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Dokument 62023CJ0410
Judgment of the Court (Fourth Chamber) of 8 May 2025.#I. SA v S. J.#Request for a preliminary ruling from the Sąd Okręgowy w Warszawie.#Reference for a preliminary ruling – Consumer protection – Directive 93/13/EEC – Unfair terms in consumer contracts – Article 2(b) – Concept of ‘consumer’ – Dual-purpose contract – Farmer concluding a contract for the purchase of a product intended for both agricultural and domestic use – Internal market for electricity – Directive 2009/72/EC – Article 3(7) – Annex I, paragraph 1 (a) – Household customer – Contract for the supply of electricity for a fixed period at a fixed price – Contractual penalty for early termination – National legislation limiting the amount of that penalty to the ‘costs and damages resulting from the contract’.#Case C-410/23.
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) dell' 8 maggio 2025.
I. SA contro S. J.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Okręgowy w Warszawie.
Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Direttiva 93/13/CEE – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Articolo 2, lettera b) – Nozione di “consumatore” – Contratto con duplice scopo – Agricoltore che ha stipulato un contratto di acquisto di un bene destinato sia alla sua azienda agricola sia al suo uso domestico – Mercato interno dell’energia elettrica – Direttiva 2009/72/CE – Articolo 3, paragrafo 7 – Allegato I, paragrafo 1, lettera a) – Cliente civile – Contratto di fornitura di energia elettrica a tempo determinato e a prezzo fisso – Penale contrattuale per recesso anticipato – Normativa nazionale che limita l’importo di tale penale ai “costi e indennità risultanti dal contenuto del contratto”.
Causa C-410/23.
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) dell' 8 maggio 2025.
I. SA contro S. J.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Okręgowy w Warszawie.
Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Direttiva 93/13/CEE – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Articolo 2, lettera b) – Nozione di “consumatore” – Contratto con duplice scopo – Agricoltore che ha stipulato un contratto di acquisto di un bene destinato sia alla sua azienda agricola sia al suo uso domestico – Mercato interno dell’energia elettrica – Direttiva 2009/72/CE – Articolo 3, paragrafo 7 – Allegato I, paragrafo 1, lettera a) – Cliente civile – Contratto di fornitura di energia elettrica a tempo determinato e a prezzo fisso – Penale contrattuale per recesso anticipato – Normativa nazionale che limita l’importo di tale penale ai “costi e indennità risultanti dal contenuto del contratto”.
Causa C-410/23.
Samling af Afgørelser – Retten
ECLI-indikator: ECLI:EU:C:2025:325
SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)
8 maggio 2025 ( *1 )
«Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Direttiva 93/13/CEE – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Articolo 2, lettera b) – Nozione di “consumatore” – Contratto con duplice scopo – Agricoltore che ha stipulato un contratto di acquisto di un bene destinato sia alla sua azienda agricola sia al suo uso domestico – Mercato interno dell’energia elettrica – Direttiva 2009/72/CE – Articolo 3, paragrafo 7 – Allegato I, paragrafo 1, lettera a) – Cliente civile – Contratto di fornitura di energia elettrica a tempo determinato e a prezzo fisso – Penale contrattuale per recesso anticipato – Normativa nazionale che limita l’importo di tale penale ai “costi e indennità risultanti dal contenuto del contratto”»
Nella causa C‑410/23 [Pielatak] ( i ),
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Sąd Okręgowy w Warszawie (Tribunale regionale di Varsavia, Polonia), con decisione del 26 maggio 2023, pervenuta in cancelleria il 3 luglio 2023, nel procedimento
I. SA
contro
S.J.,
LA CORTE (Quarta Sezione),
composta da I. Jarukaitis (relatore), presidente di sezione, N. Jääskinen, A. Arabadjiev, M. Condinanzi e R. Frendo, giudici,
avvocato generale: A. Rantos
cancelliere: A. Calot Escobar
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
– |
per il governo polacco, da B. Majczyna, in qualità di agente; |
– |
per la Commissione europea, da O. Beynet, M. Owsiany-Hornung e T. Scharf, in qualità di agenti, |
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 |
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 2, lettere b) e c), della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU 1993, L 95, pag. 29), e dell’articolo 3, paragrafi 5 e 7, nonché dell’allegato I, paragrafo 1, lettere a) ed e), della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE (GU 2009, L 211, pag. 55). |
2 |
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la I.S.A., un fornitore di energia elettrica (in prosieguo: il «fornitore»), e S.J., un imprenditore agricolo, in merito al pagamento di una penale contrattuale dovuta in ragione del recesso anticipato, da parte di quest’ultimo, da un contratto di fornitura di energia elettrica concluso da tali parti a tempo determinato e a un prezzo fisso. |
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
Direttiva 93/13
3 |
Ai sensi dell’articolo 2 della direttiva 93/13: «Ai fini della presente direttiva si intende per: (...)
|
Direttiva 2009/72
4 |
I considerando 3, 7, 8, 51, 52, 54 e 57 della direttiva 2009/72 erano così formulati:
(...)
(...)
(...)
(...)
|
5 |
L’articolo 1 di tale direttiva, intitolato «Oggetto e ambito di applicazione», così disponeva: «La presente direttiva stabilisce norme comuni per la generazione, la trasmissione, la distribuzione e la fornitura dell’energia elettrica, unitamente a disposizioni in materia di protezione dei consumatori al fine di migliorare e integrare i mercati competitivi dell’energia elettrica nella Comunità europea. (...)». |
6 |
L’articolo 2 di detta direttiva enunciava le seguenti definizioni: «Ai fini della presente direttiva si intende per: (...)
(...)
(...)». |
7 |
L’articolo 3 della medesima direttiva, intitolato «Obblighi relativi al servizio pubblico e tutela dei consumatori», ai paragrafi 5 e 7 prevedeva quanto segue: «5. Gli Stati membri provvedono a che:
Gli Stati membri provvedono inoltre affinché i diritti di cui alle lettere a) e b) siano riconosciuti a tutti i clienti in modo non discriminatorio per quanto riguarda i costi, gli oneri o il tempo. (...) 7. Gli Stati membri adottano misure adeguate per tutelare i clienti finali ed assicurano in particolare ai clienti vulnerabili un’adeguata protezione. (...) Essi garantiscono un elevato livello di protezione dei consumatori, con particolare riguardo alla trasparenza delle condizioni generali di contratto, alle informazioni generali ed ai meccanismi di risoluzione delle controversie. Gli Stati membri provvedono affinché i clienti idonei possano effettivamente cambiare fornitore con facilità. Per quanto riguarda almeno i clienti civili, queste misure comprendono quelle che figurano nell’allegato I». |
8 |
L’articolo 33 della direttiva 2009/72, intitolato «Apertura del mercato e reciprocità», al paragrafo 1 precisava quanto segue: «Gli Stati membri provvedono affinché tra i clienti idonei rientrino: (...) c) a partire dal 1o luglio 2007, tutti i clienti». |
9 |
L’articolo 37 di tale direttiva, intitolato «Compiti e competenze dell’autorità di regolamentazione», al paragrafo 1 così recitava: «L’autorità di regolamentazione ha i seguenti compiti: (...)
(...)». |
10 |
L’allegato I di detta direttiva, intitolato «Misure sulla tutela dei consumatori», al paragrafo 1 così disponeva: «Fatte salve le norme comunitarie relative alla tutela dei consumatori, nella fattispecie la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 1997, riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza [(GU 1997, L 144, pag. 19)], e la direttiva [93/13], le misure di cui all’articolo 3 consistono nel garantire che i clienti:
(...)
(...)». |
11 |
La direttiva 2009/72 è stata abrogata e sostituita, con effetto dal 1o gennaio 2021, dalla direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE (GU 2019, L 158, pag. 125), conformemente all’articolo 72, primo comma, della direttiva 2019/944. |
Direttiva 2011/83/UE
12 |
Il considerando 17 della direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2011, L 304, pag. 64), è così formulato: «La definizione di consumatore dovrebbe includere le persone fisiche che agiscono al di fuori della loro attività commerciale, industriale, artigianale o professionale. Tuttavia, nel caso di contratti con duplice scopo, qualora il contratto sia concluso per fini che parzialmente rientrano nel quadro delle attività commerciali della persona e parzialmente ne restano al di fuori e lo scopo commerciale sia talmente limitato da non risultare predominante nel contesto generale del contratto, la persona in questione dovrebbe altresì essere considerata un consumatore». |
Direttiva 2019/944
13 |
Ai sensi del considerando 1 della direttiva 2019/944: «Occorre apportare una serie di modifiche alla direttiva [2009/72]. A fini di chiarezza è opportuno procedere alla sua rifusione». |
14 |
L’articolo 12 della direttiva 2019/944, intitolato «Diritto di cambiare e norme sui relativi oneri», ai paragrafi 2 e 3 prevede quanto segue: «2. Gli Stati membri assicurano che almeno i clienti civili e le piccole imprese non debbano pagare alcun onere per il cambio di fornitore. 3. In deroga al paragrafo 2, gli Stati membri possono consentire ai fornitori o ai partecipanti al mercato coinvolti nell’aggregazione di imporre oneri di risoluzione del contratto ai clienti che risolvano volontariamente un contratto di fornitura di energia elettrica a tempo determinato e a prezzo fisso prima della scadenza, purché tali oneri rientrino in un contratto che il cliente ha sottoscritto volontariamente e siano comunicati in modo chiaro al cliente prima della sottoscrizione del contratto. Detti oneri devono essere proporzionati e non eccedere la perdita economica diretta incorsa dal fornitore o dal partecipante al mercato coinvolto nell’aggregazione risultante dalla risoluzione del contratto da parte del cliente, compresi i costi di eventuali pacchetti di investimenti o servizi già forniti al consumatore nell’ambito del contratto. L’onere della prova della perdita economica diretta è a carico del fornitore o del partecipante al mercato coinvolto nell’aggregazione e la legittimità degli oneri di risoluzione del contratto è soggetta al controllo dell’autorità di regolazione o di un’altra autorità nazionale competente». |
Diritto polacco
15 |
L’ustawa – Prawo energetyczne (legge sull’energia), del 10 aprile 1997 (Dz. U. n. 54, posizione 348), nella versione applicabile al procedimento principale (in prosieguo: la «legge sull’energia»), all’articolo 4j, paragrafo 3a, enuncia quanto segue: «Il cliente finale può recedere da un contratto a tempo determinato, in base al quale un’impresa del settore energetico fornisce a tale cliente combustibili gassosi o energia, senza dover sostenere costi o indennità diversi da quelli risultanti dal contenuto del contratto, presentando una dichiarazione scritta all’impresa del settore energetico». |
16 |
L’ustawa – Kodeks cywilny (legge recante il codice civile), del 23 aprile 1964 (Dz. U. n. 16, posizione 93), nella versione applicabile al procedimento principale (in prosieguo: il «codice civile»), all’articolo 483, paragrafo 1, prevede quanto segue: «Il contratto può prevedere che il risarcimento del danno derivante dall’inadempimento o dall’inesatto adempimento di un’obbligazione non pecuniaria avvenga mediante il pagamento di una somma determinata (penale contrattuale)». |
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
17 |
Il 18 marzo 2017 S.J. e il fornitore hanno concluso un contratto di fornitura di energia elettrica (in prosieguo: il «contratto di cui trattasi nel procedimento principale»), al quale erano acclusi un allegato 1 e le condizioni generali di vendita, che ne costituivano parte integrante. |
18 |
L’articolo 7, paragrafo 2, di tale contratto stabiliva che quest’ultimo era concluso a tempo determinato fino al 31 dicembre 2021 e che la fornitura di energia elettrica avrebbe avuto inizio il 1o gennaio 2018. Il paragrafo 6 di tale articolo precisava che nel caso, in particolare, di recesso da detto contratto da parte del cliente prima della data indicata in tale paragrafo 2, lo stesso sarebbe stato tenuto a pagare una penale contrattuale, conformemente ai principi previsti al punto VI, paragrafi da 1 a 3, delle citate condizioni generali di vendita. In forza di tale paragrafo 1, l’importo di tale penale corrispondeva al prodotto dell’energia elettrica non utilizzata, dichiarata dal cliente nel contratto medesimo come «quantità di energia prevista» per un determinato luogo di fornitura, e del prezzo unitario di 60 zloty polacchi (PLN) (circa EUR 14) per megawattora (MWh). La quantità di energia non utilizzata veniva calcolata come la somma del consumo medio di energia stimato per ciascuno dei mesi successivi al recesso dal contratto di cui trattasi nel procedimento principale e rimanenti fino alla fine del periodo indicato in tale articolo 7, paragrafo 2. Il consumo di energia elettrica previsto al punto di prelievo era di 20 MWh all’anno e il punto di prelievo dell’energia elettrica, precisato nell’allegato 1 di tale contratto, era l’azienda agricola di S.J. |
19 |
Con lettera del 5 maggio 2017, consegnata al fornitore l’8 maggio 2017, S.J. ha comunicato a quest’ultimo di recedere dal contratto di cui trattasi nel procedimento principale, esercitando il diritto di recesso previsto dalla legge per i contratti conclusi da consumatori. Lo stesso ha inoltre presentato una dichiarazione riguardante la rinuncia agli effetti giuridici del contratto concluso per errore e ha sostenuto che tale contratto non era valido. |
20 |
Con lettera del 22 maggio 2020, il fornitore ha dichiarato di ritenere prive di effetto tali dichiarazioni. Esso ha emesso una nota di addebito che concedeva a S.J. un termine con scadenza il 7 luglio 2020 per pagare la somma di PLN 4700,22 (circa EUR 1128), a titolo di penale contrattuale, nonché una fattura datata 5 marzo 2018 dell’importo di PLN 254,33 (circa EUR 61) e una fattura rettificativa datata 8 gennaio 2020 dell’importo di PLN 314,90 (circa EUR 75), a titolo dell’energia fornita nel periodo compreso tra il 1o e il 10 gennaio 2018. |
21 |
Poiché S.J. ha rifiutato di pagare tali somme, il fornitore ha adito il Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie (Tribunale circondariale di Varsavia-Capitale, Polonia), chiedendo la condanna di S.J. al pagamento delle stesse. Tale giudice ha respinto il ricorso in parola. Da un lato, esso ha ritenuto che S.J. non avesse la qualità di consumatore e, pertanto, che non avesse potuto legittimamente recedere dal contratto di cui trattasi nel procedimento principale sulla base della normativa relativa alla tutela dei consumatori. A tal riguardo, esso ha rilevato, in particolare, che il contratto di cui trattasi nel procedimento principale designava come punto di prelievo l’azienda agricola di S.J. e che sebbene, indubbiamente, quest’ultimo avesse indicato che l’energia acquistata era destinata anche al suo uso domestico, ciò era insufficiente, tuttavia, per qualificarlo come consumatore, dal momento che tale contratto stabiliva di essere destinato a persone che non hanno la qualità di consumatore. Infatti, secondo detto giudice, l’utilizzo di un’offerta rivolta a clienti non aventi la qualità di consumatore provava, di per sé, che S.J. aveva concluso il contratto di cui trattasi nel procedimento principale quale professionista e che tale contratto riguardava direttamente la sua attività professionale, vale a dire la sua azienda agricola. |
22 |
Dall’altro lato, lo stesso giudice ha applicato l’articolo 4j, paragrafo 3a, della legge sull’energia, ma ha nondimeno ritenuto che la domanda di pagamento della penale contrattuale non dovesse essere accolta, dato che, in forza dell’articolo 483, paragrafo 1, del codice civile, una penale del genere può essere prevista solo in caso di inadempimento o di inesatto adempimento di un’obbligazione non pecuniaria, mentre, nel caso di specie, l’oggetto della prestazione dell’acquirente in caso di vendita di energia è una prestazione pecuniaria, vale a dire il pagamento del prezzo. |
23 |
Inoltre, le domande di pagamento per l’energia consumata sono state respinte in quanto infondate, dal momento che il fornitore non aveva fornito alcuna quantità di energia. |
24 |
Il fornitore ha proposto appello avverso tale sentenza dinanzi al Sąd Okręgowy w Warszawie (Tribunale regionale di Varsavia, Polonia), giudice del rinvio. Esso deduce, in particolare, la violazione dell’articolo 4j, paragrafo 3a, della legge sull’energia e dell’articolo 483, paragrafo 1, del codice civile. |
25 |
Il giudice del rinvio espone che, secondo quanto dichiarato da S.J., rappresentanti di un’impresa elettrica si sono presentati nella sua azienda agricola il 18 marzo 2017 e gli hanno presentato un’offerta relativa alla fornitura di energia elettrica. Egli avrebbe firmato, su loro consiglio, i moduli in bianco che gli erano stati presentati e avrebbe ricevuto, alla fine del mese di aprile 2017, una copia del contratto di cui trattasi nel procedimento principale in cui, da un lato, i dati e gli allegati erano diversi da quelli dell’offerta che gli era stata fatta e, dall’altro, erano state inserite in modo arbitrario informazioni relative al consumo di energia previsto. Per tale motivo, con lettera del 5 maggio 2017, egli ha manifestato la propria volontà di recedere da tale contratto. |
26 |
In tale contesto, il giudice del rinvio si chiede, in primo luogo, se S.J. abbia la qualità di professionista o di consumatore e se, di conseguenza, il suo recesso fosse valido. A tal riguardo, esso osserva, in particolare, che il Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie (Tribunale circondariale di Varsavia-Capitale) ha constatato che il contratto di cui trattasi nel procedimento principale menzionava come destinataria l’«azienda agricola» di S.J. e che è basandosi unicamente sull’articolo 2, paragrafo 4, di tale contratto, il quale stabiliva che detto contratto era destinato a persone non aventi la qualità di consumatore, che quest’ultimo giudice ha concluso che S.J. non aveva tale qualità. Esso rileva altresì che, in forza del diritto polacco, un agricoltore deve essere considerato un professionista, a meno che non gestisca la propria azienda agricola per il proprio fabbisogno. |
27 |
Se è certo vero che, secondo la giurisprudenza della Corte, la qualità di consumatore o di professionista, ai sensi della direttiva 93/13, deve essere determinata alla luce di un criterio funzionale consistente nel valutare se il rapporto contrattuale in esame rientri nell’ambito di attività estranee all’esercizio di una professione, una simile distinzione funzionale non sarebbe, tuttavia, possibile nel caso di specie, dato che sarebbe incontestabile che il contratto di cui trattasi nel procedimento principale aveva ad oggetto l’acquisto di energia sia per l’azienda agricola in questione, sia per l’uso domestico di S.J. Esso evidenzia, inoltre, che i contratti con duplice scopo non sono menzionati nella direttiva 93/13 e che, sebbene il considerando 17 della direttiva 2011/83 riguardi tale tipo di contratti, la Corte, in particolare nella sentenza del 20 gennaio 2005, Gruber (C‑464/01, EU:C:2005:32), avrebbe accolto, per stabilire se il firmatario di un contratto del genere possa essere considerato un consumatore, criteri diversi da quelli enunciati in tale considerando 17. |
28 |
In considerazione di tali elementi, il giudice del rinvio si chiede come debba essere interpretata la nozione di «consumatore», ai sensi dell’articolo 2, lettera b), della direttiva 93/13, qualora il contratto di cui trattasi abbia una finalità in parte privata e in parte professionale. |
29 |
In secondo luogo, dopo aver constatato che, tenuto conto della data di conclusione del contratto di cui trattasi nel procedimento principale, è la direttiva 2009/72 a essere pertinente per la decisione sulla controversia di cui è investito, il giudice del rinvio osserva che la possibilità di cambiare liberamente fornitore di energia e la tutela specifica dei consumatori figurano tra i principi formulati in tale direttiva e che la possibilità di recedere da un contratto è strettamente connessa al cambiamento di fornitore. Orbene, la possibilità di imporre oneri al cliente in caso di recesso, da parte di quest’ultimo, da un contratto di fornitura di energia concluso a tempo determinato è, a suo avviso, problematica sotto il profilo della garanzia di poter cambiare liberamente fornitore di energia. |
30 |
Dall’articolo 3, paragrafo 7, e dall’allegato I della direttiva 2009/72 discenderebbe che un cliente che ha la qualità di consumatore non deve pagare nulla in caso di cambiamento di fornitore o di recesso dal contratto. Inoltre, tale articolo 3, paragrafo 7, implicherebbe che debba essere garantita la possibilità, per il consumatore, di cambiare fornitore con facilità, senza subire discriminazioni per quanto riguarda i costi e senza che gli svantaggi economici imposti costituiscano un mezzo di discriminazione arbitraria nei confronti di altri fornitori, sicché il cliente non possa effettivamente cambiare fornitore. |
31 |
Tuttavia, l’articolo 4j, paragrafo 3a, della legge sull’energia, che prevede la possibilità di imporre oneri al cliente in caso di recesso anticipato da un contratto a tempo determinato, non stabilirebbe alcuna esenzione per i consumatori. Si porrebbe quindi la questione se tale legge sia contraria alla direttiva 2009/72 e, più in particolare, al livello elevato di tutela dei consumatori previsto nell’allegato I, paragrafo 1, lettere a) ed e), di quest’ultima e richiamato dal considerando 51 di tale direttiva. A tal riguardo, il giudice del rinvio sottolinea che il diritto polacco consente la previsione di penali contrattuali, ma non prevede alcun criterio per il loro calcolo, in particolare per quanto riguarda la proporzionalità con i costi, con i rischi incorsi o con il danno patito, il che sarebbe contrario ai requisiti stabiliti, in particolare, dall’articolo 3, paragrafo 7, di detta direttiva. Nella pratica, infatti, simili penali potrebbero essere pari ai costi potenzialmente fatturati per la fornitura concordata di energia, ciò che, di fatto, osterebbe alla possibilità di recedere da contratti del genere. |
32 |
In tali circostanze, il Sąd Okręgowy w Warszawie (Tribunale regionale di Varsavia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
|
Sulle questioni pregiudiziali
Sulla prima questione
33 |
Occorre anzitutto rilevare che sebbene, nella formulazione della sua prima questione, il giudice del rinvio si riferisca non solo alla lettera b) dell’articolo 2 della direttiva 93/13, che definisce la nozione di «consumatore», ai sensi di tale direttiva, ma anche alla lettera c) di tale articolo, che definisce la nozione di «professionista», ai sensi di detta direttiva, da tale formulazione e dalla motivazione della domanda di pronuncia pregiudiziale si evince che tale giudice chiede l’interpretazione della sola nozione di «consumatore». |
34 |
In tali circostanze, occorre ritenere che, con la sua prima questione, il giudice del rinvio chieda, in sostanza, se l’articolo 2, lettera b), della direttiva 93/13, letto alla luce del considerando 17 della direttiva 2011/83, debba essere interpretato nel senso che rientra nella nozione di «consumatore», ai sensi di tale disposizione, un imprenditore agricolo che conclude un contratto di fornitura di energia elettrica destinata sia alla sua azienda agricola sia al suo uso domestico. |
35 |
Ai sensi dell’articolo 2, lettera b), della direttiva 93/13, è un «consumatore» qualsiasi persona fisica che, nei contratti oggetto di tale direttiva, agisce per fini che non rientrano nel quadro della sua attività professionale. |
36 |
A tal riguardo, la Corte ha ripetutamente dichiarato che la nozione di «consumatore», ai sensi di tale articolo 2, lettera b), ha carattere oggettivo e prescinde dalle conoscenze concrete che l’interessato può avere o dalle informazioni di cui egli realmente dispone. La qualità di «consumatore» dell’interessato deve, pertanto, essere determinata alla luce di un criterio funzionale, consistente nel valutare se il rapporto contrattuale di cui trattasi rientri nell’ambito di attività estranee all’esercizio di una professione [v., in tal senso, ordinanza del 19 novembre 2015, Tarcău, C‑74/15, EU:C:2015:772, punto 27, e sentenza dell’8 giugno 2023, YYY. (Nozione di consumatore), C‑570/21, EU:C:2023:456, punto 30 e giurisprudenza citata]. |
37 |
Relativamente alla questione se e, in caso affermativo, in quali ipotesi una persona che abbia concluso un contratto con duplice scopo, vale a dire un contratto riguardante un bene o un servizio destinato a un uso connesso in parte alla sua attività professionale e che, quindi, è solo in parte estraneo a tale attività, possa nondimeno rientrare nella nozione di «consumatore», ai sensi di detto articolo 2, lettera b), la Corte ha già rilevato che, sebbene la mera formulazione di tale disposizione non consenta di determinarlo, il contesto in cui si inserisce detta disposizione non esclude che, in talune ipotesi, una persona fisica che conclude un simile contratto possa essere qualificata come «consumatore», ai sensi della medesima disposizione [v., in tal senso, sentenza dell’8 giugno 2023, YYY. (Nozione di consumatore),C‑570/21, EU:C:2023:456, punti da 31 a 39]. |
38 |
A tal riguardo, la Corte ha dichiarato che, al fine di garantire il rispetto degli obiettivi perseguiti dal legislatore dell’Unione nel settore dei contratti conclusi dai consumatori, nonché la coerenza del diritto dell’Unione, si deve tener conto, segnatamente, della nozione di «consumatore» contenuta nel considerando 17 della direttiva 2011/83, che esplicita la volontà del legislatore dell’Unione per quanto riguarda la definizione della nozione di «consumatore» nel caso di contratti con duplice scopo e da cui risulta che, qualora il contratto sia concluso per fini che parzialmente rientrano nel quadro delle attività commerciali della persona e parzialmente ne restano al di fuori e lo scopo commerciale sia talmente limitato da non risultare predominante nel contesto generale di tale contratto, la persona in questione dovrebbe anch’essa essere considerata un consumatore [v., in tal senso, sentenza dell’8 giugno 2023, YYY. (Nozione di consumatore), C‑570/21, EU:C:2023:456, punti da 40 a 45]. |
39 |
La Corte ha inoltre ricordato che la natura imperativa delle disposizioni contenute nella direttiva 93/13 e le particolari esigenze di tutela del consumatore richiedono un’interpretazione estensiva della nozione di «consumatore», ai sensi dell’articolo 2, lettera b), di tale direttiva, al fine di garantire l’effetto utile di quest’ultima [v., in tal senso, sentenza dell’8 giugno 2023, YYY. (Nozione di consumatore), C‑570/21, EU:C:2023:456, punto 46]. |
40 |
In tale contesto, la Corte ha altresì sottolineato che, poiché l’articolo 2, lettera b), della direttiva 93/13 è volto a tutelare i consumatori in caso di clausole contrattuali abusive, l’interpretazione restrittiva della nozione di «consumatore» adottata nella sentenza del 20 gennaio 2005, Gruber (C‑464/01, EU:C:2005:32), ai fini della determinazione della portata delle regole di competenza derogatorie previste agli articoli da 13 a 15 della Convenzione del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 1972, L 299, pag. 32), come modificata dalle convenzioni successive relative all’adesione dei nuovi Stati membri a tale convenzione, in caso di contratto con duplice scopo, non può essere estesa, per analogia, alla nozione di «consumatore», ai sensi dell’articolo 2, lettera b), della direttiva 93/13 [sentenza dell’8 giugno 2023, YYY. (Nozione di consumatore), C‑570/21, EU:C:2023:456, punto 51]. |
41 |
In considerazione di tali elementi, la Corte ha concluso che l’articolo 2, lettera b), della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che rientra nella nozione di «consumatore», ai sensi di tale disposizione, la persona che abbia concluso un contratto di mutuo destinato a un uso in parte connesso alla sua attività professionale e in parte estraneo a tale attività, unitamente a un altro mutuatario che non abbia agito nel quadro della sua attività professionale, qualora lo scopo professionale sia talmente limitato da non risultare predominante nel contesto generale di tale contratto [v., in tal senso, sentenza dell’8 giugno 2023, YYY. (Nozione di consumatore), C‑570/21, EU:C:2023:456, punto 53]. |
42 |
Da quanto precede discende che, al fine di stabilire se una persona fisica che conclude un contratto con duplice scopo, ricadente nell’ambito di applicazione della direttiva 93/13, agisca per fini che non rientrano nel quadro della sua attività professionale e, di conseguenza, sia ricompresa nella nozione di «consumatore», ai sensi dell’articolo 2, lettera b), della direttiva 93/13, occorre esaminare se lo scopo professionale di tale contratto sia talmente limitato da non risultare predominante nel contesto globale di quest’ultimo. |
43 |
Conformemente a una giurisprudenza costante, spetta al giudice nazionale investito di una controversia vertente su un contratto che può rientrare nell’ambito di applicazione della direttiva 93/13 verificare, tenendo conto di tutti gli elementi di prova e segnatamente dei termini di tale contratto, se l’interessato possa essere qualificato come «consumatore» ai sensi di tale direttiva. A tal fine, il giudice nazionale deve tener conto di tutte le circostanze del caso di specie e, in particolare, della natura del bene o del servizio oggetto del contratto di cui trattasi, idonee a dimostrare il fine per il quale tale bene o servizio è acquisito [sentenza dell’8 giugno 2023, YYY. (Nozione di consumatore), C‑570/21, EU:C:2023:456, punto 55 e giurisprudenza citata]. |
44 |
Lo stesso vale, nel caso di un contratto con duplice scopo, ai fini della valutazione, da un lato, dell’entità di ciascuna delle due parti di un contratto del genere, nel contesto generale dello stesso, e, dall’altro, della finalità predominante di tale contratto. Pertanto, nel caso di un contratto con duplice scopo, spetta al giudice nazionale esaminare tutte le circostanze relative al contratto di cui trattasi e valutare, sulla base degli elementi di prova oggettivi di cui dispone, in quale misura lo scopo professionale o extraprofessionale di tale contratto risulti predominante nel contesto generale di quest’ultimo [v., per analogia, sentenza dell’8 giugno 2023, YYY. (Nozione di consumatore), C‑570/21, EU:C:2023:456, punti 56 e 58]. |
45 |
Pertanto, se è vero che i termini del contratto di cui trattasi devono essere presi in considerazione, essi non possono tuttavia, di per sé, essere sufficienti per stabilire se, nel concludere un simile contratto con duplice scopo, la persona fisica interessata abbia o meno agito per fini che non rientrano nel quadro della sua attività professionale. Tuttavia, avuto riguardo all’oggetto del contratto di cui trattasi nel procedimento principale, il quale concerne un acquisto di energia elettrica, occorre precisare che una stima elevata del consumo annuo di energia elettrica che venga effettuata dalle parti può rivelare che lo scopo professionale è predominante, mentre una stima del consumo poco elevata può indicare che lo scopo predominante è l’uso domestico. |
46 |
Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 2, lettera b), della direttiva 93/13, letto alla luce del considerando 17 della direttiva 2011/83, deve essere interpretato nel senso che rientra nella nozione di «consumatore», ai sensi di tale disposizione, un imprenditore agricolo che conclude un contratto di fornitura di energia elettrica destinata sia alla sua azienda agricola sia al suo uso domestico, qualora lo scopo professionale di tale contratto sia talmente limitato da non risultare predominante nel contesto generale di detto contratto. |
Sulla seconda questione
47 |
In via preliminare, occorre rilevare, anzitutto, che dalla domanda di pronuncia pregiudiziale non risulta in che modo l’interpretazione dell’articolo 3, paragrafo 5, della direttiva 2009/72, menzionato nel testo della seconda questione, sarebbe rilevante ai fini della decisione nel procedimento principale. Infatti, ai sensi di tale paragrafo 5, lettere a) e b), gli Stati membri provvedono a che, da un lato, qualora un cliente, nel rispetto delle condizioni contrattuali, intenda cambiare fornitore, l’operatore o gli operatori interessati effettuino tale cambiamento entro tre settimane e, dall’altro, i clienti abbiano il diritto di ricevere tutti i pertinenti dati di consumo, diritti questi che devono essere riconosciuti a tutti i clienti in modo non discriminatorio per quanto riguarda i costi, gli oneri o il tempo. |
48 |
Ebbene, da tale domanda risulta che il recesso dal contratto di cui trattasi nel procedimento principale è avvenuto prima della sua data di entrata in vigore e prima che avesse avuto luogo qualsiasi fornitura di energia elettrica in base a quest’ultimo. In tali circostanze, e in assenza di spiegazioni da parte del giudice del rinvio a tal riguardo, nulla indica in che modo il procedimento principale riguarderebbe un caso di cambiamento di fornitore. Parimenti, nulla indica che tale procedimento concerna la comunicazione, da parte del fornitore, di dati di consumo. Peraltro, il diritto di cambiare fornitore con facilità che, in forza dell’articolo 2, punto 12, della direttiva 2009/72, in combinato disposto con l’articolo 33 di quest’ultima, beneficia, a partire dal 1o luglio 2007, tutti i clienti, ai sensi dell’articolo 2, punto 7, di tale direttiva, e alla luce del quale il giudice del rinvio esprime i dubbi che giustificano la sua seconda questione, è specificamente previsto all’articolo 3, paragrafo 7, di detta direttiva, il quale è anch’esso oggetto di tale questione. |
49 |
Analogamente, l’interpretazione richiesta dell’allegato I, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2009/72, anch’esso menzionato nel testo della seconda questione, non appare necessaria ai fini della decisione nel procedimento principale. Infatti, tale disposizione concerne il caso del cambiamento di fornitore di energia elettrica mentre, come constatato al punto precedente della presente sentenza, dalla domanda di pronuncia pregiudiziale non risulta in che modo tale procedimento riguarderebbe una simile ipotesi. |
50 |
Occorre poi ricordare che la nozione di «consumatore», utilizzata dal giudice del rinvio nel testo della seconda questione, non è definita dalla direttiva 2009/72, ma che la Corte ha già dichiarato che, in mancanza di indicazione in senso contrario in una data disposizione di detta direttiva, tale termine riveste, nella direttiva medesima, un significato ampio e include, in linea di principio, ogni «cliente finale», ai sensi dell’articolo 2, punto 9, della citata direttiva, vale a dire tanto i «clienti civili», ai sensi di tale articolo 2, punto 10, quanto i «clienti non civili», ai sensi del citato articolo 2, punto 11 [v., in tal senso, sentenza dell’11 gennaio 2024, G (Oneri di recesso anticipato), C‑371/22, EU:C:2024:21, punto 35]. |
51 |
Tuttavia, dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che è la portata della misura enunciata nell’allegato I, paragrafo 1, lettera a), quinto trattino, della direttiva 2009/72 a essere al centro degli interrogativi del giudice del rinvio. Ebbene, tale allegato I riguarda più specificamente, come risulta dall’articolo 3, paragrafo 7, ultima frase, di tale direttiva, i «clienti civili», ai sensi dell’articolo 2, punto 10, di detta direttiva. |
52 |
Infine, dal fascicolo di cui dispone la Corte risulta che il contratto di cui trattasi nel procedimento principale è stato concluso non solo a tempo determinato, ma anche a un prezzo fisso per tutta la durata di tale contratto. |
53 |
Sulla base di tali elementi, si deve ritenere che, con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chieda, in sostanza, se l’articolo 3, paragrafo 7, e l’allegato I, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/72, letti alla luce del considerando 51 di tale direttiva, debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale che consente di imporre una penale contrattuale a un cliente civile, qualora quest’ultimo receda anticipatamente da un contratto di fornitura di energia elettrica concluso a tempo determinato e a un prezzo fisso. |
54 |
Ai fini dell’interpretazione di una disposizione del diritto dell’Unione, si deve tener conto non soltanto della sua lettera, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte [sentenze del 7 giugno 2005, VEMW e a., C‑17/03, EU:C:2005:362, punto 41, e dell’11 gennaio 2024, G (Oneri di recesso anticipato), C‑371/22, EU:C:2024:21, punto 32]. |
55 |
Per quanto concerne, in primo luogo, la formulazione delle disposizioni di cui viene richiesta l’interpretazione, occorre ricordare che l’articolo 3, paragrafo 7, della direttiva 2009/72 impone agli Stati membri di adottare misure adeguate per tutelare i clienti finali, di garantire un elevato livello di protezione dei consumatori, con particolare riguardo alla trasparenza delle condizioni generali di contratto, alle informazioni generali ed ai meccanismi di risoluzione delle controversie, e di provvedere affinché i clienti idonei possano effettivamente cambiare fornitore con facilità. Tale disposizione aggiunge che, per quanto riguarda almeno i clienti civili, queste misure comprendono quelle che figurano nell’allegato I della citata direttiva. |
56 |
Come risulta da tale allegato I, paragrafo 1, lettera a), quinto trattino, [nella sua versione francese], tra le stesse figurano misure consistenti nel garantire che i clienti abbiano diritto a un contratto con il loro fornitore del servizio di energia elettrica che specifichi, in particolare, «l’existence d’une clause de résiliation sans frais» (l’esistenza di una clausola di recesso senza oneri). |
57 |
Tuttavia, da una comparazione delle diverse versioni linguistiche della direttiva 2009/72 emerge che è solo nella versione in lingua francese che tale disposizione appare indicare che, per quanto riguarda almeno i clienti civili, gli Stati membri devono adottare misure consistenti nel garantire che il contratto che i clienti concludono con il loro fornitore del servizio di energia elettrica preveda il loro diritto di recedere dallo stesso senza oneri. Infatti, in tutte le altre versioni linguistiche di tale direttiva, detta disposizione si limita a indicare, in sostanza, che, per quanto riguarda almeno i clienti civili, gli Stati membri devono adottare misure consistenti nel garantire che i clienti abbiano diritto a un contratto con il loro fornitore del servizio di energia elettrica che specifichi se sia possibile recedere da tale contratto senza oneri. |
58 |
Ciò posto, conformemente a una giurisprudenza costante, la formulazione utilizzata in una delle versioni linguistiche di una disposizione del diritto dell’Unione non può essere l’unico elemento a sostegno dell’interpretazione di questa disposizione né si può attribuire ad essa un carattere prioritario rispetto alle altre versioni linguistiche. Infatti, la necessità che un atto dell’Unione europea sia applicato e, quindi, interpretato in modo uniforme esclude che esso sia considerato isolatamente in una delle sue versioni, ma impone che esso sia interpretato in funzione dell’impianto sistematico e della finalità della normativa di cui fa parte (sentenza del 30 giugno 2022, Allianz Elementar Versicherung, C‑652/20, EU:C:2022:514, punto 36 e giurisprudenza citata). |
59 |
Per di più, occorre ricordare che l’ultimo comma dell’allegato I, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/72 specifica che le condizioni devono essere eque e comunicate in anticipo e che, comunque, le informazioni elencate in tale disposizione dovrebbero essere trasmesse prima della conclusione o della conferma del contratto. |
60 |
Da tali elementi discende che la formulazione dell’articolo 3, paragrafo 7, e dell’allegato I, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/72 indica che, per quanto riguarda almeno i clienti civili, gli Stati membri devono adottare le misure necessarie affinché tali clienti possano effettivamente, se lo desiderano, cambiare fornitore con facilità. Inoltre, essi devono adottare le misure necessarie per garantire che le clausole contrattuali siano eque, siano redatte in termini chiari e siano comunicate in anticipo, affinché il cliente possa comprenderne la portata prima della firma del contratto e acconsentirvi liberamente e con cognizione di causa, soddisfacendo così la condizione di trasparenza imposta da tale formulazione, e per assicurare che esista un meccanismo di risoluzione delle controversie che potrebbero sorgere tra tali clienti e il loro fornitore di energia elettrica. |
61 |
Per contro, la formulazione di tali disposizioni non consente di stabilire se esse escludano la facoltà, per gli Stati membri, di prevedere, nella loro normativa nazionale, che una penale contrattuale possa essere imposta a un cliente civile qualora quest’ultimo receda anticipatamente da un contratto di fornitura di energia elettrica concluso a tempo determinato e a un prezzo fisso. |
62 |
A tal riguardo, occorre rilevare, in particolare, che il fatto che una normativa nazionale consenta che un simile contratto preveda che sarà dovuta una penale contrattuale in caso di recesso anticipato del cliente dal contratto stesso non osta necessariamente a che tale cliente possa effettivamente cambiare fornitore con facilità, come stabilito dalla formulazione dell’articolo 3, paragrafo 7, della direttiva 2009/72, purché tale normativa contenga gli strumenti che permettono di garantire il rispetto delle condizioni enunciate al punto 60 della presente sentenza e, in particolare, di controllare l’importo di una penale del genere [v., per analogia, sentenza dell’11 gennaio 2024, G (Oneri di recesso anticipato), C‑371/22, EU:C:2024:21, punto 37]. Infatti, è più tale importo che l’esistenza in sé, in linea di principio, di una penale del genere a essere tale da ostare a un simile cambiamento. |
63 |
Per quanto riguarda, in secondo luogo, il contesto in cui si inseriscono l’articolo 3, paragrafo 7, e l’allegato I, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/72, occorre rilevare, anzitutto, che l’articolo 3, paragrafo 5, di tale direttiva specifica che i cambiamenti di fornitore avvengono nel rispetto delle condizioni contrattuali. Nello stesso senso, l’articolo 37, paragrafo 1, lettera l), di detta direttiva conferisce alle autorità di regolamentazione il compito di rispettare la libertà contrattuale per quanto concerne i contratti di approvvigionamento interrompibili nonché i contratti a lungo termine, a condizione che siano compatibili con il diritto dell’Unione e coerenti con le politiche dell’Unione. |
64 |
Inoltre, è vero che, in forza dell’allegato I, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2009/72, in combinato disposto con l’articolo 3, paragrafo 7, di quest’ultima, gli Stati membri devono, per quanto riguarda almeno i clienti civili, adottare misure consistenti nel garantire che tali clienti «non debbano sostenere spese per cambiare fornitore». Non se ne può tuttavia dedurre che la direttiva 2009/72 osti, in linea di principio, all’imposizione di una penale contrattuale in caso di recesso anticipato, da parte di un cliente civile, da un contratto di fornitura di energia elettrica concluso a tempo determinato e a un prezzo fisso. |
65 |
Infatti, ritenere che l’allegato I, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2009/72 implichi che un cliente civile, anche qualora receda anticipatamente da un contratto di fornitura di energia elettrica concluso a tempo determinato e a un prezzo fisso, non possa mai essere soggetto a una penale contrattuale, si porrebbe in contrasto con la formulazione di tale allegato I, paragrafo 1, lettera a), quinto trattino, nella maggior parte delle sue versioni linguistiche e, a seconda della versione linguistica presa in considerazione, priverebbe quest’ultima disposizione del suo effetto utile o introdurrebbe una contraddizione nella direttiva 2009/72. |
66 |
Ciò detto, quando una disposizione del diritto dell’Unione è suscettibile di più interpretazioni, occorre privilegiare quella che è idonea a salvaguardare l’effetto utile della disposizione stessa (sentenze del 24 febbraio 2000, Commissione/Francia, C‑434/97, EU:C:2000:98, punto 21, e del 23 novembre 2023, EVN Business Service e a., C‑480/22, EU:C:2023:918, punto 37 e giurisprudenza citata). Inoltre, secondo un principio ermeneutico generale, una disposizione deve essere interpretata, nei limiti del possibile, in modo da non inficiare la sua validità (sentenze del 4 ottobre 2001, Italia/Commissione, C‑403/99, EU:C:2001:507, punto 37, e del 21 settembre 2023, Stappert Deutschland, C‑210/22, EU:C:2023:693, punto 47 e giurisprudenza citata). |
67 |
Si deve quindi ritenere che le eventuali spese di cambiamento di fornitore, di cui all’allegato I, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2009/72, si distinguano dagli oneri connessi al recesso da un contratto, di cui alla lettera a) di tale disposizione, e che tale allegato I, paragrafo 1, lettera e), non escluda, in linea di principio, che gli Stati membri conservino la facoltà di prevedere, nella loro normativa nazionale, che una penale contrattuale possa essere imposta a un cliente civile, qualora lo stesso receda anticipatamente da un contratto di fornitura di energia elettrica concluso a tempo determinato e a un prezzo fisso. |
68 |
È peraltro in tal senso che il legislatore dell’Unione si è espressamente pronunciato quando ha adottato la direttiva 2019/944, come risulta inequivocabilmente dall’articolo 12, paragrafi 2 e 3, di tale direttiva, che costituisce, in conformità al considerando 1 di quest’ultima, una rifusione della direttiva 2009/72 e che sostituisce quest’ultima a far data dal 1o gennaio 2021. |
69 |
Infine, il considerando 51 della direttiva 2009/72 si limita a indicare, sotto un primo profilo, che gli interessi dei consumatori dovrebbero essere al centro di tale direttiva e che la qualità del servizio dovrebbe rientrare tra le competenze fondamentali delle imprese elettriche; sotto un secondo profilo, che occorre rafforzare e salvaguardare gli attuali diritti dei consumatori, garantendo tra l’altro una maggiore trasparenza; sotto un terzo profilo, che le disposizioni in materia di protezione dei consumatori dovrebbero assicurare che ciascuno di essi tragga profitto da un mercato competitivo, e, sotto un quarto profilo, che i diritti dei consumatori dovrebbero essere fatti rispettare dagli Stati membri o, ove lo Stato membro abbia così disposto, dalle autorità di regolamentazione. Tale considerando non contiene, quindi, alcuna indicazione che vada nel senso di privare, in linea di principio, gli Stati membri della facoltà di prevedere, nella loro normativa nazionale, che una penale contrattuale possa essere imposta a un cliente civile, qualora lo stesso receda anticipatamente da un contratto di fornitura di energia elettrica concluso a tempo determinato e a un prezzo fisso. |
70 |
Per contro, il considerando 52 di tale direttiva enuncia che i consumatori di energia elettrica devono poter disporre di informazioni chiare e comprensibili sui loro diritti in relazione al settore energetico e il considerando 54 della stessa specifica che le misure di risoluzione delle controversie previste in forza dell’articolo 3, paragrafo 7, di detta direttiva devono esserlo a favore di tutti i consumatori. |
71 |
Di conseguenza, si deve necessariamente constatare che dal contesto in cui si collocano l’articolo 3, paragrafo 7, e l’allegato I, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/72 non risulta che tali disposizioni ostino, in linea di principio, a una normativa nazionale che consente di imporre una penale contrattuale a un cliente civile, qualora quest’ultimo receda anticipatamente da un contratto di fornitura di energia elettrica concluso a tempo determinato e a un prezzo fisso. Per contro, da tale contesto discende, in sostanza, che una siffatta normativa nazionale deve, come lo indica già la formulazione delle disposizioni da interpretare, garantire che i clienti, e segnatamente quelli civili, abbiano il diritto di scegliere il proprio fornitore e di essere informati in modo chiaro e comprensibile dei loro diritti e siano posti in condizione di farli rispettare nell’ambito di un meccanismo di risoluzione delle controversie [v., per analogia, sentenza dell’11 gennaio 2024, G (Oneri di recesso anticipato), C‑371/22, EU:C:2024:21, punto 44]. |
72 |
Per quanto riguarda, in terzo luogo, gli obiettivi perseguiti dalla direttiva 2009/72, la Corte ha già sottolineato che, ai sensi del suo articolo 1, tale direttiva ha lo scopo di stabilire norme comuni per la generazione, la trasmissione, la distribuzione e la fornitura dell’energia elettrica, unitamente a disposizioni in materia di protezione dei consumatori, al fine di migliorare e integrare i mercati competitivi dell’energia elettrica nell’Unione. In tale ambito, e come emerge dai considerando 3, 7 e 8 di detta direttiva, essa mira in particolare a creare un mercato interno dell’energia elettrica completamente aperto e competitivo, che consenta a ogni consumatore la libera scelta dei fornitori e a questi ultimi la libera fornitura ai propri clienti, a promuovere la competitività nell’ambito del mercato interno, al fine di assicurare la fornitura di energia elettrica al prezzo più competitivo possibile, e a creare condizioni di concorrenza uniformi in questo mercato, per giungere al completamento del mercato interno dell’energia elettrica [sentenza dell’11 gennaio 2024, G (Oneri di recesso anticipato), C‑371/22, EU:C:2024:21, punto 45 e giurisprudenza citata]. |
73 |
A tal riguardo, occorre ricordare che la Corte ha altresì già constatato che i contratti di fornitura di energia elettrica a tempo determinato e a prezzo fisso possono assicurare la tutela dei clienti garantendo loro un prezzo basso e stabile dell’energia elettrica, offrendo ai consumatori la certezza che i costi che essi dovranno sostenere non variano per tutta la durata del contratto. Tuttavia, al fine di far fronte ai suoi obblighi derivanti da tali contratti, il fornitore di energia elettrica interessato può aver sostenuto spese specifiche, le quali hanno potuto comportare, per lui, costi supplementari rispetto ad un contratto a tempo indeterminato e non a prezzo fisso, in particolare al fine di premunirsi contro la volatilità dei costi nel mercato all’ingrosso. Pertanto, la possibilità di permettere l’imposizione di una penale contrattuale a carico del cliente in caso di recesso anticipato da questo tipo di contratto a tempo determinato e a un prezzo fisso può consentire al fornitore di compensare i costi particolari derivanti, a suo carico, da tale tipo di contratto, evitandogli al contempo di dover trasferire a tutti i suoi clienti il rischio finanziario associato a tale tipo di contratto, il che potrebbe comportare un aumento dei prezzi dell’energia elettrica per tali clienti e, in ultima analisi, sarebbe contrario all’obiettivo di garantire i prezzi più competitivi possibili per i consumatori [sentenza dell’11 gennaio 2024, G (Oneri di recesso anticipato), C‑371/22, EU:C:2024:21, punto 47]. |
74 |
La Corte ha aggiunto, tuttavia, che occorre tener conto anche dell’obiettivo di interesse generale perseguito dalla direttiva 2009/72 di completare il mercato interno dell’energia elettrica nonché degli obiettivi più specifici, enunciati ai considerando 51 e 57 di tale direttiva, di far beneficiare i consumatori di un mercato competitivo e liberalizzato. Essa ha quindi constatato che la realizzazione di tali obiettivi sarebbe compromessa se una normativa nazionale consentisse l’imposizione di penali contrattuali sproporzionate rispetto ai costi generati dal contratto, ma non interamente ammortizzati a causa del recesso anticipato da quest’ultimo. Infatti, simili penali possono dissuadere artificiosamente i clienti interessati dal recesso anticipato dal loro contratto di fornitura di energia elettrica a tempo determinato e a un prezzo fisso, in particolare al fine di cambiare fornitore, e, quindi, impedire loro di beneficiare pienamente di un mercato interno dell’energia elettrica competitivo e liberalizzato [v., in tal senso, sentenza dell’11 gennaio 2024, G (Oneri di recesso anticipato), C‑371/22, EU:C:2024:21, punto 48]. |
75 |
Ebbene, tali considerazioni, espresse dalla Corte nell’ambito di una causa riguardante il recesso anticipato da un contratto di fornitura di energia elettrica a tempo determinato e a prezzo fisso da parte di un cliente non civile, possono essere trasposte a un contratto della stessa natura concluso con un cliente civile, dato che la direttiva 2009/72 non opera, per quanto riguarda gli obiettivi ricordati ai punti da 72 a 74 della presente sentenza, alcuna distinzione sulla base della qualità del consumatore di cui trattasi. |
76 |
Pertanto, gli obiettivi della direttiva 2009/72 indicano che gli Stati membri devono, in linea di principio, avere la facoltà di prevedere, nella loro normativa nazionale, che una penale contrattuale possa essere imposta a un cliente civile, qualora quest’ultimo receda anticipatamente da un contratto di fornitura di energia elettrica concluso a tempo determinato e a un prezzo fisso, purché siano soddisfatte le condizioni generali derivanti da tale direttiva, riguardanti, in particolare, le informazioni da fornire necessariamente a tale cliente e l’esistenza di un meccanismo di risoluzione delle controversie. |
77 |
Ciò posto, poiché la seconda questione concerne, secondo quanto indicato dal giudice del rinvio, una normativa nazionale che consente l’imposizione di penali contrattuali, ma senza prevedere alcun criterio per il loro calcolo, in particolare per quanto riguarda la proporzionalità con i costi, con i rischi incorsi o con il danno patito, occorre altresì precisare che, sebbene la direttiva 2009/72 non contenga alcuna indicazione a questo proposito, gli Stati membri devono, in conformità a una giurisprudenza costante, esercitare le loro competenze nel rispetto del diritto dell’Unione e non possono quindi, in tal modo, compromettere l’effetto utile della direttiva 2009/72 [sentenza dell’11 gennaio 2024, G (Oneri di recesso anticipato), C‑371/22, EU:C:2024:21, punto 50 e giurisprudenza citata]. |
78 |
Ebbene, l’effetto utile della direttiva 2009/72 sarebbe compromesso se, nell’ambito del meccanismo di risoluzione delle controversie che gli Stati membri sono tenuti a prevedere, in forza di tale direttiva, a favore dei consumatori di energia elettrica, l’autorità amministrativa o giudiziaria adita si trovasse nell’impossibilità di valutare l’importo di una penale contrattuale come quella di cui trattasi nel procedimento principale e, se del caso, di imporne la riduzione, o addirittura la sua eliminazione, qualora risultasse che essa è, alla luce dell’insieme delle circostanze che caratterizzano il caso di specie, di un importo sproporzionato rispetto ai costi originati da un contratto come quello di cui trattasi nel procedimento principale, ma non interamente ammortizzati a causa del recesso anticipato da quest’ultimo, cosicché essa avrebbe, in pratica, l’effetto di privare della sua sostanza il diritto del cliente finale di scegliere liberamente il suo fornitore, pregiudicando gli obiettivi di detta direttiva ricordati ai punti 72 e 74 della presente sentenza [v., per analogia, sentenza dell’11 gennaio 2024, G (Oneri di recesso anticipato), C‑371/22, EU:C:2024:21, punto 51]. |
79 |
Sebbene tale valutazione della proporzionalità dell’importo di una siffatta penale contrattuale spetti esclusivamente all’autorità nazionale investita di un’eventuale controversia, occorre tuttavia, al fine di fornire una risposta utile al giudice del rinvio, indicare che, ai fini di detta valutazione, possono, in particolare, essere presi in considerazione la durata iniziale del contratto in questione, la durata che doveva ancora decorrere al momento del recesso, il quantitativo di energia elettrica che è stato acquistato per l’esecuzione di tale contratto, ma che non sarà alla fine consumato dal cliente, nonché i mezzi di cui un fornitore ragionevolmente diligente avrebbe disposto per limitare le eventuali perdite economiche che avrebbe subito a causa di tale recesso anticipato [v., per analogia, sentenza dell’11 gennaio 2024, G (Oneri di recesso anticipato), C‑371/22, EU:C:2024:21, punto 52]. |
80 |
Da quanto precede discende che l’articolo 3, paragrafo 7, e l’allegato I, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/72, letti alla luce del considerando 51 di tale direttiva, non ostano a una normativa nazionale come quella di cui trattasi nel procedimento principale, purché una simile normativa garantisca che la penale contrattuale che può essere prevista in base ad essa sia equa, chiara, comunicata in anticipo e liberamente stipulata e purché esista una possibilità di ricorso, amministrativo o giurisdizionale, nell’ambito del quale l’autorità adita possa valutare il carattere proporzionato di tale penale alla luce di tutte le circostanze del caso di specie e, se del caso, imporne la riduzione o l’eliminazione [v., per analogia, sentenza dell’11 gennaio 2024, G (Oneri di recesso anticipato), C‑371/22, EU:C:2024:21, punto 55]. |
81 |
Al fine di fornire una risposta utile al giudice del rinvio, occorre inoltre precisare che, da un lato, tenuto conto di tale interpretazione, è irrilevante che, nell’ambito del procedimento principale, S.J. sia qualificato come «cliente civile», ai sensi dell’articolo 2, punto 10, della direttiva 2009/72, oppure come cliente «non civile», ai sensi dell’articolo 2, punto 11, della stessa, dato che un’interpretazione analoga è applicabile nel caso di recesso anticipato, da parte di un cliente non civile, da un contratto di fornitura di energia elettrica concluso a tempo determinato e a un prezzo fisso [v., in tal senso, sentenza dell’11 gennaio 2024, G (Oneri di recesso anticipato), C‑371/22, EU:C:2024:21, punto 55]. |
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Ciò posto, dall’altro lato, in conformità all’allegato I, paragrafo 1, della direttiva 2009/72, detta interpretazione lascia impregiudicati i diritti che un cliente come S.J. potrebbe, se del caso, trarre dalla normativa dell’Unione sulla tutela dei consumatori, e in particolare dalla direttiva 93/13, qualora tale cliente rientri anche nella nozione di «consumatore», ai sensi dell’articolo 2, lettera b), di quest’ultima direttiva. |
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Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che l’articolo 3, paragrafo 7, e l’allegato I, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/72, letti alla luce del considerando 51 di tale direttiva, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale in forza della quale, in caso di recesso anticipato, da parte di un cliente civile, da un contratto di fornitura di energia elettrica concluso a tempo determinato e a un prezzo fisso, tale cliente è tenuto al pagamento della penale contrattuale prevista nel contratto, purché tale normativa, da un lato, garantisca che una simile penale contrattuale sia equa, chiara, comunicata in anticipo e liberamente stipulata e, dall’altro, preveda una possibilità di ricorso, amministrativo o giurisdizionale, nell’ambito del quale l’autorità adita possa valutare il carattere proporzionato di tale penale alla luce di tutte le circostanze del caso di specie e, se del caso, imporne la riduzione o l’eliminazione. Tale interpretazione non pregiudica i diritti che un cliente del genere potrebbe, se del caso, trarre dalla normativa dell’Unione sulla tutela dei consumatori, e in particolare dalla direttiva 93/13, qualora tale cliente rientri anche nella nozione di «consumatore», ai sensi dell’articolo 2, lettera b), di quest’ultima direttiva. |
Sulle spese
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Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. |
Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara: |
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Firme |
( *1 ) Lingua processuale: il polacco.
( i ) Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.