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Document 32011R0321
Commission Implementing Regulation (EU) No 321/2011 of 1 April 2011 amending Regulation (EU) No 10/2011 as regards the restriction of use of Bisphenol A in plastic infant feeding bottles Text with EEA relevance
Regolamento di esecuzione (UE) n. 321/2011 della Commissione, del 1 °aprile 2011 , che modifica il regolamento (UE) n. 10/2011 per quanto riguarda le restrizioni d'uso del bisfenolo A nei biberon di plastica Testo rilevante ai fini del SEE
Regolamento di esecuzione (UE) n. 321/2011 della Commissione, del 1 °aprile 2011 , che modifica il regolamento (UE) n. 10/2011 per quanto riguarda le restrizioni d'uso del bisfenolo A nei biberon di plastica Testo rilevante ai fini del SEE
GU L 87 del 2.4.2011, p. 1–2
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
In force
2.4.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 87/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 321/2011 DELLA COMMISSIONE
del 1o aprile 2011
che modifica il regolamento (UE) n. 10/2011 per quanto riguarda le restrizioni d'uso del bisfenolo A nei biberon di plastica
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE (1), in particolare l'articolo 18, paragrafo 3,
sentita l'Autorità europea per la sicurezza alimentare,
considerando quanto segue:
(1) |
La direttiva 2011/8/UE della Commissione (2) ha modificato la direttiva 2002/72/CE (3) relativa ai materiali e agli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari inserendovi restrizioni dell'uso del bisfenolo A [2,2-bis(4-idrossifenil)propano] nei biberon di policarbonato. |
(2) |
Il 1o maggio 2011 la direttiva 2002/72/CE sarà sostituita dal regolamento (UE) n. 10/2011 della Commissione, del 14 gennaio 2011, riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (4). |
(3) |
Il regolamento (UE) n. 10/2011 non contempla le restrizioni relative al bisfenolo A inserite nella direttiva 2002/72/CE dalla direttiva 2011/8/UE. |
(4) |
Il regolamento (UE) n. 10/2011 deve quindi essere modificato per comprendere le restrizioni d'uso del bisfenolo A. |
(5) |
Le misure di cui al presente regolamento risultano conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Nella tabella 1 dell'allegato I al regolamento (UE) n. 10/2011, la voce riguardante la sostanza numero 151, denominata «2,2-bis(4-idrossifenil)propano» è inserito il testo seguente:
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a partire dal 1o maggio 2011 per vietare la fabbricazione di materiali e oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari non conformi al presente regolamento.
Esso si applica a partire dal 1o giugno 2011 per vietare l'immissione sul mercato e l'importazione nell'Unione di materiali e oggetti di materia plastica non conformi al presente regolamento.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 1o aprile 2011.
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 338 del 13.11.2004, pag. 4.
(2) GU L 26 del 29.1.2011, pag. 11.
(3) GU L 220 del 15.8.2002, pag. 18.
(4) GU L 12 del 15.1.2011, pag. 1.
(5) La definizione di lattanti è quella indicata nell'articolo 2 della direttiva 2006/141/CE.
(6) La restrizione è applicabile a partire dal 1o maggio 2011 per quanto concerne la fabbricazione e a partire dal 1o luglio 2011 per quanto concerne l'immissione sul mercato e l'importazione nell'Unione.»