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Document 52000PC0281(01)

    Proposta di regolamento del Consiglio relativo all'assistenza all'Albania, alla Bosnia-Erzegovina, alla Croazia, alla Repubblica federale di Iugoslavia e all'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e recante modifica del regolamento (CEE) n. 3906/89

    /* COM/2000/0281 def. - CNS 2000/0111 */

    GU C 337E del 28.11.2000, p. 71–73 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    52000PC0281(01)

    Proposta di regolamento del Consiglio relativo all'assistenza all'Albania, alla Bosnia-Erzegovina, alla Croazia, alla Repubblica federale di Iugoslavia e all'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e recante modifica del regolamento (CEE) n. 3906/89 /* COM/2000/0281 def. - CNS 2000/0111 */

    Gazzetta ufficiale n. C 337 E del 28/11/2000 pag. 0071 - 0073


    Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO relativo all'assistenza all'Albania, alla Bosnia-Erzegovina, alla Croazia, alla Repubblica federale di Iugoslavia e all'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e recante modifica del regolamento (CEE) n. 3906/89

    (presentate dalla Commissione)

    RELAZIONE

    INTRODUZIONE

    La presente relazione riguarda due proposte di regolamento trasmesse per adozione al Consiglio:

    - una proposta di regolamento relativo all'assistenza all'Albania, alla Bosnia-Erzegovina, alla Croazia, all'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e alla Repubblica federale di Iugoslavia;

    - una proposta di regolamento relativo all'Agenzia europea per la ricostruzione.

    Proposta di regolamento relativo all'assistenza all'Albania, alla Bosnia-Erzegovina, alla Croazia, all'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e alla Repubblica federale di Iugoslavia

    1. UN QUADRO GIURIDICO UNIFICATO

    Nel dicembre 1999, la Commissione ha adottato una comunicazione [1] sulla futura assistenza ai paesi dei Balcani Occidentali, in cui annunciava che avrebbe proposto al Consiglio di adottare una nuova base giuridica per l'assistenza a questa regione [2].

    [1] COM(1999) 661 definitivo.

    [2] Albania, Bosnia-Erzegovina, Croazia, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Repubblica federale di Iugoslavia.

    La presente proposta si prefigge, tra l'altro, di unificare il quadro normativo per l'assistenza alla regione, la cui attuazione è attualmente disciplinata, a seconda dei paesi, dai regolamenti OBNOVA o PHARE. In alcuni casi, inoltre, uno stesso paese è contemplato da entrambi i regolamenti.

    La coesistenza delle due basi giuridiche PHARE e OBNOVA, ciascuna delle quali prevede procedure amministrative e di gestione diverse, ha causato numerosi problemi operativi messi giustamente in evidenza dal Parlamento europeo e dalla Corte dei conti. D'altro canto, sono stati formulati nuovi orientamenti per adeguare il programma PHARE alle nuove priorità dell'ampliamento. Il programma, pertanto, non rappresenta più uno strumento adeguato per fornire assistenza alla regione dei Balcani Occidentali.

    La presente proposta di regolamento fornisce un quadro giuridico unico per l'assistenza ai cinque paesi interessati. Essa abroga il regolamento (CE) n. 1628/96 (OBNOVA) e le disposizioni dell'allegato del regolamento (CEE) n. 3906/89 (PHARE) relative ai paesi della regione interessati.

    L'assistenza fornita dalla Comunità in altri settori e nel quadro di altri regolamenti sarà complementare all'assistenza prevista dal nuovo regolamento nel quadro del partenariato e dovrà articolarsi con essa. Ciò riguarda i seguenti tipi d'aiuto, non contemplati dal nuovo regolamento: aiuti umanitari, certe azioni a favore della democrazia nel quadro del regolamento (CE) n. 976/99 del 29 aprile 1999 e l'assistenza macroeconomica straordinaria.

    2. ELEMENTI PRINCIPALI DELLA PROPOSTA

    - Obiettivi dell'assistenza

    Il processo di stabilizzazione e di associazione, che spiana la "via verso l'Europa" per ciascuno dei paesi della regione, è la pietra angolare della politica dell'UE nei Balcani. Questo processo, volto ad instaurare relazioni contrattuali formali con l'UE nel quadro di un accordo di stabilizzazione e di associazione, prevede un'assistenza e una cooperazione economiche e finanziarie, un dialogo politico, un miglioramento degli scambi, compresa la creazione di una zona di libero scambio, un allineamento alla legislazione e alle pratiche dell'UE e una cooperazione in settori quali la giustizia e gli affari interni [3].

    [3] Relazione sui Balcani Occidentali presentata al Consiglio europeo di Lisbona dal segretario generale/alto rappresentante di concerto con la Commissione.

    Il Consiglio europeo, riunitosi a Lisbona nei giorni 23 e 24 marzo 2000, ha confermato che il suo obiettivo globale resta quello della massima integrazione possibile dei paesi della regione nel contesto politico ed economico dell'Europa e che il processo di stabilizzazione e di associazione costituisce la chiave di volta della sua politica nei Balcani.

    L'assistenza prevista dal futuro regolamento mirerà principalmente a promuovere la partecipazione dei paesi beneficiari al processo di stabilizzazione e di associazione, nonché una stretta cooperazione a livello regionale.

    Nel corso di questo processo, i paesi beneficiari dovranno improntare il loro sviluppo politico, economico e istituzionale ai valori e ai modelli su cui si fonda l'Unione europea: democrazia, rispetto dei diritti dell'uomo e delle minoranze, Stato di diritto ed economia di mercato.

    In quest'ottica, si dovrà concentrare l'assistenza (investimenti e potenziamento istituzionale) sullo sviluppo e sulla modernizzazione delle istituzioni e delle amministrazioni, al fine di consolidare la democrazia, lo Stato di diritto e il rispetto dei diritti dell'uomo e delle minoranze.

    L'assistenza cercherà inoltre di fornire alle istituzioni e alle amministrazioni interessate le competenze necessarie per attuare politiche economiche e sociali imperniate su riforme orientate verso l'economia di mercato.

    L'assistenza potrà servire altresì a favorire l'allineamento delle legislazioni dei paesi interessati con quella della Comunità europea, un fattore importante ai fini del ravvicinamento di questi paesi all'Unione europea.

    La ricostruzione e il ritorno dei profughi rimarranno prioritari laddove sia ancora necessaria un'assistenza, che però non può essere dissociata dallo sviluppo economico e istituzionale dei paesi beneficiari.

    - Programmazione

    In linea di massima, l'assistenza verrà attuata nel quadro di programmi nazionali e di programmi destinati a più beneficiari.

    Programmi nazionali

    I beneficiari saranno associati per quanto possibile alla programmazione nell'ambito di un dialogo e di un partenariato.

    Il partenariato consentirà di discutere con i paesi beneficiari dei programmi di riforme nei settori prioritari. L'assistenza è indissociabile da queste riforme, e verrà programmata in modo da accompagnarle e da sostenerle.

    Programmi destinati a più beneficiari

    I paesi della regione potranno partecipare ad iniziative di portata regionale grazie ai programmi realizzati in settori quali la cooperazione doganale, il commercio, la giustizia e gli affari interni, specie per quanto riguarda gli aspetti connessi alla criminalità transnazionale e alla prevenzione delle attività illecite.

    - Comitatologia

    Conformemente alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, la Commissione sarà assistita da un comitato di gestione analogo a quello che opera attualmente nell'ambito dei programmi PHARE e OBNOVA.

    Il comitato di gestione istituito nel quadro del programma OBNOVA si pronuncia sulle decisioni di finanziamento superiori a 5 milioni di euro, un importo fissato nel 1998 quando si è modificato il regolamento 1628/96 per aumentare la rapidità degli interventi. Detto importo viene portato a 10 milioni di euro onde accelerare ulteriormente l'esecuzione.

    L'importo suddetto potrà essere riveduto in futuro qualora si proceda all'armonizzazione dei vari programmi di aiuti esterni.

    Saranno inoltre adottati, sempre secondo la procedura di comitatologia, orientamenti generali a carattere operativo per l'attuazione del presente regolamento.

    - Condizionalità

    Conformemente all'articolo 3 della proposta di regolamento, "il rispetto dei principi democratici, dello Stato di diritto, dei diritti dell'uomo e delle minoranze e delle libertà fondamentali costituisce una condizione preliminare per beneficiare dell'assistenza". Qualora questi principi non vengano rispettati, il Consiglio può prendere le misure del caso su proposta della Commissione.

    A queste condizioni si aggiungeranno altri requisiti di natura politica, segnatamente quelli definiti dal Consiglio nelle conclusioni del 29 aprile 1997 che riguardano, fra l'altro, determinati tipi di assistenza (impegno ad attuare riforme democratiche ed economiche, ecc.).

    Si avvierà un dialogo con le autorità competenti sul rispetto di queste condizioni, che consentirà al tempo stesso di chiarire le aspettative dell'Unione europea, di valutare l'impegno delle autorità in questione e di incoraggiarle ad approfondire le misure necessarie per soddisfare le condizioni suddette. La valutazione del rispetto di queste condizioni influirà sull'assistenza fornita nel quadro del regolamento.

    Questa condizionalità dovrà fungere da incentivo nell'ambito di un dialogo con le autorità interessate a sostegno degli obiettivi di integrazione del processo di stabilizzazione e di associazione.

    Qualora lo Stato non rispetti le condizioni di cui all'articolo 3 della proposta, e quando il grado di conformità alle condizioni politiche applicabili all'assistenza (aprile 1999) non raggiunga una soglia minima, l'assistenza potrà essere concessa direttamente alle autorità locali/regionali, alle entità federate o ad altre entità.

    Proposta di regolamento relativo all'Agenzia europea per la ricostruzione

    L'Agenzia europea per la ricostruzione è stata creata dal regolamento (CE) n. 2454/99 del 15 novembre 1999, recante modifica del regolamento (CE) n. 1628/96 che costituisce la base giuridica per l'attuazione dell'assistenza nel quadro del regolamento OBNOVA.

    La proposta di regolamento relativo all'assistenza all'Albania, alla Bosnia-Erzegovina, alla Croazia, all'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e alla Repubblica federale di Iugoslavia abroga il regolamento (CE) n. 1628/96.

    Occorre pertanto riprendere in un nuovo regolamento le disposizioni relative alla creazione e al funzionamento dell'Agenzia europea per la ricostruzione, introducendo le lievi modifiche necessarie per adeguarle al nuovo regolamento sull'assistenza.

    2000/0111 (CNS)

    Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO relativo all'assistenza all'Albania, alla Bosnia-Erzegovina, alla Croazia, alla Repubblica federale di Iugoslavia e all'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e recante modifica del regolamento (CEE) n. 3906/89

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 308,

    vista la proposta della Commissione [4],

    [4] GU C ...

    visto il parere del Parlamento europeo [5],

    [5] GU C ...

    considerando quanto segue:

    (1) La Comunità fornisce assistenza all'Albania, alla Bosnia-Erzegovina, alla Croazia, alla Repubblica federale di Iugoslavia e all'ex Repubblica iugoslava di Macedonia.

    (2) Attualmente l'assistenza a favore di detti paesi è fornita per l'essenziale nel contesto del regolamento (CE) n. 1628/96 del Consiglio del 25 luglio 1996 relativo all'aiuto alla Bosnia-Erzegovina, alla Croazia, alla Repubblica federale di Iugoslavia e all'ex Repubblica iugoslava di Macedonia (OBNOVA) [6], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2454/1999 [7], nonché del regolamento (CEE) n. 3906/89 del Consiglio del 18 dicembre 1989, relativo all'aiuto economico a favore di alcuni paesi dell'Europa centrale e orientale (PHARE) [8], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1266/1999 [9]. Di conseguenza l'assistenza comunitaria è disciplinata da procedure differenziate, che ne appesantiscono la gestione. È opportuno, a fini di efficacia, unificare il quadro giuridico relativo a tale assistenza. È conseguentemente opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 1628/96 e modificare il regolamento (CEE) n. 3906/89. Al fine di garantire la continuità di azione dell'Agenzia europea per la ricostruzione, è opportuno riprodurre in un diverso regolamento, la cui entrata in vigore deve coincidere con la data della detta abrogazione.

    [6] GU L 204 del 14.8.1996, pag. 1.

    [7] GU L 299 del 20.11.1999, pag. 1.

    [8] GU L 375 del 23.12.1989, pag. 11.

    [9] GU L 161 del 26.6.1999, pag. 68.

    (3) Il Consiglio europeo, riunitosi a Lisbona nei giorni 23 e 24 marzo 2000, ha confermato che il suo obiettivo globale resta quello della massima integrazione possibile dei paesi della regione nel contesto politico ed economico dell'Europa e che il processo di stabilizzazione e di associazione costituisce la chiave di volta della sua politica nei Balcani.

    (4) L'assistenza finanziaria attuale deve essere sviluppata e riorientata per adeguarla agli obiettivi politici dell'Unione europea nei confronti di questa regione, e soprattutto perché contribuisca al processo di stabilizzazione e di associazione.

    (5) A tal fine, l'assistenza mirerà in particolare a sviluppare il quadro istituzionale, legislativo ed economico in funzione dei valori e dei modelli su cui si basa l'Unione europea.

    (6) Il rispetto dei principi democratici, dei diritti dell'uomo e delle minoranze, nonché delle libertà fondamentali, costituisce una condizione preliminare per poter beneficiare dell'assistenza.

    (7) Va rivolta particolare attenzione alla dimensione regionale dell'assistenza, specie per sostenere il ruolo dell'Unione europea nel quadro del Patto di stabilità nonché una stretta cooperazione regionale.

    (8) Considerate la situazione politica di determinate regioni e le varie entità che esercitano competenze legate all'attuazione dell'assistenza, in certi casi quest'ultima deve poter essere fornita direttamente a beneficiari diversi dallo Stato.

    (9) La Commissione definirà orientamenti generali, secondo la procedura di gestione prevista dal presente regolamento, onde rendere più efficace l'assistenza e inquadrarne l'attuazione.

    (10) La partecipazione alle gare d'appalto e ai contratti dovrà essere aperta anche ai paesi beneficiari dei programmi TACIS e MEDA onde promuovere la cooperazione nella regione.

    (11) È opportuno prevedere meccanismi di controllo e di tutela degli interessi finanziari della Comunità, segnatamente mediante intervento, nell'esercizio delle rispettive competenze, della Commissione, della Corte dei Conti e dell'OLAF, a norma del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità [10] e del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio del 18 dicembre 1995, relativo alla protezione degli interessi finanziari delle Comunità europee [11].

    [10] GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.

    [11] GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1.

    (12) Dato che le misure richieste dall'attuazione del presente regolamento sono misure di gestione ai sensi dell'articolo 2 della decisione 1999/468/CE del Consiglio del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione [12], è opportuno che tali misure siano adottate mediante la procedura di gestione di cui all'articolo 4 di detta decisione. Al fine di accelerare l'esecuzione degli interventi, è opportuno fissare a 10 milioni di euro l'importo per il quale è prevista la consultazione del comitato di gestione.

    [12] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

    (13) I soli poteri d'azione previsti dal trattato per tali misure sono quelli di cui all'articolo 308,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1. La Comunità fornisce un'assistenza finanziaria (in prosieguo "l'assistenza comunitaria") a favore dell'Albania, della Bosnia-Erzegovina, della Croazia, dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e della Repubblica federale di Iugoslavia.

    2. Possono beneficiare direttamente dell'assistenza comunitaria lo Stato, le entità federate, regionali e locali, gli organismi pubblici e parastatali, le organizzazioni di sostegno alle imprese, le cooperative, le società di mutua assistenza, le associazioni, le fondazioni e le organizzazioni non governative.

    3. Le entità create dalla comunità internazionale per assicurare l'amministrazione civile di determinate regioni, segnatamente l'alto rappresentante in Bosnia e l'Amministrazione civile provvisoria delle Nazioni Unite per il Kosovo, vengono debitamente consultate per l'attuazione dell'assistenza comunitaria a queste regioni. I programmi e i progetti attuati da queste entità possono beneficiare dell'assistenza comunitaria di cui al presente regolamento.

    Articolo 2

    1. L'assistenza comunitaria mira principalmente a favorire la partecipazione dei paesi beneficiari al processo di stabilizzazione e di associazione.

    2. L'assistenza comunitaria si prefigge in particolare:

    a) la ricostruzione e la stabilizzazione della regione;

    b) la creazione di un quadro istituzionale e legislativo a sostegno della democrazia, dello Stato di diritto, dei diritti dell'uomo e delle minoranze;

    c) lo sviluppo economico e sociale e le riforme economiche orientate verso l'economia di mercato;

    d) lo sviluppo di relazioni più strette fra i paesi beneficiari, fra questi paesi e l'Unione europea, nonché fra questi paesi e i paesi candidati all'adesione all'Unione europea;

    e) la promozione della cooperazione transnazionale, transfrontaliera e interregionale tra i paesi beneficiari, nonché tra questi ultimi e l'Unione europea.

    3. Si procede in linea di massima alla definizione di una strategia per ciascun paese, possibilmente in una prospettiva pluriennale.

    4. Nei limiti del possibile, l'assistenza comunitaria è attuata nel quadro di programmi nazionali e di programmi destinati a più beneficiari.

    5. L'assistenza consiste nel finanziare progetti e programmi d'investimento e di sviluppo delle istituzioni (institution building) in base ai principi di programmazione enunciati negli orientamenti generali definiti secondo la procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 2.

    Articolo 3

    1. Il rispetto dei principi democratici, dello Stato di diritto, dei diritti dell'uomo e delle minoranze, nonché delle libertà fondamentali, costituisce un elemento fondamentale per l'attuazione del presente regolamento e una conditio sine qua non per poter beneficiare dell'assistenza comunitaria. In caso di inosservanza di questi principi, il Consiglio può prendere le misure del caso, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.

    2. L'assistenza è subordinata altresì alle condizioni definite dal Consiglio nelle conclusioni del 29 aprile 1997 [13], specie per quanto riguarda l'impegno dei beneficiari ad attuare riforme democratiche, economiche e istituzionali.

    [13] Bollettino 4-1997, punto 2.2.1.

    Articolo 4

    1. L'assistenza comunitaria è concessa sotto forma di aiuti non rimborsabili.

    2. Il finanziamento comunitario può coprire le spese relative alla preparazione, all'esecuzione, al controllo e alla valutazione dei progetti e dei programmi, nonché le spese d'informazione.

    3. Il finanziamento comunitario può assumere la forma di cofinanziamenti. In caso di cofinanziamento di progetti d'investimento finanziati mediante prestiti concessi dalla Banca europea per gli investimenti o da altre istituzioni finanziarie internazionali, il finanziamento comunitario può assumere la forma di un abbuono d'interessi.

    4. Qualora in un paese o in un'entità beneficiario/a si verifichi o minacci di verificarsi una grave crisi politica ed economica, la Comunità può fornire in via eccezionale un sostegno al bilancio onde coprire spese ben precise.

    5. Sono esclusi dal finanziamento comunitario le imposte, i dazi e gli oneri, nonché gli acquisti di beni immobili.

    Articolo 5

    1. La Commissione attua l'assistenza comunitaria conformemente al regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee.

    2. La partecipazione agli appalti e ai contratti è aperta, a parità di condizioni, a tutte le persone fisiche e giuridiche degli Stati membri e degli Stati beneficiari del presente regolamento, nonché a quelle dei paesi candidati e dei paesi beneficiari dei programmi TACIS e MEDA.

    3. In caso di cofinanziamento, la Commissione può autorizzare, caso per caso, la partecipazione di cittadini di altri paesi alle gare d'appalto e ai contratti.

    Articolo 6

    1. Le decisioni di finanziamento e i contratti che ne derivano prevedono esplicitamente che la Commissione, o organismi da essa incaricati, e la Corte dei conti possano all'occorrenza procedere ad una verifica in loco.

    2. La Commissione può inoltre effettuare verifiche in loco e ispezioni a norma del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96. Le misure prese dalla Commissione conformemente alle procedure di cui all'articolo 8, paragrafo 2 dovranno tutelare adeguatamente gli interessi finanziari della Comunità ai sensi del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95.

    Articolo 7

    1. Le decisioni di finanziamento superiori a 10 milioni di euro vengono approvate conformemente alla procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 2. Il comitato viene informato di tutte le altre decisioni di finanziamento.

    2. Le decisioni che modificano decisioni prese conformemente alla procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 2 sono adottate dalla Commissione senza consultare il comitato quando non comportano modifiche sostanziali della natura dei progetti e delle azioni iniziali e, per quanto riguarda l'aspetto finanziario, quando non superano né il 20% del totale dell'impegno iniziale né 8 milioni di euro. Il comitato dev'essere informato di tutte le decisioni rivedute.

    Articolo 8

    1. La Commissione è assistita da un comitato composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.

    2. Quando venga fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di gestione di cui all'articolo 4 della decisione 1999/468/CE, salvo il disposto dell'articolo 7, paragrafo 3 della stessa.

    3. Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato in un mese.

    4. Il comitato può esaminare tutte le altre questioni inerenti all'attuazione del presente regolamento che gli vengono sottoposte dal presidente, anche su richiesta del rappresentante di uno Stato membro, e in particolare tutte le questioni connesse alla programmazione degli interventi, alla loro attuazione generale e ai cofinanziamenti.

    Articolo 9

    La Commissione presenta ogni anno al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione dell'assistenza comunitaria.

    Articolo 10

    1. Il regolamento (CE) n. 1628/96 è abrogato.

    2. All'allegato del regolamento (CEE) n. 3906/89, le menzioni "Bosnia-Erzegovina", "Albania", "Croazia", "ex Repubblica iugoslava di Macedonia" e "Iugoslavia" sono soppresse.

    Articolo 11

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il

    Per il Consiglio

    Il Presidente

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