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Document 52025XC06670
Notice concerning the harmonised classification of titanium dioxide as Carcinogenic Category 2 via inhalation according to Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council
Avviso relativo alla classificazione armonizzata del biossido di titanio come sostanza cancerogena di categoria 2 per inalazione a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio
Avviso relativo alla classificazione armonizzata del biossido di titanio come sostanza cancerogena di categoria 2 per inalazione a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio
PUB/2025/1300
GU C, C/2025/6670, 10.12.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/6670/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
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Gazzetta ufficiale |
IT Serie C |
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C/2025/6670 |
10.12.2025 |
Avviso relativo alla classificazione armonizzata del biossido di titanio come sostanza cancerogena di categoria 2 per inalazione a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio
(C/2025/6670)
A seguito di diverse richieste (cause T-279/20, T-283/20 e T-288/20) riunite ai fini della sentenza, il Tribunale, con sentenza del 23 novembre 2022, ha parzialmente annullato il regolamento delegato (UE) 2020/217 della Commissione (1) per quanto riguarda la classificazione e l'etichettatura armonizzate del biossido di titanio in polvere contenente l'1 % o più di particelle con diametro aerodinamico pari o inferiore a 10 μm. La Francia e la Commissione hanno impugnato la sentenza del Tribunale dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea, che ha respinto le impugnazioni con sentenza del 1o agosto 2025 nelle cause riunite C-71/23 P e C-82/23 P. L'annullamento parziale del regolamento delegato (UE) 2020/217 da parte del Tribunale è pertanto confermato.
Di conseguenza il biossido di titanio in polvere contenente l'1 % o più di particelle con diametro aerodinamico pari o inferiore a 10 μm non è soggetto alla classificazione armonizzata come sostanza cancerogena di categoria 2 per inalazione, in quanto la riga corrispondente al numero indice 022-006-00-2 di cui all'allegato III, sezione 2, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2020/217 è annullata.
Inoltre sono considerate annullate anche le seguenti parti del regolamento delegato (UE) 2020/217:
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a) |
allegato I; |
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b) |
allegato II; |
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c) |
nell'allegato III, note W e 10. |
(1) Regolamento delegato (UE) 2020/217 della Commissione, del 4 ottobre 2019, che modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele e che rettifica lo stesso regolamento (GU L 44 del 18.2.2020, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/217/oj).
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/6670/oj
ISSN 1977-0944 (electronic edition)