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Document 32009R0025

Regolamento (CE) n. 25/2009 della Banca centrale europea, del 19 dicembre 2008 , relativo al bilancio del settore delle istituzioni finanziarie monetarie (rifusione) (BCE/2008/32)

GU L 15 del 20.1.2009, p. 14–62 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2014; abrogato da 32013R1071

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/25/oj

20.1.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 15/14


REGOLAMENTO (CE) N. 25/2009 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 19 dicembre 2008

relativo al bilancio del settore delle istituzioni finanziarie monetarie (rifusione)

(BCE/2008/32)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 1, e l’articolo 6, paragrafo 4,

visto il regolamento (CE) n. 2531/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sull’applicazione dell’obbligo di riserve minime da parte della Banca centrale europea (2), in particolare l’articolo 6, paragrafo 4,

vista la direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all’accesso all’attività degli enti creditizi ed al suo esercizio (rifusione) (3),

visto il regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio, del 25 giugno 1996, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità (4),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 2423/2001 della Banca centrale europea, del 22 novembre 2001, relativo al bilancio consolidato del settore delle istituzioni finanziarie monetarie (BCE/2001/13) (5) è stato modificato in maniera significativa in diverse occasioni. Dal momento che sono necessarie ulteriori modifiche a tale regolamento, esso dovrebbe essere sottoposto a rifusione nell’interesse della chiarezza e trasparenza.

(2)

Per l’espletamento dei propri compiti, il Sistema europeo di banche centrali (SEBC) richiede la redazione del bilancio consolidato del settore delle Istituzioni finanziarie monetarie (IFM). L’obiettivo principale di tale bilancio è quello di fornire alla Banca centrale europea (BCE) un quadro statistico esaustivo dell’evoluzione monetaria negli Stati membri partecipanti, visti come un unico territorio economico. Tali statistiche coprono attività e passività finanziarie aggregate, in termini di consistenze e di operazioni, sulla base di un settore IFM completo ed omogeneo e di operatori soggetti agli obblighi di segnalazione e sono prodotte regolarmente. Dati statistici sufficientemente dettagliati sono necessari anche per garantire l’utilità analitica continuata degli aggregati monetari calcolati e delle controparti che coprono tale territorio.

(3)

La BCE è tenuta, in virtù del trattato CE e alle condizioni stabilite nello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea («statuto SEBC»), a adottare regolamenti nei limiti necessari ad espletare i compiti del SEBC come definiti nello statuto SEBC e, in taluni casi, come disposto nelle disposizioni adottate dal Consiglio a norma dell’articolo 107, paragrafo 6, del trattato.

(4)

L’articolo 5.1 dello statuto SEBC dispone che, al fine di assolvere i compiti del SEBC, la BCE raccolga le necessarie informazioni statistiche dalle autorità nazionali competenti o direttamente dagli operatori economici, assistita dalle banche centrali nazionali (BCN). L’articolo 5.2 dello statuto SEBC prescrive che le BCN svolgano, per quanto possibile, i compiti di cui all’articolo 5.1.

(5)

L’articolo 3 del regolamento (CE) n. 2533/98 richiede che la BCE specifichi quali operatori, tra quelli soggetti agli obblighi di segnalazione, siano effettivamente tenuti alla segnalazione e le conferisce la facoltà di esentare totalmente o parzialmente determinate categorie di soggetti segnalanti dagli obblighi di segnalazione statistica. L’articolo 6, paragrafo 4, stabilisce che la BCE possa adottare regolamenti volti a definire le condizioni nel rispetto delle quali possono essere esercitati i diritti di verifica o di raccolta obbligatoria delle informazioni statistiche.

(6)

L’articolo 4 del regolamento (CE) n. 2533/98 prevede che gli Stati membri organizzino i propri compiti nel settore statistico e cooperino pienamente con il SEBC al fine di garantire l’adempimento degli obblighi derivanti dall’articolo 5 dello statuto.

(7)

Potrebbe considerarsi opportuno che le BCN raccolgano dagli operatori effettivamente soggetti all’obbligo di segnalazione le informazioni necessarie a far fronte alle esigenze statistiche della BCE nell’ambito di un più ampio quadro di segnalazioni che le BCN, conformemente al diritto comunitario o nazionale o alla prassi consolidata, stabiliscono sotto la propria responsabilità anche per altri obiettivi statistici, nella misura in cui ciò non comprometta l’adempimento degli obblighi statistici della BCE. Ciò potrebbe inoltre ridurre l’onere della segnalazione. In questi casi, per esigenze di trasparenza, è opportuno informare i soggetti segnalanti del fatto che i dati vengono raccolti anche per altri fini statistici. In determinati casi, la BCE può fare affidamento sulle informazioni statistiche raccolte per tali altri fini, per soddisfare le proprie esigenze.

(8)

Tali obblighi statistici sono particolarmente dettagliati quando le controparti rientrano nel settore detentore di moneta. Dati dettagliati sono richiesti su: a) depositi per sotto settore e durata classificati ulteriormente per valuta al fine di permettere un’analisi più stringente degli sviluppi delle componenti della valuta estera incluse nel M3 e di facilitare le indagini riguardanti il grado di fungibilità tra la valuta estera e le componenti del M3 denominate in euro; b) crediti per sotto settore, durata, finalità, tasso d’interesse ricalcolato e valuta, in quanto tali informazioni sono considerate essenziali a fini di analisi monetaria; c) posizioni nei confronti di altre IFM nei limiti in cui ciò sia necessario per consentire compensazioni dei saldi infra-IFM o per calcolare l’aggregato soggetto a riserva; d) posizioni nei confronti dei non residenti nell’area dell’euro (resto del mondo) per i «depositi con durata predeterminata superiore a due anni», «depositi rimborsabili con preavviso superiore a due anni» e «pronti contro termine» al fine di calcolare l’aggregato soggetto a riserva al quale si applica un’aliquota positiva; e) posizioni nei confronti del resto del mondo per i depositi totali al fine di identificare le contropartite esterne; f) depositi e crediti nei confronti del resto del mondo con durata originaria al di sopra e al di sotto di un anno ai fini di della bilancia dei pagamenti e dei conti finanziari.

(9)

Laddove ciò possa ridurre l’onere di segnalazione gravante sugli enti creditizi e sostenere lo sviluppo di statistiche più accurate, le BCN sono incoraggiate a promuovere rilevazioni titolo per titolo, per la raccolta di informazioni statistiche sui portafogli titoli delle IFM richieste dal presente regolamento. Per ciò che concerne i fondi comuni monetari (FCM), le BCN possono autorizzarli a effettuare segnalazioni in linea con il regolamento (CE) n. 958/2007 della Banca centrale europea, del 27 luglio 2007, relativo alle statistiche sulle attività e le passività dei fondi di investimento (BCE/2007/8) (6), in maniera tale da alleviare l’onere gravante sui gestori di fondi.

(10)

Le transazioni finanziarie saranno calcolate dalla BCE come differenza tra le consistenze di fine mese, rettificate eliminando l’effetto delle variazioni dovute ad elementi diversi dalle transazioni stesse. Gli obblighi indirizzati ai soggetti segnalanti non ricomprendono le variazioni dei tassi di cambio, che sono calcolati dalla BCE a partire dai dati relativi alle consistenze di ciascuna valuta forniti dai soggetti dichiaranti, o dalle serie di riclassificazioni, che sono raccolte dalle BCN stesse utilizzando varie fonti di informazione che sono già a loro disposizione.

(11)

L’articolo 5 del regolamento (CE) n. 2531/98 del Consiglio conferisce alla BCE la facoltà di adottare regolamenti o decisioni atti ad esentare le istituzioni dall’obbligo di detenere riserve minime, di specificare le modalità per l’esclusione o la deduzione dall’aggregato soggetto a riserva di passività nei confronti di qualsiasi altra istituzione, e di stabilire differenti aliquote di riserva per determinate categorie di passività. Ai sensi dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 2531/98, la BCE ha il diritto di raccogliere dalle istituzioni le informazioni necessarie per l’applicazione dell’obbligo di riserve obbligatorie minime e di verificare l’esattezza e la qualità delle informazioni che le istituzioni forniscono a dimostrazione dell’adempimento degli obblighi di riserve minime. Al fine di ridurre l’onere di segnalazione complessivo, è desiderabile che le informazioni statistiche relative al bilancio mensile siano utilizzate per il regolare calcolo dell’aggregato soggetto a riserva degli enti creditizi soggetti al sistema delle riserve minime della BCE, conformemente al regolamento (CE) n. 1745/2003 della Banca centrale europea, del 12 settembre 2003, sull’applicazione di riserve obbligatorie minime (BCE/2003/9) (7).

(12)

È necessario definire procedure particolari per le fusioni e le scissioni aventi per oggetto enti creditizi al fine di chiarire i doveri di questi ultimi con riguardo agli obblighi di riserva.

(13)

La BCE richiede informazioni sulle attività di cartolarizzazioni delle IFM al fine di interpretare gli sviluppi dei crediti e dei prestiti nell’area dell’euro. Tali informazioni integrano anche i dati segnalati ai sensi del egolamento (CE) n. 24/2009 della Banca centrale europea, del 19 dicembre 2008, riguardante le statistiche sulle attività e passività delle società veicolo finanziarie coinvolte in operazioni di cartolarizzazione (BCE/2008/30) (8).

(14)

Sebbene si riconosca che i regolamenti adottati dalla BCE non conferiscono alcun diritto e non impongono alcun obbligo in capo agli Stati membri non partecipanti, l’articolo 5 dello statuto SEBC si applica sia agli Stati membri partecipanti sia a quelli non partecipanti. Il regolamento (CE) n. 2533/98 rammenta che l’articolo 5 dello statuto SEBC e l’articolo 10 del trattato comportano l’obbligo per gli Stati membri non partecipanti di definire e attuare, a livello nazionale, tutte le misure ritenute idonee per la raccolta delle informazioni statistiche necessarie ai fini dell’adempimento degli obblighi di segnalazione statistica della BCE e per assicurare la realizzazione tempestiva dei preparativi necessari, in ambito statistico, per entrare a far parte degli Stati membri partecipanti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente regolamento:

per «istituzioni finanziarie monetarie» (IFM) si intendono gli enti creditizi residenti così come definiti dal diritto comunitario o ogni altra istituzione finanziaria residenti la cui attività consiste nell’accettare depositi e/o strumenti ad essi strettamente assimilabili da organismi diversi dalle IFM e nell’erogare crediti e/o nell’effettuare investimenti in titoli per conto proprio (quanto meno in termini economici). Il settore delle IFM è composto da (9): a) banche centrali; b) enti creditizi come definiti nell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2006/48/CE [un ente la cui attività consiste nel ricevere dal pubblico depositi o altri fondi rimborsabili (10) e nel concedere crediti per conto proprio o un istituto di moneta elettronica ai sensi della direttiva 2000/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 settembre 2000 riguardante l’avvio, l’esercizio e la vigilanza prudenziale dell’attività degli istituti di moneta elettronica (11)]; e c) altre IFM, ad esempio altre istituzioni finanziarie residenti che ricadono nella definizione delle IFM, a prescindere della natura della loro attività. Il grado di sostituibilità fra gli strumenti emessi da queste ultime e i depositi custoditi dagli enti creditizi determina la loro classificazione, a condizione che ricadano nella definizione di IFM sotto altri aspetti. Nel caso degli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR), i FCM soddisfano le condizioni previste per la liquidità e sono pertanto inclusi nel settore delle IFM (si vedano anche i principi di identificazione delle IFM nell’allegato I, parte 1),

per «Stato membro partecipante» si intende uno Stato membro partecipante ai sensi dell’articolo 1 del regolamento (CE) n. 2533/98,

per «Stato membro non partecipante» si intende uno Stato membro che non ha adottato l’euro,

per «soggetto segnalante» si intende un soggetto dichiarante ai sensi dell’articolo 1 del regolamento (CE) n. 2533/98,

per «residente» si intende residente ai sensi dell’articolo 1 del regolamento (CE) n. 2533/98,

per «società veicolo finanziaria» (SV) si intende una società veicolo finanziaria ai sensi dell’articolo 1 del regolamento (CE) n. 24/2009 (BCE/2008/30),

per «cartolarizzazione» si intende un’operazione che sia alternativamente: ,a) una cartolarizzazione tradizionale ai sensi dell’articolo 4 della direttiva 2006/48/CE; e/o, b) una cartolarizzazione ai sensi dell’articolo 1 del regolamento (CE) n. 24/2009 (BCE/2008/30), che riguarda la cessione ad una SV dei crediti da cartolarizzare,

per «istituto di moneta elettronica» e «moneta elettronica» si intendono rispettivamente istituto di moneta elettronica e moneta elettronica ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 2000/46/CE,

per «perdite parziali» si intendono le riduzioni dirette del valore contabile di un credito nel bilancio dovute alla diminuzione del suo valore,

per «gestore» si intende una IFM che gestisce quotidianamente i crediti sottostanti una cartolarizzazione con riguardo alla riscossione dai debitori di capitale e interessi, che sono poi girati agli investitori nello schema di cartolarizzazione,

per «cessione del credito» si intende il trasferimento economico di un prestito o di un insieme di prestiti da parte del soggetto segnalante in favore di un cessionario diverso da una IFM, ottenuto sia per mezzo di trasferimento della proprietà che per sottopartecipazione,

per «acquisizione del credito» si intende il trasferimento economico di un prestito o di un insieme di prestiti da un cedente diverso da una IFM al soggetto segnalante, ottenuto sia per mezzo di trasferimento della proprietà che per sottopartecipazione.

Articolo 2

Operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione

1.   Gli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione consistono nelle IFM residenti nel territorio degli Stati membri partecipanti (in linea con l’allegato II, parte 1).

2.   Le IFM comprese fra gli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione sono soggetti agli obblighi di segnalazione integrale a meno che non sia applicabile una qualche deroga ai sensi dell’articolo 8.

3.   I soggetti che ricadono nella definizione di IFM rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento anche se sono esclusi dalla portata della direttiva 2006/48/CE.

4.   Ai fini della raccolta delle informazioni sulla residenza dei detentori di quote/partecipazioni in fondi comuni monetari, come specificato nell’allegato I, parte 2, sezione 5.3, tra gli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione rientrano anche gli altri intermediari finanziari ad eccezione delle imprese di assicurazione e dei fondi pensione («AIF»), come stabilito nell’articolo 2, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (CE) n. 2533/98, fatta salva ogni eventuale deroga.

Articolo 3

Elenco delle IFM a fini statistici

1.   Il Comitato esecutivo della BCE redige e aggiorna un elenco di IFM a fini statistici, tenendo conto degli obblighi relativi alla frequenza e tempestività che derivano dal suo utilizzo nel contesto del regime delle riserve minime della BCE. L’elenco delle IFM a fini statistici include l’indicazione relativa al fatto che le istituzioni siano, o meno, giuridicamente soggette al regime delle riserve minime della BCE. L’elenco delle IFM è aggiornato, accurato, il più possibile omogeneo e sufficientemente stabile a fini statistici.

2.   L’elenco delle IFM a fini statistici e i suoi aggiornamenti sono posti dalle BCN e dalla BCE a disposizione dei soggetti segnalanti, nei modi opportuni, compresa la trasmissione per via elettronica, via Internet o, a richiesta dei soggetti segnalanti interessati, in supporto cartaceo.

3.   L’elenco delle IFM a fini statistici ha unicamente uno scopo informativo. Tuttavia, qualora la più recente versione disponibile non sia corretta, la BCE si astiene dall’imporre sanzioni in capo ai soggetti che non hanno adempiuto in maniera adeguata ai propri obblighi di segnalazione facendo affidamento, in buona fede, sull’elenco errato.

Articolo 4

Obblighi di segnalazione statistica

1.   Gli operatori soggetti agli obblighi di segnalazione segnalano alle BCN degli Stati membri nei quali la IFM risiede le consistenze mensili relative al bilancio di fine mese e agli aggiustamenti da rivalutazione mensili aggregati. Gli aggiustamenti da rivalutazione aggregati sono segnalati con riguardo alle cancellazioni totali/parziali dei crediti che corrispondono ai crediti concessi dai soggetti segnalanti e che coprono le rivalutazioni dei prezzi dei titoli. Ulteriori dettagli, relativamente a talune voci del bilancio e del non-bilancio, sono segnalate su base trimestrale o annuale. Le informazioni statistiche richieste sono specificate nell’allegato I.

2.   LE BCN possono raccogliere le informazioni statistiche sui titoli emessi e detenuti dalle IFM titolo per titolo, nei limiti in cui i dati di cui al paragrafo 1 possono essere ricavati nel rispetto dei requisiti statistici minimi ai sensi dell’allegato IV.

3.   Le IFM segnalano, conformemente agli obblighi minimi definiti nella tavola 1A della parte 5 dell’Allegato I, le rettifiche di rivalutazione mensili rispetto all’intera serie dei dati richiesti dalla BCE. Le BCN possono raccogliere informazioni supplementari non ricomprese fra gli obblighi minimi. Tali informazioni supplementari possono riferirsi alle disaggregazioni indicate nella tabella 1A diverse dagli «obblighi minimi».

4.   Inoltre, la BCE può richiedere informazioni esplicative sugli aggiustamenti compresi nella voce «riclassificazioni e altri aggiustamenti» raccolti dalle BCN.

Articolo 5

Obblighi di segnalazione statistica aggiuntivi per cartolarizzazioni di crediti e altre cessioni di crediti

Le IFM segnalano quanto segue in conformità della parte 6 dell’allegato I.

1.

Il flusso netto di prestiti cartolarizzati e di altre cessioni di crediti condotte durante il periodo di riferimento.

2.

Le consistenze in essere alla fine del trimestre di tutti i crediti per cui le IFM agiscono da gestori in una cartolarizzazione.

3.

In caso di applicazione dei criteri contabili internazionali previsti dallo IAS 39 (IAS 39) o di simili regole di contabilità nazionale, le consistenze in essere alla fine del periodo con riferimento ai prestiti ceduti per mezzo di una cartolarizzazione ma che non sono stati cancellati dal bilancio.

Articolo 6

Tempestività

1.   Le BCN decidono il termine entro il quale devono ricevere i dati dai soggetti segnalanti al fine di rispettare la scadenza stabilita di seguito, tenendo conto laddove necessario dei requisiti di tempestività del sistema di riserva obbligatoria della BCE, e informano di conseguenza i soggetti segnalanti.

2.   Le BCN trasmettono alla BCE le statistiche mensili entro la fine della 15a giornata lavorativa successiva alla fine del mese a cui i dati si riferiscono.

3.   Le BCN trasmettono alla BCE le statistiche trimestrali entro la fine della 28a giornata lavorativa successiva alla fine del trimestre a cui i dati si riferiscono.

4.   Le statistiche annuali sono trasmesse dalle BCN alla BCE conformemente all’articolo 17, paragrafo 2 dell’Indirizzo BCE/2007/9 del 1o agosto 2007 relativo alle statistiche monetarie, delle istituzioni e dei mercati finanziari (rifusione) (12).

Articolo 7

Norme contabili ai fini di segnalazione statistica

1.   A meno che non sia previsto diversamente nel presente regolamento, le norme contabili seguite dalle IFM ai fini delle segnalazioni di cui al presente regolamento sono quelle stabilite nella legislazione nazionale di recepimento della direttiva del Consiglio 86/635/CEE, dell’8 dicembre 1986, relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari (13), e in tutti gli altri standard contabili internazionali applicabili.

2.   Depositi e prestiti, sono segnalati al valore del capitale in essere alla fine del mese. Le perdite parziali, come definite dalle pratiche contabili pertinenti, sono escluse da questo importo. Depositi e crediti non si compensano con qualunque altra attività o passività.

3.   Ferme restando le pratiche contabili e gli accordi di compensazione prevalenti negli Stati membri, tutte le attività e passività finanziarie devono essere segnalate in termini lordi a fini statistici.

4.   Le BCN possono consentire la segnalazione dei prestiti per cui sono stati fatti degli accantonamenti al netto di tali accantonamenti e la segnalazione di crediti acquistati al prezzo concordato al momento dell’acquisto, sempre che tali pratiche di segnalazione siano seguite da tutti i soggetti segnalanti residenti e siano necessarie a mantenere continuità nella valutazione statistica dei prestiti con riguardo ai dati segnalati per periodi antecedenti il mese di gennaio 2005.

Articolo 8

Deroghe

1.   Possono essere concesse deroghe a IFM di piccole dimensioni (IFM nella coda).

a)

Le BCN possono concedere deroghe alle piccole IFM, purché il loro apporto complessivo al bilancio nazionale delle IFM in termini di consistenze non superi il 5 %;

b)

con riferimento agli enti creditizi, le deroghe di cui al punto a) hanno l’effetto di ridurre gli obblighi di segnalazione statistica a quelli cui tali deroghe si applichino, fatti salvi gli obblighi relativi al calcolo delle riserve minime, come stabiliti nell’allegato III;

c)

con riferimento alle piccole IFM che non sono enti creditizi, laddove si applichi una deroga di cui al punto a) le BCN continuano, come minimo, a raccogliere dati relativi al bilancio complessivo almeno con frequenza annuale, in maniera tale che la dimensione della coda della segnalazione possa essere monitorata;

d)

fatto salvo il punto a), le BCN possono concedere deroghe agli enti creditizi che non beneficiano del regime stabilito ai punti a) e b) con l’effetto di ridurre i loro obblighi di segnalazione a quelli stabiliti nella parte 7 dell’allegato I, ammesso che il loro apporto complessivo al bilancio nazionale delle IFM in termini di consistenze non superi né il 10 % del bilancio nazionale delle IFM, né del bilancio delle IFM dell’area dell’euro;

e)

Le BCN si accertano per tempo che le condizioni stabilite dai punti a) e d) siano soddisfatte ai fini della concessione o del ritiro, se del caso, di eventuali deroghe con decorrenza dall’inizio di ogni anno;

f)

Le IFM di piccole dimensioni hanno la facoltà di rinunciare a tali deroghe e di ottemperare invece agli obblighi di segnalazione statistica integrale.

2.   Possono essere concesse deroghe ai fondi comuni monetari.

LE BCN possono concedere deroghe ai fondi comuni monetari dagli obblighi di segnalazione stabiliti nell’articolo 4, paragrafo 1, ammesso che i fondi comuni monetari segnalino al loro posto i dati di bilancio conformemente a quanto previsto dall’articolo 6 del regolamento (CE) n. 958/2007 (BCE/2007/8) subordinatamente al rispetto dei seguenti obblighi:

i fondi comuni monetari segnalano tali dati su base mensile conformemente al «metodo combinato» stabilito nell’allegato I del regolamento (CE) n. 958/2007 (BCE/2007/8) e agli obblighi di tempestività stabiliti in particolare dall’articolo 9,

i fondi comuni monetari segnalano i dati sulle consistenze di fine mese sulle quote/partecipazioni in fondi comuni monetari conformemente agli obblighi di tempestività stabiliti dall’articolo 6, paragrafo 2.

3.   Possono essere concesse deroghe con riguardo alle quote/partecipazioni in fondi comuni monetari.

a)

Per «quote/partecipazioni in fondi comuni monetari nominativi» si intendono quelle quote/partecipazioni in fondi comuni monetari che, in conformità della legislazione nazionale, vengono registrate in base all’identità del/dei loro detentore/i, inclusa la sua/loro residenza. Per «quote e partecipazioni in fondi comuni monetari al portatore» si intendono quelle quote e partecipazioni in fondi comuni monetari che, in conformità della legislazione nazionale, non vengono registrate in base all’identità del/dei loro detentore/i, o che vengono registrate ma la registrazione non contiene informazioni sulla residenza del/i detentore/i.

b)

Laddove le quote/partecipazioni nominative o quelle al portatore siano emesse per la prima volta o qualora sviluppi di mercato richiedano un cambiamento di opzione o di combinazione di opzioni (come definito nella sezione 5.5 della parte 2 dell’allegato I), le BCN possono concedere deroghe per un anno rispetto agli obblighi stabiliti nella sezione 5.5 della parte 2 dell’allegato I.

c)

Per quanto concerne la residenza dei detentori di quote/partecipazioni di fondi comuni monetari, le BCN possono concedere deroghe ai soggetti segnalanti, a condizione che le informazioni statistiche richieste siano raccolte da altre fonti disponibili conformemente alla sezione 5.5 della parte 2 dell’allegato I. Le BCN si accertano per tempo che questa condizione sia soddisfatta ai fini della concessione o del ritiro, se necessario, di eventuali deroghe, con effetto dall’inizio di ogni anno, in accordo con la BCE. Ai fini del presente regolamento, le BCN possono redigere e aggiornare un elenco di AIF segnalanti in conformità dei principi specificati nella sezione 5.5, parte 2 dell’allegato I.

4.   Fatto salvo il paragrafo 1, possono essere concesse deroghe alle istituzioni di moneta elettronica.

a)

Fatti salvi la direttiva 2006/48/CE e l’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1745/2003 (BCE/2003/9) e a condizione che quanto previsto alla lettera b) sia soddisfatto, le BCN possono concedere deroghe a singole istituzioni di moneta elettronica. Le BCN si accertano per tempo che le condizioni di cui alla lettera b) siano soddisfatte ai fini della concessione o del ritiro, se necessario, di eventuali deroghe. La BCN che concede tale deroga, ne informa la BCE.

b)

Le BCN possono concedere deroghe a single istituzioni di moneta elettronica se almeno una delle seguenti condizioni è soddisfatta:

i)

la moneta elettronica che esse emettono è accettata come mezzo di pagamento solo da un numero limitato di imprese, chiaramente identificate da:

loro ubicazione negli stessi locali o in un’altra zona limitrofa circoscritta, e/o

loro stretti rapporti finanziari o commerciali con l’istituzione emittente, quali un rapporto di titolarità, marketing o struttura distributiva condivisi, anche se l’istituzione emittente e l’impresa accettante sono soggetti giuridicamente distinti; o

ii)

oltre tre quarti del loro bilancio complessivo non è ricollegabile all’emissione o alla gestione della moneta elettronica e le passività collegate alle consistenze in moneta elettronica non superano i 100 milioni di EUR.

c)

Se un istituto di moneta elettronica cui è concessa una deroga non è esentato dagli obblighi delle riserve minime, questo segnala quanto meno i dati trimestrali necessari a calcolare l’aggregato soggetto a riserva, come stabilito nell’allegato III. L’istituzione può scegliere di segnalare con cadenza mensile un ristretto insieme di dati relativi all’aggregato soggetto a riserva.

d)

Ogni qual volta ad un’istituzione di moneta elettronica è concessa una deroga, la BCE, a fini statistici, inserirà l’istituzione nella lista delle IFM quale società non finanziaria. L’istituzione sarà altresì trattata come una società non finanziaria in situazioni in cui essa sia controparte di una IFM. L’istituzione continuerà ad essere trattata come un ente creditizio ai fini degli obblighi di riserva minima della BCE.

5.   Le deroghe possono essere concesse con riguardo agli aggiustamenti da rivalutazione.

a)

Fatto salvo il paragrafo 1, le BCN possono concedere deroghe ai fondi comuni monetari relativamente alla segnalazione degli aggiustamenti da rivalutazione, facendo venire meno per tali fondi l’obbligo di effettuare tali segnalazioni.

b)

Le BCN possono accordare deroghe riguardo alla frequenza e tempestività della segnalazione della rivalutazione dei prezzi dei titoli e richiedere tali dati con cadenza trimestrale e con la stessa tempestività dei dati sulle consistenze segnalati trimestralmente, a condizione che i seguenti obblighi siano rispettati:

i)

i soggetti segnalanti, utilizzando diversi metodi di valutazione, forniscono alle BCN le informazioni pertinenti relative alle pratiche di valutazione, incluse indicazioni quantitative sulla percentuale delle loro disponibilità in tali strumenti;

ii)

laddove si sia verificata una rivalutazione sostanziale dei prezzi, le BCN sono autorizzate a chiedere ai soggetti segnalanti di fornire informazioni ulteriori sul mese nel quale tale variazione ha avuto luogo.

c)

Le BCN possono concedere deroghe relativamente alla segnalazione della rivalutazione dei prezzi dei titoli, ivi compresa la concessione della completa esenzione da ogni simile segnalazione agli enti creditizi che segnalano le consistenze di titoli mensili titolo per titolo, purché siano rispettati i seguenti obblighi:

i)

l’informazione segnalata include, per ogni titolo, il valore a cui i titoli sono iscritti a bilancio;

ii)

per i titoli senza codici di identificazione accessibili al pubblico le segnalazioni includono informazioni su tipologia di strumento, durata ed emittente, che siano almeno sufficienti per il calcolo delle disaggregazioni definite come «obblighi minimi» nella parte 5 dell’allegato I.

6.   Possono essere concesse deroghe relativamente alla segnalazione statistica prestiti ceduti per mezzo di una cartolarizzazione.

Le BCN competenti possono permettere alle IFM che applicano l’IAS 39 o simili norme contabili nazionali di escludere dalle consistenze richieste nelle parti 2 e 3 dell’allegato I i prestiti ceduti per mezzo di una cartolarizzazione conformemente alla prassi nazionale, purché tale prassi sia applicata da tutte le IFM residenti.

7.   Possono essere concesse deroghe con riguardo a consistenze trimestrali relative a Stati membri che non facciano parte dell’area dell’euro.

Se i dati raccolti ad un più elevato livello di aggregazione indicano che le posizioni nei confronti delle controparti residenti in un qualsiasi Stato membro o che le posizioni nei confronti della valuta di uno Stato membro che non ha adottato l’euro non sono significative, una BCN può decidere di non richiedere la segnalazione relativamente a tale Stato membro. La BCN informa i propri soggetti segnalanti di eventuali decisioni in tal senso.

Articolo 9

Requisiti minimi e disposizioni nazionali in materia di segnalazione

1.   Le informazioni statistiche richieste sono segnalate in conformità degli standard minimi di trasmissione, di accuratezza, di conformità concettuale e di revisione, riportati nell’allegato IV.

2.   Le BCN definiscono ed attuano le disposizioni in materia di segnalazione cui devono attenersi gli operatori soggetti agli obblighi di segnalazione, in conformità delle caratteristiche nazionali. Le BCN garantiscono che tali disposizioni forniscono le informazioni statistiche richieste e consentono di effettuare un controllo accurato di conformità con i requisiti minimi di trasmissione, accuratezza, conformità concettuale e revisione, come stabilito nell’allegato IV.

Articolo 10

Fusioni, scissioni e riorganizzazioni

In caso di operazioni di fusione, di scissione o di qualunque altro tipo di riorganizzazione che possano incidere sull’assolvimento dei propri obblighi statistici, il soggetto segnalante interessato, una volta che l’intenzione di realizzare tale operazione sia divenuta di pubblico dominio e in ragionevole anticipo rispetto a quando l’operazione inizi a produrre effetti, informa la BCN competente delle procedure previste per rispettare gli obblighi di segnalazione statistica di cui al presente regolamento.

Articolo 11

Utilizzo delle informazioni statistiche segnalate ai fini delle riserve minime

1.   Le informazioni statistiche segnalate da enti creditizi nel rispetto del presente regolamento, sono utilizzate da ciascun ente creditizio per calcolare l’aggregato soggetto a riserva in linea con il regolamento (CE) n. 1745/2003 (BCE/2003/9). In particolare, ciascun ente creditizio utilizza tale informazione per verificare l’adempimento degli obblighi di riserva durante il periodo di mantenimento.

2.   L’aggregato soggetto a riserva per le istituzioni di piccole dimensioni rientranti nella coda, per tre periodi di mantenimento si basa sui dati di fine trimestre raccolti dalle BCN entro il 28o giorno lavorativo successivo alla fine del trimestre a cui si riferiscono.

3.   Le norme speciali sull’applicazione del regime di riserve minime della BCE stabilite nell’allegato III prevalgono, in caso di contrasto, su ogni disposizione del regolamento (CE) n. 1745/2003 (BCE/2003/9).

4.   Al fine di facilitare la gestione della liquidità della BCE e degli enti creditizi, gli obblighi di riserva sono confermati al più tardi il primo giorno del periodo di mantenimento; tuttavia, potrebbe sorgere eccezionalmente la necessità per gli enti creditizi di segnalare revisioni all’aggregato soggetto a riserva o gli obblighi di riserva che sono stati confermati. Le procedure di conferma o di riscontro degli obblighi di riserva non esimono i soggetti segnalanti dall’obbligo di segnalare in ogni caso informazioni statistiche corrette e di correggere al più presto le informazioni statistiche scorrette che essi hanno già segnalato.

Articolo 12

Verifica e raccolta obbligatoria

Le BCN esercitano il diritto di verifica o di raccolta obbligatoria delle informazioni che i soggetti segnalanti devono fornire ai sensi del presente regolamento, senza che questo pregiudichi il diritto della BCE di esercitare essa stessa tali diritti. In particolare, le BCN esercitano tale diritto quando un’istituzione compresa tra gli operatori soggetti agli obblighi di segnalazione non soddisfa gli obblighi minimi in tema di trasmissione, accuratezza, conformità concettuale e revisione, come specificati nell’allegato IV.

Articolo 13

Prima segnalazione

1.   La prima segnalazione in conformità del presente regolamento ha luogo con i dati relativi a giugno 2010, ivi compresi i dati anteriori fino al dicembre 2009 per la sola tabella 5.

2.   La prima segnalazione in conformità del presente regolamento quanto alle celle relative a prestiti sindacati nella tabella 1 della parte 2 dell’allegato I ha luogo con i dati relativi a dicembre 2011.

3.   La prima segnalazione ai sensi del presente regolamento in relazione alle celle corrispondenti agli Stati membri che hanno adottato l’euro nella tabella 3 della parte 3 dell’allegato I, ha inizio con riferimento ai primi dati trimestrali successivi alla data di adozione dell’euro da parte loro.

4.   La prima segnalazione ai sensi del presente regolamento in relazione alle celle corrispondenti agli Stati membri che non hanno adottato l’euro nelle tabelle 3 e 4 della parte 3 dell’allegato I, ha inizio con riferimento ai primi dati trimestrali successivi alla data della loro adesione all’UE. Nel caso in cui la BCN pertinente decida di non richiedere la prima segnalazione di dati non significativi, a partire dai primi dati trimestrali successivi alla data di adesione all’UE dello Stato membro o degli Stati membri in questione, la segnalazione ha inizio 12 mesi dopo la comunicazione ai soggetti segnalanti, da parte della BCN, dell’obbligo di segnalazione.

Articolo 14

Abrogazione

1.   Il regolamento (CE) n. 2423/2001 (BCE/2001/13) è abrogato a decorrere dal 1o luglio 2010.

2.   Qualunque riferimento al regolamento abrogato è da intendersi come effettuato al presente regolamento ed è da interpretarsi conformemente alla tavola di concordanza contenuta nell’allegato V.

Articolo 15

Disposizione finale

Il presente regolamento entra in vigore il 20o giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2010.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 19 dicembre 2008.

Per il Consiglio direttivo della BCE

Il presidente della BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  GU L 318 del 27.11.1998, pag. 8.

(2)  GU L 318 del 27.11.1998, pag. 1.

(3)  GU L 177 del 30.6.2006, pag. 1.

(4)  GU L 310 del 30.11.1996, pag. 1.

(5)  GU L 333 del 17.12.2001, pag. 1.

(6)  GU L 211 dell’11.8.2007, pag. 8.

(7)  GU L 250 del 2.10.2003, pag. 10.

(8)  Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

(9)  Nel Sistema europeo dei conti (SEC 95), le istituzioni finanziarie classificate come IFM sono suddivise in due sottosettori, ossia «banche centrali» (S.121) e «altre IFM» (S.122).

(10)  Incluso il ricavato derivante dalla vendita al pubblico di obbligazioni bancarie.

(11)  GU L 275 del 27.10.2000, pag. 39.

(12)  GU L 341 del 27.12.2007, pag. 1.

(13)  GU L 372 del 31.12.1986, pag. 1.


ALLEGATO I

ISTITUZIONI FINANZIARIE MONETARIE E OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE STATISTICA

Introduzione

Il sistema statistico per gli Stati membri partecipanti riguardante il bilancio del settore delle istituzioni finanziarie monetarie (IFM) si compone dei seguenti due elementi principali:

a)

un elenco delle IFM a fini statistici (si veda la parte 1 relativa all’identificazione di talune IFM); e

b)

una specifica delle informazioni statistiche fornite da tali IFM con frequenza mensile, trimestrale e annuale (si vedano le parti 2, 3, 4, 5, 6 e 7).

Ai fini di una completa informazione statistica sui bilanci delle IFM, è altresì necessario imporre determinati obblighi di segnalazione in capo ad altri intermediari finanziari, ad eccezione delle imprese di assicurazione e dei fondi pensione (AIF), nel contesto delle loro attività finanziarie riguardanti le quote/partecipazioni in fondi comuni monetari. Tali informazioni statistiche inviate dalle IFM e dagli AIF vengono raccolte dalle banche centrali nazionali (BCN), nel rispetto della parte 2 e conformemente agli accordi nazionali che poggiano sulle definizioni e classificazioni armonizzate di cui all’articolo 1 e allegato II.

La massa monetaria comprende banconote e monete in circolazione ed altre passività monetarie (depositi e altri strumenti finanziari altamente sostituibili ai depositi) delle IFM. Le contropartite della massa monetaria includono tutte le altre voci del bilancio delle IFM. La BCE elabora altresì i dati sulle transazioni finanziarie derivati dalle consistenze e da altri dati, compresi quelli forniti dalle IFM sugli aggiustamenti da rivalutazione (si veda la parte 5).

Le informazioni statistiche richieste dalla BCE sono riassunte nella parte 8.

PARTE 1

Identificazione di talune IFM

Sezione 1: L’identificazione di talune IFM si basa sul principio di sostituibilità dei depositi

1.1.

Le istituzioni finanziarie diverse dagli enti creditizi che emettono strumenti finanziari considerati altamente sostituibili ai depositi sono classificate come IFM a condizione che esse ricadano nella definizione di IFM per altre ragioni. La classificazione è basata sul criterio della fungibilità dei depositi (vale a dire se le passività sono classificate come depositi), che è determinata dalla loro liquidità, dalle caratteristiche combinate di trasferibilità, convertibilità, certezza e negoziabilità e avuto riguardo, laddove necessario, alla data di emissione.

Questi criteri di fungibilità dei depositi si applicano anche per determinare se le passività debbano essere classificate come depositi, a meno che non ci sia una categoria specifica per tali passività.

1.2.

Ai fini sia di determinare la sostituibilità dei depositi sia di classificare le passività come depositi:

per trasferibilità si intende la possibilità di rendere mobili i fondi investiti in uno strumento finanziario utilizzando mezzi di pagamento quali assegni, ordini di trasferimento, addebiti diretti o strumenti analoghi,

per convertibilità si intende la possibilità, e il relativo costo, di convertire gli strumenti finanziari in moneta o in depositi trasferibili; la perdita di vantaggi fiscali nel caso di tale conversione può essere considerata una penalità che riduce il grado di liquidità,

per certezza si intende la precisa conoscenza anticipata del valore del capitale di uno strumento finanziario in valuta nazionale, e

i titoli quotati e scambiati regolarmente su un mercato organizzato sono considerati negoziabili. Per le quote in società di investimento collettivo a capitale variabile non vi è mercato nel senso comune. Tuttavia, gli investitori sono a conoscenza del valore giornaliero delle quote e possono prelevare fondi a quel prezzo.

Sezione 2: Principi di identificazione dei fondi comuni monetari

2.1.

I fondi comuni monetari sono quegli organismi di investimento collettivo (OICR) le cui quote/partecipazioni presentano, in termini di liquidità, un’elevata sostituibilità con i depositi e che investono principalmente in strumenti di mercato monetario e/o in quote/partecipazioni in fondi comuni monetari e/o in altri titoli di debito trasferibili con durata residua fino a e incluso 1 anno, e/o in depositi bancari e/o che vogliono realizzare un rendimento prossimo al tasso di interesse degli strumenti del mercato monetario. I criteri applicati per individuare i fondi comuni monetari sono estrapolati dai prospetti informativi così come dalle regole del fondo, dagli atti costitutivi, dai regolamenti stabiliti o dagli statuti, dai documenti di sottoscrizione o dai contratti di investimento, dai documenti di commercializzazione o da qualunque altro documento di valore analogo redatto dagli OICR.

Il fondo comune monetario stesso o i suoi legali rappresentanti garantiscono che venga fornito qualsiasi tipo di informazione necessaria ad adempiere ai suoi obblighi di segnalazione statistica. Se necessario per ragioni pratiche, i dati possono essere concretamente forniti da qualunque entità effettui operazioni finanziarie riguardanti quote/partecipazioni in fondi comuni monetari, come ad esempio i depositari.

2.2.

Ai fini della definizione dei fondi comuni monetari:

per «OICR» si intendono quegli organismi il cui unico obiettivo è l’investimento collettivo del capitale raccolto presso il pubblico e le cui quote sono, su richiesta dei titolari, riacquistate o rimborsate direttamente o indirettamente attingendo alle attività dell’organismo. Tali organismi possono essere costituiti conformemente a legge, sia che essa disponga la forma contrattuale (come fondi comuni amministrati da società di gestione), la forma fiduciaria (come unit trusts) o la forma societaria (come società di investimento),

per «depositi bancari» si intendono i depositi in contante presso enti creditizi, rimborsabili a vista o con preavviso fino a tre mesi, o a scadenze prestabilite fino a due anni, comprese le somme pagate agli enti creditizi per il trasferimento di titoli in operazioni di pronti contro termine o di prestito di titoli,

per «alto grado di fungibilità dei depositi in termini di liquidità» si intende l’idoneità delle quote degli OICR, in normali condizioni di mercato, ad essere riacquistate, rimborsate o trasferite, su richiesta del titolare, laddove la liquidità delle quote sia paragonabile a quella dei depositi,

per «principalmente» si intende almeno l’85 % del portafoglio di investimenti,

per «titoli di mercato monetario» si intendono quelle classi di strumenti di debito trasferibili (come, ad esempio, certificati di deposito, carta commerciale e accettazioni bancarie, buoni del Tesoro e di enti locali), normalmente scambiati sul mercato monetario grazie alle seguenti caratteristiche:

a)

liquidità, laddove essi possano essere riacquistati, rimborsati o venduti a costo limitato, in termini di spese contenute e di stretto scarto denaro/lettera, e con brevissimo ritardo nel regolamento; e

b)

spessore di mercato, laddove essi vengano scambiati su un mercato in grado di assorbire un consistente volume di operazioni, tale da avere un impatto limitato sul loro prezzo; e

c)

certezza del valore, laddove il loro valore possa essere accuratamente determinato in qualunque momento o almeno una volta al mese; e

d)

basso rischio da interessi, laddove abbiano una durata residua non superiore a un anno, oppure aggiustamenti regolari del rendimento in linea con le condizioni del mercato monetario almeno ogni 12 mesi; e

e)

basso rischio di credito, laddove tali strumenti siano:

1)

ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori o scambiati su altri mercati regolamentati che operano regolarmente, siano riconosciuti e siano aperti al pubblico; oppure

2)

emessi conformemente ai regolamenti posti a tutela degli investitori e del risparmio; oppure

3)

emessi da:

un’autorità centrale, regionale o locale, la banca centrale di uno Stato membro, l’UE, la BCE, la Banca europea degli investimenti, uno Stato non membro o, se quest’ultimo è uno stato federale, uno dei membri che compongono la federazione, o un organismo pubblico internazionale cui appartengono uno o più Stati membri,

o

un’entità soggetta a vigilanza prudenziale, conformemente ai criteri definiti dal diritto comunitario, o che sia sottoposta a regole prudenziali cui sia conforme, considerate dalle autorità competenti almeno tanto severe quanto quelle del diritto comunitario o garantite da qualunque entità di questo tipo,

o

un’impresa i cui titoli siano stati ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori o scambiati su altri mercati regolamentati che operano regolarmente, siano riconosciuti e che siano aperti al pubblico.

PARTE 2

Bilancio (consistenze mensili)

Per compilare gli aggregati monetari e le contropartite per il territorio degli Stati membri partecipanti, la BCE necessita dei dati contenuti nella tabella 1 come segue:

1.   Categorie di strumenti

a)   Passivo

Le pertinenti categorie di strumenti sono: valuta in circolazione, depositi, quote/partecipazioni in fondi comuni monetari emesse, titoli di debito emessi, capitale e riserve e altre passività. Al fine di separare le passività monetarie da quelle non monetarie, i depositi sono anche suddivisi in depositi overnight, depositi con durata stabilita, depositi rimborsabili con preavviso e pronti contro termine. Cfr. le definizioni contenute nell’allegato II.

b)   Attivo

Le pertinenti categorie di strumenti sono: cassa, crediti, titoli diversi dalle azioni, quote/partecipazioni di mercato monetario, azioni e altre partecipazioni, capitale fisso e altre attività. Cfr. le definizioni contenute nell’allegato II.

2.   Disaggregazione per durata

Le scomposizioni per durate originarie costituiscono una fonte alternativa di informazioni dettagliate laddove gli strumenti finanziari non siano pienamente comparabili fra i diversi mercati.

a)   Passivo

Le soglie per fasce di durata (o per periodi di preavviso) sono: per i depositi con durata prestabilita, una durata originaria di un anno e di due anni; e per i depositi rimborsabili con preavviso, un preavviso di tre mesi e di due anni. Le operazioni di pronti contro termine non sono disaggregate per durata, dato che si tratta generalmente di strumenti a termine molto breve (di solito con durata originaria inferiore a tre mesi). I titoli di debito emessi dalle IFM sono disaggregati per durate a uno e due anni. Non è richiesta alcuna disaggregazione per durata per le quote/partecipazioni emesse dai fondi comuni monetari.

b)   Attivo

Le soglie per fasce di durata sono: per i prestiti delle IFM ai residenti (diversi dalle IFM e dalle amministrazioni pubbliche) degli Stati membri partecipanti per sottosettore e ancora per i prestiti delle IFM alle famiglie per finalità, a durata di uno e cinque anni; e per i titoli di debito detenuti dalle IFM emessi da altre IFM situate negli Stati membri partecipanti, a durata di uno e due anni per consentire, nel calcolo degli aggregati monetari, la compensazione di tali titoli detenuti tra le IFM.

3.   Disaggregazione per finalità e identificazione distinta dei prestiti alle imprese individuali/società di persone

I prestiti alle famiglie e alle istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie sono ulteriormente disaggregati secondo le finalità del prestito (credito al consumo, mutui per l’acquisto di abitazione, altri prestiti). All’interno della categoria «altri prestiti», i prestiti concessi alle imprese individuali/società di persone devono essere identificati separatamente (vedi le definizioni di categorie di strumenti nella parte 2 dell’allegato II e le definizioni dei settori nella parte 3 dell’allegato II). Le BCN possono non tener conto dell’obbligo di identificazione distinta dei prestiti alle imprese individuali/società di persone se tali prestiti costituiscono meno del 5 % del totale dei prestiti dello Stato membro partecipante alle famiglie.

4.   Disaggregazione per valuta

Per le voci di bilancio che possono essere utilizzate nella compilazione degli aggregati monetari, i saldi in euro devono essere identificati separatamente in modo che la BCE abbia l’opzione di definire gli aggregati monetari in termini di saldi denominati in tutte le valute combinate o solo in euro.

5.   Disaggregazione per settore e residenza delle controparti

5.1.

Il calcolo degli aggregati monetari e delle contropartite che coprono gli Stati membri partecipanti richiede l’individuazione delle controparti situate nel territorio degli Stati membri partecipanti che formano il settore detentore di moneta. A tal fine, in linea con il SEC 95 (vedi allegato II, parte 3), le controparti non-IFM si suddividono in Amministrazioni pubbliche (S.13), dove l’Amministrazione centrale (S.1311) è identificata separatamente nei depositi totali, e altri settori residenti. Al fine di calcolare una disaggregazione per settore mensile degli aggregati monetari e delle contropartite di credito, gli altri residenti sono ulteriormente disaggregati nei seguenti sottosettori: altri intermediari finanziari + ausiliari finanziari (S.123 + S.124), imprese di assicurazione e fondi pensione (S.125), società non finanziarie (S.11) e famiglie + istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie (S.14 + S.15). Per le imprese individuali/società di persone si veda la sezione 3. Con riferimento al totale dei depositi e alle categorie di depositi «depositi con durata prestabilita oltre due anni», «depositi rimborsabili con preavviso di oltre due anni» e «operazioni di pronti contro termine», vi è un’ulteriore distinzione tra enti creditizi, altre IFM controparti e amministrazioni centrali, ai fini del regime delle riserve minime della BCE.

5.2.

Per quanto riguarda il totale dei depositi, i depositi con durata fino a due anni e la categoria dell’attivo «titoli diversi da azioni», è fatta un’ulteriore distinzione per le controparti che sono SV.

5.3.

Taluni depositi/prestiti che derivano da operazioni di pronti contro termine/operazioni di pronti contro termine in acquisto o da operazioni analoghe con gli «altri intermediari finanziari (S.123) + ausiliari finanziari (S.124)» possono riferirsi alle operazioni con una controparte centrale. Una controparte centrale è un’entità che si frappone legalmente tra le controparti nei contratti trattati sui mercati finanziari, diventando l’acquirente di ogni vendita e il venditore ad ogni acquisto. Poiché tali operazioni sostituiscono spesso attività bilaterali tra le IFM, è fatta una distinzione ulteriore all’interno della categoria dei depositi «pronti contro termine» con riguardo alle attività con tali controparti. Allo stesso modo, un’ulteriore distinzione è fatta all’interno della categoria dell’attivo «prestiti» con riguardo ai contratti di pronti contro termine in acquisto conclusi con tali controparti.

5.4.

Le controparti situate nel territorio nazionale e negli altri Stati membri partecipanti sono individuate separatamente e considerate esattamente allo stesso modo in tutte le disaggregazioni statistiche. Non è necessario disaggregare geograficamente le controparti situate al di fuori del territorio degli Stati membri partecipanti. Le controparti situate nel territorio degli Stati membri partecipanti sono identificate a seconda del loro settore domestico o classificazione istituzionale conformemente all’elenco delle IFM a fini statistici e al manuale di settore della BCE (1), che segue i principi di classificazione il più possibile coerenti con il SEC 95.

5.5.

Nel caso delle quote/partecipazioni emesse dai fondi comuni monetari degli Stati membri partecipanti, i soggetti segnalanti segnalano quanto meno i dati relativi alla residenza dei detentori sulla base di una disaggregazione tra residenti nazionali/residenti negli altri Stati membri partecipanti/residenti nel resto del mondo, per consentire di escludere le consistenze dei non residenti degli Stati membri partecipanti. Relativamente alle quote/partecipazioni nominative, i fondi comuni monetari emittenti o i loro legali rappresentanti segnalano nel bilancio mensile i dati disaggregati per residenza dei titolari delle quote/partecipazioni emesse. Con riguardo alle quote e partecipazioni al portatore, gli operatori segnalanti forniscono dati sulla disaggregazione per residenza dei detentori delle quote e partecipazioni in fondi comuni monetari secondo le modalità decise dalla BCN competente in accordo con la BCE. Tale obbligo è limitato a una delle opzioni seguenti o a una loro combinazione, da scegliersi avendo riguardo all’organizzazione dei mercati interessati e alle disposizioni giuridiche nazionali vigenti nello Stato membro in questione. Tale obbligo sarà controllato periodicamente dalla BCN.

a)

Fondi comuni monetari emittenti:

I fondi comuni monetari emittenti o i loro legali rappresentanti segnalano dati sulla disaggregazione per residenza dei detentori delle loro quote/partecipazioni emesse. Le informazioni possono essere fornite dal soggetto che colloca le quote/partecipazioni o da qualsiasi altro soggetto coinvolto nell’emissione, riacquisto o trasferimento delle quote/partecipazioni.

b)

IFM e AIF custodi di quote/partecipazioni in fondi comuni monetari:

In quanto soggetti segnalanti, le IFM e gli AIF che agiscono in qualità di custodi di quote/partecipazioni in fondi comuni monetari segnalano i dati sulla disaggregazione per residenza dei detentori delle quote/partecipazioni emesse da fondi comuni monetari residenti e tenute in custodia per conto del possessore o di un altro intermediario che agisce anch’esso come custode. Tale opzione è applicabile se i) il custode distingue le quote/partecipazioni in fondi comuni monetari tenute in custodia per conto dei detentori da quelle mantenute per conto di altri custodi; ii) la maggior parte delle quote/partecipazioni in fondi comuni monetari sono custodite presso istituzioni nazionali residenti classificate come intermediari finanziari (IFM o AIF).

c)

IFM e AIF in qualità di segnalanti operazioni di residenti con non residenti aventi per oggetto quote/partecipazioni di un fondo comune monetario residente;

In quanto soggetti segnalanti, le IFM e gli AIF che agiscono in qualità di segnalanti operazioni di residenti con non residenti aventi ad oggetto quote/partecipazioni di un fondo comune monetario residente, segnalano i dati sulla disaggregazione per residenza dei detentori delle quote/partecipazioni emesse da fondi comuni residenti, negoziate da questi per conto del detentore o di un altro intermediario anch’esso coinvolto nell’operazione. Tale opzione è applicabile se i) la copertura della segnalazione è esauriente, ossia copre sostanzialmente tutte le operazioni effettuate dai soggetti segnalanti; ii) si segnalano dati accurati su acquisti e vendite intercorse con non residenti degli Stati membri partecipanti; iii) le differenze tra il valore di emissione e quello di rimborso, escluse le commissioni, delle stesse quote/partecipazioni, sono minime; e iv) l’ammontare delle quote/partecipazioni detenute dai non residenti degli Stati membri partecipanti emesse dai fondi comuni monetari residenti è basso.

d)

Se le opzioni da a) a c) non si applicano, i soggetti segnalanti incluse le IFM e gli AIF, segnalano i dati in questione sulla base delle informazioni disponibili.

Tabella 1

Consistenze mensili  (2)

BILANCIO VOCI

A.

Residenti nazionali

B.

Altri Stati membri partecipanti

C.

Resto del mondo

D.

n.a.c.

IFM (5)

Istituzioni diverse dalle IFM

IFM (5)

Istituzioni diverse dalle IFM

Totale

Banche

Operatori non bancari

 

Enti creditizi

di cui: enti creditizi soggetti ad obblighi di riserva, ECB e BCN

Amministrazioni pubbliche (S.13)

Settori altri residenti

 

Enti creditizi

di cui: enti creditizi soggetti ad obblighi di riserva, ECB e BCN

Amministrazioni pubbliche (S.13)

Settore altri residenti

Amministrazione centrale (S. 1311)

Altre amministrazioni pubbliche

Totale

Altri intermediari finanziari + ausiliari finanziari (S.123 + S.124)

Imprese di assicurazione e fondi pensione (S.125)

Società non finanziarie (S.11)

Famiglie + istituzioni senza scopo di lucro al loro servizio (S.14 + S.15)

Amministrazione centrale (S. 1311)

Altre amm.ni pubbliche

Totale

Altri intermediari finanziari + ausiliari finanziari (S.123 + S.124)

Imprese di assicurazione e fondi pensione (S.125)

Società non finanziarie (S.11)

Famiglie + istituzioni senza scopo di lucro al loro servizio (S.14 + S.15)

 

di cui: controparti centrali (5)

di cui: SV

 

di cui: controparti centrali (5)

di cui: SV

a)

 

b)

c)

d)

e)

f)

 

 

g)

h)

i)

j)

 

k)

l)

m)

n)

o)

 

 

p)

q)

r)

s)

 

 

t)

PASSIVITÀ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

Biglietti e monete in circolazione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

Depositi

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fino a 1 anno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oltre 1 anno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

di cui depositi trasferibili

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

di cui fino a 2 anni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

di cui prestiti sindacati

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9e

Euro

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9.1e

A vista

 

 

 

 

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di cui depositi trasferibili

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.2e

Con durata prestabilita

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fino a 1 anno

 

 

 

 

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oltre 1 anno e fino a 2

 

 

 

 

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oltre 2 anni

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*

*

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

9.3e

Rimborsabili con preavviso

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fino a tre mesi

 

 

 

 

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oltre tre mesi

 

 

 

 

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

di cui: oltre 2 anni (3)

*

 

*

*

*

*

 

 

 

 

 

 

*

 

*

*

*

*

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

9.4e

Operazioni di pronti contro termine

*

 

*

*

*

*

 

 

 

 

 

 

*

 

*

*

*

*

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

9x

Valute estere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.1x

A vista

 

 

 

 

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.2x

Con durata prestabilita

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fino a 1 anno

 

 

 

 

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oltre 1 anno e fino a 2

 

 

 

 

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oltre 2 anni

*

 

*

*

*

*

 

 

 

 

 

 

*

 

*

*

*

*

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

9.3x

Rimborsabili con preavviso

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fino a tre mesi

 

 

 

 

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oltre tre mesi

 

 

 

 

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

di cui: oltre 2 anni (3)

*

 

*

*

*

*

 

 

 

 

 

 

*

 

*

*

*

*

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

9.4x

Operazioni di pronti contro termine

*

 

*

*

*

*

 

 

 

 

 

 

*

 

*

*

*

*

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

10.

Quote e partecipazioni in fondi comuni monetari  (4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

Titoli di debito emessi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11e

Euro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fino a 1 anno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

oltre 1 anno e fino a 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

di cui: fino a 2 anni e con garanzia sul capitale nominale sotto il 100 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oltre 2 anni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

11x

Valute estere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fino a 1 anno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

oltre 1 anno e fino a 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

di cui: fino a 2 anni e con garanzia sul capitale nominale sotto il 100 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oltre 2 anni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

12

Capitale e riserve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Altre passività

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella 1. Passività


BILANCIO VOCI

A.

Residenti nazionali

B.

Altri Stati membri partecipanti

C.

Resto del mondo

D.

n.a.c.

IFM

Istituzioni diverse dalle IFM

IFM

Istituzioni diverse dalle IFM

Amministrazioni pubbliche (S.13)

Settori altri residenti

Amministrazioni pubbliche (S.13)

Settore altri residenti

Totale

e)

Altri intermediari finanziari + ausiliari finanziari (S.123 + S.124)

f)

Imprese di assicurazione e fondi pensione (S.125)

Società non finanziarie (S. 11)

Famiglie + istituzioni senza scopo di lucro al loro servizio (S.14 + S.15)

Totale

Altri intermediari finanziari + ausiliari finanziari (S.123 + S.124)

Imprese di assicurazione e fondi pensione (S.125)

Società non finanziarie (S. 11)

Famiglie + istituzioni senza scopo di lucro al loro servizio (S.14 + S.15)

 

di cui: Controparti Centrali (5)

di cui: SV

Totale

Crediti al consumo

Crediti per l'acquisto di un'abit.

Altri crediti

 

di cui: Controparti Centrali (5)

di cui: SV

Totale

Crediti al consumo

Crediti per l'acquisto di un'abitazione

Altri crediti

 

di cui: II/SdP (6)

 

di cui: II/SdP (6)

ATTIVITÀ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Cassa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1e.

di cui euro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Prestiti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fino a 1 anno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oltre 1 anno e fino a 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oltre 5 anni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

di cui: prestiti sindacati

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

di cui: pronti contro termine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2e.

di cui euro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

di cui: prestiti rotativi e scoperti di conto corrente

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

di cui carte di credito a saldo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

di cui carte di credito revolving

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Titoli diversi da azioni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3e.

Euro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fino a 1 anno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oltre 1 anno e fino a 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oltre 2 anni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3x.

Valute estere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fino a 1 anno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oltre 1 anno e fino a 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oltre 2 anni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Quote e partecipazioni in fondi comuni monetari

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Azioni e altre partecipazioni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Capitale fisso

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

Altre attività

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella 1. Attivo

PARTE 3

Bilancio (consistenze trimestrali)

Al fine di approfondire l’analisi degli andamenti monetari e per altre finalità statistiche, la BCE necessita di quanto segue con riferimento agli elementi chiave:

1.

La disaggregazione per sottosettore, durata e garanzia immobiliare dei prestiti erogati ad istituzioni diverse dalle IFM degli Stati membri partecipanti (si veda la tavola 2).

Ciò è richiesto per rendere possibile il monitoraggio del sottosettore completo e della struttura delle scadenze del finanziamento del credito complessivo (prestiti erogati e titoli) delle IFM nei confronti del settore detentore di moneta. Per le società non finanziarie e per le famiglie, sono richiesti ulteriori dettagli che identificano i prestiti cartolarizzati con garanzie immobiliari.

Per i prestiti denominati in euro con durata originaria oltre un anno e oltre due anni nei confronti delle società non finanziarie e famiglie, sono richiesti ulteriori dettagli per talune durate residue e periodi in cui viene rivisto il tasso d’interesse (si veda la tabella 2). Un tasso di interesse rivisto è inteso come un cambiamento nel tasso di interesse di un prestito che è attualmente previsto nel contratto di prestito. I prestiti soggetti a revisione del tasso di interesse includono, tra l’altro, prestiti con tassi di interesse che sono periodicamente rivisti in base alle variazioni di un indice (ad esempio, Euribor), prestiti con tassi di interesse indicizzati («tassi fluottanti»), e prestiti con tassi di interesse che sono modificabili a discrezione della IFM.

2.

Disaggregazione per sottosettore dei depositi delle IFM presso le amministrazioni pubbliche (diverse dalle amministrazioni centrali) degli Stati membri partecipanti (si veda la tabella 2).

Ciò è richiesto come informazione complementare rispetto alla segnalazione mensile.

3.

Disaggregazione per settore delle posizioni nei confronti delle controparti al di fuori degli Stati membri partecipanti (Stati membri non partecipanti e il resto del mondo) (si veda la tabella 2).

Quando il SEC 95 non è applicabile si applica la classificazione per settore prevista dal Sistema dei conti nazionali («SNA 93»).

4.

Disaggregazione per paese (si veda la tabella 3).

Tale disaggregazione è richiesta per analizzare ulteriormente gli andamenti monetari nonché per le necessità di natura transitoria e per effettuare controlli sulla qualità dei dati.

5.

Disaggregazione per valuta (si veda la tabella 4).

Tale disaggregazione è richiesta per permettere il calcolo delle transazioni per gli aggregati monetari e le contropartite, corrette per le variazioni dei tassi di cambio nei casi in cui tali aggregati includano una combinazione di tutte le valute.

Tabella 2

Consistenze trimestrali (disaggregazione per settore)

BILANCIO VOCI

A.

Residenti nazionali

B.

Altri Stati membri partecipanti

C.

Resto del mondo

Istituzioni diverse dalle IFM

Istituzioni diverse dalle IFM

Totale

Amministrazioni pubbliche (S.13)

Settori altri residenti

Amministrazioni pubbliche (S.13)

Settori altri residenti

 

Banche

Operatori non bancari

Totale

Amministrazioni centrali (S.1311)

Altre amm.ni pubbliche

Totale

Altro intermediari finanziari + ausiliari finanziari (S.123 + S.124)

Imprese di assicurazione e fondi pensione (S.125)

Società non finanziarie (S.11)

Famiglie + istituzioni senza scopo di lucro al loro servizio (S.14 + S.15)

Totale

Amministrazioni centrali (S.1311)

Altre amm.ni pubbliche

Totale

Altri intermediari finanziari + ausiliari finanziari (S.123 + S.124)

Imprese di assicurazione e fondi pensione (S.125)

Società non finanziarie (S.11)

Famiglie + istituzioni senza scopo di lucro al loro servizio (S.14 + S.15)

Amm.ni pubbliche

Settori altri residenti

Totale

Amministrazione statale (S.1311)

Amministrazioni locali (S.1311)

Enti di previdenza e assistenza sociale (S.1314)

Totale

Crediti al consumo

Crediti per l'acquisto di un'abitazione

Altri crediti

Totale

Amministrazione statale (S.1311)

Amministrazioni locali (S.1311)

Enti di previdenza e assistenza sociale (S.1314)

Totale

Crediti al consumo

Crediti per l'acquisto di un'abit.

Altri crediti

 

Garanzie immobiliari

 

Garanzie immobiliari

 

Garanzie immobiliari

 

Garanzie immobiliari

 

Garanzie immobiliari

 

Garanzie immobiliari

 

Garanzie immobiliari

 

Garanzie immobiliari

PASSIVITÀ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

Biglietti e monete in circolazione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

Depositi

 

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

 

 

 

9.1.

A vista

 

 

M

 

 

 

M

M

M

M

 

M

 

 

 

 

 

 

 

 

M

 

 

 

M

M

M

M

 

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.2.

Con durata prestabilita

 

 

M

 

 

 

M

M

M

M

 

M

 

 

 

 

 

 

 

 

M

 

 

 

M

M

M

M

 

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.3.

Rimborsabili con preavviso

 

 

M

 

 

 

M

M

M

M

 

M

 

 

 

 

 

 

 

 

M

 

 

 

M

M

M

M

 

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.4.

Pronti contro termine

 

 

M

 

 

 

M

M

M

M

 

M

 

 

 

 

 

 

 

 

M

 

 

 

M

M

M

M

 

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

Quote e partecipazioni in fondi comuni monetari

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

Titoli di debito emessi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

Capitale e riserve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

Altre passività

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTIVITÀ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Cassa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Prestiti

M

 

 

 

 

 

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

 

 

 

 

 

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

 

 

 

fino a 1 anno

 

 

 

 

 

 

 

M

M

M

 

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

M

M

 

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oltre 1 anno e fino a 5

 

 

 

 

 

 

 

M

M

M

 

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

M

M

 

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oltre 5 anni

 

 

 

 

 

 

 

M

M

M

 

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

M

M

 

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2e

Euro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

prestiti con durata originaria oltre 1 anno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

di cui: prestiti con vita residua inferiore o uguale a 1 anno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

di cui: prestiti con vita residua rimanente superiore ad un anno e con tasso d'interesse ricalcolato nei successivi 12 mesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

prestiti con durata originaria oltre 2 anni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

di cui: Prestiti con vita residua inferiore o uguale a 2 anni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

di cui: Prestiti con vita residua rimanente superiore ad un anno e con tasso d'interesse rivisto nei successivi 24 mesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Titoli diversi da azioni

M

 

 

 

 

 

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

 

 

 

 

 

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

 

 

 

Fino a 1 anno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oltre 1 anno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Quote e partecipazioni in fondi comuni monetari

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Azioni e altre partecipazioni

 

 

 

 

 

 

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

 

 

 

6.

Immobilizzazioni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

Altre attività

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

Obblighi relativi ai dati mensili, cfr. tabella 1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tabella 3

Consistenze trimestrali (disaggregazione per Paese)

VOCI DI BILANCIO

Ogni altro Stato membro partecipante (ovvero esclusi i residenti nazionali) e ciascun altro Stato membro UE

Resto del mondo (esclusa UE)

Stato membro

Stato membro

Stato membro

Stato membro

PASSIVITÀ

 

 

 

 

 

8

Biglietti e monete in circolazione

 

 

 

 

 

9

Depositi

 

 

 

 

 

da IFM

 

 

 

 

 

da istituzioni diverse da IFM

 

 

 

 

 

10.

Quote e partecipazioni in fondi comuni monetari

 

 

 

 

 

11.

Titoli di debito emessi

 

 

 

 

 

12.

Capitale e riserve

 

 

 

 

 

13.

Altre passività

 

 

 

 

 

ATTIVITÀ

 

 

 

 

 

1.

Cassa

 

 

 

 

 

2.

Prestiti

 

 

 

 

 

a IFM

 

 

 

 

 

a istituzioni diverse dalle IFM

 

 

 

 

 

3.

Titoli diversi da azioni

 

 

 

 

 

emessi da IFM

 

 

 

 

 

fino a 1 anno

 

 

 

 

 

oltre 1 anno e fino a 2

 

 

 

 

 

oltre 2 anni

 

 

 

 

 

emessi da istituzioni diverse dalle IFM

 

 

 

 

 

4.

Quote e partecipazioni in fondi comuni monetari

 

 

 

 

 

5.

Azioni e altre partecipazioni

 

 

 

 

 

6.

Immobilizzazioni

 

 

 

 

 

7.

Altre attività

 

 

 

 

 


Tabella 4

Consistenze trimestrali (disaggregazione per valuta)

VOCI DI BILANCIO

Tutte le valute

Euro

Valute UE diverse dall'euro

Valute diverse da quelle degli Stati membri UE

Totale

Valuta dello Stato membro UE

Valuta dello Stato membro UE

Valuta dello Stato membro UE

GBP

Totale

USD

JPY

CHF

Tutte le rimanenti valute

PASSIVITÀ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Depositi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.

Residenti nazionali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

da IFM

M

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

da istituzioni diverse da IFM

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.

Altri Stati membri partecipanti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

da IFM

M

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

da istituzioni diverse da IFM

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.

Resto del mondo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fino a un anno

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oltre 1 anno

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

da banche

Q

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

da istituzioni diverse da banche

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

Quote e partecipazioni in fondi comuni monetari

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

Titoli di debito emessi

M

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

Capitale e riserve

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

Altre passività

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTIVITÀ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Prestiti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.

Residenti nazionali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a IFM

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a istituzioni diverse dalle IFM

M

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.

Altri Stati membri partecipanti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a IFM

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a istituzioni diverse dalle IFM

M

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.

Resto del mondo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fino a un anno

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oltre 1 anno

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a banche

Q

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a operatori non bancari

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Titoli diversi da azioni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.

Residenti nazionali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

emessi da IFM

M

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

emessi da istituzioni diverse dalle IFM

M

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.

Altri Stati membri partecipanti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

emessi da IFM

M

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

emessi da istituzioni diverse dalle IFM

M

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.

Resto del mondo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

emessi da banche

Q

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

emessi da operatori non bancari

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Quote e partecipazioni in fondi comuni monetari

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.

Residenti nazionali

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.

Altri Stati membri partecipanti

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.

Resto del mondo

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. + 6. + 7.

Attività rimanenti

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

Obblighi relativi ai dati mensili, cfr. tabella 1.

 

 

 

 

 

 

 

 

Q

Obblighi relativi ai dati trimestrali, cfr. tabella 2.

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTE 4

Informazioni non di bilancio (dati annuali)

Per le statistiche sui pagamenti e per le altre finalità, la BCE richiede le due voci seguenti:

1.

Numero di conti di deposito overnight trasferibili.

Tale voce si riferisce al numero di conti di deposito overnight trasferibili (vedi le definizioni di categorie di strumenti nella parte 2 dell’allegato II) detenuti presso le istituzioni segnalanti.

2.

Numero di conti di deposito overnight trasferibili: collegati a internet/personal computer (PC).

Tale voce si riferisce al numero di conti di deposito overnight trasferibili detenuti presso l’istituzione segnalante che il titolare del conto può accedere e utilizzare elettronicamente via internet o tramite PC utilizzando un apposito software e apposite linee di telecomunicazione per effettuare i pagamenti. Non sono inclusi i depositi overnight trasferibili con accesso telefonico o con telefono cellulare, salvo che non siano anche accessibili via internet o PC.

Tabella

Dati annuali

VOCI NON DI BILANCIO

A.

Residenti nazionali

B.

Altri Stati membri partecipanti

C.

RdM

D.

n.a.c.

 

Istituzioni diverse dalle IFM

 

Istituzioni diverse dalle IFM

 

Istituzioni diverse dalle banche

 

Istituzioni diverse dalle IFM (7)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numero di conti di deposito a vista trasferibili

 

 

 

 

 

 

 

 

Numero di conti di deposito a vista trasferibili collegati a internet/PC

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTE 5

Segnalazione degli aggiustamenti da rivalutazione per la compilazione dei dati sulle transazioni

Al fine di compilare i dati sulle transazioni rispetto agli aggregati monetari e alle contropartite per il territorio degli Stati membri partecipanti, la BCE necessita di aggiustamenti da rivalutazione alla luce delle cancellazioni totali/parziali dei prestiti e delle rivalutazione dei prezzi dei titoli:

1.   Cancellazioni totali/parziali di prestiti

L’aggiustamento rispetto alle cancellazioni totali/parziali di prestiti è segnalato al fine di consentire alla BCE di compilare i dati sulle transazioni finanziarie dalle consistenze segnalate in due periodi di segnalazione consecutivi. L’aggiustamento riflette qualsiasi variazione nelle consistenze dei crediti segnalato in conformità della parte 2 e 3 causato dalle cancellazioni, inclusa la cancellazione dell’intero importo in essere di un prestito (cancellazione). L’aggiustamento riflette anche le variazioni negli accantonamenti sui prestiti nel caso in cui una BCN decida che le consistenze di bilancio siano registrate al netto degli accantonamenti. Sono incluse anche le cancellazioni totali/parziali di prestiti riconosciute nel momento in cui il prestito è venduto o trasferito ad un terzo, laddove identificabili.

I requisiti minimi per le cancellazioni totali/parziali di prestiti sono stabiliti nella tabella 1A.

2.   Rivalutazione dei prezzi dei titoli

L’aggiustamento rispetto alla rivalutazione dei prezzi dei titoli fa riferimento alle fluttuazioni nella valutazione dei titoli derivanti dalla variazione del prezzo a cui i titoli sono registrati o negoziati. L’aggiustamento comprende le variazioni nel tempo del valore delle consistenze di bilancio di fine periodo derivanti dalla variazione del valore di riferimento al quale i titoli sono registrati, vale a dire potenziali guadagni/perdite. Può anche contenere variazioni di valutazione derivanti da operazioni in titoli, vale a dire utili/perdite realizzati.

I requisiti minimi per la rivalutazione dei prezzi dei titoli sono stabiliti nella tabella 1A.

Non è previsto alcun obbligo minimo di segnalazione per il lato del passivo del bilancio. Tuttavia, se le prassi di valutazione applicate dai soggetti segnalanti ai titoli di debito emessi risultano in modifiche alle loro consistenze di fine periodo, alle BCN è consentito raccogliere dati relativi a tali modifiche. Tali dati sono segnalati come aggiustamenti da «altra rivalutazione».

Tavola 1A

Aggiustamento da rivalutazione  (8)

VOCI DI BILANCIO

A.

Residenti nazionali

B.

Altri Stati membri partecipanti

C.

Resto del mondo

D.

n.a.c.

 

IFM

Istituzioni diverse dalle IFM

 

IFM

Istituzioni diverse dalle IFM

 

Enti creditizi soggetti ad obblighi di riserva, ECB e BCN

Amm.ni pubbliche

Settori altri residenti

 

enti creditizi soggetti ad obblighi di riserva, ECB e BCN

Amm.ni pubbliche

Settore altri residenti

Amministrazione centrale

Altre amm.ni pubbliche

Totale

Altri intermediari finanziari + ausiliari finanziari (S.123 + S.124)

Imprese di assicurazione e fondi pensione (S.125)

Società non finanziarie (S.11)

Famiglie + istituzioni senza scopo di lucro al servizio (S.14 + S.15)

Amministrazione centrale

Altre amm.ni pubbliche

Totale

Altri intermediari finanziari + ausiliari finanziari (S.123 + S.124)

Imprese di assicurazione e fondi pensione (S.125)

Società non finanziarie (S.11)

Famiglie + istituzioni senza scopo di lucro al loro servizio (S.14 + S.15)

PASSIVITÀ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

Biglietti e monete in circolazione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

Depositi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fino a 1 anno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oltre 1 anno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9e

Euro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.1e

A vista

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.2e

Con durata prestabilita

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fino a 1 anno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oltre 1 anno e fino a 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oltre 2 anni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.3e

Rimborsabili con preavviso

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fino a tre mesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oltre tre mesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

di cui: oltre 2 anni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.4e

Operazioni di pronti contro termine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9x

Valute estere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.1x

A vista

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.2x

Con durata prestabilita

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fino a 1 anno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oltre 1 anno e fino a 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oltre 2 anni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.3x

Rimborsabili con preavviso

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fino a tre mesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oltre tre mesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

di cui: oltre 2 anni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.4x

Operazioni di pronti contro termine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

Quote e partecipazioni in fondi comuni monetari

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

Titoli di debito emessi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11e

Euro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fino a 1 anno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

oltre 1 anno e fino a 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

oltre 2 anni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

11x

valute estere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fino a 1 anno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

oltre 1 anno e fino a 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

oltre 2 anni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

12.

Capitale e riserve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

Altre passività

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tavola 1A — Passività


VOCI DI BILANCIO

A.

Residenti nazionali

B.

Altri Stati membri partecipanti

C.

Resto del mondo

D.

n.a.c.

IFM

Istituzioni diverse dalle IFM

IFM

Istituzioni diverse dalle IFM

Amministrazioni pubbliche

Settori altri residenti

Amministrazioni pubbliche

Settore altri residenti

Totale e)

Altri intermediari finanziari + ausiliari finanziari (S.123 + S.124)

Imprese di assicurazione e fondi pensione (S.125)

Società non finanziarie (S. 11)

Famiglie + istituzioni senza scopo di lucro al loro servizio (S.14 + S.15)

Totale p)

Altri intermediari finanziari + ausiliari finanziari (S.123 + S.124)

Imprese di assicurazione e fondi pensione (S.125)

Società non finanziarie (S. 11)

Famiglie + istituzioni senza scopo di lucro al loro servizio (S.14 + S.15)

Crediti al consumo

Crediti per l'acquisto di un'abit.

Altri crediti

Crediti al consumo

Crediti per l'acquisto di un'abit.

Altri crediti

 

di cui: II/SdP (10)

 

di cui: II/SdP (10)

ATTIVITÀ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Cassa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1e.

di cui euro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Prestiti

MINIMO

 

 

MINIMO

MINIMO

MINIMO

MINIMO

MINIMO

MINIMO

MINIMO

MINIMO

 

 

MINIMO

MINIMO

MINIMO

MINIMO

MINIMO

MINIMO

MINIMO

MINIMO

 

fino a 1 anno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oltre 1 anno e fino a 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oltre 5 anni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

di cui: prestiti sindacati

MINIMO

MINIMO

MINIMO

 

MINIMO

 

 

 

 

MINIMO

MINIMO

MINIMO

 

MINIMO

 

 

 

 

 

 

2e

di cui euro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Titoli diversi da azioni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

di cui: oltre 2 anni (9)

MINIMO

MINIMO

MINIMO

 

 

 

 

 

 

 

MINIMO

MINIMO

MINIMO

 

 

 

 

 

 

 

MINIMO

 

3e

Euro

(no riquadro)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fino a 1 anno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oltre 1 anno e fino a 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oltre 2 anni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3x

Valute estere

(no riquadro)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fino a 1 anno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oltre 1 anno e fino a 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oltre 2 anni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Quote e partecipazioni in fondi comuni monetari

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Azioni e altre partecipazioni (9)

MINIMO

 

MINIMO

 

 

 

 

 

 

 

MINIMO

 

MINIMO

 

 

 

 

 

 

 

MINIMO

 

6.

Capitale fisso

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

Altre attività

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella 1A. Attività

PARTE 6

Obblighi di segnalazione per la cartolarizzazione di prestiti e per altri trasferimenti di prestiti

1.   Definizioni

Per le finalità della presente parte con «cancellazione» si intende l’eliminazione di un credito o di una sua parte dalle consistenze segnalate ai sensi delle parti 2 e 3 dell’allegato I, inclusa la sua rimozione dovuta all’applicazione di una deroga di cui all’articolo 8, paragrafo 6.

2.   Obblighi generali

I dati sono segnalati ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2 e a quelli dell’articolo 7, paragrafo 4 se applicabile. Tutte le voci sui dati sono disaggregate per residenza e per sottosettore del debitore del prestito come indicato nei titoli delle colonne della tavola 5. I prestiti ceduti nella fase di stoccaggio di una cartolarizzazione (quando la cartolarizzazione non è ancora completata perché titoli o strumenti simili non sono ancora stati emessi agli investitori), sono trattati come se fossero già cartolarizzati.

3.   Obblighi di segnalazione dei flussi netti di crediti cartolarizzati o diversamente trasferiti

3.1.

Per gli scopi dell’articolo 5, paragrafo 1, le IFM calcolano le voci nella parte 1 e 2 della tabella 5 come flussi netti di crediti cartolarizzati o diversamente ceduti durante il periodo in questione meno i prestiti acquisiti durante il periodo in questione. Non sono inclusi in questo calcolo i prestiti trasferiti a o acquistati da un’altra IFM dell’area dell’euro, e i prestiti il cui trasferimento avviene come risultato di una fusione, acquisizione o scissione che coinvolge l’operatore segnalante.

3.2.

Le voci di cui alla sezione 3.1 sono inserite nelle parti 1 e 2 della tabella 5 come segue:

sono inserite nella parte 1, le cessioni e acquisizioni che hanno effetto sulle consistenze dei prestiti segnalate in conformità alla parte 2 e 3 dell’allegato I, ossia le cessioni che implicano cancellazione e le acquisizioni che implicano l’iscrizione o la re-iscrizione in bilancio dei prestiti,

sono inserite nella parte 2 le cessioni e acquisizioni che hanno effetto sulle consistenze dei prestiti segnalate in conformità alla parte 2 e 3 dell’allegato I, ossia le cessioni che non implicano cancellazione e le acquisizioni che non implicano l’iscrizione o la re-iscrizione in bilancio dei prestiti.

3.3.

Le voci nella parte 1 della tavola 5 sono ulteriormente disaggregate mensilmente secondo la controparte della cessione, distinguendo tra SV, di cui SV residenti nell’area dell’euro, e altre controparti. Come indicato nella tabella 5, lettera b), ulteriori disaggregazioni per durata originaria e per scopo del credito sono richieste trimestralmente per alcune voci.

4.   Obblighi di segnalazione relativi all’ammontare in essere di prestiti cartolarizzati per cui l’IFM segnalante svolge attività di gestione

4.1.

Gli obblighi di cui all’articolo 5, paragrafo 2, si applicano a prescindere dal fatto che i prestiti cartolarizzati gestiti o i loro diritti di servizio riscossione prestiti siano iscritti nel bilancio dell’operatore segnalante. I dati sono segnalati in conformità alla parte 3 della tavola 5.

4.2.

Per quanto riguarda i prestiti gestiti per le SV residenti in altri Stati membri dell’area dell’euro, le IFM forniscono ulteriori disaggregazioni, aggregando i prestiti gestiti separatamente per ciascun Stato membro in cui la SV è residente.

4.3.

Le BCN possono raccogliere I dati di cui all’articolo 5, paragrafo 2, o parte degli stessi, SV per SV dalle IFM residenti che svolgono la funzione di gestori di prestiti cartolarizzati. Se una BCN ritiene che i dati di cui alla sezione 4.1 e le disaggregazioni di cui alla sezione 4.2 possono essere raccolti su tale base, informerà le IFM se, e in tal caso la misura in cui è richiesta la segnalazione di cui alle predette sezioni 4.1 e 4.2.

5.   Obblighi di segnalazione per le IFM che applicano lo IAS 39 o simili standard contabili nazionali.

5.1.

Le IFM che applicano lo IAS 39 o simili standard contabili nazionali segnalano l’ammontare in essere a fine mese dei prestiti ceduti con una cartolarizzazione che non sono stati soggetti a cancellazione dal bilancio in conformità alla parte 4 della tabella 5.

5.2.

Le IFM cui si applica la deroga di cui all’articolo 8, paragrafo 6, segnalano l’ammontare in essere alla fine del trimestre dei prestiti ceduti con una cartolarizzazione che sono stati soggetti a cancellazione dal bilancio, ma che sono ancora riconosciuti nel bilancio ai sensi della parte 4 della tabella 5.

Tabella 5a

Cartolarizzazioni e altri trasferimenti di crediti: dati mensili

VOCI DI BILANCIO

A.

Residenti nazionali

B.

Altri Stati membri partecipanti

C.

Resto del mondo

Amministrazioni pubbliche (S.13)

Settore altri residenti

Amministrazioni pubbliche (S.13)

Settore altri residenti

Totale

Altre amministrazioni pubbliche

Totale

Altri intermediari finanziari + ausiliari finanziari (S.123 + S.124)

Imprese di assicurazione e fondi pensione (S.125)

Società non finanziarie (S.11)

Famiglie + istituzioni senza scopo di lucro al loro servizio (S.14 + S.15)

Totale

Altre amministrazioni pubbliche

Totale

Altri intermediari finanziari + ausiliari finanziari (S.123 + S.124)

Imprese di assicurazione e fondi pensione (S.125)

Società non finanziarie (S.11)

Famiglie + istituzioni senza scopo di lucro al loro servizio (S.14 + S.15)

1.

Flussi netti di crediti cartolarizzati o altrimenti trasferiti: operazioni con impatto sulle consistenze di prestiti segnalati, calcolate come cessioni meno acquisizioni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.

Controparte nel trasferimento è una SV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1.

di cui: controparte nel trasferimento è una SV dell'area dell'euro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.

altre controparti nel trasferimento

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Flussi netti di crediti cartolarizzati o trasferiti altrimenti: operazioni senza impatto sulle consistenze di prestiti segnalati, calcolate come cessioni meno acquisizioni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.

Tutte le controparti nel trasferimento

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Importi dei prestiti cartolarizzati in essere  (11)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Importi dei prestiti cartolarizzati in essere non derecognised  (12)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.

Totale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.1.

di cui: cartolarizzati per mezzo di una SV dell'area dell'euro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tabella 5b

Cartolarizzazioni e altri trasferimenti di crediti (continua): dati trimestrali

VOCI DI BILANCIO

A.

Residenti nazionali

B.

Altri Stati membri partecipanti

C.

Resto del mondo

Amministrazioni pubbliche (S.13)

Settore altri residenti

Amministrazioni pubbliche (S.13)

Settore altri residenti

Totale

Altre amministrazioni pubbliche

Totale

Altri intermediari finanziari + ausiliari finanziari (S.123 + S.124)

Imprese di assicurazione e fondi pensione (S.125)

Società non finanziarie (S.11)

Famiglie + istituzioni senza scopo di lucro al loro servizio (S.14 + S.15)

Totale

Altre amministrazioni pubbliche

Totale

Altri intermediari finanziari + ausiliari finanziari (S.123 + S.124)

Imprese di assicurazione e fondi pensione (S.125)

Società non finanziarie (S.11)

Famiglie + istituzioni senza scopo di lucro al loro servizio (S.14 + S.15)

Crediti al consumo

Crediti per l'acquisto di un'abit.

Altri crediti

Crediti al consumo

Crediti per l'acquisto di un'abit.

Altri crediti

 

II/SdP (13)

 

II/SdP (13)

1.

Flussi netti di crediti cartolarizzati o trasferiti altrimenti: operazioni con impatto sulle consistenze di prestiti segnalati, calcolate come cessioni meno acquisizioni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.

controparte nel trasferimento è una SV

M

M

 

M

M

M

M

M

M

 

M

M

M

M

M

scopo del prestito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fino a 1 anno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oltre 1 anno e fino a 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oltre 5 anni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1.

di cui: controparte nel trasferimento è una SV dell'area euro

M

 

 

M

M

M

M

M

M

 

M

M

M

M

M

fino a 1 anno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oltre 1 anno e fino a 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oltre 5 anni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.

altre controparti nel trasferimento

M

M

 

M

M

M

M

M

M

 

M

M

M

M

M

scopo del prestito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Flussi netti di crediti cartolarizzati o trasferiti altrimenti: operazioni senza impatto sulle consistenze di prestiti segnalati, calcolate come cessioni meno acquisizioni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.

Tutte le controparti nel trasferimento

M

M

 

M

M

M

M

M

M

 

M

M

M

M

M

3.

Importi dei prestiti cartolarizzati in essere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.

Prestiti cartolarizzati: tutte le SV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fino a 1 anno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oltre 1 anno e fino a 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oltre 5 anni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.1.

Prestiti cartolarizzati: di cui: SV dell'area dell'euro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fino a 1 anno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oltre 1 anno e fino a 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oltre 5 anni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

Obblighi relativi ai dati mensili, cfr. tabella 5a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTE 7

Segnalazione semplificata per enti creditizi di piccole dimensioni

Gli enti creditizi cui si applicano le deroghe dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera d, possono essere esentati dai seguenti obblighi:

1.

Disaggregazione per valuta di cui alla parte 2, sezione 4.

2.

Identificazione separata di:

posizioni nei confronti di una controparte centrale di cui alla parte 2, sezione 5.3,

prestiti sindacati come indicato nella parte 2, tavola 1,

titoli di debito con durata fino a due anni e capitale nominale garantito al di sotto del 100 %, come indicato nella parte 2, tabella 1.

3.

Disaggregazione per settore di cui nella parte 3, sezione 3,

4.

Disaggregazione per paese di cui nella parte 3, sezione 4,

5.

Disaggregazione per valuta di cui nella parte 3, sezione 5.

Inoltre, tali enti creditizi possono soddisfare i requisiti di segnalazione di cui nelle parti 2, 5 e 6 segnalando i dati solo trimestralmente e in conformità all’obbligo di tempestività relativo alle statistiche trimestrali di cui all’articolo 6, paragrafo 3.

PARTE 8

Tabella riassuntiva

Sintesi delle disaggregazioni ai fini del bilancio aggregato del settore delle IFM (14)

Tipologie di strumenti e di durata

VOCI DI BILANCIO

ATTIVO

PASSIVO

1.

Cassa

2.

Crediti

 

fino a 1 anno  (15)

 

oltre 1 anno e fino a 5 anni  (15)

 

oltre cinque anni  (15)

di cui: prestiti sindacati

di cui: pronti contro termine

di cui: prestiti rotativi e scoperti di conto(euro)

di cui: carte di credito corrente a saldo (euro)

di cui: credito da carte di credito revolving (euro)

di cui: garanzie immobiliari (16)

Prestiti con durata originaria oltre 1 anno (euro)

di cui: Prestiti con vita residua rimanente inferiore ad un anno

di cui: Prestiti con vita residua rimanente superiore ad un anno e con tasso d’interesse rivisto nei successivi 12 mesi

Prestiti con durata originaria oltre 2 anni (euro)

di cui: Prestiti con vita residua rimanente inferiore ad un anno

di cui: Prestiti con vita residua rimanente superiore a 2 anni e con tasso d’interesse rivisto nei successivi 24 mesi

3.

Titoli diversi da azioni

 

fino a 1 anno  (17)

 

oltre 1 anno e fino a 2 anni  (17)

 

oltre due anni  (17)

4.

Quote/partecipazioni in fondi comuni monetari

5.

Azioni e altre partecipazioni

6.

Capitale fisso

7.

Altre attività

8.

Biglietti e monete in circolazione

9.

Depositi

 

fino a 1 anno  (18)

 

oltre 1 anno  (18)

di cui depositi trasferibili

di cui fino a 2 anni

di cui prestiti sindacati

9.1.

Depositi a vista

di cui depositi trasferibili

9.2.

Depositi con durata prestabilita

 

fino a 1 anno

 

oltre 1 anno e fino a 2

 

oltre 2 anni

9.3.

Depositi rimborsabili con preavviso

 

fino a tre mesi

 

oltre tre mesi

 

di cui oltre 2 anni  (19)

9.4.

Operazioni di pronti contro termine

10.

Quote/partecipazioni in fondi comuni monetari

11.

Titoli di debito emessi

 

fino a 1 anno

 

oltre 1 anno e fino a 2

di cui: fino a 2 anni e con garanzia sul capitale nominale sotto il 100 %

 

oltre 2 anni

12.

Capitale e riserve

13.

Altre passività

NON-BILANCIO

Numero di conti di deposito a vista trasferibili

Numero di conti di deposito a vista trasferibili collegati a internet/PC


Disaggregazione per controparti e finalità

ATTIVO

PASSIVO

A.

Residenti nazionali

 

IFM

 

Istituzioni diverse dalle IFM

 

Amministrazioni pubbliche

 

amministrazioni centrali

 

amministrazioni statali

 

amministrazioni locali

 

enti di previdenza e assistenza sociale

 

Settori altri residenti  (20)

 

Altri intermediari finanziari e ausiliari finanziari: (S.123 + S.124)  (20)

 

di cui: controparti centrali  (16)

 

di cui: SV  (16)

 

imprese di assicurazione e fondi pensione (S.125)  (20)

 

società non finanziarie (S.11)

 

Famiglie e istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie (S.14 + S.15)  (20)

 

credito al consumo  (16)

 

mutui per l’acquisto di abitazioni  (16)

 

altri prestiti  (16)

 

di cui: imprese individuali/società di persone  (16)

A.

Residenti nazionali

 

IFM

di cui: Istituzioni creditizie

 

Istituzioni diverse dalle IFM

 

Amministrazioni pubbliche

 

amministrazioni centrali

 

Altre amministrazioni pubbliche

 

amministrazioni statali

 

amministrazioni locali

 

enti di previdenza e assistenza sociale

 

Settori altri residenti  (20)

 

altri intermediari finanziari e ausiliari finanziari (S.123 + S.124)  (20)

 

di cui: controparti centrali  (16)

 

di cui: SV  (16)

 

imprese di assicurazione e fondi pensione (S.125)

 

società non finanziarie (S.11)  (20)

 

famiglie e istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie (S.14 + S.15)  (20)  (16)

B.

Residenti degli altri Stati membri dell’area dell’euro IFM

 

IFM

 

Istituzioni diverse dalle IFM

 

Amministrazioni pubbliche

 

amministrazioni centrali

 

amministrazioni statali

 

amministrazioni locali

 

enti di previdenza e assistenza sociale

 

Settori altri residenti  (20)

 

Altri intermediari finanziari e ausiliari finanziari: (S.123 + S.124)  (20)

 

di cui: controparti centrali  (16)

 

di cui: SV  (16)

 

imprese di assicurazione e fondi pensione (S.125)  (20)

 

società non finanziarie (S.11)  (20)

 

Famiglie e istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie (S.14 + S.15)  (20)

 

credito al consumo  (16)

 

mutui per l’acquisto di abitazioni

 

altri prestiti  (16)

 

di cui: imprese individuali/società di persone  (16)

B.

Residenti degli altri Stati membri dell’area dell’EUR 1

 

IFM

di cui: Istituzioni creditizie

 

Istituzioni diverse dalle IFM

 

Amministrazioni pubbliche

 

amministrazioni centrali

 

Altre amministrazioni pubbliche

 

amministrazioni statali

 

amministrazioni locali

 

enti di previdenza e assistenza sociale

 

Settori altri residenti  (20)

 

altri intermediari finanziari e ausiliari finanziari (S.123 + S.124)  (20)

 

di cui: controparti centrali  (16)

 

di cui: SV  (16)

 

imprese di assicurazione e fondi pensione (S.125)  (20)

 

società non finanziarie (S.11)  (20)

 

famiglie e istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie (S.14 + S.15)  (20)  (16)

C.

Residenti del resto del mondo

 

Banche

 

Operatori non bancari

 

amministrazioni pubbliche

 

altri residenti

C.

Residenti del resto del mondo

 

Banche

 

Operatori non bancari

 

amministrazioni pubbliche

 

altri residenti

D.

Non altrimenti classificato

D.

Non altrimenti classificato

Valute

e

euro

x

valute estere: valute diverse dall’euro (vale a dire valute degli altri Stati membri, dollaro USA, yen giapponese, franco svizzero svizzero, altre) (21)

Note


(1)  Manuale del settore statistico monetario e bancario della BCE. Guida alla classificazione statistica della clientela, marzo 2007, come successivamente integrato e modificato.

(2)  Le celle contrassegnate con un * sono utilizzate nel calcolo dell'aggregato soggetto a riserva. Rispetto ai titoli di debito, gli enti creditizi o presentano prova delle passività da escludere dall’aggregato soggetto a riserva o applicano una deduzione standardizzata di una percentuale fissa specificata dalla BCE. Le celle stampate con caratteri più sottili sono segnalate solo da enti creditizi soggetti agli obblighi di riserva. Si vedano anche le norme speciali sull'applicazione del regime di riserve minime nell'allegato III.

(3)  La segnalazione di queste voci è facoltativa fino a a nuova comunicazione.

(4)  I dati sotto questa voce potrebbero essere soggetti a procedure di raccolta statistica differenti, come deciso dalla BCN conformemente alle regole contenute nell'allegato I, parte 2.

(5)  Controparti centrali.

(6)  Imprese individuali/società di persone.

(7)  Operatori non bancari per il resto del Mondo.

(8)  Le serie contrassegnate con la parola «Minimo» sono segnalate dalle IFM. Le BCN possono estendere tale obbligo anche alle serie contrassegnate come riquadri in bianco (cioè non contenenti la parola «MINIMO»). I riquadri in bianco e quelli contenenti la parola «MINIMO» sono segnalati dalle BCN alla BCE. I riquadri in bianco contrassegnati con un asterisco sul lato del passivo sono considerati avere valore uguale a zero a meno che ci sia prova del contrario.

(9)  Le BCN possono richiedere alle IFM di segnalare questa voce su base trimestrale anziché mensile.

(10)  Imprese individuali/società di persone.

(11)  Questa voce è richiesta solo con frequenza trimestrale, cfr. Tabella 5(b) per lo schema di segnalazione.

(12)  Relativamente all'obbligo di segnalazione di cui all'allegato I, parte 6, sezione 5.2, solo la riga «Totale» è segnalata, e solo con frequenza trimestrale.

(13)  Imprese individuali/società di persone.

(14)  I dati sulle disaggregazioni mensili sono indicati in grassetto, i dati sulle disaggregazioni trimestrali sono indicati a caratteri normali e i dati annuali non inclusi in bilancio sono indicati in corsivo.

(15)  La disaggregazione per scadenza mensile riguarda soltanto i prestiti ai principali settori residenti diversi dalle IFM e dalle amministrazioni pubbliche degli Stati membri partecipanti. Le corrispondenti disaggregazioni per scadenza per crediti concessi alle amministrazioni pubbliche diverse da quelle centrali degli Stati membri partecipanti sono trimestrali.

(16)  Relativamente ai crediti, un’ulteriore disaggregazione per finalità è prevista per i sottosettori S.14 + S.15. Inoltre, per un numero ridotto di strumenti, ulteriori «posizioni di cui» sono richieste per alcuni sottosettori: «di cui controparti centrali» e «di cui società veicolo per il sottosettore S123; «di cui imprese individuali/società di persone» per prestiti al sottosettore S14; «di cui garanzie immobiliari» per prestiti al sottosettore S11 e S14 + S15 (solo obblighi trimestrali).

(17)  La disaggregazione per scadenza mensile riguarda soltanto le disponibilità di titoli emessi da IFM situate negli Stati membri partecipanti. Quanto ai dati trimestrali, le disponibilità di titoli emessi da istituzioni diverse dalle IFM negli Stati membri partecipanti sono suddivise tra «fino a un anno» e «oltre un anno».

(18)  Solo nei confronti del resto del mondo.

(19)  La segnalazione della voce «depositi rimborsabili con preavviso di oltre due anni» è facoltativa fino a nuova comunicazione.

(20)  La disaggregazione mensile per sotto-settore è richiesta per crediti e depositi.

(21)  La disaggregazione trimestrale per valuta di ciascun altro Stato membro dell’UE è richiesta solo per voci selezionate.


ALLEGATO II

PRINCIPI DI CONSOLIDAMENTO E DEFINIZIONI

PARTE 1

Consolidamento a fini statistici all'interno dello stesso territorio nazionale

1.

Per ciascuno degli Stati membri partecipanti, gli operatori soggetti agli obblighi di segnalazione sono le IFM incluse nell'elenco delle IFM a fini statistici e residenti nel territorio degli Stati membri partecipanti (1). In particolare:

le istituzioni costituite e situate in quel territorio, incluse le succursali (2) di case madri situate al di fuori del territorio, e

le succursali delle istituzioni la cui sede principale è situata al di fuori del territorio.

Le istituzioni situate nei centri finanziari off-shore saranno trattate, dal punto di vista statistico, come residenti nei territori in cui tali centri sono situati.

2.

Per finalità statistiche, le IFM consolidano le attività di tutti i loro uffici (sede legale o principale e/o succursali) situati all'interno dello stesso territorio nazionale. Il consolidamento transfrontaliero a fini statistici non è permesso.

a)

Nel caso in cui una società madre e le sue controllate siano IFM situate nello stesso territorio nazionale, alla controllante è permesso consolidare, nelle sue segnalazioni statistiche, le attività di tali controllate, tenendo tuttavia separata l'attività degli enti creditizi e di altre IFM.

b)

Se un'istituzione ha succursali situate all'interno del territorio degli altri Stati membri partecipanti, la sede legale o principale situate in un dato Stato membro partecipante considera le posizioni nei confronti di tali succursali come posizioni nei confronti di residenti negli altri Stati membri partecipanti. Al contrario, una succursale situata in un dato Stato membro partecipante considera le posizioni nei confronti della sede legale o principale o nei confronti di altre succursali della stessa istituzione, situate all'interno del territorio di altri Stati membri partecipanti, come posizioni nei confronti di residenti negli altri Stati membri partecipanti.

c)

Se un'istituzione ha succursali al fuori del territorio degli Stati membri partecipanti, la sede legale o principale situata in un dato Stato membro partecipante considera le posizioni nei riguardi di tali succursali quali posizioni nei confronti di residenti nel resto del mondo. Al contrario, la succursale situata in un dato Stato membro partecipante considera le posizioni nei riguardi della sede legale e principale o altre succursali della stessa istituzione, situate al di fuori degli Stati membri partecipanti quali posizioni nei confronti di residenti nel resto del mondo.

PARTE 2

Definizioni delle categorie di strumenti

1.

La presente tabella fornisce una descrizione tipo dettagliata delle varie categorie di strumenti che le BCN traspongono in categorie applicabili a livello nazionale, conformemente a quanto stabilito dal presente regolamento (3). Le definizioni fanno riferimento al SEC 95.

2.

La scadenza all'emissione (durata originaria) si riferisce al periodo fisso durante il quale uno strumento finanziario non può essere rimborsato (ad esempio strumenti di debito), o può essere rimborsato solo con determinate penali (ad esempio alcuni tipi di depositi). Il periodo di preavviso corrisponde al periodo di tempo che trascorre tra il momento in cui il detentore informa della sua intenzione di convertire in contante lo strumento, e la data in cui la conversione può essere effettuata senza incorrere in penali. Gli strumenti finanziari sono classificati in base al periodo di preavviso solo in assenza di una durata prestabilita.

Tabella

Categorie di strumenti

CATEGORIE DELL'ATTIVO

Tipologia/categoria

Descrizione delle principali caratteristiche

1.

Cassa

Disponibilità in euro, banconote e monete estere in circolazione comunemente utilizzate per effettuare pagamenti

2.

Crediti con durata originaria fino a un anno incluso/oltre un anno e fino a cinque anni inclusi/oltre cinque anni

Ai fini del sistema di segnalazione, la presente voce consiste di fondi prestati dai soggetti segnalanti ai prestatari che non sono rappresentati da certificati o che sono rappresentati da un unico certificato (anche se è diventato negoziabile). Include in particolare attività sotto forma di depositi. Le BCN possono anche richiedere la piena disaggregazione per settore per questa voce. La presente voce include:

a)

prestiti concessi a famiglie e istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie, disaggregati per:

credito per il consumo (prestiti concessi principalmente per uso personale nel consumo di beni e servizi). Il credito al consumo concesso a imprese individuali/società di persone è compreso in questa categoria, se la IFM segnalante sa che il prestito è principalmente utilizzato a fini di consumo personale,

prestito per l'acquisto di un'abitazione (credito concesso al fine di investire in abitazioni per uso proprio o da cedere in locazione, inclusi la costruzione e il rinnovamento). Ciò comprende i crediti garantiti da ipoteche su immobili ad uso abitativo utilizzati per l'acquisto di un'abitazione e altri crediti per l'acquisto di un'abitazione effettuati a titolo personale o garantiti a fronte di altre forme di attività. I mutui concessi a imprese individuali/società di persone sono compresi in questa categoria a meno che la IFM segnalante non sappia che l'abitazione è principalmente utilizzata per finalità connesse ad attività economiche, nel qual caso è segnalata come «altri crediti dei quali imprese individuali/società di persone»,

altro (crediti concessi per finalità diverse dal consumo e dall'acquisto di un'abitazione, quali attività economiche, consolidamento del debito, istruzione, ecc.). La presente categoria può includere prestiti finalizzati al consumo concessi a imprese individuali/società di persone (si veda l'allegato II parte 3) se essi non sono segnalati sotto la categoria «credito al consumo». A meno che non si applichino le condizioni per una segnalazione ridotta, deve essere segnalata una posizione «di cui» che identifichi separatamente all'interno di tale categoria i prestiti concessi alle imprese individuali (si veda l'allegato II, parte 3);

b)

debito da carta di credito.

Ai fini del presente regolamento, la presente categoria comprende il credito concesso alle famiglie o alle società non finanziarie o attraverso carte di addebito posticipato (vale a dire carte che concedono credito a saldo come definito sotto) o attraverso le carte di credito (vale a dire carte che concedono credito revolving). Il debito da carta di credito è registrato su conti relativi alla carta dedicati e di conseguenza non visibili sui conti correnti o sugli scoperti di conto. Il credito a saldo è definito come il credito concesso a un tasso d'interesse dello 0 % tra le operazioni di pagamento effettuate con la carta durante un ciclo di fatturazione e la data alla quale i saldi di debito derivanti da tale specifico ciclo di fatturazione diventano esigibili. Il credito revolving è definito come il credito concesso dopo la/e data/e di scadenza del/i ciclo/i di fatturazione precedente/i, vale a dire l'ammontare del debito sul conto della carta che non è stato regolato quando ciò era possibile per la prima volta, a cui è applicato un tasso d'interesse o tassi d'interesse a scaglioni normalmente superiori allo 0 %. Spesso devono essere versate quote minime per rimborsare almeno parzialmente il credito concesso.

La contropartita di queste forme di credito è l'entità responsabile alla fine del rimborso delle somme rimanenti in linea con il contratto, che coincide con il detentore della carta nel caso di utilizzo privato delle carte, ma non nel caso delle carte aziendali;

c)

prestiti rotativi e scoperti di conto corrente.

I prestiti rotativi sono prestiti che possiedono tutte le caratteristiche seguenti: 1) il prestatario può usare o ritirare fondi entro un limite di credito approvato in precedenza senza dare preavviso al prestatore; 2) l'ammontare del credito disponibile può aumentare e diminuire in quanto i fondi sono presi in prestito e ripagati; 3) il credito può essere utilizzato ripetutamente; 4) non c'è l'obbligo di rimborso periodico dei fondi.

I prestiti rotativi includono gli importi ottenuti attraverso una linea di credito non ancora ripagata (importi in essere). Una linea di credito è un accordo tra un prestatore e un prestatario che consente a quest'ultimo di prendere anticipi, in un periodo definito e fino ad un certo limite, e rimborsarli a sua discrezione prima di una data definita. Gli importi disponibili attraverso una linea di credito, che non sono stati ritirati o che sono già stati ripagati, non sono da considerare sotto alcuna categoria VdB. Gli scoperti di conto corrente sono saldi di debito sui conti correnti. Entrambi i prestiti rotativi e gli scoperti di conto escludono i prestiti fatti attraverso le carte di credito. L'importo complessivo dovuto dal prestatario deve essere segnalato, a prescindere dal fatto che esso superi o meno i limiti prestabiliti tra il prestatore e il prestatario riguardo all'ammontare e/o al periodo massimo del prestito;

d)

prestiti sindacati (singoli contratti di credito nei quali diversi enti partecipano in qualità di prestatori).

I prestiti sindacati coprono solo i casi nei quali i prestatario sia a conoscenza, dal contratto di credito, del fatto che il prestito è effettuato da diversi prestatori. A fini statistici, solo gli importi realmente sborsati dai prestatori (piuttosto che le linee di credito totali) sono considerati come prestiti sindacati. Il prestito sindacato è normalmente concordato e coordinato da un'istituzione (chiamata spesso «lead manager») ed è effettuato in concreto da vari partecipanti al sindacato. I partecipanti, incluso il lead manager, segnalano tutti la propria quota di prestito nei confronti del prestatario (vale a dire non nei confronti del gestore principale) sul lato attivo del proprio bilancio;

e)

depositi, come definiti nella categoria lead manager del passivo 9;

f)

attività di leasing finanziario a favore di terzi.

Il leasing finanziario è un contratto per il quale il proprietario di un bene durevole (concedente) concede tale bene a un terzo (concessionario) per tutta, o quasi, la vita economica del bene stesso, in cambio di un canone periodico che copre il costo connesso al bene e a un determinato tasso di interesse. Il concessionario riceve tutti i benefici che derivano dall'uso del bene e si accolla tutti i costi e i rischi connessi alla sua titolarità. A fini statistici, i contratti di leasing finanziario sono considerati come crediti dal concedente al concessionario (che mettono in grado il concessionario di acquistare il bene durevole). Le attività (beni durevoli) oggetto della concessione in leasing non sono iscritte in alcuna parte del bilancio delle IFM;

g)

i crediti inesigibili che non sono stati ancora rimborsati o cancellati.

L'ammontare totale dei prestiti nei confronti dei quali il rimborso non è avvenuto nei termini o è altrimenti identificato compromesso, parzialmente o totalmente, in linea con la definizione di inadempimento di cui alla direttiva 2006/48/CE;

h)

disponibilità in titoli non negoziabili.

Disponibilità in titoli diversi dalle azioni e altre partecipazioni non negoziabili e che non possono essere scambiate in mercati secondari, si veda anche «crediti negoziati»;

i)

prestiti negoziati.

I prestiti che di fatto sono divenuti negoziabili devono essere iscritti sotto la voce dell'attivo «prestiti», a condizione che siano rappresentati da un unico certificato e che siano, in linea generale, negoziati solo occasionalmente;

j)

debito subordinato nella forma di depositi o prestiti.

Gli strumenti di debito subordinato forniscono un credito a titolo sussidiario nei confronti dell'istituzione emittente che può essere solo fatto valere dopo che tutti gli altri crediti di livello superiore (ad esempio depositi/crediti) sono stati soddisfatti, attribuendo loro alcune delle caratteristiche delle «azioni e altre partecipazioni». A fini statistici, il debito subordinato deve essere classificato come «crediti» o «titoli diversi dalle azioni» a seconda della natura dello strumento finanziario. Laddove le disponibilità delle IFM in tutte le forme di debito subordinato siano attualmente identificate in un valore unico a fini statistici, tale valore deve essere classificato nella categoria «titoli diversi dalle azioni», sulla base del fatto che il debito subordinato è costituito principalmente nella forma di titoli piuttosto che di crediti;

k)

crediti derivanti da operazioni di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine o prestito titoli a fronte di contante a garanzia.

Contropartita del contante pagato in cambio dell'acquisto di titoli da parte dei soggetti segnalanti, o prestito titoli a fronte di contante a garanzia, si veda il punto 9.4

Ai fini dello schema di segnalazione, la disaggregazione dei prestiti a seconda delle garanzie immobiliari include l'ammontare complessivo dei prestiti in essere che sono garantiti ai sensi dell'allegato VIII, parte 1, sezioni 13-19 della direttiva 2006/48/CE, con un rapporto tra prestiti e garanzie pari a 1 o inferiore a 1. Se tali regole non sono applicate dal soggetto segnalante, la determinazione dei prestiti da includere in tale disaggregazione si basa sull'approccio scelto per soddisfare i requisiti patrimoniali.

La voce seguente non è trattata come un credito:

crediti concessi su base fiduciaria.

I crediti concessi su base fiduciaria («crediti fiduciari») sono crediti costituiti in nome di una parte («fiduciario») e per conto di un terzo («beneficiario»). A fini statistici, i crediti fiduciari non devono essere iscritti nel bilancio del fiduciario laddove i rischi e i vantaggi derivanti dalla titolarità dei fondi sono a carico del beneficiario. I rischi e i vantaggi derivanti dalla titolarità dei fondi sono a carico del beneficiario quando: a) il beneficiario si assume il rischio del credito (vale a dire che il proprietario fiduciario è responsabile solo della gestione dal punto di vista amministrativo del credito); o b) l'investimento del beneficiario è garantito contro perdite nel caso in cui il fiduciario si trovi in liquidazione (vale a dire che il credito fiduciario non fa parte delle attività del fiduciario che possono essere distribuite in caso di fallimento).

3.

Titoli diversi da azioni

Disponibilità in titoli diversi dalle azioni e altre partecipazioni, che sono negoziabili e che vengono di norma scambiati sui mercati secondari, o che possono essere compensati sul mercato, e che non danno al detentore alcun tipo di diritto di proprietà sull'istituzione emittente. La presente voce include:

a)

disponibilità in titoli che attribuiscono al detentore il diritto incondizionato a un reddito fisso o determinato contrattualmente nella forma di pagamento di cedole e/o a una somma fissa predeterminata a una certa data (o date) o a partire da una data definita al momento dell'emissione;

b)

crediti negoziabili che sono stati ristrutturati in un ampio numero di certificati identici che possono essere scambiati in mercati secondari (si veda anche «crediti negoziati» nella categoria 2i);

c)

debito subordinato nella forma di titoli di debito (si veda anche «debito subordinato nella forma di depositi o crediti» nella categoria 2j).

Titoli dati in prestito mediante operazioni di prestito titoli o venduti mediante un'operazione di pronti contro termine rimangono nel bilancio del titolare originario (e non devono essere iscritte nel bilancio dell'acquirente temporaneo), laddove vi sia il fermo impegno di invertire l'operazione (e non una semplice opzione). Nel caso in cui l'acquirente temporaneo venda i titoli ricevuti, tale vendita deve essere registrata come un'operazione definitiva in titoli e iscritta nel bilancio dell'acquirente temporaneo come una posizione negativa nel portafoglio titoli.

3a/3b/3c

Titoli diversi dalle azioni con durata originaria fino a un anno/oltre un anno e fino a due anni/oltre due anni

Tali voci includono:

a)

disponibilità di titoli di debito negoziabili (provati o meno mediante documenti) con durata originaria di fino a un massimo di un anno/oltre un anno e fino a un massimo di due anni/oltre due anni;

b)

crediti negoziabili con durata originaria fino a un massimo di un anno/oltre un anno e fino a un massimo di due anni/oltre due anni, ristrutturati in un ampio numero di certificati identici e che sono negoziati sui mercati secondari;

c)

debito subordinato nella forma di titoli di debito con durata originaria fino a un anno/oltre un anno e fino a due anni/oltre due anni.

4.

Quote/partecipazioni in fondi comuni monetari

Questa voce consiste in disponibilità di titoli/partecipazioni emessi da fondi comuni monetari. Si veda anche la definizione contenuta nell'allegato I, parte 1, sezione 2 (si veda anche la categoria del passivo 5 e la categoria dell'attivo 10).

5.

Azioni e altre partecipazioni

Disponibilità in titoli che rappresentano diritti di proprietà su società o quasi-società. Questi titoli danno generalmente diritto ai titolari ad una partecipazione agli utili delle società o delle quasi-società e ad una quota dei fondi propri nel caso di liquidazione. I fondi comuni di investimento (diversi dalle quote di FMM) sono inclusi in questa categoria.

6.

Capitale fisso

Ai fini dello schema di segnalazione, questa voce consiste in attività non finanziarie, tangibili o intangibili, che i soggetti segnalanti intendono utilizzare ripetutamente per più di un anno. Includono terreni e fabbricati occupati dalle IFM, nonché attrezzature, software e altre infrastrutture.

Le immobilizzazioni finanziarie non sono registrate qui ma, a seconda del tipo di strumento finanziario, nella categoria «crediti»/«titoli diversi dalle azioni»/«azioni ed altre partecipazioni».

7.

Altre attività

La voce «altre attività» è la voce residuale nel settore dell'attivo del bilancio e definita come «attività non incluse altrove». Le BCN possono richiedere la segnalazione di sotto-posizioni specifiche incluse in questa voce. Le altre attività possono includere:

a)

posizioni in contratti finanziari derivati aventi un valore lordo di mercato positivo.

A fini statistici, gli strumenti finanziari derivati soggetti alla iscrizione in bilancio sono inclusi in questa categoria;

b)

importi lordi esigibili a fronte di partite in sospeso.

Le partite in sospeso sono saldi attivi presenti nei bilanci delle IFM, non registrati a nome dei clienti, ma che nondimeno sono relativi a fondi dei clienti (ad esempio fondi in attesa di investimento, trasferimento o liquidazione);

c)

importi lordi esigibili a fronte di partite di transito.

Le partite di transito rappresentano fondi (normalmente appartenenti ai clienti) fatti oggetto di trasmissione fra le IFM. Sono inclusi gli assegni e altre forme di pagamento inviate per l'incasso ad altre IFM;

d)

interessi esigibili maturati su crediti.

Conformemente al principio generale di contabilità basato sul periodo di competenza, gli interessi maturati su crediti dovrebbero essere iscritti in bilancio dal momento in cui decorrono (vale a dire sulla base della competenza temporale) piuttosto che dal momento in cui sono realmente realizzati (vale a dire sulla base del contante). Gli interessi maturati su crediti sono classificati su base lorda sotto la categoria «altre attività». Gli interessi maturati sono esclusi dai crediti a cui si riferiscono;

e)

dividendi da ricevere;

f)

importi esigibili non connessi con l'attività principale della IMF;

g)

voce dell'attivo in contropartita delle monete emesse dallo Stato (solo bilanci delle BCN).

La voce «altre attività»esclude gli strumenti finanziari che assumono la forma di attività finanziarie (inclusi nelle altre voci del bilancio), alcuni strumenti finanziari non aventi forma di attività finanziarie quali garanzie, impegni, crediti amministrati e fiduciari (iscritti fuori bilancio) e attività non finanziarie, come terreni e merci (inclusi nel «capitale fisso»).

CATEGORIE DEL PASSIVO

Categoria

Descrizione delle principali caratteristiche

8.

Biglietti e monete in circolazione

La categoria del passivo «banconote e monete in circolazione» è definita come «banconote e monete in circolazione comunemente utilizzate per effettuare pagamenti». Tale categoria include banconote emesse dalla BCE e dalle BCN. Le monete in circolazione non costituiscono una passività delle IFM negli Stati membri partecipanti ma una passività dell'amministrazione centrale. Tuttavia, le monete sono parte degli aggregati monetari e, per convenzione, questa passività deve essere iscritta sotto la categoria «banconote e monete in circolazione». La contropartita di tale passività deve essere inclusa nella categoria «altre attività».

9.

Depositi

Importi (azioni, depositi o altro) che sono dovuti ai creditori da parte dei soggetti segnalanti e che sono conformi alle caratteristiche descritte nell'allegato I, parte 1, sezione 1, eccetto quelli derivanti dall'emissione di titoli negoziabili o da azioni/partecipazioni in fondi comuni monetari. Ai fini dello schema di segnalazione, questa categoria è suddivisa in depositi a vista, depositi con durata prestabilita, depositi rimborsabili con preavviso e operazioni di pronti contro termine:

a)

depositi e crediti.

I «depositi» comprendono anche «crediti» in qualità di passività delle IFM. In termini concettuali, i crediti rappresentano importi ricevuti dalle IFM non strutturati nella forma di «depositi». Il SEC 95 distingue tra «crediti» e «depositi» a seconda della parte che prende l'iniziativa (se è il prestatario, costituisce un credito, ma se è il prestatore del credito, allora costituisce un deposito). Nell'ambito dello schema di segnalazione, i «crediti» non sono riconosciuti come categoria autonoma sul lato del passivo del bilancio. Al contrario, saldi considerati «crediti» dovrebbero essere classificati, indistintamente, sotto la voce «depositi», a meno che non siano rappresentati da strumenti negoziabili. Ciò è in linea con la definizione di «depositi» di cui sopra. I crediti alle IFM classificati come «depositi» dovrebbero essere disaggregati conformemente ai requisiti contenuti nello schema di segnalazione (vale a dire per settore, strumento, valuta e scadenza); i prestiti sindacati ricevuti dalle IFM ricadono in questa categoria;

b)

titoli di debito non negoziabili.

I titoli di debito non negoziabili emessi dai soggetti segnalanti dovrebbero essere generalmente classificati come «depositi». Gli strumenti possono essere considerati come «non negoziabili», nel senso che ci sono restrizioni nel trasferimento della proprietà dello strumento, cosa che comporta che questi non possano essere scambiati o che, sebbene negoziabili, non possono essere scambiati nel mercato data l'assenza di un mercato organizzato. Gli strumenti non negoziabili emessi dai soggetti segnalanti che divengono successivamente negoziabili dovrebbero essere riclassificati come «titoli di debito»;

c)

pagamenti di margini.

I depositi di margini (margini) effettuati mediante contratti derivati devono essere classificati come «depositi» laddove rappresentano garanzia in contanti depositata presso le IFM e laddove rimangono nella proprietà del depositante e sono rimborsabili al depositante alla liquidazione del contratto. Sulla base delle pratiche di mercato correnti, è suggerito che i margini ricevuti dai soggetti segnalanti dovrebbero essere classificati come «depositi» nei limiti in cui si forniscano alla IFM fondi liberamente accessibili per i prestiti. Laddove una parte dei margini ricevuti dalle IFM deve essere trasferita ad un altro partecipante del mercato dei derivati (ad esempio una stanza di compensazione), in principio solo la parte che rimane a disposizione della IFM dovrebbe essere classificata come «depositi». Le complessità delle attuali pratiche di mercato possono rendere difficile l'identificazione dei margini realmente rimborsabili, poiché diversi tipi di margini sono collocati nel medesimo conto indistintamente, o dei margini che forniscono alla IFM le risorse per i finanziamenti. In tali casi, è accettabile classificare tali margini come «altre passività» o come «depositi» a seconda della pratica nazionale «saldi accantonati relativi, ad esempio, ai contratti di leasing» sono classificati come passività sotto «depositi con durata prestabilita» o «depositi rimborsabili con preavviso» a seconda della scadenza/disposizioni del contratto sottostante. I fondi (depositi) ricevuti su base fiduciaria non sono registrati nel bilancio delle IFM (si veda «crediti concessi su base fiduciaria» sotto la categoria 2);

d)

azioni emesse da IFM.

Le azioni emesse da IFM sono classificate come depositi invece che come capitale e riserve se: 1) c'è una relazione economica debitoria-creditoria tra la IFM emittente e il detentore (a prescindere da eventuali diritti di proprietà in tali azioni); e 2) le azioni possono essere convertite in contanti o rimborsate senza restrizioni o penalità di rilievo. Un periodo di preavviso non è considerato restrizione significativa. Inoltre, tali azioni devono soddisfare le seguenti condizioni:

le disposizioni nazionali pertinenti non attribuiscono alla IFM emittente il diritto incondizionato di rifiutare il rimborso delle proprie azioni,

le azioni hanno un «valore certo», ossia in circostanze normali esse saranno, in caso di rimborso, pagate al valore nominale, e

in caso di insolvenza della IFM, i detentori delle sue azioni non sono giuridicamente soggetti né all'obbligo di coprire le passività in essere in aggiunta al valore nominale delle azioni (ossia la partecipazione degli azionisti al capitale sottoscritto) né a qualsiasi altra obbligazione supplementare a carattere oneroso. La subordinazione delle azioni a qualsiasi altro strumento emesso dalle IFM non si qualifica come un'obbligazione supplementare a carattere oneroso.

I periodi di preavviso per la conversione di tali azioni in valuta sono utilizzati per classificare le azioni per periodo di preavviso nell'ambito della categoria degli strumenti «depositi». Tali periodi di preavviso si applicano anche nella determinazione dell'aliquota di riserva di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1745/2003 (BCE/2003/9). Qualsiasi azione accantonata relativa ai crediti della IFM deve essere classificata come deposito, con la stessa disaggregazione per durata originaria del credito sottostante, vale a dire come «deposito a durata prestabilita» o «depositi rimborsabili con preavviso», a seconda della scadenza del sottostante contratto di credito.

Quando detenute da IFM, tali azioni emesse da IFM e classificate come depositi invece che come capitale e riserve, sono classificate dalla IFM detentrice come crediti nel lato attivo del proprio bilancio.

e)

passività da cartolarizzazioni.

La contropartita di prestiti e/o altre attività di cui si dispone in una cartolarizzazione ma comunque riconosciuta in bilancio.

La voce seguente non è trattata come un deposito:

Fondi (depositi) ricevuti su base fiduciaria (si veda «Crediti concessi su base fiduciaria» sotto la categoria 2).

9.1.

Depositi a vista

Depositi convertibili in contante e/o trasferibili su richiesta tramite assegno, vaglia bancario, addebito o con modalità simili, senza significativi ritardi, restrizioni o penali. La presente voce include:

saldi (fruttiferi o non) immediatamente convertibili in contante su richiesta o entro il giorno successivo a quello in cui il deposito è stato effettuato, senza alcuna penale o restrizione rilevante, ma che non sono trasferibili,

saldi (fruttiferi o non) che rappresentano gli importi prepagati nel contesto della moneta elettronica basata su hardware o software (per esempio carte prepagate),

crediti che devono essere rimborsati entro il giorno successivo a quello in cui è stato concesso il credito.

9.1a.

Depositi trasferibili

I depositi trasferibili sono quei depositi all'interno della categoria «depositi a vista» che sono direttamente trasferibili a richiesta per fare pagamenti, come il trasferimento di crediti e l'addebito diretto, possibilmente anche attraverso carta di credito o di addebito, operazioni in moneta elettronica, assegni, o mezzi simili, senza ritardi di rilievo, restrizioni o penali. I depositi che possono essere usati solo per il ritiro di contante e/o i depositi dai quali i fondi possono essere ritirati o trasferiti attraverso un altro conto del medesimo titolare, non sono da includere come depositi trasferibili.

9.2.

Depositi con durata prestabilita

Depositi non trasferibili che non possono essere convertiti in contante prima della scadenza prestabilita o che possono essere convertiti in contante prima di tale scadenza solo dietro pagamento di una penale. Questa voce include anche i depositi di risparmio amministrati per i quali il criterio della durata non è significativo (classificati nella fascia di scadenza «oltre i due anni»). Prodotti finanziari che presentano disposizioni sul «roll-over» devono essere classificati sulla base della scadenza più vicina. Nonostante i depositi con una durata prestabilita possano presentare la possibilità di un rimborso anticipato dopo la previa notifica, o possano essere rimborsati a richiesta, con l'applicazione di penalità, tali caratteristiche non sono considerate rilevanti a fini di riclassificazione.

9.2a/9.2b/9.2c

Depositi con durata prestabilita fino a un massimo di un anno/oltre un anno e fino ad un massimo di due anni/oltre due anni

Tali voci includono per ciascuna disaggregazione per durata:

a)

Saldi collocati con durata prestabilita di fino a un massimo di un anno/oltre un anno e fino a un massimo di due anni/oltre due anni, che non sono trasferibili e non possono essere convertiti in valuta prima di tale scadenza.

b)

Saldi collocati con durata prestabilita fino ad un massimo di un anno/oltre un anno e fino a due anni/oltre due anni, non trasferibili ma che possono essere rimborsati prima della scadenza, previa notifica; laddove la notifica è stata data, tali saldi sono classificati sotto 9.3a o 9.3b, se del caso.

c)

Saldi collocati con durata prestabilita fino a un massimo di un anno/oltre un anno e fino a un massimo di due anni/oltre due anni, che non sono trasferibili ma possono essere rimborsati su richiesta, a condizione che si applichino determinate penali.

d)

Pagamenti di margini effettuati mediante contratti su strumenti derivati da estinguersi entro un anno/entro un periodo compreso fra uno e due anni/oltre due anni, sotto forma di contante a garanzia dato per cautelarsi contro il rischio di credito, ma che rimane di proprietà del depositante ed è rimborsabile al depositante quando il contratto si estingue.

e)

I prestiti rappresentati da un unico certificato con durata originaria fino ad un massimo di un anno/oltre un anno e fino ad un massimo di due anni/oltre anni.

f)

Titoli di debito non negoziabili emessi dalle IMF (rappresentati o meno da certificati) con durata originaria fino ad un massimo di un anno/oltre un anno e fino ad un massimo di due anni/oltre due anni.

g)

Debiti subordinati emessi dalle IMF sotto forma di depositi o debiti con durata originaria superiore fino ad un anno e fino a un massimo di due anni/oltre due anni.

h)

Passività da cartolarizzazioni.

La contropartita di prestiti e/o altre attività di cui si dispone in una cartolarizzazione ma comunque riconosciuta in bilancio. Per convenzione tali passività sono assegnate alla disaggregazione per durata prestabilita «oltre due anni».

Inoltre, i depositi con durata prestabilita includono:

Saldi (a prescindere dalla durata) nei quali i tassi di interesse e/o i termini e/o le condizioni applicate sono stabilite nella legislazione nazionale e che sono previsti per finalità particolari (ad esempio finanziamento immobiliare) che si verificano dopo due anni (anche se tecnicamente rimborsabili su richiesta).

9.3.

Depositi rimborsabili con preavviso

Depositi non trasferibili senza durata prestabilita non convertibili in valuta senza un periodo di preavviso prima della scadenza la conversione stessa non è possibile, o lo è soltanto con l'applicazione di una penale. Includono depositi che, anche se talvolta legittimamente estinguibili su richiesta, in base agli usi nazionali sarebbero assoggettati a penali e a restrizioni (classificati nella fascia di scadenza «fino a tre mesi inclusi») e conti di investimento senza periodo di preavviso o durata prestabilita, ma che prevedono condizioni restrittive sul prelievo (classificati nella fascia di scadenza «oltre tre mesi»).

9.3a/9.3b

Depositi rimborsabili con preavviso fino ad un massimo di tre mesi/oltre tre mesi di cui preavviso oltre due anni

Tali voci includono:

a)

Saldi senza durata prestabilita che possono essere ritirati solo con preavviso fino ad un massimo di tre mesi/oltre tre mesi, di cui oltre due anni; se il rimborso è possibile prima di tale periodo di preavviso (o addirittura su richiesta), esso comporta il pagamento di una penale.

b)

Saldi collocati con durata prestabilita, non trasferibili ma che sono stati oggetto di una notifica inferiore a tre mesi/oltre tre mesi, di cui oltre due anni, per un rimborso anticipata.

Inoltre, depositi rimborsabili con preavviso fino ad un massimo di tre mesi include:

Depositi di risparmio a vista non trasferibili e altri tipi di depositi al dettaglio che, anche se legittimamente estinguibili su richiesta, sono soggetti a penali significative.

E i depositi rimborsabili con preavviso superiore a tre mesi, di cui con preavviso superiore a due anni (ove applicabile) includono:

Conti di investimento senza periodo di preavviso o durata prestabilita, ma che prevedono condizioni restrittive riguardanti il prelievo.

9.4.

Operazioni di pronti contro termine

Contropartita del contante ricevuto in cambio di titoli venduti dai soggetti segnalanti a un prezzo prestabilito con l'impegno a riacquistare quei titoli (o altri simili) a un prezzo prestabilito in una specifica data futura. Gli importi ricevuti dai soggetti segnalanti in cambio di titoli trasferiti a terzi («acquirenti temporanei») devono essere classificati sotto la categoria «operazioni di pronti contro termine» nel caso in cui ci sia un impegno fermo, non una semplice opzione, ad invertire l'operazione. Ciò implica che essi sostengono tutti i rischi e i rendimenti dei titoli sottostanti durante l'operazione.

Le seguenti varianti dei tipi di operazioni di pronti contro termine sono tutte classificate sotto «operazioni di pronti contro termine»:

importi ricevuti in cambio di titoli trasferiti temporaneamente a un terzo sotto forma di prestito titoli contro garanzia in contante,

importi ricevuti in cambio di titoli trasferiti temporaneamente a terzi sotto forma di operazione di pronti contro termine con attribuzione del rateo di finanziamento o d'impiego.

I titoli sottostanti le operazioni di tipo pronti contro termine sono registrate seguendo le regole nella voce dell'attivo 3 «titoli diversi da azioni». Le operazioni che riguardano il trasferimento temporaneo d'oro a fronte di contante a garanzia sono anch'esse incluse sotto questa voce.

10.

Quote/partecipazioni in fondi comuni monetari

Quote o partecipazioni emesse da fondi comuni monetari. Si veda la definizione contenuta nell'allegato I, parte 1, sezione 2.

11.

Titoli di debito emessi

Titoli diversi dalle azioni emessi dai soggetti segnalanti, di norma negoziabili e scambiati sui mercati secondari o che possono essere compensati sul mercato e che non danno al possessore alcun tipo di diritto di proprietà sull'ente emittente. La presente voce include:

a)

titoli che attribuiscono al detentore il diritto incondizionato a un reddito fisso o determinato contrattualmente nella forma di pagamento di cedole e/o a una somma fissa predeterminata a una certa data (o date) o a partire da una data definita al momento dell'emissione.

b)

Strumenti non negoziabili emessi dai soggetti segnalanti che successivamente diventano negoziabili devono essere riclassificati come «titoli di debito» (cfr. categoria 9).

c)

Debiti subordinati emessi dalle IFM devono essere trattati alla stessa maniera di altri debiti contratti dalle IFM a fini di statistiche monetarie e bancarie. Quindi, debiti subordinati emessi nella forma di titoli devono essere classificati «titoli di debito emessi», mentre debiti subordinati emessi dalle IFM nella forma di depositi o crediti devono essere classificati come «depositi». Laddove tutti i debiti subordinati emessi dalle IFM siano identificati in un solo ammontare a fini statistici, tale valore deve essere classificato sotto la voce «titoli di debito emessi», sulla base del fatto che i debiti subordinati sono costituiti in maniera predominante nella forma di titoli piuttosto che di crediti. Debiti subordinati non dovrebbero essere classificati sotto la voce del passivo «capitale e riserve».

d)

Strumenti ibridi. Strumenti negoziabili con una combinazione di debiti e componenti derivati, inclusi:

strumenti di debito contenenti derivati incorporati in strumenti finanziari,

strumenti negoziabili il cui valore di rimborso e/o cedola è collegato allo sviluppo di un'attività sottostante di riferimento, al prezzo dell'attività o ad altri indicatori di riferimento rispetto alla scadenza dello strumento.

11a/11b/11c

Titoli di debito con durata originaria fino ad un massimo di un anno/oltre un anno e fino a un massimo di due anni/oltre due anni

Tali voci includono per ciascuna disaggregazione per scadenza:

a)

Titoli di debito negoziabili emessi dalle IMF (rappresentati o meno da certificati) con durata originaria fino ad un massimo di un anno/oltre un anno e fino ad un massimo di due anni/oltre due anni.

b)

Debito subordinato emesso dalle IMF nella forma di titoli di debito con durata originaria fino a un massimo di un anno/oltre un anno e fino a un massimo di due anni/oltre due anni.

11d

Di cui titoli di debito fino a due anni e con garanzia sul capitale nominale sotto il 100 %

Strumenti ibridi emessi dalle IMF con durata originaria fino a due anni e che alla scadenza potrebbero avere un valore di rimborso contrattuale nella valuta di emissione più basso dell'ammontare investito originariamente a causa della loro combinazione di componenti di debiti e derivati.

12.

Capitale e riserve

Ai fini dello schema di segnalazione, questa voce comprende gli importi derivanti dall'emissione di capitale azionario da parte dei soggetti segnalanti a favore degli azionisti o di altri proprietari, che rappresentano per il detentore diritti di proprietà nella IFM e in genere un diritto alla partecipazione ai suoi utili e a una quota dei fondi propri nel caso di liquidazione. I fondi derivanti dalla mancata distribuzione degli utili o quelli accantonati dai soggetti segnalanti in previsione di pagamenti o obbligazioni future sono altresì compresi in questa categoria. Essa include:

a)

capitale azionario;

b)

utili o fondi non distribuiti;

c)

accantonamenti specifici e generici a fronte di crediti, titoli e altri tipi di attività (possono essere registrati sulla base delle regole di contabilità).

13.

Altre passività

La voce «altre passività» è la voce residuale nel lato passivo del bilancio e definita come «passività non incluse altrove». Le BCN possono richiedere la segnalazione di specifiche sotto-posizioni incluse in questa voce. Le altre passività possono includere:

a)

posizioni su strumenti finanziari derivati aventi un valore lordo di mercato negativo.

A fini statistici, gli strumenti finanziari derivati soggetti a registrazione in bilancio devono essere qui inclusi.

b)

importi lordi dovuti rispetto a partite in sospeso.

Le partite in sospeso sono saldi presenti nei bilanci delle IFM, non registrati a nome dei clienti ma che nondimeno sono relativi a fondi dei clienti (ad esempio fondi in attesa di investimento, trasferimento o liquidazione).

c)

importi lordi dovuti rispetto a partite in transito.

Le partite di transito rappresentano fondi (normalmente appartenenti ai clienti) fatti oggetto di trasmissione fra le IFM. Sono inclusi i trasferimenti di crediti che sono stati effettuati dai conti dei clienti e altri elementi per i quali il corrispondente pagamento non sia già stato effettuato da parte del soggetto segnalante.

d)

interessi maturati dovuti su depositi.

Conformemente al principio generale di contabilità basato sul periodo di competenza, gli interessi dovuti su depositi sono iscritti in bilancio dal momento in cui decorrono (vale a dire sulla base della competenza temporale) piuttosto che dal momento in cui sono realmente pagati (vale a dire sulla base del contante). Gli interessi maturati su depositi sono classificati su base lorda sotto la categoria «altre passività». Gli interessi maturati sono esclusi dai depositi a cui si riferiscono;

e)

dividendi da pagare;

f)

importi dovuti non connessi con l'attività principale dei IMF (importi dovuti a fornitori, tasse, salari, contributi sociali, ecc.);

g)

accantonamenti che rappresentano debiti nei confronti di terzi (pensioni, dividendi ecc.);

h)

pagamenti di margini effettuati sulla base di contratti su derivati

I pagamenti di margini (margini) effettuati sulla base di contratti su derivati sono classificati normalmente come «depositi» (cfr. Categoria 9). Le complessità delle attuali pratiche di mercato possono rendere difficile l'identificazione dei margini realmente rimborsabili, poiché diversi tipi di margini sono collocati nel medesimo conto indistintamente, o dei margini che forniscono alla IFM le risorse per i finanziamenti. In tali casi è accettabile classificare detti margini nella categoria «altre passività» o «depositi», secondo le pratiche nazionali;

i)

posizioni nette dovute rispetto al futuro regolamento di operazioni in titoli o operazioni in valuta.

Le «altre passività» possono escludere quasi tutti gli strumenti finanziari nella forma di passività finanziarie (inclusi negli altri elementi di bilancio), gli strumenti finanziari che non hanno la forma di passività finanziarie, come garanzie, impegni, crediti amministrati e fiduciari (iscritti fuori bilancio), e attività non finanziarie come voci del capitale sul lato delle passività (inclusi nella voce «capitale e riserve»).

PARTE 3

Definizioni dei settori

Il SEC 95 fornisce il modello per la classificazione settoriale. Le controparti situate sul territorio degli Stati membri partecipanti sono individuate secondo il proprio settore conformemente all'elenco di IFM a fini statistici e alla guida alla classificazione statistica delle controparti fornita nel Manuale di settore della BCE. Le istituzioni bancarie situate al di fuori degli Stati membri partecipanti sono definite «banche», piuttosto che IFM. Analogamente, la definizione «istituzioni diverse dalle IFM» fa riferimento solo agli Stati membri; per quanto riguarda gli altri paesi si utilizza il termine «operatori non bancari».

Tabella

Definizioni dei settori

Settore

Definizione

IFM

Si veda l'Articolo 1 del Regolamento

Amministrazioni pubbliche (S.13) (SEC 95, paragrafi 2.68-2.70)

Unità residenti la cui funzione principale consiste nella produzione di beni e servizi non destinabili alla vendita rivolti al consumo individuale o collettivo, e/o nella ridistribuzione del reddito e della ricchezza nazionali.

Amministrazioni centrali (S.1311) (SEC 95, paragrafo 2.71)

Organi amministrativi dello Stato e altri enti centrali la cui competenza si estende alla totalità del territorio economico, ad eccezione dell'amministrazione degli enti di previdenza e assistenza sociale.

Amministrazione Statale (S.1312) (SEC 95, paragrafo 2.72)

Unità istituzionali autonome a cui competono funzioni di livello inferiore rispetto alle amministrazioni centrali e di livello superiore rispetto alle amministrazioni locali, esclusi gli enti di previdenza e assistenza sociale.

Amministrazione Locale (S.1313) (SEC 95, paragrafo 2.73)

Enti pubblici territoriali la cui competenza si estende a una parte soltanto del territorio economico, ad eccezione dell'amministrazione degli enti locali di previdenza e assistenza sociale.

Enti di previdenza e assistenza sociale (S.1314) (SEC 95, paragrafo 2.74)

Unità istituzionali centrali, statali e locali la cui principale attività è fornire prestazioni sociali.

Altri intermediari finanziari (S. 123) + ausiliari finanziari (S. 124) (SEC 95, paragrafi 2.53-2.59)

Società e quasi-società finanziarie (escluse le imprese di assicurazione e i fondi pensione) la cui attività principale consiste nel fornire servizi di intermediazione finanziaria mediante l'assunzione di passività nei confronti di unità istituzionali diverse dalle IFM in forme diverse dalla moneta, dai depositi e/o dagli strumenti ad essi strettamente assimilabili, o dalle riserve tecniche di assicurazione. Sono inclusi SV, controparti centrali diverse dalle IFM, ausiliari finanziari che comprendono tutte le società e quasi-società finanziarie la cui funzione principale consiste nell'esercitare attività finanziarie ausiliari.

Imprese di assicurazione e fondi pensione (S. 125) (SEC 95, paragrafi 2.60-2.67)

Società e quasi società finanziarie la cui funzione principale consiste nel fornire servizi di intermediazione finanziaria risultanti dal cumulo dei rischi

Società non finanziarie (S.11) (SEC 95, paragrafi 2.21-2.31)

Società e quasi-società non impegnate nella fornitura di servizi di intermediazione finanziaria, ma la cui attività consiste principalmente nella produzione di beni e servizi non finanziari destinati alla vendita.

Famiglie (S.14) e istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie (S.15) (SEC 95, paragrafi 2.75-2.88)

Individui o gruppi di individui in qualità di consumatori e produttori di beni e servizi non finanziari esclusivamente per proprio uso finale e in qualità di produttori di beni e servizi finanziari e non finanziari destinabili alla vendita purché la loro attività non sia quella di una quasi-società. Sono incluse anche le istituzioni senza fini di lucro al servizio delle famiglie la cui attività principale consiste nella produzione di beni non destinabili alla vendita e di servizi destinati a particolari gruppi di famiglie

Imprese individuali e società di persone (sotto-categoria di «Famiglie») (SEC 95, paragrafo 2.76d)

Imprese individuali e società di persone privi di autonoma personalità giuridica — diversi da quelli istituiti nella forma di quasi-società — che sono produttori di mercato. Comprende società di persone, partnership di avvocati, dottori, ecc. Nel caso delle imprese individuali, l'attività d'impresa è strettamente legata alla/e persona/e fisica/fisiche che ne è/sono proprietaria/e, combinando tutti i diritti e gli obblighi che derivano dall'impresa e dalla sfera privata.


(1)  Nelle tabelle del presente allegato la BCE viene classificata come una IFM residente nel paese nel quale essa è materialmente situata.

(2)  Le società controllate sono soggetti costituiti con personalità giuridica autonoma, la cui maggioranza o piena partecipazione è detenuta da un altro soggetto, mentre le succursali sono soggetti privi di autonoma personalità giuridica, interamente posseduti dalla casa madre.

(3)  In altre parole, questa tabella non costituisce un elenco di singoli strumenti finanziari.


ALLEGATO III

APPLICAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI RISERVA E NORME SPECIALI CORRELATE

PARTE 1

Obblighi di riserva per gli enti creditizi: Norme generali

1.

Le celle contrassegnate con * nella tabella 1 nell’allegato I sono utilizzate nel calcolo dell’aggregato soggetto a riserva. Rispetto ai titoli di debito, gli enti creditizi o presentano prova delle passività da escludere dall’aggregato soggetto a riserva o applicano una deduzione standardizzata di una percentuale fissa specificata dalla BCE. Le celle stampate sottilmente sono segnalate solo da enti creditizi soggetti agli obblighi di riserva.

2.

La colonna «di cui enti creditizi soggetti all’obbligo di riserva, BCE e BCN» non comprende le passività dei soggetti segnalanti nei confronti degli enti elencati come esenti dal sistema di riserve minime della BCE, ossia quegli enti esenti per motivi non riconducibili a misure di riorganizzazione. Le istituzioni esenti temporaneamente dall’obbligo di riserva in quanto oggetto di misure di riorganizzazione sono considerate come soggette all’obbligo di riserva e pertanto le passività nei loro confronti figurano nella colonna «di cui enti creditizi soggetti all’obbligo di riserva, BCE e BCN». Tale colonna comprende anche le passività nei confronti di quelle istituzioni che non sono effettivamente tenute al mantenimento di riserve presso il SEBC a causa dell’applicazione della detrazione forfettaria.

3.

Le entità soggette ad obblighi di segnalazione integrale possono inoltre segnalare le posizioni nei confronti delle «IFM diverse dagli enti creditizi soggetti all’obbligo di riserva, BCE e BCN», piuttosto che nei confronti delle «IFM» e degli «enti creditizi soggetti all’obbligo di riserva, BCE e BCN», purché non ne consegua una perdita di informazioni e purché le posizioni stampate in grassetto non ne risentano. Inoltre, a seconda del sistema nazionale di raccolta e ferma restando la piena conformità alle definizioni e ai principi di classificazione del bilancio delle IFM di cui al presente regolamento, gli enti creditizi soggetti all’obbligo di riserva possono, in alternativa, segnalare i dati necessari per calcolare l’aggregato soggetto a riserva, eccetto quelli sugli strumenti negoziabili, conformemente a quanto indicato nella tabella qui di sotto, purché le posizioni in grassetto di cui alla tabella 1 non ne risentano.

4.

Gli enti creditizi di piccole dimensioni segnalano, come minimo, i dati trimestrali necessari a calcolare l’aggregato soggetto a riserva in linea con la tabella seguente.

5.

Per quanto riguarda le segnalazioni conformi con la tavola di sotto, deve essere garantita la piena corrispondenza con la tabella 1 dell’allegato I.

Tabella

Dati richiesti per le riserve obbligatorie minime

 

Aggregato soggetto a riserva calcolato come somma di quanto riportato nelle seguenti colonne della tabella 1 (passività): (a) - (b) + (c) + (d) + (e) + (j) - (k) + (l) + (m) + (n) + (s)

PASSIVITÀ RIFERITE A DEPOSITI

 

(totale euro e valute estere)

 

9.

Totale depositi

 

9.1e + 9.1x

 

9.2e + 9.2x

 

9.3e + 9.3x

 

9.4e + 9.4x

 

 

 

di cui:

 

9.2e + 9.2x con durata prestabilita

 

superiore a 2 anni

 

 

 

di cui:

 

9.3e + 9.3x rimborsabili con preavviso

Segnalazione volontaria (1)

superiore a 2 anni

 

 

 

di cui:

 

9.4e + 9.4x operazioni di pronti contro termine

 

 

 

 

Emissioni in essere, colonna (t) — tabella 1 (passività)

TITOLI NEGOZIABILI

 

(totale euro e valute estere)

 

11.

Obbligazioni emesse

 

11e + 11x con durata prestabilita

 

fino a 2 anni

 

superiore a 2 anni

 

 

 

PARTE 2

Norme speciali

Sezione 1: Segnalazione statistica su base aggregata da parte di un gruppo di enti creditizi soggetti al sistema di riserve minime della BCE

1.1.

Subordinatamente al soddisfacimento delle condizioni di cui all’articolo 11 del regolamento (CE) n. 1745/2003 (BCE/2003/9), il Comitato Esecutivo della BCE può permettere agli enti creditizi soggetti al sistema di riserve minime di optare per la segnalazione statistica aggregata prevista per un gruppo di enti creditizi soggetti all’obbligo di riserva su un unico territorio nazionale. Tutti gli enti interessati sono iscritti separatamente nell’elenco delle IFM della BCE.

1.2.

Qualora a un ente creditizio sia stato consentito di detenere le riserve minime per il tramite di un intermediario, a norma dell’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1745/2003 (BCE/2003/9), ed esso non benefici della segnalazione per il gruppo di cui alla presente sezione, la BCN competente può autorizzare l’intermediario a optare per la segnalazione statistica aggregata (tranne che con riferimento all’aggregato soggetto a riserva) per conto dell’ente creditizio. Tutti gli enti interessati sono iscritti separatamente nell’elenco delle IFM della BCE.

1.3.

Qualora il gruppo di enti creditizi, nel suo insieme, rientri nella categoria degli enti creditizi di «piccole dimensioni», esso è tenuto unicamente ad assolvere l’obbligo di segnalazione semplificata previsto per tali enti. In caso contrario, si applicherà lo schema di segnalazione integrale al gruppo nel suo insieme.

Sezione 2: Obblighi di riserva nel caso di fusione di enti creditizi

2.1.

Ai fini del presente allegato, i termini «fusione», «istituzioni incorporate» e «istituzioni incorporanti» hanno il significato individuato nell’articolo 1 del regolamento (CE) n. 1745/2003 (BCE/2003/9).

2.2.

Per il periodo di mantenimento entro il quale una fusione produce i propri effetti, gli obblighi di riserva dell’istituzione incorporante sono calcolati e devono essere adempiuti come previsto dall’articolo 13 del regolamento (CE) n. 1745/2003 (BCE/2003/9).

2.3.

Per i periodi di mantenimento immediatamente successivi, l’obbligo di riserva dell’istituzione incorporante è calcolato sulla base dell’aggregato soggetto a riserva e delle informazioni statistiche segnalate in conformità delle regole di cui alla tabella seguente. In caso contrario, vigono le regole ordinarie di segnalazione delle informazioni statistiche e di calcolo degli obblighi di riserva di cui all’articolo 3 del egolamento (CE) n. 1745/2003 (BCE/2003/9).

2.4.

Fatti salvi gli obblighi di cui ai paragrafi precedenti, la BCN competente può autorizzare l’istituzione incorporante ad adempiere i propri obblighi di segnalazione delle informazioni statistiche secondo procedure provvisorie, quali ad esempio l’uso di moduli distinti per ciascuna istituzione incorporata nel corso di un certo numero di periodi successivi alla data in cui la fusione ha avuto luogo. La durata di tale deroga dalle normali procedure di segnalazione è limitata al minor tempo possibile e non eccede i sei mesi successivi alla data in cui la fusione ha avuto luogo. Tale deroga non esime l’istituzione incorporante dal dovere di adempiere i propri obblighi di segnalazione ai sensi del presente regolamento e, se del caso, di assumere gli obblighi di segnalazione delle istituzioni incorporate in conformità del presente allegato.

Tabella

Regole specifiche per il calcolo degli obblighi di riserva degli enti creditizi interessati da una fusione (2)

Caso

Tipo di fusione

Obblighi che devono essere assunti

1

Una fusione in cui un ente creditizio soggetto ad obblighi di segnalazione integrale (istituzione incorporante) incorpora uno o più enti creditizi soggetti ad obblighi di segnalazione integrale (istituzioni incorporate) inizia ad avere effetto successivamente alla scadenza fissata dalla BCN competente per la segnalazione delle informazioni statistiche mensili relative al mese precedente.

Per il periodo di mantenimento immediatamente successivo alla fusione, gli obblighi di riserva dell’istituzione incorporante sono calcolati sulla base di un aggregato composto dalla somma degli aggregati soggetti a riserva dell’istituzione incorporante e delle istituzioni incorporate. Gli aggregati da sommare sono quelli che sarebbero stati applicati al periodo di mantenimento in oggetto se la fusione non fosse avvenuta. Viene accordata un’unica detrazione forfettaria.

2

Una fusione in cui un ente creditizio soggetto ad obblighi di segnalazione integrale (istituzione incorporante) incorpora uno o più enti creditizi di piccola dimensione ed eventualmente uno o più enti soggetti ad obblighi di segnalazione integrale (istituzioni incorporate) inizia ad avere effetto successivamente alla scadenza fissata dalla BCN competente per la segnalazione delle informazioni statistiche relative al trimestre precedente.

Per il periodo di mantenimento immediatamente successivo alla fusione, gli obblighi di riserva dell’istituzione incorporante sono calcolati sulla base di un aggregato composto dalla somma degli aggregati soggetti a riserva dell’istituzione incorporante e delle istituzioni incorporate. Gli aggregati da sommare sono quelli che sarebbero stati applicati al periodo di mantenimento in oggetto se la fusione non fosse avvenuta. Viene accordata un’unica detrazione forfettaria.

3

Una fusione in cui un ente creditizio soggetto ad obblighi di segnalazione integrale (istituzione incorporante) incorpora uno o più enti creditizi soggetti ad obblighi di segnalazione integrale (istituzioni incorporate) inizia ad avere effetto entro il periodo compreso tra la fine di un mese e la scadenza fissata dalla BCN competente, per la segnalazione delle informazioni statistiche mensili relative al mese precedente.

Per il periodo di mantenimento immediatamente successivo alla fusione, gli obblighi di riserva dell’istituzione incorporante sono calcolati sulla base di un aggregato composto dalla somma degli aggregati soggetti a riserva dell’istituzione incorporante e delle istituzioni incorporate. Gli aggregati da sommare sono quelli che sarebbero stati applicati al periodo di mantenimento in oggetto se la fusione non fosse avvenuta. Viene accordata un’unica detrazione forfettaria. L’istituzione incorporante assume, in aggiunta ai propri, gli obblighi di segnalazione delle istituzioni incorporate per quanto concerne le informazioni statistiche relative al mese precedente la fusione.

4

Una fusione in cui un ente creditizio soggetto ad obblighi di segnalazione integrale (istituzione incorporante) incorpora uno o più enti di «piccole dimensioni» ed eventualmente uno o più enti soggetti ad obblighi di segnalazione integrale (istituzioni incorporate) inizia ad avere effetto entro il periodo compreso tra la fine di un trimestre e la scadenza fissata dalla BCN competente per la segnalazione delle informazioni statistiche relative al trimestre precedente.

Per il periodo di mantenimento immediatamente successivo alla fusione, gli obblighi di riserva dell’istituzione incorporante sono calcolati sulla base di un aggregato composto dalla somma degli aggregati soggetti a riserva dell’istituzione incorporante e delle istituzioni incorporate. Gli aggregati da sommare sono quelli che sarebbero stati applicati al periodo di mantenimento in oggetto se la fusione non fosse avvenuta. Viene accordata un’unica detrazione forfettaria. L’istituzione incorporante assume, in aggiunta ai propri, gli obblighi di segnalazione delle istituzioni incorporate per quanto concerne le informazioni statistiche relative al mese o — secondo l’istituzione — al trimestre precedente la fusione.

5

Una fusione in cui un ente creditizio di «piccole dimensioni» (istituzione incorporante) incorpora uno o più enti soggetti ad obblighi di segnalazione integrale ed eventualmente uno o più enti di «piccole dimensioni» (istituzioni incorporate) inizia ad avere effetto successivamente alla scadenza fissata dalla BCN competente per la segnalazione delle informazioni statistiche relative al mese precedente

Si applica la medesima procedura prevista per il Caso 1

6

Una fusione in cui un ente creditizio di «piccole dimensioni» (istituzione incorporante) incorpora uno o più enti di «piccole dimensioni» (istituzioni incorporate) inizia ad avere effetto successivamente alla scadenza fissata dalla BCN competente per la segnalazione delle informazioni statistiche relative al trimestre precedente

A partire dal periodo di mantenimento immediatamente successivo alla fusione e fino alla prima segnalazione, dopo la fusione, da parte dell’istituzione incorporante dei dati trimestrali conformemente agli obblighi di segnalazione semplificata previsti per gli enti creditizi di «piccole dimensioni» all’Allegato III al presente regolamento, gli obblighi di riserva dell’istituzione incorporante sono calcolati sulla base di un aggregato composto dalla somma degli aggregati soggetti a riserva dell’istituzione incorporante e delle istituzioni incorporate. Gli aggregati da sommare sono quelli che sarebbero stati applicati al periodo di mantenimento in oggetto se la fusione non fosse avvenuta. Viene accordata un’unica detrazione forfettaria.

7

Una fusione in cui un ente creditizio di «piccole dimensioni» (istituzione incorporante) incorpora uno o più enti di «piccole dimensioni» (istituzioni incorporate) inizia ad avere effetto successivamente alla scadenza fissata dalla BCN competente, per la segnalazione delle informazioni statistiche relative al trimestre precedente. Per effetto della fusione, l’ente di «piccole dimensioni» diventa un ente soggetto ad obblighi di segnalazione integrale

Si applica la medesima procedura prevista per il Caso 2

8

Una fusione in cui un ente creditizio di «piccole dimensioni» (istituzione incorporante) incorpora uno o più enti di «piccole dimensioni» (istituzioni incorporate) inizia ad avere effetto entro il periodo compreso tra la fine di un trimestre e la scadenza fissata dalla BCN competente, per la segnalazione delle informazioni statistiche relative al trimestre precedente.

A partire dal periodo di mantenimento immediatamente successivo alla fusione e fino alla prima segnalazione, dopo la fusione, da parte dell’istituzione incorporante dei dati trimestrali conformemente agli obblighi di segnalazione semplificata previsti per gli enti creditizi di «piccole dimensioni» all’Allegato III al presente regolamento, gli obblighi di riserva dell’istituzione incorporante sono calcolati sulla base di un aggregato composto dalla somma degli aggregati soggetti a riserva dell’istituzione incorporante e delle istituzioni incorporate. Gli aggregati da sommare sono quelli che sarebbero stati applicati al periodo di mantenimento in oggetto se la fusione non fosse avvenuta. Viene accordata un’unica detrazione forfettaria. L’istituzione incorporante assume, in aggiunta ai propri, gli obblighi di segnalazione delle istituzioni incorporate per quanto concerne le informazioni statistiche relative al trimestre precedente la fusione.

9

Una fusione in cui un ente creditizio di «piccole dimensioni» (istituzione incorporante) incorpora uno o più enti soggetti ad obblighi di segnalazione integrale ed eventualmente uno o più enti creditizi di «piccole dimensioni» (istituzioni incorporate) inizia ad avere effetto entro il periodo compreso tra la fine di un mese e la scadenza fissata dalla BCN competente, per la segnalazione delle informazioni statistiche relative al mese precedente.

Si applica la medesima procedura prevista per il Caso 3

10

Una fusione in cui un ente creditizio di «piccole dimensioni» (istituzione incorporante) incorpora uno o più enti di «piccole dimensioni» (istituzioni incorporate) inizia ad avere effetto entro il periodo compreso tra la fine di un trimestre e la scadenza fissata dalla BCN competente, per la segnalazione delle informazioni statistiche relative al trimestre precedente e, per effetto della fusione stessa, l’ente creditizio di «piccole dimensioni» diventa un ente soggetto ad obblighi di segnalazione integrale.

Si applica la medesima procedura prevista per il Caso 4

11

Una fusione in cui un ente creditizio soggetto ad obblighi di segnalazione integrale (istituzione incorporante) scaturisce da enti creditizi soggetti ad obblighi di segnalazione integrale (istituzioni incorporate) inizia ad avere effetto entro il periodo compreso tra la fine di un mese e la scadenza fissata dalla BCN competente, per la segnalazione delle informazioni statistiche mensili relative al mese precedente

Per il periodo di mantenimento immediatamente successivo alla fusione, gli obblighi di riserva dell’istituzione incorporante sono calcolati sulla base di un aggregato composto dalla somma degli aggregati soggetti a riserva e delle istituzioni incorporate. Gli aggregati da sommare sono quelli che sarebbero stati applicati al periodo di mantenimento in oggetto se la fusione non fosse avvenuta. Viene accordata un’unica detrazione forfettaria. L’istituzione incorporante assume gli obblighi di segnalazione delle istituzioni incorporate per quanto concerne le informazioni statistiche relative al mese precedente la fusione.

12

Una fusione in cui un ente creditizio soggetto ad obblighi di segnalazione integrale (istituzione incorporante) scaturisce da uno o più enti di «piccole dimensioni» ed eventualmente da uno o più enti soggetti ad obblighi di segnalazione integrale (istituzioni incorporate) inizia ad avere effetto entro il periodo compreso tra la fine di un trimestre e la scadenza fissata dalla BCN competente, per la segnalazione delle informazioni statistiche relative al trimestre precedente.

Per il periodo di mantenimento immediatamente successivo alla fusione, gli obblighi di riserva dell’istituzione incorporante sono calcolati sulla base di un aggregato composto dalla somma degli aggregati soggetti a riserva e delle istituzioni incorporate. Gli aggregati da sommare sono quelli che sarebbero stati applicati al periodo di mantenimento in oggetto se la fusione non fosse avvenuta. Viene accordata un’unica detrazione forfettaria. L’istituzione incorporante assume gli obblighi di segnalazione delle istituzioni incorporate per quanto concerne le informazioni statistiche relative al mese o — secondo l’istituzione — al trimestre precedente la fusione.

13

Una fusione in cui un ente creditizio di «piccole dimensioni» (istituzione incorporante) scaturisce da uno o più enti di «piccole dimensioni» (istituzioni incorporate) inizia ad avere effetto entro il periodo compreso tra la fine di un trimestre e la scadenza fissata dalla BCN competente, per la segnalazione delle informazioni statistiche relative al trimestre precedente

A partire dal periodo di mantenimento immediatamente successivo alla fusione e fino alla prima segnalazione, dopo la fusione, da parte dell’istituzione incorporante dei dati trimestrali conformemente agli obblighi di segnalazione semplificata previsti per gli enti creditizi di «piccole dimensioni» di cui all’Allegato III al presente regolamento, gli obblighi di riserva dell’istituzione incorporante sono calcolati sulla base di un aggregato composto dalla somma degli aggregati soggetti a riserva delle istituzioni incorporate. Gli aggregati da sommare sono quelli che sarebbero stati applicati al periodo di mantenimento in oggetto se la fusione non fosse avvenuta. Viene accordata un’unica detrazione forfettaria. L’istituzione incorporante assume gli obblighi di segnalazione delle istituzioni incorporate per quanto concerne le informazioni statistiche relative al trimestre precedente la fusione.


(1)  Gli enti segnalanti possono soddisfare i requisiti di segnalazione per mezzo di segnalazioni volontarie, ossia possono comunicare dati reali (comprese le posizioni nulle), oppure «dati mancanti». Una volta optato per la segnalazione dei dati reali, i soggetti segnalanti non possono più comunicare «dati mancanti».

(2)  La tabella illustra in dettaglio le procedure più complesse applicate a casi specifici. Per i casi non contemplati nella tabella valgono le normali regole di segnalazione delle informazioni statistiche e di calcolo degli obblighi di riserva indicate nell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1745/2003 (BCE/2003/9).


ALLEGATO IV

REQUISITI MINIMI CHE DEVONO ESSERE RISPETTATI DAGLI OPERATORI SOGGETTI AGLI OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE

I soggetti segnalanti devono soddisfare i requisiti minimi richiesti per l’adempimento degli obblighi di segnalazione statistica della BCE.

1.

Requisiti minimi per la trasmissione:

a)

le segnalazioni alle BCN devono essere tempestive ed avvenire entro i termini fissati dalla BCN competente;

b)

le segnalazioni statistiche devono essere conformi, sotto il profilo delle specifiche e del formato, ai requisiti tecnici di segnalazione definiti dalle BCN;

c)

devono essere identificate la persona/le persone di riferimento in seno ai soggetti segnalanti; e

d)

le specifiche tecniche per la trasmissione dei dati alle BCN devono essere rispettate.

2.

Requisiti minimi di accuratezza:

a)

le informazioni statistiche devono essere corrette:

tutti i vincoli lineari devono essere rispettati (ad esempio, attività e passività devono corrispondere, la somma dei sottototali deve corrispondere al totali), e

i dati devono essere coerenti su tutte le frequenze;

b)

i soggetti segnalanti devono essere in grado di fornire indicazioni sugli sviluppi desumibili dai dati forniti;

c)

le informazioni statistiche devono essere complete: le lacune esistenti devono essere evidenziate, spiegate alle BCN e, se del caso, colmate il più presto possibile;

d)

le informazioni statistiche non devono contenere lacune continue e strutturali;

e)

i soggetti segnalanti devono attenersi alle dimensioni e ai decimali fissati dalle BCN per la trasmissione tecnica dei dati; e

f)

i soggetti segnalanti devono attenersi alla politica di arrotondamento fissata dalle BCN per la trasmissione tecnica dei dati.

3.

Requisiti minimi per la conformità concettuale:

a)

le informazioni statistiche devono essere conformi alle definizioni e alle classificazioni previste nel presente regolamento;

b)

in caso di allontanamento da tali definizioni e classificazioni, se del caso, i soggetti segnalanti controllano a intervalli regolari e quantificano la differenza tra le misure utilizzate e le misure previste dal presente regolamento; e

c)

i soggetti segnalanti devono essere in grado di spiegare le discontinuità tra i dati segnalati e quelli relativi ai periodi precedenti.

4.

Requisiti minimi per le revisioni:

La politica e le procedure di revisione fissate dalla BCE e dalle BCN devono essere rispettate. Le revisioni che non rientrano tra quelle ordinarie devono essere accompagnate da una nota esplicativa.


ALLEGATO V

TAVOLA DI CONCORDANZA

Regolamento (CE) n. 2423/2001 (BCE/2001/13)

Il presente regolamento

Articolo 1

Articolo 1

Articolo 2, paragrafo 1

Articolo 1, primo trattino; articolo 2, paragrafo 1

Articolo 2, paragrafo 2

Articolo 8, paragrafo 1

Articolo 2, paragrafo 3

Articolo 8, paragrafo 1, lettera e)

Articolo 3, paragrafo 1

Articolo 3, paragrafo 1

Articolo 3, paragrafo 2

Articolo 3, paragrafo 2

Articolo 3, paragrafo 3

Articolo 3, paragrafo 3

Articolo 4, paragrafo 1

Articolo 4, paragrafo 1

Articolo 4, paragrafo 2

Articolo 4, paragrafo 1

Articolo 4, paragrafo 3

Articolo 9, paragrafo 1

Articolo 4, paragrafo 4

Articolo 9, paragrafo 2

Articolo 4, paragrafo 5

Articolo 8, paragrafo 1, lettera b); articolo 8, paragrafo 1, lettera c)

Articolo 4, paragrafo 6

Articolo 8, paragrafo 5, lettera a)

Articolo 4, paragrafo 7

Articolo 8, paragrafo 5, lettera b)

Articolo 4, paragrafo 8

Articolo 10

Articolo 5

Articolo 11

Articolo 6

Articolo 12

Articolo 7

Articolo 8

Articolo 14

Articolo 9

Articolo 15

Allegato I, parte 1, introduzione

Allegato I, introduzione

Allegato I, parte 1, I, punto 1

Articolo 3, paragrafo 1

Allegato I, parte 1, I, punto 2

Articolo 1, primo trattino

Allegato I, parte 1, I, punto 3

Articolo 2, paragrafo 3

Allegato I, parte 1, I, punto 4

Allegato 1, parte I, sezione 1, punto 1.1

Allegato I, parte 1, I, punto 5

Allegato 1, parte I, sezione 1, punto 1.2

Allegato I, parte 1, I, punto 6

Articolo 1, primo trattino; allegato 1, parte I, sezione 2, punto 2.1

Allegato I, parte 1, I, punto 7

Allegato 1, parte 1, sezione 2, punto 2.2

Allegato I, parte 1, I, punto 8

Articolo 1, primo trattino

Allegato I, parte 1, I, punto 9

Articolo 8, paragrafo 3, lettera a)

Allegato I, parte 1, II

Articolo 7

Allegato I, parte 1, III, punto 1

Considerando 2, considerando 10, allegato III, parte 1, punto 1

Allegato I, parte 1, punto 2

Allegato I, introduzione; allegato I, parte 2

Allegato I, parte 1, III punto 3

Allegato I, parte 2

Allegato I, parte 1, III, punto i), lettera a), punto 4

Allegato I, parte 2, punto 1, lettera a)

Allegato I, parte 1, III, punto i), lettera a), punto 5

Allegato I, parte 2, punto 2

Allegato I, parte 1, III, punto i), lettera b), punto 6

Allegato I, parte 2, punto 1, lettera b)

Allegato I, parte 1, III, punto ii), punto 7

Allegato I, parte 2, punto 4

Allegato I, parte 1, III, punto iii), punto 8

Allegato I, parte 2, punto 5.1

Allegato I, parte 1, III, punto iii), punto 9

Allegato I, parte 2, punto 5.1

Allegato I, parte 1, III, punto iv), punto 10

Allegato I, parte 2, punto 3

Allegato I, parte 1, III, punto v), punto 11

Allegato I, parte 1, III, punto v), punto 12

Considerando 8

Allegato I, parte 1, III punto 13

Considerando 8

Allegato I, parte 1, III, punto vi), punto 13a

Allegato I, parte 2, punto 5.5

Allegato I, parte 1, III, punto vi), punto 13b

Allegato I, parte 1, III, punto vi), punto 13c

Allegato I, parte 2, punto 5.5

Allegato I, parte 1, III, punto vi), punto 13d

Allegato I, parte 2, punto 5.5

Allegato I, parte 1, III, punto vi), punto 13e

Articolo 8, paragrafo 3, lettera b)

Allegato I, parte 1, III, punto vi), punto 14

Articolo 6

Allegato I, parte 1, III, punto vi), punto 15

Articolo 7, paragrafo 2

Allegato I, parte 1, III, punto vi), punto 16

Articolo 7, paragrafo 4

Allegato I, parte 1, IV, punto 1

Allegato I, parte 3

Allegato I, parte 1, IV, punto 2

Allegato I, parte 3

Allegato I, parte 1, III, punto iv), lettera a), punto 3

Allegato I, parte 3, punto 1

Allegato I, parte 1, IV, lettera a), punto 4

Allegato I, parte 1, IV, lettera b), punto 5

Allegato I, parte 3, punto 2

Allegato I, parte 1, IV, lettera c), punto 6

Allegato I, parte 3, punto 4

Allegato I, parte 1, IV, punto, lettera c), punto 6a

Articolo 8, paragrafo 6

Allegato I, parte 1, IV, lettera d), punto 7

Allegato I, parte 3, punto 5

Allegato I, parte 1, IV, punto, lettera d), punto 7a

Articolo 8, paragrafo 6

Allegato I, parte 1, IV, lettera e), punto 8

Allegato I, parte 3, punto 3

Allegato I, parte 1, IV, lettera e), punto 9

Articolo 6

Allegato I, parte 1, IV, lettera e), punto 9a

Allegato I, parte 1, IV, punto 10

Articolo 7

Allegato I, parte 1, V, punto 1

Considerando 9

Allegato I, parte 1, V, punto 2

Considerando 9; articolo 4

Allegato I, parte 1, V, punto 3

Articolo 4, paragrafo 1

Allegato I, parte 1, V, punto 4

Articolo 4, paragrafo 2

Allegato I, parte 1, V, punto 5

Considerando 9

Allegato I, parte 1, V, punto 6

Allegato I, parte 5, punto 1

Allegato I, parte 1, V, punto i), punto 7

Allegato I, parte 5, tabella 1A

Allegato I, parte 1, V, punto ii), punto 8

Allegato I, parte 5, tavola 1A

Allegato I, parte 1, V, punto iii), punto 9

Allegato I, parte 5, tabella 1A

Allegato I, parte 1, V, punto iv), punto 10

Articolo 6

Allegato I, parte 1, V, punto 11

Allegato I, parte 4, punto 2

Allegato I, parte 1, V, punto i), punto 12

Allegato I, parte 5, tabella 1A

Allegato I, parte 1, V, punto 13

Allegato I, parte 5, tabella 1A

Allegato I, parte 1, V, punto ii), punto 14

Allegato I, parte tabella 1A

Allegato I, parte 1, V, punto iii), punto 15

Allegato I, parte 5, tabella 1A

Allegato I, parte 1, V, punto 16

Allegato I, parte 5, tabella 1A

Allegato I, parte 1, V, punto iv), punto 17

Articolo 6

Allegato I, parte 2, tabella A

Allegato I, parte 8

Allegato I, parte 2, tabella 1

Allegato I, parte 2

Allegato I, parte 2, tabella 1, nota 5

Allegato III, parte 1, punto 3

Allegato I, parte 2, tabella 2

Allegato I, parte 3

Allegato I, parte 2, tabella 3

Allegato I, parte 3

Allegato I, parte 2, tabella 4

Allegato I, parte 3

Allegato I, parte 2, tabella 1A

Allegato I, parte 5

Allegato I, parte 3, definizioni generali

Allegato II, parte 1

Allegato I, parte 3, definizione dei settori

Allegato II, parte 3

Allegato I, parte 3, definizione delle categorie di strumenti

Allegato II, parte 2

Allegato I, parte 3, tabella

Allegato II, parte 2

Allegato II, parte 1, punto 1

Articolo 2, paragrafo 2

Allegato III, parte 1, punto 3

Allegato II, parte 1, II, punto 2

Allegato III, parte 1, punto 4

Allegato II, parte 1, III, punto 3

Allegato III, parte 2, sezione 1, punto1.1

Allegato II, parte 1, III, punto 4

Allegato III, parte 2, sezione 1, punto 1.2

Allegato II, parte 1, IV, punto 5

Allegato III, parte 1, punto 2

Allegato II, parte 1, IV, punto 6

Allegato III, parte 1, punto 2

Allegato II, parte 2, punto 7

Allegato III, parte 1, tabella, nota

Allegato II, parte 3, punto 8

Allegato III, parte 2, sezione 2, punto 2.1

Allegato II, parte 3, punto 9

Allegato III, parte 2, sezione 2, punto 2.2

Allegato II, parte 3, punto 10

Allegato III, parte 2, sezione 2, punto 2.3

Allegato II, parte 3, punto 11

Allegato III, parte 2, sezione 2, punto 2.4

Allegato II, parte 3, tabella

Allegato III, parte 1, tabella

Allegato II, appendice, tavola

Allegato II, parte 2, tabella

Allegato III

Articolo 8

Allegato IV

Allegato IV

Allegato V

Articolo 13


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