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Document JOL_2006_134_R_0023_01

2006/357/CE: Decisione del Consiglio, dell’ 8 novembre 2005 , relativa alla firma e all'applicazione provvisoria dell’accordo tra la Comunità europea e il governo della Georgia su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei
Accordo tra la Comunità europea e il governo della Georgia su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

GU L 134 del 20.5.2006, p. 23–31 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
GU L 294M del 25.10.2006, p. 84–92 (MT)

20.5.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 134/23


DECISIONE DEL CONSIGLIO

dell’8 novembre 2005

relativa alla firma e all'applicazione provvisoria dell’accordo tra la Comunità europea e il governo della Georgia su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

(2006/357/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 80, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

Il 5 giugno 2003, il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con paesi terzi per sostituire alcune disposizioni degli accordi bilaterali in vigore con un accordo comunitario.

(2)

La Commissione ha negoziato, a nome della Comunità, un accordo con la Georgia su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei conformemente ai meccanismi e alle direttive di cui all’allegato della decisione del Consiglio che autorizza la Commissione ad avviare negoziati con paesi terzi per sostituire alcune disposizioni degli accordi bilaterali in vigore con un accordo comunitario.

(3)

È opportuno firmare e applicare in via provvisoria l’accordo negoziato dalla Commissione, con riserva della sua eventuale conclusione in una data successiva,

DECIDE:

Articolo 1

La firma dell'accordo tra la Comunità europea ed il governo della Georgia su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei è approvata a nome della Comunità, fatta salva la decisione del Consiglio relativa alla conclusione di detto accordo.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la (le) persona (persone) abilitata (abilitate) a firmare l'accordo a nome della Comunità, con riserva della sua conclusione.

Articolo 3

In attesa della sua entrata in vigore, l'accordo è applicato in via provvisoria a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti si sono reciprocamente notificate l'avvenuto espletamento delle procedure necessarie a tal fine.

Articolo 4

Il presidente del Consiglio è autorizzato ad effettuare la notifica di cui all'articolo 8, paragrafo 2, dell'accordo.

Fatto a Bruxelles, addì 8 novembre 2005.

Per il Consiglio

Il presidente

G. BROWN


ACCORDO

tra la Comunità europea e il governo della Georgia su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

LA COMUNITÀ EUROPEA,

da una parte, e

IL GOVERNO DELLA GEORGIA,

dall’altra,

(in seguito denominate «le parti»),

CONSTATANDO che tra vari Stati membri della Comunità europea e la Georgia sono stati conclusi accordi bilaterali in materia di servizi aerei che contengono disposizioni in contrasto con il diritto comunitario;

CONSTATANDO che la Comunità europea dispone di una competenza esclusiva in relazione a diversi aspetti che possono essere disciplinati dagli accordi bilaterali in materia di servizi aerei conclusi dagli Stati membri della Comunità europea con i paesi terzi;

CONSTATANDO che, in virtù della legislazione comunitaria, i vettori aerei della Comunità stabiliti in uno Stato membro hanno il diritto all’accesso non discriminatorio alle rotte aeree fra gli Stati membri della Comunità europea e i paesi terzi;

VISTI gli accordi fra la Comunità europea ed alcuni paesi terzi che prevedono, per i cittadini di tali paesi terzi, la possibilità di acquisire la proprietà di vettori aerei titolari di una licenza rilasciata in conformità con la legislazione comunitaria;

RICONOSCENDO che talune disposizioni degli accordi bilaterali in materia di servizi aerei conclusi tra gli Stati membri della Comunità europea e la Georgia, che sono in contrasto con la legislazione comunitaria, devono essere rese integralmente conformi a quest’ultima, in modo da istituire un fondamento giuridico valido per la prestazione dei servizi aerei tra la Comunità europea e la Georgia e per garantire la continuità di tali servizi aerei;

CONSTATANDO che le disposizioni degli accordi bilaterali in materia di servizi aerei fra gli Stati membri della Comunità europea e la Georgia, che non sono in contrasto con la legislazione della Comunità europea, non devono essere né modificate né sostituite;

CONSTATANDO che la Comunità europea non ha l’intenzione, nell’ambito del presente negoziato, di accrescere il volume totale del traffico aereo fra la Comunità europea e la Georgia, di alterare l’equilibrio fra i vettori comunitari e i vettori della Georgia, né di negoziare emendamenti delle disposizioni dei vigenti accordi bilaterali in materia di servizi aerei, in relazione ai diritti di traffico,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Disposizioni generali

1.   Ai fini del presente accordo, si intendono per «Stati membri» gli Stati membri della Comunità europea.

2.   In ciascuno degli accordi indicati nell’allegato I, i riferimenti ai cittadini dello Stato membro che è parte di tale accordo si intendono fatti ai cittadini degli Stati membri della Comunità europea.

3.   In ciascuno degli accordi indicati nell’allegato I, i riferimenti ai vettori o alle compagnie aeree dello Stato membro che è parte di tale accordo si intendono fatti ai vettori o alle compagnie aeree designate da tale Stato membro.

4.   La concessione di diritti di traffico continua ad essere effettuata mediante accordi bilaterali.

Articolo 2

Designazione da parte di uno Stato membro

1.   Le disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo sostituiscono le corrispondenti disposizioni degli articoli di cui all’allegato II, lettere a) e b), in relazione alla designazione di un vettore aereo da parte dello Stato membro interessato, alle autorizzazioni e permessi ad essi rilasciati dalla Georgia, nonché al rifiuto, alla revoca, alla sospensione o alla limitazione di tali autorizzazioni o permessi.

2.   Una volta ricevuta la designazione da parte di uno Stato membro, la Georgia rilascia gli opportuni permessi e autorizzazioni con tempi procedurali minimi, a condizione che:

i)

il vettore sia stabilito, a norma del trattato che istituisce la Comunità europea, nel territorio dello Stato membro che ha fatto la designazione e sia in possesso di una licenza di esercizio valida ai sensi della legislazione comunitaria;

ii)

lo Stato membro competente per il rilascio del certificato di operatore aereo eserciti e mantenga l’effettivo controllo regolamentare sul vettore aereo e l’autorità aeronautica competente sia chiaramente indicata nella designazione; e

iii)

il vettore appartenga e continui ad appartenere, direttamente o tramite partecipazione maggioritaria, a Stati membri e/o a cittadini di Stati membri, ovvero ad altri Stati indicati nell’allegato III e/o a cittadini di questi altri Stati, e sia da questi effettivamente e costantemente controllato.

3.   La Georgia può rifiutare, revocare, sospendere o limitare le autorizzazioni o i permessi rilasciati ad un vettore aereo designato da uno Stato membro qualora si verifichi una delle seguenti circostanze:

i)

il vettore non sia stabilito, a norma del trattato che istituisce la Comunità europea, nel territorio dello Stato membro che ha proceduto alla designazione ovvero non possieda una licenza di esercizio valida ai sensi della legislazione comunitaria;

ii)

il controllo regolamentare effettivo del vettore aereo non sia esercitato o non sia mantenuto dallo Stato membro responsabile del rilascio del suo certificato di operatore aereo, ovvero se l’autorità aeronautica competente non è chiaramente indicata nella designazione; o

iii)

il vettore aereo non appartenga direttamente o tramite partecipazione maggioritaria a Stati membri e/o a cittadini di Stati membri o ad altri Stati indicati nell’allegato III e/o a cittadini di questi altri Stati, o non sia da questi effettivamente controllato.

La Georgia esercita i diritti di cui al presente paragrafo senza discriminare i vettori aerei comunitari in base alla loro nazionalità.

Articolo 3

Diritti relativi ai controlli regolamentari

1.   Le disposizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo integrano gli articoli indicati nell’allegato II, lettera c).

2.   Se uno Stato membro ha designato un vettore aereo il cui controllo regolamentare è esercitato e mantenuto da un altro Stato membro, i diritti spettanti alla Georgia ai sensi delle disposizioni sulla sicurezza contenute nell’accordo fra lo Stato membro che ha designato il vettore e la Georgia si applicano parimenti all’adozione, all’esercizio o al mantenimento delle norme di sicurezza da parte dell'altro Stato membro e per quanto riguarda l’autorizzazione all’esercizio rilasciata a tale vettore aereo.

Articolo 4

Tassazione del carburante per aerei

1.   Le disposizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo integrano le corrispondenti disposizioni degli articoli di cui all’allegato II, lettera d).

2.   Nonostante qualsiasi altra disposizione contraria, nessuna disposizione degli accordi indicati nell’allegato II, lettera d), osta a che uno Stato membro imponga tasse, prelievi, imposte, diritti o canoni sul carburante fornito sul suo territorio per essere utilizzato dagli aeromobili di un vettore aereo designato dalla Georgia che operano tra due punti situati nel territorio di tale Stato membro o fra un punto situato nello stesso Stato membro e un punto situato in un altro Stato membro.

Articolo 5

Tariffe di trasporto all’interno della Comunità europea

1.   Le disposizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo integrano gli articoli di cui all’allegato II, lettera e).

2.   Le tariffe praticate dal vettore o dai vettori aerei designati dalla Georgia in forza di un accordo di cui all’allegato I che contenga una disposizione indicata nell’allegato II, lettera e), per quanto concerne i trasporti effettuati interamente all'interno della Comunità europea, sono soggette alla legislazione della Comunità europea.

Articolo 6

Allegati dell’accordo

Gli allegati del presente accordo ne costituiscono parte integrante.

Articolo 7

Revisione o modifica

Le parti possono rivedere o modificare il presente accordo in qualsiasi momento mediante reciproco consenso.

Articolo 8

Entrata in vigore e applicazione provvisoria

1.   Il presente accordo entra in vigore alla data in cui le parti si sono notificate per iscritto l’avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne necessarie per la sua entrata in vigore.

2.   Fermo restando il paragrafo 1, le parti convengono di applicare in via provvisoria il presente accordo a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti si sono notificate l’avvenuto espletamento delle procedure necessarie a tal fine.

3.   Gli accordi e le altre intese concluse tra Stati membri e la Georgia che, alla data della firma del presente accordo, non siano ancora entrati in vigore e non siano applicati in via provvisoria sono indicati nell’allegato I, lettera b). Il presente accordo si applica a tutti questi accordi e intese alla data della loro entrata in vigore o della loro applicazione provvisoria.

Articolo 9

Denuncia

1.   La denuncia di uno degli accordi di cui all’allegato I comporta automaticamente l’inefficacia di tutte le disposizioni del presente accordo relative all’accordo in questione.

2.   La denuncia di tutti gli accordi di cui all'allegato I comporta automaticamente l’inefficacia delle disposizioni del presente accordo.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente abilitati a questo fine, hanno firmato il presente accordo.

Fatto a Bruxelles in duplice esemplare, il tre maggio duemilasei, in lingua ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e georgiana.

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

Image

Image

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Por el Gobierno de Georgia

Za vládu Gruzie

For Georgiens regering

Für die Regierung von Georgien

Gruusia valitsuse nimel

Για την κυβέρνηση της Γεωργίας

For the Government of Georgia

Pour le gouvernement de la Géorgie

Per il Governo della Georgia

Gruzijas valdības vārdā

Gruzijos Vyriausybės vardu

Grúzia Kormánya részéről

Għall-Gvern tal-Ġeorġja

Voor de Regering van Georgië

W imieniu Rządu Gruzji

Pelo Governo da Geórgia

Za vládu Gruzínska

Za vlado Gruzije

Georgian hallituksen puolesta

För Georgiens regering

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ALLEGATO I

Elenco degli accordi di cui all’articolo 1 del presente accordo

a)

Accordi in materia di servizi aerei tra il governo della Georgia e Stati membri della Comunità europea conclusi, firmati e/o applicati in via provvisoria alla data della firma del presente accordo

Accordo tra il governo della Repubblica federale austriaca e il governo della Georgia in materia di trasporti aerei, firmato a Vienna il 15 dicembre 1997 (data di entrata in vigore: 1.10.2001), in seguito denominato «accordo Georgia-Austria» nell'allegato II.

Accordo tra il governo della Repubblica di Cipro e il governo della Georgia in materia di servizi aerei, firmato a Tbilisi il 30 giugno 1997 (data di entrata in vigore: 5.11.1998), in seguito denominato «accordo Georgia-Cipro» nell'allegato II.

Accordo tra la Repubblica federale di Germania e la Repubblica di Georgia in materia di trasporti aerei, firmato a Bonn il 25 giugno 1993 (data di entrata in vigore: 27.11.1994), in seguito denominato «accordo Georgia-Germania» nell'allegato II.

Accordo tra il governo della Repubblica ellenica e il governo della Repubblica di Georgia in materia di trasporti aerei, firmato a Tbilisi il 10 aprile 1997 (data di entrata in vigore: 27.5.1998), in seguito denominato «accordo Georgia-Grecia» nell'allegato II.

Accordo tra il governo dell'Irlanda e il governo della Repubblica di Georgia in materia di trasporti aerei, firmato a Dublino il 2 marzo 1995 (data di entrata in vigore: 2.3.1995), in seguito denominato «accordo Georgia-Irlanda» nell'allegato II.

Accordo tra il governo della Repubblica di Lituania e il governo della Repubblica di Georgia in materia di servizi aerei, firmato a Tbilisi il 12 aprile 1996 (data di entrata in vigore: 12.1.1999), in seguito denominato «accordo Georgia-Lituania» nell'allegato II.

Accordo tra il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica di Georgia in materia di servizi aerei tra e oltre i rispettivi territori, firmato a Wassenaar il 3 aprile 1995 (data di entrata in vigore: 1.5.1997), in seguito denominato «accordo Georgia-Paesi Bassi» nell'allegato II.

Accordo tra il governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e il governo della Georgia in materia di servizi aerei, firmato a Tbilisi il 17 settembre 2003, in seguito denominato «accordo Georgia-Regno Unito» nell'allegato II,

integrato dal memorandum d'intesa concluso a Tbilisi il 17 settembre 2003 e dal verbale concordato sottoscritto a Tbilisi il 2 novembre 2004.

b)

Accordi ed altre intese in materia di servizi aerei siglati o firmati tra il governo della Repubblica di Georgia e Stati membri della Comunità europea, che non sono ancora entrati in vigore e non formano oggetto di applicazione provvisoria alla data della firma del presente accordo

Accordo tra il governo del Belgio e il governo della Repubblica di Georgia in materia di trasporti aerei, siglato il 24 febbraio 1995, in seguito denominato «accordo Georgia-Belgio» nell’allegato II.

Accordo tra il governo della Repubblica di Ungheria e il governo della Repubblica di Georgia in materia di trasporti aerei, siglato il 29 giugno 1995, in seguito denominato «accordo Georgia-Ungheria» nell’allegato II.

Accordo tra il governo della Repubblica di Lettonia e il governo della Georgia in materia di trasporto aereo civile, siglato a Tbilisi il 5 ottobre 2005, in seguito denominato «accordo Georgia-Lettonia» nell’allegato II.

Accordo tra il governo della Repubblica di Polonia e il governo della Repubblica di Georgia in materia di trasporto aereo civile, siglato a Varsavia il 26 aprile 1993, in seguito denominato «accordo Georgia-Polonia» nell’allegato II.

ALLEGATO II

Elenco degli articoli contenuti negli accordi indicati nell’allegato I e a cui si fa riferimento negli articoli da 2 a 5 del presente accordo

a)

Designazione da parte di uno Stato membro:

articolo 3 dell’accordo Georgia-Austria,

articoli 3 e 4 dell’accordo Georgia-Belgio,

articolo 4 dell'accordo Georgia-Cipro,

articolo 3 dell’accordo Georgia-Germania,

articolo 3 dell’accordo Georgia-Grecia,

articolo 3 dell’accordo Georgia-Ungheria,

articolo 3 dell’accordo Georgia-Irlanda,

articolo 3 dell’accordo Georgia-Lettonia,

articolo 3 dell’accordo Georgia-Lituania,

articolo 4 dell’accordo Georgia-Paesi Bassi,

articolo 3 dell’accordo Georgia-Polonia,

articolo 4 dell’accordo Georgia-Regno Unito.

b)

Rifiuto, revoca, sospensione o limitazione di autorizzazioni o permessi:

articolo 4 dell’accordo Georgia-Austria,

articolo 5 dell’accordo Georgia-Belgio,

articolo 5 dell’accordo Georgia-Cipro,

articolo 4 dell’accordo Georgia-Germania,

articolo 4 dell’accordo Georgia-Grecia,

articolo 4 dell’accordo Georgia-Ungheria,

articolo 3, paragrafi 5 e 6, dell’accordo Georgia-Irlanda,

articolo 4 dell’accordo Georgia-Lettonia,

articolo 4 dell’accordo Georgia-Lituania,

articolo 5 dell’accordo Georgia-Paesi Bassi,

articolo 4 dell’accordo Georgia-Polonia,

articolo 5 dell’accordo Georgia-Regno Unito.

c)

Controllo regolamentare:

articolo 7 dell’accordo Georgia-Belgio.

d)

Tassazione del carburante per aerei:

articolo 7 dell’accordo Georgia-Austria,

articolo 10 dell’accordo Georgia-Belgio,

articolo 7 dell’accordo Georgia-Cipro,

articolo 6 dell’accordo Georgia-Germania,

articolo 9 dell’accordo Georgia-Grecia,

articolo 9 dell’accordo Georgia-Ungheria,

articolo 11 dell’accordo Georgia-Irlanda,

articolo 6 dell’accordo Georgia-Lettonia,

articolo 11 dell’accordo Georgia-Lituania,

articolo 10 dell’accordo Georgia-Paesi Bassi,

articolo 6 dell’accordo Georgia-Polonia,

articolo 8 dell’accordo Georgia-Regno Unito.

e)

Tariffe di trasporto all’interno della Comunità europea:

articolo 11 dell’accordo Georgia-Austria,

articolo 13 dell’accordo Georgia-Belgio,

articolo 17 dell’accordo Georgia-Cipro,

articolo 10 dell’accordo Georgia-Germania,

articolo 12 dell’accordo Georgia-Grecia,

articolo 8 dell’accordo Georgia-Ungheria,

articolo 6 dell’accordo Georgia-Irlanda,

articolo 11 dell’accordo Georgia-Lettonia,

articolo 9 dell’accordo Georgia-Lituania,

articolo 6 dell’accordo Georgia-Paesi Bassi,

articolo 10 dell’accordo Georgia-Polonia,

articolo 7 dell’accordo Georgia-Regno Unito.

ALLEGATO III

Elenco degli altri Stati di cui all’articolo 2 del presente accordo

a)

Repubblica d’Islanda (ai sensi dell’accordo sullo Spazio economico europeo);

b)

Principato del Liechtenstein (ai sensi dell’accordo sullo Spazio economico europeo);

c)

Regno di Norvegia (ai sensi dell’accordo sullo Spazio economico europeo);

d)

Confederazione svizzera (ai sensi dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera in materia di trasporti aerei).


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