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Document JOL_2011_328_R_0002_01
2011/824/EU: Council Decision of 20 October 2011 on the conclusion of the Agreement in the form of an Exchange of Letters between the European Union, of the one part, and the Palestinian Authority of the West Bank and the Gaza Strip, of the other part, providing further liberalisation of agricultural products, processed agricultural products and fish and fishery products and amending the Euro-Mediterranean Interim Association Agreement on trade and cooperation between the European Community, of the one part, and the Palestine Liberation Organization (PLO) for the benefit of the Palestinian Authority of the West Bank and the Gaza Strip, of the other part#Agreement in the form of an Exchange of Letters between the European Union, of the one part, and the Palestinian Authority of the West Bank and the Gaza Strip, of the other part, providing further liberalisation of agricultural products, processed agricultural products and fish and fishery products and amending the Euro-Mediterranean Interim Association Agreement on trade and cooperation between the European Community, of the one part, and the Palestine Liberation Organization (PLO) for the benefit of the Palestinian Authority of the West Bank and the Gaza Strip, of the other
2011/824/UE: Decisione del Consiglio, del 20 ottobre 2011 , relativa alla conclusione dell’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea, da una parte, e l’Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall’altra, relativo all’ulteriore liberalizzazione degli scambi di prodotti agricoli, prodotti agricoli trasformati, pesce e prodotti della pesca e recante modifica dell’accordo euromediterraneo interinale di associazione relativo agli scambi e alla cooperazione tra la Comunità europea, da una parte, e l’Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) a beneficio dell’Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall’altra
Accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea, da una parte, e l’Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall’altra, relativo all’ulteriore liberalizzazione degli scambi di prodotti agricoli, prodotti agricoli trasformati, pesce e prodotti della pesca e recante modifica dell’accordo euromediterraneo interinale di associazione relativo agli scambi e alla cooperazione tra la Comunità europea, da una parte, e l’Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) a beneficio dell’Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall’altra
2011/824/UE: Decisione del Consiglio, del 20 ottobre 2011 , relativa alla conclusione dell’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea, da una parte, e l’Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall’altra, relativo all’ulteriore liberalizzazione degli scambi di prodotti agricoli, prodotti agricoli trasformati, pesce e prodotti della pesca e recante modifica dell’accordo euromediterraneo interinale di associazione relativo agli scambi e alla cooperazione tra la Comunità europea, da una parte, e l’Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) a beneficio dell’Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall’altra
Accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea, da una parte, e l’Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall’altra, relativo all’ulteriore liberalizzazione degli scambi di prodotti agricoli, prodotti agricoli trasformati, pesce e prodotti della pesca e recante modifica dell’accordo euromediterraneo interinale di associazione relativo agli scambi e alla cooperazione tra la Comunità europea, da una parte, e l’Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) a beneficio dell’Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall’altra
GU L 328 del 10.12.2011, p. 2–21
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
10.12.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 328/2 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 20 ottobre 2011
relativa alla conclusione dell’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea, da una parte, e l’Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall’altra, relativo all’ulteriore liberalizzazione degli scambi di prodotti agricoli, prodotti agricoli trasformati, pesce e prodotti della pesca e recante modifica dell’accordo euromediterraneo interinale di associazione relativo agli scambi e alla cooperazione tra la Comunità europea, da una parte, e l’Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) a beneficio dell’Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall’altra
(2011/824/UE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, lettera a),
vista la proposta della Commissione europea,
vista l’approvazione del Parlamento europeo (1),
considerando quanto segue:
(1) |
Le relazioni fra l’Unione e l’Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza («l’Autorità palestinese») si fondano sull’accordo euromediterraneo interinale di associazione relativo agli scambi e alla cooperazione tra la Comunità europea, da una parte, e l’Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) a beneficio dell’autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall’altra (2) («l’accordo interinale»), firmato nel febbraio 1997 e le cui disposizioni in materia commerciale sono entrate in vigore il 1o luglio 1997. La sua principale finalità è promuovere il commercio, gli investimenti e le relazioni economiche armoniose tra le parti ai fini di uno sviluppo economico sostenibile. |
(2) |
L’accordo interinale stabilisce accessi esenti da dazi ai mercati dell’Unione per i prodotti industriali palestinesi e una graduale eliminazione, in un periodo quinquennale, delle tariffe doganali sulle esportazioni dell’Unione verso i territori palestinesi occupati. Nell’accordo interinale è contemplata la possibilità di concedere all’Autorità palestinese ulteriori preferenze commerciali. L’articolo 12 dell’accordo interinale stabilisce che la Comunità e l’Autorità palestinese attuino progressivamente una maggiore liberalizzazione degli scambi di prodotti agricoli e della pesca, nell’interesse di entrambe le parti. L’articolo 14, paragrafo 2, dell’accordo interinale stabilisce che la Comunità e l’Autorità palestinese esaminano, in sede di comitato misto, la possibilità di accordarsi ulteriori concessioni. |
(3) |
Il piano d’azione della politica europea di prossimità (piano d’azione PEP) per l’Autorità palestinese, approvato nel maggio 2005 e successivamente prorogato, contiene anch’esso disposizioni relative alla graduale liberalizzazione degli scambi commerciali di prodotti agricoli e di prodotti della pesca. |
(4) |
Il programma euromediterraneo per l’agricoltura (tabella di marcia di Rabat), adottato dai ministri degli esteri euromediterranei il 28 novembre 2005, auspica di accelerare la liberalizzazione degli scambi commerciali di prodotti agricoli, di prodotti agricoli trasformati e di pesce e di prodotti della pesca. Lo scopo è la piena liberalizzazione di tali scambi commerciali entro il 2010, con l’eventuale esclusione di un numero circoscritto di prodotti sensibili. |
(5) |
In occasione dell’ultima riunione ministeriale euromediterranea sul commercio nel dicembre 2009, i ministri del commercio della regione euromediterranea si sono impegnati ad agevolare gli scambi dei prodotti palestinesi, come dichiarato nel documento «La tabella di marcia Euromed oltre il 2010». Nel 2010 i ministri del commercio hanno inoltre approvato un pacchetto completo di misure volte ad agevolare gli scambi di merci palestinesi con le controparti euromediterranee su base bilaterale e regionale. |
(6) |
I negoziati con l’Autorità palestinese riguardo ad una maggiore liberalizzazione degli scambi commerciali di prodotti agricoli, prodotti agricoli trasformati, pesce e prodotti della pesca si sono conclusi positivamente con la sigla dell’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea, da una parte, e l’Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall’altra, relativo all’ulteriore liberalizzazione degli scambi di prodotti agricoli, prodotti agricoli trasformati, pesce e prodotti della pesca e recante modifica dell’accordo euromediterraneo interinale di associazione relativo agli scambi e alla cooperazione tra la Comunità europea, da una parte, e l’Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) a beneficio dell’Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall’altra («l’accordo»), ai sensi della decisione 2011/248/UE del Consiglio (3). |
(7) |
I territori palestinesi occupati governati dall’Autorità palestinese costituiscono uno Stato in fieri. Tali territori non sono pertanto elencati in alcuna classificazione della Nazioni unite e di conseguenza non sono ammessi a beneficiare del sistema di preferenze generalizzate (4) dell’Unione. |
(8) |
L’Autorità palestinese rappresenta il più piccolo partner commerciale dell’Unione nella regione euromediterranea e pressoché a livello mondiale, con scambi di importo pari a 56,6 milioni di EUR nel 2009, dei quali la maggior parte è costituita dalle esportazioni in provenienza dall’UE, vale a dire 50,5 milioni di EUR. Le importazioni dell’Unione in provenienza dai territori dell’Autorità palestinese ammontano a soli 6,1 milioni di EUR nel 2009 e consistono essenzialmente in prodotti agricoli e prodotti agricoli trasformati (corrispondenti a circa il 70,1 % delle importazioni complessive dell’Unione). Nel 2009 l’Unione ha esportato prodotti agricoli per un valore pari a 1,7 milioni di EUR, prodotti agricoli trasformati per 3,3 milioni di EUR e infine 0,1 milioni di EUR di pesce e prodotti della pesca. Si prevede che lo sviluppo dell’economia della Cisgiordania e della Striscia di Gaza sarà stimolato da un’ulteriore apertura del mercato, grazie a un maggiore volume delle esportazioni, senza ripercussioni negative per l’Unione. Appare pertanto opportuno concedere ulteriori preferenze commerciali all’Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza migliorando l’accesso dei prodotti agricoli al mercato dell’Unione. |
(9) |
Conformemente al piano d’azione PEP il livello di ambizione delle relazioni fra l’Unione e l’Autorità palestinese dipenderà dalla forza dell’impegno di quest’ultima nei confronti dei valori comuni, nonché dalla capacità di quest’ultima di attuare le priorità convenute di comune accordo. L’Unione intende integrare la concessione di preferenze commerciali supplementari grazie a un pacchetto per l’assistenza tecnica in ambito commerciale che agevolerà ulteriormente la costruzione del futuro Stato palestinese. |
(10) |
L’ammissione al beneficio delle preferenze commerciali supplementari concesse dall’Unione è inoltre subordinata al rispetto, da parte dell’Autorità palestinese, delle pertinenti norme in materia di origine e delle procedure in materia, nonché all’offerta di un’efficace cooperazione e assistenza amministrativa all’Unione europea. Ogni violazione grave e sistematica di tali condizioni o altri accertamenti di frodi o irregolarità possono condurre all’adozione di misure da parte dell’Unione, secondo le procedure ad hoc di cui all’articolo 23 bis dell’accordo interinale. |
(11) |
Per definire la nozione di prodotti originari, di certificazione dell’origine e di metodi di cooperazione amministrativa, si applica il protocollo n. 3 dell’accordo interinale, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa. |
(12) |
Se le importazioni di prodotti agricoli, di prodotti agricoli trasformati, di pesce e di prodotti della pesca originari del territorio dell’Autorità palestinese aumentano tanto da provocare gravi distorsioni del mercato interno dell’Unione, quest’ultima dovrebbe poter adottare, se del caso, misure di salvaguardia ai sensi della presente decisione. |
(13) |
Il regime relativo alle importazioni adottato con l’accordo dovrebbe essere rinnovato sulla base delle condizioni fissate dal Consiglio e alla luce dell’esperienza acquisita grazie alla sua concessione. È pertanto opportuno limitarne la durata a dieci anni. Tuttavia, avuto riguardo per la situazione economica della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, le parti dovrebbero prorogare l’applicazione del trattamento senza dazi né contingenti, qualora ritengano che l’economia palestinese necessiti di un ulteriore periodo di transizione per essere pronta a partecipare ai negoziati finalizzati a nuove concessioni reciproche. |
(14) |
A cinque anni dalla data di entrata in vigore dell’accordo, l’Unione e l’Autorità palestinese dovrebbero incontrarsi per valutare la possibilità di accordarsi reciprocamente ulteriori concessioni permanenti relative agli scambi di prodotti agricoli, di prodotti agricoli trasformati, di pesce e prodotti della pesca, in conformità all’obiettivo dell’articolo 12 dell’accordo interinale. Nell’eventualità che i futuri sviluppi economici dei territori palestinesi occupati siano limitati e quindi la questione non appaia opportuna, detto incontro dovrebbe avvenire in una data successiva. |
(15) |
È opportuno concludere l’accordo, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
È approvato, a nome dell’Unione, l’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea, da una parte, e l’Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall’altra, relativo all’ulteriore liberalizzazione degli scambi di prodotti agricoli, prodotti agricoli trasformati, pesce e prodotti della pesca e recante modifica dell’accordo euromediterraneo interinale di associazione relativo agli scambi e alla cooperazione tra la Comunità europea, da una parte, e l’Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) a beneficio dell’Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall’altra («l’accordo»).
Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.
Articolo 2
Se l’Unione deve adottare una misura di salvaguardia per quanto riguarda i prodotti agricoli e del pesce e dei prodotti della pesca, in virtù dell’articolo 23 dell’accordo interinale di associazione, detta misura è adottata secondo le procedure di cui all’articolo 159, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (5), o all’articolo 30 del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura (6). Per quanto riguarda i prodotti agricoli trasformati, tali misure di salvaguardia sono adottate secondo le procedure fissate, a seconda dei casi, dall’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 614/2009 del Consiglio, del 7 luglio 2009, che instaura un regime comune di scambi per l’ovoalbumina e la lattoalbumina (7), o dall’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1216/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli (8).
Articolo 3
Il presidente del Consiglio designa la persona abilitata a procedere, a nome dell’Unione, al deposito dello strumento di approvazione previsto nell’accordo, al fine di esprimere il consenso dell’Unione a essere vincolata dallo stesso (9).
Articolo 4
La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione.
Fatto a Lussemburgo, il 20 ottobre 2011
Per il Consiglio
Il presidente
M. SAWICKI
(1) Parere conforme o approvazione del 5 settembre 2011 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(2) GU L 187 del 16.7.1997, pag. 3.
(3) GU L 104 del 20.4.2011, pag. 2.
(4) GU L 169 del 30.6.2005, pag. 1.
(5) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(6) GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22.
(7) GU L 181 del 14.7.2009, pag. 8.
(8) GU L 328 del 15.12.2009, pag. 10.
(9) La data di entrata in vigore dell’accordo verrà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea a cura del segretariato generale dell’Unione europea.
ACCORDO
in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea, da una parte, e l’Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall’altra, relativo all’ulteriore liberalizzazione degli scambi di prodotti agricoli, prodotti agricoli trasformati, pesce e prodotti della pesca e recante modifica dell’accordo euromediterraneo interinale di associazione relativo agli scambi e alla cooperazione tra la Comunità europea, da una parte, e l’Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) a beneficio dell’Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall’altra
Signor presidente,
Mi pregio fare riferimento ai negoziati condotti nello spirito del programma euromediterraneo per l’agricoltura (tabella di marcia di Rabat), adottato dai ministri degli esteri euromediterranei il 28 novembre 2005 e destinato ad accelerare la liberalizzazione degli scambi di prodotti agricoli, prodotti agricoli trasformati, pesce e prodotti della pesca, e ai sensi degli articoli 7, 12 e 14, paragrafo 2, dell’accordo euromediterraneo interinale di associazione relativo agli scambi e alla cooperazione tra la Comunità europea, da una parte, e l’Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) a beneficio dell’Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza («l’Autorità palestinese»), dall’altra («l’accordo interinale di associazione»), in vigore dal 1o luglio 1997, nel quale si stabilisce che la Comunità e l’Autorità palestinese attuano progressivamente una maggiore liberalizzazione, fra l’altro, degli scambi di prodotti agricoli, nell’interesse di entrambe le parti.
A. |
Le parti hanno convenuto le seguenti modifiche provvisorie dell’accordo interinale di associazione:
|
B. |
Le parti hanno altresì convenuto le seguenti modifiche permanenti dell’accordo interinale di associazione:
|
C. |
Le parti hanno convenuto le seguenti disposizioni supplementari:
|
Il presente accordo in forma di scambio di lettere entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo alla data di deposito dell’ultimo strumento di approvazione.
Ho l’onore di confermarLe l’accordo dell’Unione europea in merito al contenuto della presente lettera.
Le sarei grato se volesse confermare l’accordo del Suo governo in merito a quanto precede.
Voglia gradire, Signor …, i sensi della mia più alta considerazione.
Съставено в Брюксел на
Hecho en Bruselas, el
V Bruselu dne
Udfærdiget i Bruxelles, den
Geschehen zu Brüssel am
Brüssel,
Έγινε στις Βρυξέλλες, στις
Done at Brussels,
Fait à Bruxelles, le
Fatto a Bruxelles, addì
Briselē,
Priimta Briuselyje,
Kelt Brüsszelben,
Magħmul fi Brussell,
Gedaan te Brussel,
Sporządzono w Brukseli dnia
Feito em Bruxelas,
Întocmit la Bruxelles,
V Bruseli
V Bruslju,
Tehty Brysselissä
Utfärdat i Bryssel den
За Европейския съюз
Por la Unión Europea
Za Evropskou unii
For Den Europæiske Union
Für die Europäische Union
Euroopa Liidu nimel
Гια την Ευρωπαϊκή Ένωση
For the European Union
Pour l’Union européenne
Per l’Unione europea
Eiropas Savienības vārdā –
Europos Sąjungos vardu
Az Európai Unió részéről
Għall-Unjoni Ewropea
Voor de Europese Unie
W imieniu Unii Europejskiej
Pela União Europeia
Pentru Uniunea Europeană
Za Európsku úniu
Za Evropsko unijo
Euroopan unionin puolesta
För Europeiska unionen
ALLEGATO I
PROTOCOLLO N. 1
relativo al regime provvisorio applicabile alle importazioni nell’Unione europea di prodotti agricoli, prodotti agricoli trasformati, pesce e prodotti della pesca originari della Cisgiordania e della Striscia di Gaza
1. |
I dazi doganali e le tasse di effetto equivalente (compreso l’elemento agricolo) che si applicano alle importazioni nell’Unione europea di prodotti originari della Cisgiordania e della Striscia di Gaza specificati nei capitoli da 1 a 24 della nomenclatura combinata (NC) e della tariffa doganale dell’Autorità palestinese e quelli elencati nell’allegato 1, sezione 1, punto ii), dell’accordo sull’agricoltura del GATT, fatta eccezione per il lattosio chimicamente puro della voce NC 1702 11 00 e il glucosio e lo sciroppo di glucosio, contenenti, in peso, allo stato secco, il 99 % o più di glucosio delle voci NC ex 1702 30 50 ed ex 1702 30 90, di cui al capitolo 1, sono temporaneamente eliminati conformemente alle disposizioni del punto C, paragrafo 1, lettera a), dell’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e l’Autorità palestinese relativo all’ulteriore liberalizzazione degli scambi di prodotti agricoli, prodotti agricoli trasformati, pesce e prodotti della pesca e recante modifica del presente accordo, firmato nel 2011. |
2. |
In deroga alle condizioni di cui al punto 1 del presente protocollo, per i prodotti ai quali si applica un prezzo d’entrata in conformità con l’articolo 140 bis del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), e nei confronti dei quali la tariffa doganale comune prevede l’applicazione di dazi doganali ad valorem e di un dazio doganale specifico, è abolita unicamente la parte ad valorem del dazio. |
ALLEGATO II
PROTOCOLLO N. 2
relativo al regime applicabile alle importazioni in Cisgiordania e nella Striscia di Gaza di prodotti agricoli, prodotti agricoli trasformati, pesce e prodotti della pesca originari dell’Unione europea
1. |
I prodotti originari dell’Unione europea figuranti negli allegati sono ammessi all’importazione in Cisgiordania e nella Striscia di Gaza alle condizioni indicate in appresso e negli allegati. |
2. |
I dazi doganali all’importazione sono aboliti o ridotti nelle proporzioni indicate nella colonna «a», entro il limite del contingente tariffario annuale indicato nella colonna «b» e fatte salve le disposizioni specifiche indicate nella colonna «c». |
3. |
Ai quantitativi importati oltre i contingenti tariffari si applicano i dazi doganali generali applicati ai paesi terzi, fatte salve le disposizioni specifiche indicate nella colonna «c». |
4. |
Nel primo anno di applicazione, i volumi dei contingenti tariffari e dei quantitativi di riferimento sono calcolati proporzionalmente ai volumi di base, tenendo conto della parte del periodo trascorsa prima dell’entrata in vigore del presente protocollo. |
ALLEGATO 1 DEL PROTOCOLLO N. 2
Codice NC |
Designazione delle merci |
Dazio (%) |
Contingente tariffario (in t, salvo diversa indicazione) |
Disposizioni specifiche |
|
|
a |
b |
c |
0102 90 71 |
Animali vivi della specie bovina, di peso superiore a 300 kg, destinati alla macellazione, escluse le giovenche e le vacche |
0 |
300 |
|
0202 30 90 |
Carni di animali della specie bovina, congelate, disossate, esclusi i quarti anteriori, i quarti compensati e i tagli di quarti anteriori e di punta di petto detti «crop», «chuck and blade» e «brisket» |
0 |
200 |
|
0206 22 00 |
Fegati commestibili di animali della specie bovina, congelati |
0 |
100 |
|
0406 |
Formaggi e latticini |
0 |
200 |
|
0407 00 19 |
Uova di volatili da cortile, da cova (escluse le uova di tacchine e di oche) |
0 |
120 000 pezzi |
|
1101 00 15 |
Farine di frumento (grano) tenero e di spelta |
0 |
13 000 |
|
2309 90 99 |
Altre preparazioni dei tipi utilizzati per l’alimentazione degli animali |
2 |
100 |
|
ALLEGATO 2 DEL PROTOCOLLO N. 2
PRODOTTI DI CUI ALL’ARTICOLO 7, PARAGRAFO 2, DELL’ACCORDO EUROMEDITERRANEO INTERINALE DI ASSOCIAZIONE
Codice NC |
Designazione delle merci |
||
1902 |
Pasta e cuscus: |
||
A |
|
||
B |
|
||
1905 10 |
Pane croccante detto «Knäckebrot» |
||
1905 20 90 |
Pane con spezie (panpepato), non speciale per diabetici: |
||
A |
|
||
B |
|
||
ex 1905 32 A |
Cialde e cialdine |
||
Al |
|
||
Ala |
|
||
Alb |
|
||
A2 |
|
||
A2a |
|
||
A2b |
|
||
1905 40 10 |
Fette biscottate, con aggiunta di zuccheri, miele, altri dolcificanti, uova, materie grasse, formaggio, frutta, cacao o simili: |
||
A |
|
||
B |
|
||
1905 ex 31) B + ex 90) |
Altri prodotti di panetteria, con aggiunta di zuccheri, miele, altri dolcificanti, uova, materie grasse, formaggio, frutta, cacao o simili: |
||
Bl |
|
||
B2 |
|
||
B2a |
|
||
B2b |
|
||
ВЗ |
|
ALLEGATO III
DICHIARAZIONE COMUNE
SULLA COOPERAZIONE RELATIVA AGLI OSTACOLI SANITARI E FITOSANITARI O TECNICI IN MATERIA DI SCAMBI
Le parti si impegnano a risolvere qualsiasi problema, in particolare gli ostacoli sanitari, fitosanitari o tecnici in materia di scambi che impediscano l’attuazione del presente accordo, avvalendosi delle disposizioni amministrative vigenti. I risultati devono essere comunicati ai pertinenti sottocomitati e al comitato congiunto. Le parti si impegnano a esaminare e risolvere tali problemi nel minor tempo possibile, in via amichevole e in conformità con le rispettive disposizioni legislative nazionali in vigore, nonché con le norme dell’OMC, dell’UIE, dell’IPPC e del Codex Alimentarius.
ALLEGATO IV
A: ELENCO CONSOLIDATO DELLE CONCESSIONI APPLICATE ALLE IMPORTAZIONI NELL’UNIONE EUROPEA DI PRODOTTI AGRICOLI E DI PRODOTTI DELLA PESCA ORIGINARI DELLA CISGIORDANIA E DELLA STRISCIA DI GAZA PRIMA DELL’ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE ACCORDO IN FORMA DI SCAMBIO DI LETTERE
1. |
I prodotti originari della Cisgiordania e della Striscia di Gaza figuranti in allegato sono ammessi all’importazione nell’Unione europea alle condizioni indicate in appresso e in allegato.
|
2. |
Per alcuni prodotti l’esenzione dai dazi doganali è concessa limitatamente ai quantitativi di riferimento indicati nella colonna «d». Se il volume delle importazioni di un prodotto supera il quantitativo di riferimento, l’Unione europea può, sulla base di un riesame annuale dei flussi commerciali da essa effettuato, assoggettare il prodotto in questione a un contingente tariffario per un volume pari al quantitativo di riferimento. In tal caso, ai quantitativi importati oltre i contingenti il dazio della tariffa doganale comune si applica, interamente o ridotto, come indicato nella colonna «c», a seconda del prodotto. |
3. |
Nel primo anno di applicazione, i volumi dei contingenti tariffari e dei quantitativi di riferimento sono calcolati proporzionalmente ai volumi di base, tenendo conto della parte del periodo trascorsa prima dell’entrata in vigore del presente protocollo. |
4. |
Per alcuni dei prodotti elencati nell’allegato, il volume dei contingenti tariffari è aumentato in due tempi in base ai quantitativi indicati nella colonna «e». Il primo aumento ha luogo alla data in cui ciascun contingente tariffario è concesso per la seconda volta. |
Codice NC (2) |
Designazione delle merci (3) |
Riduzione del dazio doganale NPF (%) (4) |
Contingente tariffario (t, salvo diversa indicazione) |
Riduzione del dazio doganale NPF oltre il contingente tariffario attuale o futuro (%) (4) |
Quantità di riferimento (t, salvo diversa indicazione) |
Disposizioni specifiche |
a |
b |
c |
d |
e |
||
0409 00 00 |
Miele naturale |
100 |
500 |
0 |
|
punto 4 — aumento annuo di 250 t |
0603 11 00 0603 12 00 0603 13 00 0603 14 00 0603 19 10 0603 19 90 |
Fiori e boccioli di fiori, recisi, freschi, per mazzi o per ornamento |
100 |
2 000 |
0 |
|
punto 4 — aumento annuo di 250 t |
0702 00 00 |
Pomodori, freschi o refrigerati, dal 1o dicembre al 31 marzo |
100 |
|
60 |
2 000 |
|
0703 10 11 0703 10 19 |
Cipolle, fresche o refrigerate, dal 15 febbraio al 15 maggio |
100 |
|
60 |
|
|
0709 30 00 |
Melanzane, fresche o refrigerate, dal 15 gennaio al 30 aprile |
100 |
|
60 |
3 000 |
|
ex 0709 60 |
Pimenti del genere Capsicum o del genere Pimenta, freschi o refrigerati: |
|
|
|
|
|
0709 60 10 |
Peperoni |
100 |
|
40 |
1 000 |
|
0709 60 99 |
Altri |
100 |
|
80 |
|
|
0709 90 70 |
Zucchine, fresche o refrigerate, dal 1o dicembre alla fine di febbraio |
100 |
|
60 |
300 |
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ex 0709 90 90 |
Cipolle, comprese le cipolle selvatiche della specie Muscari comosum, fresche o refrigerate dal 15o febbraio al 15 maggio |
100 |
|
60 |
|
|
0710 80 59 |
Pimenti del genere Capsicum o del genere Pimenta, esclusi i peperoni crudi o anche cotti in acqua o al vapore, congelati |
100 |
|
80 |
|
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0711 90 10 |
Pimenti del genere Capsicum o del genere Pimenta, esclusi i peperoni temporaneamente conservati, ma non atti per l’alimentazione nello stato in cui sono presentati |
100 |
|
80 |
|
|
0712 31 00 0712 32 00 0712 33 00 0712 39 00 |
Funghi, orecchie di Giuda (Auricularia spp.), temelle (Tremella spp.) e tartufi, secchi |
100 |
500 |
0 |
|
|
ex 0805 10 |
Arance fresche |
100 |
|
60 |
25 000 |
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ex 0805 20 |
Mandarini, compresi i tangerini ed i mandarini satsuma (o sazuma); clementine senza semi, wilkings e simili ibridi di agrumi, freschi |
100 |
|
60 |
500 |
|
0805 40 00 |
Pompelmi |
100 |
|
80 |
|
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ex 0805 50 10 |
Limoni (Citrus limon, Citrus limonum), freschi |
100 |
|
40 |
800 |
|
0806 10 10 |
Uve da tavola, fresche, dal 1o febbraio al 14 luglio |
100 |
1 000 |
0 |
|
punto 4 — aumento annuo di 500 t |
0807 19 00 |
Meloni (esclusi i cocomeri), freschi, dal 1o novembre al 31 maggio |
100 |
|
50 |
10 000 |
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0810 10 00 |
Fragole, fresche, dal 1o novembre al 31 marzo |
100 |
2 000 |
0 |
|
punto 4 — aumento annuo di 500 t |
0812 90 20 |
Arance, temporaneamente conservate ma non atte per l’alimentazione nello stato in cui sono presentate |
100 |
|
80 |
|
|
0904 20 30 |
Frutta del genere Capsicum o del genere Pimenta diverse dai peperoni, essiccate, non tritate né polverizzate |
100 |
|
80 |
|
|
1509 10 |
Olio di oliva vergine. |
100 |
2 000 |
0 |
|
punto 4 — aumento annuo di 500 t |
2001 90 20 |
Frutta del genere Capsicum diverse dai peperoni, preparate o conservate nell’aceto o nell’acido acetico |
100 |
|
80 |
|
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2005 99 10 |
Frutta del genere Capsicum diverse dai peperoni, preparate o conservate ma non nell’aceto o acido acetico, non congelate |
100 |
|
80 |
|
|
B: ELENCO CONSOLIDATO DELLE CONCESSIONI APPLICATE ALLE IMPORTAZIONI NELL’UNIONE EUROPEA AI PRODOTTI AGRICOLI TRASFORMATI ORIGINARI DELLA CISGIORDANIA E DELLA STRISCIA DI GAZA DI CUI ALL’ARTICOLO 7, PARAGRAFO 1, DELL’ACCORDO EUROMEDITERRANEO INTERINALE DI ASSOCIAZIONE PRIMA DELL’ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE ACCORDO IN FORMA DI SCAMBIO DI LETTERE
Codice NC |
Descrizione |
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0403 |
Latticello, latte e crema coagulati, yogurt, chefir e altri tipi di latte o creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao: |
||
Da 0403 10 51 a 0403 10 99 |
Yogurt, aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao |
||
Da 0403 90 71 a 0403 90 99 |
Latticello, latte e crema coagulati, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, aromatizzati, o addizionati di frutta o di cacao |
||
0710 40 00 |
Granturco dolce, non cotto o cotto all’acqua o al vapore, congelato |
||
0711 90 30 |
Granturco dolce temporaneamente conservato (per esempio, mediante anidride solforosa, o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atto per l’alimentazione nello stato in cui è presentato |
||
ex 1517 |
Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516: |
||
1517 10 10 |
Margarina, esclusa la margarina liquida, avente tenore in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore al 10 %, ma inferiore o uguale al 15 % |
||
1517 90 10 |
Altre, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore al 10 % ma inferiore o uguale al 15 % |
||
ex 1704 |
Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco), escluso l’estratto di liquirizia contenente saccarosio in misura superiore a 10 %, in peso, senza aggiunta di altre materie, della voce NC 1704 90 10 |
||
1806 |
Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao |
||
ex 1901 |
Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove, esclusi i preparati della voce NC 1901 90 91 |
||
ex 1902 |
Paste alimentari, all’esclusione delle paste farcite dei codici NC 1902 20 10 e 1902 20 30; cuscus, anche preparato |
||
1903 |
Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, granelli, perle, scarti di setacciatura o forme simili |
||
1904 |
Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio corn flakes); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine, le semole e i semolini), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove |
||
1905 |
Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili |
||
2001 90 30 |
Granturco dolce (Zea mays var. saccharata) preparato o conservato nell’aceto o nell’acido acetico |
||
2001 90 40 |
Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %, preparati o conservati nell’aceto o nell’acido acetico |
||
2004 10 91 |
Patate, sotto forma di farina, semolino o fiocchi, preparate o conservate ma non nell’aceto o acido acetico, congelate |
||
2004 90 10 |
Granturco dolce (Zea mays var. saccharata) preparato o conservato ma non nell’acido acetico, congelato |
||
2005 20 10 |
Patate, sotto forma di farina, semolino o fiocchi, preparate o conservate ma non nell’aceto o acido acetico, non congelate |
||
2005 80 00 |
Granturco dolce (Zea mays var. saccharata) preparato o conservato ma non nell’acido acetico, non congelato |
||
1904 20 10 |
Preparazioni del tipo Müsli a base di fiocchi di cereali non tostati |
||
2008 99 85 |
Granturco, ad esclusione del granturco dolce (Zea mays var. saccharata), altrimenti preparato o conservato senza aggiunta di alcole o di zuccheri |
||
2008 99 91 |
Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %, altrimenti preparati o conservati, senza aggiunta di zucchero né di alcole |
||
2101 12 98 |
Preparazioni a base di caffè |
||
2101 20 98 |
Preparazioni a base di tè o mate |
||
2101 30 19 |
Succedanei torrefatti del caffè, ad esclusione della cicoria torrefatta |
||
2101 30 99 |
Estratti, essenze e concentrati di succedanei torrefatti del caffè, ad esclusione di quelli della cicoria torrefatta |
||
2102 10 31 2102 10 39 |
Lieviti da panificazione |
||
ex 2103 90 90 |
Preparazioni per salse e salse preparate:
|
||
2105 00 |
Gelati, anche contenenti cacao |
||
ex 2106 |
Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove, diverse da quelle menzionate nelle sottovoci 2106 10 20 e 2106 90 92 e diverse dagli sciroppi di zucchero, aromatizzati o addizionati di coloranti delle voci 2106 90 30 fino a 2106 90 59 |
||
2202 90 91 2202 90 95 2202 90 99 |
Bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009, contenenti prodotti delle voci da 0401 a 0404 o materie grasse provenienti dai prodotti delle voci da 0401 a 0404 |
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2905 43 00 |
Mannitolo |
||
2905 44 |
D-glucitolo (sorbitolo) |
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ex 3505 10 |
Destrina ed altri amidi e fecole modificati, esclusi gli amidi e fecole esterificati ed eterificati della sottovoce 3505 10 50 |
||
3505 20 |
Colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati |
||
3809 10 |
Agenti di apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove, a base di sostanze amidacee |
||
3824 60 |
Sorbitolo diverso da quello della sottovoce 2905 44 |
Signor presidente,
mi pregio comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna, così redatta:
«Mi pregio fare riferimento ai negoziati condotti nello spirito del programma euromediterraneo per l’agricoltura (tabella di marcia di Rabat), adottato dai ministri degli esteri euromediterranei il 28 novembre 2005 e destinato ad accelerare la liberalizzazione degli scambi di prodotti agricoli, prodotti agricoli trasformati, pesce e prodotti della pesca, e ai sensi degli articoli 7, 12 e 14, paragrafo 2, dell’accordo euromediterraneo interinale di associazione relativo agli scambi e alla cooperazione tra la Comunità europea, da una parte, e l’Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) a beneficio dell’Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza (“l’Autorità palestinese”), dall’altra (“l’accordo interinale di associazione”), in vigore dal 1o luglio 1997, nel quale si stabilisce che la Comunità e l’Autorità palestinese attuano progressivamente una maggiore liberalizzazione, fra l’altro, degli scambi di prodotti agricoli, nell’interesse di entrambe le parti.
A. |
Le parti hanno convenuto le seguenti modifiche provvisorie dell’accordo interinale di associazione:
|
B. |
le parti hanno altresì convenuto le seguenti modifiche permanenti dell’accordo interinale di associazione:
|
C. |
Le parti hanno convenuto le seguenti disposizioni supplementari:
|
Il presente accordo in forma di scambio di lettere entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo alla data di deposito dell’ultimo strumento di approvazione.»
Ho l’onore di confermarLe l’accordo dell’Autorità palestinese in merito al contenuto della Sua lettera.
Voglia gradire, Signor …, i sensi della mia più alta considerazione.
Done at Brussels,
Съставено в Брюксел на
Hecho en Bruselas, el
V Bruselu dne
Udfærdiget i Bruxelles, den
Geschehen zu Brüssel am
Brüssel,
Έγινε στις Βρυξέλλες, στις
Fait à Bruxelles, le
Fatto a Bruxelles, addì
Briselē,
Priimta Briuselyje,
Kelt Brüsszelben,
Magħmul fi Brussell,
Gedaan te Brussel,
Sporządzono w Brukseli dnia
Feito em Bruxelas,
Întocmit la Bruxelles,
V Bruseli
V Bruslju,
Tehty Brysselissä
Utfärdat i Bryssel den
For the Palestinian Authority
За Палестинската администрация
Por la Autoridad Palestina
Za palestinskou samosprávu
For Den Palæstinensiske Myndighed
Für die Palästinensische Behörde
Palestiina omavalitsuse nimel
Για την Παλαιστινιακή Αρχή
Pour l'Autorité palestinienne
Per l'Autorità palestinese
Palestīniešu pašpārvaldes vārdā –
Palestinos Administracijos vardu
A Palesztin Hatóság részéről
Għall-Awtorità Palestinjana
Voor de Palestijnse Autoriteit
W imieniu Autonomii Palestyńskiej
Pela Autoridade Palestiniana
Pentru Autoritatea Palestiniană
V mene Palestínskej samosprávy
Za Palestinsko upravo
Palestiinalaishallinnon puolesta
För den palestinska myndigheten
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) Codici NC di cui al regolamento (CE) n. 948/2009 (GU L 287 del 31.10.2009, pag. 1).
(3) Fatte salve le regole per l’interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è considerata puramente indicativa, in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, dalla portata dei codici NC. Se i codici NC sono preceduti dalla dicitura «ex», il regime preferenziale è determinato dall’applicazione combinata del codice NC e della corrispondente designazione.
(4) La riduzione del dazio si applica unicamente ai dazi doganali ad valorem. Tuttavia, per quanto riguarda il prodotto di cui alla voce 1509 10, la riduzione del dazio si applica al dazio specifico.