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Document JOL_1986_100_R_0026_017

    Decisione del Consiglio, dell'8 aprile 1986, relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e il governo del Canada concernente la richiesta di compensazione del pregiudizio subito dalla Comunità economica europea in seguito al rinnovo, da parte del Canada, dei contingenti sulle importazioni in Canada di calzature per donna e per ragazza, per il periodo dal 1 dicembre 1985 al 30 novembre 1988
    Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e il governo del Canada concernente la richiesta di compensazione del pregiudizio subito dalla Comunità economica europea in seguito al rinnovo, da parte del Canada, dei contingenti sulle importazioni in Canada di calzature per donna e ragazza, per il periodo dal 1 dicembre 1985 al 30 novembre 1988

    GU L 100 del 16.4.1986, p. 26–29 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    31986D0123

    86/123/CEE: Decisione del Consiglio dell' 8 aprile 1986 relativa alla conclusione dell' accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e il governo del Canada concernente la richiesta di compensazione del pregiudizio subito dalla Comunità economica europea in seguito al rinnovo, da parte del Canada, dei contingenti sulle importazioni in Canada di calzature per donna e per ragazza, per il periodo dal 1° dicembre 1985 al 30 novembre 1988

    Gazzetta ufficiale n. L 100 del 16/04/1986 pag. 0026


    *****

    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    dell'8 aprile 1986

    relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e il governo del Canada concernente la richiesta di compensazione del pregiudizio subito dalla Comunità economica europea in seguito al rinnovo, da parte del Canada, dei contingenti sulle importazioni in Canada di calzature per donna e per ragazza, per il periodo dal 1o dicembre 1985 al 30 novembre 1988

    (86/123/CEE)

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

    vista la proposta della Commissione,

    considerando che tra la Comunità economica europea e il governo del Canada si sono tenute consultazioni a norma dell'articolo XIX dell'accordo generale sulle tariffe e sul commercio, a seguito della richiesta di compensazione del pregiudizio subito dalla Comunità in seguito alla proroga per tre anni, da parte del Canada, delle misure di salvaguardia relative all'importazione di calzature per donna e per ragazza;

    considerando che da dette consultazioni è scaturito un accordo in forma di scambio di lettere;

    considerando che è nell'interesse della Comunità approvare l'accordo,

    DECIDE:

    Articolo 1

    È approvato a nome della Comunità l'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e il governo del Canada concernente la richiesta di compensazione del pregiudizio subito dalla Comunità economica europea in seguito al rinnovo, da parte del Canada, dei contingenti sulle importazioni in Canada di calzature per donna e per ragazza, per il periodo dal 1o dicembre 1985 al 30 novembre 1988.

    Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

    Articolo 2

    Il presedente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare l'accordo allo scopo di impegnare la Comunità.

    Fatto a Lussemburgo, addì 8 aprile 1986.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    G.M.V. van AARDENNE

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