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Document 32009R0451

    Regolamento (CE) n. 451/2009 della Commissione, del 29 maggio 2009 , che modifica il regolamento (CE) n. 883/2006 recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda la tenuta dei conti degli organismi pagatori, le dichiarazioni delle spese e delle entrate e le condizioni di rimborso delle spese nell’ambito del FEAGA e del FEASR

    GU L 135 del 30.5.2009, p. 12–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 03/09/2014; abrogato da 32014R0907

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/451/oj

    30.5.2009   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 135/12


    REGOLAMENTO (CE) N. 451/2009 DELLA COMMISSIONE

    del 29 maggio 2009

    che modifica il regolamento (CE) n. 883/2006 recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda la tenuta dei conti degli organismi pagatori, le dichiarazioni delle spese e delle entrate e le condizioni di rimborso delle spese nell’ambito del FEAGA e del FEASR

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (1), in particolare l’articolo 42,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Gli Stati membri sono tenuti a rispettare i termini per il pagamento degli aiuti ai beneficiari, fissati nella normativa agricola comunitaria. Ai sensi dell’articolo 16 del regolamento (CE) n. 1290/2005, ogni superamento di tali termini da parte degli organismi pagatori comporta la non ammissibilità dei pagamenti al finanziamento comunitario, salvo nei casi, alle condizioni ed entro i limiti determinati, in base al principio di proporzionalità.

    (2)

    A norma dell’articolo 9 del regolamento (CE) n. 883/2006 della Commissione (2), quando le spese pagate con ritardo rappresentano fino al 4 % delle spese pagate nel rispetto dei termini, non è operata alcuna riduzione.

    (3)

    In occasione della riunione del Comitato speciale Agricoltura del 6 ottobre 2008 (3), la Commissione ha presentato una dichiarazione sull’aumento dal 4 % al 5 % del margine indicato all’articolo 9 del regolamento (CE) n. 883/2006. È pertanto opportuno aumentare il margine di tolleranza per i ritardi di pagamento. Il nuovo margine deve applicarsi quando il termine di pagamento scade dopo il 15 ottobre 2009.

    (4)

    A norma dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 (4), fatta salva la disciplina finanziaria, l’importo totale netto dei pagamenti diretti erogati in uno Stato membro per un dato anno civile, dopo l’applicazione della modulazione e della modulazione volontaria e ad esclusione dei pagamenti diretti concessi ai sensi dei regolamenti del Consiglio (CE) n. 247/2006 (5) e (CE) n. 1405/2006 (6), non supera i massimali fissati nell’allegato IV del regolamento (CE) n. 73/2009. Al fine di garantire la disciplina finanziaria, occorre adottare disposizioni specifiche per evitare che, a causa del mancato rispetto dei termini di pagamento, il totale dei pagamenti diretti erogati superi i suddetti massimali nell’esercizio finanziario corrispondente.

    (5)

    Inoltre, conformemente alla prassi costante e a fini di trasparenza, è necessario precisare talune disposizioni.

    (6)

    Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 883/2006.

    (7)

    Le modifiche devono applicarsi a decorrere dal 16 ottobre 2009 alle entrate riscosse e alle spese sostenute dagli Stati membri gli esercizi 2010 e successivi.

    (8)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per i fondi agricoli,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (CE) n. 883/2006 è modificato come segue:

    1)

    L’articolo 9 è modificato come segue:

    a)

    il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

    «1.   Le spese pagate oltre i termini prescritti sono ammissibili al finanziamento comunitario con le seguenti riduzioni dei pagamenti mensili:

    a)

    quando le spese pagate con ritardo rappresentano fino al 4 % delle spese pagate nel rispetto dei termini, non è operata alcuna riduzione;

    b)

    una volta superato il margine del 4 %, le spese supplementari pagate con ritardo sono ridotte secondo le seguenti modalità:

    le spese pagate nel primo mese successivo al mese in cui scadeva il termine di pagamento sono ridotte del 10 %,

    le spese pagate nel secondo mese successivo al mese in cui scadeva il termine di pagamento sono ridotte del 25 %,

    le spese pagate nel terzo mese successivo al mese in cui scadeva il termine di pagamento sono ridotte del 45 %,

    le spese pagate nel quarto mese successivo al mese in cui scadeva il termine di pagamento sono ridotte del 70 %,

    le spese pagate oltre il quarto mese successivo al mese in cui scadeva il termine di pagamento sono ridotte del 100 %.

    c)

    il margine del 4 % di cui al paragrafo 1, lettere a), e b), è portato al 5 % per i pagamenti il cui termine scade dopo il 15 ottobre 2009.»;

    b)

    il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

    «2.   In deroga al paragrafo 1, per i pagamenti diretti soggetti al massimale netto di cui all’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (7) si applicano le seguenti modalità:

    a)

    quando il margine di cui al paragrafo 1, lettera a), non è stato interamente utilizzato per pagamenti effettuati entro il 15 ottobre dell’esercizio N + 1 e la parte rimanente del margine supera il 2 %, questa parte rimanente è ridotta al 2 %;

    b)

    l’importo totale dei pagamenti diretti erogati nell’esercizio finanziario Y, esclusi i pagamenti erogati a norma dei regolamenti del Consiglio (CE) n. 247/2006 (8) e (CE) n. 1405/2006 (9), è ammissibile al finanziamento comunitario solo fino a concorrenza dell’importo totale netto dei pagamenti diretti stabilito, per l’anno civile Y-1, in applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009, eventualmente adeguato in conformità dell’articolo 11 dello stesso regolamento;

    c)

    le spese che superano i limiti di cui alla lettera a) o alla lettera b) sono ridotte del 100 %.

    Per gli Stati membri nei quali non è stato fissato alcun massimale netto ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009, il massimale netto di cui al primo comma è sostituito dalla somma dei massimali individuali stabiliti per i pagamenti diretti negli Stati membri interessati.

    c)

    al paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente:

    «Tuttavia, il primo comma non si applica alle spese che superano il limite di cui al paragrafo 2, lettera b).»

    2)

    All’articolo 19, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

    «4.   Gli importi trattenuti a norma degli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 1259/1999 o dell’articolo 1 del regolamento (CE) n. 1655/2004 e gli eventuali interessi maturati che non sono stati pagati in applicazione dell’articolo 1 del regolamento (CE) n. 963/2001 della Commissione (10) o dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1655/2004 sono accreditati al FEAGA unitamente alle spese del mese di ottobre dell’esercizio considerato. Se del caso, il tasso di cambio da utilizzare è quello di cui all’articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 16 ottobre 2009 per gli esercizi 2010 e successivi.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 29 maggio 2009.

    Per la Commissione

    Mariann FISCHER BOEL

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 209 dell’11.8.2005, pag. 1.

    (2)  GU L 171 del 23.6.2006, pag. 1.

    (3)  Fascicolo interistituzionale: 2008/0103 (CNS).

    (4)  GU L 30 del 31.1.2009, pag. 16.

    (5)  GU L 42 del 14.2.2006, pag. 1.

    (6)  GU L 265 del 26.9.2006, pag. 1.

    (7)  GU L 30 del 31.1.2009, pag. 16.

    (8)  GU L 42 del 14.2.2006, pag. 1.

    (9)  GU L 265 del 26.9.2006, pag. 1.»;

    (10)  GU L 136 del 18.5.2001, pag. 4


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