This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32016D2353
Council Decision (EU, Euratom) 2016/2353 of 8 December 2016 amending the Council's Rules of Procedure
Decisione (UE, Euratom) 2016/2353 del Consiglio, dell'8 dicembre 2016, recante modifica del suo regolamento interno
Decisione (UE, Euratom) 2016/2353 del Consiglio, dell'8 dicembre 2016, recante modifica del suo regolamento interno
GU L 348 del 21.12.2016, p. 27–29
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
21.12.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 348/27 |
DECISIONE (UE, Euratom) 2016/2353 DEL CONSIGLIO
dell'8 dicembre 2016
recante modifica del suo regolamento interno
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,
visto l'articolo 11, paragrafo 6, del regolamento interno del Consiglio (1),
considerando quanto segue:
(1) |
Dal 1o novembre 2014, in caso di adozione di un atto da parte del Consiglio a maggioranza qualificata, occorre accertare che gli Stati membri che compongono la maggioranza qualificata rappresentino almeno il 65 % della popolazione dell'Unione. |
(2) |
Fino al 31 marzo 2017, in caso di adozione di un atto da parte del Consiglio a maggioranza qualificata, un membro del Consiglio può chiedere che l'atto sia adottato in base alla maggioranza qualificata definita nell'articolo 3, paragrafo 3, del protocollo n. 36 sulle disposizioni transitorie, allegato al trattato sull'Unione europea, al trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica. In tal caso, un membro del Consiglio può chiedere che si verifichi che gli Stati membri che compongono tale maggioranza qualificata rappresentino almeno il 62 % della popolazione totale dell'Unione. |
(3) |
Tali percentuali sono calcolate conformemente alle cifre relative alla popolazione di cui all'allegato III del regolamento interno del Consiglio («regolamento interno»). |
(4) |
L'articolo 11, paragrafo 6, del regolamento interno prevede che, con effetto dal 1o gennaio di ogni anno, il Consiglio adatti le cifre di cui al suddetto allegato conformemente ai dati di cui l'Ufficio statistico dell'Unione europea dispone al 30 settembre dell'anno precedente. |
(5) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento interno per l'anno 2017, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'allegato III del regolamento interno è sostituito dal seguente:
«ALLEGATO III
Cifre relative alla popolazione dell'Unione e alla popolazione di ciascuno Stato membro per l'attuazione delle disposizioni in materia di votazione a maggioranza qualificata in seno al Consiglio
Ai fini dell'attuazione dell'articolo 16, paragrafo 4, TUE, e dell'articolo 238, paragrafi 2 e 3, TFUE, nonché, fino al 31 marzo 2017, dell'articolo 3, paragrafo 2, del protocollo n. 36, la popolazione dell'Unione e la popolazione di ciascuno Stato membro, nonché la percentuale della popolazione di ciascuno Stato membro rispetto alla popolazione dell'Unione, per il periodo dal 1o gennaio 2017 al 31 dicembre 2017, sono le seguenti:
Stato membro |
Popolazione |
Percentuale della popolazione dell'Unione |
Germania |
82 064 489 |
16,06 % |
Francia |
66 661 621 |
13,05 % |
Regno Unito |
65 341 183 |
12,79 % |
Italia |
61 302 519 |
12,00 % |
Spagna |
46 438 422 |
9,09 % |
Polonia |
37 967 209 |
7,43 % |
Romania |
19 759 968 |
3,87 % |
Paesi Bassi |
17 235 349 |
3,37 % |
Belgio |
11 289 853 |
2,21 % |
Grecia |
10 793 526 |
2,11 % |
Repubblica ceca |
10 445 783 |
2,04 % |
Portogallo |
10 341 330 |
2,02 % |
Svezia |
9 998 000 |
1,96 % |
Ungheria |
9 830 485 |
1,92 % |
Austria |
8 711 500 |
1,71 % |
Bulgaria |
7 153 784 |
1,40 % |
Danimarca |
5 700 917 |
1,12 % |
Finlandia |
5 465 408 |
1,07 % |
Slovacchia |
5 407 910 |
1,06 % |
Irlanda |
4 664 156 |
0,91 % |
Croazia |
4 190 669 |
0,82 % |
Lituania |
2 888 558 |
0,57 % |
Slovenia |
2 064 188 |
0,40 % |
Lettonia |
1 968 957 |
0,39 % |
Estonia |
1 315 944 |
0,26 % |
Cipro |
848 319 |
0,17 % |
Lussemburgo |
576 249 |
0,11 % |
Malta |
434 403 |
0,09 % |
Unione europea UE 28 |
510 860 699 |
|
Soglia (62 %) |
316 733 634 |
|
Soglia (65 %) |
332 059 455 » |
|
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2017.
Fatto a Bruxelles, l'8 dicembre 2016
Per il Consiglio
Il presidente
L. ŽITŇANSKÁ
(1) Decisione 2009/937/UE del Consiglio, del 1o dicembre 2009, relativa all'adozione del suo regolamento interno (GU L 325 dell'11.12.2009, pag. 35).