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Document JOC_2002_051_E_0343_01
Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Council Regulation (EEC) No 2158/92 on protection of the Community's forests against fire (COM(2001) 634 final — 2001/0268(COD)) (Text with EEA relevance)
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 2158/92 relativo alla protezione delle foreste nella Comunità contro gli incendi [COM(2001) 634 def. — 2001/0268(COD)] (Testo rilevante ai fini del SEE)
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 2158/92 relativo alla protezione delle foreste nella Comunità contro gli incendi [COM(2001) 634 def. — 2001/0268(COD)] (Testo rilevante ai fini del SEE)
GU C 51E del 26.2.2002, p. 343–343
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 2158/92 relativo alla protezione delle foreste nella Comunità contro gli incendi /* COM/2001/0634 def. - COD 2001/0268 */
Gazzetta ufficiale n. 051 E del 26/02/2002 pag. 0343 - 0343
Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CEE) n. 2158/92 relativo alla protezione delle foreste nella Comunità contro gli incendi (presentate dalla Commissione) RELAZIONE I regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3528/86 relativo alla protezione delle foreste nella Comunità contro l'inquinamento atmosferico e (CEE) n. 2158/92 relativo alla protezione delle foreste nella Comunità contro gli incendi scadono il 31 dicembre 2001. A norma dell'articolo 11, paragrafo 3 e dell'articolo 10, paragrafo 3 dei regolamenti suddetti, prima della scadenza del periodo di applicazione deve essere presentata al Parlamento e al Consiglio una proposta di revisione concernente in particolare gli aspetti ecologici, economici e sociali nonché i risultati di un'analisi costi/benefici. Non essendo terminati i lavori preparatori, tale proposta di revisione non può essere presentata allo stadio attuale, sicché il Parlamento europeo e il Consiglio non sono in grado di stabilire le future modalità per il proseguimento delle azioni previste dai regolamenti (CEE) n. 3528/86 e (CEE) n. 2158/92 prima che scada il periodo d'applicazione di queste due misure. Il proseguimento delle azioni nel 2002 presuppone quindi misure transitorie volte a prorogare di un anno i due regolamenti. La dotazione finanziaria per l'attuazione di queste azioni nel 2002 è stata adattata in base agli importi effettivamente concessi dal bilancio per il periodo 1997-2001 e a quelli previsti nel PPB 2002. 2001/0268 (COD) Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CEE) n. 2158/92 relativo alla protezione delle foreste nella Comunità contro gli incendi IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1, vista la proposta della Commissione [1], [1] GU C ... visto il parere del Comitato economico e sociale [2], [2] GU C ... visto il parere del Comitato delle regioni [3], [3] GU C ... deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato [4], [4] GU C ... considerando quanto segue: (1) Il periodo di applicazione dell'azione comunitaria prevista dal regolamento (CEE) n. 2158/92 del Consiglio [5] termina il 31 dicembre 2001. [5] GU L 217 del 31.7.1992, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1485/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 196 del 20.7.2001, pag. 4). (2) A norma dell'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2158/92, prima della scadenza del periodo di applicazione deve essere presentata al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta di revisione concernente in particolare gli aspetti ecologici, economici e sociali nonché i risultati di un'analisi costi/benefici. (3) Non essendo terminati i lavori preparatori, tale proposta di revisione non può essere presentata allo stadio attuale, sicché il Parlamento europeo e il Consiglio non sono in grado di stabilire le future modalità per il proseguimento dell'azione comunitaria per la protezione delle foreste contro gli incendi prima che scada il periodo d'applicazione della medesima. (4) Il proseguimento dell'azione nel 2002 presuppone quindi una misura transitoria volta a prorogarne di un anno la durata. (5) La dotazione finanziaria per attuare l'azione, la quale costituisce per l'autorità di bilancio il riferimento privilegiato ai sensi del punto 33 dell'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio, fissata a 49,4 milioni di euro dall'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2158/92, deve essere adattata in base all'importo iscritto nel progetto preliminare di bilancio per il 2002. (6) E' necessario modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 2158/92, HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 All'articolo 10, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dal seguente testo: « 1. L'azione è prevista per una durata di undici anni a partire dal 1° gennaio 1992. 2. La dotazione finanziaria per l'attuazione dell'azione è di 58,75 milioni di euro per il periodo 1997-2002. Gli stanziamenti annui sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro il limite delle prospettive finanziarie.» Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì Per il Parlamento europeo Per il Consiglio La Presidente Il Presidente SCHEDA FINANZIARIA 1. DENOMINAZIONE DELL'AZIONE Proroga delle azioni di protezione delle foreste contro l'inquinamento atmosferico (regolamento (CEE) n. 3528/86 - azione n. 1) e contro gli incendi (regolamento (CEE) n. 2158/92 - azione n. 2). 2. LINEA DI BILANCIO INTERESSATA B2-515 Foreste 3. BASE GIURIDICA Articolo 175 del trattato. 4. DESCRIZIONE DELL'AZIONE 4.1 Obiettivo generale dell'azione Azione n. 1: approfondire e migliorare le conoscenze sullo stato di salute delle foreste Azione n. 2: proseguire e migliorare le conoscenze sugli incendi di foresta e la relativa prevenzione e sorveglianza 4.2 Periodo previsto per l'azione 1997-2002. 5. CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE/ENTRATE 5.1 SO/SNO (spese obbligatorie/spese non obbligatorie) 5.2 SD/SND (stanziamenti dissociati/stanziamenti non dissociati) 6. NATURA DELLE SPESE/ENTRATE Cfr. punto 7. 7. INCIDENZA FINANZIARIA 7.1 Metodo di calcolo del costo totale dell'azione (rapporto fra costi unitari e costo totale) Azione n. 1: - fino al 50% di partecipazione comunitaria per progetti presentati alla Commissione dagli Stati membri per l'inventario periodico dello stato di salute delle foreste, per la sorveglianza intensiva e per i progetti pilota e sperimentali, - 100% di partecipazione comunitaria per le misure di coordinamento, di valutazione e di sorveglianza dell'azione, - la ripartizione del contributo comunitario può essere stimata come segue: 10% per l'inventario periodico, 65% per la sorveglianza intensiva, 15% per i progetti pilota e 10% per il coordinamento. Azione n. 2: - fino al 30% o al 50% di partecipazione comunitaria (in funzione del grado di rischio d'incendio) per progetti o programmi presentati alla Commissione dagli Stati membri per studi sulle cause degli incendi di foresta, campagne d'informazione, azioni di prevenzione e sorveglianza, - fino al 15, 30 o 50% di partecipazione comunitaria (in funzione del grado di rischio d'incendi) per la sorveglianza dell'attuazione del sistema comunitario d'informazione sugli incendi di foresta, - 100% di partecipazione comunitaria per le misure di coordinamento, di valutazione e di sorveglianza dell'azione, - la ripartizione del contributo comunitario può essere stimata come segue: 15% per gli studi sulle cause degli incendi e le campagne d'informazione, 45% per la prevenzione, 35% per la sorveglianza e 5% per il sistema d'informazione e il coordinamento. 7.2 Ripartizione per elementi del costo dell'azione La ripartizione per il 2002 è proporzionale a quella del periodo 1997-2001. SI in milioni di EUR (prezzi correnti) >SPAZIO PER TABELLA> 7.3 Scadenzario degli stanziamenti d'impegno / stanziamenti di pagamento La tabella in appresso è inoltre adattata alla realizzazione di bilancio effettiva del periodo 1997-2001 e al PPB 2002. SI in milioni di EUR (prezzi correnti) >SPAZIO PER TABELLA> 8. DISPOSIZIONI ANTIFRODE PREVISTE 9. ELEMENTI D'ANALISI COSTO-EFFICACIA 10. SPESE AMMINISTRATIVE (PARTE A DELLA SEZIONE III DEL BILANCIO GENERALE) Per questi ultimi punti, la scheda finanziaria delle due proposte di regolamento, realizzata nel 1996, rimane invariata.