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Document 32009R0451
Commission Regulation (EC) No 451/2009 of 29 May 2009 amending Regulation (EC) No 883/2006 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EC) No 1290/2005 as regards the keeping of accounts by the paying agencies, declarations of expenditure and revenue and the conditions for reimbursing expenditure under the EAGF and the EAFRD
Regolamento (CE) n. 451/2009 della Commissione, del 29 maggio 2009 , che modifica il regolamento (CE) n. 883/2006 recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda la tenuta dei conti degli organismi pagatori, le dichiarazioni delle spese e delle entrate e le condizioni di rimborso delle spese nell’ambito del FEAGA e del FEASR
Regolamento (CE) n. 451/2009 della Commissione, del 29 maggio 2009 , che modifica il regolamento (CE) n. 883/2006 recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda la tenuta dei conti degli organismi pagatori, le dichiarazioni delle spese e delle entrate e le condizioni di rimborso delle spese nell’ambito del FEAGA e del FEASR
GU L 135 del 30.5.2009, p. 12–14
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
No longer in force, Date of end of validity: 03/09/2014; abrogato da 32014R0907
30.5.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 135/12 |
REGOLAMENTO (CE) N. 451/2009 DELLA COMMISSIONE
del 29 maggio 2009
che modifica il regolamento (CE) n. 883/2006 recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda la tenuta dei conti degli organismi pagatori, le dichiarazioni delle spese e delle entrate e le condizioni di rimborso delle spese nell’ambito del FEAGA e del FEASR
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (1), in particolare l’articolo 42,
considerando quanto segue:
(1) |
Gli Stati membri sono tenuti a rispettare i termini per il pagamento degli aiuti ai beneficiari, fissati nella normativa agricola comunitaria. Ai sensi dell’articolo 16 del regolamento (CE) n. 1290/2005, ogni superamento di tali termini da parte degli organismi pagatori comporta la non ammissibilità dei pagamenti al finanziamento comunitario, salvo nei casi, alle condizioni ed entro i limiti determinati, in base al principio di proporzionalità. |
(2) |
A norma dell’articolo 9 del regolamento (CE) n. 883/2006 della Commissione (2), quando le spese pagate con ritardo rappresentano fino al 4 % delle spese pagate nel rispetto dei termini, non è operata alcuna riduzione. |
(3) |
In occasione della riunione del Comitato speciale Agricoltura del 6 ottobre 2008 (3), la Commissione ha presentato una dichiarazione sull’aumento dal 4 % al 5 % del margine indicato all’articolo 9 del regolamento (CE) n. 883/2006. È pertanto opportuno aumentare il margine di tolleranza per i ritardi di pagamento. Il nuovo margine deve applicarsi quando il termine di pagamento scade dopo il 15 ottobre 2009. |
(4) |
A norma dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 (4), fatta salva la disciplina finanziaria, l’importo totale netto dei pagamenti diretti erogati in uno Stato membro per un dato anno civile, dopo l’applicazione della modulazione e della modulazione volontaria e ad esclusione dei pagamenti diretti concessi ai sensi dei regolamenti del Consiglio (CE) n. 247/2006 (5) e (CE) n. 1405/2006 (6), non supera i massimali fissati nell’allegato IV del regolamento (CE) n. 73/2009. Al fine di garantire la disciplina finanziaria, occorre adottare disposizioni specifiche per evitare che, a causa del mancato rispetto dei termini di pagamento, il totale dei pagamenti diretti erogati superi i suddetti massimali nell’esercizio finanziario corrispondente. |
(5) |
Inoltre, conformemente alla prassi costante e a fini di trasparenza, è necessario precisare talune disposizioni. |
(6) |
Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 883/2006. |
(7) |
Le modifiche devono applicarsi a decorrere dal 16 ottobre 2009 alle entrate riscosse e alle spese sostenute dagli Stati membri gli esercizi 2010 e successivi. |
(8) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per i fondi agricoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 883/2006 è modificato come segue:
1) |
L’articolo 9 è modificato come segue:
|
2) |
All’articolo 19, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4. Gli importi trattenuti a norma degli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 1259/1999 o dell’articolo 1 del regolamento (CE) n. 1655/2004 e gli eventuali interessi maturati che non sono stati pagati in applicazione dell’articolo 1 del regolamento (CE) n. 963/2001 della Commissione (10) o dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1655/2004 sono accreditati al FEAGA unitamente alle spese del mese di ottobre dell’esercizio considerato. Se del caso, il tasso di cambio da utilizzare è quello di cui all’articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 16 ottobre 2009 per gli esercizi 2010 e successivi.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 maggio 2009.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 209 dell’11.8.2005, pag. 1.
(2) GU L 171 del 23.6.2006, pag. 1.
(3) Fascicolo interistituzionale: 2008/0103 (CNS).
(4) GU L 30 del 31.1.2009, pag. 16.
(5) GU L 42 del 14.2.2006, pag. 1.
(6) GU L 265 del 26.9.2006, pag. 1.
(7) GU L 30 del 31.1.2009, pag. 16.
(8) GU L 42 del 14.2.2006, pag. 1.
(9) GU L 265 del 26.9.2006, pag. 1.»;
(10) GU L 136 del 18.5.2001, pag. 4.»