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Document 02020R2002-20230717

Consolidated text: Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2002 della Commissione, del 7 dicembre 2020, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la notifica nell’Unione e la comunicazione nell’Unione delle malattie elencate, i formati e le procedure per la presentazione e la comunicazione dei programmi di sorveglianza dell’Unione e dei programmi di eradicazione nonché per le domande di riconoscimento dello status di indenne da malattia, e il sistema informatico per il trattamento delle informazioni (Testo rilevante ai fini del SEE)Testo rilevante ai fini del SEE

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/2002/2023-07-17

02020R2002 — IT — 17.07.2023 — 002.001


Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►B

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/2002 DELLA COMMISSIONE

del 7 dicembre 2020

recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la notifica nell’Unione e la comunicazione nell’Unione delle malattie elencate, i formati e le procedure per la presentazione e la comunicazione dei programmi di sorveglianza dell’Unione e dei programmi di eradicazione nonché per le domande di riconoscimento dello status di indenne da malattia, e il sistema informatico per il trattamento delle informazioni

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(GU L 412 del 8.12.2020, pag. 1)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

►M1

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1183 DELLA COMMISSIONE  dell'8 luglio 2022

  L 184

6

11.7.2022

►M2

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/1451 DELLA COMMISSIONE  del 13 luglio 2023

  L 179

48

14.7.2023




▼B

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/2002 DELLA COMMISSIONE

del 7 dicembre 2020

recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la notifica nell’Unione e la comunicazione nell’Unione delle malattie elencate, i formati e le procedure per la presentazione e la comunicazione dei programmi di sorveglianza dell’Unione e dei programmi di eradicazione nonché per le domande di riconoscimento dello status di indenne da malattia, e il sistema informatico per il trattamento delle informazioni

(Testo rilevante ai fini del SEE)



Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

Il presente regolamento fissa norme concernenti:

1) 

le malattie di categoria E pertinenti ai fini della notifica nell’Unione dei focolai e le informazioni che gli Stati membri devono fornire per la notifica nell’Unione e la comunicazione nell’Unione in merito all’individuazione delle malattie di categoria E;

2) 

i termini e la frequenza per la notifica nell’Unione e la comunicazione nell’Unione delle malattie;

3) 

il formato e la procedura per comunicare alla Commissione i risultati dei programmi di sorveglianza dell’Unione nonché le informazioni, il formato e la procedura per comunicare alla Commissione e agli altri Stati membri i risultati dei programmi di eradicazione;

4) 

il formato e la struttura dei dati di cui ai punti 1 e 3 che devono essere inseriti nel sistema informatico per il trattamento delle informazioni per la notifica nell’Unione e la comunicazione nell’Unione delle malattie;

5) 

l’elenco delle regioni di notifica e di comunicazione;

6) 

il formato e la procedura per la presentazione dei programmi di sorveglianza dell’Unione, per informazione, alla Commissione e agli altri Stati membri;

7) 

le informazioni, il formato e i requisiti procedurali per quanto riguarda la presentazione alla Commissione, per approvazione, dei progetti di programmi obbligatori e facoltativi di eradicazione e per quanto riguarda gli indicatori di risultato necessari per valutare l’efficacia dell’applicazione di tali programmi, nonché i formati e le procedure per le domande di riconoscimento dello status di indenne da malattia di tutto il territorio degli Stati membri, o di loro zone e compartimenti, e per lo scambio di informazioni tra gli Stati membri e la Commissione su Stati membri, loro zone e compartimenti indenni da malattia;

8) 

le procedure per l’istituzione e l’uso del sistema d’informazione sulle malattie animali (ADIS).

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

1) 

«malattia di categoria B»: malattia elencata che deve essere oggetto di controllo in tutti gli Stati membri allo scopo di eradicarla in tutta l’Unione, di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2016/429;

2) 

«malattia di categoria C»: malattia elencata rilevante per alcuni Stati membri e rispetto alla quale sono necessarie misure per evitarne la diffusione in parti dell’Unione che ne sono ufficialmente indenni o che hanno programmi di eradicazione per la malattia elencata interessata, di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2016/429;

3) 

«malattia di categoria E»: malattia elencata per la quale vi è la necessità di sorveglianza all’interno dell’Unione, di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2016/429;

4) 

«focolaio primario»: un focolaio non connesso epidemiologicamente con un focolaio precedente nella stessa regione di notifica e di comunicazione di uno Stato membro o il primo focolaio in una regione di notifica e di comunicazione diversa dello stesso Stato membro;

5) 

«focolaio secondario»: un focolaio diverso da un focolaio primario;

6) 

«sistema d’informazione sulle malattie animali (ADIS)»: il sistema informatico per il trattamento delle informazioni per la notifica nell’Unione e la comunicazione nell’Unione delle malattie di cui all’articolo 22 del regolamento (UE) 2016/429, che deve essere istituito e gestito dalla Commissione;

7) 

«ambito di applicazione territoriale»: il territorio contemplato dal programma di eradicazione conformemente all’articolo 13 del regolamento delegato (UE) 2020/689 per quanto riguarda gli animali terrestri e all’articolo 47 del medesimo regolamento delegato per quanto riguarda gli animali acquatici;

8) 

«durata del programma di eradicazione»: il periodo di applicazione del programma di eradicazione conformemente all’articolo 15 del regolamento delegato (UE) 2020/689 per quanto riguarda gli animali terrestri e all’articolo 49 del medesimo regolamento delegato per quanto riguarda gli animali acquatici.

Articolo 3

Notifica nell’Unione

1.  

Gli Stati membri notificano alla Commissione e agli altri Stati membri, entro 24 ore dalla conferma, gli eventuali focolai primari nel loro territorio di una delle malattie elencate figuranti:

a) 

nell’allegato I, punti 1 e 2;

b) 

nell’allegato I, punto 3, se il focolaio primario è stato individuato nella pertinente popolazione animale interessata in uno Stato membro o una zona indenni da malattia;

c) 

nell’allegato I, punti 4 e 5, se il focolaio primario è stato individuato in uno Stato membro, una zona o, se pertinente, un compartimento indenni da malattia.

2.  

Gli Stati membri notificano alla Commissione, al più tardi il primo giorno lavorativo di ogni settimana (in riferimento alla settimana precedente, dalle ore 0.00 del lunedì fino alle ore 24.00 della domenica), i focolai secondari nel loro territorio di una delle malattie elencate figuranti:

a) 

nell’allegato I, punti 1 e 2;

b) 

nell’allegato I, punto 3, se tali focolai secondari sono stati individuati nella pertinente popolazione animale interessata in uno Stato membro o una zona indenni da malattia;

c) 

nell’allegato I, punti 4 e 5, se tali focolai secondari sono stati individuati in uno Stato membro, una zona o, se pertinente, un compartimento indenni da malattia.

Se la Commissione non riceve alcuna informazione, si ritiene che non sia stato confermato alcun focolaio secondario nel periodo indicato al primo comma.

3.  
Le notifiche di cui ai paragrafi 1 e 2 contengono le informazioni specificate nell’allegato II e sono trasmesse per via elettronica tramite il sistema ADIS.

Articolo 4

Comunicazione nell’Unione in merito all’individuazione delle malattie elencate

1.  
Gli Stati membri presentano alla Commissione e agli altri Stati membri, entro il 30 aprile di ogni anno in riferimento all’anno civile precedente, comunicazioni in merito all’individuazione delle malattie di categoria E che sono state confermate nel loro territorio nelle specie elencate e nei gruppi di specie elencate figuranti nella tabella di cui all’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882.
2.  
La prima comunicazione di cui al paragrafo 1 è prevista entro il 30 aprile 2022.
3.  
Le comunicazioni di cui al paragrafo 1 contengono le informazioni specificate nell’allegato III e sono trasmesse per via elettronica tramite il sistema ADIS.

Articolo 5

Regioni di notifica e di comunicazione

Le regioni di notifica e di comunicazione definite dagli Stati membri conformemente all’articolo 21 del regolamento (UE) 2016/429 sono elencate nell’allegato IV del presente regolamento.

Articolo 6

Comunicazione nell’Unione dei risultati dei programmi di sorveglianza dell’Unione

1.  
Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 15 marzo di ogni anno in riferimento all’anno civile precedente, i dati relativi ai risultati dei programmi di sorveglianza dell’Unione.
2.  
I dati di cui al paragrafo 1 sono trasmessi per via elettronica tramite il sistema ADIS.

▼M2

Articolo 7

Comunicazione nell’Unione dei risultati annuali dell’attuazione dei programmi di eradicazione approvati

1.  
Gli Stati membri presentano alla Commissione, entro il 30 aprile di ogni anno, relazioni sui risultati dell’attuazione dei rispettivi programmi di eradicazione approvati in corso.
2.  

Le relazioni di cui al paragrafo 1 contengono per ogni anno, in riferimento all’anno civile precedente, le informazioni specificate:

a) 

nell’allegato V, sezione 1, per i programmi di eradicazione delle malattie di categoria B e di categoria C degli animali terrestri basati sulla concessione dello status di indenne da malattia a livello di stabilimento;

b) 

nell’allegato V, sezione 2, per i programmi di eradicazione dell’infezione da virus della rabbia (RABV);

c) 

nell’allegato V, sezione 3, per i programmi di eradicazione dell’infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) (infezione da BTV);

d) 

nell’allegato V, sezione 4, per i programmi di eradicazione delle malattie di categoria B e di categoria C degli animali acquatici.

3.  
Le relazioni di cui al paragrafo 1 sono trasmesse per via elettronica tramite il sistema ADIS.

▼B

Articolo 8

Comunicazione nell’Unione dei risultati finali dell’attuazione dei programmi di eradicazione approvati

1.  
Gli Stati membri presentano alla Commissione la relazione finale sui rispettivi programmi di eradicazione approvati entro quattro mesi dalla loro conclusione.

▼M2 —————

▼B

3.  

La relazione finale di cui al paragrafo 1 contiene le informazioni specificate all’articolo 11, paragrafo 1, lettere da e) a n), e all’articolo 11, paragrafo 2, a seconda dei casi, ad eccezione delle informazioni già fornite nelle relazioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, qualora gli Stati membri chiedano:

a) 

il riconoscimento dello status di indenne da malattia; o

b) 

la proroga del periodo di applicazione dei programmi di eradicazione conformemente all’articolo 15, paragrafo 2, seconda frase, del regolamento delegato (UE) 2020/689 o all’articolo 49, paragrafo 2, seconda frase, del medesimo regolamento delegato.

4.  
Qualora non chieda il riconoscimento dello status di indenne da malattia per una malattia di categoria C o la proroga del periodo di applicazione dei programmi di eradicazione di cui al paragrafo 3, lettere a) e b), lo Stato membro non presenta la relazione finale di cui al paragrafo 1. Lo Stato membro presenta invece alla Commissione una dichiarazione attestante che il programma di eradicazione non ha conseguito l’eradicazione della malattia e che non è richiesta la proroga del suo periodo di applicazione.
5.  
La relazione finale di cui al paragrafo 1 è trasmessa per via elettronica tramite il sistema ADIS.

Articolo 9

Presentazione e modifiche sostanziali dei programmi di sorveglianza dell’Unione

1.  
Gli Stati membri presentano alla Commissione i rispettivi programmi di sorveglianza dell’Unione entro il 31 maggio dell’anno che precede l’anno di inizio della loro applicazione.
2.  

I programmi di cui al paragrafo 1:

a) 

contengono almeno le informazioni elencate nell’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/689;

b) 

sono trasmessi per via elettronica, utilizzando i modelli elettronici standard forniti a tal fine.

3.  
I programmi di cui al paragrafo 1 che sono stati presentati alla Commissione come parte tecnica delle domande di finanziamento dell’Unione sono considerati presentati conformemente al paragrafo 1.
4.  
In caso di modifiche sostanziali dei programmi di sorveglianza dell’Unione in corso, gli Stati membri li aggiornano e li ripresentano.

Articolo 10

Presentazione dei programmi di eradicazione

1.  

►M2  Gli Stati membri presentano alla Commissione per approvazione: ◄

a) 

i rispettivi programmi obbligatori di eradicazione entro il 31 maggio dell’anno che precede l’anno di inizio della loro applicazione;

b) 

i rispettivi programmi facoltativi di eradicazione in qualsiasi momento.

2.  

I programmi di eradicazione di cui al paragrafo 1 contengono le informazioni pertinenti specificate:

a) 

nell’allegato VII, sezione 1, per i programmi di eradicazione delle malattie di categoria B e di categoria C degli animali terrestri basati sulla concessione dello status di indenne da malattia a livello di stabilimento;

b) 

nell’allegato VII, sezione 2, per i programmi di eradicazione dell’infezione da RABV;

c) 

nell’allegato VII, sezione 3, per i programmi di eradicazione dell’infezione da BTV;

d) 

nell’allegato VII, sezione 4, per i programmi di eradicazione delle malattie di categoria B e di categoria C degli animali acquatici.

▼M2

3.  
I programmi di eradicazione di cui al paragrafo 1 sono trasmessi per via elettronica tramite il sistema ADIS.

▼B

Articolo 11

Domanda di riconoscimento dello status di indenne da malattia di Stati membri e zone per quanto riguarda le malattie degli animali terrestri e acquatici e dello status di indenne da malattia dei compartimenti per quanto riguarda le malattie degli animali acquatici

1.  

►M2  Gli Stati membri, quando chiedono alla Commissione il riconoscimento dello status di indenne da malattia conformemente alla parte II, capo 4, sezioni 1 e 2, del regolamento delegato (UE) 2020/689, ad eccezione delle informazioni precedentemente fornite nelle relazioni di cui all’articolo 7 del presente regolamento, includono nelle loro domande le informazioni pertinenti specificate: ◄

a) 

nell’allegato VI, sezioni 1 e 2, se la domanda di riconoscimento dello status di indenne da malattia si basa sull’assenza delle specie elencate;

b) 

nell’allegato VI, sezioni 1 e 3, se la domanda di riconoscimento dello status di indenne da malattia si basa sull’incapacità di sopravvivere dell’agente patogeno;

c) 

nell’allegato VI, sezioni 1 e 4, se la domanda di riconoscimento dello status di indenne da malattia si basa sull’incapacità di sopravvivere dei vettori elencati per le malattie degli animali terrestri elencate;

d) 

nell’allegato VI, sezioni 1 e 5, se la domanda di riconoscimento dello status di indenne da malattia si basa su dati storici e dati relativi alla sorveglianza;

e) 

nell’allegato VI, sezione 1, e sezione 6, punto 1, se la domanda di riconoscimento dello status di indenne da malattia si basa su programmi di eradicazione dell’infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis per quanto riguarda i bovini detenuti;

f) 

nell’allegato VI, sezione 1, e sezione 6, punto 2, se la domanda di riconoscimento dello status di indenne da malattia si basa su programmi di eradicazione dell’infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis per quanto riguarda gli ovini e i caprini detenuti;

g) 

nell’allegato VI, sezione 1, e sezione 6, punto 3, se la domanda di riconoscimento dello status di indenne da malattia si basa su programmi di eradicazione dell’infezione da MTBC;

h) 

nell’allegato VI, sezione 1, e sezione 6, punto 4, se la domanda di riconoscimento dello status di indenne da malattia si basa su programmi di eradicazione della leucosi bovina enzootica (LEB);

i) 

nell’allegato VI, sezione 1, e sezione 6, punto 5, se la domanda di riconoscimento dello status di indenne da malattia si basa su programmi di eradicazione della rinotracheite infettiva bovina/vulvovaginite pustolosa infettiva (IBR/IPV);

j) 

nell’allegato VI, sezione 1, e sezione 6, punto 6, se la domanda di riconoscimento dello status di indenne da malattia si basa su programmi di eradicazione dell’infezione da virus della malattia di Aujeszky (ADV);

k) 

nell’allegato VI, sezione 1, e sezione 6, punto 7, se la domanda di riconoscimento dello status di indenne da malattia si basa su programmi di eradicazione della diarrea virale bovina (BVD);

l) 

nell’allegato VI, sezione 1, e sezione 6, punto 8, se la domanda di riconoscimento dello status di indenne da malattia si basa su programmi di eradicazione dell’infezione da RABV;

m) 

nell’allegato VI, sezione 1, e sezione 6, punto 9, se la domanda di riconoscimento dello status di indenne da malattia si basa su programmi di eradicazione dell’infezione da BTV;

n) 

nell’allegato VI, sezione 1, e, se pertinente, sezione 6, punto 10, se la domanda di riconoscimento dello status di indenne da malattia si basa su programmi di eradicazione di malattie degli animali acquatici.

2.  

Le domande di riconoscimento dello status di indenne da malattia dei compartimenti contengono, oltre alle informazioni di cui al paragrafo 1, lettera n), le seguenti informazioni:

a) 

nel caso dei compartimenti di cui all’articolo 73, paragrafo 2, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/689, la documentazione comprovante la conformità alle prescrizioni di cui all’articolo 79, paragrafi 3, 4 e 5, del medesimo regolamento delegato;

b) 

nel caso dei compartimenti di cui all’articolo 73, paragrafo 2, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2020/689, la valutazione di cui all’articolo 73, paragrafo 3, lettera a), del medesimo regolamento delegato e dettagli relativi alle misure adottate per prevenire l’introduzione della malattia in questione nel compartimento quali previste all’articolo 73, paragrafo 3, lettera c), del medesimo regolamento delegato.

3.  
Gli Stati membri informano immediatamente la Commissione di qualsiasi caso confermato della malattia in questione che è rilevato nel territorio interessato dopo la data di presentazione delle domande di riconoscimento dello status di indenne da malattia e prima della data di riconoscimento di tale status.
4.  
Le domande di cui ai paragrafi 1 e 2 sono trasmesse per via elettronica tramite il sistema ADIS.

Articolo 12

Scambio di informazioni su Stati membri, loro zone e compartimenti indenni da malattia

1.  
L’elenco dei territori, delle zone o dei compartimenti aventi lo status di indenne da malattia, di cui all’articolo 38 del regolamento (UE) 2016/429, è compilato utilizzando il modello elettronico standard fornito sul sito web della Commissione.
2.  
Gli Stati membri modificano l’elenco di cui al paragrafo 1 entro due giorni lavorativi se lo status di indenne da malattia del territorio, delle zone o dei compartimenti cambia a causa della non conformità alle prescrizioni per il mantenimento di tale status.
3.  
Gli Stati membri rilasciano le dichiarazioni provvisorie per le zone o i compartimenti per determinate malattie degli animali acquatici di cui all’articolo 83, paragrafo 1, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/689 utilizzando il modello elettronico standard fornito sul sito web della Commissione.

Articolo 13

Procedure per l’istituzione e l’uso del sistema ADIS

Gli Stati membri utilizzano il sistema ADIS o qualsiasi parte di tale sistema per l’inserimento e il trasferimento dei dati conformemente al presente regolamento a decorrere dalla data loro comunicata dalla Commissione.

Articolo 14

Entrata in vigore e data di applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 21 aprile 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.




ALLEGATO I

MALATTIE ELENCATE SOGGETTE A NOTIFICA NELL’UNIONE

1.    Malattie elencate degli animali terrestri soggette a notifica nell’Unione conformemente all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), e all’articolo 3, paragrafo 2, lettera a)

— 
Afta epizootica
— 
Infezione da virus della peste bovina
— 
Infezione da virus della febbre della Rift Valley
— 
Infezione da virus della dermatite nodulare contagiosa
— 
Infezione da Mycoplasma mycoides subsp. mycoides SC (pleuropolmonite contagiosa dei bovini)
— 
Vaiolo degli ovini e dei caprini
— 
Infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti
— 
Pleuropolmonite contagiosa caprina
— 
Peste equina
— 
Morva (infezione da Burkholderia mallei)
— 
Peste suina classica
— 
Peste suina africana
— 
Influenza aviaria ad alta patogenicità
— 
Infezione da virus della malattia di Newcastle, tranne se diagnosticata:
— 
nei Columbiformes ad eccezione di quelli detenuti come pollame; o
— 
negli animali selvatici delle specie elencate
— 
Infezione da virus della rabbia
— 
Infezione da virus della malattia emorragica epizootica
— 
Carbonchio ematico
— 
Surra (Tripanosoma evansi)
— 
Malattia da virus Ebola
— 
Anemia infettiva equina
— 
Durina
— 
Encefalomielite equina venezuelana
— 
Infestazione da Aethina tumida (piccolo coleottero dell’alveare)
— 
Infestazione da Tropilaelaps spp.
— 
Infezione da Batrachochytrium salamandrivorans
— 
Encefalite giapponese
— 
Febbre del Nilo occidentale
— 
Encefalomielite equina (orientale e occidentale)

2.    Malattie elencate degli animali acquatici soggette a notifica nell’Unione conformemente all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), e all’articolo 3, paragrafo 2, lettera a)

— 
Necrosi ematopoietica epizootica
— 
Infezione da Mikrocytos mackini
— 
Infezione da Perkinsus marinus
— 
Infezione da virus della sindrome di Taura
— 
Infezione da virus della malattia della testa gialla

3.    Malattie elencate degli animali terrestri soggette a notifica nell’Unione conformemente all’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e all’articolo 3, paragrafo 2, lettera b)

— 
Infezione da Brucella abortus, B. melitensis, B. suis
— 
Infezione da complesso Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae, M. tuberculosis) (MTBC)
— 
Rinotracheite infettiva bovina/Vulvovaginite pustolosa infettiva (IBR/IPV)
— 
Diarrea virale bovina (BVD)
— 
Leucosi bovina enzootica (LEB)
— 
Infezione da virus della malattia di Aujeszky (ADV)

4.    Malattie elencate degli animali terrestri soggette a notifica nell’Unione conformemente all’articolo 3, paragrafo 1, lettera c), e all’articolo 3, paragrafo 2, lettera c)

— 
Infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) («infezione da BTV») per sierotipo
— 
Infestazione da Varroa spp.
— 
Infestazione da Echinococcus multilocularis

5.    Malattie elencate degli animali acquatici soggette a notifica nell’Unione conformemente all’articolo 3, paragrafo 1, lettera c), e all’articolo 3, paragrafo 2, lettera c)

— 
Setticemia emorragica virale
— 
Necrosi ematopoietica infettiva
— 
Infezione da virus dell’anemia infettiva del salmone con delezione a livello di HPR (highly polymorphic region)
— 
Infezione da Marteilia refringens
— 
Infezione da Bonamia exitiosa
— 
Infezione da Bonamia ostreae
— 
Infezione da virus della sindrome dei punti bianchi («infezione da WSSV»)




ALLEGATO II

INFORMAZIONI DA FORNIRE AI FINI DELLA NOTIFICA NELL’UNIONE DEI FOCOLAI DELLE MALATTIE ELENCATE CONFORMEMENTE ALL’ARTICOLO 3, PARAGRAFO 3

1. Data di spedizione.

2. Ora di spedizione.

3. Nome del paese.

4. Nome della malattia e tipo di agente patogeno, se del caso.

5. Numero di serie del focolaio.

6. Tipo di focolaio (focolaio primario/secondario).

7. Numero di riferimento del focolaio connesso con il focolaio in questione (se del caso).

▼M1

8. Regione e ubicazione geografica del focolaio. Per tutte le malattie di categoria A quali definite all’articolo 1, punto (1), del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882, indicare se il focolaio si è verificato in un luogo già soggetto a restrizioni a seguito dell’istituzione di zone soggette a restrizioni per la stessa malattia di categoria A conformemente agli articoli 64, 70, 71, 257, 258 o 259 del regolamento (UE) 2016/429.

▼B

9. Data di sospetto.

10. Data di conferma.

11. Metodi diagnostici utilizzati.

12. Origine della malattia.

13. Misure di controllo adottate.

14. Animali interessati dal focolaio:

a) 

animali terrestri (per specie), escluse le api mellifere e i bombi:

i) 

numero di animali sensibili, compresi gli animali selvatici se del caso;

ii) 

stima del numero di animali infestati o infetti a livello clinico o subclinico, compresi gli animali selvatici se del caso;

iii) 

stima del numero di animali morti o, nel caso di animali selvatici, trovati morti;

iv) 

numero di animali abbattuti;

v) 

numero di animali macellati;

b) 

api mellifere e bombi:

i) 

numero di colonie sensibili;

ii) 

numero di colonie infestate o infette a livello clinico o subclinico;

iii) 

numero di colonie morte;

iv) 

numero di colonie distrutte;

c) 

animali acquatici (per specie):

i) 

stima del numero o della biomassa di animali sensibili, compresi gli animali selvatici se del caso;

ii) 

stima del numero o della biomassa di animali infetti a livello clinico o subclinico, compresi gli animali selvatici se del caso;

iii) 

stima del numero o della biomassa di animali morti o, nel caso di animali selvatici, trovati morti;

iv) 

stima del numero o della biomassa di animali abbattuti;

v) 

stima del numero o della biomassa di animali macellati.

▼M1

15. Data di completamento della pulizia e della disinfezione preliminari a seguito di un focolaio in animali detenuti di una malattia di categoria A quale definita all’articolo 1, punto (1), del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882.

▼B




ALLEGATO III

INFORMAZIONI DA FORNIRE AI FINI DELLA COMUNICAZIONE NELL’UNIONE IN MERITO ALL’INDIVIDUAZIONE DELLE MALATTIE ELENCATE CONFORMEMENTE ALL’ARTICOLO 4, PARAGRAFO 3

1. Data della comunicazione.

2. Periodo di riferimento.

3. Nome del paese.

4. Nome della malattia e tipo di agente patogeno, se del caso.

5. Numero di focolai per specie animale elencata o gruppo di specie elencate durante il periodo di riferimento.

6. Data di conferma dell’ultimo focolaio.




ALLEGATO IV

REGIONI DEGLI STATI MEMBRI AI FINI DELLA NOTIFICA E DELLA COMUNICAZIONE CONFORMEMENTE ALL’ARTICOLO 5



▼M1

Stato membro (1)

Regioni di notifica e di comunicazione

▼B

Belgio

province — provincie

Bulgaria

област

Cechia

okres

Danimarca

unità veterinarie o comuni

Germania

Kreis, Regierungsbezirk o Bundesland

Estonia

maakond

Irlanda

county

Grecia

περιφερειακή ενότητα

Spagna

provincia

Francia

département

Croazia

županija

Italia

provincia

Cipro

επαρχία

Lettonia

novads

Lituania

apskritis

Lussemburgo

intero paese

Ungheria

megye

Malta

intero paese

Paesi Bassi

gemeente

Austria

Bezirk

Polonia

powiat

Portogallo

continente: distrito

altre parti del territorio: região autónoma

Romania

județ

Slovenia

območni urad

Slovacchia

kraj

Finlandia

maakunta/landskap

Svezia

kommun

▼M1

Regno Unito (Irlanda del Nord)

Divisional Veterinary Office

▼B

(1)   

Conformemente all’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord in combinato disposto con l’allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente allegato i riferimenti agli Stati membri si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord.




ALLEGATO V

INFORMAZIONI SUI RISULTATI DELL’ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI OBBLIGATORI E FACOLTATIVI DI ERADICAZIONE DA FORNIRE CONFORMEMENTE ALL’ARTICOLO 7, PARAGRAFO 2, LETTERA A)

SEZIONE 1

Risultati dei programmi di eradicazione delle malattie di categoria B e di categoria C degli animali terrestri basati sulla concessione dello status di indenne da malattia a livello di stabilimento

Informazioni da fornire sui programmi di eradicazione delle malattie di categoria B e di categoria C degli animali terrestri basati sulla concessione dello status di indenne da malattia a livello di stabilimento.

1. 

Data della comunicazione.

2. 

Periodo di riferimento.

3. 

Nome del paese.

4. 

Nome della malattia.

5. 

Ambito di applicazione territoriale (in caso di modifica dell’ambito di applicazione territoriale conformemente all’allegato VII, sezione 1, punto 4).

▼M2

6. 

Informazioni sugli stabilimenti e sugli animali interessati presenti nel territorio di cui al punto 5, per zona se nell’ambito di applicazione territoriale del programma rientrano più zone:

a) 

numero di stabilimenti che detengono animali della popolazione animale interessata, esclusi gli stabilimenti contemplati dalla deroga di cui all’articolo 19 del regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione ( 1 ), al 31 dicembre;

b) 

numero di animali della popolazione animale interessata detenuti negli stabilimenti di cui alla lettera a), al 31 dicembre;

c) 

numero di stabilimenti aventi lo status di indenne da malattia, compresi gli stabilimenti il cui status di indenne da malattia è sospeso, con o senza vaccinazione, se pertinente, rapportato al numero di stabilimenti di cui alla lettera a), al 31 dicembre;

d) 

numero di animali detenuti negli stabilimenti di cui alla lettera c);

e) 

numero di focolai confermati durante il periodo di riferimento.

▼B

SEZIONE 2

Risultati dei programmi di eradicazione dell’infezione da RABV

Informazioni da fornire sui programmi di eradicazione dell’infezione da RABV.

1. 

Data della comunicazione.

2. 

Periodo di riferimento.

3. 

Nome del paese.

4. 

Ambito di applicazione territoriale (in caso di modifica dell’ambito di applicazione territoriale conformemente all’allegato VII, sezione 2, punto 3).

5. 

Informazioni sulla sorveglianza per zona o per regione se nell’ambito di applicazione territoriale del programma rientrano più regioni, comprese almeno mappe con i seguenti dati:

a) 

numero di animali indicatori sottoposti a prove, per specie;

b) 

numero di casi confermati per specie.

6. 

Informazioni sulla vaccinazione degli animali selvatici, per zona o per regione se nell’ambito di applicazione territoriale del programma rientrano più regioni:

a) 

numero e date delle campagne di vaccinazione;

b) 

densità delle esche vaccinali raggiunta e, se la superficie totale dell’area di vaccinazione per campagna di vaccinazione è superiore a 20 000 km2, mappe della densità delle esche vaccinali;

c) 

su richiesta della Commissione, file elettronici contenenti:

i) 

linee di volo registrate durante la distribuzione delle esche vaccinali;

ii) 

distribuzione delle esche vaccinali (ora e posizione di ciascuna esca lanciata) registrata durante la distribuzione aerea se la superficie totale dell’area di vaccinazione per campagna di vaccinazione è superiore a 20 000 km2;

d) 

informazioni sul monitoraggio dell’efficacia della vaccinazione, comprese mappe con i seguenti dati:

i) 

numero di animali risultati positivi alla prova dei biomarcatori/numero di prove dei biomarcatori effettuate;

ii) 

numero di animali risultati positivi alle prove sierologiche/numero di prove sierologiche effettuate.

SEZIONE 3

Risultati dei programmi di eradicazione dell’infezione da BTV

Informazioni da fornire sui programmi di eradicazione dell’infezione da BTV.

1. 

Data della comunicazione.

2. 

Periodo di riferimento.

3. 

Nome del paese.

4. 

Ambito di applicazione territoriale (in caso di modifica dell’ambito di applicazione territoriale conformemente all’allegato VII, sezione 3, punto 3).

5. 

Informazioni sulla sorveglianza nel territorio di cui al punto 4, per zona o per regione se nell’ambito di applicazione territoriale del programma rientrano più regioni:

a) 

numero di stabilimenti che detengono animali della popolazione animale interessata, al 31 dicembre;

b) 

numero di animali della popolazione animale interessata detenuti negli stabilimenti di cui alla lettera a), al 31 dicembre;

c) 

numero di stabilimenti che detengono animali della popolazione animale interessata in cui è stata effettuata la vaccinazione contro l’infezione da BTV e numero di animali vaccinati durante il periodo di riferimento, per specie e, se pertinente, per sierotipo di BTV;

d) 

numero di focolai confermati per sierotipo di BTV durante il periodo di riferimento;

e) 

numero e ubicazione degli stabilimenti protetti dai vettori, se pertinente;

f) 

descrizione delle aree stagionalmente indenni da BTV e date di inizio e fine del periodo libero da vettori, se pertinente.

SEZIONE 4

Risultati dei programmi di eradicazione delle malattie di categoria B e di categoria C degli animali acquatici

Informazioni da fornire sui programmi di eradicazione delle malattie di categoria B e di categoria C degli animali acquatici.

1. 

Data della comunicazione.

2. 

Periodo di riferimento.

3. 

Nome del paese.

4. 

Nome della malattia.

5. 

Ambito di applicazione territoriale (in caso di modifica dell’ambito di applicazione territoriale conformemente all’allegato VII, sezione 4, punto 4).

▼M2

6. 

Informazioni sugli stabilimenti di acquacoltura e sugli animali interessati presenti nel territorio di cui al punto 5 per Stato membro, zona o compartimento:

a) 

numero di stabilimenti di acquacoltura riconosciuti e numero di stabilimenti di acquacoltura registrati che detengono animali della popolazione animale interessata e, se pertinente, numero di punti di campionamento nelle popolazioni selvatiche, inclusi nel programma di eradicazione, al 31 dicembre;

b) 

numero di stabilimenti di acquacoltura e, se pertinente, punti di campionamento nelle popolazioni selvatiche, rapportato al numero di stabilimenti e punti di campionamento di cui alla lettera a), che non sono infetti, al 31 dicembre;

c) 

numero di stabilimenti di acquacoltura e, se pertinente, punti di campionamento nelle popolazioni selvatiche con casi confermati, rapportato al numero di stabilimenti e punti di campionamento di cui alla lettera a), che sono infetti, al 31 dicembre;

d) 

numero di nuovi stabilimenti di acquacoltura e, se pertinente, punti di campionamento nelle popolazioni selvatiche con casi confermati, rapportato al numero di stabilimenti e punti di campionamento di cui alla lettera a), che sono infetti, al 31 dicembre.

▼B




ALLEGATO VI

▼M2

INFORMAZIONI DA INCLUDERE NELLE DOMANDE DI RICONOSCIMENTO DELLO STATUS DI INDENNE DA MALATTIA DI STATI MEMBRI O ZONE PER QUANTO RIGUARDA LE MALATTIE DEGLI ANIMALI TERRESTRI E ACQUATICI E NELLE DOMANDE DI RICONOSCIMENTO DELLO STATUS DI INDENNE DA MALATTIA DEI COMPARTIMENTI PER QUANTO RIGUARDA LE MALATTIE DEGLI ANIMALI ACQUATICI CONFORMEMENTE ALL’ARTICOLO 11

▼B

SEZIONE 1

Conformità ai criteri generali

Informazioni generali da includere nelle domande di riconoscimento dello status di indenne da malattia.

1. 

Data della domanda.

2. 

Nome del paese.

3. 

Nome della malattia.

4. 

Ambito di applicazione territoriale per quanto riguarda il riconoscimento dello status di indenne da malattia.

5. 

Dichiarazione attestante la conformità ai pertinenti criteri generali conformemente all’articolo 66, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/689 per gli Stati membri o le zone, o all’articolo 73, paragrafo 1, lettera a), del medesimo regolamento delegato per i compartimenti acquatici.

SEZIONE 2

Status di indenne da malattia basato sull’assenza delle specie elencate

Informazioni da includere nelle domande di riconoscimento dello status di indenne da malattia sulla base dell’assenza delle specie elencate.

Documentazione di cui all’articolo 67, paragrafo 2, o all’articolo 74, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/689.

SEZIONE 3

Status di indenne da malattia basato sull’incapacità di sopravvivere dell’agente patogeno

Informazioni da includere nelle domande di riconoscimento dello status di indenne da malattia sulla base dell’incapacità di sopravvivere dell’agente patogeno.

Documentazione di cui all’articolo 68, paragrafo 2, o all’articolo 75, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/689.

SEZIONE 4

Status di indenne da malattia basato sull’incapacità di sopravvivere dei vettori elencati per le malattie degli animali terrestri elencate

Informazioni da includere nelle domande di riconoscimento dello status di indenne da malattia sulla base dell’incapacità di sopravvivere dei vettori elencati per le malattie degli animali terrestri elencate.

Documentazione di cui all’articolo 69, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/689.

SEZIONE 5

Status di indenne da malattia basato su dati storici e dati relativi alla sorveglianza

1. Informazioni che l’autorità competente deve includere nelle domande di riconoscimento dello status di indenne da malattia sulla base di dati storici e dati relativi alla sorveglianza, a condizione che la malattia non sia mai stata segnalata nel territorio interessato o sia stata eradicata e non sia stata segnalata in tale territorio per almeno 25 anni prima della domanda di riconoscimento dello status di indenne da malattia:

a) 

se è richiesto il riconoscimento dello status di indenne da infestazione da Varroa spp.:

elementi documentati attestanti il rispetto delle prescrizioni di cui all’allegato V, parte III, sezione 1, lettere da a) a f), del regolamento delegato (UE) 2020/689;

b) 

se è richiesto il riconoscimento dello status di indenne da infezione da Bonamia exitiosa:

i) 

i risultati di un’indagine condotta per almeno un anno in tutti gli stabilimenti o gruppi di stabilimenti che detengono specie elencate nello Stato membro, nella zona o nel compartimento e, ove richiesto, nei punti di campionamento nelle popolazioni selvatiche. Le prove devono essere state effettuate su un campione di dimensioni tali da consentire di individuare, con un livello di confidenza del 95 %, l’infezione da Bonamia exitiosa se l’agente patogeno è presente nella popolazione con una prevalenza del 2 %;

ii) 

misure applicate per prevenire l’introduzione di Bonamia exitiosa nel territorio interessato;

iii) 

misure di controllo delle malattie applicate in caso di comparsa di un focolaio;

c) 

se è richiesto il riconoscimento dello status di indenne da infezione da WSSV:

i) 

i risultati di un’indagine condotta per almeno un anno in tutti gli stabilimenti o gruppi di stabilimenti che detengono specie elencate nello Stato membro, nella zona o nel compartimento e, ove richiesto, nei punti di campionamento nelle popolazioni selvatiche. Le prove devono essere state effettuate su un campione di dimensioni tali da consentire di individuare, con un livello di confidenza del 95 %, l’infezione da WSSV se l’agente patogeno è presente nella popolazione con una prevalenza del 2 %;

ii) 

misure applicate per prevenire l’introduzione del WSSV nel territorio interessato;

iii) 

misure di controllo delle malattie applicate in caso di comparsa di un focolaio.

2. Informazioni riguardanti almeno i 10 anni precedenti da includere nelle domande di riconoscimento dello status di indenne da BVD sulla base di dati storici e dati relativi alla sorveglianza, se la malattia è stata segnalata negli ultimi 25 anni ed è stata eradicata dal territorio interessato:

a) 

numero di stabilimenti che detengono bovini per stato sanitario ( 2 ) e numero di bovini detenuti in tali stabilimenti, al 31 dicembre di ogni anno;

b) 

strategia/regimi di prove e metodi diagnostici utilizzati per determinare lo stato sanitario rispetto alla BVD degli stabilimenti che detengono bovini (infetti, non infetti);

c) 

strategia/regimi di prove e metodi diagnostici utilizzati per dimostrare il mantenimento dello stato di non infetti degli stabilimenti che detengono bovini;

d) 

misure per prevenire l’introduzione del virus della BVD nel territorio interessato;

e) 

misure di controllo delle malattie applicate in caso di comparsa di un focolaio;

f) 

numero di focolai all’anno;

g) 

numero di casi confermati durante i 18 mesi precedenti;

h) 

precedenti vaccinazioni e data del divieto di vaccinazione contro la BVD per i bovini detenuti.

3. Informazioni da includere nelle domande di riconoscimento dello status di indenne da malattia sulla base di dati storici e dati relativi alla sorveglianza se è richiesto il riconoscimento dello status di indenne da infezione da virus della malattia di Newcastle senza vaccinazione:

elementi documentati attestanti il rispetto delle prescrizioni di cui all’allegato V, parte IV, sezione 1, lettere da a) a e), del regolamento delegato (UE) 2020/689.

SEZIONE 6

Status di indenne da malattia basato su programmi di eradicazione

Informazioni da includere nelle domande di riconoscimento dello status di indenne da malattia sulla base di programmi di eradicazione, per anno civile.

▼M2

1. 

Nel caso di programmi di eradicazione dell’infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis per quanto riguarda i bovini detenuti, per zona se nell’ambito di applicazione territoriale del programma rientrano più zone:

a) 

numero di stabilimenti che detengono bovini, esclusi gli stabilimenti contemplati dalla deroga di cui all’articolo 19 del regolamento delegato (UE) 2020/689, al 31 dicembre di ogni anno per gli ultimi tre anni;

b) 

numero di bovini detenuti negli stabilimenti di cui alla lettera a), al 31 dicembre di ogni anno per gli ultimi tre anni;

c) 

numero di stabilimenti che detengono bovini aventi lo status di indenne da infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis senza vaccinazione, compresi gli stabilimenti il cui status di indenne da malattia è sospeso, al 31 dicembre di ogni anno per gli ultimi tre anni;

d) 

numero di bovini detenuti negli stabilimenti di cui alla lettera c), al 31 dicembre di ogni anno per gli ultimi tre anni;

e) 

numero di stabilimenti che detengono bovini sottoposti a prove sierologiche per la ricerca dell’infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis, ogni anno per gli ultimi tre anni;

f) 

numero di stabilimenti sospetti a seguito delle prove di cui alla lettera e), ogni anno per gli ultimi tre anni;

g) 

numero di casi di aborto in bovini detenuti potenzialmente causati dall’infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis che sono stati oggetto di indagine, ogni anno per gli ultimi tre anni;

h) 

data dell’ultimo caso confermato di infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis nei bovini detenuti;

i) 

data dell’ultima vaccinazione dei bovini detenuti contro l’infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis.

2. 

Nel caso di programmi di eradicazione dell’infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis per quanto riguarda gli ovini e i caprini detenuti, per zona se nell’ambito di applicazione territoriale del programma rientrano più zone:

a) 

numero di stabilimenti che detengono ovini e caprini, esclusi gli stabilimenti contemplati dalla deroga di cui all’articolo 19 del regolamento delegato (UE) 2020/689, al 31 dicembre di ogni anno per gli ultimi tre anni;

b) 

numero di ovini e caprini detenuti negli stabilimenti di cui alla lettera a), al 31 dicembre di ogni anno per gli ultimi tre anni;

c) 

numero di stabilimenti che detengono ovini e caprini aventi lo status di indenne da infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis senza vaccinazione, compresi gli stabilimenti il cui status di indenne da malattia è sospeso, al 31 dicembre di ogni anno per gli ultimi tre anni;

d) 

numero di ovini e caprini detenuti negli stabilimenti di cui alla lettera c), al 31 dicembre di ogni anno per gli ultimi tre anni;

e) 

numero di stabilimenti che detengono ovini e caprini sottoposti a prove per la ricerca dell’infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis ogni anno per gli ultimi tre anni;

f) 

numero di stabilimenti sospetti a seguito delle prove di cui alla lettera e), ogni anno per gli ultimi tre anni;

g) 

numero di casi di aborto in ovini e caprini detenuti potenzialmente causati dall’infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis che sono stati oggetto di indagine, ogni anno per gli ultimi tre anni;

h) 

data dell’ultimo caso confermato di infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis negli ovini e nei caprini detenuti;

i) 

data dell’ultima vaccinazione degli ovini e dei caprini detenuti contro l’infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis.

3. 

Nel caso di programmi di eradicazione dell’infezione da MTBC, per zona se nell’ambito di applicazione territoriale del programma rientrano più zone:

a) 

numero di stabilimenti che detengono bovini, esclusi gli stabilimenti contemplati dalla deroga di cui all’articolo 19 del regolamento delegato (UE) 2020/689, al 31 dicembre di ogni anno per gli ultimi tre anni;

b) 

numero di bovini detenuti negli stabilimenti di cui alla lettera a), al 31 dicembre di ogni anno per gli ultimi tre anni;

c) 

numero di stabilimenti che detengono bovini aventi lo status di indenne da infezione da MTBC, compresi gli stabilimenti il cui status di indenne da malattia è sospeso, al 31 dicembre di ogni anno per gli ultimi tre anni;

d) 

numero di bovini detenuti negli stabilimenti di cui alla lettera c), al 31 dicembre di ogni anno per gli ultimi tre anni;

e) 

numero di stabilimenti che detengono bovini sottoposti a prove per la ricerca dell’MTBC, ogni anno per gli ultimi tre anni;

f) 

numero di stabilimenti sospetti a seguito delle prove di cui alla lettera e), ogni anno per gli ultimi tre anni;

g) 

numero di bovini macellati che presentano lesioni sospette riconducibili all’infezione da MTBC che sono state oggetto di indagine, ogni anno per gli ultimi tre anni;

h) 

numero di stabilimenti di cui è stata confermata l’infezione da MTBC, ogni anno per gli ultimi tre anni.

4. 

Nel caso di programmi di eradicazione della LEB, per zona se nell’ambito di applicazione territoriale del programma rientrano più zone:

a) 

numero di stabilimenti che detengono bovini, esclusi gli stabilimenti contemplati dalla deroga di cui all’articolo 19 del regolamento delegato (UE) 2020/689, al 31 dicembre di ogni anno per gli ultimi tre anni;

b) 

numero di bovini detenuti negli stabilimenti di cui alla lettera a), al 31 dicembre di ogni anno per gli ultimi tre anni;

c) 

numero di stabilimenti che detengono bovini aventi lo status di indenne da LEB, compresi gli stabilimenti il cui status di indenne da malattia è sospeso, al 31 dicembre di ogni anno per gli ultimi tre anni;

d) 

numero di bovini detenuti negli stabilimenti di cui alla lettera c), al 31 dicembre di ogni anno per gli ultimi tre anni;

e) 

numero di stabilimenti che detengono bovini sottoposti a prove per ricerca della LEB, ogni anno per gli ultimi tre anni;

f) 

numero di stabilimenti sospetti a seguito delle prove di cui alla lettera e), ogni anno per gli ultimi tre anni;

g) 

numero di campioni di bovini macellati di età superiore a 24 mesi con tumori potenzialmente causati dalla LEB che sono sottoposti a esami di laboratorio al fine confermare o escludere la presenza di LEB, ogni anno per gli ultimi tre anni;

h) 

numero di stabilimenti di cui è stata confermata l’infezione da LEB, ogni anno per gli ultimi tre anni.

5. 

Nel caso di programmi di eradicazione dell’IBR/IPV, per zona se nell’ambito di applicazione territoriale del programma rientrano più zone:

a) 

numero di stabilimenti che detengono bovini, esclusi gli stabilimenti contemplati dalla deroga di cui all’articolo 19 del regolamento delegato (UE) 2020/689, al 31 dicembre di ogni anno per gli ultimi tre anni;

b) 

numero di bovini detenuti negli stabilimenti di cui alla lettera a), al 31 dicembre di ogni anno per gli ultimi tre anni;

c) 

numero di stabilimenti che detengono bovini aventi lo status di indenne da IBR/IPV, compresi gli stabilimenti il cui status di indenne da malattia è sospeso, al 31 dicembre di ogni anno per gli ultimi tre anni;

d) 

numero di bovini detenuti negli stabilimenti di cui alla lettera c), al 31 dicembre di ogni anno per gli ultimi tre anni;

e) 

numero di stabilimenti sottoposti a prove per la ricerca dell’IBR/IPV, ogni anno per gli ultimi tre anni.

f) 

numero di stabilimenti sospetti a seguito delle prove di cui alla lettera e), ogni anno per gli ultimi tre anni;

g) 

numero di stabilimenti di cui è stata confermata l’infezione da IBR/IPV, ogni anno per gli ultimi tre anni;

h) 

data del divieto di vaccinazione dei bovini detenuti contro l’IBR/IPV.

6. 

Nel caso di programmi di eradicazione dell’infezione da ADV, per zona se nell’ambito di applicazione territoriale del programma rientrano più zone:

a) 

numero di stabilimenti che detengono suini, esclusi gli stabilimenti contemplati dalla deroga di cui all’articolo 19 del regolamento delegato (UE) 2020/689, al 31 dicembre di ogni anno per gli ultimi tre anni;

b) 

numero di suini detenuti negli stabilimenti di cui alla lettera a), al 31 dicembre di ogni anno per gli ultimi tre anni;

c) 

numero di stabilimenti aventi lo status di indenne da infezione da ADV, compresi gli stabilimenti il cui status di indenne da malattia è sospeso, al 31 dicembre di ogni anno per gli ultimi tre anni;

d) 

numero di suini detenuti negli stabilimenti di cui alla lettera c), al 31 dicembre di ogni anno per gli ultimi tre anni;

e) 

numero di stabilimenti in cui è stata effettuata la sorveglianza per individuare elementi clinici, virologici o sierologici comprovanti l’infezione da ADV, ogni anno per gli ultimi tre anni;

f) 

numero di suini sottoposti a prove negli stabilimenti di cui alla lettera e), ogni anno per gli ultimi tre anni;

g) 

numero di stabilimenti di cui è stata confermata l’infezione da ADV, ogni anno per gli ultimi tre anni;

h) 

data del divieto di vaccinazione dei suini detenuti contro l’ADV.

7. 

Nel caso di programmi di eradicazione della BVD, per zona se nell’ambito di applicazione territoriale del programma rientrano più zone:

a) 

numero di stabilimenti che detengono bovini, esclusi gli stabilimenti contemplati dalla deroga di cui all’articolo 19 del regolamento delegato (UE) 2020/689, al 31 dicembre di ogni anno per gli ultimi tre anni;

b) 

numero di bovini detenuti negli stabilimenti di cui alla lettera a), al 31 dicembre di ogni anno per gli ultimi tre anni;

c) 

numero di stabilimenti aventi lo status di indenne da BVD, compresi gli stabilimenti il cui status di indenne da malattia è sospeso, al 31 dicembre di ogni anno per gli ultimi tre anni;

d) 

numero di bovini detenuti negli stabilimenti di cui alla lettera c), al 31 dicembre di ogni anno per gli ultimi tre anni;

e) 

numero di stabilimenti sottoposti a prove per la ricerca della BVD, ogni anno per gli ultimi tre anni.

f) 

numero di stabilimenti sospetti a seguito delle prove di cui alla lettera e), ogni anno per gli ultimi tre anni;

g) 

numero di stabilimenti di cui è stata confermata l’infezione da BVD, ogni anno per gli ultimi tre anni;

h) 

data del divieto di vaccinazione dei bovini detenuti contro la BVD.

▼B

8. 

Nel caso di programmi di eradicazione dell’infezione da RABV, per zona o per regione se nell’ambito di applicazione territoriale del programma rientrano più regioni, informazioni riguardanti:

a) 

la sorveglianza, comprese almeno mappe con i seguenti dati:

i) 

animali indicatori sottoposti a prove per specie;

ii) 

casi confermati per specie;

b) 

vaccinazione degli animali selvatici;

i) 

numero e date delle campagne di vaccinazione;

ii) 

densità delle esche vaccinali raggiunta per zona o regione e, se la superficie totale dell’area di vaccinazione per campagna di vaccinazione è superiore a 20 000 km2, mappe della densità delle esche vaccinali;

iii) 

su richiesta della Commissione, file elettronici contenenti:

— 
linee di volo registrate durante la distribuzione delle esche vaccinali;
— 
distribuzione delle esche vaccinali; ora e posizione di ciascuna esca lanciata registrate durante la distribuzione aerea se la superficie totale dell’area di vaccinazione per campagna di vaccinazione è superiore a 20 000 km2;
iv) 

monitoraggio dell’efficacia della vaccinazione, comprese mappe con i seguenti dati:

— 
numero di animali risultati positivi alla prova dei biomarcatori/numero di prove dei biomarcatori effettuate;
— 
numero di animali risultati positivi alle prove sierologiche/numero di prove sierologiche effettuate;
v) 

numero e risultati delle prove di titolazione delle esche vaccinali effettuate;

c) 

numero di casi confermati per i quali l’infezione da RABV non si è verificata nel territorio interessato (casi importati);

d) 

se nei casi di cui alla lettera c) sono state rilevate connessioni epidemiologiche, i risultati della sorveglianza rafforzata effettuata su un periodo di sei mesi dal decesso dell’animale interessato, se pertinente.

9. 

Nel caso di programmi di eradicazione dell’infezione da BTV:

a) 

ambito di applicazione territoriale con una mappa, una descrizione e la delimitazione delle aree geografiche e amministrative coperte dal programma di eradicazione e i nomi delle zone e delle regioni, se nell’ambito di applicazione territoriale del programma rientrano più regioni; se pertinente, i motivi dell’applicazione della deroga di cui all’articolo 37, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2020/689 e l’evoluzione della zona nel corso del programma;

b) 

numero di stabilimenti che detengono animali della popolazione animale interessata, al 31 dicembre;

c) 

numero di animali della popolazione animale interessata detenuti negli stabilimenti di cui alla lettera b), al 31 dicembre;

d) 

piani di campionamento attuati su base annua: unità di mappatura e criteri di selezione applicati, frequenza delle prove, numero di prove, tipo di metodi diagnostici e risultati;

e) 

numero di casi confermati per zona, specie, anno/mese e sierotipo di BTV;

f) 

numero di animali vaccinati per anno, specie e sierotipo di BTV;

g) 

deroghe concesse per i movimenti, numero di animali interessati e, se pertinente, adeguamento della sorveglianza attuata;

h) 

misure coordinate con altri Stati membri o paesi terzi, se pertinente, e adeguamento della sorveglianza alle fonti esterne di infezione da BTV.

▼M2

10. 

Nel caso di programmi di eradicazione delle malattie di categoria B e di categoria C degli animali acquatici, fornire per ogni anno del programma, per Stato membro, zona o compartimento, a seconda dell’ambito di applicazione territoriale, le informazioni seguenti:

a) 

numero di stabilimenti di acquacoltura riconosciuti e, se pertinente, numero di stabilimenti di acquacoltura registrati che detengono animali della popolazione animale interessata e numero di punti di campionamento nelle popolazioni selvatiche, inclusi nel programma di eradicazione, insieme a mappe indicanti l’ubicazione degli stabilimenti e dei punti di campionamento nelle popolazioni selvatiche;

b) 

numero di stabilimenti di acquacoltura e, se pertinente, punti di campionamento nelle popolazioni selvatiche, rapportato al numero di stabilimenti e punti di campionamento di cui alla lettera a), che non sono infetti;

c) 

numero di visite di sanità animale per stabilimento di acquacoltura riconosciuto e, se pertinente, per stabilimento di acquacoltura registrato;

d) 

numero di campionamenti per stabilimento di acquacoltura riconosciuto e, se pertinente, per stabilimento di acquacoltura registrato e punto di campionamento nelle popolazioni selvatiche, nonché informazioni dettagliate sulle specie, sui risultati del campionamento (positivi o negativi) e sulle temperature dell’acqua al momento del campionamento;

e) 

numero di stabilimenti di acquacoltura infetti e, se pertinente, punti di campionamento nelle popolazioni selvatiche con casi confermati, rapportato al numero di stabilimenti di cui alla lettera a);

f) 

numero di nuovi stabilimenti di acquacoltura infetti e, se pertinente, punti di campionamento nelle popolazioni selvatiche con casi confermati, rapportato al numero di stabilimenti di cui alla lettera a).

▼B




ALLEGATO VII

INFORMAZIONI RICHIESTE PER LA PRESENTAZIONE DEI PROGRAMMI DI ERADICAZIONE CONFORMEMENTE ALL’ARTICOLO 10

SEZIONE 1

Presentazione dei programmi di eradicazione delle malattie di categoria B e di categoria C degli animali terrestri basati sulla concessione dello status di indenne da malattia a livello di stabilimento

Informazioni da includere nei programmi di eradicazione delle malattie di categoria B e di categoria C degli animali terrestri basati sulla concessione dello status di indenne da malattia a livello di stabilimento.

1. 

Data di presentazione.

2. 

Nome del paese.

3. 

Nome della malattia.

4. 

Ambito di applicazione territoriale con una descrizione e la delimitazione delle aree geografiche e amministrative coperte dal programma di eradicazione e i nomi delle zone e delle regioni, se nell’ambito di applicazione territoriale del programma rientrano più regioni.

5. 

Una descrizione della situazione epidemiologica di ciascuna zona o regione, se nell’ambito di applicazione territoriale del programma rientrano più regioni:

a) 

numero di stabilimenti che detengono animali della popolazione animale interessata per stato sanitario ( 3 ), esclusi gli stabilimenti cui si applica la deroga di cui al punto 6, lettera f), al 31 dicembre;

b) 

numero di animali della popolazione animale interessata detenuti negli stabilimenti di cui alla lettera a) per stato sanitario;

c) 

mappe indicanti la densità della popolazione animale interessata di cui alla lettera b) per stato sanitario;

d) 

cronologia con dati relativi alla prevalenza e all’incidenza e, se pertinente, alle precedenti vaccinazioni per quanto riguarda almeno gli ultimi cinque anni; e

e) 

informazioni sulla situazione epidemiologica delle popolazioni animali aggiuntive, se pertinente.

6. 

Una descrizione della strategia di controllo delle malattie del programma di eradicazione conformemente all’articolo 16 del regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione, comprendente almeno:

a) 

i piani di campionamento e i metodi diagnostici da utilizzare conformemente all’allegato IV del regolamento delegato (UE) 2020/689:

i) 

per la concessione dello status di indenne da malattia agli stabilimenti e per il mantenimento di tale status;

ii) 

per confermare o escludere la malattia in presenza di un caso sospetto;

b) 

le misure di controllo delle malattie da applicare in presenza di un caso confermato;

c) 

le misure di biosicurezza e di riduzione dei rischi da attuare;

d) 

il tipo di vaccini da utilizzare e il piano vaccinale, se pertinente;

e) 

le misure da attuare per quanto riguarda le popolazioni animali aggiuntive, se pertinente;

f) 

le deroghe da applicare conformemente all’articolo 19 del regolamento delegato (UE) 2020/689, se pertinente;

g) 

le misure coordinate con altri Stati membri o paesi terzi, se pertinente.

7. 

Una descrizione dell’organizzazione, della supervisione e dei ruoli dei soggetti coinvolti nel programma di eradicazione, comprendente almeno:

a) 

le autorità incaricate del coordinamento e della supervisione dell’attuazione del programma;

b) 

le responsabilità di tutte le parti interessate.

8. 

Durata del programma di eradicazione prevista.

▼M2

9. 

Obiettivi intermedi del programma di eradicazione relativi ai criteri specifici per malattia per il riconoscimento dello status di indenne da malattia, tra cui almeno:

a) 

la diminuzione annua prevista del numero di stabilimenti infetti;

b) 

l’aumento annuo previsto del numero di stabilimenti indenni da malattia.

▼B

SEZIONE 2

Presentazione dei programmi di eradicazione dell’infezione da RABV

Informazioni da includere nei programmi di eradicazione dell’infezione da RABV.

1. 

Data di presentazione.

2. 

Nome del paese.

3. 

Ambito di applicazione territoriale con una descrizione e la delimitazione delle aree geografiche e amministrative coperte dal programma di eradicazione e i nomi delle zone e delle regioni, se nell’ambito di applicazione territoriale del programma rientrano più regioni.

4. 

Una descrizione della situazione epidemiologica per quanto riguarda almeno gli ultimi cinque anni, comprendente:

a) 

numero di casi confermati per specie animale elencata;

b) 

mappe indicanti la distribuzione dei casi confermati di cui alla lettera a);

c) 

strategia di controllo delle malattie e risultati delle misure di controllo.

5. 

Una descrizione della strategia di controllo delle malattie del programma di eradicazione conformemente all’articolo 32 del regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione:

a) 

sorveglianza, compresi almeno:

i) 

popolazione animale interessata;

ii) 

piani di campionamento e informazioni dettagliate sulla raccolta degli animali morti;

iii) 

metodi diagnostici;

b) 

se pertinente, vaccinazione, comprese almeno:

i) 

vaccinazione degli animali detenuti nel quadro del programma di eradicazione;

— 
il tipo di vaccini da utilizzare;
— 
popolazione interessata;
ii) 

vaccinazione degli animali selvatici;

— 
definizione/delimitazione dell’area di vaccinazione;
— 
frequenza e date previste delle campagne di vaccinazione;
— 
esche vaccinali da utilizzare;
— 
metodo di distribuzione delle esche vaccinali e densità delle esche vaccinali progettata;
— 
descrizione dei metodi da utilizzare per valutare la corretta distribuzione delle esche vaccinali;
— 
descrizione della strategia intesa a monitorare l’efficacia della vaccinazione per quanto riguarda la sierologia e l’assunzione delle esche vaccinali da parte della popolazione animale interessata, i piani di campionamento, con informazioni dettagliate sulla raccolta degli animali morti, e i metodi diagnostici;
— 
descrizione delle misure intese a garantire il mantenimento della qualità delle esche vaccinali prima della distribuzione, in particolare per quanto riguarda la titolazione delle esche vaccinali e i controlli della catena del freddo;
— 
vaccinazione dei cani randagi con l’indicazione del tipo di vaccini da utilizzare e della popolazione interessata;
c) 

le misure di controllo delle malattie da applicare in presenza di un caso confermato;

d) 

le campagne pubbliche di informazione da realizzare;

e) 

le misure da attuare per ridurre il contatto con animali infetti;

f) 

le misure coordinate con altri Stati membri o paesi terzi, se pertinente.

6. 

Una descrizione dell’organizzazione, della supervisione e dei ruoli dei soggetti coinvolti nel programma di eradicazione, comprendente almeno:

a) 

le autorità incaricate del coordinamento e della supervisione dell’attuazione del programma;

b) 

le responsabilità di tutte le parti interessate.

7. 

Durata del programma di eradicazione prevista.

8. 

Obiettivi intermedi del programma di eradicazione, compresi almeno:

a) 

la diminuzione annua prevista del numero di focolai;

b) 

il numero previsto di focolai confermati nelle aree interessate da focolai nel corso dell’anno precedente;

c) 

la percentuale prevista di sieroconversione nelle popolazioni animali interessate;

d) 

la percentuale prevista di assunzione di vaccini negli animali delle specie interessate.

SEZIONE 3

Presentazione dei programmi di eradicazione dell’infezione da BTV

Informazioni da includere nei programmi di eradicazione dell’infezione da BTV.

1. 

Data di presentazione.

2. 

Nome del paese.

3. 

Ambito di applicazione territoriale con una descrizione e la delimitazione delle aree geografiche e amministrative coperte dal programma di eradicazione e i nomi delle zone e delle regioni, se nell’ambito di applicazione territoriale del programma rientrano più regioni, nonché, se pertinente, motivi dell’applicazione della deroga di cui all’articolo 37, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2020/689.

4. 

Una descrizione della situazione epidemiologica di ciascuna zona o regione, se nell’ambito di applicazione territoriale del programma rientrano più regioni:

a) 

numero di stabilimenti che detengono animali della popolazione animale interessata, al 31 dicembre;

b) 

numero di animali della popolazione animale interessata detenuti negli stabilimenti di cui alla lettera a);

c) 

mappe indicanti:

i) 

la densità della popolazione animale interessata di cui alla lettera b); e

ii) 

la distribuzione geografica dei casi di infezione da BTV per sierotipo per quanto riguarda almeno gli ultimi cinque anni;

d) 

cronologia con dati relativi alla prevalenza e all’incidenza e, se pertinente, alle precedenti vaccinazioni per quanto riguarda almeno gli ultimi cinque anni;

e) 

risultati della sorveglianza dei vettori per quanto riguarda almeno gli ultimi cinque anni;

f) 

informazioni sulla situazione epidemiologica delle popolazioni animali aggiuntive, se pertinente.

5. 

Una descrizione della strategia di controllo delle malattie del programma di eradicazione conformemente all’articolo 37 del regolamento delegato (UE) 2020/689, comprendente almeno:

a) 

informazioni dettagliate sulla sorveglianza attiva da attuare conformemente all’allegato V, parte II, capitolo 1, sezione 4, del regolamento delegato (UE) 2020/689 con:

i) 

mappe che indichino le unità geografiche;

ii) 

scelta dei siti di campionamento, piani di campionamento e metodi diagnostici utilizzati per il monitoraggio degli animali sentinella;

iii) 

scelta dei siti di campionamento, piani di campionamento e metodi diagnostici utilizzati per le indagini strutturate sulla prevalenza;

b) 

il tipo di vaccini da utilizzare e i piani vaccinali per la vaccinazione della pertinente popolazione animale interessata, se pertinente;

c) 

procedura e metodi diagnostici per confermare o escludere la malattia in presenza di un caso sospetto;

d) 

le misure di controllo delle malattie da applicare in presenza di un caso confermato;

e) 

le restrizioni dei movimenti applicate per i movimenti di animali detenuti e di materiale germinale;

f) 

le misure di biosicurezza e di riduzione dei rischi da attuare;

g) 

informazioni dettagliate sulla sorveglianza dei vettori e, se pertinente, sull’istituzione di aree stagionalmente indenni da BTV;

h) 

informazioni dettagliate sulla concessione agli stabilimenti dello status di «stabilimento protetto dai vettori», se pertinente;

i) 

le misure coordinate con altri Stati membri o paesi terzi, se pertinente.

6. 

Una descrizione dell’organizzazione, della supervisione e dei ruoli dei soggetti coinvolti nel programma di eradicazione, comprendente almeno:

a) 

le autorità incaricate del coordinamento e della supervisione dell’attuazione del programma;

b) 

le responsabilità di tutte le parti interessate.

7. 

Durata del programma di eradicazione prevista.

8. 

Obiettivi intermedi del programma di eradicazione, compresi almeno:

a) 

la diminuzione annua prevista del numero di casi confermati nella popolazione animale interessata;

b) 

l’aumento annuo previsto del numero di unità geografiche indenni da malattia;

c) 

la copertura vaccinale prevista, se pertinente.

SEZIONE 4

Presentazione dei programmi di eradicazione delle malattie di categoria B e di categoria C degli animali acquatici

Informazioni da includere nei programmi di eradicazione delle malattie di categoria B e di categoria C degli animali acquatici.

1. 

Data di presentazione.

2. 

Nome del paese.

3. 

Nome della malattia.

4. 

Ambito di applicazione territoriale con una descrizione e la delimitazione delle aree geografiche e amministrative coperte dal programma di eradicazione e i nomi delle zone o dei compartimenti.

▼M2

5. 

Una descrizione della situazione epidemiologica nello Stato membro, nella zona o nel compartimento, a seconda dell’ambito di applicazione territoriale del programma, comprendente:

a) 

il numero di stabilimenti di acquacoltura riconosciuti e il numero di stabilimenti di acquacoltura registrati che detengono animali della popolazione animale interessata, per tipo di produzione e per stato sanitario;

b) 

le specie elencate detenute negli stabilimenti di acquacoltura di cui alla lettera a) per stato sanitario;

c) 

mappe indicanti:

i) 

l’ubicazione geografica degli stabilimenti di acquacoltura di cui alla lettera a) e i bacini idrografici pertinenti; e

ii) 

la distribuzione geografica dei casi di infezione dalla pertinente malattia di categoria B o di categoria C per un periodo relativo almeno agli ultimi cinque anni;

d) 

informazioni sulla situazione epidemiologica degli animali acquatici selvatici, se pertinente.

6. 

Una descrizione della strategia di controllo delle malattie del programma di eradicazione conformemente all’articolo 46 del regolamento delegato (UE) 2020/689, comprendente almeno:

a) 

i piani di campionamento e i metodi diagnostici da utilizzare conformemente all’allegato VI del regolamento delegato (UE) 2020/689 per:

i) 

le visite sanitarie e il campionamento negli stabilimenti di acquacoltura;

ii) 

la sorveglianza mirata delle popolazioni selvatiche, se pertinente;

b) 

le misure di controllo delle malattie da applicare in presenza di un caso confermato;

c) 

le misure di biosicurezza e di riduzione dei rischi da attuare;

d) 

i piani vaccinali, se pertinente;

e) 

le misure da attuare in relazione agli animali acquatici selvatici e, se pertinente, il numero e l’ubicazione geografica dei punti di campionamento;

f) 

le deroghe da applicare conformemente all’articolo 47, paragrafo 4, all’articolo 51, paragrafo 2, e all’articolo 53 del regolamento delegato (UE) 2020/689, se pertinente;

g) 

le misure coordinate con altri Stati membri o paesi terzi, se pertinente.

▼B

7. 

Una descrizione dell’organizzazione, della supervisione e dei ruoli dei soggetti coinvolti nel programma di eradicazione, comprendente almeno:

a) 

le autorità incaricate del coordinamento e della supervisione dell’attuazione del programma;

b) 

le responsabilità di tutte le parti interessate.

8. 

Durata del programma di eradicazione prevista.

9. 

Obiettivi intermedi e strategie di controllo delle malattie per l’attuazione del programma di eradicazione, compresi almeno:

a) 

la diminuzione annua prevista del numero di stabilimenti di acquacoltura infetti e, se pertinente, di punti di campionamento nelle popolazioni selvatiche infetti;

b) 

l’aumento annuo previsto del numero di stabilimenti di acquacoltura e, se pertinente, di punti di campionamento nelle popolazioni selvatiche che sono risultati negativi;

c) 

la copertura vaccinale prevista, se pertinente.



( 1 ) Regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 211).

( 2 ) Infetti, non infetti, stato sanitario sconosciuto.

( 3 ) Indenni da malattia, infetti o stato sanitario sconosciuto.

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