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Document JOL_2006_349_R_0047_01

2006/914/CE: Decisione del Consiglio, del 13 novembre 2006 , relativa alla conclusione di un accordo tra la Comunità europea e la Norvegia sulla revisione dell’importo del contributo finanziario della Norvegia previsto dall’accordo tra la Comunità europea e il Regno di Norvegia sulla partecipazione della Norvegia all’attività dell’Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (OEDT)
Accordo tra la Comunità europea e il Regno di Norvegia sulla revisione dell’importo del contributo finanziario della Norvegia previsto dall’accordo tra la Comunità europea e il Regno di Norvegia sulla partecipazione della Norvegia all’attività dell’Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (OEDT)

GU L 349 del 12.12.2006, p. 47–50 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

12.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 349/47


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 13 novembre 2006

relativa alla conclusione di un accordo tra la Comunità europea e la Norvegia sulla revisione dell’importo del contributo finanziario della Norvegia previsto dall’accordo tra la Comunità europea e il Regno di Norvegia sulla partecipazione della Norvegia all’attività dell’Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (OEDT)

(2006/914/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 152, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, e con l’articolo 300, paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell’articolo 13 del regolamento (CEE) n. 302/93 del Consiglio, dell’8 febbraio 1993, relativo all’istituzione di un Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (2), l’Osservatorio è aperto ai paesi terzi che condividono l’interesse della Comunità e dei suoi Stati membri per gli obiettivi e le realizzazioni dell’Osservatorio.

(2)

L’accordo tra la Comunità europea e il Regno di Norvegia sulla partecipazione della Norvegia all’attività dell’Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (3) è stato firmato il 19 ottobre 2000 ed è entrato in vigore il 1o gennaio 2001. L’articolo 5 di detto accordo fissa il contributo finanziario della Norvegia all’attività dell’Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (OEDT).

(3)

La Norvegia ha chiesto la revisione del proprio contributo finanziario all’attività dell’OEDT in seguito all’allargamento dell’Unione europea.

(4)

La Commissione ha negoziato a nome della Comunità un accordo con la Norvegia sulla revisione dell’importo del contributo finanziario della Norvegia previsto dall’accordo tra la Comunità europea e il Regno di Norvegia sulla partecipazione della Norvegia all’attività dell’Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze.

(5)

È opportuno approvare l’accordo siglato l’11 novembre 2005,

DECIDE:

Articolo 1

L’accordo tra la Comunità europea e il Regno di Norvegia sulla revisione dell’importo del contributo finanziario della Norvegia previsto dall’accordo tra la Comunità europea e il Regno di Norvegia sulla partecipazione della Norvegia all’attività dell’Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (OEDT) è approvato a nome della Comunità.

Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l’accordo allo scopo di impegnare la Comunità.

Articolo 3

Il presidente del Consiglio è autorizzato a nominare la persona o le persone abilitate a trasmettere la nota diplomatica di cui all’articolo 3 dell’accordo.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 13 novembre 2006.

Per il Consiglio

Il presidente

E. TUOMIOJA


(1)  Parere espresso il 24 ottobre 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  GU L 36 del 12.2.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1651/2003 (GU L 245 del 29.9.2003, pag. 30).

(3)  GU L 257 dell’11.10.2000, pag. 24.


ACCORDO

tra la Comunità europea e il Regno di Norvegia sulla revisione dell’importo del contributo finanziario della Norvegia previsto dall’accordo tra la Comunità europea e il Regno di Norvegia sulla partecipazione della Norvegia all’attività dell’Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (OEDT)

LA COMUNITÀ EUROPEA (di seguito denominata la «Comunità»),

da una parte,

E IL REGNO DI NORVEGIA (di seguito denominato la «Norvegia»),

dall’altra,

RICHIAMANDOSI all’accordo tra la Comunità europea e il Regno di Norvegia sulla partecipazione della Norvegia all’attività dell’Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (OEDT), firmato il 19 ottobre 2000 ed entrato in vigore il 1o gennaio 2001, e in particolare al suo articolo 5, che fissa il contributo finanziario della Norvegia all’attività dell’OEDT;

CONSIDERATO che la Norvegia ha chiesto la revisione del proprio contributo finanziario all’attività dell’OEDT a seguito dell’allargamento dell’Unione europea,

HANNO DECISO DI CONCLUDERE IL PRESENTE ACCORDO:

Articolo 1

L’articolo 5 dell’accordo tra la Comunità europea e il Regno di Norvegia sulla partecipazione della Norvegia all’attività dell’OEDT è sostituito dal seguente:

«Articolo 5

La Norvegia contribuisce finanziariamente all’attività dell’Osservatorio in conformità delle disposizioni di cui all’allegato del presente accordo; tale allegato costituisce parte integrante dell’accordo.»

Articolo 2

L’allegato del presente accordo diventa l’allegato dell’accordo tra la Comunità europea e il Regno di Norvegia sulla partecipazione della Norvegia all’attività dell’OEDT.

La formula che figura nell’allegato si applica per il calcolo del contributo finanziario della Norvegia al bilancio dell’OEDT a partire dall’anno di entrata in vigore del presente accordo.

Articolo 3

Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo a quello di ricevimento dell’ultima delle note diplomatiche che confermano l’avvenuto compimento da parte di ciascuna delle parti contraenti delle formalità riguardanti l’entrata in vigore dell’accordo.

ALLEGATO

Contributo finanziario della Norvegia

1.

Al fine di tener conto degli eventuali allargamenti futuri dell’Unione europea ed evitare ulteriori adeguamenti, la formula per il calcolo del contributo della Norvegia sarà la seguente:

importo della sovvenzione comunitaria ad esclusione del finanziamento Reitox/(Numero di Stati membri dell’Unione europea + 1) – 10 %.

2.

Indipendentemente dal numero degli Stati membri dell’Unione, il contributo finanziario della Norvegia non potrà essere inferiore a 271 000 EUR (prezzi 2004). Tale importo corrisponde al costo dell’allargamento per ciascun paese sulla base dei calcoli effettuati nel 2001 dall’OEDT. Tale importo subirà ogni anno un adeguamento tecnico in funzione dell’evoluzione dei prezzi e del reddito nazionale lordo (RNL) dell’Unione europea.


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