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Document L:2006:108:FULL
Official Journal of the European Union, L 108, 21 April 2006
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 108, 21 aprile 2006
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 108, 21 aprile 2006
ISSN 1725-258X |
||
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 108 |
|
Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
49o anno |
Sommario |
|
I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità |
pagina |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità
21.4.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 108/1 |
REGOLAMENTO (CE) N. 613/2006 DELLA COMMISSIONE
del 20 aprile 2006
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato. |
(2) |
In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 21 aprile 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 aprile 2006.
Per la Commissione
J. L. DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).
ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 20 aprile 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
(EUR/100 kg) |
||
Codice NC |
Codice paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
0702 00 00 |
052 |
101,8 |
204 |
51,4 |
|
212 |
139,0 |
|
624 |
138,6 |
|
999 |
107,7 |
|
0707 00 05 |
052 |
120,0 |
204 |
47,4 |
|
628 |
147,3 |
|
999 |
104,9 |
|
0709 10 00 |
624 |
119,2 |
999 |
119,2 |
|
0709 90 70 |
052 |
120,7 |
204 |
111,0 |
|
999 |
115,9 |
|
0805 10 20 |
052 |
70,7 |
204 |
36,5 |
|
212 |
52,1 |
|
220 |
36,3 |
|
624 |
75,9 |
|
999 |
54,3 |
|
0805 50 10 |
052 |
43,0 |
624 |
60,9 |
|
999 |
52,0 |
|
0808 10 80 |
388 |
87,6 |
400 |
130,8 |
|
404 |
92,4 |
|
508 |
68,6 |
|
512 |
80,5 |
|
528 |
86,7 |
|
720 |
76,8 |
|
804 |
108,6 |
|
999 |
91,5 |
|
0808 20 50 |
052 |
75,0 |
388 |
110,8 |
|
512 |
74,4 |
|
528 |
72,2 |
|
720 |
76,1 |
|
999 |
81,7 |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».
21.4.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 108/3 |
REGOLAMENTO (CE) N. 614/2006 DELLA COMMISSIONE
del 19 aprile 2006
relativo al divieto di pesca del pesce sciabola nero nelle zone CIEM VIII, IX e X (acque comunitarie e acque internazionali) per le navi battenti bandiera francese
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 26, paragrafo 4,
visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca (2), in particolare l’articolo 21, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 2270/2004 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, che stabilisce, per il 2005 e il 2006, le possibilità di pesca dei pescherecci comunitari per determinati stock di acque profonde (3), fissa i contingenti per il 2005 e il 2006. |
(2) |
In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l’esaurimento del contingente assegnato per il 2006. |
(3) |
È quindi necessario vietare la pesca, la detenzione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di tale stock, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Esaurimento del contingente
Il contingente di pesca assegnato per il 2006 allo Stato membro di cui all’allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.
Articolo 2
Divieti
La pesca dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate è vietata a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. Sono vietati la detenzione a bordo, il trasbordo o lo sbarco di tale stock catturato dalle navi suddette dopo tale data.
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 aprile 2006.
Per la Commissione
Jörgen HOLMQUIST
Direttore generale della Pesca e degli affari marittimi
(1) GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.
(2) GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 768/2005 (GU L 128 del 21.5.2005, pag. 1).
(3) GU L 396 del 31.12.2004, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 860/2005 (GU L 144 dell’8.6.2005, pag. 1).
ALLEGATO
N. |
06 |
Stato membro |
Francia |
Stock |
BSF/8910- |
Specie |
Pesce sciabola nero (Aphanopus carbo) |
Zona |
VIII, IX e X (acque comunitarie e acque internazionali) |
Data |
29 marzo 2006 |
21.4.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 108/5 |
REGOLAMENTO (CE) N. 615/2006 DELLA COMMISSIONE
del 20 aprile 2006
che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero a decorrere dal 21 aprile 2006
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l'articolo 24, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1422/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione per l'importazione di melassi nel settore dello zucchero e che modifica il regolamento (CEE) n. 785/68 (2), prevede che il prezzo cif all'importazione per i melassi, stabilito a norma del regolamento (CEE) n. 785/68 della Commissione (3), modificato dal regolamento (CE) n. 1422/95, sia considerato il «prezzo rappresentativo». Tale prezzo si intende fissato per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 785/68. |
(2) |
Nel determinare i prezzi rappresentativi occorre tenere conto di tutte le informazioni di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 785/68, tranne nei casi previsti all'articolo 4 dello stesso regolamento, e per la determinazione di tali prezzi può essere eventualmente seguito il metodo di cui all'articolo 7 del medesimo regolamento. |
(3) |
Per l'adeguamento di prezzi che non si riferiscono alla qualità tipo è necessario, in funzione della qualità di melasso offerta, aumentare o diminuire i prezzi a norma dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 785/68. |
(4) |
Qualora esista una differenza tra il prezzo limite per il prodotto in causa e il prezzo rappresentativo, occorre fissare dazi addizionali all'importazione alle condizioni previste all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1422/95. In caso di sospensione dei dazi all'importazione a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, occorre fissare importi specifici per tali dazi. |
(5) |
Occorre stabilire i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione per i prodotti in questione in conformità dell'articolo 1, paragrafo 2 e dell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1422/95. |
(6) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1422/95 sono indicati in allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 21 aprile 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 aprile 2006.
Per la Commissione
J. L. DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).
(2) GU L 141 del 24.6.1995, pag. 12. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 79/2003 (GU L 13 del 18.1.2003, pag. 4).
(3) GU L 145 del 27.6.1968, pag. 12. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1422/95.
ALLEGATO
Prezzi rappresentativi e importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero applicabili a decorrere dal 21 aprile 2006
(EUR) |
|||
Codice NC |
Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti del prodotto considerato |
Importo del dazio addizionale per 100 kg netti del prodotto considerato |
Importo del dazio all'importazione in ragione di sospensione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95 per 100 kg netti del prodotto considerato (1) |
1703 10 00 (2) |
11,34 |
— |
0 |
1703 90 00 (2) |
11,34 |
— |
0 |
(1) Detto importo si sostituisce, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, al tasso del dazio della tariffa doganale comune fissato per questi prodotti.
(2) Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 785/68, modificato.
21.4.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 108/7 |
REGOLAMENTO (CE) N. 616/2006 DELLA COMMISSIONE
del 20 aprile 2006
che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l'articolo 27, paragrafo 5, secondo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
Ai sensi dell'articolo 27 del regolamento (CE) n. 1260/2001, la differenza tra i corsi o i prezzi praticati sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) dello stesso regolamento e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione. |
(2) |
Ai sensi del regolamento (CE) n. 1260/2001, le restituzioni per lo zucchero bianco e greggio non denaturati ed esportati allo stato naturale devono essere fissate tenendo conto della situazione sul mercato comunitario e sul mercato mondiale dello zucchero, e in particolare degli elementi di prezzo e di costo indicati all'articolo 28 dello stesso regolamento. In conformità dello stesso articolo, è opportuno tener conto ugualmente dell'aspetto economico delle esportazioni previste. |
(3) |
Per lo zucchero greggio la restituzione deve essere fissata per la qualità tipo. Quest'ultima è definita nell'allegato I, punto II, del regolamento (CE) n. 1260/2001. Tale restituzione è inoltre fissata in conformità dell'articolo 28, paragrafo 4, del suddetto regolamento. Lo zucchero candito è stato definito dal regolamento (CE) n. 2135/95 della Commissione, del 7 settembre 1995, relativo alle modalità di applicazione per la concessione di restituzioni all'esportazione nel settore dello zucchero (2). L'importo della restituzione così calcolato per quanto concerne gli zuccheri con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti deve applicarsi al loro tenore di saccarosio ed essere pertanto fissato per 1 % di tale tenore. |
(4) |
In casi particolari l'importo della restituzione può essere fissato mediante atti di natura diversa. |
(5) |
La restituzione deve essere fissata ogni due settimane; la stessa può essere modificata nell'intervallo. |
(6) |
Ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 5, primo comma, del regolamento (CE) n. 1260/2001, la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per i prodotti di cui all'articolo 1 del suddetto regolamento, in funzione delle loro destinazioni. |
(7) |
L'aumento rapido e sostanziale, dall'inizio del 2001, delle importazioni preferenziali di zucchero provenienti dai paesi dei Balcani occidentali nonché delle esportazioni di zucchero dalla Comunità verso tali paesi sembra essere fortemente artificiale. |
(8) |
Per evitare eventuali abusi con la reimportazione nella Comunità di prodotti del settore dello zucchero che hanno beneficiato di restituzioni all'esportazione, per l'insieme dei paesi dei Balcani occidentali non è opportuno stabilire una restituzione per i prodotti di cui al presente regolamento. |
(9) |
In base ai suddetti elementi e alla situazione attuale dei mercati nel settore dello zucchero, e in particolare ai corsi o prezzi dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale, occorre fissare importi adeguati per la restituzione. |
(10) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 1260/2001, come tali e non denaturati, sono fissate agli importi di cui in allegato al presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 21 aprile 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 aprile 2006.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).
(2) GU L 214 dell'8.9.1995, pag. 16.
ALLEGATO
RESTITUZIONI ALL'ESPORTAZIONE DELLO ZUCCHERO BIANCO E DELLO ZUCCHERO GREGGIO COME TALI, APPLICABILI A PARTIRE DAL 21 APRILE 2006 (1)
Codice prodotto |
Destinazione |
Unità di misura |
Importo delle restituzioni |
|||
1701 11 90 9100 |
S00 |
EUR/100 kg |
21,52 (2) |
|||
1701 11 90 9910 |
S00 |
EUR/100 kg |
21,52 (2) |
|||
1701 12 90 9100 |
S00 |
EUR/100 kg |
21,52 (2) |
|||
1701 12 90 9910 |
S00 |
EUR/100 kg |
21,52 (2) |
|||
1701 91 00 9000 |
S00 |
EUR/1 % di saccarosio × 100 kg prodotto netto |
0,2340 |
|||
1701 99 10 9100 |
S00 |
EUR/100 kg |
23,40 |
|||
1701 99 10 9910 |
S00 |
EUR/100 kg |
23,40 |
|||
1701 99 10 9950 |
S00 |
EUR/100 kg |
23,40 |
|||
1701 99 90 9100 |
S00 |
EUR/1 % di saccarosio × 100 kg prodotto netto |
0,2340 |
|||
NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni della serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato. I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11). Le altre destinazioni sono definite nel seguente modo:
|
(1) I tassi indicati nel presente allegato non si applicano a partire dal 1o febbraio 2005 ai sensi della decisione 2005/45/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2004, relativa alla conclusione e all'applicazione provvisoria dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera che modifica l'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972 per quanto riguarda le disposizioni applicabili ai prodotti agricoli trasformati (GU L 23 del 26.1.2005, pag. 17).
(2) Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 28, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1260/2001.
21.4.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 108/9 |
REGOLAMENTO (CE) N. 617/2006 DELLA COMMISSIONE
del 20 aprile 2006
che fissa le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l'articolo 27, paragrafo 5, seconda frase,
considerando quanto segue:
(1) |
Ai sensi dell'articolo 27 del regolamento (CE) n. 1260/2001, la differenza tra i corsi o i prezzi praticati sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) dello stesso regolamento e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione. |
(2) |
Conformemente all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2135/95 della Commissione, del 7 settembre 1995, relativo alle modalità d'applicazione per la concessione delle restituzioni all'esportazione nel settore dello zucchero (2), la restituzione per 100 kg dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CE) n. 1260/2001, oggetto di un'esportazione, è uguale all'importo di base moltiplicato per il tenore di altri zuccheri convertiti in saccarosio. Tale tenore di saccarosio, constatato per il prodotto in causa, è determinato conformemente alle disposizioni dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2135/95. |
(3) |
Ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1260/2001, l'importo di base della restituzione per il sorbosio, esportato come tale, deve essere uguale all'importo di base della restituzione diminuito del centesimo della restituzione alla produzione valida ai sensi del regolamento (CE) n. 1265/2001 della Commissione, del 27 giugno 2001, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio relativamente alla concessione della restituzione alla produzione per taluni prodotti del settore dello zucchero utilizzati nell'industria chimica (3), per i prodotti di cui all'allegato di quest'ultimo regolamento. |
(4) |
Ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1260/2001, per gli altri prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del suddetto regolamento, esportati come tali, l'importo di base delle restituzioni deve essere uguale ad un centesimo di un importo che è stabilito tenendo conto, da un lato, della differenza tra il prezzo d'intervento valido per lo zucchero bianco nelle zone non deficitarie della Comunità nel mese per il quale è fissato l'importo di base e i corsi o prezzi dello zucchero bianco constatati sul mercato mondiale e, dall'altro, della necessità di stabilire un equilibrio tra l'utilizzazione dei prodotti di base della Comunità ai fini dell'esportazione dei prodotti di trasformazione verso i paesi terzi, e l'utilizzazione dei prodotti di tali paesi ammessi al traffico di perfezionamento. |
(5) |
Ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1260/2001, l'applicazione dell'importo di base può essere limitato ad alcuni dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del suddetto regolamento. |
(6) |
A norma dell'articolo 27 del regolamento (CE) n. 1260/2001, può essere prevista una restituzione all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere f), g) e h) del suddetto regolamento. L'ammontare della restituzione è determinato, per 100 kg di sostanza secca, tenuto conto in particolare della restituzione applicabile all'esportazione dei prodotti del codice NC 1702 30 91, della restituzione applicabile all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 1260/2001 e degli aspetti economici delle esportazioni previste. Per i prodotti di cui alle lettere f) e g) del richiamato paragrafo 1, la restituzione è concessa soltanto ai prodotti che soddisfano alle condizioni stabilite dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2135/95 e che, per i prodotti di cui alla lettera h), la restituzione è concessa soltanto se essi rispondono alle condizioni di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2135/95. |
(7) |
Le restituzioni di cui sopra devono essere fissate ogni mese. Esse possono essere modificate nell'intervallo. |
(8) |
Ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 5, primo comma, del regolamento (CE) n. 1260/2001, a seguito della situazione del mercato mondiale o delle esigenze specifiche di taluni mercati può essere necessario differenziare la restituzione per i prodotti di cui all'articolo 1 del suddetto regolamento secondo le destinazioni. |
(9) |
L'aumento rapido e significativo, dall'inizio del 2001, delle importazioni preferenziali di zucchero provenienti dai paesi dei Balcani occidentali nonché delle esportazioni di zucchero comunitario verso tali paesi sembra avere un carattere fortemente artificiale. |
(10) |
Per evitare possibili abusi con la reimportazione nella Comunità di prodotti del settore dello zucchero che hanno beneficiato di restituzioni all'esportazione, per tutti i paesi dei Balcani occidentali non va fissata la restituzione per i prodotti di cui al presente regolamento. |
(11) |
In base ai suddetti elementi, occorre fissare importi adeguati per la restituzione. |
(12) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere d), f), g) e h) del regolamento (CE) n. 1260/2001, esportati come tali, sono fissate agli importi di cui all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 21 aprile 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 aprile 2006.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 178 del 30.6.2001, pag, 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 6).
(2) GU L 214 dell'8.9.1995, pag. 16.
(3) GU L 178 del 30.6.2001, pag. 63.
ALLEGATO
RESTITUZIONI ALL'ESPORTAZIONE PER GLI SCIROPPI ED ALCUNI ALTRI PRODOTTI DEL SETTORE DELLO ZUCCHERO ESPORTATI COME TALI, APPLICABILI A PARTIRE DAL 21 APRILE 2006 (1)
Codice prodotto |
Destinazione |
Unità di misura |
Importo della restituzione |
|||
1702 40 10 9100 |
S00 |
EUR/100 kg di sostanza secca |
23,40 (2) |
|||
1702 60 10 9000 |
S00 |
EUR/100 kg di sostanza secca |
23,40 (2) |
|||
1702 60 80 9100 |
S00 |
EUR/100 kg di sostanza secca |
44,46 (3) |
|||
1702 60 95 9000 |
S00 |
EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto |
0,2340 (4) |
|||
1702 90 30 9000 |
S00 |
EUR/100 kg di sostanza secca |
23,40 (2) |
|||
1702 90 60 9000 |
S00 |
EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto |
0,2340 (4) |
|||
1702 90 71 9000 |
S00 |
EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto |
0,2340 (4) |
|||
1702 90 99 9900 |
S00 |
EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto |
||||
2106 90 30 9000 |
S00 |
EUR/100 kg di sostanza secca |
23,40 (2) |
|||
2106 90 59 9000 |
S00 |
EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto |
0,2340 (4) |
|||
NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato. I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11). Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:
|
(1) I tassi indicati nel presente allegato non si applicano a partire dal 1o febbraio 2005 ai sensi della decisione 2005/45/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2004, relativa alla conclusione e all'applicazione provvisoria dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera che modifica l'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972 per quanto riguarda le disposizioni applicabili ai prodotti agricoli trasformati (GU L 23 del 26.1.2005, pag. 17).
(2) Applicabile esclusivamente ai prodotti di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2135/95.
(3) Applicabile esclusivamente ai prodotti di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2135/95.
(4) L'importo di base non si applica agli sciroppi con una purezza inferiore all'85 % [regolamento (CE) n. 2135/95]. Il tenore di saccarosio è determinato in conformità dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2135/95.
(5) L'importo non si applica al prodotto definito al punto 2 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 3513/92 della Commissione (GU L 355 del 5.12.1992, pag. 12).
21.4.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 108/12 |
REGOLAMENTO (CE) N. 618/2006 DELLA COMMISSIONE
del 20 aprile 2006
che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco a destinazione di determinati paesi terzi per la 24a gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1138/2005
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l'articolo 27, paragrafo 5, secondo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
In conformità al regolamento (CE) n. 1138/2005 della Commissione, del 15 luglio 2005, relativo a una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco nel quadro della campagna di commercializzazione 2005/2006 (2), si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero a destinazione di determinati paesi terzi. |
(2) |
Conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1138/2005, un importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale. |
(3) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Per la 24a gara parziale di zucchero bianco, effettuata a norma del regolamento (CE) n. 1138/2005, l'importo massimo della restituzione all'esportazione è pari a 28,395 EUR/100 kg.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 21 aprile 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 aprile 2006.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).
(2) GU L 185 del 16.7.2005, pag. 3.
21.4.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 108/13 |
REGOLAMENTO (CE) N. 619/2006 DELLA COMMISSIONE
del 20 aprile 2006
che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell’allegato I del trattato
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all’organizzazione comune del mercato dello zucchero (1), in particolare l’articolo 27, paragrafo 5, lettera a), e paragrafo 15,
considerando quanto segue:
(1) |
L’articolo 27, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1260/2001 stabilisce che la differenza tra i prezzi praticati negli scambi internazionali per i prodotti di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettere a), c), d), f), g) e h), del regolamento stesso e i prezzi all’interno della Comunità può essere coperta da una restituzione all’esportazione qualora le merci siano esportate sotto forma di prodotti elencati nell’allegato V al suddetto regolamento. |
(2) |
Il regolamento (CE) n. 1043/2005 della Commissione, del 30 giugno 2005, recante attuazione del regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio per quanto riguarda il versamento di restituzioni all’esportazione per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell’allegato I del trattato e i criteri per stabilirne gli importi (2), indica i prodotti per i quali deve essere fissato un tasso di restituzione, da applicare qualora i prodotti siano esportati sotto forma di merci comprese nell’allegato V al regolamento (CE) n. 1260/2001. |
(3) |
Conformemente all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1043/2005, il tasso di restituzione è fissato mensilmente per 100 kg di prodotti di base. |
(4) |
L’articolo 27, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1260/2001 prevede che la restituzione concessa all’esportazione per un prodotto incorporato in una merce non può essere superiore alla restituzione applicabile a questo prodotto esportato senza essere trasformato. |
(5) |
Per le restituzioni di cui al presente regolamento si può procedere a fissazione anticipata, in quanto non è possibile prevedere sin d’ora la situazione del mercato nei prossimi mesi. |
(6) |
Gli impegni presi in materia di restituzioni applicabili all’esportazione di prodotti agricoli incorporati in merci non comprese nell’allegato I del trattato possono essere messi in pericolo qualora si stabiliscano tassi elevati per le restituzioni. Pertanto è opportuno adottare provvedimenti di salvaguardia in queste situazioni, senza tuttavia impedire la conclusione di contratti a lungo termine. La fissazione di un tasso di restituzione specifico per la definizione anticipata delle restituzioni è un provvedimento che consente di raggiungere questi obiettivi. |
(7) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 1043/2005 ed elencati all’articolo 1, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1260/2001, esportati sotto forma di merci di cui all’allegato V al regolamento (CE) n. 1260/2001, sono fissati conformemente all’allegato al presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 21 aprile 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 aprile 2006.
Per la Commissione
Günter VERHEUGEN
Vicepresidente
(1) GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 987/2005 della Commissione (GU L 167 del 29.6.2005, pag. 12).
(2) GU L 172 del 5.7.2005, pag. 24.
ALLEGATO
Tassi delle restituzioni applicabili a partire dal 21 aprile 2006 a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato (1)
Codice NC |
Denominazione |
Tassi delle restituzioni in EUR/100 kg |
|
In caso di fissazione in anticipo delle restituzioni |
Altri |
||
1701 99 10 |
Zucchero bianco |
23,40 |
23,40 |
(1) I tassi indicati nel presente allegato non si applicano alle esportazioni verso la Bulgaria, a decorrere dal 1o ottobre 2004, verso la Romania, a decorrere dal 1o dicembre 2005, e alle merci elencate nelle tabelle I e II del protocollo n. 2 dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera, del 22 luglio 1972, esportate verso la Confederazione svizzera o il Principato del Liechtenstein, a decorrere dal 1o febbraio 2005.
21.4.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 108/15 |
REGOLAMENTO (CE) N. 620/2006 DELLA COMMISSIONE
del 20 aprile 2006
relativo al rilascio di titoli per l'importazione di aglio nel trimestre dal 1o giugno al 31 agosto 2006
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1),
visto il regolamento (CE) n. 1870/2005 della Commissione, del 16 novembre 2005, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari e istituzione di un regime di titoli di importazione e certificati d'origine per l'aglio importato da paesi terzi (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
I quantitativi per i quali sono stati chiesti titoli da parte degli importatori tradizionali e dei nuovi importatori tra il 3 e il 7 aprile 2006, a norma dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1870/2005, superano i quantitativi disponibili per i prodotti originari della Cina e di tutti i paesi terzi diversi dalla Cina e dall'Argentina. |
(2) |
È pertanto opportuno stabilire in che misura possano essere soddisfatte le domande di titoli trasmesse alla Commissione entro il 18 aprile 2006 e fissare, secondo la categoria di importatori e l'origine dei prodotti, le date in cui il rilascio dei titoli deve essere sospeso, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le domande di titoli d'importazione, presentate, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1870/2005, tra il 3 e il 7 aprile 2006 e trasmesse alla Commissione entro il 18 aprile 2006, sono soddisfatte secondo le percentuali dei quantitativi richiesti indicate nell'allegato I del presente regolamento.
Articolo 2
Per la categoria di importatori e l'origine di cui trattasi, le domande di titoli d'importazione a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1870/2005 relative al trimestre che va dal 1o giugno al 31 agosto 2006 e presentate dopo il 7 aprile 2006 e prima della data indicata nell'allegato II del presente regolamento, sono respinte.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il 21 aprile 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 aprile 2006.
Per la Commissione
J. L. DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione (GU L 7 dell'11.1.2003, pag. 64).
(2) GU L 300 del 17.11.2005, pag. 19.
ALLEGATO I
Origine dei prodotti |
Percentuale di attribuzione |
||||||||
Cina |
Paesi terzi diversi da Cina e Argentina |
Argentina |
|||||||
|
13,452 % |
100 % |
X |
||||||
|
1,005 % |
— |
X |
||||||
|
ALLEGATO II
Origine dei prodotti |
Date |
||||
Cina |
Paesi terzi diversi dalla Cina e dall'Argentina |
Argentina |
|||
|
31.8.2006 |
31.8.2006 |
— |
||
|
31.8.2006 |
31.8.2006 |
— |
21.4.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 108/17 |
REGOLAMENTO (CE) N. 621/2006 DELLA COMMISSIONE
del 20 aprile 2006
relativo ai titoli d'importazione per i prodotti del settore delle carni bovine originari del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland, dello Zimbabwe e della Namibia
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1),
visto il regolamento (CE) n. 2286/2002 del Consiglio, del 10 dicembre 2002, che stabilisce il regime applicabile ai prodotti agricoli e alle merci ottenute dalla loro trasformazione, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) e che abroga il regolamento (CE) n. 1706/98 (2),
visto il regolamento (CE) n. 2247/2003 della Commissione, del 19 dicembre 2003, recante modalità d'applicazione, nel settore delle carni bovine, del regolamento (CE) n. 2286/2002 del Consiglio, che stabilisce il regime applicabile ai prodotti agricoli e alle merci ottenute dalla loro trasformazione, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) (3), in particolare l'articolo 5,
considerando quanto segue:
(1) |
L'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2247/2003 prevede la possibilità di rilasciare titoli d'importazione per i prodotti del settore delle carni bovine originari del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland, dello Zimbabwe e della Namibia. Le importazioni devono tuttavia essere effettuate nei limiti dei quantitativi stabiliti per ciascuno di detti paesi terzi esportatori. |
(2) |
Le domande di titoli presentate dal 1o al 10 aprile 2006 espresse in carni disossate, in conformità del regolamento (CE) n. 2247/2003, non eccedono, per i prodotti originari del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland, dello Zimbabwe e della Namibia, i quantitativi disponibili per questi Stati. È pertanto possibile rilasciare titoli d'importazione per i quantitativi chiesti. |
(3) |
Occorre procedere alla fissazione dei quantitativi per i quali possono essere chiesti, a decorrere dal 1o maggio 2006, titoli d'importazione nei limiti di un totale di 52 100 t. |
(4) |
Appare utile ricordare che il presente regolamento lascia impregiudicata la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali della specie bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche o di prodotti a base di carne, in provenienza da paesi terzi (4), |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli Stati membri sotto indicati rilasciano, il 21 aprile 2006, titoli d'importazione concernenti prodotti del settore delle carni bovine, espressi in carni disossate, originari di taluni Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, per i seguenti quantitativi e paesi di origine:
|
Germania:
|
|
Regno Unito:
|
Articolo 2
Conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2247/2003, nei primi dieci giorni del mese di maggio 2006 possono essere presentate domande di titoli per i seguenti quantitativi di carni bovine disossate:
Botswana: |
17 786 t, |
Kenia: |
142 t, |
Madagascar: |
7 579 t, |
Swaziland: |
3 363 t, |
Zimbabwe: |
9 100 t, |
Namibia: |
11 400 t. |
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il 21 aprile 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 aprile 2006.
Per la Commissione
J. L. DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1899/2004 della Commissione (GU L 328 del 30.10.2004, pag. 67).
(2) GU L 348 del 21.12.2002, pag. 5.
(3) GU L 333 del 20.12.2003, pag. 37. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1118/2004 (GU L 217 del 17.6.2004, pag. 10).
(4) GU L 302 del 31.12.1972, pag. 28. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36).
21.4.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 108/19 |
REGOLAMENTO (CE) N. 622/2006 DELLA COMMISSIONE
del 20 aprile 2006
che fissa le restituzioni alla produzione nel settore dei cereali
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CEE) n. 1722/93 della Commissione, del 30 giugno 1993, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1766/92 e (CEE) n. 1418/76 del Consiglio riguardo alle restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso, rispettivamente (2), stabilisce le condizioni di concessione della restituzione alla produzione. La base di calcolo è determinata all'articolo 3 del suddetto regolamento. La restituzione così calcolata, differenziata, se necessario, per la fecola di patata, deve essere fissata una volta al mese e, in caso di variazione significativa del prezzo del granturco e/o del frumento può essere modificata. |
(2) |
Alle restituzioni alla produzione fissate dal presente regolamento occorre applicare i coefficienti indicati nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 1722/93 per stabilire l'importo esatto da versare. |
(3) |
Il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La restituzione alla produzione, espressa per tonnellata di amido, di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1722/93, è fissata a:
a) |
9,74 EUR/t per l'amido di granturco, di frumento, di orzo e di avena; |
b) |
20,14 EUR/t per la fecola di patata. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 21 aprile 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 aprile 2006.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).
(2) GU L 159 dell'1.7.1993, pag. 112. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1548/2004 (GU L 280 del 31.8.2004, pag. 11).
21.4.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 108/20 |
REGOLAMENTO (CE) N. 623/2006 DELLA COMMISSIONE
del 20 aprile 2006
che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1784/2003, la differenza fra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione. |
(2) |
Le restituzioni debbono essere fissate prendendo in considerazione gli elementi di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali (2). |
(3) |
Per quanto riguarda le farine, le semole e i semolini di grano o di segala, la restituzione applicabile a questi prodotti deve essere calcolata tenendo conto della quantità di cereali necessaria per la fabbricazione dei prodotti considerati. Dette quantità sono state fissate nel regolamento (CE) n. 1501/95. |
(4) |
La situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione. |
(5) |
La restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese. Essa può essere modificata nel periodo intermedio. |
(6) |
L'applicazione di dette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei cereali e, in particolare, ai corsi o prezzi di detti prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi elencati in allegato. |
(7) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CE) n. 1784/2003, ad eccezione del malto, sono fissate agli importi di cui in allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 21 aprile 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 aprile 2006.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).
(2) GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 777/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 50).
ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 20 aprile 2006, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala
Codice prodotto |
Destinazione |
Unità di misura |
Ammontare delle restituzioni |
|||
1001 10 00 9200 |
— |
EUR/t |
— |
|||
1001 10 00 9400 |
A00 |
EUR/t |
0 |
|||
1001 90 91 9000 |
— |
EUR/t |
— |
|||
1001 90 99 9000 |
A00 |
EUR/t |
0 |
|||
1002 00 00 9000 |
A00 |
EUR/t |
0 |
|||
1003 00 10 9000 |
— |
EUR/t |
— |
|||
1003 00 90 9000 |
A00 |
EUR/t |
0 |
|||
1004 00 00 9200 |
— |
EUR/t |
— |
|||
1004 00 00 9400 |
A00 |
EUR/t |
0 |
|||
1005 10 90 9000 |
— |
EUR/t |
— |
|||
1005 90 00 9000 |
A00 |
EUR/t |
0 |
|||
1007 00 90 9000 |
— |
EUR/t |
— |
|||
1008 20 00 9000 |
— |
EUR/t |
— |
|||
1101 00 11 9000 |
— |
EUR/t |
— |
|||
1101 00 15 9100 |
C01 |
EUR/t |
6,85 |
|||
1101 00 15 9130 |
C01 |
EUR/t |
6,40 |
|||
1101 00 15 9150 |
C01 |
EUR/t |
5,90 |
|||
1101 00 15 9170 |
C01 |
EUR/t |
5,45 |
|||
1101 00 15 9180 |
C01 |
EUR/t |
5,10 |
|||
1101 00 15 9190 |
— |
EUR/t |
— |
|||
1101 00 90 9000 |
— |
EUR/t |
— |
|||
1102 10 00 9500 |
A00 |
EUR/t |
0 |
|||
1102 10 00 9700 |
A00 |
EUR/t |
0 |
|||
1102 10 00 9900 |
— |
EUR/t |
— |
|||
1103 11 10 9200 |
A00 |
EUR/t |
0 |
|||
1103 11 10 9400 |
A00 |
EUR/t |
0 |
|||
1103 11 10 9900 |
— |
EUR/t |
— |
|||
1103 11 90 9200 |
A00 |
EUR/t |
0 |
|||
1103 11 90 9800 |
— |
EUR/t |
— |
|||
NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.
|
21.4.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 108/22 |
REGOLAMENTO (CE) N. 624/2006 DELLA COMMISSIONE
del 20 aprile 2006
che fissa la restituzione massima all'esportazione d'orzo nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1058/2005
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 3, primo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
Una gara per la restituzione all'esportazione d'orzo verso alcuni paesi terzi è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1058/2005 della Commissione (2). |
(2) |
A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali (3), la Commissione può, in base alle offerte comunicate, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95. In tal caso sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta sia pari o inferiore a detta restituzione massima. |
(3) |
L'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione. |
(4) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Per le offerte comunicate dal 14 al 20 aprile 2006 nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1058/2005, la restituzione massima all'esportazione d'orzo è fissata a 5,90 EUR/t.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 21 aprile 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 aprile 2006.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).
(2) GU L 174 del 7.7.2005, pag. 12.
(3) GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 777/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 50).
21.4.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 108/23 |
REGOLAMENTO (CE) N. 625/2006 DELLA COMMISSIONE
del 20 aprile 2006
che fissa la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1059/2005
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 3, primo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
Una gara per la restituzione all'esportazione di frumento tenero verso alcuni paesi terzi è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1059/2005 della Commissione (2). |
(2) |
A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali (3), la Commissione può, in base alle offerte comunicate, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95. In tal caso sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta sia pari o inferiore a detta restituzione massima. |
(3) |
L'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione. |
(4) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Per le offerte comunicate dal 14 al 20 aprile 2006 nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1059/2005, la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero è fissata a 5,00 EUR/t.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 21 aprile 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 aprile 2006.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).
(2) GU L 174 del 7.7.2005, pag. 15.
(3) GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 777/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 50).
II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità
Commissione
21.4.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 108/24 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 18 aprile 2006
che modifica l’allegato I della decisione 2004/438/CE per quanto riguarda il latte crudo e i prodotti a base di latte crudo provenienti dal Cile e che aggiorna l’iscrizione dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia in tale allegato
[notificata con il numero C(2006) 1546]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2006/295/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (1), in particolare l'articolo 8, punti 1) e 4),
visto il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (2), in particolare l'articolo 11, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
La decisione 2004/438/CE della Commissione, del 29 aprile 2004, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria per l’introduzione nella Comunità, a fini di consumo umano, di latte trattato termicamente, prodotti a base di latte e latte crudo (3), prevede nell’allegato I un elenco di paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano l’importazione di latte crudo e di prodotti a base di latte crudo. |
(2) |
In seguito a una missione ispettiva in Cile di esperti della Commissione, i servizi veterinari competenti del Cile hanno confermato che tale paese terzo per ragioni tecniche e sanitarie non dovrebbe figurare nell’elenco di cui alla decisione 2004/438/CE per l’importazione nella Comunità di latte crudo e prodotti a base di latte crudo. |
(3) |
Occorre pertanto modificare l'iscrizione del Cile nella colonna A dell'allegato I della decisione 2004/438/CE per quanto concerne il latte crudo e i prodotti a base di latte crudo. |
(4) |
Inoltre è opportuno aggiornare una nota di tale allegato relativa all’ex Repubblica iugoslava di Macedonia. |
(5) |
È pertanto opportuno modificare l’allegato I della decisione 2004/438/CE. |
(6) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'allegato I della decisione 2004/438/CE è sostituito dall’allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione si applica a decorrere dal 21 aprile 2006.
Articolo 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 18 aprile 2006.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.
(2) GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 83. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2076/2005 della Commissione (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 83).
(3) GU L 154 del 30.4.2004, pag. 72; rettifica nella GU L 92 del 12.4.2005, pag. 47.
ALLEGATO
«ALLEGATO I
“+”: |
il paese è autorizzato |
“0”: |
il paese non è autorizzato |
Codice ISO del paese terzo |
Paese terzo |
Colonna A |
Colonna B |
Colonna C |
AD |
Andorra |
+ |
+ |
+ |
AL |
Albania |
0 |
0 |
+ |
AN |
Antille Olandesi |
0 |
0 |
+ |
AR |
Argentina |
0 |
0 |
+ |
AU |
Australia |
0 |
+ |
+ |
BG |
Bulgaria |
0 |
+ |
+ |
BR |
Brasile |
0 |
0 |
+ |
BW |
Botswana |
0 |
0 |
+ |
BY |
Bielorussia |
0 |
0 |
+ |
BZ |
Belize |
0 |
0 |
+ |
BH |
Bosnia-Erzegovina |
0 |
0 |
+ |
CA |
Canada |
+ |
+ |
+ |
CH |
Svizzera |
+ |
+ |
+ |
CL |
Cile |
0 |
+ |
+ |
CN |
Repubblica popolare cinese |
0 |
0 |
+ |
CO |
Colombia |
0 |
0 |
+ |
CR |
Costa Rica |
0 |
0 |
+ |
CU |
Cuba |
0 |
0 |
+ |
DZ |
Algeria |
0 |
0 |
+ |
ET |
Etiopia |
0 |
0 |
+ |
GL |
Groenlandia |
0 |
+ |
+ |
GT |
Guatemala |
0 |
0 |
+ |
HK |
Hong Kong |
0 |
0 |
+ |
HN |
Honduras |
0 |
0 |
+ |
HR |
Croazia |
0 |
+ |
+ |
IL |
Israele |
0 |
0 |
+ |
IN |
India |
0 |
0 |
+ |
IS |
Islanda |
+ |
+ |
+ |
KE |
Kenya |
0 |
0 |
+ |
MA |
Marocco |
0 |
0 |
+ |
MG |
Madagascar |
0 |
0 |
+ |
MK |
Ex Repubblica iugoslava di Macedonia (1) |
0 |
+ |
+ |
MR |
Mauritania |
0 |
0 |
+ |
MU |
Maurizio |
0 |
0 |
+ |
MX |
Messico |
0 |
0 |
+ |
NA |
Namibia |
0 |
0 |
+ |
NI |
Nicaragua |
0 |
0 |
+ |
NZ |
Nuova Zelanda |
+ |
+ |
+ |
PA |
Panama |
0 |
0 |
+ |
PY |
Paraguay |
0 |
0 |
+ |
RO |
Romania |
0 |
+ |
+ |
RU |
Russia |
0 |
0 |
+ |
SG |
Singapore |
0 |
0 |
+ |
SV |
El Salvador |
0 |
0 |
+ |
SZ |
Swaziland |
0 |
0 |
+ |
TH |
Thailandia |
0 |
0 |
+ |
TN |
Tunisia |
0 |
0 |
+ |
TR |
Turchia |
0 |
0 |
+ |
UA |
Ucraina |
0 |
0 |
+ |
US |
Stati Uniti d’America |
+ |
+ |
+ |
UY |
Uruguay |
0 |
0 |
+ |
ZA |
Sudafrica |
0 |
0 |
+ |
ZW |
Zimbabwe |
0 |
0 |
+ |
(1) Ex Repubblica iugoslava di Macedonia; codice provvisorio che non pregiudica in alcun modo la nomenclatura definitiva del paese che verrà concordata a conclusione dei negoziati in materia attualmente in corso presso le Nazioni Unite.»
21.4.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 108/28 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 18 aprile 2006
che modifica l’allegato I della decisione 79/542/CEE del Consiglio per quanto riguarda le importazioni di bovini dal Cile
[notificata con il numero C(2006) 1552]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2006/296/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 2004/68/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, che stabilisce norme di polizia sanitaria per le importazioni e il transito nella Comunità di determinati ungulati vivi, che modifica le direttive 90/426/CEE e 92/65/CEE e che abroga la direttiva 72/462/CEE (1), in particolare l’articolo 3, paragrafo 1, e l’articolo 7, lettera e),
considerando quanto segue:
(1) |
L’allegato I, parte 1, della decisione 79/542/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1979, che istituisce un elenco di paesi terzi o parti di paesi terzi e definisce le condizioni sanitarie, di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per l’importazione nella Comunità di taluni animali vivi e delle loro carni fresche (2), fissa un elenco di paesi terzi o parti di paesi terzi dai quali gli Stati membri sono autorizzati a importare alcuni animali vivi e le loro carni fresche. |
(2) |
Il Cile ha chiesto alla Comunità di essere inserito nell’elenco dei paesi terzi dai quali sono autorizzate le importazioni di bovini. |
(3) |
La situazione sanitaria del Cile è accettabile e tale paese è inoltre già nell’elenco per gli animali non domestici diversi dai suini. Il Cile dovrebbe dunque essere inserito nell’elenco per le importazioni di bovini nella Comunità. |
(4) |
È pertanto opportuno modificare in tal senso la decisione 79/542/CEE. |
(5) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La parte 1 dell’allegato I della decisione 79/542/CEE è sostituita dall’allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il 21 aprile 2006.
Articolo 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 18 aprile 2006.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 139 del 30.4.2004, pag. 320; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 128.
(2) GU L 146 del 14.6.1979, pag. 15. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2006/259/CE della Commissione (GU L 93 del 31.3.2006, pag. 65).
ALLEGATO
«ALLEGATO I
ANIMALI VIVI
Parte 1
ELENCO DEI PAESI TERZI E DELLE PARTI DI PAESI TERZI (1)
Paese (5) |
Codice del territorio |
Delimitazione del territorio |
Certificato veterinario |
Condizioni specifiche |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modelli |
GS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
BG — Bulgaria |
BG-0 |
Tutto il paese |
— |
|
VI |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
BG-1 |
Le province di Varna, Dobrich, Silistra, Choumen, Targovichte, Razgrad, Rousse, V.Tarnovo, Gabrovo, Pleven, Lovetch, Plovdic, Smolian, Pasardjik, il distretto di Sofia, la città di Sofia, Pernik, Kustendil, Blagoevgrad, Sliven, Starazagora, Vratza, Montana e Vidin |
BOV-X, BOV-Y, RUM, OVI-X, OVI-Y |
A |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
CA — Canada |
CA-0 |
Tutto il paese |
POR-X |
|
IVb IX |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
CA-1 |
Tutto il paese eccetto la regione della valle di Okanagan nella Columbia Britannica, delimitata come segue:
|
BOV-X, OVI-X, OVI-Y, RUM (2) |
A |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
CH — Svizzera |
CH-0 |
Tutto il paese |
BOV-X, BOV-Y OVI-X, OVI-Y, RUM |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
POR-X, POR-Y, SUI |
B |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CL — Cile |
CL-0 |
Tutto il paese |
BOV-X, OVI-X, RUM |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
POR-X, SUI |
B |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GL — Groenlandia |
GL-0 |
Tutto il paese |
OVI-X, RUM |
|
V |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
HR — Croazia |
HR-0 |
Tutto il paese |
BOV-X, BOV-Y, RUM, OVI-X, OVI-Y |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
IS — Islanda |
IS-0 |
Tutto il paese |
BOV-X, BOV-Y, RUM, OVI-X, OVI-Y |
|
I |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
POR-X, POR-Y |
B |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MK — Ex Repubblica iugoslava di Macedonia (4) |
MK-0 |
Tutto il paese |
|
|
X |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
NZ — Nuova Zelanda |
NZ-0 |
Tutto il paese |
BOV-X, BOV-Y, RUM, POR-X, POR-Y, OVI-X, OVI-Y |
|
I |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
PM — St Pierre e Miquelon |
PM-0 |
Tutto il paese |
BOV-X, BOV-Y, RUM, OVI-X, OVI-Y, CAM |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
RO — Romania |
RO-0 |
Tutto il paese |
BOV-X, BOV-Y, RUM, OVI-X, OVI-Y |
|
V |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
XM — Montenegro (3) |
XM-0 |
Intero territorio doganale (5) |
|
|
X |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
XS — Serbia (3) |
XS-0 |
Intero territorio doganale (5) |
|
|
X |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Condizioni specifiche (cfr. le note di ciascun certificato)
|
(1) Fatte salve prescrizioni specifiche in materia di certificazione contemplate da eventuali accordi pertinenti tra la Comunità e i paesi terzi.
(2) Esclusivamente per animali vivi non appartenenti alla specie Cervidae.
(3) Escluso il Kosovo, quale definito dalla risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999.
(4) Ex Repubblica iugoslava di Macedonia, codice provvisorio che non pregiudica la denominazione definitiva del paese da attribuire in seguito alla conclusione dei negoziati in corso presso le Nazioni Unite.
(5) Serbia e Montenegro sono repubbliche con amministrazioni doganali distinte, che formano un’unione di Stati e figurano perciò separatamente nell’elenco.
Condizioni specifiche (cfr. le note di ciascun certificato)
“I” |
: |
territorio in cui la presenza di BSE nel bestiame indigeno è considerata estremamente improbabile ai fini dell’esportazione nella Comunità europea di animali certificati conformemente ai modelli di certificato BOV-X e BOV-Y. |
“II” |
: |
territorio riconosciuto ufficialmente indenne da tubercolosi ai fini dell’esportazione nella Comunità europea di animali certificati conformemente al modello di certificato BOV-X. |
“III” |
: |
territorio riconosciuto ufficialmente indenne da brucellosi ai fini dell’esportazione nella Comunità europea di animali certificati conformemente al modello di certificato BOV-X. |
“IVa” |
: |
territorio riconosciuto ufficialmente indenne da leucosi bovina enzootica ai fini dell’esportazione nella Comunità europea di animali certificati conformemente al modello di certificato BOV-X. |
“IVb” |
: |
territorio con aziende autorizzate, riconosciuto ufficialmente indenne da leucosi bovina enzootica ai fini dell’esportazione nella Comunità europea di animali certificati conformemente al modello di certificato BOV-X. |
“V” |
: |
territorio riconosciuto ufficialmente indenne da brucellosi ai fini dell’esportazione nella Comunità europea di animali certificati conformemente al modello di certificato OVI-X. |
“VI” |
: |
limitazioni geografiche: |
“VII” |
: |
territorio riconosciuto ufficialmente indenne da tubercolosi ai fini dell’esportazione nella Comunità europea di animali certificati conformemente al modello di certificato RUM. |
“VIII” |
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territorio riconosciuto ufficialmente indenne da brucellosi ai fini dell’esportazione nella Comunità europea di animali certificati conformemente al modello di certificato RUM. |
“IX” |
: |
territorio riconosciuto ufficialmente indenne dalla malattia di Aujeszky ai fini dell’esportazione nella Comunità europea di animali certificati conformemente al modello di certificato POR-X. |
“X” |
: |
solo fino al 31 dicembre 2006 per il transito attraverso il territorio di animali destinati direttamente alla macellazione provenienti dalla Bulgaria o dalla Romania e destinati a uno Stato membro in automezzi sui quali è stato apposto un sigillo numerato progressivamente. Il numero del sigillo deve essere iscritto nel certificato sanitario e il sigillo deve essere intatto all’arrivo al posto di ispezione frontaliero designato di ingresso nella Comunità e registrato in TRACES. Al punto di uscita dalla Bulgaria o dalla Romania, prima del transito attraverso un paese terzo, sul certificato deve essere apposto dalle autorità veterinarie competenti un timbro recante la dicitura: “SOLO PER IL TRANSITO ATTRAVERSO L’EX REPUBBLICA IUGOSLAVA DI MACEDONIA/IL MONTENEGRO/LA SERBIA (cancellare il paese non pertinente) DALLA BULGARIA/DALLA ROMANIA (cancellare il paese non pertinente) VERSO L’UE”.» |
21.4.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 108/31 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 20 aprile 2006
che modifica la decisione 2006/274/CE e stabilisce misure protettive contro la peste suina classica in Germania
[notificata con il numero C(2006) 1652]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2006/297/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l’articolo 10, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
In Germania si sono manifestati focolai di peste suina classica. |
(2) |
La decisione 2006/274/CE della Commissione, del 6 aprile 2006, relativa a misure protettive contro la peste suina classica in Germania e che abroga la decisione 2006/254/CE (2) è stata adottata al fine di mantenere ed estendere i provvedimenti presi dalla Germania in conformità della direttiva 2001/89/CE del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa a misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica (3). In particolare, dato il rischio per la salute degli animali connesso con il commercio di suini vivi, il trasporto di suini da e verso aziende situate nelle zone di cui all’allegato I di tale direttiva è stato sottoposto a regole più rigorose di quelle previste dalla direttiva 2001/89/CE. |
(3) |
Secondo le informazioni fornite dalla Germania, il benessere degli animali risulta compromesso quando i suini sono tenuti in certe aziende situate nelle zone di sorveglianza nelle quali viene mantenuto il divieto di trasportare suini. |
(4) |
È dunque opportuno che le autorità tedesche possano autorizzare lo spostamento di suini dalle aziende situate in una zona di sorveglianza alle condizioni di cui alla direttiva 2001/89/CE ed alla decisione 2002/106/CE della Commissione, del 1o febbraio 2002, recante approvazione di un manuale di diagnostica che stabilisce procedure diagnostiche, metodi per il prelievo di campioni e criteri per la valutazione degli esami di laboratorio ai fini della conferma della peste suina classica (4). |
(5) |
La decisione 2006/274/CE va pertanto modificata di conseguenza. |
(6) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione 2006/274/CE è modificata come segue:
Nell’articolo 2 viene aggiunto il seguente paragrafo 3:
«3. In deroga al paragrafo 1, lettera a), l’autorità competente può autorizzare il trasporto diretto di suini da un’azienda situata in una zona di sorveglianza ad un’azienda designata in cui non si trova nessun suino e situata nella medesima zona di sorveglianza, purché:
— |
tale spostamento abbia luogo conformemente alle condizioni stabilite nell’articolo 11, paragrafo 1, lettera f), e paragrafo 2, della direttiva 2001/89/CE; |
— |
gli esami di cui al capitolo IV, parte D, punto 2, dell’allegato della decisione 2002/106/CE siano stati completati con esito negativo nell’azienda dalla quale i suini vengono spostati. |
Le autorità tedesche registrano gli spostamenti di cui sopra e ne informano immediatamente la Commissione in sede di comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.».
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 20 aprile 2006.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 315 del 19.11.2002, pag. 14).
(2) GU L 99 del 7.4.2006, pag. 36.
(3) GU L 316 dell’1.12.2001, pag. 5. Direttiva modificata dall’Atto di adesione del 2003.
(4) GU L 39 del 9.2.2002, pag. 71. Direttiva modificata dalla decisione 2003/859/CE della Commissione (GU L 324 dell’11.12.2003, pag. 55).