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Document JOL_2011_328_R_0002_01

2011/824/UE: Decisione del Consiglio, del 20 ottobre 2011 , relativa alla conclusione dell’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea, da una parte, e l’Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall’altra, relativo all’ulteriore liberalizzazione degli scambi di prodotti agricoli, prodotti agricoli trasformati, pesce e prodotti della pesca e recante modifica dell’accordo euromediterraneo interinale di associazione relativo agli scambi e alla cooperazione tra la Comunità europea, da una parte, e l’Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) a beneficio dell’Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall’altra
Accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea, da una parte, e l’Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall’altra, relativo all’ulteriore liberalizzazione degli scambi di prodotti agricoli, prodotti agricoli trasformati, pesce e prodotti della pesca e recante modifica dell’accordo euromediterraneo interinale di associazione relativo agli scambi e alla cooperazione tra la Comunità europea, da una parte, e l’Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) a beneficio dell’Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall’altra

GU L 328 del 10.12.2011, p. 2–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

10.12.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 328/2


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 20 ottobre 2011

relativa alla conclusione dell’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea, da una parte, e l’Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall’altra, relativo all’ulteriore liberalizzazione degli scambi di prodotti agricoli, prodotti agricoli trasformati, pesce e prodotti della pesca e recante modifica dell’accordo euromediterraneo interinale di associazione relativo agli scambi e alla cooperazione tra la Comunità europea, da una parte, e l’Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) a beneficio dell’Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall’altra

(2011/824/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l’approvazione del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

Le relazioni fra l’Unione e l’Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza («l’Autorità palestinese») si fondano sull’accordo euromediterraneo interinale di associazione relativo agli scambi e alla cooperazione tra la Comunità europea, da una parte, e l’Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) a beneficio dell’autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall’altra (2) («l’accordo interinale»), firmato nel febbraio 1997 e le cui disposizioni in materia commerciale sono entrate in vigore il 1o luglio 1997. La sua principale finalità è promuovere il commercio, gli investimenti e le relazioni economiche armoniose tra le parti ai fini di uno sviluppo economico sostenibile.

(2)

L’accordo interinale stabilisce accessi esenti da dazi ai mercati dell’Unione per i prodotti industriali palestinesi e una graduale eliminazione, in un periodo quinquennale, delle tariffe doganali sulle esportazioni dell’Unione verso i territori palestinesi occupati. Nell’accordo interinale è contemplata la possibilità di concedere all’Autorità palestinese ulteriori preferenze commerciali. L’articolo 12 dell’accordo interinale stabilisce che la Comunità e l’Autorità palestinese attuino progressivamente una maggiore liberalizzazione degli scambi di prodotti agricoli e della pesca, nell’interesse di entrambe le parti. L’articolo 14, paragrafo 2, dell’accordo interinale stabilisce che la Comunità e l’Autorità palestinese esaminano, in sede di comitato misto, la possibilità di accordarsi ulteriori concessioni.

(3)

Il piano d’azione della politica europea di prossimità (piano d’azione PEP) per l’Autorità palestinese, approvato nel maggio 2005 e successivamente prorogato, contiene anch’esso disposizioni relative alla graduale liberalizzazione degli scambi commerciali di prodotti agricoli e di prodotti della pesca.

(4)

Il programma euromediterraneo per l’agricoltura (tabella di marcia di Rabat), adottato dai ministri degli esteri euromediterranei il 28 novembre 2005, auspica di accelerare la liberalizzazione degli scambi commerciali di prodotti agricoli, di prodotti agricoli trasformati e di pesce e di prodotti della pesca. Lo scopo è la piena liberalizzazione di tali scambi commerciali entro il 2010, con l’eventuale esclusione di un numero circoscritto di prodotti sensibili.

(5)

In occasione dell’ultima riunione ministeriale euromediterranea sul commercio nel dicembre 2009, i ministri del commercio della regione euromediterranea si sono impegnati ad agevolare gli scambi dei prodotti palestinesi, come dichiarato nel documento «La tabella di marcia Euromed oltre il 2010». Nel 2010 i ministri del commercio hanno inoltre approvato un pacchetto completo di misure volte ad agevolare gli scambi di merci palestinesi con le controparti euromediterranee su base bilaterale e regionale.

(6)

I negoziati con l’Autorità palestinese riguardo ad una maggiore liberalizzazione degli scambi commerciali di prodotti agricoli, prodotti agricoli trasformati, pesce e prodotti della pesca si sono conclusi positivamente con la sigla dell’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea, da una parte, e l’Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall’altra, relativo all’ulteriore liberalizzazione degli scambi di prodotti agricoli, prodotti agricoli trasformati, pesce e prodotti della pesca e recante modifica dell’accordo euromediterraneo interinale di associazione relativo agli scambi e alla cooperazione tra la Comunità europea, da una parte, e l’Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) a beneficio dell’Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall’altra («l’accordo»), ai sensi della decisione 2011/248/UE del Consiglio (3).

(7)

I territori palestinesi occupati governati dall’Autorità palestinese costituiscono uno Stato in fieri. Tali territori non sono pertanto elencati in alcuna classificazione della Nazioni unite e di conseguenza non sono ammessi a beneficiare del sistema di preferenze generalizzate (4) dell’Unione.

(8)

L’Autorità palestinese rappresenta il più piccolo partner commerciale dell’Unione nella regione euromediterranea e pressoché a livello mondiale, con scambi di importo pari a 56,6 milioni di EUR nel 2009, dei quali la maggior parte è costituita dalle esportazioni in provenienza dall’UE, vale a dire 50,5 milioni di EUR. Le importazioni dell’Unione in provenienza dai territori dell’Autorità palestinese ammontano a soli 6,1 milioni di EUR nel 2009 e consistono essenzialmente in prodotti agricoli e prodotti agricoli trasformati (corrispondenti a circa il 70,1 % delle importazioni complessive dell’Unione). Nel 2009 l’Unione ha esportato prodotti agricoli per un valore pari a 1,7 milioni di EUR, prodotti agricoli trasformati per 3,3 milioni di EUR e infine 0,1 milioni di EUR di pesce e prodotti della pesca. Si prevede che lo sviluppo dell’economia della Cisgiordania e della Striscia di Gaza sarà stimolato da un’ulteriore apertura del mercato, grazie a un maggiore volume delle esportazioni, senza ripercussioni negative per l’Unione. Appare pertanto opportuno concedere ulteriori preferenze commerciali all’Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza migliorando l’accesso dei prodotti agricoli al mercato dell’Unione.

(9)

Conformemente al piano d’azione PEP il livello di ambizione delle relazioni fra l’Unione e l’Autorità palestinese dipenderà dalla forza dell’impegno di quest’ultima nei confronti dei valori comuni, nonché dalla capacità di quest’ultima di attuare le priorità convenute di comune accordo. L’Unione intende integrare la concessione di preferenze commerciali supplementari grazie a un pacchetto per l’assistenza tecnica in ambito commerciale che agevolerà ulteriormente la costruzione del futuro Stato palestinese.

(10)

L’ammissione al beneficio delle preferenze commerciali supplementari concesse dall’Unione è inoltre subordinata al rispetto, da parte dell’Autorità palestinese, delle pertinenti norme in materia di origine e delle procedure in materia, nonché all’offerta di un’efficace cooperazione e assistenza amministrativa all’Unione europea. Ogni violazione grave e sistematica di tali condizioni o altri accertamenti di frodi o irregolarità possono condurre all’adozione di misure da parte dell’Unione, secondo le procedure ad hoc di cui all’articolo 23 bis dell’accordo interinale.

(11)

Per definire la nozione di prodotti originari, di certificazione dell’origine e di metodi di cooperazione amministrativa, si applica il protocollo n. 3 dell’accordo interinale, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa.

(12)

Se le importazioni di prodotti agricoli, di prodotti agricoli trasformati, di pesce e di prodotti della pesca originari del territorio dell’Autorità palestinese aumentano tanto da provocare gravi distorsioni del mercato interno dell’Unione, quest’ultima dovrebbe poter adottare, se del caso, misure di salvaguardia ai sensi della presente decisione.

(13)

Il regime relativo alle importazioni adottato con l’accordo dovrebbe essere rinnovato sulla base delle condizioni fissate dal Consiglio e alla luce dell’esperienza acquisita grazie alla sua concessione. È pertanto opportuno limitarne la durata a dieci anni. Tuttavia, avuto riguardo per la situazione economica della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, le parti dovrebbero prorogare l’applicazione del trattamento senza dazi né contingenti, qualora ritengano che l’economia palestinese necessiti di un ulteriore periodo di transizione per essere pronta a partecipare ai negoziati finalizzati a nuove concessioni reciproche.

(14)

A cinque anni dalla data di entrata in vigore dell’accordo, l’Unione e l’Autorità palestinese dovrebbero incontrarsi per valutare la possibilità di accordarsi reciprocamente ulteriori concessioni permanenti relative agli scambi di prodotti agricoli, di prodotti agricoli trasformati, di pesce e prodotti della pesca, in conformità all’obiettivo dell’articolo 12 dell’accordo interinale. Nell’eventualità che i futuri sviluppi economici dei territori palestinesi occupati siano limitati e quindi la questione non appaia opportuna, detto incontro dovrebbe avvenire in una data successiva.

(15)

È opportuno concludere l’accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvato, a nome dell’Unione, l’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea, da una parte, e l’Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall’altra, relativo all’ulteriore liberalizzazione degli scambi di prodotti agricoli, prodotti agricoli trasformati, pesce e prodotti della pesca e recante modifica dell’accordo euromediterraneo interinale di associazione relativo agli scambi e alla cooperazione tra la Comunità europea, da una parte, e l’Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) a beneficio dell’Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall’altra («l’accordo»).

Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Se l’Unione deve adottare una misura di salvaguardia per quanto riguarda i prodotti agricoli e del pesce e dei prodotti della pesca, in virtù dell’articolo 23 dell’accordo interinale di associazione, detta misura è adottata secondo le procedure di cui all’articolo 159, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (5), o all’articolo 30 del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura (6). Per quanto riguarda i prodotti agricoli trasformati, tali misure di salvaguardia sono adottate secondo le procedure fissate, a seconda dei casi, dall’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 614/2009 del Consiglio, del 7 luglio 2009, che instaura un regime comune di scambi per l’ovoalbumina e la lattoalbumina (7), o dall’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1216/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli (8).

Articolo 3

Il presidente del Consiglio designa la persona abilitata a procedere, a nome dell’Unione, al deposito dello strumento di approvazione previsto nell’accordo, al fine di esprimere il consenso dell’Unione a essere vincolata dallo stesso (9).

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 20 ottobre 2011

Per il Consiglio

Il presidente

M. SAWICKI


(1)  Parere conforme o approvazione del 5 settembre 2011 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  GU L 187 del 16.7.1997, pag. 3.

(3)  GU L 104 del 20.4.2011, pag. 2.

(4)  GU L 169 del 30.6.2005, pag. 1.

(5)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(6)  GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22.

(7)  GU L 181 del 14.7.2009, pag. 8.

(8)  GU L 328 del 15.12.2009, pag. 10.

(9)  La data di entrata in vigore dell’accordo verrà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea a cura del segretariato generale dell’Unione europea.


ACCORDO

in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea, da una parte, e l’Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall’altra, relativo all’ulteriore liberalizzazione degli scambi di prodotti agricoli, prodotti agricoli trasformati, pesce e prodotti della pesca e recante modifica dell’accordo euromediterraneo interinale di associazione relativo agli scambi e alla cooperazione tra la Comunità europea, da una parte, e l’Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) a beneficio dell’Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall’altra

Signor presidente,

Mi pregio fare riferimento ai negoziati condotti nello spirito del programma euromediterraneo per l’agricoltura (tabella di marcia di Rabat), adottato dai ministri degli esteri euromediterranei il 28 novembre 2005 e destinato ad accelerare la liberalizzazione degli scambi di prodotti agricoli, prodotti agricoli trasformati, pesce e prodotti della pesca, e ai sensi degli articoli 7, 12 e 14, paragrafo 2, dell’accordo euromediterraneo interinale di associazione relativo agli scambi e alla cooperazione tra la Comunità europea, da una parte, e l’Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) a beneficio dell’Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza («l’Autorità palestinese»), dall’altra («l’accordo interinale di associazione»), in vigore dal 1o luglio 1997, nel quale si stabilisce che la Comunità e l’Autorità palestinese attuano progressivamente una maggiore liberalizzazione, fra l’altro, degli scambi di prodotti agricoli, nell’interesse di entrambe le parti.

A.

Le parti hanno convenuto le seguenti modifiche provvisorie dell’accordo interinale di associazione:

1.

Il protocollo n. 1 è sostituito dal protocollo figurante nell’allegato I del presente accordo in forma di scambio di lettere, fatte salve le disposizioni del suo punto C.

B.

Le parti hanno altresì convenuto le seguenti modifiche permanenti dell’accordo interinale di associazione:

1.

L’articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai prodotti originari dell’Unione europea e della Cisgiordania e della Striscia di Gaza diversi da quelli elencati nei capitoli da 1 a 24 della nomenclatura combinata (NC) e della tariffa doganale dell’Autorità palestinese e diversi da quelli elencati nell’allegato 1, sezione 1, punto ii), dell’accordo sull’agricoltura del GATT. Il presente capitolo continua tuttavia ad applicarsi al lattosio chimicamente puro della voce NC 1702 11 00 e al glucosio e allo sciroppo di glucosio, contenenti, in peso, allo stato secco, il 99 % o più di glucosio delle voci NC ex 1702 30 50 ed ex 1702 30 90.»

2.

Il titolo del capitolo 2 è sostituito dal seguente:

3.

L’articolo 11 è sostituito dal seguente:

«Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai prodotti originari dell’Unione europea e della Cisgiordania e della Striscia di Gaza elencati nei capitoli da 1 a 24 della nomenclatura combinata (NC) e della tariffa doganale dell’Autorità palestinese ed elencati nell’allegato 1, sezione 1, punto ii), dell’accordo sull’agricoltura del GATT, fatta eccezione per il lattosio chimicamente puro della voce NC 1702 11 00 e il glucosio e lo sciroppo di glucosio, contenenti, in peso, allo stato secco, il 99 % o più di glucosio delle voci NC ex 1702 30 50 ed ex 1702 30 90, per i quali è già stato concesso l’accesso al mercato in esenzione da dazi doganali in virtù del capitolo 1.»

4.

L’articolo 12 è sostituito dal seguente:

«L’Unione europea e l’Autorità palestinese attuano progressivamente una maggiore liberalizzazione degli scambi di prodotti agricoli, prodotti agricoli trasformati, pesce e prodotti della pesca, nell’interesse di entrambe le parti.»

5.

L’articolo 13 è sostituito dal seguente:

«1.   Ai prodotti agricoli, ai prodotti agricoli trasformati e al pesce e ai prodotti della pesca originari della Cisgiordania e della Striscia di Gaza elencati nel protocollo n. 1 si applicano, all’importazione nell’Unione europea, le disposizioni ivi contenute.

2.   Ai prodotti agricoli, ai prodotti agricoli trasformati e al pesce e ai prodotti della pesca originari dell’Unione europea elencati nel protocollo n. 2 si applicano, all’importazione in Cisgiordania e nella Striscia di Gaza, le disposizioni del medesimo protocollo.»

6.

È inserito l’articolo 23 bis:

«Revoca temporanea delle preferenze

1.   Concordi sul fatto che la cooperazione amministrativa e l’assistenza sono indispensabili per l’applicazione e il controllo del trattamento preferenziale concesso a norma del presente accordo, le parti ribadiscono l’impegno a combattere le irregolarità e le frodi in materia doganale e nei settori connessi.

2.   Quando una parte constata, in base a informazioni oggettive, l’assenza di cooperazione/assistenza amministrativa e/o la presenza di irregolarità o frodi ai sensi del presente accordo, può sospendere provvisoriamente il trattamento preferenziale in questione per i prodotti interessati conformemente a quanto disposto nel presente articolo.

3.   Ai fini del presente articolo, per assenza di cooperazione amministrativa/assistenza si intende fra l’altro:

a)

una reiterata inosservanza dell’obbligo di verificare il carattere originario dei prodotti interessati;

b)

un reiterato rifiuto o un ritardo ingiustificato nel procedere al controllo a posteriori della prova dell’origine e/o nel comunicarne i risultati;

c)

un reiterato rifiuto di concedere l’autorizzazione a effettuare visite di controllo per determinare l’autenticità di documenti o l’esattezza di informazioni relative alla concessione del trattamento preferenziale in questione o un ritardo ingiustificato nello svolgere tali compiti.

4.   Ai fini del presente articolo, la constatazione di irregolarità o frodi si può verificare, fra l’altro, qualora si osservi un rapido aumento, non spiegabile in modo soddisfacente, delle importazioni di beni che superi la normale capacità di produzione e di esportazione dell’altra parte, legato a informazioni oggettive relative alle irregolarità o alle frodi.

5.   L’applicazione di una sospensione temporanea è subordinata alle seguenti condizioni:

a)

la parte che ha constatato, in base a informazioni oggettive, l’assenza di cooperazione amministrativa/assistenza e/o la presenza di irregolarità o frodi notifica senza indugio al comitato misto le sue constatazioni e le informazioni oggettive e avvia consultazioni in seno a detto comitato, in base a tutte le informazioni pertinenti e alle constatazioni oggettive, onde trovare una soluzione accettabile per entrambe le parti;

b)

qualora le parti abbiano avviato consultazioni in seno al comitato misto senza trovare una soluzione accettabile entro tre mesi dalla notifica, la parte interessata può sospendere provvisoriamente il trattamento preferenziale in questione per i prodotti interessati. Tale sospensione temporanea è comunicata senza indugio al comitato misto;

c)

le sospensioni temporanee a norma del presente articolo sono limitate a quanto necessario per tutelare gli interessi finanziari della parte interessata. Esse non possono eccedere la durata di sei mesi rinnovabili qualora, alla data di scadenza, non siano mutate le condizioni che hanno giustificato la sospensione iniziale. Le sospensioni sono oggetto di consultazioni periodiche in seno al comitato misto allo scopo, in particolare, di revocarle non appena cessino di sussistere le condizioni per la loro applicazione.

Ciascuna parte pubblica conformemente alle proprie procedure interne (nel caso dell’Unione europea, nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea) gli avvisi agli importatori, relativi a: notifiche di cui al paragrafo 5, lettera a), decisioni di cui al paragrafo 5, lettera b), nonché la proroga o la revoca di cui al paragrafo 5, lettera c).»

7.

Il protocollo n. 2 e i relativi allegati sono sostituiti da quelli figuranti nell’allegato II del presente accordo in forma di scambio di lettere.

8.

All’accordo interinale di associazione è allegata una dichiarazione comune relativa agli ostacoli sanitari e fitosanitari o tecnici in materia di scambi, che figura all’allegato III del presente accordo in forma di scambio di lettere.

C.

Le parti hanno convenuto le seguenti disposizioni supplementari:

1.

a)

le modifiche temporanee di cui al punto A sono applicabili per un periodo di dieci anni dall’entrata in vigore del presente accordo in forma di scambio di lettere. Tuttavia, in funzione dei futuri sviluppi economici della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, il comitato misto può prendere in considerazione un’eventuale proroga di dette modifiche. Tale decisione è adottata dal comitato misto almeno un anno prima della scadenza del periodo decennale di cui al presente accordo in forma scambio di lettere;

b)

a cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo in forma di scambio di lettere, l’Unione europea e l’Autorità palestinese si incontrano per valutare la possibilità di accordarsi reciprocamente ulteriori concessioni permanenti relative agli scambi di prodotti agricoli, prodotti agricoli trasformati, pesce e prodotti della pesca, in conformità all’obiettivo dell’articolo 12 del presente accordo interinale di associazione;

c)

il punto di partenza di futuri negoziati reciproci risiede nelle concessioni consolidate nell’ambito dell’accordo interinale di associazione, di cui agli allegati II e IV del presente accordo in forma di scambio di lettere;

d)

resta inteso che le condizioni commerciali concesse dall’Unione europea in esito a tali futuri negoziati possono essere meno favorevoli di quelle concesse nell’ambito del presente accordo in forma di scambio di lettere.

2.

L’articolo 7, paragrafo 1, dell’accordo interinale di associazione non si applica in attesa dell’applicazione delle modifiche temporanee di cui al punto A del presente accordo in forma di scambio di lettere.

Il presente accordo in forma di scambio di lettere entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo alla data di deposito dell’ultimo strumento di approvazione.

Ho l’onore di confermarLe l’accordo dell’Unione europea in merito al contenuto della presente lettera.

Le sarei grato se volesse confermare l’accordo del Suo governo in merito a quanto precede.

Voglia gradire, Signor …, i sensi della mia più alta considerazione.

Съставено в Брюксел на

Hecho en Bruselas, el

V Bruselu dne

Udfærdiget i Bruxelles, den

Geschehen zu Brüssel am

Brüssel,

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις

Done at Brussels,

Fait à Bruxelles, le

Fatto a Bruxelles, addì

Briselē,

Priimta Briuselyje,

Kelt Brüsszelben,

Magħmul fi Brussell,

Gedaan te Brussel,

Sporządzono w Brukseli dnia

Feito em Bruxelas,

Întocmit la Bruxelles,

V Bruseli

V Bruslju,

Tehty Brysselissä

Utfärdat i Bryssel den

Image

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Гια την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l’Union européenne

Per l’Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

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ALLEGATO I

PROTOCOLLO N. 1

relativo al regime provvisorio applicabile alle importazioni nell’Unione europea di prodotti agricoli, prodotti agricoli trasformati, pesce e prodotti della pesca originari della Cisgiordania e della Striscia di Gaza

1.

I dazi doganali e le tasse di effetto equivalente (compreso l’elemento agricolo) che si applicano alle importazioni nell’Unione europea di prodotti originari della Cisgiordania e della Striscia di Gaza specificati nei capitoli da 1 a 24 della nomenclatura combinata (NC) e della tariffa doganale dell’Autorità palestinese e quelli elencati nell’allegato 1, sezione 1, punto ii), dell’accordo sull’agricoltura del GATT, fatta eccezione per il lattosio chimicamente puro della voce NC 1702 11 00 e il glucosio e lo sciroppo di glucosio, contenenti, in peso, allo stato secco, il 99 % o più di glucosio delle voci NC ex 1702 30 50 ed ex 1702 30 90, di cui al capitolo 1, sono temporaneamente eliminati conformemente alle disposizioni del punto C, paragrafo 1, lettera a), dell’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e l’Autorità palestinese relativo all’ulteriore liberalizzazione degli scambi di prodotti agricoli, prodotti agricoli trasformati, pesce e prodotti della pesca e recante modifica del presente accordo, firmato nel 2011.

2.

In deroga alle condizioni di cui al punto 1 del presente protocollo, per i prodotti ai quali si applica un prezzo d’entrata in conformità con l’articolo 140 bis del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), e nei confronti dei quali la tariffa doganale comune prevede l’applicazione di dazi doganali ad valorem e di un dazio doganale specifico, è abolita unicamente la parte ad valorem del dazio.

ALLEGATO II

PROTOCOLLO N. 2

relativo al regime applicabile alle importazioni in Cisgiordania e nella Striscia di Gaza di prodotti agricoli, prodotti agricoli trasformati, pesce e prodotti della pesca originari dell’Unione europea

1.

I prodotti originari dell’Unione europea figuranti negli allegati sono ammessi all’importazione in Cisgiordania e nella Striscia di Gaza alle condizioni indicate in appresso e negli allegati.

2.

I dazi doganali all’importazione sono aboliti o ridotti nelle proporzioni indicate nella colonna «a», entro il limite del contingente tariffario annuale indicato nella colonna «b» e fatte salve le disposizioni specifiche indicate nella colonna «c».

3.

Ai quantitativi importati oltre i contingenti tariffari si applicano i dazi doganali generali applicati ai paesi terzi, fatte salve le disposizioni specifiche indicate nella colonna «c».

4.

Nel primo anno di applicazione, i volumi dei contingenti tariffari e dei quantitativi di riferimento sono calcolati proporzionalmente ai volumi di base, tenendo conto della parte del periodo trascorsa prima dell’entrata in vigore del presente protocollo.

ALLEGATO 1 DEL PROTOCOLLO N. 2

Codice NC

Designazione delle merci

Dazio (%)

Contingente tariffario

(in t, salvo diversa indicazione)

Disposizioni specifiche

 

 

a

b

c

0102 90 71

Animali vivi della specie bovina, di peso superiore a 300 kg, destinati alla macellazione, escluse le giovenche e le vacche

0

300

 

0202 30 90

Carni di animali della specie bovina, congelate, disossate, esclusi i quarti anteriori, i quarti compensati e i tagli di quarti anteriori e di punta di petto detti «crop», «chuck and blade» e «brisket»

0

200

 

0206 22 00

Fegati commestibili di animali della specie bovina, congelati

0

100

 

0406

Formaggi e latticini

0

200

 

0407 00 19

Uova di volatili da cortile, da cova (escluse le uova di tacchine e di oche)

0

120 000 pezzi

 

1101 00 15

Farine di frumento (grano) tenero e di spelta

0

13 000

 

2309 90 99

Altre preparazioni dei tipi utilizzati per l’alimentazione degli animali

2

100

 

ALLEGATO 2 DEL PROTOCOLLO N. 2

PRODOTTI DI CUI ALL’ARTICOLO 7, PARAGRAFO 2, DELL’ACCORDO EUROMEDITERRANEO INTERINALE DI ASSOCIAZIONE

Codice NC

Designazione delle merci

1902

Pasta e cuscus:

A

di frumento (grano) duro

B

altro

1905 10

Pane croccante detto «Knäckebrot»

1905 20 90

Pane con spezie (panpepato), non speciale per diabetici:

A

avente tenore superiore a 15 %, in peso, di farina di cereali diversi dal frumento (grano) rispetto al contenuto complessivo di farina

B

altro

ex 1905 32 A

Cialde e cialdine

Al

non ripiene, anche non glassate

Ala

avente tenore superiore a 15 %, in peso, di farina di cereali diversi dal grano rispetto al contenuto complessivo di farina

Alb

altro

A2

altro

A2a

avente tenore non inferiore a 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte o non inferiore a 2,5 % di proteine del latte

A2b

altro

1905 40 10

Fette biscottate, con aggiunta di zuccheri, miele, altri dolcificanti, uova, materie grasse, formaggio, frutta, cacao o simili:

A

avente tenore superiore a 15 %, in peso, di farina di cereali diversi dal frumento (grano) rispetto al contenuto complessivo di farina

B

altro

1905

ex 31) B + ex 90)

Altri prodotti di panetteria, con aggiunta di zuccheri, miele, altri dolcificanti, uova, materie grasse, formaggio, frutta, cacao o simili:

Bl

addizionati di uova, non inferiore a 2,5 % in peso

B2

addizionati di frutta secche o di noci:

B2a

avente tenore non inferiore a 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte e non inferiore a 2,5 % di proteine del latte, cfr. allegato V

B2b

altro

ВЗ

avente tenore inferiore a 10 %, in peso, di zuccheri aggiunti e senza aggiunta di uova, frutta secche o di frutta a guscio

ALLEGATO III

DICHIARAZIONE COMUNE

SULLA COOPERAZIONE RELATIVA AGLI OSTACOLI SANITARI E FITOSANITARI O TECNICI IN MATERIA DI SCAMBI

Le parti si impegnano a risolvere qualsiasi problema, in particolare gli ostacoli sanitari, fitosanitari o tecnici in materia di scambi che impediscano l’attuazione del presente accordo, avvalendosi delle disposizioni amministrative vigenti. I risultati devono essere comunicati ai pertinenti sottocomitati e al comitato congiunto. Le parti si impegnano a esaminare e risolvere tali problemi nel minor tempo possibile, in via amichevole e in conformità con le rispettive disposizioni legislative nazionali in vigore, nonché con le norme dell’OMC, dell’UIE, dell’IPPC e del Codex Alimentarius.

ALLEGATO IV

A:   ELENCO CONSOLIDATO DELLE CONCESSIONI APPLICATE ALLE IMPORTAZIONI NELL’UNIONE EUROPEA DI PRODOTTI AGRICOLI E DI PRODOTTI DELLA PESCA ORIGINARI DELLA CISGIORDANIA E DELLA STRISCIA DI GAZA PRIMA DELL’ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE ACCORDO IN FORMA DI SCAMBIO DI LETTERE

1.

I prodotti originari della Cisgiordania e della Striscia di Gaza figuranti in allegato sono ammessi all’importazione nell’Unione europea alle condizioni indicate in appresso e in allegato.

a)

I dazi doganali sono soppressi o ridotti nelle proporzioni indicate nella colonna «a».

b)

Per alcuni prodotti, per i quali la tariffa doganale comune dispone l’applicazione di un dazio doganale ad valorem e di un dazio doganale specifico, i tassi di riduzione indicati nella colonna «a» e nella colonna «c» si applicano soltanto al dazio doganale ad valorem. Tuttavia, per quanto riguarda il prodotto di cui alla sottovoce 1509 10, la riduzione del dazio si applica al dazio specifico.

c)

Per alcuni prodotti, i dazi doganali sono soppressi nei limiti dei contingenti tariffari indicati per ciascun prodotto nella colonna «b»; salvo diversa disposizione, i contingenti tariffari si applicano su base annua dal 1o gennaio al 31 dicembre.

d)

Per i quantitativi importati eccedenti i contingenti, il dazio della tariffa doganale comune è applicato, secondo i prodotti, nella sua totalità o ridotto nelle proporzioni indicate nella colonna «c».

2.

Per alcuni prodotti l’esenzione dai dazi doganali è concessa limitatamente ai quantitativi di riferimento indicati nella colonna «d».

Se il volume delle importazioni di un prodotto supera il quantitativo di riferimento, l’Unione europea può, sulla base di un riesame annuale dei flussi commerciali da essa effettuato, assoggettare il prodotto in questione a un contingente tariffario per un volume pari al quantitativo di riferimento. In tal caso, ai quantitativi importati oltre i contingenti il dazio della tariffa doganale comune si applica, interamente o ridotto, come indicato nella colonna «c», a seconda del prodotto.

3.

Nel primo anno di applicazione, i volumi dei contingenti tariffari e dei quantitativi di riferimento sono calcolati proporzionalmente ai volumi di base, tenendo conto della parte del periodo trascorsa prima dell’entrata in vigore del presente protocollo.

4.

Per alcuni dei prodotti elencati nell’allegato, il volume dei contingenti tariffari è aumentato in due tempi in base ai quantitativi indicati nella colonna «e». Il primo aumento ha luogo alla data in cui ciascun contingente tariffario è concesso per la seconda volta.

Codice NC (2)

Designazione delle merci (3)

Riduzione del dazio doganale NPF

(%) (4)

Contingente tariffario

(t, salvo diversa indicazione)

Riduzione del dazio doganale NPF oltre il contingente tariffario attuale o futuro

(%) (4)

Quantità di riferimento

(t, salvo diversa indicazione)

Disposizioni specifiche

a

b

c

d

e

0409 00 00

Miele naturale

100

500

0

 

punto 4 — aumento annuo di 250 t

0603 11 00

0603 12 00

0603 13 00

0603 14 00

0603 19 10

0603 19 90

Fiori e boccioli di fiori, recisi, freschi, per mazzi o per ornamento

100

2 000

0

 

punto 4 — aumento annuo di 250 t

0702 00 00

Pomodori, freschi o refrigerati, dal 1o dicembre al 31 marzo

100

 

60

2 000

 

0703 10 11

0703 10 19

Cipolle, fresche o refrigerate, dal 15 febbraio al 15 maggio

100

 

60

 

 

0709 30 00

Melanzane, fresche o refrigerate, dal 15 gennaio al 30 aprile

100

 

60

3 000

 

ex 0709 60

Pimenti del genere Capsicum o del genere Pimenta, freschi o refrigerati:

 

 

 

 

 

0709 60 10

Peperoni

100

 

40

1 000

 

0709 60 99

Altri

100

 

80

 

 

0709 90 70

Zucchine, fresche o refrigerate, dal 1o dicembre alla fine di febbraio

100

 

60

300

 

ex 0709 90 90

Cipolle, comprese le cipolle selvatiche della specie Muscari comosum, fresche o refrigerate dal 15o febbraio al 15 maggio

100

 

60

 

 

0710 80 59

Pimenti del genere Capsicum o del genere Pimenta, esclusi i peperoni crudi o anche cotti in acqua o al vapore, congelati

100

 

80

 

 

0711 90 10

Pimenti del genere Capsicum o del genere Pimenta, esclusi i peperoni temporaneamente conservati, ma non atti per l’alimentazione nello stato in cui sono presentati

100

 

80

 

 

0712 31 00

0712 32 00

0712 33 00

0712 39 00

Funghi, orecchie di Giuda (Auricularia spp.), temelle (Tremella spp.) e tartufi, secchi

100

500

0

 

 

ex 0805 10

Arance fresche

100

 

60

25 000

 

ex 0805 20

Mandarini, compresi i tangerini ed i mandarini satsuma (o sazuma); clementine senza semi, wilkings e simili ibridi di agrumi, freschi

100

 

60

500

 

0805 40 00

Pompelmi

100

 

80

 

 

ex 0805 50 10

Limoni (Citrus limon, Citrus limonum), freschi

100

 

40

800

 

0806 10 10

Uve da tavola, fresche, dal 1o febbraio al 14 luglio

100

1 000

0

 

punto 4 — aumento annuo di 500 t

0807 19 00

Meloni (esclusi i cocomeri), freschi, dal 1o novembre al 31 maggio

100

 

50

10 000

 

0810 10 00

Fragole, fresche, dal 1o novembre al 31 marzo

100

2 000

0

 

punto 4 — aumento annuo di 500 t

0812 90 20

Arance, temporaneamente conservate ma non atte per l’alimentazione nello stato in cui sono presentate

100

 

80

 

 

0904 20 30

Frutta del genere Capsicum o del genere Pimenta diverse dai peperoni, essiccate, non tritate né polverizzate

100

 

80

 

 

1509 10

Olio di oliva vergine.

100

2 000

0

 

punto 4 — aumento annuo di 500 t

2001 90 20

Frutta del genere Capsicum diverse dai peperoni, preparate o conservate nell’aceto o nell’acido acetico

100

 

80

 

 

2005 99 10

Frutta del genere Capsicum diverse dai peperoni, preparate o conservate ma non nell’aceto o acido acetico, non congelate

100

 

80

 

 

B:   ELENCO CONSOLIDATO DELLE CONCESSIONI APPLICATE ALLE IMPORTAZIONI NELL’UNIONE EUROPEA AI PRODOTTI AGRICOLI TRASFORMATI ORIGINARI DELLA CISGIORDANIA E DELLA STRISCIA DI GAZA DI CUI ALL’ARTICOLO 7, PARAGRAFO 1, DELL’ACCORDO EUROMEDITERRANEO INTERINALE DI ASSOCIAZIONE PRIMA DELL’ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE ACCORDO IN FORMA DI SCAMBIO DI LETTERE

Codice NC

Descrizione

0403

Latticello, latte e crema coagulati, yogurt, chefir e altri tipi di latte o creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao:

Da 0403 10 51 a 0403 10 99

Yogurt, aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao

Da 0403 90 71 a 0403 90 99

Latticello, latte e crema coagulati, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, aromatizzati, o addizionati di frutta o di cacao

0710 40 00

Granturco dolce, non cotto o cotto all’acqua o al vapore, congelato

0711 90 30

Granturco dolce temporaneamente conservato (per esempio, mediante anidride solforosa, o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atto per l’alimentazione nello stato in cui è presentato

ex 1517

Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516:

1517 10 10

Margarina, esclusa la margarina liquida, avente tenore in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore al 10 %, ma inferiore o uguale al 15 %

1517 90 10

Altre, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore al 10 % ma inferiore o uguale al 15 %

ex 1704

Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco), escluso l’estratto di liquirizia contenente saccarosio in misura superiore a 10 %, in peso, senza aggiunta di altre materie, della voce NC 1704 90 10

1806

Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao

ex 1901

Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove, esclusi i preparati della voce NC 1901 90 91

ex 1902

Paste alimentari, all’esclusione delle paste farcite dei codici NC 1902 20 10 e 1902 20 30; cuscus, anche preparato

1903

Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, granelli, perle, scarti di setacciatura o forme simili

1904

Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio corn flakes); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine, le semole e i semolini), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove

1905

Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili

2001 90 30

Granturco dolce (Zea mays var. saccharata) preparato o conservato nell’aceto o nell’acido acetico

2001 90 40

Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %, preparati o conservati nell’aceto o nell’acido acetico

2004 10 91

Patate, sotto forma di farina, semolino o fiocchi, preparate o conservate ma non nell’aceto o acido acetico, congelate

2004 90 10

Granturco dolce (Zea mays var. saccharata) preparato o conservato ma non nell’acido acetico, congelato

2005 20 10

Patate, sotto forma di farina, semolino o fiocchi, preparate o conservate ma non nell’aceto o acido acetico, non congelate

2005 80 00

Granturco dolce (Zea mays var. saccharata) preparato o conservato ma non nell’acido acetico, non congelato

1904 20 10

Preparazioni del tipo Müsli a base di fiocchi di cereali non tostati

2008 99 85

Granturco, ad esclusione del granturco dolce (Zea mays var. saccharata), altrimenti preparato o conservato senza aggiunta di alcole o di zuccheri

2008 99 91

Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %, altrimenti preparati o conservati, senza aggiunta di zucchero né di alcole

2101 12 98

Preparazioni a base di caffè

2101 20 98

Preparazioni a base di tè o mate

2101 30 19

Succedanei torrefatti del caffè, ad esclusione della cicoria torrefatta

2101 30 99

Estratti, essenze e concentrati di succedanei torrefatti del caffè, ad esclusione di quelli della cicoria torrefatta

2102 10 31

2102 10 39

Lieviti da panificazione

ex 2103 90 90

Preparazioni per salse e salse preparate:

Maionese

2105 00

Gelati, anche contenenti cacao

ex 2106

Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove, diverse da quelle menzionate nelle sottovoci 2106 10 20 e 2106 90 92 e diverse dagli sciroppi di zucchero, aromatizzati o addizionati di coloranti delle voci 2106 90 30 fino a 2106 90 59

2202 90 91

2202 90 95

2202 90 99

Bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009, contenenti prodotti delle voci da 0401 a 0404 o materie grasse provenienti dai prodotti delle voci da 0401 a 0404

2905 43 00

Mannitolo

2905 44

D-glucitolo (sorbitolo)

ex 3505 10

Destrina ed altri amidi e fecole modificati, esclusi gli amidi e fecole esterificati ed eterificati della sottovoce 3505 10 50

3505 20

Colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati

3809 10

Agenti di apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove, a base di sostanze amidacee

3824 60

Sorbitolo diverso da quello della sottovoce 2905 44

Signor presidente,

mi pregio comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna, così redatta:

«Mi pregio fare riferimento ai negoziati condotti nello spirito del programma euromediterraneo per l’agricoltura (tabella di marcia di Rabat), adottato dai ministri degli esteri euromediterranei il 28 novembre 2005 e destinato ad accelerare la liberalizzazione degli scambi di prodotti agricoli, prodotti agricoli trasformati, pesce e prodotti della pesca, e ai sensi degli articoli 7, 12 e 14, paragrafo 2, dell’accordo euromediterraneo interinale di associazione relativo agli scambi e alla cooperazione tra la Comunità europea, da una parte, e l’Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) a beneficio dell’Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza (“l’Autorità palestinese”), dall’altra (“l’accordo interinale di associazione”), in vigore dal 1o luglio 1997, nel quale si stabilisce che la Comunità e l’Autorità palestinese attuano progressivamente una maggiore liberalizzazione, fra l’altro, degli scambi di prodotti agricoli, nell’interesse di entrambe le parti.

A.

Le parti hanno convenuto le seguenti modifiche provvisorie dell’accordo interinale di associazione:

1.

Il protocollo n. 1 è sostituito dal protocollo figurante nell’allegato I del presente accordo in forma di scambio di lettere, fatte salve le disposizioni del suo punto C.

B.

le parti hanno altresì convenuto le seguenti modifiche permanenti dell’accordo interinale di associazione:

1.

L’articolo 4 è sostituito dal seguente:

“Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai prodotti originari dell’Unione europea e della Cisgiordania e della Striscia di Gaza diversi da quelli elencati nei capitoli da 1 a 24 della nomenclatura combinata (NC) e della tariffa doganale dell’Autorità palestinese e diversi da quelli elencati nell’allegato 1, sezione 1, punto ii), dell’accordo sull’agricoltura del GATT.» Il presente capitolo continua tuttavia ad applicarsi al lattosio chimicamente puro della voce NC 1702 11 00 e al glucosio e allo sciroppo di glucosio, contenenti, in peso, allo stato secco, il 99 % o più di glucosio delle voci NC ex 1702 30 50 ed ex 1702 30 90.”

2.

Il titolo del capitolo 2 è sostituito dal seguente:

3.

L’articolo 11 è sostituito dal seguente:

“Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai prodotti originari dell’Unione europea e della Cisgiordania e della Striscia di Gaza elencati nei capitoli da 1 a 24 della nomenclatura combinata (NC) e della tariffa doganale dell’Autorità palestinese ed elencati nell’allegato 1, sezione 1, punto ii), dell’accordo sull’agricoltura del GATT, fatta eccezione per il lattosio chimicamente puro della voce NC 1702 11 00 e il glucosio e lo sciroppo di glucosio, contenenti, in peso, allo stato secco, il 99 % o più di glucosio delle voci NC ex 1702 30 50 ed ex 1702 30 90, per i quali è già stato concesso l’accesso al mercato in esenzione da dazi doganali in virtù del capitolo 1.”

4.

L’articolo 12 è sostituito dal seguente:

“L’Unione europea e l’Autorità palestinese attuano progressivamente una maggiore liberalizzazione degli scambi di prodotti agricoli, prodotti agricoli trasformati, pesce e prodotti della pesca, nell’interesse di entrambe le parti.”

5.

L’articolo 13 è sostituito dal seguente:

“1.   Ai prodotti agricoli, ai prodotti agricoli trasformati e al pesce e ai prodotti della pesca originari della Cisgiordania e della Striscia di Gaza elencati nel protocollo n. 1 si applicano, all’importazione nell’Unione europea, le disposizioni ivi contenute.

2.   Ai prodotti agricoli, ai prodotti agricoli trasformati e al pesce e ai prodotti della pesca originari dell’Unione europea elencati nel protocollo n. 2 si applicano, all’importazione in Cisgiordania e nella Striscia di Gaza, le disposizioni del medesimo protocollo.”

6.

È inserito l’articolo 23 bis:

“Revoca temporanea delle preferenze

1.   Concordi sul fatto che la cooperazione amministrativa e l’assistenza sono indispensabili per l’applicazione e il controllo del trattamento preferenziale concesso a norma del presente accordo, le parti ribadiscono l’impegno a combattere le irregolarità e le frodi in materia doganale e nei settori connessi.

2.   Quando una parte constata, in base a informazioni oggettive, l’assenza di cooperazione/assistenza amministrativa e/o la presenza di irregolarità o frodi ai sensi del presente accordo, può sospendere provvisoriamente il trattamento preferenziale in questione per i prodotti interessati conformemente a quanto disposto nel presente articolo.

3.   Ai fini del presente articolo, per assenza di cooperazione amministrativa/assistenza si intende fra l’altro:

a)

una reiterata inosservanza dell’obbligo di verificare il carattere originario dei prodotti interessati;

b)

un reiterato rifiuto o un ritardo ingiustificato nel procedere al controllo a posteriori della prova dell’origine e/o nel comunicarne i risultati;

c)

un reiterato rifiuto di concedere l’autorizzazione a effettuare visite di controllo per determinare l’autenticità di documenti o l’esattezza di informazioni relative alla concessione del trattamento preferenziale in questione o un ritardo ingiustificato nello svolgere tali compiti.

4.   Ai fini del presente articolo, la constatazione di irregolarità o frodi si può verificare, fra l’altro, qualora si osservi un rapido aumento, non spiegabile in modo soddisfacente, delle importazioni di beni che superi la normale capacità di produzione e di esportazione dell’altra parte, legato a informazioni oggettive relative alle irregolarità o alle frodi.

5.   L’applicazione di una sospensione temporanea è subordinata alle seguenti condizioni:

a)

la parte che ha constatato, in base a informazioni oggettive, l’assenza di cooperazione amministrativa/assistenza e/o la presenza di irregolarità o frodi notifica senza indugio al comitato misto le sue constatazioni e le informazioni oggettive e avvia consultazioni in seno a detto comitato, in base a tutte le informazioni pertinenti e alle constatazioni oggettive, onde trovare una soluzione accettabile per entrambe le parti;

b)

qualora le parti abbiano avviato consultazioni in seno al comitato misto senza trovare una soluzione accettabile entro tre mesi dalla notifica, la parte interessata può sospendere provvisoriamente il trattamento preferenziale in questione per i prodotti interessati. Tale sospensione temporanea è comunicata senza indugio al comitato misto;

c)

le sospensioni temporanee a norma del presente articolo sono limitate a quanto necessario per tutelare gli interessi finanziari della parte interessata. Esse non possono eccedere la durata di sei mesi rinnovabili qualora, alla data di scadenza, non siano mutate le condizioni che hanno giustificato la sospensione iniziale. Le sospensioni sono oggetto di consultazioni periodiche in seno al comitato misto allo scopo, in particolare, di revocarle non appena cessino di sussistere le condizioni per la loro applicazione.

Ciascuna parte pubblica conformemente alle proprie procedure interne (nel caso dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea) gli avvisi agli importatori, relativi a: notifiche di cui al paragrafo 5, lettera a), decisioni di cui al paragrafo 5, lettera b), nonché la proroga o la revoca di cui al paragrafo 5, lettera c).”

7.

Il protocollo n. 2 e i relativi allegati sono sostituiti da quelli figuranti nell’allegato II del presente accordo in forma di scambio di lettere.

8.

All’accordo interinale di associazione è allegata una dichiarazione comune relativa agli ostacoli sanitari e fitosanitari o tecnici in materia di scambi, che figura all’allegato III del presente accordo in forma di scambio di lettere.

C.

Le parti hanno convenuto le seguenti disposizioni supplementari:

1.

a)

le modifiche temporanee di cui al punto A sono applicabili per un periodo di dieci anni dall’entrata in vigore del presente accordo in forma di scambio di lettere. Tuttavia, in funzione dei futuri sviluppi economici della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, il comitato misto può prendere in considerazione un’eventuale proroga di dette modifiche. Tale decisione è adottata dal comitato misto almeno un anno prima della scadenza del periodo decennale di cui al presente accordo in forma di scambio di lettere;

b)

a cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo in forma di scambio di lettere, l’Unione europea e l’Autorità palestinese si incontrano per valutare la possibilità di accordarsi reciprocamente ulteriori concessioni permanenti relative agli scambi di prodotti agricoli, di prodotti agricoli trasformati, di pesce e di prodotti della pesca, in conformità all’obiettivo dell’articolo 12 del presente accordo interinale di associazione;

c)

il punto di partenza di futuri negoziati reciproci risiede nelle concessioni consolidate nell’ambito dell’accordo interinale di associazione, di cui agli allegati II e IV del presente accordo in forma di scambio di lettere;

d)

resta inteso che le condizioni commerciali concesse dall’Unione europea in esito a tali futuri negoziati possono essere meno favorevoli di quelle concesse nell’ambito del presente accordo in forma di scambio di lettere.

2.

L’articolo 7, paragrafo 1, dell’accordo interinale di associazione non si applica in attesa dell’applicazione delle modifiche temporanee di cui al punto A del presente accordo in forma di scambio di lettere.

Il presente accordo in forma di scambio di lettere entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo alla data di deposito dell’ultimo strumento di approvazione.»

Ho l’onore di confermarLe l’accordo dell’Autorità palestinese in merito al contenuto della Sua lettera.

Voglia gradire, Signor …, i sensi della mia più alta considerazione.

Done at Brussels,

Съставено в Брюксел на

Hecho en Bruselas, el

V Bruselu dne

Udfærdiget i Bruxelles, den

Geschehen zu Brüssel am

Brüssel,

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις

Fait à Bruxelles, le

Fatto a Bruxelles, addì

Briselē,

Priimta Briuselyje,

Kelt Brüsszelben,

Magħmul fi Brussell,

Gedaan te Brussel,

Sporządzono w Brukseli dnia

Feito em Bruxelas,

Întocmit la Bruxelles,

V Bruseli

V Bruslju,

Tehty Brysselissä

Utfärdat i Bryssel den

Image

For the Palestinian Authority

За Палестинската администрация

Por la Autoridad Palestina

Za palestinskou samosprávu

For Den Palæstinensiske Myndighed

Für die Palästinensische Behörde

Palestiina omavalitsuse nimel

Για την Παλαιστινιακή Αρχή

Pour l'Autorité palestinienne

Per l'Autorità palestinese

Palestīniešu pašpārvaldes vārdā –

Palestinos Administracijos vardu

A Palesztin Hatóság részéről

Għall-Awtorità Palestinjana

Voor de Palestijnse Autoriteit

W imieniu Autonomii Palestyńskiej

Pela Autoridade Palestiniana

Pentru Autoritatea Palestiniană

V mene Palestínskej samosprávy

Za Palestinsko upravo

Palestiinalaishallinnon puolesta

För den palestinska myndigheten

Image


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  Codici NC di cui al regolamento (CE) n. 948/2009 (GU L 287 del 31.10.2009, pag. 1).

(3)  Fatte salve le regole per l’interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è considerata puramente indicativa, in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, dalla portata dei codici NC. Se i codici NC sono preceduti dalla dicitura «ex», il regime preferenziale è determinato dall’applicazione combinata del codice NC e della corrispondente designazione.

(4)  La riduzione del dazio si applica unicamente ai dazi doganali ad valorem. Tuttavia, per quanto riguarda il prodotto di cui alla voce 1509 10, la riduzione del dazio si applica al dazio specifico.


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