This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document JOL_1986_100_R_0026_017
Council Decision of 8 April 1986 concerning the conclusion of an Agreement in the form of an exchange of letters between the European Economic Community and the Government of Canada relating to the claim by the European Economic Community for compensation arising from the extension of quotas on imports into Canada of women's and girls' footwear for the period 1 December 1985 to 30 November 1988 #Agreement in the form of an exchange of letters between the European Economic Community and the Government of Canada relating to the claim by the European Economic Community for compensation arising from the extension of quotas on imports into Canada of women's and girls' footwear for the period 1 December 1985 to 30 November 1988
Decisione del Consiglio, dell'8 aprile 1986, relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e il governo del Canada concernente la richiesta di compensazione del pregiudizio subito dalla Comunità economica europea in seguito al rinnovo, da parte del Canada, dei contingenti sulle importazioni in Canada di calzature per donna e per ragazza, per il periodo dal 1 dicembre 1985 al 30 novembre 1988
Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e il governo del Canada concernente la richiesta di compensazione del pregiudizio subito dalla Comunità economica europea in seguito al rinnovo, da parte del Canada, dei contingenti sulle importazioni in Canada di calzature per donna e ragazza, per il periodo dal 1 dicembre 1985 al 30 novembre 1988
Decisione del Consiglio, dell'8 aprile 1986, relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e il governo del Canada concernente la richiesta di compensazione del pregiudizio subito dalla Comunità economica europea in seguito al rinnovo, da parte del Canada, dei contingenti sulle importazioni in Canada di calzature per donna e per ragazza, per il periodo dal 1 dicembre 1985 al 30 novembre 1988
Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e il governo del Canada concernente la richiesta di compensazione del pregiudizio subito dalla Comunità economica europea in seguito al rinnovo, da parte del Canada, dei contingenti sulle importazioni in Canada di calzature per donna e ragazza, per il periodo dal 1 dicembre 1985 al 30 novembre 1988
GU L 100 del 16.4.1986, p. 26–29
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
86/123/CEE: Decisione del Consiglio dell' 8 aprile 1986 relativa alla conclusione dell' accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e il governo del Canada concernente la richiesta di compensazione del pregiudizio subito dalla Comunità economica europea in seguito al rinnovo, da parte del Canada, dei contingenti sulle importazioni in Canada di calzature per donna e per ragazza, per il periodo dal 1° dicembre 1985 al 30 novembre 1988
Gazzetta ufficiale n. L 100 del 16/04/1986 pag. 0026
***** DECISIONE DEL CONSIGLIO dell'8 aprile 1986 relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e il governo del Canada concernente la richiesta di compensazione del pregiudizio subito dalla Comunità economica europea in seguito al rinnovo, da parte del Canada, dei contingenti sulle importazioni in Canada di calzature per donna e per ragazza, per il periodo dal 1o dicembre 1985 al 30 novembre 1988 (86/123/CEE) IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113, vista la proposta della Commissione, considerando che tra la Comunità economica europea e il governo del Canada si sono tenute consultazioni a norma dell'articolo XIX dell'accordo generale sulle tariffe e sul commercio, a seguito della richiesta di compensazione del pregiudizio subito dalla Comunità in seguito alla proroga per tre anni, da parte del Canada, delle misure di salvaguardia relative all'importazione di calzature per donna e per ragazza; considerando che da dette consultazioni è scaturito un accordo in forma di scambio di lettere; considerando che è nell'interesse della Comunità approvare l'accordo, DECIDE: Articolo 1 È approvato a nome della Comunità l'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e il governo del Canada concernente la richiesta di compensazione del pregiudizio subito dalla Comunità economica europea in seguito al rinnovo, da parte del Canada, dei contingenti sulle importazioni in Canada di calzature per donna e per ragazza, per il periodo dal 1o dicembre 1985 al 30 novembre 1988. Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione. Articolo 2 Il presedente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare l'accordo allo scopo di impegnare la Comunità. Fatto a Lussemburgo, addì 8 aprile 1986. Per il Consiglio Il Presidente G.M.V. van AARDENNE