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Document 31997L0073

Direttiva 97/73/CE della Commissione del 15 dicembre 1997 recante iscrizione di una sostanza attiva (Imazalil) nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio sull'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 353 del 24.12.1997, p. 26–28 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 28/12/2000; abrogato da 300L0080

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1997/73/oj

31997L0073

Direttiva 97/73/CE della Commissione del 15 dicembre 1997 recante iscrizione di una sostanza attiva (Imazalil) nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio sull'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 353 del 24/12/1997 pag. 0026 - 0028


DIRETTIVA 97/73/CE DELLA COMMISSIONE del 15 dicembre 1997 recante iscrizione di una sostanza attiva (Imazalil) nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio sull'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), modificata da ultimo dalla direttiva 97/57/CE (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 8, paragrafo 2, quarto comma,

considerando che con il regolamento (CEE) n. 3600/92 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1199/97 (4), sono state adottate le norme d'attuazione della prima fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2 della direttiva 91/414/CEE (in seguito denominata «la direttiva»); che in forza di detto regolamento, il regolamento (CE) n. 933/94 della Commissione (5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2230/95 (6), ha determinato le sostanze attive dei prodotti fitosanitari da valutare ai fini della loro eventuale inclusione nell'allegato I della direttiva;

considerando che dette sostanze attive devono essere iscritte in detto allegato quando si può prevedere che il loro impiego non abbia effetti nocivi sulla salute dell'uomo o degli animali o sulle acque sotterranee, né un influsso inaccettabile sull'ambiente;

considerando che tale inclusione può aver luogo per un periodo non superiore a 10 anni;

considerando che all'articolo 8, paragrafo 2, la direttiva dispone che dopo l'iscrizione di una sostanza attiva nell'allegato I, gli Stati membri possono, entro un dato termine, rilasciare, modificare o revocare le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva; che in particolare l'articolo 4, paragrafo 1 e l'articolo 13, paragrafo 1 della direttiva esigono che i prodotti fitosanitari possano essere autorizzati soltanto in presenza delle condizioni stabilite per l'iscrizione della sostanza attiva nell'allegato I e secondo i principi uniformi fissati nell'allegato VI della direttiva, sulla base di un fascicolo conforme alle disposizioni dell'articolo 13 della medesima;

considerando che per l'Imazalil gli effetti sulla salute umana e sull'ambiente sono stati valutati conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3600/92, per un certo numero d'impieghi proposti dai notificanti; che il Belgio, agendo per conto del Lussemburgo, Stato membro designato come relatore dal regolamento (CE) n. 933/94, ha presentato alla Commissione il 15 luglio 1996 il relativo rapporto di valutazione;

considerando che tale rapporto è stato riesaminato dagli Stati membri e dalla Commissione in seno al comitato fitosanitario permanente; che per quanto riguarda l'Imazalil tale riesame è stato condotto a termine in data 11 luglio 1997, secondo lo schema del rapporto di riesame della Commissione, conformemente all'articolo 7, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 3600/92; che può essere necessario rivedere ad intervalli tale rapporto per tener conto degli sviluppi tecnici e scientifici; che in tale occasione le condizioni relative all'iscrizione dell'Imazalil nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE dovranno essere anch'esse modificate conformemente all'articolo 6, paragrafo 1 della medesima;

considerando che, secondo le valutazioni effettuate, appare prevedibile che i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva soddisfino in generale alle esigenze di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b) della direttiva, particolarmente per quanto riguarda gli impieghi esaminati; che pertanto è necessario iscrivere la sostanza attiva di cui trattasi nell'allegato I, affinché in tutti gli Stati membri si possa procedere alla concessione, alla modifica o alla revoca, secondo i casi, dell'autorizzazione dei prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza attiva conformemente alle disposizioni della direttiva, e affinché si evitino ulteriori ritardi;

considerando che prima dell'iscrizione della sostanza attiva è necessario prevedere un termine ragionevole per consentire agli Stati membri e alle parti interessate di prepararsi alle nuove esigenze risultanti da tale iscrizione; che inoltre dopo l'iscrizione gli Stati membri hanno bisogno di un termine ragionevole per attuare le direttiva, e in particolare per modificare o revocare, secondo il caso, le autorizzazioni già esistenti o per concedere nuove autorizzazioni conformemente alla direttiva 91/414/CEE; che per ciascun prodotto fitosanitario dev'essere previsto un termine più lungo per la presentazione e la valutazione del fascicolo completo relativo all'allegato III, conformemente ai principi uniformi stabiliti nell'allegato VI della direttiva; che tuttavia, per i prodotti fitosanitari contenenti più di una sostanza attiva, una valutazione completa sulla base dei principi uniformi può essere effettuata soltanto quando tutte le sostanze attive presenti sono state iscritte nell'allegato I della direttiva;

considerando che i termini fissati per l'attuazione della presente direttiva non pregiudicano i termini che saranno stabiliti per l'iscrizione di altre sostanze attive nell'allegato I della direttiva;

considerando che il rapporto di riesame è necessario in vista della corretta applicazione, da parte degli Stati membri, dei vari punti dei principi uniformi di cui all'allegato VI della direttiva, laddove tali principi si riferiscano alla valutazione dei dati dell'allegato II presentati ai fini dell'iscrizione della sostanza attiva nell'allegato I della direttiva;

considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La sostanza attiva Imazalil è iscritta nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE in conformità dell'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 giugno 1999 (7), in particolare, conformemente alla direttiva 91/414/CEE, ove sia necessario, modificano o revocano entro tale termine le autorizzazioni esistenti per i prodotti fitosanitari contenenti l'Imazalil come sostanza attiva.

Tuttavia, per quanto riguarda la valutazione e la decisione conformemente ai principi uniformi di cui all'allegato VI della direttiva 91/414/CEE, sulla base di un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato III della medesima, il termine di cui al primo comma è prorogato come segue:

- per i prodotti fitosanitari contenenti soltanto Imazalil e non destinati all'applicazione foliare all'aperto, il termine è di quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva;

- per i prodotti fitosanitari contenenti Imazalil ed altre sostanze attive non ancora incluse nell'allegato I e non destinati all'applicazione foliare all'aperto, il termine è di quattro anni dalla data di entrata in vigore della direttiva che iscrive l'ultima di dette sostanze nell'allegato I.

2. Quando gli Stati membri adottano le disposizioni di cui al paragrafo 1, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il 1° gennaio 1999 (8).

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU L 230 del 19. 8. 1991, pag. 1.

(2) GU L 265 del 27. 9. 1997, pag. 87.

(3) GU L 366 del 15. 12. 1992, pag. 10.

(4) GU L 170 del 28. 6. 1997, pag. 19.

(5) GU L 107 del 28. 4. 1994, pag. 8.

(6) GU L 225 del 22. 9. 1995, pag. 1.

(7) In linea di massima, sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.

(8) In linea di massima, dodici mesi dalla data di adozione della presente direttiva.

ALLEGATO

IMAZALIL

1. Identità

(Nome IUPAC) (±)-1 (â-allilossi-2,4-diclorofeniletil) imidazolo

oppure

(CA) (±)-allil 1-(2,4-diclorofenil)-2-imidazol-1-yletiletere

2. Condizioni particolari da rispettare:

2.1. La purezza della sostanza attiva fabbricata deve corrispondere alle più recenti specifiche stabilite dalla FAO per la sostanza attiva stessa.

2.2. Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida.

2.3. Per gli impieghi di seguito elencati si applicano le seguenti condizioni particolari:

- il trattamento dopo il raccolto della frutta, degli ortaggi e delle patate è autorizzato soltanto quando è disponibile un adeguato sistema di decontaminazione, oppure quando una valutazione dei rischi abbia dimostrato allo Stato membro che rilascia l'autorizzazione che lo scarico della soluzione di trattamento non costituisce un rischio inaccettabile per l'ambiente e in particolare per gli organismi acquatici;

- il trattamento dopo il raccolto delle patate è autorizzato soltanto quando una valutazione dei rischi ha dimostrato allo Stato membro che rilascia l'autorizzazione che lo scarico dei reflui del trattamento delle patate non costituisce un rischio inaccettabile per gli organismi acquatici;

- l'applicazione foliare all'aperto è autorizzata soltanto quando una valutazione dei rischi ha dimostrato allo Stato membro che rilascia l'autorizzazione che l'impiego non ha effetti inaccettabili sulla salute dell'uomo e degli animali e sull'ambiente.

2.4. Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull'Imazalil, e in particolare le relative appendici I e II, come finalizzato dal comitato fitosanitario permanente l'11 luglio 1997.

3. Data di scadenza dell'iscrizione: 31 dicembre 2008.

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