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Document 32024R0567

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/567 della Commissione, del 14 febbraio 2024, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 per quanto riguarda l’uso della prova digitale dell’origine per i prodotti originari del Brasile e la gestione dei contingenti tariffari

C/2024/838

GU L, 2024/567, 15.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/567/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/567/oj

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Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie L


2024/567

15.2.2024

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/567 DELLA COMMISSIONE

del 14 febbraio 2024

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 per quanto riguarda l’uso della prova digitale dell’origine per i prodotti originari del Brasile e la gestione dei contingenti tariffari

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 187,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato XII del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 della Commissione (2) stabilisce che le importazioni di pollame dal Brasile nell’ambito dei contingenti tariffari recanti i numeri d’ordine 09.4211, 09.4214, 09.4217, 09.4251, 09.4252, 09.4253, 09.4410 e 09.4420 devono essere accompagnate da un certificato di origine rilasciato dalle autorità brasiliane competenti. Tale certificato di origine deve essere conforme agli articoli 57, 58 e 59 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione (3). A norma dell’articolo 57, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, il certificato deve essere rilasciato in formato cartaceo, secondo quanto stabilito nell’allegato 22-14 di tale regolamento di esecuzione.

(2)

A decorrere dal 1o marzo 2023 il Brasile rilascia tali certificati di origine in formato digitale, contrariamente a quanto stabilito nell’allegato 22-14 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447. Al fine di evitare indebite perturbazioni degli scambi, è opportuno prevedere una deroga all’articolo 57, paragrafo 1, di tale regolamento di esecuzione per consentire l’uso di certificati di origine rilasciati in formato digitale.

(3)

Per garantire che la prova dell’origine resti autentica, è opportuno che il regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 preveda un modello di certificato digitale. Il trattamento dei dati personali nel quadro di tale regolamento di esecuzione dovrebbe essere conforme al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (4). Il trattamento dei dati è stabilito nel regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 esclusivamente al fine di servire un interesse pubblico generale, ossia le questioni fiscali e l’obiettivo di garantire un commercio regolare e sicuro dei prodotti agricoli accompagnati da documenti rilasciati in formato digitale.

(4)

L’immissione in libera pratica di prodotti accompagnati da tali certificati digitali deve continuare a essere disciplinata dalle norme di cui agli articoli 57, 58 e 59 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.

(5)

L’articolo 16, paragrafo 3, primo comma, lettera c), del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 impone agli Stati membri di notificare mensilmente i quantitativi oggetto dei titoli di importazione rilasciati sulla base di documenti rilasciati da paesi terzi. Tuttavia, tale notifica non è più necessaria per la corretta gestione di questo tipo di contingenti tariffari. Infatti, ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 6, prima di rilasciare un titolo sulla base di documenti rilasciati da paesi terzi, gli Stati membri notificano alla Commissione il numero del titolo e il quantitativo corrispondente. Pertanto, per evitare la duplicazione di tale notifica e ridurre l’onere per gli Stati membri, è opportuno sopprimere l’articolo 16, paragrafo 3, primo comma, lettera c), di tale regolamento di esecuzione.

(6)

L’articolo 16, paragrafo 5, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 stabilisce le norme per la notifica dei quantitativi utilizzati e inutilizzati oggetto di titoli di importazione o di esportazione. L’attuale formulazione non chiarisce che le notifiche relative ai titoli di importazione devono essere presentate 4 mesi dopo la scadenza della validità dei titoli, mentre quelle relative ai titoli di esportazione devono essere presentate 210 giorni di calendario dopo la scadenza. È inoltre opportuno chiarire che le notifiche dei quantitativi inutilizzati non sono necessarie per i titoli basati su documenti rilasciati da paesi terzi. Pertanto, tale disposizione dovrebbe essere modificata.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 è così modificato:

(1)

è inserito il seguente articolo:

«Articolo 15 bis

In deroga all’articolo 57, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, nei casi in cui gli allegati da II a XIII del presente regolamento fanno riferimento al presente articolo, il certificato di origine relativo ai prodotti originari di un paese terzo per il quale sono istituiti regimi speciali di importazione non preferenziali è rilasciato utilizzando il modulo di cui all’allegato XVII del presente regolamento conformemente alle specifiche tecniche ivi stabilite.»;

(2)

l’articolo 16 è così modificato:

a)

al paragrafo 3, primo comma, la lettera c) è soppressa;

b)

il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   I quantitativi inutilizzati oggetto di titoli di importazione o di esportazione sono notificati alla Commissione, rispettivamente, entro quattro mesi o 210 giorni di calendario successivamente alla scadenza del periodo di validità dei titoli in questione.

Per i titoli di importazione, i quantitativi immessi in libera pratica durante il precedente periodo contingentale sono comunicati entro quattro mesi dalla fine del periodo contingentale.

I quantitativi non utilizzati oggetto dei titoli di importazione basati su documenti rilasciati da paesi terzi non devono essere notificati.»

;

(3)

l’allegato XII è modificato conformemente all’allegato I del presente regolamento;

(4)

il testo che figura nell’allegato II del presente regolamento è aggiunto come allegato XVII.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 febbraio 2024

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1308/oj

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 della Commissione, del 17 dicembre 2019, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) n. 1306/2013, (UE) n. 1308/2013 e (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di gestione dei contingenti tariffari con titoli (GU L 185 del 12.6.2020, pag. 24, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/761/oj).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/2447/oj).

(4)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj).


ALLEGATO I

All’allegato XII del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761, nelle tabelle relative ai contingenti tariffari recanti i numeri d’ordine 09.4211, 09.4214, 09.4217, 09.4251, 09.4252, 09.4253, 09.4410 e 09.4420, la riga «Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica» è sostituita dalla seguente:

«Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica

Sì. Conformemente agli articoli 57, 58 e 59 del regolamento (UE) 2015/2447 e all’articolo 15 bis del presente regolamento.»


ALLEGATO II

«ALLEGATO XVII

Modello di certificato di origine digitale per taluni prodotti soggetti a regimi speciali d’importazione non preferenziali di cui all’articolo 15 bis

Note introduttive:

1.

Il periodo di validità dei certificati di origine relativi ai prodotti originari di un paese terzo per i quali sono stati istituiti regimi speciali d’importazione non preferenziali è di 12 mesi a decorrere dalla data del rilascio da parte dell’autorità emittente.

2.

Le autorità doganali confrontano il documento presentato dagli operatori con quello corrispondente disponibile nella banca dati online fornita dall’autorità di rilascio del paese terzo interessato. Le autorità doganali dell’Unione accettano come valido solo il documento disponibile nella banca dati del paese terzo.

3.

I documenti devono essere compilati a macchina in una delle lingue ufficiali dell’Unione. Le voci nel documento stampato e presentato alle autorità doganali non devono essere cancellate o sovrascritte.

4.

I documenti recano un numero di serie che ne consenta l’identificazione, nonché i seguenti dati:

a)

nelle caselle 1 e 2, i dati che identificano rispettivamente lo speditore del paese terzo e il destinatario stabilito nell’Unione;

b)

nella casella 3, i dati che identificano l’autorità del paese terzo che rilascia il documento e il suo simbolo;

c)

nella casella 4, il paese di origine;

d)

nella casella 5:

i)

il numero di serie del titolo d’importazione rilasciato da qualsiasi Stato membro a cui il documento si riferisce;

ii)

tutte le indicazioni complementari necessarie per l’applicazione della normativa dell’Unione che disciplina il regime speciale d’importazione;

iii)

solo se il titolo è stato rilasciato a posteriori, la seguente indicazione in una delle lingue ufficiali dell’Unione:

Expedido a posteriori,

Udstedt efterfølgende,

Nachträglich ausgestellt,

Εκδοθέν εκ των υστέρων,

Issued retrospectively,

Délivré a posteriori,

Rilasciato a posteriori,

Afgegeven a posteriori,

Emitido a posteriori,

Annettu jälkikäteen/utfärdat i efterhand,

Utfärdat i efterhand,

Vystaveno dodatečně,

Välja antud tagasiulatuvalt,

Izsniegts retrospektīvi,

Retrospektyvusis išdavimas,

Kiadva visszamenőleges hatállyal,

Maħruġ retrospettivament,

Wystawione retrospektywnie,

Vyhotovené dodatočne,

Издаден впоследствие,

Eliberat ulterior,

Izdano naknadno;

e)

nella casella 6, il numero d’ordine della spedizione in cui le merci arrivano nel territorio doganale dell’Unione, nonché i numeri di articolo e di marcatura, il numero e la natura dei colli e la descrizione delle merci;

f)

nella casella 7, il quantitativo in chilogrammi di prodotti da immettere in libera pratica, sia in termini di massa netta che di massa lorda;

g)

nella casella 8, la firma autentica del funzionario e il sigillo autentico dell’autorità di rilascio del paese terzo, equivalente almeno alle firme elettroniche avanzate di cui al regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (1). In alternativa, il sigillo può essere sostituito da un codice QR che rimanda alla banca dati in cui è conservato il documento originale in formato digitale;

h)

la casella 9 non deve essere compilata;

i)

in fondo alla pagina, nella casella 5 o nella casella 8 deve essere chiaramente indicato l’indirizzo web dove le autorità doganali possono trovare il documento originale in formato digitale.

5.

Ogni documento reca un numero di serie, destinato a contraddistinguerlo, il timbro dell’autorità emittente e la firma della persona o delle persone abilitate a firmarlo.

1

Speditore

Numero del documento

2

Destinatario

3

Autorità emittente

4

Paese di origine

5

Osservazioni

6

Numero d’ordine — Marche e numeri — Numero e natura dei colli — DESCRIZIONE DELLE MERCI

7

Massa lorda e netta (kg)

8

SI CERTIFICA CHE LE MERCI DI CUI SOPRA SONO ORIGINARIE DEL PAESE MENZIONATO NELLA CASELLA N. 4 E CHE LE INDICAZIONI NELLE CASELLE N. 5 e N. 6 SONO ESATTE (*1)

9

SPAZIO RISERVATO ALLE AUTORITÀ DOGANALI DELL’UNIONE EUROPEA

».

(1)  Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 73, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/910/oj).

(*1)  Per verificare l’autenticità di questo documento è possibile scansionare il codice QR o accedere al seguente link:


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/567/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)


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