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Document 32011R0321

Regolamento di esecuzione (UE) n. 321/2011 della Commissione, del 1 °aprile 2011 , che modifica il regolamento (UE) n. 10/2011 per quanto riguarda le restrizioni d'uso del bisfenolo A nei biberon di plastica Testo rilevante ai fini del SEE

GU L 87 del 2.4.2011, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/321/oj

2.4.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 87/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 321/2011 DELLA COMMISSIONE

del 1o aprile 2011

che modifica il regolamento (UE) n. 10/2011 per quanto riguarda le restrizioni d'uso del bisfenolo A nei biberon di plastica

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE (1), in particolare l'articolo 18, paragrafo 3,

sentita l'Autorità europea per la sicurezza alimentare,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2011/8/UE della Commissione (2) ha modificato la direttiva 2002/72/CE (3) relativa ai materiali e agli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari inserendovi restrizioni dell'uso del bisfenolo A [2,2-bis(4-idrossifenil)propano] nei biberon di policarbonato.

(2)

Il 1o maggio 2011 la direttiva 2002/72/CE sarà sostituita dal regolamento (UE) n. 10/2011 della Commissione, del 14 gennaio 2011, riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (4).

(3)

Il regolamento (UE) n. 10/2011 non contempla le restrizioni relative al bisfenolo A inserite nella direttiva 2002/72/CE dalla direttiva 2011/8/UE.

(4)

Il regolamento (UE) n. 10/2011 deve quindi essere modificato per comprendere le restrizioni d'uso del bisfenolo A.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento risultano conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nella tabella 1 dell'allegato I al regolamento (UE) n. 10/2011, la voce riguardante la sostanza numero 151, denominata «2,2-bis(4-idrossifenil)propano» è inserito il testo seguente:

«Da non utilizzare per la fabbricazione di biberon di policarbonato per lattanti (5)  (6).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a partire dal 1o maggio 2011 per vietare la fabbricazione di materiali e oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari non conformi al presente regolamento.

Esso si applica a partire dal 1o giugno 2011 per vietare l'immissione sul mercato e l'importazione nell'Unione di materiali e oggetti di materia plastica non conformi al presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1o aprile 2011.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 338 del 13.11.2004, pag. 4.

(2)  GU L 26 del 29.1.2011, pag. 11.

(3)  GU L 220 del 15.8.2002, pag. 18.

(4)  GU L 12 del 15.1.2011, pag. 1.

(5)  La definizione di lattanti è quella indicata nell'articolo 2 della direttiva 2006/141/CE.

(6)  La restrizione è applicabile a partire dal 1o maggio 2011 per quanto concerne la fabbricazione e a partire dal 1o luglio 2011 per quanto concerne l'immissione sul mercato e l'importazione nell'Unione.»


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