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Document 32026R0528

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/528 della Commissione, dell’11 marzo 2026, relativo all’autorizzazione dell’olio essenziale di patchouli ottenuto da Pogostemon cablin Benth. come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali

C/2026/1540

GU L, 2026/528, 12.3.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/528/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/528/oj

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Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie L


2026/528

12.3.2026

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2026/528 DELLA COMMISSIONE

dell’11 marzo 2026

relativo all’autorizzazione dell’olio essenziale di patchouli ottenuto da Pogostemon cablin Benth. come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l’autorizzazione degli additivi destinati all’alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. L’articolo 10, paragrafo 2, di detto regolamento prevede la rivalutazione degli additivi autorizzati a norma della direttiva 70/524/CEE del Consiglio (2).

(2)

La sostanza olio essenziale di patchouli ottenuto da Pogostemon cablin Benth. è stata autorizzata per un periodo illimitato in conformità alla direttiva 70/524/CEE come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali. Tale sostanza è stata successivamente iscritta nel registro degli additivi per mangimi come prodotto esistente, in conformità all’articolo 10, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(3)

In conformità all’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in combinato disposto con l’articolo 7, è stata presentata una domanda di autorizzazione dell’olio essenziale di patchouli ottenuto da Pogostemon cablin Benth. come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali, con la richiesta che tale additivo sia classificato nella categoria «additivi organolettici» e nel gruppo funzionale «aromatizzanti». La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(4)

Il richiedente ha chiesto che l’additivo sia autorizzato anche per l’utilizzo nell’acqua di abbeveraggio. Il regolamento (CE) n. 1831/2003 non autorizza tuttavia l’utilizzo di «aromatizzanti» nell’acqua di abbeveraggio. Pertanto l’utilizzo di tale additivo nell’acqua di abbeveraggio non dovrebbe essere consentito.

(5)

Nel parere del 19 marzo 2025 (3) l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») ha concluso che, fino a determinate concentrazioni massime ulteriormente specificate per ciascuna specie, l’olio essenziale di patchouli ottenuto da Pogostemon cablin Benth. è sicuro per le specie bersaglio, per i consumatori e per l’ambiente. L’Autorità ha concluso che l’olio essenziale di patchouli ottenuto da Pogostemon cablin Benth. dovrebbe essere considerato irritante per la pelle e gli occhi e un sensibilizzante della pelle e delle vie respiratorie. Dato che l’olio essenziale di patchouli ottenuto da Pogostemon cablin Benth. e le sue preparazioni sono riconosciuti come aromi per gli alimenti e che la loro funzione nei mangimi sarebbe essenzialmente identica a quella svolta negli alimenti, l’Autorità ha altresì concluso che non è necessaria alcuna ulteriore dimostrazione di efficacia. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi degli additivi per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

(6)

Alla luce di quanto precede, la Commissione ritiene che l’olio essenziale di patchouli ottenuto da Pogostemon cablin Benth. soddisfi le condizioni di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno autorizzare l’uso di tale sostanza come specificato nell’allegato del presente regolamento. La Commissione ritiene inoltre che debbano essere adottate misure di protezione adeguate al fine di evitare effetti nocivi sulla salute degli utilizzatori dell’additivo.

(7)

La Commissione ritiene che non vi siano motivi di sicurezza che richiedano la fissazione di tenori massimi per l’olio essenziale di patchouli ottenuto da Pogostemon cablin Benth. Al fine di consentire un migliore controllo, il tenore massimo raccomandato dovrebbe essere indicato sull’etichetta dell’additivo per mangimi. Qualora tale tenore massimo raccomandato venga superato, è opportuno indicare determinate informazioni sull’etichetta delle premiscele in questione.

(8)

Dato che non vi sono motivi di sicurezza che richiedano l’applicazione immediata delle modifiche delle condizioni di autorizzazione della sostanza in questione, è opportuno prevedere un periodo transitorio per consentire alle parti interessate di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dall’autorizzazione.

(9)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Autorizzazione

La sostanza specificata nell’allegato, appartenente alla categoria «additivi organolettici» e al gruppo funzionale «aromatizzanti», è autorizzata come additivo nell’alimentazione animale alle condizioni indicate in tale allegato.

Articolo 2

Misure transitorie

1.   L’additivo per mangimi olio essenziale di patchouli ottenuto da Pogostemon cablin Benth., autorizzato a norma della direttiva 70/524/CEE, e le premiscele contenenti tale additivo, prodotti ed etichettati prima del 1o ottobre 2026 in conformità alle norme applicabili prima del 1o aprile 2026, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti.

2.   I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti l’additivo per mangimi di cui al paragrafo 1, prodotti ed etichettati prima del 1o aprile 2027 in conformità alle norme applicabili prima del 1o aprile 2026, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti, se destinati ad animali da produzione alimentare.

3.   I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti l’additivo per mangimi di cui al paragrafo 1, prodotti ed etichettati prima del 1o aprile 2028 in conformità alle norme applicabili prima del 1o aprile 2026, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti, se destinati ad animali non da produzione alimentare.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l’11 marzo 2026

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj.

(2)  Direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell’alimentazione degli animali (GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1970/524/oj).

(3)   EFSA Journal, 23(4), e9357. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2025.9357.


ALLEGATO

Numero di identificazione dell’additivo

Nome dell’additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi

Specie o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

mg di additivo/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %

Categoria: additivi organolettici. Gruppo funzionale: aromatizzanti.

2b353-eo

Olio essenziale di patchouli

Composizione dell’additivo

Olio essenziale ottenuto dalle foglie di Pogostemon cablin Benth.

Forma liquida

Caratterizzazione della sostanza attiva

Olio essenziale di patchouli:

olio essenziale, quale definito dal Consiglio d’Europa (1), ottenuto dalle foglie essiccate di Pogostemon cablin Benth. mediante distillazione in corrente di vapore e successiva condensazione dei costituenti volatili e separazione dalla fase acquosa tramite decantazione.

Numero CAS: 8014-09-3

Numeri EINECS: 282-493-4, 692-003-4, 616-944-7

Numero FEMA: 2838

Numero CoE: 353

Specifiche

Alcol di patchouli: 27-35 %

1(5),11-guaiadiene: 11-16 %

Beta-cariofillene: 2-5 %

Alfa-bulnesene: 13-21 %

Metodo di analisi  (2)

Per la determinazione dell’alcol di patchouli (marcatore fitochimico) nell’additivo per mangimi:

gascromatografia con rivelatore a ionizzazione di fiamma (GC-FID) (ISO 3757).

Tutte le specie animali

1.

L’additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.

3.

L’etichetta dell’additivo deve recare la seguente indicazione:

"Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %:

7,5 mg per i tacchini da ingrasso;

7,5 mg per i polli da ingrasso e le specie avicole minori da ingrasso;

7,5 mg per tutto il pollame allevato per la produzione di uova o per la riproduzione;

7,5 mg per gli uccelli ornamentali;

7,5 mg per tutto il pollame destinato alla produzione di uova o alla riproduzione;

7,5 mg per i suini da ingrasso;

24 mg per i suinetti (lattanti e svezzati) di tutte le specie di suidi;

24 mg per i suini da ingrasso delle specie minori di suidi;

35 mg per tutti i suidi destinati alla riproduzione;

60 mg per i vitelli da ingrasso di età non superiore ai 6 mesi;

53 mg per gli ovini e i caprini;

53 mg per i bovini da ingrasso, gli altri ruminanti da ingrasso ad eccezione degli ovini, dei caprini e dei vitelli da ingrasso di età non superiore ai 6 mesi; per i camelidi da ingrasso;

34 mg per tutti gli altri ruminanti; per tutti gli altri camelidi;

7,5 mg per gli equidi;

7,5 mg per i leporidi;

7,5 mg per i salmonidi e i pesci pinnati minori;

7,5 mg per i cani;

7,5 mg per i gatti;

7,5 mg per i pesci ornamentali;

7,5 mg per altre specie e categorie".

4.

Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva devono essere indicati sull’etichetta della premiscela se il livello d’uso su tale etichetta comporta il superamento del livello di cui al punto 3.

5.

Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.

1o aprile 2036


(1)   «Natural sources of flavourings» – Relazione n. 2 (2007).

(2)  Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_it.


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/528/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)


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