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Document 32015R0983

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/983 della Commissione, del 24 giugno 2015, sulla procedura di rilascio della tessera professionale europea e sull'applicazione del meccanismo di allerta ai sensi della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 159 del 25.6.2015, p. 27–42 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/09/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/983/oj

25.6.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 159/27


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/983 DELLA COMMISSIONE

del 24 giugno 2015

sulla procedura di rilascio della tessera professionale europea e sull'applicazione del meccanismo di allerta ai sensi della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (1), in particolare l'articolo 4 bis, paragrafo 7, l'articolo 4 ter, paragrafo 4, l'articolo 4 sexies, paragrafo 7, e l'articolo 56 bis, paragrafo 8,

sentito il garante europeo della protezione dei dati,

considerando quanto segue:

(1)

La procedura di rilascio della tessera professionale europea e l'applicazione del meccanismo di allerta di cui alla direttiva 2005/36/CE devono utilizzare come supporto il sistema di informazione del mercato interno (IMI) istituito dal regolamento (UE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (2). È quindi opportuno riunire in un unico atto di esecuzione le disposizioni sulla procedura di rilascio della tessera professionale europea e sull'applicazione del meccanismo di allerta.

(2)

Con la partecipazione delle parti interessate e degli Stati membri, la Commissione ha effettuato una valutazione sull'opportunità di introdurre la tessera professionale europea per medici, infermieri, farmacisti, fisioterapisti, guide alpine, agenti immobiliari e ingegneri, giungendo alla conclusione che la tessera professionale europea dovrebbe essere introdotta per cinque professioni (infermiere, farmacista, fisioterapista, guida alpina e agente immobiliare). Per le professioni selezionate sussistono le condizioni previste all'articolo 4 bis, paragrafo 7, della direttiva 2005/36/CE, relative alla mobilità attuale e potenziale, all'esistenza di una regolamentazione della professione negli Stati membri e all'interesse manifestato dalle parti interessate. Sull'introduzione della tessera professionale europea per medici, ingegneri, infermieri specializzati e farmacisti specializzati è necessaria una valutazione più approfondita in relazione alla sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 4 bis, paragrafo 7, della direttiva 2005/36/CE.

(3)

Ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (UE) n. 1024/2012, lo strumento online di cui all'articolo 4 ter, paragrafo 1, della direttiva 2005/36/CE dovrebbe essere separato dal sistema IMI e non dovrebbe consentire l'accesso di soggetti esterni al sistema IMI. È pertanto necessario fissare norme di dettaglio sulla procedura di presentazione della domanda di tessera professionale europea mediante lo strumento online e norme sul ricevimento nel sistema IMI delle domande di tessera professionale europea da parte delle autorità competenti.

(4)

Per assicurare la trasparenza degli obblighi è anche importante specificare le condizioni per la richiesta ai richiedenti di documenti giustificativi e informazioni nel quadro della procedura di rilascio della tessera professionale europea, tenendo conto dei documenti che possono essere richiesti dalle autorità competenti dello Stato membro ospitante ai sensi dell'articolo 7, dell'articolo 50, paragrafo 1, e dell'allegato VII della direttiva 2005/36/CE. È pertanto necessario stabilire l'elenco dei documenti e delle informazioni, compresi i documenti che devono essere rilasciati direttamente dalle autorità competenti dello Stato membro di origine, le modalità di verifica dell'autenticità e della validità dei documenti da parte dell'autorità competente dello Stato membro di origine e le condizioni per richiedere le copie certificate e le traduzioni. Per agevolare il trattamento della domanda di tessera professionale europea, è opportuno definire i ruoli rispettivi di tutti i soggetti coinvolti nella procedura di rilascio della tessera professionale europea, ossia i richiedenti, le autorità competenti dello Stato membro di origine e di quello ospitante, comprese le autorità competenti incaricate dell'assegnazione delle domande di tessera professionale europea.

(5)

A norma dell'articolo 4 ter, paragrafo 1, della direttiva 2005/36/CE, lo Stato membro di origine può anche consentire la presentazione della domanda per iscritto. È quindi necessario precisare le modalità che l'autorità competente dello Stato membro di origine dovrebbe prevedere per il trattamento delle domande scritte.

(6)

Per assicurare che l'iter all'interno del sistema IMI non sia perturbato o alterato e che il trattamento della domanda non subisca ritardi, è necessario chiarire la procedura di pagamento in relazione al trattamento della domanda di tessera professionale europea. È pertanto opportuno prevedere che il richiedente effettui il pagamento alle autorità competenti dello Stato membro di origine e/o dello Stato membro ospitante separatamente e solo su richiesta delle autorità competenti interessate.

(7)

Per consentire al richiedente di ricevere un documento comprovante l'esito della procedura di rilascio della tessera professionale europea, è necessario specificare il formato del documento che il richiedente potrà generare tramite lo strumento online di cui all'articolo 4 ter, paragrafo 1, della direttiva 2005/36/CE e prevedere meccanismi che garantiscano che il documento elettronico è stato rilasciato dall'autorità competente interessata e che ne impediscano la modifica da parte di soggetti estranei. Per garantire che la tessera professionale europea non sia confusa con documenti che autorizzano automaticamente all'esercizio della professione nello Stato membro ospitante in caso di stabilimento, è opportuno prevedere l'inserimento di una clausola di esonero dalla responsabilità in tal senso nel documento della tessera professionale europea.

(8)

La procedura di rilascio della tessera professionale europea può portare all'adozione di diversi tipi di decisioni da parte dell'autorità competente dello Stato membro di origine o dello Stato membro ospitante. È pertanto necessario definire i possibili esiti della procedura di rilascio della tessera professionale europea e precisare, se del caso, le informazioni da inserire nel documento elettronico che attesta l'esito della procedura di rilascio della tessera professionale europea.

(9)

Per facilitare il compito dell'autorità competente dello Stato membro ospitante e per assicurare che la verifica della tessera professionale europea da parte di terzi interessati sia semplice e facile, è opportuno creare un sistema centralizzato online di verifica dell'autenticità e della validità della tessera da parte dei terzi interessati che non hanno accesso al sistema IMI. Il sistema di verifica dovrebbe essere distinto dallo strumento online di cui all'articolo 4 ter, paragrafo 1, della direttiva 2005/36/CE. La verifica della tessera professionale europea non dovrebbe consentire ai terzi interessati l'accesso al sistema IMI.

(10)

Per garantire la protezione dei dati in relazione all'applicazione del meccanismo di allerta, è necessario precisare il ruolo delle autorità competenti che trattano i messaggi di allerta in entrata e in uscita e le funzionalità del sistema IMI per il ritiro, la modifica e la chiusura dei messaggi di allerta e per garantire la sicurezza del trattamento dei dati.

(11)

Per facilitare la restrizione dell'accesso ai dati personali alle sole autorità che devono essere informate, gli Stati membri dovrebbero designare le autorità incaricate del coordinamento dei messaggi di allerta in entrata. Gli Stati membri dovrebbero autorizzare l'accesso al meccanismo di allerta unicamente alle autorità direttamente interessate al messaggio di allerta. Per assicurare che i messaggi di allerta siano inviati solo in caso di necessità, gli Stati membri dovrebbero poter designare le autorità incaricate del coordinamento dei messaggi di allerta in uscita.

(12)

Il trattamento dei dati personali in applicazione del presente regolamento è disciplinato dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3), dalla direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e dal regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (5).

(13)

Le disposizioni del presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il riconoscimento delle qualifiche professionali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

OGGETTO E PROCEDURA DI RILASCIO DELLA TESSERA PROFESSIONALE EUROPEA

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento disciplina la procedura di rilascio della tessera professionale europea ai sensi degli articoli da 4 bis a 4 sexies della direttiva 2005/36/CE per le professioni di cui all'allegato I del presente regolamento e l'applicazione del meccanismo di allerta di cui all'articolo 56 bis della stessa direttiva.

Articolo 2

Autorità competenti partecipanti alla procedura di rilascio della tessera professionale europea

1.   Gli Stati membri designano le autorità competenti responsabili delle domande di tessera professionale europea presentate per le professioni di cui all'allegato I su tutto il loro territorio o, se del caso, su parti di esso.

Ai fini dell'attuazione dell'articolo 7, ciascuno Stato membro incarica una o più autorità competenti dell'assegnazione delle domande di tessera professionale europea all'autorità competente in materia sul suo territorio.

2.   Entro il 18 gennaio 2016 gli Stati membri registrano nel sistema di informazione del mercato interno (IMI), istituito dal regolamento (UE) n. 1024/2012, almeno un'autorità competente per ciascuna delle professioni di cui all'allegato I del presente regolamento e almeno un'autorità competente incaricata dell'assegnazione delle domande di tessera professionale europea nel loro territorio.

3.   La stessa autorità può essere designata come autorità competente responsabile delle domande di tessera professionale europea e come autorità competente incaricata dell'assegnazione delle domande di tessera professionale europea.

Articolo 3

Presentazione online della domanda di tessera professionale europea

1.   Il richiedente crea un conto personale securizzato nello strumento online di cui all'articolo 4 ter, paragrafo 1, della direttiva 2005/36/CE per la presentazione online della domanda di tessera professionale europea. Lo strumento online fornisce informazioni riguardanti la finalità, la portata e la natura del trattamento dei dati, nonché informazioni sui diritti del richiedente in quanto soggetto interessato. Lo strumento online chiede l'assenso esplicito del richiedente al trattamento dei dati personali tramite il sistema di informazione del mercato interno (IMI).

2.   Lo strumento online di cui all'articolo 4 ter, paragrafo 1, della direttiva 2005/36/CE consente al richiedente di inserire tutte le informazioni necessarie per la domanda di tessera professionale europea previste all'articolo 4 del presente regolamento, di caricare le copie dei documenti richiesti per il rilascio della tessera professionale europea a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, del presente regolamento e di ricevere informazioni sull'iter della sua domanda, anche in relazione ai pagamenti da effettuare.

3.   Lo strumento online consente inoltre al richiedente di trasmettere ulteriori informazioni o documenti e di chiedere la rettifica, la cancellazione o il blocco dei propri dati personali contenuti nel fascicolo IMI online.

Articolo 4

Informazioni da allegare alla domanda di tessera professionale europea

Nella domanda di tessera professionale europea il richiedente fornisce le seguenti informazioni:

a)

l'identità del richiedente;

b)

la professione in oggetto;

c)

lo Stato membro in cui il richiedente intende stabilirsi per esercitare le attività in questione, ovvero gli Stati membri in cui il richiedente intende prestare servizi su base temporanea e occasionale;

d)

lo Stato membro in cui il richiedente è legalmente stabilito per esercitare le attività in questione al momento della presentazione della domanda;

e)

lo scopo per il quale intende esercitare l'attività professionale:

i)

stabilimento

ii)

prestazione di servizi su base temporanea e occasionale;

f)

scelta di uno dei seguenti regimi:

i)

in caso di stabilimento, scelta di uno dei seguenti regimi:

riconoscimento automatico ai sensi del titolo III, capo III, della direttiva 2005/36/CE;

regime generale di riconoscimento ai sensi del titolo III, capo I, della direttiva 2005/36/CE;

ii)

in caso di prestazione di servizi su base temporanea e occasionale, scelta di uno dei seguenti regimi:

libera prestazione di servizi con verifica preliminare delle qualifiche ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2005/36/CE;

libera prestazione di servizi senza verifica preliminare delle qualifiche ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2005/36/CE;

g)

altre informazioni specifiche sul regime di cui alla lettera f).

Ai fini della lettera d) del primo comma, il richiedente, se al momento della presentazione della domanda non è legalmente stabilito, indica lo Stato membro in cui ha ottenuto le qualifiche professionali richieste. Qualora abbia conseguito qualifiche professionali in più di uno Stato membro, il richiedente sceglie lo Stato membro a cui presentare la domanda di tessera professionale europea tra gli Stati membri che hanno rilasciato le qualifiche.

Ai fini della lettera f) del primo comma, se il richiedente non ha indicato il regime corretto, entro una settimana dal ricevimento della domanda di tessera professionale europea l'autorità competente dello Stato membro di origine indica al richiedente di ripresentare la domanda nel quadro del regime applicabile. Se del caso, l'autorità competente dello Stato membro di origine consulta previamente l'autorità competente dello Stato membro ospitante.

Articolo 5

Dati contenuti nella domanda di tessera professionale europea

I dati identificativi del richiedente e i documenti di cui all'articolo 10, paragrafo 1, sono conservati nel fascicolo IMI del richiedente. I dati sono riutilizzabili per le domande successive, purché il richiedente dia il consenso al riutilizzo e i dati siano ancora validi.

Articolo 6

Trasferimento delle domande di tessera professionale europea all'autorità competente dello Stato membro di origine

1.   Lo strumento online di cui all'articolo 4 ter, paragrafo 1, della direttiva 2005/36/CE trasferisce in modo sicuro al sistema IMI la domanda di tessera professionale europea ai fini del trattamento da parte dell'autorità competente nello Stato membro di origine di cui al paragrafo 2 o 3 del presente articolo.

2.   Se il richiedente è legalmente stabilito in uno Stato membro al momento della domanda, il sistema IMI trasmette la domanda di tessera professionale europea all'autorità competente nello Stato membro in cui il richiedente è stabilito legalmente.

L'autorità competente dello Stato membro di origine verifica che il richiedente sia legalmente stabilito nello Stato membro e certifica lo stabilimento legale nel fascicolo IMI. Carica inoltre nel fascicolo qualsiasi prova pertinente dello stabilimento legale del richiedente o aggiunge un riferimento al registro nazionale pertinente.

Se non è in grado di confermare lo stabilimento legale del richiedente nel suo territorio in un qualsiasi altro modo, l'autorità competente dello Stato membro di origine chiede al richiedente un documento attestante il suo stabilimento legale entro una settimana dalla data di ricevimento della domanda di tessera professionale europea come previsto all'articolo 4 ter, paragrafo 3, della direttiva 2005/36/CE. L'autorità competente dello Stato membro di origine considera tali documenti come mancanti ai sensi dell'articolo 4 ter, paragrafo 3, e dell'articolo 4 quater, paragrafo 1, o dell'articolo 4 quinquies, paragrafo 1, della direttiva 2005/36/CE.

3.   Nei casi di cui all'articolo 4, secondo comma, del presente regolamento, l'IMI trasferisce la domanda di tessera professionale europea all'autorità competente dello Stato membro che ha rilasciato il titolo di qualifica professionale richiesta.

4.   Nel corso della procedura di rilascio della tessera professionale europea le autorità competenti degli altri Stati membri che hanno rilasciato titoli di qualifica professionale collaborano e rispondono alle richieste di informazioni presentate dall'autorità competente dello Stato membro di origine o dall'autorità competente dello Stato membro ospitante relativamente alla domanda di tessera professionale.

Articolo 7

Ruolo delle autorità competenti incaricate dell'assegnazione delle domande di tessera professionale europea

1.   Nei casi in cui lo Stato membro incarichi più di un'autorità competente della gestione delle domande di tessera professionale europea per una determinata professione nel suo territorio o in parte di esso, l'autorità competente incaricata dell'assegnazione delle domande assicura che la domanda sia trasmessa senza indebito ritardo all'autorità competente incaricata nel territorio dello Stato membro.

2.   Se il richiedente presenta la domanda ad uno Stato membro diverso dallo Stato membro di origine ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2 o 3, l'autorità competente incaricata dell'assegnazione delle domande di tessera professionale europea presentate nello Stato membro che ha ricevuto la domanda può rifiutare di trattare la domanda entro una settimana dal ricevimento della stessa, informandone debitamente il richiedente.

Articolo 8

Trattamento delle domande scritte da parte delle autorità competenti dello Stato membro di origine

1.   Lo Stato membro che consente la presentazione per iscritto della domanda di tessera professionale europea e che alla data di ricevimento della domanda presentata per iscritto stabilisce che non è di sua competenza trattarla a norma dell'articolo 6, paragrafo 2 o 3, può rifiutare di esaminare la domanda e ne informa il richiedente entro una settimana dalla data di ricevimento della domanda.

2.   In caso di presentazione per iscritto della domanda di tessera professionale europea l'autorità competente dello Stato membro di origine compila la domanda di tessera professionale europea nello strumento online di cui all'articolo 4 ter, paragrafo 1, della direttiva 2005/36/CE per conto del richiedente sulla base della domanda scritta presentata dal richiedente.

3.   L'autorità competente dello Stato membro di origine informa il richiedente sull'iter del trattamento della domanda di tessera professionale europea presentata per iscritto, compresi i promemoria di cui all'articolo 4 sexies, paragrafo 5, della direttiva 2005/36/CE o qualsiasi altra informazione pertinente esterna al sistema IMI, secondo le procedure amministrative nazionali. Essa invia al richiedente il documento attestante l'esito della procedura di rilascio della tessera professionale europea di cui all'articolo 21 del presente regolamento immediatamente dopo la chiusura della procedura.

Articolo 9

Procedura di pagamento

1.   Se l'autorità competente dello Stato membro di origine impone il pagamento di diritti per il trattamento delle domande di tessera professionale europea, entro una settimana dal ricevimento della domanda comunica al richiedente tramite lo strumento online di cui all'articolo 4 ter, paragrafo 1, della direttiva 2005/36/CE l'importo da pagare, il mezzo di pagamento, i riferimenti da menzionare e la prova di pagamento richiesta, e fissa un termine di pagamento ragionevole.

2.   Se l'autorità competente dello Stato membro ospitante impone il pagamento di diritti per il trattamento della domanda di tessera professionale europea, comunica le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo al richiedente tramite lo strumento online di cui all'articolo 4 ter, paragrafo 1 della direttiva 2005/36/CE non appena la domanda è stata trasmessa dall'autorità competente dello Stato membro di origine e fissa un termine di pagamento ragionevole.

Articolo 10

Documenti richiesti per il rilascio della tessera professionale europea

1.   Le autorità competenti degli Stati membri possono richiedere i seguenti documenti solo per il rilascio della tessera professionale europea ai fini dello stabilimento:

a)

in caso di riconoscimento automatico di cui al titolo III, capo III, della direttiva 2005/36/CE, i documenti di cui all'allegato II, parte A, punto 1, del presente regolamento;

b)

in caso di sistema generale di riconoscimento di cui al titolo III, capo I, della direttiva 2005/36/CE, i documenti di cui all'allegato II, parte A, punto 2, del presente regolamento.

Le autorità competenti degli Stati membri possono richiedere i documenti elencati nell'allegato II, parte B, solo per il rilascio della tessera professionale europea per la prestazione di servizi su base temporanea e occasionale.

Il richiedente è tenuto a presentare i documenti di cui all'allegato II, parte A, punto 1, lettera d), e punto 2, lettera g) nonché parte B, lettere a), c) e d), solo se richiesti dall'autorità competente dello Stato membro ospitante.

2.   Gli Stati membri specificano i documenti richiesti per il rilascio della tessera professionale europea e ne danno comunicazione agli altri Stati membri mediante il sistema IMI.

3.   I documenti richiesti conformemente ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo sono considerati documenti mancanti a norma dell'articolo 4 ter, paragrafo 3, e dell'articolo 4 quater, paragrafo 1, o dell'articolo 4 quinquies, paragrafo 1, della direttiva 2005/36/CE.

Articolo 11

Trattamento di documenti emessi dalle autorità competenti dello Stato membro di origine

1.   Se l'autorità competente dello Stato membro di origine è incaricata, ai sensi della normativa nazionale, dell'emissione di uno dei documenti richiesti per il rilascio della tessera professionale europea a norma dell'articolo 10, carica direttamente i documenti nel sistema IMI.

2.   In deroga all'articolo 10, paragrafo 3, del presente regolamento, l'autorità competente dello Stato membro di origine non considera i documenti di cui al paragrafo 1 del presente articolo mancanti ai sensi dell'articolo 4 ter, paragrafo 3, e dell'articolo 4 quater, paragrafo 1, o dell'articolo 4 quinquies, paragrafo 1, della direttiva 2005/36/CE se tali documenti non sono stati caricati nell'IMI conformemente al paragrafo 1.

3.   Lo strumento online di cui all'articolo 4 ter, paragrafo 1, della direttiva 2005/36/CE consente al richiedente di caricare copie dei documenti giustificativi richiesti emessi dalle autorità competenti dello Stato membro di origine.

Articolo 12

Trattamento dei documenti non rilasciati dall'autorità competente dello Stato membro di origine

1.   In deroga all'articolo 10, paragrafo 3, del presente regolamento, se il richiedente omette di allegare alla domanda di tessera professionale europea i documenti di cui all'allegato II, parte A, punto 2, lettere c) e d), o parte B, lettera d), del presente regolamento, l'autorità competente dello Stato membro di origine non considera detti documenti mancanti ai sensi dell'articolo 4 ter, paragrafo 3, e dell'articolo 4 quinquies, paragrafo 1, della direttiva 2005/36/CE.

2.   L'autorità competente dello Stato membro ospitante può chiedere la presentazione dei documenti di cui al paragrafo 1 direttamente al richiedente o allo Stato membro di origine ai sensi dell'articolo 4 quinquies, paragrafo 3, della direttiva 2005/36/CE.

3.   Se il richiedente omette di presentare i documenti richiesti dallo Stato membro ospitante di cui al paragrafo 2, l'autorità competente decide se rilasciare la tessera professionale europea sulla base delle informazioni di cui dispone.

Articolo 13

Documenti comprovanti la conoscenza delle lingue

1.   Lo strumento online di cui all'articolo 4 ter, paragrafo 1, della direttiva 2005/36/CE consente al richiedente di presentare documenti comprovanti la conoscenza della lingua, che possono essere richiesti dallo Stato membro ospitante a norma dell'articolo 53 della stessa direttiva dopo il rilascio della tessera professionale europea.

2.   I documenti comprovanti la conoscenza delle lingue non rientrano tra i documenti richiesti per il rilascio della tessera professionale europea.

3.   L'autorità competente dello Stato membro ospitante non può rifiutare il rilascio della tessera professionale europea in ragione della mancanza del documento comprovante la conoscenza delle lingue di cui all'articolo 53 della direttiva 2005/36/CE.

Articolo 14

Verifica dell'autenticità e della validità dei documenti richiesti per il rilascio della tessera professionale europea

1.   Quando un documento richiesto per il rilascio della tessera professionale europea di cui all'articolo 10 è stato rilasciato dall'autorità competente dello Stato membro di origine, questa certifica nel fascicolo IMI che il documento è valido e autentico.

2.   Quando il documento è stato rilasciato da un altro organismo nazionale dello Stato membro di origine, in caso di dubbi debitamente giustificati, l'autorità competente dello Stato membro di origine chiede al competente organismo nazionale di confermare la validità e l'autenticità del documento. Dopo aver ricevuto la conferma, essa certifica nel sistema IMI che il documento è valido e autentico.

3.   Se il documento è stato rilasciato da un altro Stato membro, l'autorità competente dello Stato membro di origine contatta, tramite il sistema IMI, l'autorità competente dell'altro Stato membro responsabile delle domande di tessera professionale europea (o altro organismo nazionale competente registrato nel sistema IMI) per verificare la validità e l'autenticità del documento. Dopo il completamento della verifica essa certifica nel sistema IMI che l'autorità competente dell'altro Stato membro ha confermato che il documento è valido e autentico.

Nei casi di cui al primo comma le autorità competenti dell'altro Stato membro responsabili delle domande di tessera professionale europea (o altri organismi nazionali competenti registrati nel sistema IMI) cooperano e rispondono immediatamente a tutte le richieste di informazioni delle autorità competenti dello Stato membro di origine.

4.   Prima di certificare l'autenticità e la validità del documento rilasciato e caricato nel sistema IMI ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, del presente regolamento, l'autorità competente dello Stato membro di origine descrive il contenuto di ogni documento nei campi prestrutturati del sistema IMI. Se del caso, l'autorità competente dello Stato membro di origine garantisce l'esattezza delle informazioni che descrivono i documenti presentati dal richiedente tramite lo strumento online di cui all'articolo 4 ter, paragrafo 1, della direttiva 2005/36/CE.

Articolo 15

Condizioni per la richiesta di copie certificate

1.   L'autorità competente dello Stato membro di origine informa il richiedente entro i termini di cui agli articoli 4 quater, paragrafo 1, e 4 quinquies, paragrafo 1, della direttiva 2005/36/CE della necessità di presentare una copia certificata solo in caso di mancata conferma della validità e autenticità del documento da parte dell'organismo competente dello Stato membro di origine o dell'autorità competente o di un organismo nazionale pertinente di un altro Stato membro a seguito della procedura di verifica di cui all'articolo 14 del presente regolamento e quando le copie certificate sono richieste dallo Stato membro ospitante ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo.

Nei casi di cui all'articolo 6, paragrafo 2, terzo comma, del presente regolamento e in caso di dubbi debitamente giustificati, l'autorità competente dello Stato membro di origine può richiedere al richiedente di presentare copia certificata del titolo attestante il suo stabilimento legale entro i termini previsti dall'articolo 4 quater, paragrafo 1, e dall'articolo 4 quinquies, paragrafo 1, della direttiva 2005/36/CE.

2.   Gli Stati membri specificano nel sistema IMI i documenti per i quali il richiedente è tenuto a presentare copie certificate ai sensi del paragrafo 1 e comunicano tali informazioni agli altri Stati membri mediante il sistema IMI.

3.   I paragrafi 1 e 2 del presente articolo lasciano impregiudicato il diritto delle autorità competenti dello Stato membro ospitante di chiedere informazioni supplementari o la presentazione di una copia certificata da parte dell'autorità competente dello Stato membro di origine in caso di dubbi debitamente giustificati, ai sensi dell'articolo 4 quinquies, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2005/36/CE.

4.   In caso di dubbi debitamente giustificati, l'autorità competente dello Stato membro ospitante può chiedere al richiedente di presentare una copia certificata, stabilendo un termine ragionevole per la presentazione di quest'ultima.

Articolo 16

Trattamento delle copie certificate

1.   Gli Stati membri specificano nel sistema IMI i tipi di copie certificate accettate nel loro territorio ai sensi delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative nazionali e comunicano tali informazioni agli altri Stati membri mediante il sistema IMI.

2.   Le autorità competenti degli Stati membri accettano le copie certificate rilasciate in un altro Stato membro a norma delle disposizioni giuridiche, regolamentari o amministrative di tale Stato membro.

3.   In caso di dubbi debitamente giustificati concernenti la validità e l'autenticità di una copia certificata da un altro Stato membro, le autorità competenti inviano tramite il sistema IMI una richiesta di informazioni supplementari alle pertinenti autorità competenti dell'altro Stato membro. Le autorità competenti degli altri Stati membri collaborano e rispondono senza indebito ritardo.

4.   Una volta ricevuta la copia certificata dal richiedente, l'autorità competente carica la versione elettronica del documento certificato nel fascicolo IMI e ne certifica l'autenticità.

5.   Il richiedente può presentare l'originale del documento invece della copia certificata all'autorità competente dello Stato membro di origine, che attesta quindi nel fascicolo IMI l'autenticità della copia elettronica del documento originale.

6.   La mancata presentazione da parte del richiedente della copia certificata del documento richiesto entro il termine di cui all'articolo 4 quinquies, paragrafo 1, della direttiva 2005/36/CE non interrompe i termini per il trasferimento della domanda alle autorità competenti dello Stato membro ospitante. Fino al ricevimento della copia certificata e al suo caricamento da parte dell'autorità competente dello Stato membro di origine il documento viene contrassegnato nel sistema IMI come in attesa di conferma dell'autenticità e della validità.

7.   Se il richiedente non presenta la copia certificata del documento richiesto entro il termine di cui all'articolo 4 quater, paragrafo 1, della direttiva 2005/36/CE, l'autorità competente dello Stato membro di origine può rifiutare il rilascio della tessera professionale europea per la prestazione su base temporanea e occasionale di servizi diversi da quelli previsti all'articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2005/36/CE.

8.   Se l'autorità competente dello Stato membro ospitante non riceve una copia certificata del documento richiesto dall'autorità competente dello Stato membro di origine o dal richiedente, essa può prendere una decisione in base alle informazioni disponibili entro i termini di cui ai paragrafi 2 e 3 e all'articolo 4 quinquies, paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 2005/36/CE.

Articolo 17

Richiesta di traduzione da parte delle autorità competenti dello Stato membro di origine

1.   Le autorità competenti dello Stato membro di origine possono chiedere la traduzione ordinaria o certificata dei seguenti documenti giustificativi da allegare alla domanda di tessera professionale europea solo su specifica richiesta dell'autorità competente dello Stato membro ospitante a norma dell'articolo 18, paragrafo 1:

a)

la prova della nazionalità del richiedente;

b)

i titoli di formazione di cui all'allegato II, parte A, punto 1, lettera b), rilasciati nello Stato membro di origine;

c)

i certificati di cui all'allegato II, parte A, punto 1, lettera c) e punto 2, lettera f), rilasciati dalle autorità competenti responsabili delle domande di tessera professionale europea o da altri organismi nazionali competenti dello Stato membro di origine;

d)

l'attestato che certifica lo stabilimento legale, di cui all'allegato II, parte B, lettera b), e all'articolo 6, paragrafo 2, terzo comma, del presente regolamento, e i documenti che possono essere richiesti ai sensi dell'allegato VII, punto 1, lettera d), e dell'articolo 7, paragrafo 2, lettere b) ed e), della direttiva 2005/36/CE, rilasciati dalle autorità competenti responsabili delle domande di tessera professionale europea dello Stato membro di origine.

2.   Gli Stati membri specificano nel sistema IMI i documenti per i quali le proprie autorità competenti, che agiscono in qualità di autorità competente dello Stato membro ospitante, richiedono al richiedente la presentazione della traduzione semplice o certificata a norma dei paragrafi 3 e 4 e le lingue accettate, e comunicano tali informazioni agli altri Stati membri mediante il sistema IMI.

3.   In deroga al paragrafo 1, l'autorità competente dello Stato membro di origine può chiedere al richiedente entro la prima settimana dal ricevimento della domanda di tessera professionale europea a norma dell'articolo 4 ter, lettera b), paragrafo 3, e dell'articolo 4 quater, paragrafo 1, o dell'articolo 4 quinquies, paragrafo 1, della direttiva 2005/36/CE, la traduzione dei documenti richiesti di cui all'allegato II, nelle lingue accettate dall'autorità competente dello Stato membro ospitante, se l'autorità competente dello Stato membro ospitante ne chiede la traduzione ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo.

4.   Se il richiedente ha allegato alla domanda di tessera professionale europea i documenti di cui all'allegato II, parte A, punto 2, lettere c) e d), o parte B, lettera d), l'autorità competente dello Stato membro di origine può chiederne la traduzione nelle lingue accettate dall'autorità competente dello Stato membro ospitante.

5.   Se il richiedente omette di presentare, qualora sia richiesta, la traduzione dei documenti di cui al paragrafo 4 del presente articolo, l'autorità competente dello Stato membro di origine non considera la traduzione documento mancante ai sensi dell'articolo 4 ter, paragrafo 3, e dell'articolo 4 quinquies, paragrafo 1, della direttiva 2005/36/CE.

Articolo 18

Richiesta di traduzione da parte delle autorità competenti dello Stato membro ospitante

1.   In caso di dubbi debitamente giustificati, l'autorità competente dello Stato membro ospitante può chiedere informazioni supplementari, compresa la traduzione semplice o certificata, all'autorità competente dello Stato membro di origine a norma dell'articolo 4 quinquies, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2005/36/CE.

2.   Nei casi di cui al paragrafo 1, l'autorità competente dello Stato membro ospitante può anche chiedere al richiedente di presentare la traduzione semplice o certificata e può fissare un termine ragionevole per la risposta.

3.   Se l'autorità competente dello Stato membro ospitante non riceve la traduzione richiesta dall'autorità competente dello Stato membro di origine o dal richiedente, può prendere una decisione in base alle informazioni disponibili entro i limiti di tempo di cui all'articolo 4 quinquies, paragrafi 2 e 3, e paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 2005/36/CE.

Articolo 19

Trattamento delle traduzioni certificate da parte delle autorità competenti degli Stati membri

1.   Gli Stati membri specificano nel sistema IMI le traduzioni certificate accettate nel loro territorio ai sensi delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative nazionali e comunicano tali informazioni agli altri Stati membri mediante il sistema IMI.

2.   Le autorità competenti degli Stati membri accettano le traduzioni certificate rilasciate in un altro Stato membro a norma delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di tale Stato membro.

3.   In caso di dubbi debitamente giustificati concernenti la validità e l'autenticità della traduzione certificata da un altro Stato membro, l'autorità competente dello Stato membro invia una richiesta di informazioni supplementari alle autorità competenti nell'altro Stato membro tramite il sistema IMI. In tali casi le autorità competenti degli altri Stati membri collaborano e rispondono senza indugio.

4.   Fatto salvo l'articolo 3, una volta ricevuta la traduzione certificata dal richiedente, l'autorità competente dello Stato membro carica una copia elettronica della traduzione certificata nel fascicolo IMI e ne certifica l'autenticità.

5.   Prima di chiedere la presentazione della traduzione certificata, in caso di dubbi debitamente giustificati in relazione ai documenti di cui all'articolo 17, paragrafo 1 l'autorità competente dello Stato membro ospitante invia una richiesta di ulteriori informazioni tramite il sistema IMI all'autorità competente dello Stato membro di origine o alle autorità competenti degli altri Stati membri che hanno rilasciato i documenti in questione.

Articolo 20

Decisioni relative alla tessera professionale europea

1.   Ai fini dello stabilimento e della prestazione di servizi su base temporanea e occasionale a norma dell'articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2005/36/CE, l'autorità competente dello Stato membro ospitante adotta la decisione di rilasciare la tessera professionale europea, la decisione di rifiutarne il rilascio, la decisione di applicare provvedimenti di compensazione a norma dell'articolo 14 o dell'articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2005/36/CE oppure la decisione di prorogare la validità della tessera professionale europea per la prestazione di servizi su base temporanea e occasionale a norma dell'articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2005/36/CE.

2.   Per la prestazione temporanea e occasionale di servizi diversi da quelli previsti all'articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2005/36/CE, l'autorità competente dello Stato membro di origine adotta la decisione di rilasciare la tessera professionale europea, la decisione di rifiutarne il rilascio o la decisione di prorogare la validità della tessera professionale europea rilasciata.

3.   Quando l'autorità competente dello Stato membro ospitante decide di applicare al richiedente provvedimenti di compensazione a norma dell'articolo 14 o dell'articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2005/36/CE, la relativa decisione contiene anche le informazioni relative al contenuto dei provvedimenti di compensazione imposti, la motivazione dei provvedimenti di compensazione e l'eventuale obbligo a carico del richiedente di informare l'autorità competente in merito all'assolvimento dei provvedimenti di compensazione. L'esame della domanda di tessera professionale europea è sospeso fino all'assolvimento dei provvedimenti di compensazione da parte del richiedente.

Una volta assolti i provvedimenti di compensazione, il richiedente ne informa, tramite lo strumento online di cui all'articolo 4 ter, paragrafo 1, della direttiva 2005/36/CE, l'autorità competente dello Stato membro ospitante, se da essa richiesto.

Se l'autorità competente dello Stato membro ospitante decide di applicare provvedimenti di compensazione a norma dell'articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2005/36/CE, essa certifica nell'IMI se ha offerto al richiedente l'opportunità di sottoporsi a un test attitudinale entro un mese dalla sua decisione di applicare tali provvedimenti.

L'autorità competente dello Stato membro ospitante conferma nel sistema IMI l'assolvimento con esito positivo dei provvedimenti di compensazione e rilascia la tessera professionale europea.

4.   Quando l'autorità competente dello Stato membro ospitante decide di rifiutare il rilascio della tessera professionale europea, la relativa decisione ne contiene la motivazione. Gli Stati membri assicurano che i soggetti interessati dispongano di mezzi di ricorso giudiziari adeguati avverso la decisione di rifiuto del rilascio della tessera professionale europea e fornisce al richiedente informazioni sui diritti di ricorso previsti dal diritto nazionale.

5.   Il sistema IMI prevede la possibilità per le autorità competenti dello Stato membro di prendere una decisione di revoca della tessera professionale europea rilasciata in casi debitamente giustificati. La decisione contiene la motivazione della revoca. Gli Stati membri assicurano che i soggetti interessati dispongano di mezzi di ricorso giudiziari adeguati avverso la decisione di revoca della tessera professionale europea rilasciata e fornisce al richiedente informazioni sui diritti di ricorso previsti dal diritto nazionale.

Articolo 21

Esito della procedura relativa alla tessera professionale europea

1.   Lo strumento online di cui all'articolo 4 ter, paragrafo 1, della direttiva 2005/36/CE consente al richiedente di generare un documento elettronico che attesta l'esito della procedura di rilascio della tessera professionale europea e di scaricare eventuali documenti connessi al risultato della procedura di rilascio della tessera professionale europea.

2.   Laddove sia rilasciata la tessera professionale europea (compresi casi previsti dall'articolo 4 quinquies, paragrafo 5, primo comma, della direttiva 2005/36/CE), il documento elettronico contiene le informazioni di cui all'articolo 4 sexies, paragrafo 4, della direttiva 2005/36/CE e nel caso della tessera professionale europea ai fini dello stabilimento esso contiene una clausola di esclusione della responsabilità che specifica che la tessera non autorizza all'esercizio della professione nello Stato membro ospitante.

3.   Il documento elettronico contiene elementi di sicurezza per garantire quanto segue:

a)

l'autenticità, ossia la garanzia che il documento è stato generato da un'autorità competente registrata e operativa nel sistema IMI e che il suo contenuto riproduce fedelmente i dati;

b)

l'integrità, ossia la garanzia che dalla creazione nel sistema IMI ad una certa data e ora il fascicolo contenente il documento non è stato modificato o alterato da un soggetto esterno.

Articolo 22

Verifica della tessera professionale europea da parte di terzi interessati

1.   La Commissione europea fornisce un sistema di verifica online che permetta ai terzi interessati non aventi accesso al sistema IMI di verificare online la validità e l'autenticità della tessera professionale europea.

2.   In caso di aggiornamento del fascicolo IMI sul diritto del titolare della tessera professionale europea all'esercizio dell'attività professionale ai sensi dell'articolo 4 sexies, paragrafo 1, della direttiva 2005/36/CE, è visualizzato un messaggio che invita i terzi interessati a prendere contatto con l'autorità competente dello Stato membro ospitante per ulteriori informazioni. Il messaggio è formulato in maniera neutrale, tenendo conto della necessità di garantire la presunzione di innocenza del titolare della tessera professionale europea. Nel caso della tessera professionale europea ai fini dello stabilimento è visualizzato inoltre un messaggio contenente una clausola di esclusione della responsabilità che specifica che la tessera non autorizza all'esercizio della professione nello Stato membro ospitante.

CAPO II

PROCEDURA DI TRATTAMENTO DEI MESSAGGI DI ALLERTA

Articolo 23

Autorità partecipanti al meccanismo di allerta

1.   Gli Stati membri nominano le autorità competenti incaricate del trattamento dei messaggi di allerta in uscita e in entrata ai sensi dell'articolo 56 bis, paragrafo 1 o 3, della direttiva 2005/36/CE.

2.   Per assicurare che i messaggi di allerta siano trattati unicamente dalle autorità competenti incaricate allo scopo, ogni Stato membro assegna il compito di coordinamento dei messaggi in arrivo ad una o più autorità competenti. Dette autorità competenti assicurano che i messaggi di allerta siano assegnati senza indebito ritardo alle autorità competente incaricate allo scopo.

3.   Gli Stati membri possono assegnare il compito di coordinamento dei messaggi di allerta in uscita ad una o più autorità competenti.

Articolo 24

Informazioni contenute nel messaggio di allerta

1.   I messaggi di allerta contengono le informazioni di cui all'articolo 56 bis, paragrafo 2 o 3, della direttiva 2005/36/CE.

2.   Solo le autorità competenti incaricate del trattamento del messaggio di allerta ai sensi dell'articolo 56 bis, paragrafo 1 o 3, della direttiva 2005/36/CE hanno accesso alle informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

3.   Le autorità competenti incaricate del coordinamento dei messaggi di allerta in entrata hanno accesso unicamente ai dati di cui all'articolo 56 bis, paragrafo 2, lettere b) e d), della direttiva 2005/36/CE, a meno che anche il messaggio di allerta sia stato successivamente assegnato loro come autorità incaricata del trattamento dei messaggi di allerta in entrata.

4.   Qualora un'autorità competente incaricata del trattamento dei messaggi di allerta in entrata abbia bisogno di informazioni diverse da quelle di cui all'articolo 56 bis, paragrafo 2 o 3, della direttiva 2005/36/CE, utilizza la funzione di richiesta di informazioni del sistema IMI, come disposto dall'articolo 56, paragrafo2 bis, della direttiva 2005/36/CE.

Articolo 25

Messaggio di allerta riguardante il titolare di tessera professionale europea

1.   Ai sensi dell'articolo 4 sexies, paragrafo 1, della direttiva 2005/36/CE se il messaggio di allerta riguarda un titolare di tessera professionale europea, le autorità competenti che hanno trattato la relativa domanda di tessera professionale europea a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, del presente regolamento assicurano l'aggiornamento del relativo fascicolo IMI sulla base delle informazioni contenute nel messaggio di allerta, comprese le eventuali conseguenze per quanto riguarda l'esercizio dell'attività professionale.

2.   Per assicurare che l'aggiornamento del fascicolo IMI sia effettuato in modo tempestivo, gli Stati membri concedono l'accesso ai messaggi di allerta in entrata alle autorità competenti responsabili del trattamento delle domande di tessera professionale europea ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1.

3.   Il titolare della tessera professionale europea è informato degli aggiornamenti di cui al paragrafo 1 tramite lo strumento online di cui all'articolo 4 ter, paragrafo 1, della direttiva 2005/36/CE, o con altri mezzi in caso di domanda scritta ai sensi dell'articolo 8.

Articolo 26

Accesso ai messaggi di allerta nel sistema IMI

Il sistema IMI consente alle autorità competenti che trattano i messaggi di allerta in entrata e in uscita di consultare i messaggi di allerta inviati o ricevuti nel sistema IMI e per i quali non è stata avviata la procedura di chiusura di cui all'articolo 28.

Articolo 27

Funzionalità del sistema IMI per i messaggi di allerta

Il sistema IMI fornisce le seguenti funzionalità alle autorità competenti incaricate di gestire i messaggi di allerta in entrata e in uscita:

a)

invio dei messaggi di allerta come previsto all'articolo 56 bis, paragrafi 1, 2 e 3, della direttiva 2005/36/CE;

b)

ritiro del messaggio di allerta inviato a seguito di decisione successivamente revocata o annullata;

c)

correzione delle informazioni contenute nel messaggio di allerta e modifica del messaggio;

d)

chiusura ed eliminazione del messaggio di allerta come previsto all'articolo 56 bis, paragrafi 5 e 7, della direttiva 2005/36/CE.

Articolo 28

Chiusura, eliminazione e modifica dei messaggi di allerta

1.   I dati relativi ai messaggi di allerta possono essere trattati nel sistema IMI se ancora validi, anche per il completamento della procedura di chiusura di cui all'articolo 56 bis, paragrafo 7, della direttiva 2005/36/CE.

2.   Quando il messaggio di allerta non è più valido, perché la sanzione è scaduta, nei casi non disciplinati dal paragrafo 5 del presente articolo, l'autorità competente che ha inviato il messaggio di allerta conformemente all'articolo 56 bis, paragrafo 1, della direttiva 2005/36/CE ne modifica il contenuto o chiude l'allerta entro tre giorni dall'adozione della pertinente decisione o dal ricevimento di informazioni pertinenti secondo cui l'adozione di una tale decisione non è prescritta dalla normativa nazionale. Le autorità competenti che hanno gestito il messaggio di allerta in entrata e il professionista interessato sono immediatamente informati delle modifiche riguardanti il messaggio di allerta.

3.   Il sistema IMI invia periodicamente promemoria alle autorità competenti che hanno gestito il messaggio di allerta in uscita per verificare se le informazioni contenute nel messaggio di allerta sono ancora valide.

4.   In caso di decisione di revoca, l'autorità competente che ha inviato il messaggio di allerta iniziale provvede immediatamente alla sua chiusura e i dati personali sono cancellati dal sistema IMI entro tre giorni, ai sensi dell'articolo 56 bis, paragrafo 7, della direttiva 2005/36/CE.

5.   In caso di sanzione scaduta alla data di cui all'articolo 56 bis, paragrafo 5, della direttiva 2005/36/CE, il messaggio di allerta è chiuso automaticamente dal sistema IMI e i dati personali sono eliminati dal sistema entro tre giorni, ai sensi dell'articolo 56 bis, paragrafo 7, della direttiva 2005/36/CE.

CAPO III

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 29

Entrata in vigore e data di applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 18 gennaio 2016.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 giugno 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22.

(2)  Regolamento (UE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno e che abroga la decisione 2008/49/CE della Commissione («regolamento IMI») (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 1).

(3)  Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).

(4)  Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37).

(5)  Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).


ALLEGATO I

Professioni ammissibili al rilascio della tessera professionale europea

1.

Infermiere responsabile dell'assistenza generale

2.

Farmacista (formazione di base)

3.

Fisioterapista

4.

Guida alpina

5.

Agente immobiliare


ALLEGATO II

Documenti richiesti per il rilascio della tessera professionale europea

A.   RICONOSCIMENTO DELLE QUALIFICHE A FINI DI STABILIMENTO

1.   Riconoscimento automatico (titolo III, capo III, della direttiva 2005/36/CE)

I seguenti documenti sono richiesti per il rilascio della tessera professionale europea ai sensi del regime:

a)

prova della nazionalità del richiedente (carta di identità o passaporto o altra prova accettata conformemente alle disposizioni nazionali dello Stato membro di origine); se la prova della nazionalità non menziona il luogo di nascita, documento che attesti il luogo di nascita del richiedente; per i cittadini di paesi extra-SEE, documento comprovante che il cittadino del paese terzo può godere dei diritti di cui alla direttiva 2005/36/CE a norma della legislazione pertinente dell'UE, ad esempio la direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1), la direttiva 2003/109/CE del Consiglio (2), la direttiva 2004/83/CE del Consiglio (3) o la direttiva 2009/50/CE del Consiglio (4);

b)

titolo di formazione e, se del caso, certificato che accompagna il titolo di formazione;

c)

uno dei seguenti certificati a seconda della professione e della situazione del richiedente:

i)

certificato di conformità di cui all'allegato VII, punto 2, della direttiva 2005/36/CE, se il titolo di formazione soddisfa le condizioni di formazione richieste;

ii)

certificato di cambiamento di denominazione di cui all'articolo 23, paragrafo 6, della direttiva 2005/36/CE, nei casi in cui il titolo di formazione non corrisponde ai titoli di cui all'allegato V, punto 5.2.2 o 5.6.2, della direttiva 2005/36/CE, ma la qualifica soddisfa le condizioni di formazione richieste;

iii)

certificato sui diritti acquisiti di cui all'articolo 23, 33 o 33 bis della direttiva 2005/36/CE, attestante che il titolare delle qualifiche ha esercitato effettivamente e lecitamente la professione in oggetto almeno per il periodo minimo richiesto, nonché le prescrizioni specifiche di tali articoli, se la formazione è iniziata prima delle date di riferimento di cui all'allegato V, punto 5.2.2 o 5.6.2, della direttiva 2005/36/CE e se il titolo di formazione non soddisfa tutte le condizioni di formazione richieste;

d)

documenti richiesti a norma dell'allegato VII, punto 1, lettere da d) a g), della direttiva 2005/36/CE.

2.   Regime generale di riconoscimento (titolo III, capo I, della direttiva 2005/36/CE)

I seguenti documenti sono richiesti per il rilascio della tessera professionale europea ai sensi del regime:

a)

prova della nazionalità e altri documenti di cui al punto 1, lettera a);

b)

attestato di competenza professionale o titolo di formazione, a seconda dei casi, e, se opportuno, attestato ai sensi dell'articolo 12 della direttiva 2005/36/CE;

c)

documenti contenenti ulteriori informazioni riguardanti la formazione relative alla durata complessiva degli studi, alle materie studiate e in che proporzione e, se del caso, all'equilibrio tra teoria e pratica;

d)

i seguenti documenti concernenti le qualifiche che possono compensare differenze sostanziali tra le qualifiche e attenuare il rischio di provvedimenti di compensazione:

i)

documenti contenenti informazioni sullo sviluppo professionale continuo, su seminari, e su altri tipi di formazione e apprendimento permanente ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 5;

ii)

copia di attestati di esperienza professionale, in cui sia chiaramente indicata l'attività professionale esercitata dal richiedente;

e)

se del caso, l'attestato di esperienza professionale di cui all'articolo 13, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 2005/36/CE, purché i documenti indichino chiaramente l'attività professionale in oggetto;

f)

per i migranti in possesso dei requisiti previsti all'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2005/36/CE, certificato attestante un'esperienza professionale di tre anni rilasciato dalla competente autorità dello Stato membro che ha riconosciuto il diploma del paese terzo a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2005/36/CE o, se l'autorità competente non è in grado di certificare l'esperienza professionale del richiedente, altri attestati di esperienza professionale in cui sia chiaramente indicata l'attività professionale di cui trattasi;

g)

documenti richiesti a norma dell'allegato VII, punto 1, lettere da d) a g), della direttiva 2005/36/CE.

B.   PRESTAZIONE DI SERVIZI SU BASE TEMPORANEA (titolo II della direttiva 2005/36/CE)

I seguenti documenti sono richiesti in caso di prima prestazione di servizi o in caso di mutamento oggettivo della situazione del richiedente ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2005/36/CE:

a)

prova della nazionalità e altri documenti di cui alla parte A, punto 1, lettera a);

b)

nei casi di cui all'articolo 6, paragrafo 2, terzo comma, del presente regolamento, un attestato che certifichi lo stabilimento legale nello Stato membro di origine di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2005/36/CE;

c)

i documenti richiesti conformemente all'articolo 7, paragrafo 2), lettera b), riguardanti il diritto del titolare di esercitare una professione e altri documenti richiesti conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, lettere da c) ad e), della direttiva 2005/36/CE;

d)

se lo Stato membro ospitante applica la verifica preliminare delle qualifiche ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2005/36/CE, documenti contenenti informazioni supplementari sulla formazione di cui alla parte A, punto 2, lettere c) e d), del presente allegato.


(1)  Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77).

(2)  Direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo (GU L 16 del 23.1.2004, pag. 44).

(3)  Direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta (GU L 304 del 30.9.2004, pag. 12).

(4)  Direttiva 2009/50/CE del Consiglio, del 25 maggio 2009, sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi ai fini di attività lavorative altamente qualificate (GU L 155 del 18.6.2009, pag. 17).


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