati ad adottare consistono, ad esempio, nell’introduzione nei contratti di importazione e di esportazione di disposizioni volte a garantire che le merci importate o esportate non siano soggette a restrizioni. Le misure possono assumere la forma, ad esempio, di una dichiarazione in base alla quale il rispetto di tale disposizione è un elemento essenziale del contratto o di clausole contrattuali che impegnano l’importatore in paesi terzi a non esportare le merci in questione in Russia o in Bielorussia e a non rivendere le merci in questione a terzi partner commerciali che non si impegnano a non esportare le merci in questione in Russia o in Bielorussia e attribuendo loro la responsabilità qualora riesportino i prodotti in questione verso tali paesi.

Gli operatori dovrebbero tenere conto del fatto che, al fine di evitare l’elusione di tali regolamenti, le autorità doganali dell’UE possono effettuare controlli più rigorosi e chiedere anche prove inconfutabili del fatto che le merci in questione non vengano importate o esportate in Russia e Bielorussia attraverso paesi terzi.


(1)  https://www.sanctionsmap.eu/#/main


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