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Document JOL_2011_176_R_0001_01

2011/392/UE: Decisione del Consiglio, del 13 maggio 2011 , relativa alla conclusione dell’accordo tra l’Unione europea e il Regno del Marocco che istituisce un dispositivo di risoluzione delle controversie
Accordo tra l’Unione europea e il Regno del Marocco che istituisce un dispositivo di risoluzione delle controversie

GU L 176 del 5.7.2011, p. 1-16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

5.7.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 176/1


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 13 maggio 2011

relativa alla conclusione dell’accordo tra l’Unione europea e il Regno del Marocco che istituisce un dispositivo di risoluzione delle controversie

(2011/392/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v),

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere conforme del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1)

Il 24 febbraio 2006 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con i partner della regione mediterranea al fine di istituire un dispositivo di risoluzione delle controversie relative a disposizioni commerciali.

(2)

I negoziati sono stati condotti dalla Commissione in consultazione con il comitato nominato a norma dell’articolo 207 del trattato e nell’ambito delle direttive di negoziato stabilite dal Consiglio.

(3)

Tali negoziati si sono conclusi e il 9 dicembre 2009 è stato siglato un accordo tra l’Unione europea e il Regno del Marocco che istituisce un dispositivo di risoluzione delle controversie (in prosieguo «l’accordo»).

(4)

L’accordo è stato firmato a nome dell’Unione il 13 dicembre 2010.

(5)

È opportuno concludere l’accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvato, a nome dell’Unione, l’accordo tra l’Unione europea e il Regno del Marocco che istituisce un dispositivo di risoluzione delle controversie.

Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio procede, a nome dell’Unione, alla notifica di cui all’articolo 23 dell’accordo (1).

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, addì 13 maggio 2011.

Per il Consiglio

Il presidente

MARTONYI J.


(1)  La data di entrata in vigore dell’accordo verrà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.


ACCORDO

tra l’Unione europea e il Regno del Marocco che istituisce un dispositivo di risoluzione delle controversie

L’UNIONE EUROPEA, in prosieguo «l’Unione»,

da una parte, e

IL REGNO DEL MAROCCO, in prosieguo «il Marocco»,

dall’altra,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

CAPO I

OBIETTIVO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Articolo 1

Obiettivo

L’obiettivo del presente accordo è prevenire e risolvere le controversie commerciali tra le parti onde pervenire, ove possibile, a soluzioni concordate.

Articolo 2

Applicazione dell’accordo

1.   Le disposizioni del presente accordo si applicano ad ogni controversia concernente la presunta violazione delle disposizioni del titolo II (ad eccezione dell’articolo 24) dell’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall’altra (in prosieguo «l’accordo di associazione») (1), o dell’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e il Regno del Marocco in merito a misure di liberalizzazione reciproche per i prodotti agricoli, i prodotti agricoli trasformati, il pesce e i prodotti della pesca, alla sostituzione dei protocolli n. 1, 2 e 3 e dei relativi allegati e a modifiche dell’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall’altra. Le procedure del presente accordo si applicano se, 60 giorni dopo che una controversia è stata sottoposta al Consiglio di associazione a norma dell’articolo 86 dell’accordo di associazione, detto Consiglio non è riuscito a risolvere la controversia.

2.   L’articolo 86 dell’accordo di associazione si applica a controversie riguardanti l’applicazione e l’interpretazione di altre disposizioni di detto accordo.

3.   Ai fini del paragrafo 1 una controversia è considerata risolta quando il Consiglio di associazione prende una decisione a norma dell’articolo 86, paragrafo 2, dell’accordo di associazione oppure dichiara che la controversia non sussiste più.

CAPO II

CONSULTAZIONI E MEDIAZIONE

Articolo 3

Consultazioni

1.   Le parti si adoperano per risolvere ogni divergenza di interpretazione e di applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 2 avviando consultazioni in buona fede onde pervenire a una soluzione tempestiva, equa e concordata. Durante tali consultazioni, le parti discutono inoltre dell’impatto che la presunta violazione avrebbe sui loro scambi commerciali.

2.   Una parte chiede per iscritto all’altra parte, con copia al sottocomitato «industria, commercio e servizi», l’avvio di consultazioni indicando la misura contestata e le disposizioni degli accordi di cui all’articolo 2 che ritiene violate.

3.   Le consultazioni si svolgono entro 40 giorni dalla data di ricevimento della richiesta e hanno luogo nel territorio della parte convenuta, a meno che le parti non decidano diversamente. Le consultazioni si ritengono concluse entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta a meno che le due parti non decidano di proseguirle. Le consultazioni, in particolare tutte le informazioni comunicate e le posizioni assunte dalle parti nel corso del procedimento, rimangono riservate e non pregiudicano i diritti di nessuna delle due parti in eventuali procedimenti successivi.

4.   Le consultazioni su questioni urgenti, comprese quelle riguardanti merci deperibili o di carattere stagionale, si tengono entro 15 giorni dalla data di ricevimento della richiesta e si considerano concluse entro 30 giorni dalla medesima data.

5.   Se la parte cui viene presentata la richiesta di consultazione non risponde a tale richiesta entro 20 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della medesima, o se le consultazioni non si svolgono entro i termini prescritti rispettivamente al paragrafo 3 o al paragrafo 4, oppure se le consultazioni si sono concluse senza che sia stato raggiunto un consenso su una soluzione concordata, la parte attrice può richiedere la costituzione di un collegio arbitrale a norma dell’articolo 5.

Articolo 4

Mediazione

1.   Se le consultazioni non consentono di pervenire a una soluzione concordata, le parti possono chiedere, di comune accordo, l’intervento di un mediatore. Le richieste di mediazione devono essere presentate per iscritto alla parte convenuta e al sottocomitato «industria, commercio e servizi», indicando la misura oggetto delle consultazioni e il mandato concordato per la mediazione. Ciascuna parte si impegna a considerare con la debita attenzione le richieste di mediazione.

2.   A meno che le parti non trovino l’accordo sulla scelta di un mediatore entro 10 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta di mediazione, il presidente del sottocomitato «industria, commercio e servizi» o un suo delegato designa un mediatore, estratto a sorte tra le persone figuranti nell’elenco di cui all’articolo 19, che non sia cittadino né dell’una né dell’altra parte. La designazione è effettuata entro 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta di mediazione. Il mediatore convoca una riunione delle parti entro 30 giorni dalla sua designazione. Il mediatore riceve le comunicazioni delle parti nei 15 giorni precedenti la riunione e può richiedere informazioni supplementari alle parti oppure a esperti o consulenti tecnici, se lo ritiene necessario. Le informazioni così ottenute devono essere comunicate a entrambe le parti affinché possano formulare osservazioni. Il mediatore notifica un parere entro 45 giorni dalla sua designazione.

3.   Il parere del mediatore può comprendere una o più raccomandazioni su come risolvere la controversia conformemente a quanto disposto dall’articolo 2. Il parere del mediatore non è vincolante.

4.   Le parti possono decidere di modificare i termini di cui al paragrafo 2. Anche il mediatore può decidere di modificare i termini su istanza di una delle parti, tenuto conto di particolari difficoltà incontrate dalla parte interessata o della complessità del caso.

5.   I procedimenti relativi alla mediazione, in particolare il parere del Mediatore e tutte le informazioni comunicate e le posizioni assunte dalle parti nel corso di tali procedimenti, rimangono riservate e non pregiudicano i diritti di nessuna delle due parti in eventuali procedimenti successivi.

6.   Previo accordo delle parti, le procedure di mediazione possono proseguire parallelamente alla procedura di arbitrato.

7.   La sostituzione di un mediatore può avvenire solo per le ragioni e secondo le procedure di cui alle disposizioni da 18 a 21 del regolamento interno.

CAPO III

PROCEDURE DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

SEZIONE I

Procedura di arbitrato

Articolo 5

Avvio della procedura di arbitrato

1.   Qualora le parti non siano riuscite a risolvere la controversia ricorrendo alle consultazioni di cui all’articolo 3 oppure alla mediazione di cui all’articolo 4, la parte attrice può chiedere la costituzione di un collegio arbitrale.

2.   La richiesta di costituzione del collegio arbitrale è comunicata per iscritto alla parte convenuta e al sottocomitato «industria, commercio e servizi». La parte attrice precisa nella sua richiesta quali siano le specifiche misure contestate e spiega come tali misure costituiscano una violazione delle disposizioni di cui all’articolo 2. La richiesta di costituzione di un collegio arbitrale è presentata entro i 18 mesi successivi alla data di ricevimento della richiesta di consultazioni, fatto salvo il diritto della parte attrice di richiedere successivamente nuove consultazioni relative allo stesso problema.

Articolo 6

Costituzione del collegio arbitrale

1.   Il collegio arbitrale è composto di tre arbitri.

2.   Entro 10 giorni lavorativi dalla data in cui la parte convenuta riceve la richiesta di costituzione del collegio arbitrale, le parti si consultano per concordare la composizione del collegio.

3.   Qualora le parti non raggiungano un accordo sulla composizione del collegio entro il termine fissato al paragrafo 2, ciascuna di esse può chiedere al presidente del sottocomitato «industria, commercio e servizi», o a un suo delegato, di sorteggiare i tre membri tra i nominativi inseriti nell’elenco compilato a norma dell’articolo 19 scegliendone uno tra i nominativi proposti dalla parte attrice, uno tra i nominativi proposti dalla parte convenuta e uno fra i nominativi selezionati dalle parti per fungere da presidente. Qualora le parti concordino sulla designazione di uno o più membri del collegio arbitrale, i restanti membri vengono scelti secondo la medesima procedura.

4.   Il presidente del sottocomitato «industria, commercio e servizi» o il delegato del presidente seleziona gli arbitri entro cinque giorni lavorativi dalla richiesta di cui al paragrafo 3.

5.   La data di costituzione del collegio arbitrale è quella in cui vengono scelti i tre arbitri.

6.   La sostituzione degli arbitri può avvenire solo per le ragioni e secondo le procedure di cui alle disposizioni da 18 a 21 del regolamento interno.

Articolo 7

Relazione interinale del collegio arbitrale

Il collegio arbitrale presenta alle parti una relazione interinale che espone le conclusioni di fatto, l’applicabilità delle pertinenti disposizioni e le motivazioni alla base delle conclusioni e delle raccomandazioni in essa contenute entro 120 giorni dalla data di costituzione del collegio arbitrale. Ciascuna parte può presentare al collegio arbitrale una richiesta scritta di riesame relativa ad aspetti precisi della relazione interinale entro 15 giorni dalla data della sua notifica. Le conclusioni del lodo definitivo del collegio arbitrale comprendono un esame delle argomentazioni presentate nel riesame interinale.

Articolo 8

Lodo del collegio arbitrale

1.   Il collegio arbitrale notifica il proprio lodo alle parti e al sottocomitato «industria, commercio e servizi» entro 150 giorni dalla sua costituzione. Il presidente del collegio arbitrale, qualora non ritenga possibile il rispetto di questa scadenza, ne dà notifica per iscritto alle parti e al sottocomitato «industria, commercio e servizi», indicando i motivi del ritardo e la data entro la quale il collegio prevede di concludere i lavori. Il lodo deve comunque essere notificato entro 180 giorni dalla data di costituzione del collegio arbitrale.

2.   Nei casi urgenti, compresi quelli relativi a merci deperibili o di carattere stagionale, il collegio arbitrale fa il possibile per notificare il proprio lodo entro 75 giorni dalla sua costituzione. Il lodo deve comunque essere pronunciato entro 90 giorni dalla costituzione del collegio. Entro 10 giorni dalla sua costituzione, il collegio arbitrale può pronunciarsi in via preliminare circa l’effettiva urgenza del caso.

3.   Su richiesta di entrambe le parti, il collegio arbitrale sospende i lavori in qualsiasi momento per un periodo concordato tra le parti non superiore a 12 mesi e li riprende alla fine di tale periodo concordato su richiesta della parte attrice. Se la parte attrice non richiede la ripresa dei lavori del collegio arbitrale prima della scadenza del periodo di sospensione concordato, la procedura è conclusa. La sospensione e la conclusione dei lavori del collegio arbitrale non pregiudicano i diritti delle parti in un altro procedimento sullo stesso problema.

SEZIONE II

Esecuzione

Articolo 9

Esecuzione del lodo del collegio arbitrale

Le parti prendono le misure necessarie per conformarsi al lodo del collegio arbitrale e si adoperano per concordare il periodo di tempo per dare esecuzione al lodo.

Articolo 10

Periodo di tempo ragionevole per l’esecuzione

1.   Entro 30 giorni dal ricevimento della notifica del lodo del collegio arbitrale alle parti, la parte convenuta notifica alla parte attrice e al sottocomitato «industria, commercio e servizi» il periodo di tempo necessario («periodo di tempo ragionevole») per l’esecuzione, qualora risulti impossibile un’esecuzione immediata.

2.   In caso di disaccordo tra le parti sul periodo di tempo ragionevole necessario per l’esecuzione del lodo del collegio arbitrale, la parte attrice può chiedere per iscritto al collegio arbitrale, entro 20 giorni dalla data in cui la parte convenuta ha ricevuto la notifica di cui al paragrafo 1, di stabilire la durata del periodo di tempo ragionevole. La richiesta viene notificata contemporaneamente all’altra parte e al sottocomitato «industria, commercio e servizi». Il collegio arbitrale notifica il proprio lodo alle parti e al sottocomitato «industria, commercio e servizi» entro 30 giorni dalla data di presentazione della richiesta.

3.   Il periodo di tempo ragionevole può essere prorogato previo accordo delle parti.

Articolo 11

Riesame delle misure prese per dare esecuzione al lodo del collegio arbitrale

1.   Prima che scada il periodo di tempo ragionevole, la parte convenuta notifica all’altra parte e al sottocomitato «industria, commercio e servizi» le misure prese per dare esecuzione al lodo del collegio arbitrale.

2.   Qualora le parti non concordino sull’esistenza delle misure notificate a norma del paragrafo 1 o sulla loro compatibilità con le disposizioni di cui all’articolo 2, la parte attrice può chiedere per iscritto al collegio arbitrale di pronunciarsi in merito. La richiesta indica la specifica misura contestata e spiega le ragioni della sua incompatibilità con le disposizioni di cui all’articolo 2. Il collegio arbitrale notifica la propria decisione entro 90 giorni dalla data di presentazione della richiesta. Nei casi urgenti, compresi quelli relativi a merci deperibili o di carattere stagionale, il collegio arbitrale notifica il proprio lodo entro 45 giorni dalla data di presentazione della richiesta.

Articolo 12

Misure correttive temporanee in caso di mancata esecuzione

1.   Se prima della scadenza del periodo di tempo ragionevole la parte convenuta non notifica alcuna misura presa per eseguire il lodo del collegio arbitrale oppure se il collegio arbitrale decide che la misura notificata a norma dell’articolo 11, paragrafo 1, non è compatibile con gli obblighi della parte a norma delle disposizioni di cui all’articolo 2, la parte convenuta presenta, previa richiesta della parte attrice, un’offerta di indennizzo temporaneo.

2.   Se non si perviene a un accordo sull’indennizzo entro 30 giorni dalla fine del periodo di tempo ragionevole o dalla decisione a norma dell’articolo 11, in cui il collegio arbitrale ha stabilito la non compatibilità con le disposizioni di cui all’articolo 2 di una misura presa per dare esecuzione al lodo, la parte attrice è autorizzata a sospendere, previa notifica all’altra parte e al sottocomitato «industria, commercio e servizi», gli obblighi derivanti da una delle disposizioni di cui all’articolo 2 in misura equivalente all’annullamento o al pregiudizio dei benefici causati dalla violazione. La parte attrice può applicare la sospensione dopo 10 giorni lavorativi dalla data in cui la parte convenuta ha ricevuto la notifica, a meno che la parte convenuta non abbia chiesto l’arbitrato a norma del paragrafo 3.

3.   Se la parte convenuta ritiene che la sospensione non sia equivalente all’annullamento o al pregiudizio dei benefici causati dalla violazione può chiedere per iscritto al collegio arbitrale di pronunciarsi in merito. Tale richiesta viene notificata all’altra parte e al sottocomitato «industria, commercio e servizi» prima della scadenza del periodo di 10 giorni di cui al paragrafo 2. Il collegio arbitrale, dopo aver eventualmente acquisito il parere di esperti, notifica il proprio lodo sul livello di sospensione degli obblighi alle parti e all’organismo istituzionale responsabile delle questioni commerciali entro 30 giorni dalla data di presentazione della richiesta. Gli obblighi non possono essere sospesi finché il collegio arbitrale non si sia pronunciato; le sospensioni devono inoltre essere coerenti con il lodo del collegio arbitrale.

4.   La sospensione degli obblighi è temporanea e si applica solo fino a quando la misura giudicata incompatibile con le disposizioni di cui all’articolo 2 non sia stata revocata o modificata per renderla conforme a tali disposizioni secondo quanto previsto all’articolo 13, o fino a quando le parti non abbiano trovato un accordo per la risoluzione della controversia.

Articolo 13

Esame delle misure prese per dare esecuzione al lodo dopo la sospensione degli obblighi

1.   La parte convenuta notifica all’altra parte e al sottocomitato «industria, commercio e servizi» tutte le misure prese per dare esecuzione al lodo del collegio arbitrale così come la sua richiesta affinché la parte attrice ponga fine alla sospensione degli obblighi.

2.   Se entro 30 giorni dalla data di ricevimento della notifica le parti non giungono a un accordo sulla compatibilità della misura notificata con le disposizioni di cui all’articolo 2, la parte attrice chiede per iscritto al collegio arbitrale di pronunciarsi in merito. La richiesta viene notificata contemporaneamente all’altra parte e al sottocomitato «industria, commercio e servizi». Il collegio arbitrale notifica il proprio lodo alle parti e al sottocomitato «industria, commercio e servizi» entro 45 giorni dalla data di presentazione della richiesta. Se il collegio arbitrale stabilisce che una misura di esecuzione è conforme alle disposizioni di cui all’articolo 2, la sospensione degli obblighi è revocata.

SEZIONE III

Disposizioni comuni

Articolo 14

Soluzione concordata

Le parti possono in qualsiasi momento pervenire alla soluzione concordata di una controversia cui si applicano le disposizioni del presente accordo. Esse notificano tale soluzione al sottocomitato «industria, commercio e servizi» e al collegio arbitrale. In seguito alla notifica della soluzione concordata il collegio arbitrale interrompe i propri lavori e la procedura è conclusa.

Articolo 15

Regolamento interno

1.   Le procedure di risoluzione delle controversie cui si applica il capo III del presente accordo sono disciplinate dal regolamento interno allegato al presente accordo.

2.   In conformità del regolamento interno le riunioni del collegio arbitrale sono aperte al pubblico, salvo diverso accordo tra le parti.

Articolo 16

Informazioni e consulenza tecnica

Su richiesta di una parte o d’ufficio, il collegio arbitrale può acquisire le informazioni che giudica utili per il procedimento. In particolare, se lo ritiene opportuno, il collegio arbitrale ha anche il diritto di acquisire il parere di esperti. Prima di scegliere detti esperti il collegio arbitrale consulta le parti. Le informazioni così ottenute devono essere comunicate a entrambe le parti affinché possano formulare osservazioni. Salvo altrimenti concordato dalle parti, le persone fisiche o giuridiche interessate con sede nelle parti sono autorizzate a presentare comunicazioni per iscritto al collegio arbitrale conformemente al regolamento interno. Tali comunicazioni si limitano agli aspetti di fatto della controversia, senza affrontare questioni di diritto.

Articolo 17

Norme di interpretazione

I collegi arbitrali interpretano le disposizioni di cui all’articolo 2 secondo le norme di interpretazione consuetudinarie del diritto internazionale pubblico, comprese quelle codificate dalla convenzione di Vienna sul diritto dei trattati. I lodi del collegio arbitrale non possono ampliare né ridurre i diritti e gli obblighi che discendono dalle disposizioni di cui all’articolo 2.

Articolo 18

Lodi e decisioni del collegio arbitrale

1.   Il collegio arbitrale fa il possibile per adottare decisioni consensuali. Qualora risulti però impossibile adottare una decisione consensuale, si procede a maggioranza. Il parere degli arbitri dissenzienti non è tuttavia pubblicato in alcun caso.

2.   I lodi del collegio arbitrale sono vincolanti per le parti e non creano alcun diritto né alcun obbligo per le persone fisiche o giuridiche. Il lodo indica le conclusioni di fatto, l’applicabilità delle disposizioni pertinenti degli accordi di cui all’articolo 2 e le motivazioni alla base di tutte le risultanze e conclusioni in esso contenute. Il sottocomitato «industria, commercio e servizi» rende pubblico il lodo del collegio arbitrale in ogni sua parte, a meno che non decida altrimenti per salvaguardare la riservatezza delle informazioni commerciali.

CAPO IV

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 19

Elenchi degli arbitri

1.   Il sottocomitato «industria, commercio e servizi» compila, entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente accordo, un elenco di almeno quindici persone disposte a esercitare la funzione di arbitro e in possesso dei requisiti per farlo. Ciascuna delle parti propone almeno cinque arbitri. Le due parti scelgono anche almeno cinque persone che non siano cittadini né dell’una né dell’altra parte cui affidare l’incarico di presidente del collegio arbitrale. Il sottocomitato «industria, commercio e servizi» assicura che l’elenco contenga sempre quindici nominativi.

2.   Gli arbitri devono possedere conoscenze o esperienze specifiche in materia di diritto e commercio internazionale. Essi devono essere indipendenti, esercitare le funzioni a titolo personale, non accettare istruzioni da alcuna organizzazione o governo né essere collegati al governo di nessuna delle parti e devono rispettare il codice di condotta allegato al presente accordo.

3.   Il sottocomitato «industria, commercio e servizi» può compilare un ulteriore elenco di almeno 15 persone in possesso di competenze settoriali in materie specifiche disciplinate dagli accordi di cui all’articolo 2. Ciascuna delle parti propone almeno cinque arbitri. Le due parti scelgono anche almeno cinque persone che non siano cittadini né dell’una né dell’altra parte cui affidare l’incarico di presidente del collegio arbitrale. Ai fini della procedura di selezione di cui all’articolo 6, paragrafo 2, i presidenti del sottocomitato «industria, commercio e servizi» possono avvalersi di questo elenco settoriale previo accordo di entrambe le parti.

Articolo 20

Rapporto con gli obblighi derivanti dall’OMC

1.   La parte che chiede la risoluzione di una controversia concernente un obbligo di cui all’accordo OMC si avvale delle norme e delle procedure ivi previste, che si applicano fatte salve le disposizioni del presente accordo.

2.   La parte che chiede la risoluzione di una controversia concernente un obbligo che rientra nell’ambito di applicazione del presente accordo come definito all’articolo 2, si avvale delle norme e delle procedure previste dal presente accordo.

3.   Salvo diverso accordo tra le parti, la parte che chiede la risoluzione di una controversia concernente un obbligo che rientra nell’ambito di applicazione del presente accordo come definito all’articolo 2, che equivale in sostanza a un obbligo ai sensi dell’OMC, si avvale delle norme e delle procedure pertinenti dell’accordo OMC, che si applicano fatte salve le disposizioni del presente accordo.

4.   Una volta avviata la procedura di composizione delle controversie, si utilizza esclusivamente la sede prescelta conformemente alle disposizioni di cui sopra, sempreché non si sia dichiarata incompetente.

5.   Nessuna disposizione del presente accordo osta a che una parte proceda alla sospensione degli obblighi autorizzata dall’organo di conciliazione dell’OMC. L’accordo OMC non può essere invocato per impedire a una parte la sospensione di obblighi a norma del presente accordo.

Articolo 21

Termini

1.   Tutti i termini fissati nel presente accordo, compresi quelli per la notifica dei lodi da parte dei collegi arbitrali, sono calcolati in giorni di calendario a decorrere dal giorno successivo all’atto o al fatto cui si riferiscono, salvo altrimenti disposto.

2.   I termini menzionati nel presente accordo possono essere modificati previo accordo fra le parti. Ciascuna parte si impegna a considerare con la debita attenzione le richieste di proroga di un termine dovute a difficoltà incontrate da una parte nel conformarsi alle procedure del presente accordo. Su richiesta di una parte, il collegio arbitrale può modificare i termini applicabili ai procedimenti, tenendo conto del diverso livello di sviluppo delle parti.

Articolo 22

Riesame e modifica dell’accordo

1.   Dopo l’entrata in vigore del presente accordo e dei suoi allegati il Consiglio di associazione può in ogni momento esaminarne l’applicazione per decidere in merito alla loro conferma, modifica o revoca.

2.   A tal fine il Consiglio di associazione può considerare la possibilità di istituire un organo d’appello comune per più accordi euromediterranei.

3.   Il Consiglio di associazione può modificare il presente accordo e i suoi allegati.

Articolo 23

Entrata in vigore

Il presente accordo è approvato dalle parti secondo le rispettive procedure. L’accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le parti si comunicano reciprocamente che le procedure di cui al presente articolo sono state espletate.

Fatto a Bruxelles, in duplice copia, addì tredici dicembre duemiladieci nelle lingue bulgaro, ceco, danese, estone, finlandese, francese, greco, inglese, italiano, lettone, lituano, maltese, olandese, polacco, portoghese, rumeno, slovacco, sloveno, spagnolo, svedese, tedesco, ungherese e arabo, ciascun testo facente ugualmente fede.

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

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За Кралство Мароко

Por el Reino de Marruecos

Za Marocké království

For Kongeriget Marokko

Für das Königreich Marokko

Maroko Kuningriigi nimel

Για το Βασίλειο του Μαρόκου

For the Kingdom of Morocco

Pour le Royaume du Maroc

Per il Regno del Marocco

Marokas Karalistes vārdā –

Maroko Karalystės vardu

A Marokkói Királyság részéről

Għar-Renju tal-Marokk

Voor het Koninkrijk Marokko

W imieniu Królestwa Maroka

Pelo Reino de Marrocos

Pentru Regatul Maroc

Za Marocké kráľovstvo

Za Kraljevino Maroko

Marokon kuningaskunnan puolesta

För Konungariket Marocko

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(1)  Le disposizioni del presente accordo non pregiudicano l’applicazione dell’articolo 34 del protocollo relativo alla definizione del concetto di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa.

ALLEGATI

ALLEGATO I:

REGOLAMENTO INTERNO PER L’ARBITRATO

ALLEGATO II:

CODICE DI CONDOTTA PER I MEMBRI DEI COLLEGI ARBITRALI E I MEDIATORI

ALLEGATO I

REGOLAMENTO INTERNO PER L’ARBITRATO

Disposizioni generali

1.

Ai fini dell’accordo e del presente regolamento interno si applicano le seguenti definizioni:

«consulente»: una persona incaricata da una parte di fornirle consulenza o assistenza in relazione al procedimento del collegio arbitrale;

«parte attrice»: la parte che chiede la costituzione di un collegio arbitrale a norma dell’articolo 5 del presente accordo;

«parte convenuta»: la parte accusata di aver violato le disposizioni di cui all’articolo 2 del presente accordo;

«collegio arbitrale»: un collegio costituito in conformità dell’articolo 6 del presente accordo;

«rappresentante di una parte»: un funzionario o qualsiasi altra persona designata da un dicastero, da un organismo governativo o da qualunque altro soggetto pubblico di una parte;

«giorno»: un giorno di calendario, salvo altrimenti disposto.

2.

Salvo diverso accordo, la parte convenuta provvede all’organizzazione logistica dei procedimenti di risoluzione delle controversie, in particolare le audizioni. L’Unione europea sostiene tuttavia le spese connesse a tutti gli aspetti organizzativi riguardanti le consultazioni, la mediazione e l’arbitrato, eccettuati l’onorario e il rimborso delle spese di mediatori e arbitri, che vengono suddivisi.

Notifiche

3.

Le parti e il collegio arbitrale trasmettono ogni richiesta, avviso, comunicazione scritta o altro documento per posta elettronica, con copia trasmessa lo stesso giorno mediante fax, raccomandata, corriere, corriere a mano con rilascio di ricevuta o mediante qualsiasi altro mezzo di telecomunicazione che ne comprovi l’invio. Salvo prova contraria, un messaggio inviato mediante posta elettronica e fax si considera ricevuto nello stesso giorno dell’invio.

4.

Una parte fornisce una copia elettronica di ciascuna delle proprie comunicazioni scritte così come una copia cartacea dei documenti all’altra parte e a ciascuno degli arbitri.

5.

Tutte le notifiche sono indirizzate rispettivamente al ministero degli Affari esteri del Marocco e alla direzione generale del Commercio della Commissione europea.

6.

Gli errori materiali di scarsa importanza contenuti in richieste, avvisi, comunicazioni scritte o altri documenti relativi al procedimento del collegio arbitrale possono essere corretti mediante presentazione di un nuovo documento in cui siano chiaramente indicate le modifiche.

7.

Qualora il termine ultimo per la presentazione di un documento coincida con una festa nazionale ufficiale o un giorno di riposo del Marocco o dell’Unione, il documento può essere presentato il giorno lavorativo successivo. Il primo lunedì di ogni dicembre le parti si scambiano l’elenco delle date dei loro giorni festivi o di riposo ufficiali valido per l’anno successivo. In un giorno festivo o di riposo ufficiale non si considera ricevuto alcun documento, né alcuna notifica o richiesta. Inoltre, per il conteggio di tutti i termini fissati nel presente accordo in termini di giorni lavorativi, si prendono in considerazione solo i giorni lavorativi comuni a entrambe le parti.

8.

A seconda del contenuto delle disposizioni oggetto della controversia, tutte le richieste e notifiche indirizzate al sottocomitato «industria, commercio e servizi» a norma del presente accordo sono inviate in copia agli altri sottocomitati pertinenti istituiti dall’accordo di associazione.

Avvio del procedimento arbitrale

9.

a)

Se a norma dell’articolo 6 del presente accordo o delle disposizioni 19, 20 o 49 del presente regolamento interno, i membri del collegio arbitrale sono estratti a sorte, al momento del sorteggio devono essere presenti i rappresentanti di entrambe le parti.

b)

Salvo diverso accordo, le parti si riuniscono con il collegio arbitrale entro sette giorni lavorativi dalla costituzione dello stesso al fine di individuare le questioni che le parti o il collegio arbitrale ritengono opportuno affrontare, compresi l’onorario e il rimborso delle spese degli arbitri, che vengono stabiliti secondo le norme dell’OMC. I membri del collegio arbitrale e i rappresentanti delle parti possono partecipare a tale riunione per telefono o in videoconferenza.

10.

a)

A meno che le parti non convengano diversamente, entro cinque giorni lavorativi dalla data di designazione degli arbitri il collegio arbitrale è investito del mandato seguente:

«esaminare alla luce delle pertinenti disposizioni degli accordi di cui all’articolo 2 dell’accordo sulla risoluzione delle controversie la misura oggetto della richiesta di costituzione del collegio arbitrale, pronunciarsi sulla compatibilità della misura in questione con le disposizioni di cui all’articolo 2 dell’accordo sulla risoluzione delle controversie e pronunciare un lodo in conformità dell’articolo 8 dell’accordo sulla risoluzione delle controversie.»

b)

Le parti devono notificare il mandato concordato al collegio arbitrale entro cinque giorni lavorativi dal raggiungimento del loro accordo.

Comunicazioni iniziali

11.

La parte attrice presenta le proprie comunicazioni scritte iniziali entro 20 giorni dalla data di costituzione del collegio arbitrale. La parte convenuta presenta la propria replica scritta entro 20 giorni dalla data di presentazione della comunicazione scritta iniziale.

Lavori dei collegi arbitrali

12.

Il presidente del collegio arbitrale presiede tutte le riunioni. Un collegio arbitrale può delegare il presidente a prendere le decisioni di carattere amministrativo e procedurale.

13.

Salvo altrimenti disposto dal presente accordo, il collegio arbitrale può svolgere la propria attività mediante qualsiasi mezzo di telecomunicazione, in particolare per telefono, fax o collegamento informatico.

14.

Soltanto gli arbitri possono partecipare alle discussioni del collegio arbitrale, ma quest’ultimo può autorizzare i suoi assistenti a presenziare alle discussioni.

15.

La stesura dei lodi è di esclusiva competenza del collegio arbitrale e non può essere delegata.

16.

Qualora sorga una questione procedurale non contemplata dalle disposizioni del presente accordo e dei suoi allegati, il collegio arbitrale può, previa consultazione delle parti, adottare una procedura appropriata, compatibile con tali disposizioni.

17.

Il collegio arbitrale, qualora ritenga necessario modificare un termine applicabile ai procedimenti o introdurre qualsiasi altro adeguamento di carattere procedurale o amministrativo, comunica per iscritto alle parti le ragioni che giustificano la modifica o l’adeguamento, indicando il termine o l’adeguamento necessario. Il collegio arbitrale può adottare tale modifica o adeguamento previa consultazione delle parti. I termini di cui all’articolo 8, paragrafo 2, del presente accordo non vengono modificati.

Sostituzione

18.

In caso di impedimento, rinuncia o sostituzione di un arbitro, viene designato un sostituto in conformità dell’articolo 6, paragrafo 3.

19.

Se una parte ritiene che un arbitro non soddisfi i requisiti del codice di condotta e che per questa ragione vada sostituito, detta parte deve informare l’altra parte entro 15 giorni dal momento in cui è venuta a conoscenza delle circostanze relative alla pertinente violazione del codice di condotta da parte dell’arbitro.

Se una parte ritiene che un arbitro diverso dal presidente non soddisfi i requisiti del codice di condotta, le parti si consultano e, di comune accordo, sostituiscono l’arbitro designando un sostituto conformemente alla procedura di cui all’articolo 6, paragrafo 3, del presente accordo.

Qualora le parti non concordino sulla necessità di sostituire un arbitro, ciascuna parte può chiedere che la questione venga sottoposta al presidente del collegio arbitrale, la cui decisione è definitiva.

Se il presidente conclude che un arbitro non soddisfa i requisiti del codice di condotta, designa un nuovo arbitro, estratto a sorte tra le persone di cui all’articolo 19, paragrafo 1, del presente accordo, tra le quali rientrava l’arbitro da sostituire. Se l’arbitro da sostituire era stato designato dalle parti a norma dell’articolo 6, paragrafo 2, del presente accordo, il sostituto viene estratto a sorte tra le persone proposte dalla parte attrice e dalla parte convenuta in conformità dell’articolo 19, paragrafo 1, dell’accordo. La designazione del nuovo arbitro è completata entro cinque giorni lavorativi dalla data di presentazione della richiesta al presidente del collegio arbitrale.

20.

Se una parte ritiene che il presidente del collegio arbitrale non soddisfi i requisiti del codice di condotta, le parti si consultano e, di comune accordo, sostituiscono il presidente designando un sostituto conformemente alla procedura di cui all’articolo 6, paragrafo 3, del presente accordo.

Qualora le parti non concordino sulla necessità di sostituire il presidente, ciascuna parte può chiedere che la questione venga sottoposta a uno dei membri rimanenti del gruppo di persone selezionate per fungere da presidente a norma dell’articolo 19, paragrafo 1, del presente accordo. Il nominativo di tale persona è estratto a sorte dai presidenti del sottocomitato «industria, commercio e servizi» o dal loro delegato. La decisione di tale persona circa la necessità di sostituire il presidente è definitiva.

Se tale persona decide che il presidente in questione non soddisfa i requisiti del codice di condotta, designa un nuovo presidente, estratto a sorte tra le persone rimanenti di cui all’articolo 19, paragrafo 1, del presente accordo, che possono fungere da presidente. La designazione del nuovo presidente è completata entro cinque giorni lavorativi dalla data di presentazione della richiesta di cui al presente paragrafo.

21.

I procedimenti del collegio arbitrale sono sospesi per il periodo necessario a espletare le procedure di cui alle disposizioni 18, 19 e 20.

Audizioni

22.

Consultate le parti e gli altri membri del collegio arbitrale, il presidente fissa la data e l’ora dell’audizione e ne dà notifica per iscritto alle parti. Quando l’audizione è pubblica, tali informazioni vengono messe a disposizione di tutti dalla parte incaricata degli aspetti logistici del procedimento. Salvo disaccordo tra le parti, il collegio arbitrale può decidere di non organizzare un’audizione.

23.

A meno che le parti non convengano altrimenti, l’audizione ha luogo a Bruxelles se la parte attrice è il Marocco e a Rabat se la parte attrice è l’Unione.

24.

Il collegio arbitrale può organizzare un’audizione supplementare solo in circostanze eccezionali. Per le procedure di cui all’articolo 10, paragrafo 2, all’articolo 11, paragrafo 2, all’articolo 12, paragrafo 3, e all’articolo 13, paragrafo 2, del presente accordo non vengono organizzate audizioni supplementari.

25.

Tutti gli arbitri sono presenti per l’intera durata delle audizioni.

26.

Indipendentemente dal carattere pubblico del procedimento, le seguenti persone possono presenziare a un’audizione:

a)

i rappresentanti delle parti;

b)

i consulenti delle parti;

c)

il personale amministrativo, gli interpreti, i traduttori e gli stenografi; nonché

d)

gli assistenti degli arbitri.

Solo i rappresentanti e i consulenti delle parti possono rivolgersi al collegio arbitrale.

27.

Entro i cinque giorni lavorativi precedenti la data dell’audizione ciascuna parte trasmette al collegio arbitrale l’elenco dei nominativi delle persone che in sede di audizione procederanno a presentazioni o argomentazioni orali per conto della parte e degli altri rappresentanti o consulenti che presenzieranno all’audizione.

28.

Salvo diverso accordo tra le parti, le audizioni dei collegi arbitrali sono aperte al pubblico. Se le parti decidono che l’audizione si svolga a porte chiuse, il collegio arbitrale può decidere, su richiesta delle parti, che essa sia comunque in parte pubblica. Il collegio arbitrale si riunisce tuttavia a porte chiuse qualora le comunicazioni e le argomentazioni di una parte contengano informazioni commerciali riservate.

29.

Il collegio arbitrale conduce l’audizione nel modo seguente:

 

Argomentazione

a)

argomentazione della parte attrice;

b)

argomentazione della parte convenuta.

 

Confutazione

a)

argomentazione della parte attrice;

b)

controreplica della parte convenuta.

30.

In qualsiasi momento dell’audizione il collegio arbitrale può rivolgere domande alle parti.

31.

Il collegio arbitrale predispone la stesura del verbale di ciascuna audizione, che viene quanto prima redatto e trasmesso per iscritto alle parti.

32.

Entro 10 giorni lavorativi dalla data dell’audizione ciascuna parte può trasmettere osservazioni scritte supplementari in merito a qualsiasi questione sollevata durante l’audizione.

Domande scritte

33.

Il collegio arbitrale può rivolgere domande scritte a una o a entrambe le parti in qualsiasi momento di un procedimento. Ciascuna delle parti riceve una copia delle domande rivolte dal collegio arbitrale.

34.

Una parte trasmette inoltre all’altra parte una copia della propria risposta scritta alle domande del collegio arbitrale. A ciascuna parte viene data la possibilità di inviare osservazioni scritte in merito alle risposte fornite dall’altra parte entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricevimento delle risposte.

Riservatezza

35.

Le parti rispettano la riservatezza delle audizioni del collegio arbitrale che si sono svolte a porte chiuse a norma della disposizione 28. Ciascuna parte considera riservate le informazioni comunicate in via riservata al collegio arbitrale dall’altra parte. Qualora una parte trasmetta al collegio arbitrale una versione riservata delle sue comunicazioni scritte, essa fornisce ugualmente, su richiesta dell’altra parte, entro 15 giorni dalla data della richiesta o, se successiva, delle comunicazioni, un riassunto non riservato delle informazioni contenute nella comunicazione che possa essere reso pubblico. Nessuna disposizione del presente regolamento interno vieta a una parte di rendere pubblica la propria posizione.

Contatti unilaterali

36.

Il collegio arbitrale non si incontra né entra in contatto con una parte in assenza dell’altra parte.

37.

Nessun membro del collegio arbitrale può discutere un aspetto della questione oggetto del procedimento con una delle parti o con entrambe in assenza degli altri arbitri.

Comunicazioni amicus curiae

38.

Salvo diverso accordo tra le parti, entro cinque giorni dalla sua costituzione, il collegio arbitrale può ricevere comunicazioni scritte non richieste, purché vengano presentate entro 10 giorni dalla costituzione del collegio arbitrale, siano concise e comunque di lunghezza non superiore a quindici cartelle dattiloscritte, compresi gli eventuali allegati, e riguardino direttamente la questione di fatto esaminata dal collegio arbitrale.

39.

La comunicazione contiene una descrizione della persona fisica o giuridica che la presenta, comprese la natura delle sue attività e le sue fonti di finanziamento, e precisa l’interesse della persona nel quadro del procedimento arbitrale. Essa è redatta nelle lingue scelte dalle parti in conformità delle disposizioni 42 e 43 del presente regolamento interno.

40.

Nel lodo del collegio arbitrale sono elencate tutte le comunicazioni ricevute che risultano conformi alle disposizioni di cui sopra. Il collegio arbitrale non è tenuto ad esaminare nel proprio lodo le argomentazioni contenute in dette comunicazioni. Le comunicazioni ricevute dal collegio arbitrale conformemente alla presente disposizione vengono sottoposte alle parti perché possano formulare osservazioni al riguardo.

Casi urgenti

41.

Nei casi urgenti di cui al presente accordo il collegio arbitrale, previa consultazione delle parti, adegua ove opportuno i termini fissati nelle presenti disposizioni e comunica tali adeguamenti alle parti.

Traduzione e interpretazione

42.

Durante le consultazioni di cui all’articolo 6, paragrafo 2, del presente accordo ed entro la data della riunione di cui alla disposizione 9, lettera b), del presente regolamento interno le parti si adoperano per concordare una lingua di lavoro comune ai fini dei procedimenti del collegio arbitrale.

43.

Se le parti non riescono a concordare su una lingua di lavoro comune, ciascuna parte provvede, sostenendo i relativi costi, alla traduzione delle proprie comunicazioni scritte nella lingua scelta dall’altra parte.

44.

La parte convenuta provvede alla traduzione simultanea delle comunicazioni orali nelle lingue scelte dalle parti.

45.

I lodi del collegio arbitrale sono notificati nella lingua o nelle lingue scelte dalle parti.

46.

Le parti possono formulare osservazioni sul testo tradotto di un documento elaborato conformemente alle presenti disposizioni.

Calcolo dei termini

47.

Qualora, in applicazione della disposizione 7 del presente regolamento interno, una parte riceva un documento in una data diversa da quella in cui lo stesso documento è pervenuto all’altra parte, qualsiasi termine la cui decorrenza dipenda dal ricevimento del documento si calcola dall’ultima data di ricevimento.

Altre procedure

48.

Il presente regolamento interno si applica inoltre alle procedure di cui all’articolo 10, paragrafo 2, all’articolo 11, paragrafo 2, all’articolo 12, paragrafo 3, e all’articolo 13, paragrafo 2, del presente accordo. I termini fissati in conformità del presente regolamento interno vengono tuttavia adeguati ai termini specifici previsti per l’adozione di un lodo del collegio arbitrale nel quadro di queste altre procedure.

49.

Qualora per le procedure di cui all’articolo 10, paragrafo 2, all’articolo 11, paragrafo 2, all’articolo 12, paragrafo 3, e all’articolo 13, paragrafo 2, del presente accordo non sia possibile ricostituire, in tutto o in parte, il collegio arbitrale originario, si applicano le procedure stabilite all’articolo 6 del presente acordo. Il termine per la notifica del lodo è prorogato di 15 giorni.

ALLEGATO II

CODICE DI CONDOTTA PER I MEMBRI DEI COLLEGI ARBITRALI E I MEDIATORI

Definizioni

1.

Ai fini del presente codice di condotta si applicano le seguenti definizioni:

a)   «membro» o «arbitro»: un membro di un collegio arbitrale costituito a norma dell’articolo 6 del presente accordo;

b)   «Mediatore»: la persona che conduce una mediazione in conformità dell’articolo 4 del presente accordo;

c)   «candidato»: una persona il cui nome figura nell’elenco degli arbitri di cui all’articolo 19 del presente accordo proposta per la nomina a membro di un collegio arbitrale a norma dell’articolo 6 del presente accordo;

d)   «assistente»: una persona che, dietro mandato di un membro, svolge ricerche per quest’ultimo o lo assiste nelle sue funzioni;

e)   «procedimento»: salvo diversa indicazione, un procedimento del collegio arbitrale a norma del presente accordo;

f)   «personale»: rispetto a un membro, le persone poste sotto la sua direzione e il suo controllo, eccettuati gli assistenti.

Responsabilità nei confronti della procedura

2.

I candidati e i membri sono tenuti ad evitare qualsiasi irregolarità e sospetto di irregolarità ad essere indipendenti e imparziali, ad evitare i conflitti d’interesse diretti e indiretti nonché ad osservare norme di condotta rigorose, in modo da garantire l’integrità e l’imparzialità del dispositivo di risoluzione delle controversie. Gli ex membri devono ottemperare agli obblighi di cui alle disposizioni da 15 a 18 del presente codice di condotta.

Obblighi di dichiarazione

3.

Prima di essere confermato quale membro del collegio arbitrale a norma del presente accordo, ogni candidato deve dichiarare l’esistenza di qualsiasi interesse, relazione o fatto tale da influire sulla sua indipendenza o sulla sua imparzialità o che potrebbe ragionevolmente dare adito a un sospetto di irregolarità o di parzialità nel procedimento. A tale scopo, il candidato compie ogni ragionevole sforzo per venire a conoscenza dell’esistenza di tali interessi, relazioni e fatti.

4.

I candidati o i membri sono tenuti a comunicare al sottocomitato «industria, commercio e servizi» unicamente le questioni attinenti a violazioni reali o potenziali del presente codice di condotta affinché siano esaminate dalle parti.

5.

In seguito alla nomina, ciascun membro è tenuto a continuare a compiere ogni ragionevole sforzo per venire a conoscenza degli interessi, delle relazioni o dei fatti di cui al paragrafo 3 del presente codice di condotta e ha l’obbligo di dichiararli. L’obbligo di dichiarazione è permanente ed impone a ogni membro di dichiarare interessi, relazioni e fatti di tale natura, in qualsiasi fase del procedimento essi intervengano. Il membro dichiara tali interessi, relazioni e fatti comunicandoli per iscritto al sottocomitato «industria, commercio e servizi» affinché siano esaminati dalle parti.

Doveri dei membri

6.

In seguito alla nomina, ciascun membro esercita interamente e sollecitamente le proprie funzioni nel corso dell’intero procedimento, con equità e diligenza.

7.

Ciascun membro esamina soltanto le questioni sollevate nell’ambito del procedimento e necessarie per pervenire a un lodo e non può delegare ad altri tale dovere.

8.

Ciascun membro prende tutti i provvedimenti adeguati per garantire che il suo assistente e il suo personale siano a conoscenza delle disposizioni di cui alle disposizioni 2, 3, 4, 5, 16, 17 e 18 del presente codice di condotta e le rispettino.

9.

Nessun membro può avere contatti unilaterali relativi al procedimento.

Indipendenza e imparzialità dei membri

10.

Ciascun membro deve essere indipendente e imparziale ed evitare di dare adito a sospetti di irregolarità o di parzialità; non deve essere influenzato da interessi personali, da pressioni esterne, da considerazioni di ordine politico, dall’opinione pubblica, dalla lealtà verso una parte o dal timore di critiche.

11.

Nessun membro può, direttamente o indirettamente, contrarre obblighi o accettare vantaggi che potrebbero in qualunque modo ostacolare, o apparire d’ostacolo, a una corretta esecuzione delle sue funzioni.

12.

Nessun membro può servirsi della propria posizione nel collegio arbitrale per interessi personali o privati; ogni membro evita inoltre qualsiasi atto che possa dare l’impressione che altre persone si trovino in posizione tale da poterlo influenzare.

13.

Ciascun membro si adopera affinché il suo comportamento o il suo giudizio non siano influenzati da relazioni o responsabilità di ordine finanziario, commerciale, professionale, familiare o sociale.

14.

Ogni membro deve evitare di allacciare qualsiasi relazione o di acquisire interessi finanziari tali da influire sulla sua indipendenza o che potrebbero ragionevolmente dare adito a un sospetto di irregolarità o di parzialità.

Obblighi degli ex membri

15.

Ciascun ex membro è tenuto a evitare qualsiasi atto che possa dare l’impressione che egli sia stato parziale nell’esercizio delle proprie funzioni o abbia tratto vantaggio dal lodo del collegio arbitrale.

Trattamento riservato

16.

Nessun membro o ex membro può, in alcun momento, divulgare o utilizzare informazioni non pubbliche relative a un procedimento o acquisite nel corso di un procedimento, eccetto ai fini del procedimento stesso, né può, in alcun caso, divulgare o utilizzare tali informazioni a proprio vantaggio o a vantaggio di altri o per nuocere agli interessi di altri.

17.

Nessun membro può divulgare, in tutto o in parte, il lodo del collegio arbitrale prima della sua pubblicazione conformemente al presente accordo.

18.

Nessun membro o ex membro può, in alcun momento, divulgare le discussioni di un collegio arbitrale o l’opinione di membro.

Spese

19.

Ciascun membro registra il tempo dedicato alla procedura e le spese sostenute e presenta un resoconto finale al riguardo.

Mediatori

20.

Le disposizioni di cui al presente codice di condotta, applicabili ai membri o agli ex membri, si applicano, mutatis mutandis, ai mediatori.


Sus