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Document 52000PC0340
Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EC) No 2027/97 on air carrier liability in the event of accidents
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2027/97 sulla responsabilità del vettore aereo in caso di incidenti
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2027/97 sulla responsabilità del vettore aereo in caso di incidenti
/* COM/2000/0340 def. - COD 2000/0145 */
GU C 337E del 28.11.2000, p. 68–70
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2027/97 sulla responsabilità del vettore aereo in caso di incidenti /* COM/2000/0340 def. - COD 2000/0145 */
Gazzetta ufficiale n. C 337 E del 28/11/2000 pag. 0068 - 0070
Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 2027/97 sulla responsabilità del vettore aereo in caso di incidenti (presentata dalla Commissione) RELAZIONE 1. Obiettivo della proposta 1. La Commissione propone un adeguamento della legislazione comunitaria per garantire la completa e simultanea conformità da parte dei vettori comunitari alle disposizioni della nuova Convenzione per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo firmata il 28 maggio 1999 - la "Convenzione di Montreal" [1]. [1] La Commissione propone in parallelo una decisione del Consiglio che autorizza la Comunità ad approvare detta Convenzione. 2. La Convenzione di Montreal istituisce un quadro giuridico aggiornato ed uniforme per disciplinare la responsabilità delle compagnie aeree in caso di danno ai passeggeri, al bagaglio ed al carico intervenuto durante viaggi internazionali. Essa rappresenta un notevole miglioramento rispetto al regime internazionale attualmente vigente, ossia il sistema basato sulla Convenzione di Varsavia del 1929, che essa è destinata a sostituire completamente nel tempo. 3. Il regolamento (CE) n. 2027/97 era stato adottato per istituire un regime moderno di responsabilità per le compagnie aeree della Comunità europea in caso di decesso e lesioni dei passeggeri. La sua modifica garantirà il pieno allineamento del regime comunitario con le nuove norme internazionali e garantirà anche un'applicazione uniforme delle norme di Montreal in tutti i trasporti effettuati da vettori comunitari. Senza un tale regolamento, vi sarebbe il pericolo di sottoporre il traffico intracomunitario ad un patchwork di regole in quanto la Convenzione di Montreal copre il trasporto aereo internazionale, mentre il regolamento n. 2027/97 copre tutti i trasporti di passeggeri effettuati dalle compagnie aeree europee, comprese le rotte interne negli Stati membri. Le modifiche al regolamento proposto garantiranno l'armonizzazione rispetto alle norme di Montreal dei limiti di responsabilità e delle difese giuridiche per tutti i trasporti effettuati da vettori europei, a prescindere dalla rotta in cui si è verificato l'incidente. Ciò garantirà un grado elevato di uniformità nella Comunità. 4. L'unica aggiunta di rilievo all'attuale regime comunitario proposto riguarda i bagagli ed i ritardi. In base alla modifica proposta, le disposizioni della Convenzione di Montreal in materia di perdita, danno e distruzione del bagaglio e danno provocato da ritardo saranno incorporate nel regime comunitario. Ciò garantirà che la legislazione comunitaria tratti tutte le questioni chiave di responsabilità, importanti per i passeggeri. 5. Per il bagaglio, la responsabilità dei vettori comunitari sarà soggetta ad un limite universale di 1000 diritti speciali di prelievo [2] (ossia circa EUR 1440). Come stabilito nella Convenzione di Montreal, questo limite non si applicherà se i passeggeri effettuano una dichiarazione speciale al momento dell'accettazione segnalando un interesse speciale per la consegna a destinazione anche se può essere chiesto loro di pagare un importo supplementare alla compagnia aerea per coprire il rischio supplementare. [2] Gli "Special Drawing Right" o SDR sono un'unità monetaria internazionale definita dal Fondo monetario internazionale. 1 SDR = EUR 1,44 alla data del 26 aprile 2000. 6. La perdita ed il danno del bagaglio sono più frequenti di qualsiasi altro tipo di contrattempo o incidente. E' quindi opportuno garantire che i viaggiatori e le compagnie aeree dell'Europa possano fare affidamento su un sistema uniforme di responsabilità basato sui principi della Convenzione di Montreal. Considerato però che il limite di responsabilità di 1000 SDR stabilito a Montreal è relativamente basso, la proposta impone anche ai vettori comunitari di garantire che i loro regimi di accettazione del bagaglio con un valore superiore a questo limite, siano equi e trasparenti. 7. Relativamente al danno provocato dal ritardo, la proposta estende l'applicazione del limite di responsabilità di Montreal di 4150 SDR (o circa EUR 6000) per passeggero, per coprire tutti i trasporti effettuati da vettori comunitari. Come nella Convenzione di Montreal, i vettori comunitari non saranno responsabili per tale danno se possono dimostrare di aver fatto quanto possibile per evitarlo oppure che era impossibile intraprendere una qualsiasi azione. Ciò significa in particolare che le compagnie aeree non potranno essere considerate responsabili ai sensi del regolamento per qualsiasi ritardo nel controllo del traffico aereo al di fuori del loro controllo. 2. Osservazioni generali 8. Con la Convenzione di Varsavia del 1929 furono stabilite per la prima volta norme internazionali per disciplinare la responsabilità dei vettori aerei in caso di decesso o lesioni dei loro passeggeri e di perdita o danno del bagaglio e del carico, Redatta ad un'epoca in cui l'aviazione era ancora un'industria agli inizi con precedenti di sicurezza incerti e bisognosa di protezione rispetto a rivendicazioni eccessive di compensazione, la Convenzione di Varsavia impose una serie di limiti alla responsabilità per danno dei vettori aerei. Rispetto agli standard attuali, questi limiti sono ora molto bassi ed anche quelli stabiliti nei vari accordi di modifica che comprendono il cosiddetto sistema di Varsavia offrono una compensazione molto inadeguata alle vittime di incidenti ed alle persone aventi diritto ad indennizzo. 9. Negli anni '80, in reazione ai limiti di responsabilità sempre più superati del sistema di Varsavia in caso di danno o lesioni ai passeggeri, vari paesi, tra cui alcuni Stati membri della CE, hanno iniziato ad imporre ai loro vettori ed aerei nazionali o, in taluni casi, a qualsiasi vettore aereo operante sul loro mercato nazionale, di osservare limiti molto più elevati. Negli anni '90 la stessa industria dell'aviazione ha iniziato a riconoscere l'inadeguatezza del sistema di Varsavia in materia di responsabilità per i passeggeri e l'Associazione internazionale del trasporto aereo (IATA) ha stabilito un regime volontario in base al quale le singole compagnie aeree possono scegliere un sistema di responsabilità illimitata. 10. In questa situazione e per garantire un sistema uniforme per i vettori aerei della Comunità europea (compresi i vettori charter che non sono coperti dal regime IATA), la Comunità ha adottato il regolamento (CE) n. 2027/97 sulla responsabilità del vettore aereo in caso di incidenti. Dall'entrata in vigore del regolamento, il 9 ottobre 1998, i vettori aerei comunitari non devono più seguire i bassi limiti di responsabilità stabiliti dal sistema di Varsavia in caso di decesso o lesione dei passeggeri in un incidente e devono attenersi al sistema di responsabilità illimitata stabilito dal regolamento che impone anche ai vettori comunitari di versare a titolo di anticipo alle vittime dell'incidente ed alle loro famiglie le somme necessarie per far fronte ad immediate necessità economiche. Inoltre, nel caso di rivendicazioni fino a 100.000 diritti speciali di prelievo, il regolamento vieta ai vettori comunitari di avvalersi della difesa legale secondo cui hanno adottato le misure possibili per evitare l'incidente. Questa disposizione mira a facilitare la soluzione di vertenze minori dove altrimenti gli onorari legali potrebbero rappresentare una proporzione elevata della compensazione corrisposta. I vettori aerei non comunitari non sono obbligati a seguire questo regime. Se però essi scelgono di non seguire il regime, sono obbligati ad informare i loro clienti europei al momento dell'acquisto del biglietto. Questa disposizione mira a garantire che i consumatori siano debitamente informati sui loro diritti. 11. Considerato che il sistema di Varsavia veniva rapidamente superato da diverse iniziative, fu deciso di sviluppare un nuovo strumento mondiale in sostituzione dell'accordo 1929 e delle sue successive modifiche. I lavori si sono conclusi il 28 maggio 1999 ad una conferenza diplomatica a Montreal dove è stato raggiunto un accordo su una nuova convenzione per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale. 12. Il nuovo accordo istituisce un nuovo quadro giuridico mondiale di responsabilità dei vettori aerei in caso di danno registrato durante un viaggio aereo internazionale. L'accordo, denominato "Convenzione di Montreal", sostituirà con il tempo completamente il sistema di Varsavia che risale a 70 anni fa. L'accordo in particolare stabilisce una responsabilità illimitata in caso di decesso o lesione dei passeggeri e limiti di responsabilità più elevati per il bagaglio ed il carico. Relativamente alla responsabilità illimitata, esso è comparabile con il sistema già in atto nella Comunità in forza del regolamento n. 2027/97. Anche l'introduzione nell'accordo di un primo livello di responsabilità per le rivendicazioni pari o inferiori a 100.000 SDR nell'ambito del quale i vettori aerei non possono escludere o limitare la loro responsabilità è comparabile con il sistema comunitario. La Convenzione di Montreal prevede inoltre espressamente che le singole parti della Convenzione possono imporre ai loro vettori di versare a titolo di anticipo alle vittime di incidenti e agli aventi diritto le somme necessarie per far fronte ad immediate necessità economiche. Ciò consentirà alla Comunità di continuare ad imporre questo obbligo ai suoi vettori aerei. 3. Revisione del regolamento (CE) n. 2027/97 del Consiglio sulla responsabilità del vettore aereo in caso di incidenti 13. L'adozione del regolamento (CE) n. 2027/97 del Consiglio ha introdotto un livello di protezione per i passeggeri dei vettori aerei comunitari molto più alto di quello offerto dal sistema di Varsavia. Al momento della sua adozione non esistevano prospettive immediate di migliorare il sistema di Varsavia e si ritenne necessario garantire il più presto possibile ai passeggeri europei un'adeguata compensazione in caso di incidente. Poiché il regolamento è vincolante per tutti i vettori della Comunità europea, a prescindere dalla rotta di esercizio, le regole si applicano al trasporto di passeggeri interno, intraeuropeo ed internazionale. Si tratta di una caratteristica importante del regolamento in quanto, nell'ambito del mercato interno dell'aviazione, non devono esserci distinzioni tra rotte internazionali nello spazio dell'UE e rotte interne nello spazio dei singoli Stati membri. Il regolamento garantisce l'uniformità sulle rotte all'interno della Comunità ed ha anche introdotto il concetto di anticipi di pagamento di compensazione che i vettori devono versare alle vittime di incidenti ed agli aventi diritto, a titolo di anticipo, le somme necessarie per far fronte ad immediate necessità economiche. 14. La Convenzione di Montreal ed il regolamento (CE) n. 2027/97 del Consiglio prevedono lo stesso sistema di base per la responsabilità in caso di decesso o lesioni dei passeggeri. Entrambi stabiliscono una regola generale di responsabilità illimitata, ossia, un vettore è tenuto a pagare qualsiasi importo finanziario sia attribuito in danni ad una persona avente diritto ad indennizzo. Per i danni fino a concorrenza di 100.000 SDR, il vettore non può escludere o limitare la sua responsabilità tranne se dimostra che il passeggero in causa ha provocato il danno o vi ha contribuito. Di conseguenza, l'adozione delle disposizioni della Convenzione di Montreal all'interno della Comunità non avrà effetti negativi per le disposizioni europee. Nei dettagli, occorre tuttavia una revisione delle disposizioni comunitarie per apportare le modifiche seguenti: i) Fare un riferimento alla Convenzione di Montreal in aggiunta all'attuale riferimento alla Convenzione di Varsavia in modo che la nuova Convenzione divenga un punto di riferimento ed il regolamento resti al passo con l'evoluzione. ii) Allineare le disposizioni in materia di responsabilità, esonero ed indennizzo in caso di decesso o lesioni esattamente sui testi delle disposizioni equivalenti nella Convenzione di Montreal in modo che il regime applicabile ai vettori comunitari, a prescindere che si tratti di una rotta internazionale, intracomunitaria o nazionale, sia uniforme. Il metodo scelto per garantire un preciso allineamento è un riferimento incrociato al pertinente articolo della Convenzione di Montreal. iii) Allineare maggiormente la formulazione della disposizione sulle somme da versare in anticipo con quella della Convenzione di Montreal ed aggiornare l'importo pagabile in caso di decesso di un passeggero per tener conto dell'inflazione registrata dopo l'adozione del regolamento (CE) n. 2027/97. iv) Migliorare e semplificare le disposizioni sull'informazione dei passeggeri per evidenziare maggiormente gli elementi che più li interessano. Tutti i passeggeri che acquistano biglietti nella CE devono essere adeguatamente informati sui limiti di responsabilità, se essi esistono. L'obiettivo dell'informazione è essenzialmente quello di preavvisare i passeggeri e consentire loro di stipulare eventualmente un'altra copertura assicurativa. Il grande numero di informazioni attualmente allegate ai biglietti aerei tende a creare confusione più che ad informare ed il progetto di regolamento mira a contribuire ad una semplificazione generale. In base alla proposta, i passeggeri devono essere informati soltanto sulle limitazioni principali, ma le informazioni che essi ricevono devono essere molto precise e riferirsi al volo di cui si tratta. I passeggeri non devono avere dubbi sui limiti applicabili. 15. Come già menzionato, la responsabilità per il bagaglio e quella provocata da ritardo figuranti nella Convenzione di Montreal non sono coperte nel regolamento (CE) n. 2027/97. La realizzazione di un sistema uniforme per tutte le forme di responsabilità nei confronti dei passeggeri e dei loro effetti personali su tutti i voli effettuati da vettori europei impone di ampliare in conseguenza il campo di applicazione del regolamento. Ciò darà ai passeggeri un maggiore grado di certezza sui loro diritti e garantirà che il regime comunitario sia pienamente compatibile con le nuove regole mondiali della Convenzione di Montreal. 16. Secondo la Commissione questo ampliamento è pienamente compatibile con il principio di sussidiarietà - Nella Comunità esiste un mercato interno dell'aviazione nel quale i vettori aerei forniscono i loro servizi sulla base di regole armonizzate. Le regole sulla responsabilità delle compagnie aeree nei confronti dei passeggeri sono un elemento essenziale nel contratto tra il cliente ed il vettore aereo e sono state armonizzate dal regolamento (CE) n. 2027/97. Questo regolamento ha istituito un sistema uniforme per tutti i vettori europei e per tutte le rotte intracomunitarie ed internazionali. L'attuale proposta prevede il completo allineamento del sistema comunitario vigente con il nuovo sistema mondiale istituito dalla Convenzione di Montreal del 1999 e l'adesione della Comunità a tale accordo. - Non essendo fatta una distinzione tra traffico nazionale ed internazionale nella Comunità e poiché i vettori aerei operano senza ostacoli in tutta la Comunità, la questione può essere trattata più efficacemente a livello comunitario. - L'azione comunitaria in questo campo garantirà una serie uniforme di regole per disciplinare la responsabilità da parte dei vettori della Comunità europea nei confronti dei passeggeri e del loro bagaglio per tutti i viaggi aerei, comprese le rotte internazionali, intracomunitarie e nazionali, su aerei di linea e su charter. 17. Per l'entrata in vigore del regolamento riveduto, la Commissione è a favore della data più tempestiva possibile, compatibilmente con il processo legislativo comunitario e il necessario adeguamento dell'industria. Essa riconosce tuttavia che un'entrata in vigore prima di quella della Convenzione di Montreal potrebbe creare una certa confusione relativamente agli obblighi dei vettori comunitari. Essa propone quindi di adoperarsi per garantire per quanto possibile la simultaneità. 2000/0145 (COD) Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 2027/97 sulla responsabilità del vettore aereo in caso di incidenti (Testo rilevante ai fini del SEE) IL PARLAMENTO EUROPEO ED IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 80, paragrafo 2, vista la proposta della Commissione [3], [3] GU C , , pag. . visto il parere del Comitato economico e sociale [4], [4] GU C , , pag. . visto il parere del Comitato delle regioni [5], [5] GU C , , pag. . deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato [6], [6] GU C , , pag. . considerando quanto segue: (1) nel quadro della politica comune dei trasporti è opportuno garantire un adeguato livello di compensazione ai passeggeri coinvolti in incidenti aerei; (2) una nuova Convenzione per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale è stata concordata a Montreal il 28 maggio 1999; essa stabilisce nuove norme generali in materia di responsabilità in caso di incidenti per il trasporto aereo internazionale in sostituzione di quelle figuranti nella Convenzione di Varsavia del 1929 e nelle sue successive modifiche; (3) la Convenzione di Montreal prevede un regime di responsabilità illimitata in caso di decesso o lesione dei passeggeri dei trasporti aerei; (4) la Comunità ha firmato la Convenzione di Montreal indicando la sua intenzione di diventare parte dell'accordo; (5) è necessario modificare il regolamento (CE) n. 2027/97 sulla responsabilità del vettore aereo in caso di incidenti [7] per allinearlo con le disposizioni sulla Convenzione di Montreal e creare così un sistema uniforme di responsabilità per il trasporto aereo internazionale; [7] GU L 285 del 17.10.1997, pag. 1. (6) nel mercato interno dell'aviazione è stata soppressa la distinzione tra trasporto nazionale ed internazionale ed è quindi opportuno avere nella Comunità europea lo stesso livello e tipo di responsabilità sia per il trasporto internazionale che per quello nazionale; (7) conformemente al principio di sussidiarietà, l'azione a livello comunitario è opportuna per creare un unico complesso di norme applicabili a tutti i vettori aerei della Comunità; (8) nel contesto di un sistema di trasporto aereo sicuro e moderno è opportuno un sistema di responsabilità illimitata in caso di decesso o lesioni dei passeggeri ; (9) i limiti di responsabilità uniformi per la perdita, il danno o la distruzione del bagaglio e per il danno occasionato da ritardo che si applicheranno a tutti i voli effettuati da vettori comunitari garantiranno norme semplici per i passeggeri e per le compagnie aeree e consentiranno ai passeggeri di stabilire quando occorre un'assicurazione complementare; (10) l'applicazione da parte dei vettori aerei della Comunità di regimi di responsabilità diversi sulle varie rotte delle loro reti non sarebbe pratica e creerebbe confusione per i passeggeri; (11) è opportuno alleviare le difficoltà finanziarie a breve termine delle vittime di incidenti e degli aventi diritto nel periodo immediatamente successivo ad un incidente; (12) l'articolo 50 della Convenzione di Montreal impone alle parti di garantire che i vettori aerei siano debitamente assicurati e bisogna tener conto dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio del 23 luglio 1992 sul rilascio delle licenze ai vettori [8] aerei nel conformarsi a questa disposizione; [8] GU L 240 del 24.8.1992, pag. 1. (13) le norme applicabili in materia di responsabilità in caso di incidente devono essere incluse in tutte le condizioni di trasporto delle compagnie aeree ed è opportuno rendere questa informazione facilmente accessibile ai passeggeri; (14) è opportuno fornire informazioni di base sulle norme di responsabilità applicabili a tutti i passeggeri in modo che essi possano stipulare coperture assicurative supplementari prima del viaggio, se necessario; (15) sarà necessario rivedere gli importi finanziari figuranti nel presente regolamento per tener conto dell'inflazione e di qualsiasi revisione dei limiti di responsabilità nella Convenzione di Montreal, HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CE) n. 2027/97 del Consiglio è modificato come segue: 1. Il titolo è sostituito dal testo seguente: "Regolamento (CE) n. 2027/97 sulla responsabilità del vettore aereo" 2. L'articolo 1 è sostituito dal testo seguente: "Articolo 1 1. Il presente regolamento stabilisce gli obblighi dei vettori aerei comunitari in materia di responsabilità per danno subito in caso di decesso o lesioni di un passeggero se l'incidente che ha provocato il decesso o le lesioni è avvenuto a bordo dell'aeromobile o nel corso delle operazioni di imbarco o di sbarco. 2. Il presente regolamento estende alcune disposizioni della Convenzione di Montreal per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale in modo da coprire tutti i trasporti di persone e del loro bagaglio effettuati da vettori aerei comunitari dietro retribuzione, compreso il trasporto tra località situate in un unico Stato membro. Esso si applica anche a tutti i tipi di trasporto aereo gratuito di persone e bagagli effettuati da vettori aerei comunitari." 3. L'articolo 2 è modificato come segue: i) La lettera c) è sostituita dal testo seguente: "(c) 'persona avente diritto ad indennizzo', il passeggero o qualsiasi persona fisica avente titolo a chiedere il risarcimento per quel passeggero, in conformità alla legge applicabile." ii) la lettera d) è soppressa. iii) la lettera f) è sostituita dal testo seguente: "(f) 'Convenzione di Varsavia', la Convenzione per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale, firmata a Varsavia il 12 ottobre 1929, la Convenzione di Varsavia come modificata all'Aia il 28 settembre 1955 e la Convenzione addizionale di Guadalajara del 18 settembre 1961." iv) È inserita la seguente lettera g): "(g) 'Convenzione di Montreal', la Convenzione per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale, firmata a Montreal il 28 maggio 1999." v) Il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente: "2. Le nozioni contenute nel presente regolamento che non sono definite nel paragrafo 1 sono equivalenti a quelle usate nella Convenzione di Montreal." 4. L'articolo 3 è sostituito dal testo seguente: "Articolo 3 1. La responsabilità di un vettore aereo comunitario per danno subito in caso di decesso o lesione personale di un passeggero è disciplinata dalle disposizioni di cui agli articoli 17, 20 e 21 della Convenzione di Montreal. 2. L'obbligo di assicurazione di cui all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2407/92 è inteso come l'obbligo del vettore aereo comunitario di essere assicurato fino ad un livello sufficiente a garantire che tutte le persone fisiche aventi diritto ad un indennizzo ricevano l'importo completo cui hanno diritto, ai sensi del presente regolamento." 5. È inserito il seguente articolo 3 bis: "Articolo 3 bis 1. La responsabilità di un vettore aereo comunitario per danno causato da ritardo e nel caso di distruzione, perdita, danno o ritardo durante il trasporto del bagaglio è disciplinata dalle disposizioni di cui agli articoli 19, 20, 22 paragrafi 1, 2, 5 e 6, e articolo 31 della Convenzione di Montreal. 2. L'importo supplementare che, conformemente all'articolo 22, paragrafo 2 della Convenzione di Montreal, può essere chiesto da un vettore comunitario se un passeggero fa una dichiarazione speciale di interesse per la consegna a destinazione del proprio bagaglio, è basato su una tariffa che è correlata ai costi supplementari connessi al trasporto ed all'assicurazione del bagaglio in causa, in aggiunta a quelli per il bagaglio valutato ad un livello pari o inferiore al limite di responsabilità. La tariffa è messa a disposizione dei passeggeri che ne fanno domanda. 3. Entro 14 giorni dal ricevimento di un reclamo presentato in relazione alle disposizioni del presente articolo, un vettore aereo comunitario notifica al passeggero interessato che il reclamo è stato ricevuto ed è in corso di esame." 6. L'articolo 4 è sostituito dal testo seguente: "Articolo 4 Nessuna disposizione del presente regolamento: - implica che un vettore aereo comunitario sia l'unico responsabile tenuto a risarcire i danni; - limita il diritto di una persona responsabile del danno ai sensi delle sue disposizioni di ricorrere contro qualsiasi altra persona." 7. L'articolo 5, paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente: "2. Fatto salvo il paragrafo 1, in caso di morte le somme anticipate non sono inferiori all'equivalente in euro di 16.000 diritti speciali di prelievo per passeggero." 8. L'articolo 6 è sostituito dal testo seguente: "Articolo 6 1. Le disposizioni degli articoli 3, 3 bis e 5 sono inserite nelle condizioni di trasporto del vettore aereo comunitario. 2. I vettori aerei forniscono ai passeggeri che ne fanno richiesta adeguate informazioni sulle disposizioni degli articoli 3, 3 bis e 5 presso le agenzie di viaggio del vettore aereo comunitario, le agenzie di viaggio e gli sportelli di registrazione e presso i punti di vendita. 3. Oltre all'obbligo di informazione di cui nelle Convenzioni di Varsavia e di Montreal, i vettori forniscono a tutti i clienti nella Comunità che acquistano servizi di trasporto aereo un'avvertenza per iscritto in cui si spiega, con parole semplici e di facile comprensione: - il limite applicabile per tali voli alla responsabilità del vettore in caso di decesso o di lesione, se tale limite esiste; - il limite applicabile per tale volo alla responsabilità del vettore in caso di distruzione, perdita o danno del bagaglio ed un'avvertenza che il bagaglio di valore superiore a questa cifra deve essere dichiarato come tale alla compagnia aerea al momento della registrazione oppure essere pienamente assicurato dal passeggero prima del volo; - il limite applicabile per tale volo alla responsabilità del vettore per danno causato da ritardo. 4. In tutti i trasporti effettuati da vettori comunitari i limiti indicati nell'avvertenza scritta sono quelli stabiliti dal presente regolamento. 5. L'inosservanza delle disposizioni del paragrafo 3 non pregiudica l'esistenza o la validità del contratto di trasporto che è comunque soggetto alle disposizioni del presente regolamento." 9. L'articolo 7 è sostituito dal testo seguente: "Articolo 7 Entro sei anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione redige una relazione sull'applicazione del regolamento. Essa esamina in particolare la necessità di rivedere gli importi menzionati nei pertinenti articoli della Convenzione di Montreal alla luce degli sviluppi economici.' Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica a decorrere dalla data della sua entrata in vigore o dalla data di entrata in vigore della Convenzione di Montreal, a seconda di quale data sia successiva. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, [.....] Per il Parlamento europeo Per il Consiglio La Presidente Il Presidente IMPATTO DELLE PROPOSTE SULLE IMPRESE, IN PARTICOLARE SULLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE (PMI) Titolo della proposta Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica e rifonde il regolamento (CE) n. 2027/97 sulla responsabilità del vettore aereo in caso di incidenti. Numero di riferimento del documento La proposta 1. Il regolamento (CE) n. 2027/97 sulla responsabilità del vettore aereo in caso di incidenti istituisce un regime uniforme di responsabilità per i vettori aerei comunitari. Sia per i passeggeri che per i vettori aerei comunitari è positiva l'esistenza di un sistema uniforme che crea certezza. Questa proposta prevede la revisione del sistema vigente per tener conto dei recenti sviluppi del diritto internazionale. Impatto sulle imprese 2. Tutti i vettori comunitari dovranno conformarsi al nuovo regolamento. Il settore del trasporto aereo è caratterizzato da un piccolo numero di grandi compagnie che trasportano la maggioranza dei passeggeri. 3. I vettori aerei comunitari dovranno cambiare le loro condizioni di trasporto per garantire di essere in linea con i dettagli del nuovo regime. Vi saranno scarse implicazioni economiche in quanto i vettori aerei comunitari devono già essere assicurati fino ad un livello commisurato alle disposizioni cardine delle proposte. Tutti i vettori aerei che vendono i loro servizi ai clienti nella Comunità dovranno fornire ai loro passeggeri informazioni precise sui limiti di responsabilità applicabili. Poiché essi sono già tenuti a fornire ai loro clienti avvertenze sul biglietto, ciò non rappresenta un onere supplementare significativo. 4. Non vi saranno effetti negativi sull'occupazione, sull'esercizio dell'attività o sulla competitività. 5. Non sono state previste disposizioni speciali per le piccole e medie imprese. I passeggeri hanno il diritto di avere lo stesso livello di protezione a prescindere dalle dimensioni della compagnia che li trasporta. Consultazione 6. Elenco delle organizzazioni che sono state consultate sulla proposta e breve sintesi delle loro osservazioni. Non disponibile.