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Document JOL_2008_046_R_0023_01

2008/143/CE: Decisione del Consiglio, del 28 gennaio 2008 , relativa alla conclusione dell’accordo sui trasporti marittimi tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il governo della Repubblica popolare cinese, dall’altra
Accordo sul trasporto marittimo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il governo della Repubblica popolare cinese, dall’altro

GU L 46 del 21.2.2008, p. 23–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

21.2.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 46/23


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 28 gennaio 2008

relativa alla conclusione dell’accordo sui trasporti marittimi tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il governo della Repubblica popolare cinese, dall’altra

(2008/143/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 80, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, e l’articolo 300, paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

Il 12 febbraio 1998 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare i negoziati per un accordo sui trasporti marittimi tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il governo della Repubblica popolare cinese, dall’altra (di seguito «l’accordo»), e ha adottato le direttive di negoziato a tal fine.

(2)

I negoziati sono stati condotti a buon fine e l’accordo è stato siglato dalla Commissione il 12 dicembre 2001.

(3)

L’accordo è stato firmato a Bruxelles il 6 dicembre 2002, con riserva della sua successiva conclusione.

(4)

Un protocollo recante modifica dell’accordo per tenere conto dell’adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all’Unione europea è stato firmato a Pechino il 5 settembre 2005.

(5)

A norma dell’articolo 6, paragrafo 2 dell’atto di adesione del 2005, la Bulgaria e la Romania devono aderire all’accordo tramite un protocollo tra il Consiglio e la Repubblica popolare cinese.

(6)

Le necessarie procedure costituzionali e istituzionali sono state espletate ed è pertanto opportuno approvare l’accordo,

DECIDE:

Articolo 1

È approvato, a nome della Comunità, l’accordo sui trasporti marittimi tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il governo della Repubblica popolare cinese, dall’altra.

Il testo dell’accordo (2) è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio procede, a nome della Comunità europea e dei suoi Stati membri, alla notifica di cui all’articolo 15, paragrafo 2 dell’accordo.

Fatto a Bruxelles, addì 28 gennaio 2008.

Per il Consiglio

Il presidente

D. RUPEL


(1)  Parere espresso il 2 settembre 2003 (GU C 76 E del 25.3.2004, pag. 102).

(2)  Cfr. pag 25 della presente Gazzetta Ufficiale.


ACCORDO

sul trasporto marittimo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il governo della Repubblica popolare cinese, dall’altro

IL REGNO DEL BELGIO,

IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA ELLENICA,

IL REGNO DI SPAGNA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

L’IRLANDA,

LA REPUBBLICA ITALIANA,

IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,

IL REGNO DEI PAESI BASSI,

LA REPUBBLICA D’AUSTRIA,

LA REPUBBLICA DEL PORTOGALLO,

LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

IL REGNO DI SVEZIA,

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

parti del trattato che istituisce la Comunità europea, di seguito «Stati membri della Comunità», e

LA COMUNITÀ EUROPEA,

di seguito «la Comunità»,

da un lato, e

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE

di seguito «Cina»,

dall’altro,

TENUTO CONTO dell’accordo di cooperazione commerciale ed economica concluso nel maggio 1985 tra la Comunità economica europea e la Repubblica popolare cinese;

TENUTO CONTO dell’importanza delle relazioni che esistono fra la Comunità e i suoi Stati membri e la Cina nel settore dei trasporti marittimi;

CONVINTI che la cooperazione tra le parti nel settore dei trasporti marittimi internazionali favorirà lo sviluppo di relazioni commerciali ed economiche tra la Cina e la Comunità e i suoi Stati membri;

DESIDEROSI di rafforzare e di consolidare le relazioni tra le parti nel settore dei trasporti marittimi internazionali, sulla base del principio di uguaglianza e del reciproco vantaggio;

RICONOSCENDO l’importanza dei servizi di trasporto marittimo e nell’intento di promuovere ulteriormente i trasporti intermodali che comprendono una tratta marittima allo scopo di migliorare l’efficienza della catena di trasporti;

RICONOSCENDO l’importanza che riveste lo sviluppo di un’impostazione flessibile e fondata sulla logica del mercato e i vantaggi che presenta, per gli operatori economici delle due parti, la possibilità di controllare e di operare i propri servizi di trasporto internazionale di merci nel contesto di un efficiente sistema di trasporti marittimi internazionali;

TENUTO CONTO dell’esistenza di accordi bilaterali conclusi tra gli Stati membri della Comunità e la Cina nel settore marittimo;

ESPRIMENDO IL LORO APPOGGIO ai negoziati multilaterali riguardanti i servizi di trasporto marittimo organizzati nell’ambito della Organizzazione mondiale del commercio;

IL REGNO DEL BELGIO:

Isabelle DURANT

Vice primo ministro e ministro della mobilità e dei trasporti

IL REGNO DI DANIMARCA:

Bendt BENDTSEN

Ministro dell’economia, del commercio e dell’industria

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA:

Manfred STOLPE

Ministro federale dei trasporti, della costruzione e dell’edilizia abitativa

Wilhelm SCHÖNFELDER

Ambasciatore, rappresentante permanente della Repubblica federale di Germania

LA REPUBBLICA ELLENICA:

Georgios ANOMERITIS

Ministro della marina mercantile

IL REGNO DI SPAGNA:

Francisco ÁLVAREZ-CASCOS FERNÁNDEZ

Ministro della promozione dello sviluppo

LA REPUBBLICA FRANCESE:

Pierre SELLAL

Ambasciatore, rappresentante permanente della Repubblica francese

L’IRLANDA:

Peter GUNNING

Rappresentante permanente aggiunto dell’Irlanda

LA REPUBBLICA ITALIANA:

Pietro LUNARDI

Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO:

Henri GRETHEN

Ministro dell’economia, ministro dei trasporti

IL REGNO DEI PAESI BASSI:

Roelf Hendrik de BOER

Ministro dei lavori pubblici, dei trasporti e dell’edilizia abitativa

LA REPUBBLICA D’AUSTRIA:

Mathias REICHHOLD

Ministro federale dei trasporti, dell’innovazione e della tecnologia

LA REPUBBLICA DEL PORTOGALLO:

Luís Francisco VALENTE DE OLIVEIRA

Ministro dei lavori pubblici, dei trasporti e dell’edilizia abitativa

LA REPUBBLICA DI FINLANDIA:

Kimmo SASI

Ministro dei trasporti e delle comunicazioni

IL REGNO DI SVEZIA:

Ulrica MESSING

Ministro delle comunicazioni

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD:

David JAMIESON

Sottosegretario di Stato ai trasporti

LA COMUNITÀ EUROPEA:

Bendt BENDTSEN

Ministro dell’economia, del commercio e dell’industria del Regno di Danimarca

Presidente in esercizio del Consiglio dell’Unione europea

Loyola de PALACIO

Vicepresidente della Commissione delle Comunità europee

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE:

Chunxian ZHANG

Ministro delle comunicazioni della Repubblica popolare cinese

HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI CHE SEGUONO:

Articolo 1

Finalità

Il presente accordo intende migliorare, nell’interesse degli operatori economici delle parti, le condizioni nelle quali si svolgono le operazioni di trasporto marittimo di merci destinate e provenienti dalla Cina, destinate e provenienti dalla Comunità, nonché destinate e provenienti dalla Comunità e dalla Cina, da un lato, ed i paesi terzi, dall’altro. L’accordo si basa sui principi della libera prestazione dei servizi di trasporto marittimo, del libero accesso alle merci e al traffico con i paesi terzi, dell’accesso senza restrizione ai servizi ausiliari, nonché sul principio del trattamento non discriminatorio in relazione all’utilizzo dei servizi portuali ed ausiliari e in relazione alla presenza commerciale. Esso riguarda tutti gli aspetti dei servizi porta a porta.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1.   Il presente accordo si applica ai trasporti marittimi internazionali di merci ed ai servizi logistici, comprese le operazioni multimodali che comprendono una tratta marittima, tra i porti della Cina e quelli degli Stati membri della Comunità, nonché ai trasporti marittimi internazionali di merci fra i porti degli Stati membri della Comunità. Esso si applica inoltre al traffico con i paesi terzi e ai movimenti di attrezzature quali i container vuoti (che non vengono trasportati come merci contro pagamento) fra i porti cinesi o i porti di uno Stato membro della Comunità.

Se le navi di una parte navigano da un porto all’altro dell’altra parte oppure da un porto all’altro di uno Stato membro della Comunità per caricarvi merci destinate a paesi esteri o per scaricarvi merci provenienti da paesi esteri, tali operazioni sono considerate facenti parte del trasporto marittimo internazionale.

Il presente accordo non si applica alle operazioni di trasporto nazionale che si svolgono esclusivamente fra porti cinesi o fra porti di uno Stato membro della Comunità.

2.   Il presente accordo lascia del tutto impregiudicata l’applicazione degli accordi marittimi bilaterali conclusi fra la Cina e i singoli Stati membri della Comunità per quanto attiene le questioni escluse dal proprio ambito di applicazione.

3.   Il presente accordo lascia del tutto impregiudicato il diritto delle navi dei paesi terzi di effettuare operazioni di trasporto di merci e di passeggeri tra i porti delle parti o tra i porti di una delle parti e quelli di un paese terzo.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente accordo si intende per:

a)

«servizi di trasporto marittimo di merci e servizi logistici internazionali»: la fornitura di servizi internazionali di trasporto di merci e di servizi collegati di movimentazione, stoccaggio e magazzinaggio delle merci, di servizi di sdoganamento, deposito e containerizzazione, nel porto o a terra, di servizi di agenzia marittima e di servizi di spedizione delle merci;

b)

«operazioni di trasporto multimodale»: il trasporto di merci per mezzo di più di un modo di trasporto, compresa una tratta marittima, accompagnate da un unico documento;

c)

«servizi di agenzia marittima»: le attività che consistono, in una determinata zona geografica, nella rappresentanza, in qualità di agente, degli interessi commerciali di una o più linee o compagnie di navigazione, per i seguenti scopi:

la commercializzazione e la vendita di servizi di trasporto marittimo e di servizi collegati, dalla presentazione dell’offerta alla fatturazione, il rilascio di polizze di carico a nome delle compagnie, la contrattazione dei necessari servizi collegati, la preparazione dei documenti e la fornitura di informazioni commerciali,

la rappresentanza delle compagnie nell’organizzazione dello scalo e, ove necessario, la presa in carico delle merci;

d)

«servizi di spedizione merci»: le attività che consistono nell’organizzare e sorvegliare le operazioni di spedizione a nome degli speditori, mediante la contrattazione dei servizi necessari, la preparazione dei documenti e la fornitura delle informazioni commerciali;

e)

«compagnia di navigazione»: una società che possiede i seguenti requisiti:

i)

essere costituita secondo il diritto pubblico o privato cinese, il diritto pubblico o privato della Comunità o di uno degli Stati membri della Comunità;

ii)

avere la sede sociale, l’amministrazione centrale o lo stabilimento principale rispettivamente nella Comunità o in Cina;

iii)

fornire servizi internazionali di trasporto marittimo per mezzo di navi di cui è proprietaria o da essa operate.

Le compagnie di navigazione stabilite fuori del territorio della Comunità o del territorio della Cina e controllate rispettivamente da cittadini di uno Stato membro della Comunità o della Cina beneficiano parimenti delle disposizioni del presente accordo, a condizione che le loro navi siano immatricolate nello Stato membro interessato od in Cina in conformità della normativa ivi in vigore;

f)

«filiale»: una società di proprietà di una compagnia di navigazione e dotata di personalità giuridica;

g)

«succursale»: uno stabilimento di proprietà di una compagnia di navigazione e privo di personalità giuridica propria;

h)

«ufficio di rappresentanza»: un ufficio che rappresenta una compagnia di navigazione di una delle parti, stabilito sul territorio dell’altra parte;

i)

«nave»: qualsiasi nave mercantile immatricolata presso l’ufficio d’immatricolazione delle navi di una delle parti e battente la bandiera nazionale della parte in questione in conformità della legislazione della Cina, della Comunità o dei suoi Stati membri e che effettua trasporti marittimi internazionali, comprese le navi battenti bandiera di un paese terzo ma possedute o operate da una compagnia di navigazione della Cina o di uno Stato membro della Comunità. Sono escluse le navi da guerra e le altre navi non mercantili.

Articolo 4

Prestazione di servizi

1.   Ciascuna parte continua ad accordare alle navi battenti bandiera dell’altra parte o operate da cittadini o società dell’altra parte un trattamento non discriminatorio rispetto a quello riservato alle proprie navi in relazione all’accesso ai porti e all’uso delle infrastrutture marittime e dei servizi ausiliari marittimi di detti porti, nonché in relazione alle tariffe e ai diritti connessi, alle formalità doganali e all’assegnazione dei posti di attracco e delle attrezzature per la caricazione e la scaricazione.

2.   Le parti si impegnano ad applicare effettivamente il principio dell’accesso senza restrizioni al mercato e al traffico marittimo internazionale su una base commerciale e non discriminatoria.

3.   Nell’applicare i principi di cui ai paragrafi 1 e 2, le parti:

a)

non introducono clausole di ripartizione del carico nei futuri accordi stipulati con i paesi terzi nel settore dei servizi di trasporto marittimo ed abrogano, entro un ragionevole periodo di tempo, le disposizioni di questa natura eventualmente contemplate da accordi bilaterali conclusi in passato;

b)

revocano, a partire dall’entrata in vigore del presente accordo, tutte le misure unilaterali, amministrative e tecniche o di altra natura, atte a costituire restrizioni indirette o ad avere effetti discriminatori nei confronti della libera prestazione dei servizi nel settore del trasporto marittimo internazionale;

c)

si astengono dall’applicare, a partire dall’entrata in vigore del presente accordo, misure amministrative, tecniche o legislative che possano avere effetti discriminatori nei confronti di cittadini o società dell’altra parte nella prestazione dei servizi di trasporto marittimo internazionale.

4.   Le compagnie di navigazione di una delle parti sono autorizzate dall’altra parte ad accedere ed utilizzare, in condizioni non discriminatorie e secondo modalità concordate tra le società interessate, servizi di feederaggio prestati dalle compagnie di navigazione registrate in tale parte per il trasporto internazionale tra i porti della Cina o fra i porti di uno Stato membro della Comunità.

Articolo 5

Presenza commerciale

Per quanto riguarda le attività legate alla prestazione di servizi di trasporto marittimo internazionale di merci e la prestazione di servizi logistici, comprese le operazioni multimodali porta a porta, ciascuna parte autorizza le compagnie di navigazione dell’altra parte a stabilire una presenza commerciale sul proprio territorio, nella forma di filiali, succursali o uffici di rappresentanza controllati al 100 % o risultanti da investimenti congiunti e, limitatamente alle succursali ed alle filiali, ad esercitare attività economiche in conformità con le proprie disposizioni legislative e regolamentari. Tali attività comprendono, tra l’altro:

1)

ricerca del carico e riserva di spazi per il carico;

2)

elaborazione, conferma, trattamento e rilascio della polizza di carico, compresa la polizza di carico diretta o cumulativa comunemente accettata nel trasporto marittimo internazionale; la preparazione della documentazione relativa ai certificati di trasporto e ai certificati doganali;

3)

fissazione, riscossione e trasferimento del nolo e di altri oneri sostenuti sulla base dei contratti di servizio o delle tariffe applicate;

4)

negoziazione e sottoscrizione di contratti di servizio;

5)

sottoscrizione di contratti per il trasporto delle merci su strada o ferrovia, per la distribuzione delle merci e per altri servizi ausiliari connessi;

6)

valutazione e pubblicazione dei tariffari;

7)

esercizio di attività di commercializzazione in relazione ai servizi offerti;

8)

proprietà degli impianti e delle attrezzature necessarie per l’esercizio dell’attività economica;

9)

fornitura d’informazioni di natura commerciale attraverso qualsiasi mezzo, compresi i sistemi informatici e scambio elettronico di dati, nell’osservanza di eventuali restrizioni non discriminatorie in materia di telecomunicazioni;

10)

creazione di imprese comuni (joint ventures) con qualsiasi agenzia di navigazione locale al fine di esercitare attività connesse con l’agenzia, quali l’organizzazione dello scalo delle navi o la presa in consegna delle merci per la spedizione.

Articolo 6

Trasparenza

1.   Ciascuna parte pubblica rapidamente, previa consultazione e preavviso adeguato, tutte le misure pertinenti di applicazione generale relative al presente accordo o che incidono sulla sua applicazione.

2.   Quando la pubblicazione di cui al paragrafo 1 risulta impossibile, le informazioni del caso sono rese pubbliche con altri mezzi.

3.   Ciascuna parte risponde rapidamente a ogni richiesta d’informazione specifica rivoltale dall’altra parte riguardante le misure di applicazione generale da essa adottate ai sensi del paragrafo 1.

Articolo 7

Normativa nazionale

1.   Le parti provvedono ad amministrare in modo ragionevole, obiettivo ed imparziale tutte le misure di applicazione generale atte ad incidere sugli scambi nei servizi di trasporto marittimo internazionale.

2.   Nell’ipotesi in cui è prescritta un’autorizzazione, le autorità competenti di ciascuna parte, trascorso un ragionevole periodo di tempo dopo la presentazione di una domanda considerata completa secondo la vigente normativa nazionale, informano il richiedente della decisione adottata in merito alla sua richiesta. Su domanda del richiedente, le autorità competenti delle parti comunicano, senza indebiti ritardi, tutte le informazioni riguardanti la situazione della richiesta.

3.   Per garantire che le misure relative alle norme tecniche e alle prescrizioni e alle procedure di autorizzazione non costituiscano inutili ostacoli al commercio, le relative disposizioni devono fondarsi su criteri obiettivi, non discriminatori, prestabiliti e trasparenti, quali la capacità di prestare il servizio; nel caso delle procedure di autorizzazione, tali disposizioni non devono costituire di per sé una restrizione o un ostacolo alla prestazione del servizio.

Articolo 8

Personale di base

Le filiali, succursali o uffici di rappresentanza controllati al 100 % o risultanti da un investimento congiunto di una compagnia di navigazione di una parte stabilita sul territorio dell’altra parte hanno facoltà di impiegare personale di base, nell’osservanza della normativa in vigore nel paese ospitante, indipendentemente dalla nazionalità. Ciascuna parte agevolerà l’ottenimento dei permessi di lavoro e dei visti necessari per i lavoratori stranieri.

Articolo 9

Pagamenti e movimenti di capitali

1.   I proventi realizzati dai cittadini o dalle società di una delle parti mediante le operazioni di trasporto marittimo internazionale e le operazioni multimodali svolte sul territorio dell’altra parte possono essere pagati in valute liberamente convertibili.

2.   I proventi e le spese connesse alle attività economiche delle filiali, succursali e di uffici di rappresentanza delle società di navigazione di una parte stabilite nel territorio dell’altra parte possono essere pagate nella moneta nazionale del paese ospitante. Il saldo dovuto dopo il pagamento delle tasse locali da parte delle società di navigazione o delle loro filiali, succursali od uffici di rappresentanza sopracitati può essere liberamente trasferito all’estero al cambio praticato dalla banca alla data del trasferimento.

Articolo 10

Cooperazione nel settore marittimo

Le parti, allo scopo di promuovere lo sviluppo delle loro industrie marittime, incoraggiano le rispettive autorità competenti, le compagnie di navigazione, le autorità portuali, gli istituti di ricerca, le università e gli altri istituti di insegnamento a cooperare, almeno ma non solo, nei seguenti settori:

1)

scambio di opinioni in relazione alle attività svolte dalle parti nell’ambito delle organizzazioni marittime internazionali;

2)

elaborazione e perfezionamento della normativa relativa ai trasporti marittimi e alla gestione del mercato;

3)

promozione di servizi di trasporto efficienti per il commercio marittimo internazionale tramite l’ottimizzazione dell’uso dei porti e delle rispettive flotte;

4)

rafforzamento della sicurezza marittima e prevenzione dell’inquinamento marino;

5)

promozione della formazione e dell’addestramento in ambito marittimo, con speciale riferimento alla formazione della gente di mare;

6)

scambio di personale, d’informazioni scientifiche e di tecnologie;

7)

intensificazione degli sforzi per la lotta alla pirateria ed al terrorismo.

Articolo 11

Consultazioni e risoluzione delle controversie

1.   Le parti istituiscono procedure adeguate per garantire la corretta applicazione del presente accordo.

2.   Qualora fra le parti dovesse insorgere una controversia in ordine all’interpretazione o all’applicazione del presente accordo, le autorità competenti delle parti procurano di risolverla mediante consultazioni amichevoli. Qualora non si giunga ad un accordo la controversia sarà risolta tramite i canali diplomatici.

Articolo 12

Modificazioni

Il presente accordo può essere modificato mediante accordo scritto fra le parti contraenti; la modifica entra in vigore secondo le procedure di cui all’articolo 15, paragrafo 2.

Articolo 13

Ambito di applicazione territoriale

Il presente accordo si applica, da un lato, ai territori ai quali si applica il trattato che istituisce la Comunità europea e alle condizioni stabilite da tale trattato e, dall’altro, al territorio cinese.

Articolo 14

Testi facenti fede

Il presente accordo è redatto in duplice esemplare nelle lingue danese, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese, tedesca e cinese, ciascuno di questi testi facente ugualmente fede.

Articolo 15

Durata ed entrata in vigore

1.   Il presente accordo è concluso per un periodo di cinque anni. Esso sarà tacitamente rinnovato di anno in anno salvo denuncia scritta di una delle parti notificata sei mesi prima della data di scadenza.

2.   Il presente accordo è approvato dalle parti secondo le proprie procedure interne.

Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le parti si saranno notificate reciprocamente l’avvenuto espletamento delle procedure di cui al primo comma.

3.   Qualora il presente accordo risulti meno favorevole, per taluni aspetti, agli accordi bilaterali in vigore fra i singoli Stati membri della Comunità e la Cina, prevalgono le disposizioni più favorevoli, senza pregiudizio degli obblighi comunitari e tenendo conto delle disposizioni del trattato che istituisce la Comunità europea. Le disposizioni del presente accordo si sostituiscono a quelle degli accordi bilaterali precedentemente stipulati fra gli Stati membri della Comunità e la Cina qualora queste ultime disposizioni risultino in contrasto o identiche alle disposizioni dell’accordo, ad eccezione dell’ipotesi contemplata nella frase precedente. Le disposizioni degli accordi bilaterali in vigore, non contemplate dal presente accordo, continuano ad essere applicabili.

EN FE DE LO CUAL, los plenipotenciarios abajo firmantes suscriben el presente Acuerdo.

TIL BEKRÆFTELSE HERAF har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne aftale.

ZU URKUND DESSEN haben die unterzeichneten Bevollmächtigten dieses Abkommen unterzeichnet.

ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, οι υπογράφοντες πληρεξούσιοι έθεσαν την υπογραφή τους κάτω από την παρούσα συμφωνία.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned Plenipotentiaries have signed this Agreement.

EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leur signature sur le présent accord.

IN FEDE DI CHE i Plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente accordo.

TEN BLIJKE WAARVAN de, hiertoe naar behoren gemachtigde, ondergetekenden hun handtekening onder deze overeenkomst hebben gesteld.

EM FÉ DO QUE, os abaixo-assinados apuseram as suas assinaturas no presente Acordo.

TÄMÄN VAKUUDEKSI alla mainitut täysivaltaiset edustajat ovat allekirjoittaneet tämän sopimuksen.

TILL BEVIS HÄRPÅ har undertecknade befullmäktigade undertecknat detta avtal.

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Hecho en Bruselas, el seis de diciembre del dos mil dos.

Udfærdiget i Bruxelles den sjette december to tusind og to.

Geschehen zu Brüssel am sechsten Dezember zweitausendzwei.

'Εγινε στις Βρυξέλλες, στις έξι Δεκεμβρίου δύο χιλιάδες δύο.

Done at Brussels on the sixth day of December in the year two thousand and two.

Fait à Bruxelles, le six décembre deux mille deux.

Fatto a Bruxelles, addì sei dicembre duemiladue.

Gedaan te Brussel, de zesde december tweeduizendtwee.

Feito em Bruxelas, em seis de Dezembro de dois mil e dois.

Tehty Brysselissä kuudentena päivänä joulukuuta vuonna kaksituhattakaksi.

Som skedde i Bryssel den sjätte december tjugohundratvå.

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Pour le Royaume de Belgique

Voor het Koninkrijk België

Für das Königreich Belgien

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Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

På Kongeriget Danmarks vegne

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Für die Bundesrepublik Deutschland

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Για την Ελληνική Δημοκρατία

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Por el Reino de España

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Pour la Republique française

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Thar cheann Na hÉireann

For Ireland

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Per la Repubblica italiana

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Pour le Grand-Duché de Luxembourg

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Voor het Koninkrijk der Nederlanden

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Für die Republik Österreich

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Pela República Portuguesa

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Suomen tasavallan puolesta

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För Konungariket Sverige

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For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

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Por la Comunidad Europea

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Voor de Europese Gemeenschap

Pela Comunidade Europeia

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

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